Art. 9.
                Elenco degli operatori agrituristici
 
  1.  E'  istituito,  ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 dicembre
1985, n. 730 l'elenco  degli  operatori  agrituristici  tenuto  dalle
Amministrazioni provinciali.
  2.  All'elenco di cui al comma 1 possono essere iscritti i soggetti
di cui all'articolo  4  comma  1  che  siano  iscritti  ai  corsi  di
formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo.
  3.  La  qualifica  di  operatore  agrituristico  e la denominazione
azienda  agrituristica  o  agriturismo   devono   essere   utilizzate
esclusivamente  dai  soggetti  iscritti  nell'elenco  degli operatori
agrituristici.
  4. Presso le  Amministrazioni  provinciali  e'  tenuto  inoltre  un
registro nel quale vengono annotati la data di inizio dell'attivita',
i  dati  riferiti  alle lettere a), b) e, c) comma 2 dell'articolo 3,
eventuali sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza,  nonche'
ogni altra notizia ritenuta utile.