Art. 9. Obiettivi 1. Il piano persegue due macroobiettivi strategico-politici: a) l'utilizzazione delle previsioni di cui all'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ribadite dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), al fine di giungere ad una sempre piu' completa autonomia programmatoria e gestionale; b) l'avvio di sinergie fra il sistema pubblico e il sistema privato per la gestione dei servizi socio-sanitari mediante formule organizzative di tipo aziendale. 2. Gli obiettivi che si intendono raggiungere in applicazione dei macroobiettivi di cui al comma 1 sono i seguenti: a) il progressivo recupero del mobilita' ospedaliera interregionale, intendendosi con questa espressione la necessita' di operare gli opportuni interventi al fine di ridurre ed eliminare progressivamente il flusso di pazienti che si rivolgono, per patologie di base, presso strutture pubbliche ubicate in altre regioni; b) la ridefinizione, l'omogeneizzazione e il miglioramento della qualita' delle prestazioni; c) il potenziamento della rete dei servizi socio-sanitari integrati; d) la riorganizzazione dell' assistenza ospedaliera; e) il progressivo coinvolgimento dell'utenza nelle scelte di politica socio-sanitaria; f) il completamento del processo di aziendalizzazione dell'USL; g) la revisione del ruolo del medico di medicina generale; h) l'istituzione del servizio di emergenza sanitaria territoriale e del servizio di continuita' assistenziale.