Art. 9.
                              Obiettivi
 
  1. Il piano persegue due macroobiettivi strategico-politici:
   a)  l'utilizzazione  delle previsioni di cui all'art. 34, comma 3,
della legge 23 dicembre 1994, n.  724  (Misure  di  razionalizzazione
della finanza pubblica), ribadite dall'art. 2 della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), al
fine di giungere ad una sempre piu' completa autonomia programmatoria
e gestionale;
   b)  l'avvio  di  sinergie  fra  il  sistema  pubblico e il sistema
privato per la gestione dei servizi socio-sanitari  mediante  formule
organizzative di tipo aziendale.
  2.  Gli  obiettivi che si intendono raggiungere in applicazione dei
macroobiettivi di cui al comma 1 sono i seguenti:
   a)   il   progressivo   recupero   del    mobilita'    ospedaliera
interregionale,  intendendosi con questa espressione la necessita' di
operare gli opportuni interventi al  fine  di  ridurre  ed  eliminare
progressivamente   il  flusso  di  pazienti  che  si  rivolgono,  per
patologie di  base,  presso  strutture  pubbliche  ubicate  in  altre
regioni;
   b)  la  ridefinizione, l'omogeneizzazione e il miglioramento della
qualita' delle prestazioni;
   c)  il  potenziamento  della  rete  dei   servizi   socio-sanitari
integrati;
   d) la riorganizzazione dell' assistenza ospedaliera;
   e)  il  progressivo  coinvolgimento  dell'utenza  nelle  scelte di
politica socio-sanitaria;
   f) il completamento del processo di aziendalizzazione dell'USL;
   g) la revisione del ruolo del medico di medicina generale;
   h)  l'istituzione del servizio di emergenza sanitaria territoriale
e del servizio di continuita' assistenziale.