Art. 9. Modalita' di attuazione d'intervento straordinario di adeguamento delle strutture industriali dell'ex Cotonificio Udinese in Torreano di Matignacco. 1. Gli interventi di adeguamento di cui al comma 1 dell'articolo 134 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, cosi' come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, relativi agli impianti, alle strutture ed ai presidi ad essi connessi, devono essere effettuati entro quattro anni decorrenti dal decreto di concessione dei contributi di cui all'articolo 25, comma 43, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10. 2. Nelle more di attuazione degli interventi di cui al comma 1, le strutture costituenti il comprensorio fieristico possono essere utilizzate per le attivita' programmate ai sensi delle vigenti disposizioni.