Art. 9. Indirizzi e controlli regionali 1. La Regione indirizza e controlla l'attivita' dei consorzi esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti nella presente legge. 2. Nel caso di accertata impossibilita' di funzionamento degli organi consortili o di riscontrate gravi irregolarita' nella gestione e nel perseguimento delle finalita' istituzionali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, puo' procedere allo scioglimento degli organi stessi ed alla nomina di un collegio di gestione commissariale composto da tre membri di cui uno presidente. 3. La gestione commissariale non puo' avere durata superiore a sei mesi. Entro tale termine devono essere ricostituiti gli organi di amministrazione ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 4.