Art. 9.
                            Orientamento
 
  1. La Regione, anche in attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.
14,  comma  1,  lett.  a),  della  legge  5  febbraio  1992,  n. 104,
garantisce un servizio  di  orientamento  ai  fini  dell'integrazione
nella scuola di ogni ordine e grado, nella formazione professionale e
nel mondo del lavoro.