Art. 9.
               Lavori, provviste e servizi in economia
    1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge   il  presidente  della  Regione,  su  proposta  dell'assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste, approva con proprio decreto
il  regolamento  per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi
in   economia   da   parte   degli   uffici   centrali  e  periferici
dell'amministrazione forestale della Regione siciliana.