Art. 9 Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 28. 1. L'art. 5 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28, e' sostituito dal seguente: 'Art. 5 - Prezzo di cessione delle aree. 1. Il prezzo di cessione unitario al metro quadrato e' determinato secondo le seguenti modalita': a) per i soggetti assegnatari e gia' proprietari degli alloggi popolari e/o loro aventi causa, il prezzo di cessione delle aree e' pari al 75 per cento del valore di mercato delle stesse; b) per i soggetti proprietari degli alloggi, non originari assegnatari, il prezzo di cessione delle aree e' pari al valore di mercato delle stesse. Il prezzo determinato con le modalita' di cui al presente comma e', altresi', parametrato in base al reddito secondo criteri determinati con decreto del Presidente della Regione.'. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Sono fatte salve le disposizioni di vendita gia' impartite secondo il prezzo stabilito dal previgente articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 28.