Art. 9 
 
Disposizioni in materia di edilizia residenziale  pubblica.  Modifica
             alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 28. 
 
  1. L'art. 5  della  legge  regionale  9  giugno  1994,  n.  28,  e'
sostituito dal seguente: 
  'Art. 5 - Prezzo di cessione delle aree. 1. Il prezzo  di  cessione
unitario  al  metro  quadrato  e'  determinato  secondo  le  seguenti
modalita': 
    a) per i soggetti assegnatari e gia'  proprietari  degli  alloggi
popolari e/o loro aventi causa, il prezzo di cessione delle  aree  e'
pari al 75 per cento del valore di mercato delle stesse; 
    b) per  i  soggetti  proprietari  degli  alloggi,  non  originari
assegnatari, il prezzo di cessione delle aree e' pari  al  valore  di
mercato delle stesse. 
  Il prezzo determinato con le modalita' di cui al presente comma e',
altresi', parametrato in base al reddito secondo criteri  determinati
con decreto del Presidente della Regione.'. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Sono fatte salve  le  disposizioni  di  vendita  gia'  impartite
secondo il prezzo stabilito dal previgente  articolo  5  della  legge
regionale 9 giugno 1994, n. 28.