Art. 9 Obbligo di stipulare polizze assicurative 1. Gli esercenti delle strutture e degli impianti in cui si svolgono attivita' fisico-motorie stipulano polizze assicurative a favore di tutti gli utenti e degli istruttori, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attivita' svolte all'interno degli stessi impianti.