Art. 9 
 
                  Atti amministrativi di variazione 
                 al bilancio finanziario gestionale 
 
  1. Nel corso dell'esercizio, il  Ragioniere  generale  con  proprio
provvedimento dispone: 
    a) le variazioni fra gli stanziamenti  dei  capitoli  all'interno
della medesima  Tipologia  o  del  medesimo  Programma  e  Titolo  in
relazione ad esigenze di classificazione; 
    b) l'adeguamento  delle  denominazioni  dei  capitoli  legato  ad
esigenze di classificazione  o  di  rappresentazione  dell'intervento
previsto in legge; 
    c) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per le somme che si
prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio; 
    d) gli storni tra capitoli all'interno della medesima Tipologia o
Programma e quarto livello del piano dei conti, qualora cio' si renda
necessario per esigenze  di  competenza  amministrativa  dei  singoli
centri di responsabilita' amministrativa. 
  2. Con  gli  stessi  provvedimenti  viene  disposta,  ove  occorra,
l'istituzione di nuovi capitoli. 
  3.   Ove   necessario,   gli   stessi   provvedimenti    aggiornano
conseguentemente il documento tecnico, evidenziando le variazioni  in
un distinto allegato.