Art. 9 Sanzioni 1. Ove non diversamente sanzionate, l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nel r.d. 523/1904, nei regolamenti di cui all'art. 5, nonche' le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1800,00. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00. 3. L'estrazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi o dai laghi, senza regolare titolo legittimante o in misura superiore a quanto previsto nel titolo, fatte salve le sanzioni penali, e' punita con una sanzione amministrativa pari nel minimo al doppio e nel massimo al decuplo del valore del canone previsto e, comunque, non inferiore ad euro 10.000,00.