Art. 9 Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 30/2008 1. L'art. 14 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Progetti integrati). - 1. Ai fini della presente legge si definiscono progetti integrati di sostegno all'occupazione le iniziative promosse dalle province, dalla Citta' metropolitana di Genova, da ARSEL Liguria, dai soggetti accreditati di cui all'art. 28, dagli organismi formativi accreditati ai sensi della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni, e da altri soggetti individuati mediante procedure di evidenza pubblica, che prevedano la realizzazione in tempi successivi di piu' interventi inseriti in un percorso organico di transizione al lavoro. 2. I progetti di cui al comma 1 sono riferiti in particolare ai soggetti di cui agli articoli 39 e 52 e possono riguardare determinate aree territoriali o specifici settori di attivita', come individuati nel Piano d'azione regionale. 3. In relazione ai progetti Integrati, il Piano d'azione regionale prevede apposite risorse, sia per i contributi, sia per le spese di organizzazione sostenute dai soggetti di cui al comma 1.».