Art. 9 
 
                             Erogazione 
 
  1. Le misure di inclusione attiva e di  sostegno  al  reddito  sono
erogate, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, dalla struttura
regionale  competente  in  materia  di   politiche   del   lavoro   e
dell'impiego sulla base di specifiche graduatorie.