Art. 9 Accesso alla copertura 1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, prioritariamente interno comune, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore ed utensili in condizioni di sicurezza. Nel caso in cui non possa essere interno, nella relazione tecnica di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), ne sono precisate le motivazioni. 2. Un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche: a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una apertura minima libera di passaggio di 0,70 metri ed un'altezza minima di 1,20 metri. Limitatamente agli interventi da eseguirsi su edifici esistenti, qualora per dimostrati impedimenti di natura tecnica ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile non sia possibile garantire il rispetto delle dimensioni minime prescritte, sono ammesse aperture di dimensioni inferiori, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alla lettera b) e tali comunque da garantire il passaggio di persone e utensili; b) ove sia costituito da una apertura orizzontale o inclinata, la stessa deve avere una superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati, con apertura minima libera di passaggio di 0,70 metri. 3. Il punto di accesso deve essere inequivocabilmente riconoscibile per il raggiungimento degli spazi esterni in copertura e deve essere dotato di un ancoraggio facilmente raggiungibile al quale l'operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio presente sul tetto. 4. In prossimita' del punto di accesso deve essere predisposta idonea cartellonistica realizzata su un supporto che consenta di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilita' e leggibilita', contenente almeno le seguenti indicazioni: a) l'obbligo dell'uso del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto, l'identificazione e la posizione dei dispositivi di ancoraggio ai quali ancorarsi e le modalita' di ancoraggio mediante planimetria di massima in scala e registro di cui all'art. 6, comma 2, lettera f); b) il numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi d'ancoraggio; c) la necessita' o il divieto di utilizzare assorbitori di energia. 5. Nei casi in cui sussistano dimostrati impedimenti alla realizzazione di punti di accesso alla copertura permanenti, ovvero laddove la realizzazione dei medesimi risulti impossibilitata da vincoli costruttivi o in contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile, deve comunque essere previsto almeno un luogo di sbarco adeguatamente protetto ed inequivocabilmente riconoscibile. In tale luogo deve essere posto un ancoraggio al quale l'operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto e collegarsi ad un sistema di ancoraggio previsto sul tetto.