Art. 9
Accesso alla copertura
1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso,
prioritariamente interno comune, in grado di garantire il passaggio
ed il trasferimento di un operatore ed utensili in condizioni di
sicurezza.
Nel caso in cui non possa essere interno, nella relazione tecnica
di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), ne sono precisate le
motivazioni.
2. Un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche:
a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve
avere una apertura minima libera di passaggio di 0,70 metri ed
un'altezza minima di 1,20 metri. Limitatamente agli interventi da
eseguirsi su edifici esistenti, qualora per dimostrati impedimenti di
natura tecnica ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti
l'immobile non sia possibile garantire il rispetto delle dimensioni
minime prescritte, sono ammesse aperture di dimensioni inferiori, nel
rispetto dei limiti dimensionali di cui alla lettera b) e tali
comunque da garantire il passaggio di persone e utensili;
b) ove sia costituito da una apertura orizzontale o inclinata, la
stessa deve avere una superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati,
con apertura minima libera di passaggio di 0,70 metri.
3. Il punto di accesso deve essere inequivocabilmente riconoscibile
per il raggiungimento degli spazi esterni in copertura e deve essere
dotato di un ancoraggio facilmente raggiungibile al quale
l'operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il
dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di
ancoraggio presente sul tetto.
4. In prossimita' del punto di accesso deve essere predisposta
idonea cartellonistica realizzata su un supporto che consenta di
mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilita' e
leggibilita', contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) l'obbligo dell'uso del dispositivo di protezione individuale
contro le cadute dall'alto, l'identificazione e la posizione dei
dispositivi di ancoraggio ai quali ancorarsi e le modalita' di
ancoraggio mediante planimetria di massima in scala e registro di cui
all'art. 6, comma 2, lettera f);
b) il numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi
d'ancoraggio;
c) la necessita' o il divieto di utilizzare assorbitori di
energia.
5. Nei casi in cui sussistano dimostrati impedimenti alla
realizzazione di punti di accesso alla copertura permanenti, ovvero
laddove la realizzazione dei medesimi risulti impossibilitata da
vincoli costruttivi o in contrasto con norme di tutela riguardanti
l'immobile, deve comunque essere previsto almeno un luogo di sbarco
adeguatamente protetto ed inequivocabilmente riconoscibile. In tale
luogo deve essere posto un ancoraggio al quale l'operatore, prima di
accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di
protezione individuale contro le cadute dall'alto e collegarsi ad un
sistema di ancoraggio previsto sul tetto.