Art. 9 
 
           Consulta provinciale per l'agricoltura sociale 
 
  1. Presso la Ripartizione provinciale Agricoltura e'  istituita  la
Consulta provinciale per l'agricoltura sociale. La Consulta: 
    a) elabora proposte per la  formazione  e  l'aggiornamento  degli
operatori dell'agricoltura sociale; 
    b) presenta proposte per lo sviluppo dell'agricoltura sociale  in
Alto Adige. 
  2. La Consulta e' nominata dalla Giunta  provinciale  e  rimane  in
carica per la durata della legislatura. La Consulta e' composta da: 
    a)    l'assessore/l'assessora    provinciale    competente    per
l'agricoltura sociale o una persona da lui/lei delegata, in  qualita'
di presidente; 
    b) quattro funzionari dei settori  lavoro,  sanita'  e  politiche
sociali, nonche' formazione  professionale  tedesca  con  particolare
riguardo per agricoltura ed economia domestica; 
    c) due rappresentanti dei centri di ricerca e formazione  che  si
occupano di agricoltura sociale; 
    d) due rappresentanti delle organizzazioni agricole  maggiormente
rappresentative a livello provinciale; 
    e)    una/un    rappresentante    delle    organizzazioni    piu'
rappresentative   a   livello   provinciale,   che   riuniscono    le
organizzazioni di volontariato e i gruppi di auto mutuo aiuto. 
  3. Per ciascun membro della Consulta di cui alle lettere b), c), d)
ed e) del comma 2 e' nominato un membro supplente. 
  4.  La  Consulta  e'  convocata  dal/dalla  presidente.  Funge   da
segretario/segretaria   un    funzionario/una    funzionaria    della
Ripartizione provinciale Agricoltura. 
  5. Qualora  vi  siano  da  trattare  argomenti  che  richiedono  la
presenza  di  esperti  o  di  rappresentanti  degli   interessi,   il
presidente della Consulta puo' chiamare  a  partecipare  alla  seduta
della Consulta provinciale esperti in materia o rappresentanti  delle
associazioni di rappresentanza di interessi.