Art. 9 Consulta provinciale per l'agricoltura sociale 1. Presso la Ripartizione provinciale Agricoltura e' istituita la Consulta provinciale per l'agricoltura sociale. La Consulta: a) elabora proposte per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dell'agricoltura sociale; b) presenta proposte per lo sviluppo dell'agricoltura sociale in Alto Adige. 2. La Consulta e' nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. La Consulta e' composta da: a) l'assessore/l'assessora provinciale competente per l'agricoltura sociale o una persona da lui/lei delegata, in qualita' di presidente; b) quattro funzionari dei settori lavoro, sanita' e politiche sociali, nonche' formazione professionale tedesca con particolare riguardo per agricoltura ed economia domestica; c) due rappresentanti dei centri di ricerca e formazione che si occupano di agricoltura sociale; d) due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale; e) una/un rappresentante delle organizzazioni piu' rappresentative a livello provinciale, che riuniscono le organizzazioni di volontariato e i gruppi di auto mutuo aiuto. 3. Per ciascun membro della Consulta di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2 e' nominato un membro supplente. 4. La Consulta e' convocata dal/dalla presidente. Funge da segretario/segretaria un funzionario/una funzionaria della Ripartizione provinciale Agricoltura. 5. Qualora vi siano da trattare argomenti che richiedono la presenza di esperti o di rappresentanti degli interessi, il presidente della Consulta puo' chiamare a partecipare alla seduta della Consulta provinciale esperti in materia o rappresentanti delle associazioni di rappresentanza di interessi.