Art. 9 Introduzione dell'art. 11-bis della legge regionale n. 24 del 2003 1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2003 e' inserito il seguente: «Art. 11-bis (Polizia locale di comunita'. Principi). - 1. La Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene lo sviluppo di un sistema di polizia locale ispirato a un modello di polizia di comunita' che valorizzi le tipicita' e le migliori esperienze del nostro territorio. 2. Il modello di polizia di comunita' della Regione Emilia-Romagna si fonda sui seguenti principi: a) collaborazione con tutti i soggetti attivi sul territorio, anche attraverso l'utilizzo di partnership formali e informali tra polizia locale e persone e organizzazioni presenti nelle comunita'; b) orientamento al cittadino, valorizzando la conoscenza della realta' locale e il ruolo di riferimento degli addetti di polizia locale; c) approccio alla risoluzione dei problemi della comunita', promuovendo l'assunzione di responsabilita' da parte degli addetti di polizia locale e la loro autonomia decisionale. 3. A tal fine, la Regione promuove strategie organizzative di supporto all'uso sistematico delle partnership locali e metodologie di lavoro fondate su tecniche di problem-solving, per dare una risposta proattiva alle condizioni emergenti che minano la sicurezza locale, dall'insicurezza diffusa, al disordine urbano, fino alla criminalita'. 4. Al fine di realizzare il modello di polizia di cui ai commi 1 e 2, le strutture di polizia locale devono adottare strategie organizzative orientate: a) alla raccolta, all'identificazione e all'analisi dei problemi esistenti sul territorio, per la predisposizione di strategie ed azioni volte a fornire risposte efficaci; b) al decentramento dell'erogazione dei servizi da integrare nelle comunita' locali di riferimento e all'accentramento delle funzioni di supporto e di coordinamento, con un utilizzo razionale delle specializzazioni finalizzato alla risoluzione dei problemi della comunita'; c) alla promozione del lavoro di squadra sia interno al comando che esterno; d) alla trasparenza del lavoro svolto dalla polizia locale con l'uso di strumenti, compresi i social network, che permettano alla comunita' di essere informata sull'andamento dei fenomeni, sulla natura dei problemi e sulle soluzioni attuate; e) alla valorizzazione e condivisione tra i corpi e i servizi della polizia locale della Regione Emilia-Romagna delle specificita' e delle eccellenze sviluppate.».