Art. 9 
 
                Decorrenza dell'indennita' differita 
 
  1. L'indennita' differita del consigliere regionale, del Presidente
della giunta e del componente  della  giunta  regionale  non  facenti
parte del consiglio regionale di cui  all'art.  5  e'  corrisposta  a
partire dal primo giorno del mese successivo a quello  nel  quale  il
consigliere o il Presidente della giunta o il componente della giunta
regionale non facente  parte  del  consiglio  regionale  cessato  dal
mandato ha versato  i  necessari  contributi  e  ha  compiuto  l'eta'
richiesta per conseguire il diritto. 
  2. Nel caso in cui il consigliere, il Presidente della giunta e  il
componente della giunta regionale non  facente  parte  del  consiglio
regionale, alla data  della  cessazione  del  mandato,  sia  gia'  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 6, l'indennita'  differita  e'
corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo  a  quello
di cessazione del mandato. 
  3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura,  coloro
che  abbiano  gia'  maturato  il  diritto  all'indennita'   differita
percepiscono la stessa con  decorrenza  dal  primo  giorno  del  mese
successivo a quello della fine della legislatura.