Art. 9 Decorrenza dell'indennita' differita 1. L'indennita' differita del consigliere regionale, del Presidente della giunta e del componente della giunta regionale non facenti parte del consiglio regionale di cui all'art. 5 e' corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere o il Presidente della giunta o il componente della giunta regionale non facente parte del consiglio regionale cessato dal mandato ha versato i necessari contributi e ha compiuto l'eta' richiesta per conseguire il diritto. 2. Nel caso in cui il consigliere, il Presidente della giunta e il componente della giunta regionale non facente parte del consiglio regionale, alla data della cessazione del mandato, sia gia' in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, l'indennita' differita e' corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato. 3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano gia' maturato il diritto all'indennita' differita percepiscono la stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.