Art. 90 
 
        Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 29/1994 
 
  1. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'art. 22 della  legge
regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni,  sono
aggiunte  le  parole:  «nel   corso   dell'esercizio   dell'attivita'
venatoria».