Art. 91. Composizione commissione tecnico-consultiva 1. La Commissione regionale tecnico-consultiva sulle attivita' vivaistiche e sementiere del settore forestale, di cui all'Art. 35 della legge regionale n. 28/2001, e' composta da: a) il dirigente del servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione Umbria, con funzioni di presidente o suo delegato; b) un rappresentante dell'osservatorio regionale per le malattie delle piante; c) due tecnici nominati dalla giunta regionale, scelti fra agronomi-forestali o periti agrari dipendenti dell'amministrazione regionale; d) un rappresentante dell'azienda vivaistica regionale; e) un rappresentante dell'UNCEM; f) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole. 2. La commissione tecnico-consultiva e' convocata dal presidente. 3. I membri eletti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.