Art. 91 
 
       Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 34  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  «La  Giunta
regionale, sentiti la Commissione  faunistico-venatoria  regionale  e
l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa  della
Liguria l'approvazione  del»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La
Giunta  regionale,  sentiti   la   Commissione   faunistico-venatoria
regionale,  la  Commissione  consiliare  competente  per  materia   e
l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) approva il». 
  2. Al comma 4 dell'art. 34  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «che ha validita'
minima annuale e massima triennale. Entro il 31 maggio, ad esclusione
dell'anno  in  cui  e'  approvato  il  nuovo   calendario   venatorio
regionale,   la   Giunta   regionale,    sentita    la    Commissione
faunistico-venatoria,  relaziona  sullo  stato  di   attuazione   del
calendario  venatorio   in   vigore   alla   competente   Commissione
consiliare, che valuta la necessita' di apportare eventuali modifiche
al calendario. In tal caso  la  Giunta  regionale,  sentito  l'ISPRA,
propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della  Liguria
un conseguente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «che ha
validita' annuale». 
  3. Al comma 4-bis dell'art. 34 della legge regionale n.  29/1994  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  «sentita  la
Commissione consiliare  competente  per  materia  e'  autorizzata  ad
approvare» sono sostituite dalla seguente: «approva».