Art. 91 Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 1. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria l'approvazione del» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale, la Commissione consiliare competente per materia e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) approva il». 2. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «che ha validita' minima annuale e massima triennale. Entro il 31 maggio, ad esclusione dell'anno in cui e' approvato il nuovo calendario venatorio regionale, la Giunta regionale, sentita la Commissione faunistico-venatoria, relaziona sullo stato di attuazione del calendario venatorio in vigore alla competente Commissione consiliare, che valuta la necessita' di apportare eventuali modifiche al calendario. In tal caso la Giunta regionale, sentito l'ISPRA, propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria un conseguente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «che ha validita' annuale». 3. Al comma 4-bis dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «sentita la Commissione consiliare competente per materia e' autorizzata ad approvare» sono sostituite dalla seguente: «approva».