Art. 92 
 
     Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 
 
  1.  L'art.  35  della  legge  regionale  n.  29/1994  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 35 (Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati).
- 1. La caccia agli  ungulati  e'  attuabile  esclusivamente  secondo
piani numerici di prelievo formulati, secondo le indicazioni  fornite
dall'ISPRA,  sulla  base  della  consistenza  censita  delle  diverse
popolazioni  presenti  in  ciascun  ambito  territoriale  di  caccia,
comprensorio alpino  o  azienda  faunistico-venatoria.  Le  modalita'
della  caccia  ai  diversi  ungulati  sono  definite   da   specifici
regolamenti regionali. 
  2. Il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono  essere
abbattuti non deve essere superiore al 90 per cento delle presenze di
cinghiali rilevate in via  induttiva.  Il  contingente  dei  capi  di
cinghiale, se non raggiunto, e' completato nei  mesi  di  dicembre  e
gennaio. 
  3. All'esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva sono
ammesse squadre di cacciatori in cui almeno uno dei componenti e'  in
possesso di certificazione  attestante  la  partecipazione  ai  corsi
aventi  ad  oggetto  la  corretta  organizzazione  e  conduzione  del
prelievo del cinghiale e i rilevamenti sui capi abbattuti. 
  4. Le battute  di  caccia  al  cinghiale  in  forma  collettiva  si
svolgono per un massimo di  tre  giornate  settimanali  indicate  dal
calendario venatorio regionale. L'avvenuta cattura di ogni cinghiale,
oltre ad essere immediatamente registrata  sul  tesserino  regionale,
deve essere segnalata alla Regione entro due giorni  lavorativi,  con
l'indicazione del sesso, della classe d'eta' e della localita' in cui
e' avvenuto l'abbattimento. 
  5. La Regione, sulla base delle predette segnalazioni,  provvede  a
chiudere la caccia al cinghiale in  ciascun  ambito  territoriale  di
caccia  o  comprensorio  alpino  in  cui  il  contingente  e'   stato
raggiunto, dandone nel contempo adeguata pubblicita'. 
  6. La caccia di selezione agli ungulati puo'  essere  praticata  da
coloro che risultano in possesso di attestato  di  idoneita'  tecnica
rilasciato dalla Regione, previa partecipazione a specifici corsi  di
istruzione e superamento di un apposito  esame.  E'  fatta  salva  la
validita' degli attestati rilasciati precedentemente dalle province. 
  7. La caccia al capriolo,  cervo,  daino  e  camoscio  puo'  essere
esercitata esclusivamente in forma selettiva. Per caccia di selezione
si intende quella praticata individualmente alla cerca o  all'aspetto
senza l'uso dei cani e con armi a canna rigata  di  calibro  adeguato
munite di cannocchiale di mira,  sulla  base  di  piani  di  prelievo
proposti alla Regione dagli  ambiti  territoriali  di  caccia  o  dai
comprensori alpini. Ogni capo abbattuto deve essere controllato da un
tecnico dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio  alpino
entro settantadue ore per i rilevamenti del caso e solo dopo sara'  a
disposizione del cacciatore. 
  8. La caccia di selezione agli ungulati, previo parere dell'ISPRA e
sulla base di piani annuali di  abbattimento  distinti  per  sesso  e
classi d'eta', si svolge nei seguenti periodi: 
    a) capriolo (Capreolus capreolus): 
      maschi dal 1° giugno al  15  luglio  e  dal  15  agosto  al  30
settembre; 
      femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1°  gennaio
al 15 marzo; 
    b) daino (Dama dama): 
      maschi dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15
marzo; 
      femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1°  gennaio
al 15 marzo; 
    c) camoscio (Rupicapra rupicapra): 
      piccoli dell'anno e femmine  adulte  dal  1°  settembre  al  15
dicembre; 
      maschi e femmine di un anno dal 1° agosto al 15 dicembre; 
    d) cinghiale (Sus scrofa): 
      tutte le classi, ad eccezione  delle  femmine  adulte,  dal  15
aprile al 31 gennaio; 
      femmine adulte dal 1° ottobre al 31 gennaio. 
  9. Per il recupero dei capi feriti e' consentito l'uso dei cani  da
traccia, purche' abilitati da prove di lavoro  organizzate  dall'Ente
nazionale della cinofilia italiana (ENCI). I conduttori  di  cani  da
traccia devono essere in possesso di  abilitazione  rilasciata  dalla
Regione o dalle province previo corso di istruzione e superamento  di
una prova di esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi  di
cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi  con
l'uso di un solo cane, possono essere effettuate  anche  fuori  degli
orari previsti per la caccia e nelle giornate di  silenzio  venatorio
su tutto il territorio previa comunicazione agli ambiti  territoriali
di caccia o comprensori alpini di competenza. Negli ambiti protetti e
nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con
l'autorizzazione della Regione o del titolare dell'azienda venatoria.
Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprieta' del  cacciatore
che lo ha ferito.».