Art. 92 Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 1. L'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 35 (Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati). - 1. La caccia agli ungulati e' attuabile esclusivamente secondo piani numerici di prelievo formulati, secondo le indicazioni fornite dall'ISPRA, sulla base della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria. Le modalita' della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali. 2. Il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono essere abbattuti non deve essere superiore al 90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva. Il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto, e' completato nei mesi di dicembre e gennaio. 3. All'esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva sono ammesse squadre di cacciatori in cui almeno uno dei componenti e' in possesso di certificazione attestante la partecipazione ai corsi aventi ad oggetto la corretta organizzazione e conduzione del prelievo del cinghiale e i rilevamenti sui capi abbattuti. 4. Le battute di caccia al cinghiale in forma collettiva si svolgono per un massimo di tre giornate settimanali indicate dal calendario venatorio regionale. L'avvenuta cattura di ogni cinghiale, oltre ad essere immediatamente registrata sul tesserino regionale, deve essere segnalata alla Regione entro due giorni lavorativi, con l'indicazione del sesso, della classe d'eta' e della localita' in cui e' avvenuto l'abbattimento. 5. La Regione, sulla base delle predette segnalazioni, provvede a chiudere la caccia al cinghiale in ciascun ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino in cui il contingente e' stato raggiunto, dandone nel contempo adeguata pubblicita'. 6. La caccia di selezione agli ungulati puo' essere praticata da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneita' tecnica rilasciato dalla Regione, previa partecipazione a specifici corsi di istruzione e superamento di un apposito esame. E' fatta salva la validita' degli attestati rilasciati precedentemente dalle province. 7. La caccia al capriolo, cervo, daino e camoscio puo' essere esercitata esclusivamente in forma selettiva. Per caccia di selezione si intende quella praticata individualmente alla cerca o all'aspetto senza l'uso dei cani e con armi a canna rigata di calibro adeguato munite di cannocchiale di mira, sulla base di piani di prelievo proposti alla Regione dagli ambiti territoriali di caccia o dai comprensori alpini. Ogni capo abbattuto deve essere controllato da un tecnico dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino entro settantadue ore per i rilevamenti del caso e solo dopo sara' a disposizione del cacciatore. 8. La caccia di selezione agli ungulati, previo parere dell'ISPRA e sulla base di piani annuali di abbattimento distinti per sesso e classi d'eta', si svolge nei seguenti periodi: a) capriolo (Capreolus capreolus): maschi dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre; femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo; b) daino (Dama dama): maschi dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo; femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo; c) camoscio (Rupicapra rupicapra): piccoli dell'anno e femmine adulte dal 1° settembre al 15 dicembre; maschi e femmine di un anno dal 1° agosto al 15 dicembre; d) cinghiale (Sus scrofa): tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte, dal 15 aprile al 31 gennaio; femmine adulte dal 1° ottobre al 31 gennaio. 9. Per il recupero dei capi feriti e' consentito l'uso dei cani da traccia, purche' abilitati da prove di lavoro organizzate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI). I conduttori di cani da traccia devono essere in possesso di abilitazione rilasciata dalla Regione o dalle province previo corso di istruzione e superamento di una prova di esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio previa comunicazione agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini di competenza. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l'autorizzazione della Regione o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprieta' del cacciatore che lo ha ferito.».