Art. 93.
             Modalita' per la redazione del certificato
                 di provenienza e identita' clonale
    1.  Il certificato di provenienza o di identita' clonale previsto
dall'Art. 37 della legge regionale n. 28/2001 e' rilasciato dall'ente
competente per territorio.
    2.  I  modelli  di  certificato  di  provenienza o certificato di
identita'  clonale  sono  riportati  nell'allegato Q e differiscono a
seconda  che  si  tratti  di materiale proveniente da fonti di semi o
boschi  (mod.  A),  arboreti  da  seme  o  genitori (mod. B), cloni o
miscugli di cloni (mod. C).
    3.   Al   momento   della  vendita  del  materiale  forestale  di
moltiplicazione   ad   altra   azienda  vivaistica  autorizzata  alla
commercializzazione,   e'   fornita   all'azienda   acquirente  copia
autenticata del certificato di provenienza e riportante l'indicazione
del numero di unita' di propagazione (piante, semi o parti di piante)
a  cui si riferisce e gli estremi del documento fiscale relativo allo
stesso materiale.
    4.  La  copia  autenticata  di cui al comma 3 puo' essere fornita
anche ad altro soggetto acquirente su richiesta dello stesso.
    5. Puo' essere richiesta la certificazione anche per materiale di
moltiplicazione  appartenente  a specie non indicate nell'allegato N,
qualora  la  loro certificazione sia richiesta per l'utilizzo di tale
materiale in altri Stati o in altre Regioni.