Art. 93. Modalita' per la redazione del certificato di provenienza e identita' clonale 1. Il certificato di provenienza o di identita' clonale previsto dall'Art. 37 della legge regionale n. 28/2001 e' rilasciato dall'ente competente per territorio. 2. I modelli di certificato di provenienza o certificato di identita' clonale sono riportati nell'allegato Q e differiscono a seconda che si tratti di materiale proveniente da fonti di semi o boschi (mod. A), arboreti da seme o genitori (mod. B), cloni o miscugli di cloni (mod. C). 3. Al momento della vendita del materiale forestale di moltiplicazione ad altra azienda vivaistica autorizzata alla commercializzazione, e' fornita all'azienda acquirente copia autenticata del certificato di provenienza e riportante l'indicazione del numero di unita' di propagazione (piante, semi o parti di piante) a cui si riferisce e gli estremi del documento fiscale relativo allo stesso materiale. 4. La copia autenticata di cui al comma 3 puo' essere fornita anche ad altro soggetto acquirente su richiesta dello stesso. 5. Puo' essere richiesta la certificazione anche per materiale di moltiplicazione appartenente a specie non indicate nell'allegato N, qualora la loro certificazione sia richiesta per l'utilizzo di tale materiale in altri Stati o in altre Regioni.