Art. 93 Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale n. 29/1994 1. L'art. 36 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 36 (Controllo della fauna selvatica). - 1. La Regione, in deroga alle disposizioni del calendario venatorio, puo' restringere il periodo di caccia o vietarne l'esercizio limitatamente a talune forme ovvero ad alcune localita' circoscritte, ove cio' sia giustificato da comprovate ragioni connesse all'esigenza di preservare le popolazioni selvatiche o di tutelare la salute umana, a fronte di eccezionali circostanze di natura climatico-ambientale o di rischi sanitari, suscettibili di minarne la consistenza o lo stato di salute, anche su motivata richiesta degli organismi di gestione dei singoli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini. 2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente. A tal fine, oltre alle azioni di controllo esercitate con metodi ecologici, puo' autorizzare piani di abbattimento, da realizzarsi tenendo conto delle modalita' indicate dall'ISPRA nei propri documenti, anche nel periodo di divieto venatorio, all'interno di ambiti protetti ai fini venatori ed in deroga alle disposizioni del calendario venatorio inerenti orari e periodi di caccia. Tali piani, alla cui attuazione sono preposti agenti od ausiliari di pubblica sicurezza, sono programmati di concerto con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e sono realizzati avvalendosi dei seguenti soggetti: a) cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonche' cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore; b) guardie volontarie di cui all'art. 48, comma 2, munite di licenza per l'esercizio venatorio previo corso di formazione sull'organizzazione e gestione collettiva delle attivita' di controllo agli ungulati; c) proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio, previa autorizzazione regionale. 3. Il controllo della fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge n. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, deve essere attuato in conformita' al regolamento dell'area protetta o, qualora questo non esista, alle direttive regionali, per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta e devono essere attuate dal personale dipendente anche coadiuvato ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza; gli interventi effettuati in deroga ai divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettera e), della legge n. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, avvengono con la presenza ed il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. 5. Per far fronte all'emergenza collegata alla presenza del cinghiale, la Regione, durante la stagione venatoria, puo' autorizzare, anche in deroga alle modalita' di cui al comma 4, un programma di prelievo nelle aree soggette agli istituti di protezione faunistica attraverso specifiche modalita' di attuazione e l'affidamento delle iniziative di prelievo a squadre di cacciatori regolarmente istituite ed ammesse all'attivita' venatoria nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino interessato. 6. La Regione, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, nonche' per finalita' di riequilibrio faunistico, puo' effettuare piani di controllo delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche; tali interventi possono essere proposti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, e devono essere attuati nel rispetto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni e integrazioni. 7. Le spoglie dei capi abbattuti nelle attivita' di controllo restano a disposizione e a carico dei soggetti che hanno coordinato o effettuato l'abbattimento.».