Art. 94.
     Modalita' per la compilazione del cartellino identificativo
    1.  Il  materiale forestale di moltiplicazione di cui all'Art. 33
della legge regionale n. 28/2001 non puo' essere venduto, trasportato
o comunque ceduto se non in partite omogenee, munite di un cartellino
che  identifichi  il  nome  e  la  sede  legale  del  produttore  e/o
venditore,  la  specie  o  il  clone di appartenenza, la localita' di
origine  e  provenienza, gli estremi del certificato di provenienza o
di identita' clonale di cui al precedente articolo, il riferimento al
proprio  registro  di  carico e scarico, il quantitativo di unita' di
propagazione  (piante, semi o parti di piante) a cui si riferisce, la
categoria  di  classificazione  (materiale  identificato  alla fonte,
selezionato,  qualificato o controllato), l'eta' e il tipo di postime
o  talea  o semenzale (nel caso di unita' seminali indicare l'anno di
maturazione).  Il  cartellino  dovra'  inoltre  indicare, l'eventuale
riferimento  al certificato relativo alla micorrizazione, se trattasi
di  materiale  geneticamente  modificato  e  se il materiale e' stato
propagato per via vegetativa. Il modello di cartellino identificativo
e' riportato nell'allegato R.
    2.  I  semi  possono  essere  commercializzati  esclusivamente in
imballaggi  chiusi  con dispositivi tali da diventare inservibili una
volta aperti.