Art. 94. Modalita' per la compilazione del cartellino identificativo 1. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'Art. 33 della legge regionale n. 28/2001 non puo' essere venduto, trasportato o comunque ceduto se non in partite omogenee, munite di un cartellino che identifichi il nome e la sede legale del produttore e/o venditore, la specie o il clone di appartenenza, la localita' di origine e provenienza, gli estremi del certificato di provenienza o di identita' clonale di cui al precedente articolo, il riferimento al proprio registro di carico e scarico, il quantitativo di unita' di propagazione (piante, semi o parti di piante) a cui si riferisce, la categoria di classificazione (materiale identificato alla fonte, selezionato, qualificato o controllato), l'eta' e il tipo di postime o talea o semenzale (nel caso di unita' seminali indicare l'anno di maturazione). Il cartellino dovra' inoltre indicare, l'eventuale riferimento al certificato relativo alla micorrizazione, se trattasi di materiale geneticamente modificato e se il materiale e' stato propagato per via vegetativa. Il modello di cartellino identificativo e' riportato nell'allegato R. 2. I semi possono essere commercializzati esclusivamente in imballaggi chiusi con dispositivi tali da diventare inservibili una volta aperti.