Art. 94 
 
       Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 29/1994 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 42  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «I proventi»
e' inserita la seguente: «disponibili». 
  2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 42 della  legge
regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni,  sono
aggiunte  le  parole:  «L'erogazione  delle  risorse   assegnate   e'
subordinata  alla   presentazione   da   parte   delle   associazioni
beneficiarie di una dettagliata relazione sull'impiego delle  risorse
ricevute  l'anno  precedente,   nonche'   alla   trasmissione   della
certificazione sopra richiamata.». 
  3. Alla fine del comma 2 dell'art.  42  della  legge  regionale  n.
29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono  aggiunte  le
parole: «, in base alle modalita' e ai criteri stabiliti dalla Giunta
regionale».