Art. 94 Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 29/1994 1. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «I proventi» e' inserita la seguente: «disponibili». 2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «L'erogazione delle risorse assegnate e' subordinata alla presentazione da parte delle associazioni beneficiarie di una dettagliata relazione sull'impiego delle risorse ricevute l'anno precedente, nonche' alla trasmissione della certificazione sopra richiamata.». 3. Alla fine del comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «, in base alle modalita' e ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale».