Art. 95. Adempimenti per la raccolta, lavorazione, immagazzinamento trasporto, allevamento e conservazione del materiale di moltiplicazione 1. Durante le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione i materiali di moltiplicazione devono essere tenuti in lotti separati secondo: a) la specie e, se necessario, la sottospecie, varieta' e il clone; b) la categoria (materiale identificato alla fonte, selezionato, qualificato o controllato); c) l'origine; d) il materiale di base utilizzato; e) l'anno di maturazione dei semi; f) la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi; g) l'eventuale specie simbionte per le piante micorrizate. 2. Il materiale forestale di moltiplicazione delle specie indicate all'allegato N puo' essere commercializzato solamente se conforme ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VII della direttiva 99/105/CE.