Art. 95.
              Adempimenti per la raccolta, lavorazione,
               immagazzinamento trasporto, allevamento
          e conservazione del materiale di moltiplicazione
    1.  Durante  le  fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento,
trasporto, allevamento e conservazione i materiali di moltiplicazione
devono essere tenuti in lotti separati secondo:
      a) la  specie  e,  se necessario, la sottospecie, varieta' e il
clone;
      b) la    categoria    (materiale   identificato   alla   fonte,
selezionato, qualificato o controllato);
      c) l'origine;
      d) il materiale di base utilizzato;
      e) l'anno di maturazione dei semi;
      f) la  durata  dell'allevamento  in  vivaio  distinta nelle sue
varie fasi;
      g) l'eventuale specie simbionte per le piante micorrizate.
    2.   Il  materiale  forestale  di  moltiplicazione  delle  specie
indicate  all'allegato  N  puo'  essere commercializzato solamente se
conforme  ai  pertinenti  requisiti  di  cui  all'allegato  VII della
direttiva 99/105/CE.