Art. 95 
 
        Modifica all'art. 43 della legge regionale n. 29/1994 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 43  della  legge  regionale  n.  29/1994  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole:  «una  somma  non
inferiore al 10 per cento della somma assegnata  ai  sensi  dell'art.
42, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di
cui all'art. 42, comma 3».