Art. 95 Modifica all'art. 43 della legge regionale n. 29/1994 1. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «una somma non inferiore al 10 per cento della somma assegnata ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di cui all'art. 42, comma 3».