Art. 96.
                     Raccolta dei semi forestali
    1.  La  raccolta  dei  semi  forestali  e  di  altro materiale di
moltiplicazione  nei  boschi, negli arboreti e nelle piante iscritti,
al  libro  nazionale  dei  boschi  da  seme  (L.N.B.S.)  ed  al libro
regionale  dei  boschi,  degli arboreti e delle piante da seme (Libro
regionale)   deve   essere  effettuata  in  conformita'  al  relativo
disciplinare  di  gestione e previa comunicazione all'ente competente
per territorio, ai sensi dell'Art. 3, comma 3, lettera d) della legge
regionale n. 28/2001, da presentare almeno quindici giorni prima.
    2.  Ai  fini di garantire la certificazione del seme, la raccolta
dei  semi  forestali  nei  boschi,  negli arboreti e nelle piante non
iscritti  nei  libri  di  cui  al  comma  1,  deve essere autorizzata
dall'ente competente per territorio, che ha tempo sessanta giorni per
completare  il  procedimento,  esaminati  i  requisiti  del bosco con
riferimento  a quanto indicato ai punti 3), 4), 7), 10) dell'allegato
III della direttiva 99/105/CE.
    3.  L'asportazione  dal bosco del materiale di moltiplicazione di
cui  ai  commi 1 e 2 e' subordinata al rilascio da parte degli organi
di  vigilanza  di apposita bolletta di accompagnamento che indichi il
numero  e  il  peso dei colli, il tipo di prodotto asportato (frutti,
semi, strobili), il comune, la localita' di provenienza e la data.
    4.  L'ente  competente  per  territorio  provvede  ad  inviare al
servizio  programmazione  forestale, faunistico-venatoria ed economia
montana  -  Regione Umbria - copia delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi dei commi 1 e 2.
    5.  Le  procedure  e  gli  adempimenti  di  cui ai commi 2 e 3 si
applicano  esclusivamente  per  le  finalita'  di  cui  all'Art.  33,
comma 2, della legge regionale n. 28/2001.