Art. 96. Raccolta dei semi forestali 1. La raccolta dei semi forestali e di altro materiale di moltiplicazione nei boschi, negli arboreti e nelle piante iscritti, al libro nazionale dei boschi da seme (L.N.B.S.) ed al libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme (Libro regionale) deve essere effettuata in conformita' al relativo disciplinare di gestione e previa comunicazione all'ente competente per territorio, ai sensi dell'Art. 3, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 28/2001, da presentare almeno quindici giorni prima. 2. Ai fini di garantire la certificazione del seme, la raccolta dei semi forestali nei boschi, negli arboreti e nelle piante non iscritti nei libri di cui al comma 1, deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio, che ha tempo sessanta giorni per completare il procedimento, esaminati i requisiti del bosco con riferimento a quanto indicato ai punti 3), 4), 7), 10) dell'allegato III della direttiva 99/105/CE. 3. L'asportazione dal bosco del materiale di moltiplicazione di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata al rilascio da parte degli organi di vigilanza di apposita bolletta di accompagnamento che indichi il numero e il peso dei colli, il tipo di prodotto asportato (frutti, semi, strobili), il comune, la localita' di provenienza e la data. 4. L'ente competente per territorio provvede ad inviare al servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana - Regione Umbria - copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dei commi 1 e 2. 5. Le procedure e gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 si applicano esclusivamente per le finalita' di cui all'Art. 33, comma 2, della legge regionale n. 28/2001.