Art. 96 Inserimento di articolo nella legge regionale n. 29/1994 1. Dopo l'art. 45 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 45-bis (Soccorso, detenzione temporanea e liberazione della fauna selvatica). - 1. La Giunta regionale definisce i requisiti per lo svolgimento delle attivita' di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma. I soggetti che soddisfino i requisiti di cui sopra possono essere autorizzati, con apposito provvedimento dirigenziale, al recupero e alla detenzione temporanea degli esemplari in difficolta' fino alla loro liberazione in natura. Gli esemplari affetti da menomazioni non compatibili con la sopravvivenza in natura possono, con apposito provvedimento, essere affidati in via definitiva alle cure di chi sia in grado di assicurarne il mantenimento in condizioni coerenti con il rispetto delle esigenze e delle caratteristiche biologiche degli animali recuperati. 2. La Regione puo' concedere un contributo finanziario ai soggetti indicati al comma 1, attingendo ai fondi di cui all'art. 42; la concessione del contributo regionale di cui sopra e' volta a sostenere in via prioritaria gli interventi a favore di esemplari appartenenti alle specie particolarmente protette ed e' subordinata alla presentazione di un piano delle attivita', nel quale siano specificate le risorse umane e strumentali che il soggetto beneficiario intende destinare alle previste attivita' di soccorso e recupero e alla successiva rendicontazione degli interventi svolti e delle risorse complessivamente impiegate.».