Art. 97. Libretti di misura dei lavori e delle provviste 1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare: a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto; b) la parte di lavorazione eseguita ed il luogo; c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose, si devono allegare i profili ed i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni; d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle varie parti, la forma ed il modo di esecuzione. 2. Qualora le quantita' delle lavorazioni o delle provviste si debbano desumere dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure, nonche' gli elementi ed il processo con i quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria. 3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita' computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'appaltatore.