Art. 97.
           Libretti di misura dei lavori e delle provviste
    1.   Il   libretto   delle   misure   contiene  la  misura  e  la
classificazione   delle   lavorazioni   e   delle  provviste,  ed  in
particolare:
      a) il  genere  di lavorazione o provvista, classificata secondo
la denominazione di contratto;
      b) la parte di lavorazione eseguita ed il luogo;
      c) le  figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia
il   caso;   trattandosi  di  lavorazioni  che  modificano  lo  stato
preesistente  delle  cose,  si  devono  allegare i profili ed i piani
quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni;
      d) le   altre   memorie  esplicative,  al  fine  di  dimostrare
chiaramente ed esattamente, nelle varie parti, la forma ed il modo di
esecuzione.
    2.  Qualora  le  quantita' delle lavorazioni o delle provviste si
debbano  desumere  dalla  applicazione di medie, sono specificati nel
libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati
fatti  saggi, scandagli e misure, nonche' gli elementi ed il processo
con  i  quali  sono  state calcolate le medie seguendo i metodi della
geometria.
    3.   Nel   caso   di   utilizzo   di  programmi  di  contabilita'
computerizzata,  la  compilazione  dei  libretti  delle  misure viene
effettuata   attraverso   la   registrazione  delle  misure  rilevate
direttamente  in  cantiere  dal  personale  incaricato,  in  apposito
brogliaccio ed in contraddittorio con l'appaltatore.