Art. 97.
Libretti di misura dei lavori e delle provviste
1. Il libretto delle misure contiene la misura e la
classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in
particolare:
a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo
la denominazione di contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita ed il luogo;
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia
il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato
preesistente delle cose, si devono allegare i profili ed i piani
quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare
chiaramente ed esattamente, nelle varie parti, la forma ed il modo di
esecuzione.
2. Qualora le quantita' delle lavorazioni o delle provviste si
debbano desumere dalla applicazione di medie, sono specificati nel
libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati
fatti saggi, scandagli e misure, nonche' gli elementi ed il processo
con i quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della
geometria.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita'
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene
effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
brogliaccio ed in contraddittorio con l'appaltatore.