Art. 97. Iscrizione e cancellazione dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme 1. La predisposizione e tenuta del libro regionale di cui all'Art. 38 della legge regionale n. 28/2001 e' a cura della giunta regionale su indicazioni fornite dalla commissione regionale tecnico-scientifica. 2. Il libro regionale dovra' essere realizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e potra' essere aggiornato con iscrizioni e cancellazioni mediante deliberazione della giunta regionale. 3. Nel libro regionale dovranno essere, altresi', riportate indicazioni sulle zone fitoclimatiche e geopedologiche preferenziali per l'utilizzo del materiale forestale di moltiplicazione ottenuto dai boschi, dagli arboreti e dalle piante iscritte nel libro stesso. 4. L'iscrizione di boschi e arboreti nel libro regionale e' subordinata alla rispondenza di tale materiale di base ai requisiti di cui agli allegati III, IV e V della direttiva 99/105/CE rispettivamente per il materiale selezionato, qualificato e controllato e al parere favorevole della commissione tecnico-scientifica. 5. L'iscrizione di piante nel libro regionale e' subordinata alla rispondenza di tale materiale ai requisiti di cui ai punti 4), 7), 9) e 10) di cui all'allegato III della direttiva 99/105/CE.