Art. 97.
               Iscrizione e cancellazione dei boschi,
                degli arboreti e delle piante da seme
    1.  La  predisposizione  e  tenuta  del  libro  regionale  di cui
all'Art.  38  della legge regionale n. 28/2001 e' a cura della giunta
regionale   su   indicazioni   fornite  dalla  commissione  regionale
tecnico-scientifica.
    2.  Il  libro  regionale  dovra' essere realizzato entro sei mesi
dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  e potra' essere
aggiornato  con  iscrizioni  e  cancellazioni  mediante deliberazione
della giunta regionale.
    3.  Nel  libro  regionale  dovranno  essere,  altresi', riportate
indicazioni  sulle zone fitoclimatiche e geopedologiche preferenziali
per  l'utilizzo  del  materiale forestale di moltiplicazione ottenuto
dai boschi, dagli arboreti e dalle piante iscritte nel libro stesso.
    4.  L'iscrizione  di  boschi  e  arboreti  nel libro regionale e'
subordinata  alla  rispondenza di tale materiale di base ai requisiti
di   cui  agli  allegati  III,  IV  e  V  della  direttiva  99/105/CE
rispettivamente   per   il   materiale   selezionato,  qualificato  e
controllato    e    al    parere    favorevole    della   commissione
tecnico-scientifica.
    5. L'iscrizione di piante nel libro regionale e' subordinata alla
rispondenza di tale materiale ai requisiti di cui ai punti 4), 7), 9)
e 10) di cui all'allegato III della direttiva 99/105/CE.