Art. 97 Norme transitorie 1. In attesa dell'adeguamento delle norme in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), al fine di garantire la continuita' dei servizi le province e la Citta' metropolitana di Genova prorogano i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato nei servizi per l'impiego fino al 31 dicembre 2016, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 2. La disposizione di cui all'art. 7, comma 2-bis, della legge regionale n. 33/2014, come modificato dalla presente legge, si applica dal 1° gennaio 2016. 3. Le risorse di cui all'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, gia' introitate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite ai comuni interessati da procedure di svincolo gia' concluse, che le utilizzano sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dalla Giunta regionale. 4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalita' operative ai fini dello svolgimento delle attivita' della Commissione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 30 dicembre 2015 TOTI (Omissis).