Art. 98.
                 Gestione dei boschi, degli arboreti
             e delle piante iscritte nel libro regionale
    1.   Al   fine   di   ottenere  un  miglioramento  qualitativo  e
quantitativo  della  produzione  di  seme,  all'atto di iscrizione e'
allegato il disciplinare di gestione del bosco, dell'arboreto o della
pianta da seme.
    2.   Il   disciplinare  di  gestione  dovra'  essere  redatto  in
conformita'  alle  indicazioni  riportate  nell'allegato S e a quelle
espresse dalla commissione tecnico-consultiva.
    3.  Su  richiesta del titolare, gli interventi colturali previsti
dal  disciplinare di gestione possono essere eseguiti dalla comunita'
montana  competente  per  territorio, nell'ambito dei programmi degli
interventi di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 28/2001.