Art. 98. Gestione dei boschi, degli arboreti e delle piante iscritte nel libro regionale 1. Al fine di ottenere un miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione di seme, all'atto di iscrizione e' allegato il disciplinare di gestione del bosco, dell'arboreto o della pianta da seme. 2. Il disciplinare di gestione dovra' essere redatto in conformita' alle indicazioni riportate nell'allegato S e a quelle espresse dalla commissione tecnico-consultiva. 3. Su richiesta del titolare, gli interventi colturali previsti dal disciplinare di gestione possono essere eseguiti dalla comunita' montana competente per territorio, nell'ambito dei programmi degli interventi di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 28/2001.