Art. 99. Iscrizione e cancellazione dei cloni 1. La predisposizione del registro regionale di cui all'Art. 38, comma 2, della legge regionale n. 28/2001 e' a cura della giunta regionale su indicazioni fornite dalla commissione regionale tecnico-scientifica. Il registro regionale puo' essere aggiornato con iscrizioni e cancellazioni mediante deliberazione della giunta regionale. 2. L'utilizzo dei cloni iscritti nel registro regionale e' possibile esclusivamente per la realizzazione di filari e di impianti per l'arboricoltura da legno e per la tartuficoltura; l'utilizzo dei cloni in imboschimenti e rimboschimenti e' subordinato all'autorizzazione dell'ente competente per territorio previo parere della commissione tecnico-consultiva. 3. Nel registro regionale dovranno essere, altresi', riportate indicazioni sulle zone fitoclimatiche e geopedologiche preferenziali per l'utilizzo dei diversi cloni e le caratteristiche principali dei cloni stessi. 4. L'iscrizione di cloni forestali nel registro regionale e' subordinata alla rispondenza di tale materiale di base ai requisiti di cui agli allegati IV e V della direttiva 99/105/CE rispettivamente per il materiale qualificato e controllato e al parere favorevole della commissione tecnico-scientifica. 5. L'utilizzo di cloni forestali non iscritti nel registro regionale e' permesso esclusivamente per scopi sperimentali e scientifici per la realizzazione di impianti per l'arboricoltura da legno nell'ambito di progetti di ricerca ai sensi dell'Art. 89 e previo parere della commissione tecnico-scientifica.