Art. 7. 1. Con effetto dalla data in vigore della presente legge, la legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7, e l'art. 1 della legge provinciale 16 agosto 1977, n. 16, cessano di avere applicazione salvo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 4. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, addi' 9 novembre 1987 ANGELI Visto, il commissario del Governo per la provincia: MUSUMECI ALLEGATO N. 1 ----> Vedere All. da Pag. 5 a 605 della G.U. 3a Serie speciale <---