Art. 7.
 
   1. Con effetto dalla data in vigore della presente legge, la legge
provinciale  12  settembre  1967,  n.  7,  e  l'art.  1  della  legge
provinciale  16  agosto  1977,  n.  16, cessano di avere applicazione
salvo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 4.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
 
   Trento, addi' 9 novembre 1987
 
                                ANGELI
 
Visto, il commissario del Governo per la provincia: MUSUMECI
 
                                                        ALLEGATO N. 1
 
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