Allegato I

            Requisiti delle strutture pubbliche e private

                             Capitolo I

             Requisiti generali delle strutture ex novo

    Lo  schema,  la  progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le
dimensioni  delle  strutture  devono  tenere  conto delle indicazioni
seguenti:
      1) la scelta del luogo ove insiste la struttura per il ricovero
e  la  custodia dei cani e dei gatti dovra' essere tale da mitigare i
fattori  microclimatici  (grado di irraggiamento, di ventilazione, di
acclivita);
      2)  le  strutture  per il ricovero e la custodia dei cani e dei
gatti dovranno essere servite da strade di facile accesso;
      3)  le  strutture  per il ricovero e la custodia dei cani e dei
gatti  devono  essere  distanti almeno 500 metri dai nuclei abitati o
secondo  le distanze previste dai regolamenti di igiene comunali o da
altra normativa vigente;
      4) il perimetro dell'area deve essere dotato di idoneo sviluppo
di  alberatura  sempreverde  con  scarso  rinnovamento  vegetativo  e
struttura    compatta    per    svolgere    opportunamente   funzioni
fonoassorbenti e frangivento;
      5)  le  strutture  per il ricovero e la custodia dei cani e dei
gatti  devono  possedere  un  perimetro  di  recinzione  in struttura
muraria   o  in  grate  zincate  fissate  a  supporti  cementiti  con
un'altezza   non   interiore  ai  2,50  m.  ed  estremita'  superiore
aggettante  verso l'interno con angolo di 450 e sviluppo di almeno 30
cm.,  deve  essere  prevista  una  barriera perimetrale antiratto, ed
inoltre dovranno essere progettate in modo da impedire l'accesso e la
circolazione di persone non autorizzate;
      6)  i  materiali  da  costruzione  utilizzati non devono essere
nocivi per gli animali e per gli uomini;
      7)  le  strutture  devono  essere  costruite  in modo da potere
essere   facilmente   pulite,   disinfettabili  e  disinfestabili;  i
pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l'evacuazione
dei liquidi e delle acque di lavaggio;
      8)  devono  essere  presenti  gabinetti, spogliatoi e lavabi in
numero adeguato per il personale addetto e per i visitatori;
      9)  le  strutture  devono  possedere  dispositivi appropriati e
adeguati  contro  gli  animali indesiderati e gli agenti infestanti e
infettivi;
      10)  le  strutture  devono  possedere dispositivi con capacita'
sufficiente a mantenere la temperatura, il tasso di ventilazione e di
umidita' controllati e appropriati per i diversi ambienti;
      11)  i  box  debbono  essere  costruiti  con  materiali  atti a
soddisfare  le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili
e  disinfestabili,  facilmente pulibili dagli escrementi provvisti di
bocchetta  d'acqua  potabile e di ciotola per l'alimento, di impianto
di   illuminazione   ed  elettrico  sufficiente,  non  debbono  avere
pavimenti a griglia. Il pavimento dei box deve consentire il deflusso
dell'acqua  di  lavaggio  ed  essere  munito  di  griglie  di scarico
posizionate all'esterno del l'area di confinamento.
    Le  strutture  per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti
possono  essere  costituite  da  uno o da entrambi i seguenti reparti
funzionali:
      A) rifugio sanitario;
      B) rifugio per il ricovero.
A) Rifugio sanitario per cani e per gatti
    Trattasi  di  struttura  riservata  al  ricovero  di cani e gatti
sottoposti ad osservazione sanitaria:
      1)  I  rifugi  sanitari  devono possedere locali adibiti a sala
operatoria,  locali di degenza e ambulatorio per assolvere a funzioni
sia  di emergenza che di normale routine clinica e chirurgica, devono
essere   provvisti   di   adeguata   strumentazione  ed  attrezzatura
chirurgica per le necessita' derivanti da interventi ad addome aperto
ed inoltre con dotazione strumentale minima costituita da:
        a) microscopio per esami parassitologici;
        b) lettore e attrezzatura per l'impianto del microchip;
        c) frigorifero    per    la    conservazione   dei   prodotti
immunologici;
        d) armadietto per la tenuta dei farmaci;
        e)  computer  con  possibilita'  di collegamento all'anagrafe
canina informatizzata;
        f)  gabbie  mobili  idonee  ad  ospitare  animali  in decorso
postoperatorio.
      2)  I rifugi sanitari devono essere dotati di un locale adibito
al ricovero, cura ed osservazione dei cuccioli.
      3)   I   rifugi   sanitari   devono  possedere  adeguata  cella
frigorifera  per  il temporaneo stoccaggi degli animali morti, per il
successivo smaltimento in accordo alla vigente normativa.
      4)  I rifugi sanitari per cani e dei gatti dovranno comprendere
le seguenti aree funzionali:
        4.1 L'area dei servizi costituita da:
          a) locale amministrativo;
          b) locale spogliatoio con servizi igienici per gli addetti;
          c) locale di accoglienza;
          d) un  reparto logistico con deposito, dispensa, locale per
le  operazioni  di  pulizia,  lavaggio e disinfezione dei materiali e
delle attrezzature;
          e) locale adibito alla pulizia e lavaggio degli animali;
          f) parcheggio;
          g) zona riservata alle operazioni di carico e scarico.
    L'area  dei servizi deve avere adeguato sviluppo planimetrico per
comprendere   tutte  le  aree  funzionali  previste,  e  deve  essere
funzionalmente   separata   dall'area   di  confinamento  di  cui  al
successivo  punto  4.3.  Il  suo  accesso  dall'esterno  deve  essere
funzionalmente separato dalla zona di confinamento cosi' come lo deve
essere  la  zona  parcheggio  per  gli  automezzi  e  la  zona per le
operazioni di carico e scarico.
    Le  strutture adibite all'area servizi devono essere progettate e
costruite  in  modo  da offrire un ambiente appropriato agli addetti;
devono  disporre  di acqua, luce e di idonee strutture di smaltimento
dei reflui.
    Le  caratteristiche costruttive e di impiantistiche delle singole
aree  funzionali  dell'arca  dei  servizi,  quando  non espressamente
individuate, sono quelle previste dalla normativa vigente.
      4.2 L'area sanitaria con caratteristiche funzionali che possano
assolvere i seguenti compiti:
        a) proteggere l'uomo da infezioni zoonosiche;
        b) identificare eventuali patologie proprie del soggetto;
        c) identificare   ed   eventualmente  iscrivere  all'anagrafe
l'animale;
        d) proteggere gli animali ospitati;
        e) approntare idonee terapie e interventi;
        f) sterilizzare gli animali.
    Nell'area  sanitaria  deve  essere  prevista una adeguata zona di
isolamento  dici  soggetti  ospitati  dove  consentire  la  custodia,
l'osservazione e la cura individuale delle patologie conclamate, deve
inoltre  essere  prevista  una  zona  dedicata  alla osservazione dei
soggetti in ingresso.
    Le  strutture  dell'area  sanitaria  devono  essere  progettate e
costruite  in  modo  da  offrire un'ambiente appropriato agli animali
ospitati;  devono  disporre  di  acqua, luce e di idonee strutture di
smaltimento dei reflui.
      4.3  L'area  di  confinamento  per  cani  costituita da box che
devono  essere  di  norma  individuali e, generalmente, di dimensioni
piu'  ridotte  di  quelle  dei  box  dei  rifugi  ricovero.  Le  loro
dimensioni   devono   comunque   garantire   un   adeguato  movimento
dell'animale.
    Le  aree  di confinamento destinate esclusivamente ai cani devono
intendersi funzionalmente costituite da una zona coperta chiusa (zona
riposo),  che  puo' essere realizzata in muratura oppure in materiale
prefabbricato, e da una zona aperta parzialmente riparata.
    Le  tipologie di locali in cui vengono tenuti gli animali vengono
identificati in:
      box  chiuso: superficie coperta pemimetrata da muri o materiale
prefabbricato  che  impedisce la messa a fuoco dell'orizzonte visivo.
Deve esserne garantita la disponibilita' nella zona di isolamento del
rifugio sanitario;
      box  aperto:  superficie composta da un'area coperta, chiusa su
tre  lati  (zona  riposo)  come il box chiuso ed un'area recintata in
parte coperta;
      recinto:  area  recintata composta da un'area coperta chiusa su
tre lati (zona riposo), ed un'area scoperta provvista di zona d'ombra
pari ad almeno il 20 per cento della superficie scoperta;
      4.3.1 I Parametri di costruzione:
        L'altezza   minima   dei  box  deve  essere  pari  al  doppio
dell'altezza  dei cane misurata alla spalla, le dimensioni minime dei
box devono essere:
          box  chiuso di isolamento: 2 m x 2 m. non vi deve essere la
possibilita' al singolo soggetto di entrare in contatto con gli altri
animali;
          box  aperto  rifugio sanitario con superficie minima pari a
12 mq. suddivisi in zona coperta di 4 mq. (2 x 2) per il riposo degli
animali  e  zona esterna aperta e recintata di almeno 8 mq. (2 x 4) e
in parte riparata da tettoia (almeno 2 m lineari);
          recinto  devono  essere garantiti per ciascun cane almeno 3
mq.  coperti  e 8 mq. di zona esterna aperta e recintata di cui il 20
per  cento  di  ombra,  il  numero massimo di soggetti per recinto e'
fissato in 15 unita'.
    Tutti  i  box devono comunque consentire il confinamento del cane
ospitato  nella  parte  coperta o in quella aperta, a mezzo di porta,
cosi'  da consentire la pulizia e la disinfezione dei box. I divisori
tra i box devono essere costruiti in modo che i cani non si feriscano
l'uno  con  l'altro  e  la  recinzione deve avere maglie con luce non
superiore a cm 2 per lato.
    Ragioni di costo, di gestione e di socializzazione tra i soggetti
rendono  difficilmente  realizzabile  la  possibilita' di un rapporto
box/cane  di 1/1, pertanto ove si dovesse verificare la necessita' di
confinare  piu' soggetti - e comunque massimo 4 per ogni box aperto -
al fine di garantire gli spazi vitali individuali, i requisiti minimi
strutturali  individuati  per ogni cane di media taglia devono essere
almeno  di  2  mq.  di  area  coperta  e  di  4  mq. di zona aperta e
recintata.
B) Rifugio per il ricovero per canti e per gatti
    Trattasi  di  struttura  per  la  temporanea permanenza di cani e
gatti:
      1)  i  rifugi per il ricovero devono essere dotati almeno di un
locale adibito ad ambulatorio con dotazione strumentale sufficiente a
fare  fronte  a tutti gli interventi medico-veterinari erogati in una
struttura di pronto soccorso;
      2)  i  rifugi per il ricovero devono essere dotati di un locale
adibito al ricovero, cura ed osservazione dei cuccioli;
      3)  i  rifugi  per  il ricovero devono possedere adeguata cella
frigorifera  per il temporaneo stoccaggio degli animali morti, per il
successivo smaltimento in accordo alla vigente normativa;
      4)  i  rifugi  per  il  ricovero  dei cani e dei gatti dovranno
comprendere le seguenti aree funzionali:
        4.1 L'area dei servizi costituita da:
          a) locale amministrativo;
          b) locale spogliatolo con servizi igienici per gli addetti;
          c) locale di accoglienza;
          d) un  reparto logistico con deposito, dispensa, locale per
le  operazioni  di  pulizia,  lavaggio e disinfezione dei materiali e
delle attrezzature;
          e) locale adibito alla pulizia e lavaggio degli animali;
          f) parcheggio;
          g) zona riservata alle operazioni di carico e scarico.
    L'area  dei servizi deve avere adeguato sviluppo planimetrico per
comprendere   tutte  le  aree  funzionali  previste,  e  deve  essere
funzionalmente   separata  dall'area  di  confinamento  di  gatti  al
successivo  punto  4.3.  Il  suo  accesso  dall'esterno  deve  essere
funzionalmente separato dalla zona di confinamento cosi' come lo deve
essere  la  zona  parcheggio  piu'  gli  automezzi  e  la zona per le
operazioni di carico e scarico.
    Le  strutture adibite all'area servizi devono essere progettate e
costruite  in  modo  da offrire un ambiente appropriato agli addetti;
devono disporre di acqua, luce e di idonee strutture di smaltimento
    Le  caratteristiche  costruttive  ed impiantistiche delle singole
aree  funzionali  dell'area  dei  servizi,  quando  non espressamente
individuate, sono quelle previste dalla normativa vigente.
        4.2  L'area  sanitaria  con  le  seguenti  caratteristiche  e
finalita':
          a) proteggere l'uomo da infezioni zoonosiche;
          b) identificare eventuali patologie proprie del soggetto;
          c) proteggere gli animali ospitati;
          d)   approntare  idonee  terapie  ed  eventuali  interventi
d'urgenza. Nell'area sanitaria deve essere prevista una adeguata zona
di  isolamento  dei  soggetti  ospitati  dove consentire la custodia,
l'osservazione e la cura individuale delle patologie conclamate, deve
inoltre  essere  prevista  una  zona  dedicata  all'osservazione  dei
soggetti in ingresso.
    Le  strutture  dell'area  sanitaria  devono  essere  progettate e
costruite in modo da offrire cui ambiente appropriato al cane; devono
disporre  di  acqua,  luce  e  di idonee strutture di smaltimento dei
reflui.
        4.3  L'area  di confinamento per cani costituita da strutture
che  devono  garantite  le  condizioni  di  benessere dell'animale e,
soprattutto, le possibilita' di movimento e di socializzazione.
    Le  aree  di confinamento destinate esclusivamente ai cani devono
intendersi funzionalmente costituite da una zona coperta chiusa (zona
riposo),  che  puo' essere realizzata in muratura oppure in materiale
prefabbricato, e da una zona aperta parzialmente riparata.
    I  locali  in cui vengono tenuti gli animali vengono identificati
in:
      box  chiuso  superficie coperta perimetrata da muri o materiale
prefabbricato  che  impedisce la messa a fuoco dell'orizzonte visivo.
Puo'  essere  individuato quello della zona di isolamento del rifugio
sanitario se presente;
      box  aperto:  superficie composta da un'area coperta, chiusa su
tre  lati  (zona  riposo)  come il box chiuso ed un'area recintata in
parte coperta;
      recinto:  area  recintata composta da un'area coperta chiusa su
tre lati (zona riposo), ed un'area scoperta provvista di zona d'ombra
pari ad almeno il 20 per cento della superficie scoperta;
      paddock: ampia superficie scoperta recintata, situata in genere
in  prossimita' di box aperti, nella quale gli animali tenuti nei box
aperti  possono  muoversi  liberamente  individualmente  o in gruppo,
conformemente ai loro bisogni etologici.
    La  capacita'  massima delle strutture destinate a rifugio per il
ricovero  rappresenta  un  fattore  fondamentale  per  la corretta ed
adeguata  gestione  igienico-sanitaria  oltre  che garantire la buona
gestione  di  ogni  singolo  soggetto.  La  capacita'  massima  delle
strutture  deslinate  a  rifugio  per  il  ricovero  autorizzate  e',
pertanto, stabilita in numero 400 capi.
    In  ogni  caso l'area di confinamento del cane deve essere dotata
di  accorgimenti  infrastrutturali  tali  da ottenere l'arricchimento
ambientale dello spazio vitale del cane.
      4.3.1 Parametri di costruzione:
        L'altezza   minima   dei  box  deve  essere  pari  al  doppio
dell'altezza  del cane misurata alla spalla, le dimensioni minime dei
box devono essere:
          box  chiuso  di isolamento: 2 m x 2 m non vi deve essere la
possibilita' al singolo soggetto di entrare in contatto con gli altri
animali;
          box  aperto  rifugio per il ricovero coni superficie minima
pari  a  18  mq suddivisi in zona coperta di 6 mq (3x2) per il riposo
degli animali e zona esterna aperta e recintata di almeno 12 mq (3x4)
e in parte riparata da tettoia (almeno 2 mm lineari);
          recinto  devono  essere garantiti per ciascun cane almeno 3
mq coperti e 8 mq di zona esterna aperta e recintata di cui il 20 per
cento  di ombra, il numero massimo di soggetti per recinto e' fissato
in 15 unita'.
    Tutti  i  box devono comunque consentire il confinamento del cane
ospitato  nella  parte  coperta o in quella aperta, a mezzo di porta,
cosi'  da consentire la pulizia e la disinfezione dei box. I divisori
tra i box devono essere costruiti in modo che i cani non si feriscano
uno  con  l'altro  e  la  recinzione  deve  avere maglie con luce non
superiore a cm. 2 per lato.
    Ragioni di costo, di gestione e di socializzazione tra i soggetti
tendono  difficilmente  realizzabile  la  possibilita' di un rapporto
box/cane  di 1/1, pertanto ove si dovesse verificare la necessita' di
confinare  piu' soggetti - e comunque massimo 4 per ogni box aperto -
al fine di garantire gli spazi vitali individuali, i requisiti minimi
strutturali  individuati  per ogni cane di media taglia devono essere
di  almeno  3  mq.  di  area  coperta  e  di  6  mq. di zona aperta e
recintata.
    Parametri  di  costruzione e area di confinamento per i gatti nei
rifugi sanitari e nei rifugi per il ricovero:
      1) nei rifugi per il ricovero dei gatti debbono essere previsti
piu'  reparti  con strutture completamente chiuse (gabbie) di altezza
non  inferiore  a  2,5  m., devono essere dotate di una parte interna
chiusa  attrezzata (zona riposo) e di una parte esterna delimitata da
rete con maglie avente luce non superiore a I cm., non devono esserci
soluzioni  di  continuita' tra pavimento, parete e soffitto e cio' al
fine di evitare la fuga degli animali;
      2)  se  vi  e' la necessita' di tenere gatti in gabbie singole,
ciascun gatto deve avere a disposizione almeno I mq. di zona chiusa e
2 mq. di zona esterna delimitata da rete;
      3) le gabbie non debbono contenere un numero di gatti superiore
a  15  unita'  e ciascun gatto deve avere a disposizione almeno 2 mq.
complessivi  di  cui  il  10  per  cento della superficie complessiva
destinata alla zona coperta;
      4)  debbono  essere  presenti idonei dispositivi per permettere
agli  operatori  di  entrare  e  di uscire dai vari reparti senza che
avvenga la fuoriuscita degli animali;
      5)  devono essere previste, nella parte esterna, zone alberate,
zone  protette  in  ombra  e  zone  ben illuminate e soleggiate ed e'
auspicabile l'installazione di passerelle sopraelevate o di mensole a
parete  per  consentire  ai gatti l'accesso ai contenitori di acciaio
per l'acqua potabile e il cibo, devono essere inoltre previsti giochi
appesi a filo e grattoi;
      6)  la  parte  interna  del ricovero deve essere realizzata con
materiali   atti   a  soddisfare  le  esigenze  igieniche  ed  essere
facilmente  disinfettabili, deve essere previsto un adeguato impianto
elettrico  e di illuminazione, il pavimento della zona di riposo deve
consentire  il  deflusso  laterale  dell'acqua  di lavaggio ed essere
munito di griglie di scarico site all'esterno della zona di riposo.
                             Capitolo II

             Organizzazzione e gestione delle strutture

    1)  Nelle  strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei
gatti  devono  essere  assicurati il rispetto delle garanzie igienico
sanitarie e la tutela del benessere degli animali.
    2)  Nelle  strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei
gatti  deve  essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare
interventi   terapeutici,  chirurgici,  vaccinazioni  e  soppressioni
cutanasiche nei casi e con le modalita' previste dalla legge.
    3)  La struttura dell'area sanitaria adibita a zona di isolamento
deve consentire la custodia, l'osservazione e la cura individuale dei
soggetti ospitati.
    La zona isolamento del rifugio sanitario deve essere progettata e
costruita  in  modo  tale  da  evitare transiti da o verso altre aree
funzionali della struttura.
    La  zona  isolamento del rifugio sanitario deve essere interdetta
al  personale  non  sanitario  ed  al  personale  di  servizio se non
limitatamente    alle   operazioni   di   pulizia,   disinfezione   e
vettovagliamento.  Se il personale addetto alle polizie e' comune con
l'area    di   confinamento   del   rifugio   sanitario   esso   deve
obbligatoriamente   prevedere   la   pulizia  della  zona  isolamento
successivamente a quella di tutte le altre aree funzionali.
    La  zona isolamento del rifugio sanitario deve essere intesa come
struttura chiusa con ambiente controllato.
    4)  Le  spese  per  l'effettuazione  delle  prestazioni sanitarie
nonche',  in  genere,  per  i  farmaci,  i  vaccini  e  il  materiale
ambulatoriale  sono  a  carico  delle Aziende unita' sanitarie locali
presso le strutture pubbliche.
    5)  Le  spese  per  l'effettuazione  delle  prestazioni sanitarie
nonche',  in  genere,  per  i  farmaci,  i  vaccini  e  il  materiale
ambulatoriale sono a carico dei gestori presso le strutture private o
in convenzione con il comune.
    6)  Nelle  strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei
gatti deve essere previsto un regolare orario di apertura giornaliero
per  favorire  l'adozione  dei  cani e dei gatti, deve inoltre essere
permesso  l'accesso  regolamentato ai responsabili delle associazioni
protezionistiche   o  animaliste  riconosciute  o  iscritte  all'albo
regionale  delle  associazioni, per il controllo della gestione delle
strutture  ai sensi dell'Art. 13 della legge regionale 3 luglio 2000,
n. 15.
    7)  Le  strutture  per  il  ricovero e la custodia dei cani e dei
gatti  dovranno  dotarsi  di regolamento di accesso ai non addetti ai
servizi.
                            Capitolo III

                   Autorizzazioni delle strutture

Autorizzazioni costruttive delle strutture
    Le  autorizzazioni per la costruzione delle strutture sono quelle
previste dalla normativa vigente.
Autorizzazioni sanitarie delle strutture
    1)  L'attivazione dei rifugi sanitari pubblici e privati, nonche'
dei  rifugi  per  il  ricovero  pubblici e privati, e' subordinata ad
autorizzazione  dell'Assessore  per  la  sanita', acquisito il parere
favorevole  rilasciato  dal  servizio veterinario dell'Azienda unita'
sanitaria  locale  competente  per  territorio  che  ha effettuato il
sopralluogo.
    2) L'autorizzazione sanitaria di competenza dell'Assessore per la
sanita',   viene   rilasciata  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricevimento   della   documentazione   completa,   o   dei  richiesti
chiarimenti,   inviata   dall'Azienda  unita'  sanitaria  locale  con
allegato  parere  favorevole  rilasciato  di  seguito  al sopralluogo
effettuato  dal  competente  servizio veterinario dell'Azienda unita'
sanitaria locale.
    3)  Il  provvedimento di autorizzazione viene inviato all'Azienda
unita'  sanitaria  locale  che provvede a notificarlo alla ditta/ente
interessato,  previa  apposizione  sull'atto  della  marca  da  bollo
secondo il valore vigente.
    4)  Ogni  modifica  inerente  le  condizioni che hanno portato al
rilascio dell'autorizzazione dovra' essere comunicata all'Assessorato
della  sanita', per il tramite della Azienda unita' sanitaria locale,
corre- data da apposito parere favorevole, ai fini delle integrazioni
o revisioni da apportare all'atto di autorizzazione.
Modalita' di presentazione delle domande
    Il  responsabile  della  struttura  deve  presentare l'istanza di
autorizzazione   e   la  documentazione  in  duplice  copia,  di  cui
l'originale  in  bollo,  all'area  di  sanita'  pubblica  veterinaria
dell'Azienda  unita'  sanitaria  locale  dove ha sede la struttura da
autorizzare.
    L'istanza,  con  firma in originale (non occorre che la firma sia
autenticata  se alla medesima e' allegata una fotocopia del documento
di  identita' del firmatario corredata dalla relativa documentazione,
deve indicare:
      1)  generalita'  del  titolare  o  del  legale  rappresentante,
indicazione della partita I.V.A. o del codice fiscale;
      2)  indicazione  delle attivita' da svolgere e ubicazione della
struttura.
    All'istanza dovra' essere allegata la seguente documentazione:
      a)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione antimafia ai
sensi  dell'Art.  46  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
      b)  certificato  di  agibilita' della struttura o dichiarazione
sostitutiva  di  notorieta'  (ex  Art.  47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45);
      c)  planimetria  dell'impianto con destinazione di che trattasi
in  scala  1:100,  firmata  da  un  tecnico  abilitato,  dalla  quale
risultino  evidenti  le  caratteristiche  d'uso  dei  fabbricati,  le
strutture  dell'area  servizi,  dell'area  sanitaria  e  dell'area di
confinamento;
      d)   relazione   tecnico-descrittiva,  firmata  da  un  tecnico
abilitato,   illustrativa  degli  impianti,  delle  attrezzature  con
particolare  riferimento  alla  struttura  di  ricovero,  ai locali a
servizio  dell'impianto,  alle  attrezzature presenti e l'indicazione
specifica sulla capienza dell'impianto;
    e) relazione tecnica sulle attivita' da svolgere;
    f)  indicazione  relativa  alle  modalita'  di approvvigionamento
idrico  di  acqua  potabile per l'impianto di che trattasi e relativa
documentazione allegata;
    g)  autorizzazione  allo  scarico delle acque reflue ai sensi del
decreto   legislativo   n.   152/1999   e   successive   modifiche  e
integrazioni;
    h) indicazione relativa alle modalita' di smaltimento dei rifiuti
sanitari, se prodotti e delle carcasse degli animali morti;
    i)   indicazione   relativa   alle   modalita'   di  disinfezione
dell'impianto;
    j) indicazione relativa alle modalita' di assistenza sanitaria;
    k) piano di gestione delle attivita';
    1)   ricevuta   del   versamento   delle   spese   relative  alla
autorizzazione sanitaria regionale;
    m) ricevuta del versamento delle spese relative al sopralluogo di
cui al tariffario regionale;
    n) marca da bollo da Euro 14,62 o altro valore aggiornato.
    Il servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale, nel
cui  territorio  ricade  la  struttura, verifica la completezza della
documentazione,   effettua   il   sopralluogo  per  il  rilascio  del
prescritto  parere  favorevole  sulla  rispondenza  dell'impianto  ai
previsti  requisiti igienico sanitari e strutturali, sulla osservanza
dei  requisiti  che  garantiscono il benessere degli animali anche in
relazione  alle  attivita'  da  svolgere, sul numero dei soggetti che
possono essere ospitati e, al fine del rilascio della autorizzazione,
trasmette  all'Assessorato  regionale  della  sanita' - IRV, servizio
terzo,  la  documentazione  completa  e  in  originale, corredata dal
parere favorevole.
                                                   Visto; Cuffaro