Allegato I Requisiti delle strutture pubbliche e private Capitolo I Requisiti generali delle strutture ex novo Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni delle strutture devono tenere conto delle indicazioni seguenti: 1) la scelta del luogo ove insiste la struttura per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti dovra' essere tale da mitigare i fattori microclimatici (grado di irraggiamento, di ventilazione, di acclivita); 2) le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti dovranno essere servite da strade di facile accesso; 3) le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti devono essere distanti almeno 500 metri dai nuclei abitati o secondo le distanze previste dai regolamenti di igiene comunali o da altra normativa vigente; 4) il perimetro dell'area deve essere dotato di idoneo sviluppo di alberatura sempreverde con scarso rinnovamento vegetativo e struttura compatta per svolgere opportunamente funzioni fonoassorbenti e frangivento; 5) le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti devono possedere un perimetro di recinzione in struttura muraria o in grate zincate fissate a supporti cementiti con un'altezza non interiore ai 2,50 m. ed estremita' superiore aggettante verso l'interno con angolo di 450 e sviluppo di almeno 30 cm., deve essere prevista una barriera perimetrale antiratto, ed inoltre dovranno essere progettate in modo da impedire l'accesso e la circolazione di persone non autorizzate; 6) i materiali da costruzione utilizzati non devono essere nocivi per gli animali e per gli uomini; 7) le strutture devono essere costruite in modo da potere essere facilmente pulite, disinfettabili e disinfestabili; i pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi e delle acque di lavaggio; 8) devono essere presenti gabinetti, spogliatoi e lavabi in numero adeguato per il personale addetto e per i visitatori; 9) le strutture devono possedere dispositivi appropriati e adeguati contro gli animali indesiderati e gli agenti infestanti e infettivi; 10) le strutture devono possedere dispositivi con capacita' sufficiente a mantenere la temperatura, il tasso di ventilazione e di umidita' controllati e appropriati per i diversi ambienti; 11) i box debbono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e disinfestabili, facilmente pulibili dagli escrementi provvisti di bocchetta d'acqua potabile e di ciotola per l'alimento, di impianto di illuminazione ed elettrico sufficiente, non debbono avere pavimenti a griglia. Il pavimento dei box deve consentire il deflusso dell'acqua di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico posizionate all'esterno del l'area di confinamento. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti possono essere costituite da uno o da entrambi i seguenti reparti funzionali: A) rifugio sanitario; B) rifugio per il ricovero. A) Rifugio sanitario per cani e per gatti Trattasi di struttura riservata al ricovero di cani e gatti sottoposti ad osservazione sanitaria: 1) I rifugi sanitari devono possedere locali adibiti a sala operatoria, locali di degenza e ambulatorio per assolvere a funzioni sia di emergenza che di normale routine clinica e chirurgica, devono essere provvisti di adeguata strumentazione ed attrezzatura chirurgica per le necessita' derivanti da interventi ad addome aperto ed inoltre con dotazione strumentale minima costituita da: a) microscopio per esami parassitologici; b) lettore e attrezzatura per l'impianto del microchip; c) frigorifero per la conservazione dei prodotti immunologici; d) armadietto per la tenuta dei farmaci; e) computer con possibilita' di collegamento all'anagrafe canina informatizzata; f) gabbie mobili idonee ad ospitare animali in decorso postoperatorio. 2) I rifugi sanitari devono essere dotati di un locale adibito al ricovero, cura ed osservazione dei cuccioli. 3) I rifugi sanitari devono possedere adeguata cella frigorifera per il temporaneo stoccaggi degli animali morti, per il successivo smaltimento in accordo alla vigente normativa. 4) I rifugi sanitari per cani e dei gatti dovranno comprendere le seguenti aree funzionali: 4.1 L'area dei servizi costituita da: a) locale amministrativo; b) locale spogliatoio con servizi igienici per gli addetti; c) locale di accoglienza; d) un reparto logistico con deposito, dispensa, locale per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e delle attrezzature; e) locale adibito alla pulizia e lavaggio degli animali; f) parcheggio; g) zona riservata alle operazioni di carico e scarico. L'area dei servizi deve avere adeguato sviluppo planimetrico per comprendere tutte le aree funzionali previste, e deve essere funzionalmente separata dall'area di confinamento di cui al successivo punto 4.3. Il suo accesso dall'esterno deve essere funzionalmente separato dalla zona di confinamento cosi' come lo deve essere la zona parcheggio per gli automezzi e la zona per le operazioni di carico e scarico. Le strutture adibite all'area servizi devono essere progettate e costruite in modo da offrire un ambiente appropriato agli addetti; devono disporre di acqua, luce e di idonee strutture di smaltimento dei reflui. Le caratteristiche costruttive e di impiantistiche delle singole aree funzionali dell'arca dei servizi, quando non espressamente individuate, sono quelle previste dalla normativa vigente. 4.2 L'area sanitaria con caratteristiche funzionali che possano assolvere i seguenti compiti: a) proteggere l'uomo da infezioni zoonosiche; b) identificare eventuali patologie proprie del soggetto; c) identificare ed eventualmente iscrivere all'anagrafe l'animale; d) proteggere gli animali ospitati; e) approntare idonee terapie e interventi; f) sterilizzare gli animali. Nell'area sanitaria deve essere prevista una adeguata zona di isolamento dici soggetti ospitati dove consentire la custodia, l'osservazione e la cura individuale delle patologie conclamate, deve inoltre essere prevista una zona dedicata alla osservazione dei soggetti in ingresso. Le strutture dell'area sanitaria devono essere progettate e costruite in modo da offrire un'ambiente appropriato agli animali ospitati; devono disporre di acqua, luce e di idonee strutture di smaltimento dei reflui. 4.3 L'area di confinamento per cani costituita da box che devono essere di norma individuali e, generalmente, di dimensioni piu' ridotte di quelle dei box dei rifugi ricovero. Le loro dimensioni devono comunque garantire un adeguato movimento dell'animale. Le aree di confinamento destinate esclusivamente ai cani devono intendersi funzionalmente costituite da una zona coperta chiusa (zona riposo), che puo' essere realizzata in muratura oppure in materiale prefabbricato, e da una zona aperta parzialmente riparata. Le tipologie di locali in cui vengono tenuti gli animali vengono identificati in: box chiuso: superficie coperta pemimetrata da muri o materiale prefabbricato che impedisce la messa a fuoco dell'orizzonte visivo. Deve esserne garantita la disponibilita' nella zona di isolamento del rifugio sanitario; box aperto: superficie composta da un'area coperta, chiusa su tre lati (zona riposo) come il box chiuso ed un'area recintata in parte coperta; recinto: area recintata composta da un'area coperta chiusa su tre lati (zona riposo), ed un'area scoperta provvista di zona d'ombra pari ad almeno il 20 per cento della superficie scoperta; 4.3.1 I Parametri di costruzione: L'altezza minima dei box deve essere pari al doppio dell'altezza dei cane misurata alla spalla, le dimensioni minime dei box devono essere: box chiuso di isolamento: 2 m x 2 m. non vi deve essere la possibilita' al singolo soggetto di entrare in contatto con gli altri animali; box aperto rifugio sanitario con superficie minima pari a 12 mq. suddivisi in zona coperta di 4 mq. (2 x 2) per il riposo degli animali e zona esterna aperta e recintata di almeno 8 mq. (2 x 4) e in parte riparata da tettoia (almeno 2 m lineari); recinto devono essere garantiti per ciascun cane almeno 3 mq. coperti e 8 mq. di zona esterna aperta e recintata di cui il 20 per cento di ombra, il numero massimo di soggetti per recinto e' fissato in 15 unita'. Tutti i box devono comunque consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella aperta, a mezzo di porta, cosi' da consentire la pulizia e la disinfezione dei box. I divisori tra i box devono essere costruiti in modo che i cani non si feriscano l'uno con l'altro e la recinzione deve avere maglie con luce non superiore a cm 2 per lato. Ragioni di costo, di gestione e di socializzazione tra i soggetti rendono difficilmente realizzabile la possibilita' di un rapporto box/cane di 1/1, pertanto ove si dovesse verificare la necessita' di confinare piu' soggetti - e comunque massimo 4 per ogni box aperto - al fine di garantire gli spazi vitali individuali, i requisiti minimi strutturali individuati per ogni cane di media taglia devono essere almeno di 2 mq. di area coperta e di 4 mq. di zona aperta e recintata. B) Rifugio per il ricovero per canti e per gatti Trattasi di struttura per la temporanea permanenza di cani e gatti: 1) i rifugi per il ricovero devono essere dotati almeno di un locale adibito ad ambulatorio con dotazione strumentale sufficiente a fare fronte a tutti gli interventi medico-veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso; 2) i rifugi per il ricovero devono essere dotati di un locale adibito al ricovero, cura ed osservazione dei cuccioli; 3) i rifugi per il ricovero devono possedere adeguata cella frigorifera per il temporaneo stoccaggio degli animali morti, per il successivo smaltimento in accordo alla vigente normativa; 4) i rifugi per il ricovero dei cani e dei gatti dovranno comprendere le seguenti aree funzionali: 4.1 L'area dei servizi costituita da: a) locale amministrativo; b) locale spogliatolo con servizi igienici per gli addetti; c) locale di accoglienza; d) un reparto logistico con deposito, dispensa, locale per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e delle attrezzature; e) locale adibito alla pulizia e lavaggio degli animali; f) parcheggio; g) zona riservata alle operazioni di carico e scarico. L'area dei servizi deve avere adeguato sviluppo planimetrico per comprendere tutte le aree funzionali previste, e deve essere funzionalmente separata dall'area di confinamento di gatti al successivo punto 4.3. Il suo accesso dall'esterno deve essere funzionalmente separato dalla zona di confinamento cosi' come lo deve essere la zona parcheggio piu' gli automezzi e la zona per le operazioni di carico e scarico. Le strutture adibite all'area servizi devono essere progettate e costruite in modo da offrire un ambiente appropriato agli addetti; devono disporre di acqua, luce e di idonee strutture di smaltimento Le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle singole aree funzionali dell'area dei servizi, quando non espressamente individuate, sono quelle previste dalla normativa vigente. 4.2 L'area sanitaria con le seguenti caratteristiche e finalita': a) proteggere l'uomo da infezioni zoonosiche; b) identificare eventuali patologie proprie del soggetto; c) proteggere gli animali ospitati; d) approntare idonee terapie ed eventuali interventi d'urgenza. Nell'area sanitaria deve essere prevista una adeguata zona di isolamento dei soggetti ospitati dove consentire la custodia, l'osservazione e la cura individuale delle patologie conclamate, deve inoltre essere prevista una zona dedicata all'osservazione dei soggetti in ingresso. Le strutture dell'area sanitaria devono essere progettate e costruite in modo da offrire cui ambiente appropriato al cane; devono disporre di acqua, luce e di idonee strutture di smaltimento dei reflui. 4.3 L'area di confinamento per cani costituita da strutture che devono garantite le condizioni di benessere dell'animale e, soprattutto, le possibilita' di movimento e di socializzazione. Le aree di confinamento destinate esclusivamente ai cani devono intendersi funzionalmente costituite da una zona coperta chiusa (zona riposo), che puo' essere realizzata in muratura oppure in materiale prefabbricato, e da una zona aperta parzialmente riparata. I locali in cui vengono tenuti gli animali vengono identificati in: box chiuso superficie coperta perimetrata da muri o materiale prefabbricato che impedisce la messa a fuoco dell'orizzonte visivo. Puo' essere individuato quello della zona di isolamento del rifugio sanitario se presente; box aperto: superficie composta da un'area coperta, chiusa su tre lati (zona riposo) come il box chiuso ed un'area recintata in parte coperta; recinto: area recintata composta da un'area coperta chiusa su tre lati (zona riposo), ed un'area scoperta provvista di zona d'ombra pari ad almeno il 20 per cento della superficie scoperta; paddock: ampia superficie scoperta recintata, situata in genere in prossimita' di box aperti, nella quale gli animali tenuti nei box aperti possono muoversi liberamente individualmente o in gruppo, conformemente ai loro bisogni etologici. La capacita' massima delle strutture destinate a rifugio per il ricovero rappresenta un fattore fondamentale per la corretta ed adeguata gestione igienico-sanitaria oltre che garantire la buona gestione di ogni singolo soggetto. La capacita' massima delle strutture deslinate a rifugio per il ricovero autorizzate e', pertanto, stabilita in numero 400 capi. In ogni caso l'area di confinamento del cane deve essere dotata di accorgimenti infrastrutturali tali da ottenere l'arricchimento ambientale dello spazio vitale del cane. 4.3.1 Parametri di costruzione: L'altezza minima dei box deve essere pari al doppio dell'altezza del cane misurata alla spalla, le dimensioni minime dei box devono essere: box chiuso di isolamento: 2 m x 2 m non vi deve essere la possibilita' al singolo soggetto di entrare in contatto con gli altri animali; box aperto rifugio per il ricovero coni superficie minima pari a 18 mq suddivisi in zona coperta di 6 mq (3x2) per il riposo degli animali e zona esterna aperta e recintata di almeno 12 mq (3x4) e in parte riparata da tettoia (almeno 2 mm lineari); recinto devono essere garantiti per ciascun cane almeno 3 mq coperti e 8 mq di zona esterna aperta e recintata di cui il 20 per cento di ombra, il numero massimo di soggetti per recinto e' fissato in 15 unita'. Tutti i box devono comunque consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella aperta, a mezzo di porta, cosi' da consentire la pulizia e la disinfezione dei box. I divisori tra i box devono essere costruiti in modo che i cani non si feriscano uno con l'altro e la recinzione deve avere maglie con luce non superiore a cm. 2 per lato. Ragioni di costo, di gestione e di socializzazione tra i soggetti tendono difficilmente realizzabile la possibilita' di un rapporto box/cane di 1/1, pertanto ove si dovesse verificare la necessita' di confinare piu' soggetti - e comunque massimo 4 per ogni box aperto - al fine di garantire gli spazi vitali individuali, i requisiti minimi strutturali individuati per ogni cane di media taglia devono essere di almeno 3 mq. di area coperta e di 6 mq. di zona aperta e recintata. Parametri di costruzione e area di confinamento per i gatti nei rifugi sanitari e nei rifugi per il ricovero: 1) nei rifugi per il ricovero dei gatti debbono essere previsti piu' reparti con strutture completamente chiuse (gabbie) di altezza non inferiore a 2,5 m., devono essere dotate di una parte interna chiusa attrezzata (zona riposo) e di una parte esterna delimitata da rete con maglie avente luce non superiore a I cm., non devono esserci soluzioni di continuita' tra pavimento, parete e soffitto e cio' al fine di evitare la fuga degli animali; 2) se vi e' la necessita' di tenere gatti in gabbie singole, ciascun gatto deve avere a disposizione almeno I mq. di zona chiusa e 2 mq. di zona esterna delimitata da rete; 3) le gabbie non debbono contenere un numero di gatti superiore a 15 unita' e ciascun gatto deve avere a disposizione almeno 2 mq. complessivi di cui il 10 per cento della superficie complessiva destinata alla zona coperta; 4) debbono essere presenti idonei dispositivi per permettere agli operatori di entrare e di uscire dai vari reparti senza che avvenga la fuoriuscita degli animali; 5) devono essere previste, nella parte esterna, zone alberate, zone protette in ombra e zone ben illuminate e soleggiate ed e' auspicabile l'installazione di passerelle sopraelevate o di mensole a parete per consentire ai gatti l'accesso ai contenitori di acciaio per l'acqua potabile e il cibo, devono essere inoltre previsti giochi appesi a filo e grattoi; 6) la parte interna del ricovero deve essere realizzata con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili, deve essere previsto un adeguato impianto elettrico e di illuminazione, il pavimento della zona di riposo deve consentire il deflusso laterale dell'acqua di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico site all'esterno della zona di riposo. Capitolo II Organizzazzione e gestione delle strutture 1) Nelle strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico sanitarie e la tutela del benessere degli animali. 2) Nelle strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni cutanasiche nei casi e con le modalita' previste dalla legge. 3) La struttura dell'area sanitaria adibita a zona di isolamento deve consentire la custodia, l'osservazione e la cura individuale dei soggetti ospitati. La zona isolamento del rifugio sanitario deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare transiti da o verso altre aree funzionali della struttura. La zona isolamento del rifugio sanitario deve essere interdetta al personale non sanitario ed al personale di servizio se non limitatamente alle operazioni di pulizia, disinfezione e vettovagliamento. Se il personale addetto alle polizie e' comune con l'area di confinamento del rifugio sanitario esso deve obbligatoriamente prevedere la pulizia della zona isolamento successivamente a quella di tutte le altre aree funzionali. La zona isolamento del rifugio sanitario deve essere intesa come struttura chiusa con ambiente controllato. 4) Le spese per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie nonche', in genere, per i farmaci, i vaccini e il materiale ambulatoriale sono a carico delle Aziende unita' sanitarie locali presso le strutture pubbliche. 5) Le spese per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie nonche', in genere, per i farmaci, i vaccini e il materiale ambulatoriale sono a carico dei gestori presso le strutture private o in convenzione con il comune. 6) Nelle strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti deve essere previsto un regolare orario di apertura giornaliero per favorire l'adozione dei cani e dei gatti, deve inoltre essere permesso l'accesso regolamentato ai responsabili delle associazioni protezionistiche o animaliste riconosciute o iscritte all'albo regionale delle associazioni, per il controllo della gestione delle strutture ai sensi dell'Art. 13 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. 7) Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani e dei gatti dovranno dotarsi di regolamento di accesso ai non addetti ai servizi. Capitolo III Autorizzazioni delle strutture Autorizzazioni costruttive delle strutture Le autorizzazioni per la costruzione delle strutture sono quelle previste dalla normativa vigente. Autorizzazioni sanitarie delle strutture 1) L'attivazione dei rifugi sanitari pubblici e privati, nonche' dei rifugi per il ricovero pubblici e privati, e' subordinata ad autorizzazione dell'Assessore per la sanita', acquisito il parere favorevole rilasciato dal servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio che ha effettuato il sopralluogo. 2) L'autorizzazione sanitaria di competenza dell'Assessore per la sanita', viene rilasciata entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, o dei richiesti chiarimenti, inviata dall'Azienda unita' sanitaria locale con allegato parere favorevole rilasciato di seguito al sopralluogo effettuato dal competente servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale. 3) Il provvedimento di autorizzazione viene inviato all'Azienda unita' sanitaria locale che provvede a notificarlo alla ditta/ente interessato, previa apposizione sull'atto della marca da bollo secondo il valore vigente. 4) Ogni modifica inerente le condizioni che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione dovra' essere comunicata all'Assessorato della sanita', per il tramite della Azienda unita' sanitaria locale, corre- data da apposito parere favorevole, ai fini delle integrazioni o revisioni da apportare all'atto di autorizzazione. Modalita' di presentazione delle domande Il responsabile della struttura deve presentare l'istanza di autorizzazione e la documentazione in duplice copia, di cui l'originale in bollo, all'area di sanita' pubblica veterinaria dell'Azienda unita' sanitaria locale dove ha sede la struttura da autorizzare. L'istanza, con firma in originale (non occorre che la firma sia autenticata se alla medesima e' allegata una fotocopia del documento di identita' del firmatario corredata dalla relativa documentazione, deve indicare: 1) generalita' del titolare o del legale rappresentante, indicazione della partita I.V.A. o del codice fiscale; 2) indicazione delle attivita' da svolgere e ubicazione della struttura. All'istanza dovra' essere allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi dell'Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) certificato di agibilita' della struttura o dichiarazione sostitutiva di notorieta' (ex Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45); c) planimetria dell'impianto con destinazione di che trattasi in scala 1:100, firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risultino evidenti le caratteristiche d'uso dei fabbricati, le strutture dell'area servizi, dell'area sanitaria e dell'area di confinamento; d) relazione tecnico-descrittiva, firmata da un tecnico abilitato, illustrativa degli impianti, delle attrezzature con particolare riferimento alla struttura di ricovero, ai locali a servizio dell'impianto, alle attrezzature presenti e l'indicazione specifica sulla capienza dell'impianto; e) relazione tecnica sulle attivita' da svolgere; f) indicazione relativa alle modalita' di approvvigionamento idrico di acqua potabile per l'impianto di che trattasi e relativa documentazione allegata; g) autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni; h) indicazione relativa alle modalita' di smaltimento dei rifiuti sanitari, se prodotti e delle carcasse degli animali morti; i) indicazione relativa alle modalita' di disinfezione dell'impianto; j) indicazione relativa alle modalita' di assistenza sanitaria; k) piano di gestione delle attivita'; 1) ricevuta del versamento delle spese relative alla autorizzazione sanitaria regionale; m) ricevuta del versamento delle spese relative al sopralluogo di cui al tariffario regionale; n) marca da bollo da Euro 14,62 o altro valore aggiornato. Il servizio veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale, nel cui territorio ricade la struttura, verifica la completezza della documentazione, effettua il sopralluogo per il rilascio del prescritto parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai previsti requisiti igienico sanitari e strutturali, sulla osservanza dei requisiti che garantiscono il benessere degli animali anche in relazione alle attivita' da svolgere, sul numero dei soggetti che possono essere ospitati e, al fine del rilascio della autorizzazione, trasmette all'Assessorato regionale della sanita' - IRV, servizio terzo, la documentazione completa e in originale, corredata dal parere favorevole. Visto; Cuffaro