Allegato

Regolamento  concernente  autorizzazione  e  accreditamento  ai sensi
     dell'Art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3

                              Titolo I
               OGGETTO DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
    1. Il presente regolamento determina:
      a) i   requisiti   minimi   al   cui  possesso  e'  subordinata
l'autorizzazione  per  la  costruzione di nuove strutture sanitarie e
socio  sanitarie, pubbliche e private, per le modificazioni di quelle
esistenti  nonche'  l'autorizzazione  per  l'esercizio  di  attivita'
sanitarie e socio sanitarie;
      b) le  modalita'  di  individuazione dei requisiti ulteriori di
qualita'    al   cui   possesso   e'   subordinato   l'accreditamento
istituzionale  delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche
e private.
    2. Il presente regolamento disciplina altresi' le modalita':
      c)  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla costruzione di
nuove  strutture  sanitarie  e socio sanitarie, pubbliche e private o
alle modificazioni di quelle esistenti;
      d) per  il  rilascio  della  autorizzazione all'esercizio delle
attivita' sanitarie e socio sanitarie;
      e) per  l'effettuazione di controlli periodici sul possesso dei
requisiti  minimi  e  per  l'eventuale  revoca  delle  autorizzazioni
rilasciate;
      f) per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie
e socio sanitarie, pubbliche e private;
      g) per l'effettuazione dei controlli periodici sul possesso dei
requisiti   ulteriori   di   qualita'   e   per   l'eventuale  revoca
dell'accreditamento.
    3.  Le  disposizioni  del presente regolamento non modificano ne'
sostituiscono  quelle vigenti in materia di concessione edilizia e di
abitabilita/agibilita' delle strutture.
                               Art. 2.
        Definizione di strutture sanitarie e socio sanitarie
    1.  Ai  fini  del presente regolamento, per strutture sanitarie e
socio sanitarie si intendono:
      a) strutture  sanitarie  che  erogano  prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero, a ciclo continuativo o diurno;
      b) strutture  sanitarie  che  erogano prestazioni di assistenza
specialistica   in   regime   ambulatoriale   ivi   comprese   quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
      c) strutture   sanitarie   e   socio   sanitarie   che  erogano
prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
    2.  Rientrano  altresi'  tra  le  strutture  di  cui  al presente
regolamento gli stabilimenti idrotermali e di fitobalneoterapia.
    3.   Per   modificazione   di   strutture  esistenti  si  intende
l'adattamento,   la   diversa   utilizzazione,   l'ampliamento  o  la
trasformazione  di strutture gia' esistenti, nonche' il trasferimento
in altra sede di strutture gia' autorizzate.
    4. Ai fini del presente regolamento:
      a) per  adattamento  si  intende  ogni intervento che modifichi
strutturalmente  o  tecnologicamente  la struttura preesistente con o
senza variazioni della volumetria;
      b) per  ampliamento  si  intende l'aumento del numero dei posti
letto  o  dei  punti cura ovvero l'attivazione di funzioni aggiuntive
rispetto  a quelle precedentemente autorizzate con o senza variazioni
della volumetria;
      c) per  trasformazione  si  intende  la modifica delle funzioni
gia' autorizzate o il cambio d'uso, con o senza lavori, degli edifici
o di parti di essi destinati ad ospitare nuove funzioni sanitarie.
                              Titolo II
                           AUTORIZZAZIONE
                               Art. 3
                 Determinazione dei requisiti minimi
    1.   Il   rilascio   delle  autorizzazioni  di  cui  al  presente
regolamento  e'  subordinato  al  possesso dei requisiti strutturali,
tecnologici  ed organizzativi minimi, generali e specifici, riportati
nell'allegato  che  forma parte integrante e sostanziale del presente
regolamento.
    2.  La  giunta  provinciale  puo' specificare quali dei requisiti
minimi  definiti  nell'allegato  al  presente  regolamento  siano  da
richiedere  per  l'esercizio  di attivita' sanitarie e sociosanitarie
ivi non espressamente previste.
    3.  La  giunta provinciale approva, su proposta della commissione
tecnica  di  cui  all'art. 17, i criteri per la verifica del possesso
dei requisiti minimi.
                               Art. 4.
Domanda di autorizzazione per la costruzione di nuove strutture e per
                la modificazione di quelle esistenti
    1. La costruzione di nuove strutture e la modificazione di quelle
esistenti  sono  subordinate  ad  autorizzazione  in  relazione  alla
verifica di compatibilita' di cui all'Art. 7, comma 2.
    2. La domanda di autorizzazione deve contenere:
      a) le  generalita'  o  la  ragione sociale del richiedente e la
precisa denominazione della struttura;
      b) il  tipo  di  struttura per cui si chiede l'autorizzazione e
l'elencazione delle attivita' sanitarie che si intendono svolgere;
      c)  la  dichiarazione  del  legale  rappresentante che gli atti
progettuali   sono   redatti   nel   rispetto  dei  requisiti  minimi
strutturali e tecnologici stabiliti dal presente regolamento.
                               Art. 5.
Domanda  di  autorizzazione  per l'esercizio di attivita' sanitaria e
                           socio-sanitaria
    1.  L'esercizio  di  attivita'  sanitaria  e  socio-sanitaria  e'
subordinato ad autorizzazione in relazione ai requisiti minimi di cui
all'Art. 3, comma 1.
    2. La domanda di autorizzazione deve contenere:
      a)  le  generalita'  o  la ragione sociale del richiedente e la
precisa denominazione della struttura;
      b) il  tipo  di  struttura  e  l'attivita'  per  cui  si chiede
l'autorizzazione   ovvero   l'elencazione   delle  attivita'  che  si
intendono svolgere;
      c) le generalita' ed il titolo di studio del professionista che
assume la direzione sanitaria della struttura;
      d) la  sede  e  l'orario  di  apertura  della struttura; per le
strutture   che   svolgono   un'attivita'  stagionale,  deve  esserne
specificato anche il periodo di apertura.
    3.  Alla  domanda  di  autorizzazione  e'  allegata  la  seguente
documentazione:
      a) la  planimetria  dei locali in scala 1:100, con relazione in
ordine alla destinazione d'uso, in duplice copia;
      b) l'attestato di abitabilita/agibilita' dei locali;
      c) il regolamento sanitario interno concernente le modalita' di
ammissione  degli  utenti e le norme di funzionamento dei servizi, di
pronta  assistenza  sanitaria  per  tutto  l'orario  di apertura e di
organizzazione dei servizi generali;
      d) la  dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del
direttore sanitario;
      e) la  dichiarazione  del  legale  rappresentante attestante il
possesso dei requisiti minimi di cui al presente regolamento.
    4.  Alla  domanda  di autorizzazione riguardante gli stabilimenti
idrotermali,  oltre  alla  documentazione  di  cui  al  comma  3,  e'
allegata:
      a) concessione  mineraria  o  sub-concessione  o  altro  titolo
giuridicamente valido per l'utilizzo delle acque;
      b) riconoscimento  delle  proprieta'  terapeutiche  delle acque
previsto  dalla  lettera t) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978,
n.  833. Per le aziende termali autorizzate anteriormente all'entrata
in  vigore  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il "nulla-osta" del
Ministero  della  sanita'  rilasciato  in  base all'art. 16 del regio
decreto 28 settembre 1919, n. 1924, tiene luogo del riconoscimento di
cui all'art. 6, lettera t) dell'anzidetta legge;
      c) dati  analitici,  dai  quali  risultino  le  caratteristiche
chimicofisiche  e microbiologiche dell'acqua rilasciati da laboratori
a cio' deputati;
      d) planimetria, con curve di livello, firmata dal richiedente e
da  un  ingegnere,  della  localita'  dove scaturisce la sorgente, in
scala  1:1000  ed  estesa  per  un  raggio  di  almeno 200 metri, con
indicazione della zona di protezione igienica;
      e) relazione  sul  bacino geologico, idrogeologico ed imbrifero
della  sorgente,  con  dati relativi alla portata ed alla temperatura
della  sorgente  stessa  e  con  tutte le determinazioni utili ad una
completa conoscenza dell'acqua;
      f) nota  descrittiva,  corredata  da  disegni  in  scala  1:100
firmata dal richiedente e da un progettista, delle opere di presa dei
serbatoi,   della  conduttura  e  degli  apparecchi  di  sollevamento
meccanico.
    5. Alla domanda di autorizzazione riguardante gli stabilimenti di
fitobalneoterapia,  oltre  alla  documentazione di cui al comma 3, e'
allegata:
      a) atto di concessione allo sfalcio;
      b) riconoscimento  delle  indicazioni  terapeutiche  delle cure
fitobalneoterapiche;
      c) planimetria  in  scala  1:100  delle  aree sulle quali viene
raccolto il fieno:
      d) relazione  redatta  da  un  botanico della tipologia di erba
utilizzata.
    6.  Alla  domanda  di  autorizzazione  riguardante  i  servizi di
assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze di abuso,
oltre alla documentazione di cui al comma 3, e' allegato il programma
terapeutico  adottato  dalla  struttura comprensivo dell'elenco delle
singole  attivita'  svolte  e  l'elenco  del  personale  con relative
qualifiche.
                               Art. 6.
            Presentazione delle domande di autorizzazione
    1.  La  domanda  di  autorizzazione  per  la costruzione di nuove
strutture e per la modificazione di quelle esistenti e' presentata:
      a) al  comune  competente  per territorio nel caso di strutture
private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale;
      b) alla provincia nei casi non previsti alla lettera a).
    2.  La  domanda  di  autorizzazione  all'esercizio  di  attivita'
sanitaria e socio sanitaria e' presentata:
      a) al  comune  competente  per territorio nel caso di strutture
private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale,  nonche'  nei casi di studi odontoiatrici, medici e di
altre  professioni  sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni
di   chirurgia   ambulatoriale,   ovvero   procedure  diagnostiche  e
terapeutiche  di particolare complessita' o che comportino un rischio
per  il  paziente  anche  in  relazione  all'utilizzo di attrezzature
sanitarie;
      b) alla provincia nei casi non previsti alla lettera a).
    3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  2,  lettera a), le
disposizioni  del  presente  regolamento  non si applicano agli studi
professionali  intesi,  ai  fini  del presente regolamento, come sedi
presso  le  quali  il  professionista  svolge abitualmente la propria
attivita'  di  natura  prevalentemente professionale e della quale il
professionista   stesso   o   i  professionisti  associati  risultano
individualmente responsabili.
    4.  Gli esercenti le professioni sanitarie, anche se non soggetti
ad  autorizzazione, hanno comunque l'obbligo di comunicare l'apertura
del  proprio  studio  al  comune  sul  cui  territorio il medesimo e'
aperto.  Alla  comunicazione e' allegata la certificazione del titolo
di studio posseduto.
    5.  Nei  confronti  delle  strutture  di  cui  ai commi 3 e 4, il
comune,   anche   avvalendosi  dei  servizi  competenti  dell'azienda
provinciale  per  i servizi sanitari, esercita il potere di vigilanza
allo  scopo  di  assicurare il rispetto della normativa in materia di
igiene e sanita' pubblica.
                               Art. 7.
                Verifica e controllo requisiti minimi
    1.  La  verifica  del possesso dei requisiti minimi e' effettuata
nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 17. Il sindaco e
la provincia si avvalgono per tale verifica dei servizi competenti in
materia  di  igiene  e sanita' dell'azienda provinciale per i servizi
sanitari.
    2.  Il  rilascio  dell'autorizzazione per la costruzione di nuove
strutture  e  per  la modificazione di quelle esistenti, ad eccezione
degli  studi  professionali, e' altresi' subordinato alla verifica di
compatibiita'   in   rapporto   al  fabbisogno  complessivo  ed  alla
localizzazione   territoriale  delle  strutture  presenti  in  ambito
provinciale,  anche  al  fine  di meglio garantire l'accessibiita' ai
servizi  e  valorizzare  le aree di insediamento prioritario di nuove
strutture.  Per le domande presentate al comune, il medesimo richiede
la verifica di compatibilita' alla provincia.
    3.  La verifica di compatibilita' di cui al comma 2 e' effettuata
dalla  provincia,  sulla  base  di  criteri e procedure stabiliti con
provvedimento della giunta provinciale.
                               Art. 8.
                    Rilascio delle autorizzazioni
    1. Le autorizzazioni relative alle domande presentate al comune o
alla  provincia sono rilasciate o denegate, entro sessanta giorni dal
ricevimento,  rispettivamente  dal  sindaco o dalla provincia, previa
verifica  dei  requisiti  minimi  e, nel caso di costruzione di nuove
strutture  o modificazione di quelle esistenti, anche previa verifica
di  compatibiita'  ai  sensi dei commi 2 e 3, dell'art. 7. Il termine
per  il rilascio dell'autorizzazione e' sospeso nel caso di richiesta
formale di elementi informativi o di documenti probatori.
    2.  Le  autorizzazioni  indicano  il  tipo  di  attivita'  svolta
all'interno   della   struttura,  la  tipologia,  l'ubicazione  e  la
denominazione della struttura cui si riferisce nonche' le generalita'
del  titolare  o  del  legale  rappresentante  della stessa e possono
stabilire  prescrizioni  per l'adeguamento ai requisiti minimi per il
quale  e'  fissato  un  termine.  Il  mancato adeguamento entro detto
termine comporta la revoca dell'autorizzazione.
    3.  Relativamente alle autorizzazioni rilasciate, il sindaco e la
provincia  verificano,  avvalendosi dei servizi competenti in materia
di  igiene e sanita' dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari,
la   permanenza   dei   requisiti   minimi  con  periodicita'  almeno
quinquennale ed ogni qualvolta ne ravvisino la necessita'.
    4.  Al  venir  meno  dei  requisiti minimi le autorizzazioni sono
revocate  con  effetto  immediato, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato  adegui  la  struttura ai requisiti suddetti secondo le
prescrizioni  ed entro il termine appositamente stabiliti dal sindaco
o  dalla  provincia  stessa. Tale termine puo' essere eccezionalmente
prorogato, con atto motivato, una sola volta.
                               Art. 9.
                        Richiesta di riesame
    1.   Nei   casi  di  diniego  e  di  revoca  dell'autorizzazione,
l'interessato  puo'  chiedere  il  riesame  degli  atti,  presentando
apposita  domanda  al sindaco o alla provincia, secondo le rispettive
competenze,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data di
notificazione  degli  stessi.  Il  sindaco o la provincia adottano le
determinazioni  di  competenza  entro sessanta giorni dal ricevimento
delle domande di riesame.
                              Art. 10.
          Registro provinciale delle strutture autorizzate
    1.  L'istituito presso il competente servizio della provincia, il
registro  provinciale  delle  strutture  sanitarie  e socio sanitarie
pubbliche e private autorizzate ai sensi del presente regolamento.
    2. Il registro deve contenere i dati che consentano:
      a) di identificare le strutture autorizzate;
      b) di  classificare  le strutture sulla base della tipologia di
attivita' sanitarie e socio sanitarie autorizzate;
      c) di  raccogliere ed archiviare i provvedimenti amministrativi
riguardanti ciascuna struttura in ogni fase della sua evoluzione.
    3.  Ai  fini  del  presente  articolo,  il sindaco trasmette alla
provincia  copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 8
e  di  ogni  successivo provvedimento amministrativo che le riguarda,
contestualmente all'adozione degli stessi.
    4.  L'elenco  delle  strutture  autorizzate  e'  reso  pubblico e
disponibile con le modalita' piu' idonee.
                             Titolo III
                           ACCREDITAMENTO
                              Art. 11.
         Determinazione dei requisiti ulteriori di qualita'
    1.  Per accreditamento istituzionale si intende il riconoscimento
alle strutture pubbliche e private del possesso dei requisiti e della
sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.
    2.   L'adozione,   su   domanda  del  soggetto  interessato,  del
provvedimento  di  accreditamento  istituzionale  e' subordinata alla
verifica:
      a) del possesso dei requisiti ulteriori di qualita';
      b) della    funzionalita'   rispetto   agli   indirizzi   della
programmazione provinciale;
      c) della   validita'  dell'attivita'  svolta  e  dei  risultati
raggiunti.
    3.  La  giunta provinciale, su proposta della commissione tecnica
di  cui  all'art.  17, determina i requisiti ulteriori di qualita' di
cui  al  comma  2,  lettera a), anche distintamente in relazione alla
diversa  tipologia  delle strutture, nonche i criteri per la verifica
del loro possesso.
    4. La giunta provinciale determina ed aggiorna altresi':
      a) i  parametri  relativi  ai fabbisogni riferiti alle esigenze
sanitarie   e   socio   sanitarie  individuate  nella  programmazione
provinciale  per  la  verifica  di  funzionalita'  di cui al comma 2,
lettera b);
      b) i   criteri   per   la  valutazione,  anche  sulla  base  di
indicatori,  dell'attivita'  svolta  e dei risultati raggiunti per la
verifica di validita' di cui al comma 2, lettera c).
    5.  Le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private,
nonche' i soggetti esercenti una professione sanitaria, che intendono
essere   ammessi  ad  erogare  prestazioni  per  conto  del  Servizio
sanitario  provinciale debbono essere in possesso dell'autorizzazione
di  cui  all'art.  8 e del provvedimento di accreditamento rilasciato
secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento.
    6.  La  qualita'  di  soggetto accreditato non costituisce titolo
sufficiente  per erogare prestazioni remunerate a carico del Servizio
sanitario  provinciale,  ma  rappresenta  presupposto  necessario per
l'instaurazione di accordi contrattuali con l'azienda provinciale per
i servizi sanitari.
                              Art. 12.
               Domanda di accreditamento istituzionale
    1. Alla domanda di accreditamento, da presentarsi alla provincia,
e'  allegata  dichiarazione del legale rappresentante della struttura
in  ordine  al  possesso  dei  requisiti ulteriori di qualita' per le
attivita' oggetto di accreditamento.
    2.  Alla  domanda  di  accreditamento  e'  altresi' allegata ogni
documentazione  ritenuta  dal  richiedente  utile  per  l'esame della
stessa.
                              Art. 13.
      Verifica e controllo dei requisiti ulteriori di qualita'
    1.  La  provincia verifica il possesso dei requisiti ulteriori di
qualita'   avvalendosi  della  commissione  tecnica  provinciale  per
l'accreditamento di cui all'art. 17.
    2.  Con  riferimento  a  ciascuna  domanda  di accreditamento, la
commissione  tecnica  esamina  la documentazione, compie le visite di
verifica, direttamente o avvalendosi di soggetti esperti in attivita'
di  verifica,  e  redige, entro centocinquanta giorni dal ricevimento
della  domanda,  una relazione valutativa di rispondenza, di parziale
rispondenza  o  di non rispondenza ai requisiti ulteriori di qualita'
richiesti.
    3. Ai fini delle attivita' di esame e di verifica, la commissione
puo'  richiedere all'interessato informazioni e chiarimenti, nel qual
caso i termini di cui al comma 2 sono sospesi.
    4.  La  relazione  valutativa della commissione e' trasmessa alla
provincia e al legale rappresentante della struttura.
                              Art. 14.
                Rilascio accreditamento istituzonale
    1.  La  provincia,  sulla  base  di  un  positivo riscontro della
funzionalita'    della   struttura   rispetto   agli   indirizzi   di
programmazione    provinciale,    di    una    positiva   valutazione
dell'attivita'  svolta  e  dei  risultati raggiunti nonche' della sua
rispondenza  a  requisiti  ulteriori di qualita', entro trenta giorni
dal  ricevimento  della  relazione  valutativa  di  cui  all'art. 13,
provvede, con provvedimento definitivo, all'accreditamento.
    2.  Nel  caso  di  parziale rispondenza ai requisiti ulteriori di
qualita'  la  provincia  puo'  rilasciare su domanda specifica, entro
trenta  giorni  dal suo ricevimento, un accreditamento provvisorio di
durata  non  superiore  ad un anno, previa presentazione da parte del
legale  rappresentante della struttura interessata di un programma di
adeguamento  relativamente  ai requisiti non risultati rispondenti in
sede   di   prima   verifica.   Il  provvedimento  di  accreditamento
provvisorio   stabilisce  altresi'  il  termine  entro  il  quale  la
commissione  tecnica  procede a nuova verifica ai fini dell'adozione,
entro  i  trenta  giorni  successivi, di conseguente provvedimento da
parte della provincia.
    3.  La  provincia  puo'  in ogni caso richiedere alla commissione
tecnica   l'effettuazione   di  istruttorie  suppletive  o  ulteriori
elementi  di  riscontro;  in  tal  caso  i termini per l'adozione del
provvedimento di accreditamento restano sospesi fino ad un massimo di
ulteriori sessanta giorni.
    4.  Entro  i  termini  di cui ai commi 1 e 2, la provincia adotta
altresi'  i  provvedimenti  di diniego dell'accreditamento ove, anche
disgiuntamente sia rilevato:
      a) un  negativo  riscontro  della  funzionalita'  rispetto agli
indirizzi di programmazione provinciale;
      b) una   valutazione   negativa  dell'attivita'  svolta  e  dei
risultati raggiunti;
      c) la non rispondenza ai requisiti ulteriori di qualita'.
    Nel  caso  di  parziale  corrispondenza ai requisiti ulteriori di
qualita'  e'  disposto  il  diniego  dell'accreditamento, fatto salvo
quanto disposto dal comma 2.
    5. L'accreditamento ha validita' triennale dalla data di adozione
del   relativo   provvedimento   ed  e'  rinnovabile  su  domanda  da
presentarsi entro novanta giorni dalla scadenza.
    6. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento la commissione tecnica
effettua  la  verifica  di  permanenza  dei  requisiti entro sessanta
giorni  dalla  presentazione  della  domanda  e  la provincia, previa
verifica   della   funzionalita'   rispetto   agli   indirizzi  della
programmazione   nonche'   dell'attivita'   svolta  e  dei  risultati
raggiunti,   adotta   il   provvedimento  di  rinnovo  o  di  diniego
dell'accreditamento entro i successivi trenta giorni.
                              Art. 15.
   Verifiche periodiche e revoca dell'accreditamento istituzionale
    1.  Nel  corso  del  triennio  di  validita' del provvedimento di
accreditamento   la  provincia  puo'  verificare  la  permanenza  dei
requisiti    avvalendosi    della    commissione    provinciale   per
l'accreditamento,  la quale provvede con le modalita' di cui all'art.
13.
    2.  Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per
l'accreditamento  che  comporti  gravi  compromissioni della qualita'
dell'assistenza,     la    provincia    revoca,    previa    diffida,
l'accreditamento.
    3.  La  provincia  puo'  revocare,  altresi',  l'accreditamento a
seguito  di  accertamento della violazione grave e continuativa degli
accordi  contrattuali  stipulati  con  l'azienda  provinciale  per  i
servizi sanitari ai sensi della normativa vigente in materia.
    4.  La  revoca dell'accreditamento comporta l'immediata decadenza
degli  accordi  contrattuali  eventualmente  instaurati con l'azienda
provinciale per i servizi sanitari.
                              Art. 16.
                Registro delle strutture accreditate
    1. E' istituito presso il competente servizio della provincia, il
registro  provinciale  delle  strutture  sanitarie  e socio sanitarie
pubbliche e private accreditate ai sensi del presente regolamento.
    2. Il registro deve contenere i dati che consentano:
      a) di identificare le strutture accreditate;
      b) di  classificare  le strutture sulla base della tipologia di
attivita' sanitarie e socio sanitarie accreditate;
      c) di  raccogliere ed archiviare i provvedimenti amministrativi
riguardanti  ciascuna  struttura  accreditata  in ogni fase della sua
evoluzione.
    3.  L'elenco  delle  strutture  accreditate  e'  reso  pubblico e
disponibile con le modalita' piu' idonee.
     4. L'azienda provinciale per i servizi sanitari rende pubblico e
disponibile  con  le  modalita'  piu'  idonee  l'elenco  dei soggetti
accreditati  con  i  quali  ha instaurato rapporti, con l'indicazione
delle  tipologie delle prestazioni e dei relativi volumi che ciascuno
dei essi eroga a carico del Servizio sanitario provinciale.
                              Art. 17.
        Commissione tecnica provinciale per l'accreditamento
    1.  E'  istituita la commissione tecnica per l'accreditamento con
compiti:
      a) consultivi   in   ordine   alla  definizione  dei  requisiti
ulteriori  di qualita' nonche' alla determinazione dei criteri per la
verifica  del  possesso dei requisiti minimi e di quelli ulteriori di
qualita',
      b) valutativi   in   ordine   alla  sussistenza  dei  requisiti
ulteriori di qualita'.
    2. La commissione e' nominata entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente regolamento dalla giunta provinciale, la quale ne
disciplina   la   composizione,   la   durata   e   le  modalita'  di
funzionamento.
    3.   La   commissione  tecnica  elabora  e  propone  alla  giunta
provinciale:
      a) entro  150  giorni  dal  suo  insediamento  i criteri per la
verifica del possesso dei requisiti minimi;
      b) entro  i  sei  mesi  successivi  i  requisiti  ulteriori  di
qualita' e relativi criteri di verifica del loro possesso.
    Nella   definizione   dei  criteri  la  commissione  specifica  i
documenti  di  riferimento  ed  i dati oggettivi idonei o necessari a
comprovare  il  possesso di ciascun requisito. Tali documenti e dati,
qualora  depositati  o  registrati  presso strutture della provincia,
sono acquisiti d'ufficio dalla commissione.
                              Titolo IV
                     NORME FINALI E TRANSITORIE
                              Art. 18.
  Adeguamento ai requisiti minimi delle strutture gia' in esercizio
    1. Fermo restando che, nel caso di costruzione di nuove strutture
e  di  modificazione di quelle esistenti i requisiti minimi richiesti
trovano  immediata  applicazione,  in  sede  di prima applicazione le
strutture  pubbliche  gia'  in  esercizio e le strutture private gia'
autorizzate ai sensi delle precedenti disposizioni normative, debbono
essere  adeguate  ai  requisiti minimi di cui al presente regolamento
entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
    2.  Entro  centottanta  giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  dei  criteri  di cui
all'art.  17,  comma 3, del presente regolamento, i titolari o legali
rappresentanti  delle  strutture  di  cui  al  comma  1 che intendono
ottenere   il   rilascio   dell'autorizzazione   all'esercizio  delle
attivita'   sanitarie   e   socio   sanitarie  in  base  al  presente
regolamento,  debbono  presentare al comune o alla provincia apposita
domanda  di  autorizzazione,  allegando idonea autocertificazione che
documenti  la  situazione  delle rispettive strutture in relazione ai
requisiti    minimi,   nonche'   il   programma   degli   adeguamenti
eventualmente  necessari ed il termine di ultimazione dei medesimi da
stabilire comunque entro quello di cui al comma 1.
    3.  In  caso  di  necessita'  ed ove cio' sia possibile, con atto
motivato  il  sindaco  e  la  provincia,  per  quanto  di  rispettiva
competenza,   possono  eccezionalmente  prorogare  il  termine  degli
adeguamenti,  per  una  sola volta e comunque entro quello massimo di
cui   al  comma  1,  ovvero  stabilire  in  ogni  momento  specifiche
prescrizioni  per  adeguamenti ulteriori, fissando un congruo termine
per   l'ultimazione   degli   stessi,   anch'esso  eccezionalmente  e
motivatamente prorogabile una sola volta.
    4.  Sulla  base  delle domande di cui al comma 2, il sindaco e la
provincia,  per  quanto di rispettiva competenza, rilasciano o negano
l'autorizzazione, previa verifica del possesso dei requisiti minimi.
    5.  In  via  transitoria  e  per  un  periodo  di  un  anno dalla
pubblicazione dei criteri di cui all'art. 17, comma 3, il termine per
l'adozione  dei provvedimenti inerenti l'autorizzazione sanitaria, di
cui  all'art.  8,  comma  1,  e'  fissato  in  giorni centottanta dal
ricevimento della domanda.
    6.  Le  strutture autorizzate o accreditate ai sensi del presente
regolamento  sono tenute all'osservanza delle disposizioni vigenti in
materia di pubblicita' sanitaria.
                              Art. 19.
                  Avvio procedure di accreditamento
    1.  Entro  centottanta  giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  dei requisiti di cui
all'Art.   11,   i   soggetti   interessati   presentano  domanda  di
accreditamento   alla  provincia  secondo  lo  schema  allegato  alla
deliberazione di approvazione dei requisiti ulteriori di qualita'.
    2.  La  provincia  attiva  d'ufficio,  attraverso la nomina di un
commissario   ad   acta,   il   procedimento   di  verifica  ai  fini
dell'accreditamento,  qualora  non  sia  stata  presentata,  entro il
termine  previsto,  la  domanda  di  accreditamento  da  parte  delle
strutture pubbliche.
                              Art. 20.
               Strutture provvisoriamente accreditate
    1.    Nelle   more   dell'applicazione   del   procedimento   per
l'accreditamento   previsto   dal   presente  regolamento,  rimangono
transitoriamente accreditate:
      a) le  strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente regolamento;
      b) le   strutture   private   che   risultino  provvisoriamente
accreditate ai sensi della previgente normativa.
    2. Ai fini degli accordi contrattuali di cui al comma 9 dell'art.
43  della  legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, l'accreditamento
provvisorio  delle  strutture  di  cui  alla  lettera  b) del comma 1
continua ad essere efficace a condizione che le strutture interessate
si adeguino alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2.