Allegato Regolamento concernente autorizzazione e accreditamento ai sensi dell'Art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 Titolo I OGGETTO DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento determina: a) i requisiti minimi al cui possesso e' subordinata l'autorizzazione per la costruzione di nuove strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private, per le modificazioni di quelle esistenti nonche' l'autorizzazione per l'esercizio di attivita' sanitarie e socio sanitarie; b) le modalita' di individuazione dei requisiti ulteriori di qualita' al cui possesso e' subordinato l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private. 2. Il presente regolamento disciplina altresi' le modalita': c) per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di nuove strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private o alle modificazioni di quelle esistenti; d) per il rilascio della autorizzazione all'esercizio delle attivita' sanitarie e socio sanitarie; e) per l'effettuazione di controlli periodici sul possesso dei requisiti minimi e per l'eventuale revoca delle autorizzazioni rilasciate; f) per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private; g) per l'effettuazione dei controlli periodici sul possesso dei requisiti ulteriori di qualita' e per l'eventuale revoca dell'accreditamento. 3. Le disposizioni del presente regolamento non modificano ne' sostituiscono quelle vigenti in materia di concessione edilizia e di abitabilita/agibilita' delle strutture. Art. 2. Definizione di strutture sanitarie e socio sanitarie 1. Ai fini del presente regolamento, per strutture sanitarie e socio sanitarie si intendono: a) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuativo o diurno; b) strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno. 2. Rientrano altresi' tra le strutture di cui al presente regolamento gli stabilimenti idrotermali e di fitobalneoterapia. 3. Per modificazione di strutture esistenti si intende l'adattamento, la diversa utilizzazione, l'ampliamento o la trasformazione di strutture gia' esistenti, nonche' il trasferimento in altra sede di strutture gia' autorizzate. 4. Ai fini del presente regolamento: a) per adattamento si intende ogni intervento che modifichi strutturalmente o tecnologicamente la struttura preesistente con o senza variazioni della volumetria; b) per ampliamento si intende l'aumento del numero dei posti letto o dei punti cura ovvero l'attivazione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle precedentemente autorizzate con o senza variazioni della volumetria; c) per trasformazione si intende la modifica delle funzioni gia' autorizzate o il cambio d'uso, con o senza lavori, degli edifici o di parti di essi destinati ad ospitare nuove funzioni sanitarie. Titolo II AUTORIZZAZIONE Art. 3 Determinazione dei requisiti minimi 1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento e' subordinato al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, generali e specifici, riportati nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento. 2. La giunta provinciale puo' specificare quali dei requisiti minimi definiti nell'allegato al presente regolamento siano da richiedere per l'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie ivi non espressamente previste. 3. La giunta provinciale approva, su proposta della commissione tecnica di cui all'art. 17, i criteri per la verifica del possesso dei requisiti minimi. Art. 4. Domanda di autorizzazione per la costruzione di nuove strutture e per la modificazione di quelle esistenti 1. La costruzione di nuove strutture e la modificazione di quelle esistenti sono subordinate ad autorizzazione in relazione alla verifica di compatibilita' di cui all'Art. 7, comma 2. 2. La domanda di autorizzazione deve contenere: a) le generalita' o la ragione sociale del richiedente e la precisa denominazione della struttura; b) il tipo di struttura per cui si chiede l'autorizzazione e l'elencazione delle attivita' sanitarie che si intendono svolgere; c) la dichiarazione del legale rappresentante che gli atti progettuali sono redatti nel rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici stabiliti dal presente regolamento. Art. 5. Domanda di autorizzazione per l'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria 1. L'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria e' subordinato ad autorizzazione in relazione ai requisiti minimi di cui all'Art. 3, comma 1. 2. La domanda di autorizzazione deve contenere: a) le generalita' o la ragione sociale del richiedente e la precisa denominazione della struttura; b) il tipo di struttura e l'attivita' per cui si chiede l'autorizzazione ovvero l'elencazione delle attivita' che si intendono svolgere; c) le generalita' ed il titolo di studio del professionista che assume la direzione sanitaria della struttura; d) la sede e l'orario di apertura della struttura; per le strutture che svolgono un'attivita' stagionale, deve esserne specificato anche il periodo di apertura. 3. Alla domanda di autorizzazione e' allegata la seguente documentazione: a) la planimetria dei locali in scala 1:100, con relazione in ordine alla destinazione d'uso, in duplice copia; b) l'attestato di abitabilita/agibilita' dei locali; c) il regolamento sanitario interno concernente le modalita' di ammissione degli utenti e le norme di funzionamento dei servizi, di pronta assistenza sanitaria per tutto l'orario di apertura e di organizzazione dei servizi generali; d) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore sanitario; e) la dichiarazione del legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti minimi di cui al presente regolamento. 4. Alla domanda di autorizzazione riguardante gli stabilimenti idrotermali, oltre alla documentazione di cui al comma 3, e' allegata: a) concessione mineraria o sub-concessione o altro titolo giuridicamente valido per l'utilizzo delle acque; b) riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque previsto dalla lettera t) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Per le aziende termali autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il "nulla-osta" del Ministero della sanita' rilasciato in base all'art. 16 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, tiene luogo del riconoscimento di cui all'art. 6, lettera t) dell'anzidetta legge; c) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche chimicofisiche e microbiologiche dell'acqua rilasciati da laboratori a cio' deputati; d) planimetria, con curve di livello, firmata dal richiedente e da un ingegnere, della localita' dove scaturisce la sorgente, in scala 1:1000 ed estesa per un raggio di almeno 200 metri, con indicazione della zona di protezione igienica; e) relazione sul bacino geologico, idrogeologico ed imbrifero della sorgente, con dati relativi alla portata ed alla temperatura della sorgente stessa e con tutte le determinazioni utili ad una completa conoscenza dell'acqua; f) nota descrittiva, corredata da disegni in scala 1:100 firmata dal richiedente e da un progettista, delle opere di presa dei serbatoi, della conduttura e degli apparecchi di sollevamento meccanico. 5. Alla domanda di autorizzazione riguardante gli stabilimenti di fitobalneoterapia, oltre alla documentazione di cui al comma 3, e' allegata: a) atto di concessione allo sfalcio; b) riconoscimento delle indicazioni terapeutiche delle cure fitobalneoterapiche; c) planimetria in scala 1:100 delle aree sulle quali viene raccolto il fieno: d) relazione redatta da un botanico della tipologia di erba utilizzata. 6. Alla domanda di autorizzazione riguardante i servizi di assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze di abuso, oltre alla documentazione di cui al comma 3, e' allegato il programma terapeutico adottato dalla struttura comprensivo dell'elenco delle singole attivita' svolte e l'elenco del personale con relative qualifiche. Art. 6. Presentazione delle domande di autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione per la costruzione di nuove strutture e per la modificazione di quelle esistenti e' presentata: a) al comune competente per territorio nel caso di strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale; b) alla provincia nei casi non previsti alla lettera a). 2. La domanda di autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria e socio sanitaria e' presentata: a) al comune competente per territorio nel caso di strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonche' nei casi di studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per il paziente anche in relazione all'utilizzo di attrezzature sanitarie; b) alla provincia nei casi non previsti alla lettera a). 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, lettera a), le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli studi professionali intesi, ai fini del presente regolamento, come sedi presso le quali il professionista svolge abitualmente la propria attivita' di natura prevalentemente professionale e della quale il professionista stesso o i professionisti associati risultano individualmente responsabili. 4. Gli esercenti le professioni sanitarie, anche se non soggetti ad autorizzazione, hanno comunque l'obbligo di comunicare l'apertura del proprio studio al comune sul cui territorio il medesimo e' aperto. Alla comunicazione e' allegata la certificazione del titolo di studio posseduto. 5. Nei confronti delle strutture di cui ai commi 3 e 4, il comune, anche avvalendosi dei servizi competenti dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, esercita il potere di vigilanza allo scopo di assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene e sanita' pubblica. Art. 7. Verifica e controllo requisiti minimi 1. La verifica del possesso dei requisiti minimi e' effettuata nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 17. Il sindaco e la provincia si avvalgono per tale verifica dei servizi competenti in materia di igiene e sanita' dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. 2. Il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di nuove strutture e per la modificazione di quelle esistenti, ad eccezione degli studi professionali, e' altresi' subordinato alla verifica di compatibiita' in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito provinciale, anche al fine di meglio garantire l'accessibiita' ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Per le domande presentate al comune, il medesimo richiede la verifica di compatibilita' alla provincia. 3. La verifica di compatibilita' di cui al comma 2 e' effettuata dalla provincia, sulla base di criteri e procedure stabiliti con provvedimento della giunta provinciale. Art. 8. Rilascio delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni relative alle domande presentate al comune o alla provincia sono rilasciate o denegate, entro sessanta giorni dal ricevimento, rispettivamente dal sindaco o dalla provincia, previa verifica dei requisiti minimi e, nel caso di costruzione di nuove strutture o modificazione di quelle esistenti, anche previa verifica di compatibiita' ai sensi dei commi 2 e 3, dell'art. 7. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione e' sospeso nel caso di richiesta formale di elementi informativi o di documenti probatori. 2. Le autorizzazioni indicano il tipo di attivita' svolta all'interno della struttura, la tipologia, l'ubicazione e la denominazione della struttura cui si riferisce nonche' le generalita' del titolare o del legale rappresentante della stessa e possono stabilire prescrizioni per l'adeguamento ai requisiti minimi per il quale e' fissato un termine. Il mancato adeguamento entro detto termine comporta la revoca dell'autorizzazione. 3. Relativamente alle autorizzazioni rilasciate, il sindaco e la provincia verificano, avvalendosi dei servizi competenti in materia di igiene e sanita' dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la permanenza dei requisiti minimi con periodicita' almeno quinquennale ed ogni qualvolta ne ravvisino la necessita'. 4. Al venir meno dei requisiti minimi le autorizzazioni sono revocate con effetto immediato, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato adegui la struttura ai requisiti suddetti secondo le prescrizioni ed entro il termine appositamente stabiliti dal sindaco o dalla provincia stessa. Tale termine puo' essere eccezionalmente prorogato, con atto motivato, una sola volta. Art. 9. Richiesta di riesame 1. Nei casi di diniego e di revoca dell'autorizzazione, l'interessato puo' chiedere il riesame degli atti, presentando apposita domanda al sindaco o alla provincia, secondo le rispettive competenze, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione degli stessi. Il sindaco o la provincia adottano le determinazioni di competenza entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande di riesame. Art. 10. Registro provinciale delle strutture autorizzate 1. L'istituito presso il competente servizio della provincia, il registro provinciale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private autorizzate ai sensi del presente regolamento. 2. Il registro deve contenere i dati che consentano: a) di identificare le strutture autorizzate; b) di classificare le strutture sulla base della tipologia di attivita' sanitarie e socio sanitarie autorizzate; c) di raccogliere ed archiviare i provvedimenti amministrativi riguardanti ciascuna struttura in ogni fase della sua evoluzione. 3. Ai fini del presente articolo, il sindaco trasmette alla provincia copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 8 e di ogni successivo provvedimento amministrativo che le riguarda, contestualmente all'adozione degli stessi. 4. L'elenco delle strutture autorizzate e' reso pubblico e disponibile con le modalita' piu' idonee. Titolo III ACCREDITAMENTO Art. 11. Determinazione dei requisiti ulteriori di qualita' 1. Per accreditamento istituzionale si intende il riconoscimento alle strutture pubbliche e private del possesso dei requisiti e della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2. 2. L'adozione, su domanda del soggetto interessato, del provvedimento di accreditamento istituzionale e' subordinata alla verifica: a) del possesso dei requisiti ulteriori di qualita'; b) della funzionalita' rispetto agli indirizzi della programmazione provinciale; c) della validita' dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. 3. La giunta provinciale, su proposta della commissione tecnica di cui all'art. 17, determina i requisiti ulteriori di qualita' di cui al comma 2, lettera a), anche distintamente in relazione alla diversa tipologia delle strutture, nonche i criteri per la verifica del loro possesso. 4. La giunta provinciale determina ed aggiorna altresi': a) i parametri relativi ai fabbisogni riferiti alle esigenze sanitarie e socio sanitarie individuate nella programmazione provinciale per la verifica di funzionalita' di cui al comma 2, lettera b); b) i criteri per la valutazione, anche sulla base di indicatori, dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti per la verifica di validita' di cui al comma 2, lettera c). 5. Le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, nonche' i soggetti esercenti una professione sanitaria, che intendono essere ammessi ad erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario provinciale debbono essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 8 e del provvedimento di accreditamento rilasciato secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento. 6. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce titolo sufficiente per erogare prestazioni remunerate a carico del Servizio sanitario provinciale, ma rappresenta presupposto necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con l'azienda provinciale per i servizi sanitari. Art. 12. Domanda di accreditamento istituzionale 1. Alla domanda di accreditamento, da presentarsi alla provincia, e' allegata dichiarazione del legale rappresentante della struttura in ordine al possesso dei requisiti ulteriori di qualita' per le attivita' oggetto di accreditamento. 2. Alla domanda di accreditamento e' altresi' allegata ogni documentazione ritenuta dal richiedente utile per l'esame della stessa. Art. 13. Verifica e controllo dei requisiti ulteriori di qualita' 1. La provincia verifica il possesso dei requisiti ulteriori di qualita' avvalendosi della commissione tecnica provinciale per l'accreditamento di cui all'art. 17. 2. Con riferimento a ciascuna domanda di accreditamento, la commissione tecnica esamina la documentazione, compie le visite di verifica, direttamente o avvalendosi di soggetti esperti in attivita' di verifica, e redige, entro centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda, una relazione valutativa di rispondenza, di parziale rispondenza o di non rispondenza ai requisiti ulteriori di qualita' richiesti. 3. Ai fini delle attivita' di esame e di verifica, la commissione puo' richiedere all'interessato informazioni e chiarimenti, nel qual caso i termini di cui al comma 2 sono sospesi. 4. La relazione valutativa della commissione e' trasmessa alla provincia e al legale rappresentante della struttura. Art. 14. Rilascio accreditamento istituzonale 1. La provincia, sulla base di un positivo riscontro della funzionalita' della struttura rispetto agli indirizzi di programmazione provinciale, di una positiva valutazione dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti nonche' della sua rispondenza a requisiti ulteriori di qualita', entro trenta giorni dal ricevimento della relazione valutativa di cui all'art. 13, provvede, con provvedimento definitivo, all'accreditamento. 2. Nel caso di parziale rispondenza ai requisiti ulteriori di qualita' la provincia puo' rilasciare su domanda specifica, entro trenta giorni dal suo ricevimento, un accreditamento provvisorio di durata non superiore ad un anno, previa presentazione da parte del legale rappresentante della struttura interessata di un programma di adeguamento relativamente ai requisiti non risultati rispondenti in sede di prima verifica. Il provvedimento di accreditamento provvisorio stabilisce altresi' il termine entro il quale la commissione tecnica procede a nuova verifica ai fini dell'adozione, entro i trenta giorni successivi, di conseguente provvedimento da parte della provincia. 3. La provincia puo' in ogni caso richiedere alla commissione tecnica l'effettuazione di istruttorie suppletive o ulteriori elementi di riscontro; in tal caso i termini per l'adozione del provvedimento di accreditamento restano sospesi fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni. 4. Entro i termini di cui ai commi 1 e 2, la provincia adotta altresi' i provvedimenti di diniego dell'accreditamento ove, anche disgiuntamente sia rilevato: a) un negativo riscontro della funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione provinciale; b) una valutazione negativa dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti; c) la non rispondenza ai requisiti ulteriori di qualita'. Nel caso di parziale corrispondenza ai requisiti ulteriori di qualita' e' disposto il diniego dell'accreditamento, fatto salvo quanto disposto dal comma 2. 5. L'accreditamento ha validita' triennale dalla data di adozione del relativo provvedimento ed e' rinnovabile su domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla scadenza. 6. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento la commissione tecnica effettua la verifica di permanenza dei requisiti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e la provincia, previa verifica della funzionalita' rispetto agli indirizzi della programmazione nonche' dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti, adotta il provvedimento di rinnovo o di diniego dell'accreditamento entro i successivi trenta giorni. Art. 15. Verifiche periodiche e revoca dell'accreditamento istituzionale 1. Nel corso del triennio di validita' del provvedimento di accreditamento la provincia puo' verificare la permanenza dei requisiti avvalendosi della commissione provinciale per l'accreditamento, la quale provvede con le modalita' di cui all'art. 13. 2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per l'accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualita' dell'assistenza, la provincia revoca, previa diffida, l'accreditamento. 3. La provincia puo' revocare, altresi', l'accreditamento a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali stipulati con l'azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi della normativa vigente in materia. 4. La revoca dell'accreditamento comporta l'immediata decadenza degli accordi contrattuali eventualmente instaurati con l'azienda provinciale per i servizi sanitari. Art. 16. Registro delle strutture accreditate 1. E' istituito presso il competente servizio della provincia, il registro provinciale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate ai sensi del presente regolamento. 2. Il registro deve contenere i dati che consentano: a) di identificare le strutture accreditate; b) di classificare le strutture sulla base della tipologia di attivita' sanitarie e socio sanitarie accreditate; c) di raccogliere ed archiviare i provvedimenti amministrativi riguardanti ciascuna struttura accreditata in ogni fase della sua evoluzione. 3. L'elenco delle strutture accreditate e' reso pubblico e disponibile con le modalita' piu' idonee. 4. L'azienda provinciale per i servizi sanitari rende pubblico e disponibile con le modalita' piu' idonee l'elenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con l'indicazione delle tipologie delle prestazioni e dei relativi volumi che ciascuno dei essi eroga a carico del Servizio sanitario provinciale. Art. 17. Commissione tecnica provinciale per l'accreditamento 1. E' istituita la commissione tecnica per l'accreditamento con compiti: a) consultivi in ordine alla definizione dei requisiti ulteriori di qualita' nonche' alla determinazione dei criteri per la verifica del possesso dei requisiti minimi e di quelli ulteriori di qualita', b) valutativi in ordine alla sussistenza dei requisiti ulteriori di qualita'. 2. La commissione e' nominata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento dalla giunta provinciale, la quale ne disciplina la composizione, la durata e le modalita' di funzionamento. 3. La commissione tecnica elabora e propone alla giunta provinciale: a) entro 150 giorni dal suo insediamento i criteri per la verifica del possesso dei requisiti minimi; b) entro i sei mesi successivi i requisiti ulteriori di qualita' e relativi criteri di verifica del loro possesso. Nella definizione dei criteri la commissione specifica i documenti di riferimento ed i dati oggettivi idonei o necessari a comprovare il possesso di ciascun requisito. Tali documenti e dati, qualora depositati o registrati presso strutture della provincia, sono acquisiti d'ufficio dalla commissione. Titolo IV NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 18. Adeguamento ai requisiti minimi delle strutture gia' in esercizio 1. Fermo restando che, nel caso di costruzione di nuove strutture e di modificazione di quelle esistenti i requisiti minimi richiesti trovano immediata applicazione, in sede di prima applicazione le strutture pubbliche gia' in esercizio e le strutture private gia' autorizzate ai sensi delle precedenti disposizioni normative, debbono essere adeguate ai requisiti minimi di cui al presente regolamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dei criteri di cui all'art. 17, comma 3, del presente regolamento, i titolari o legali rappresentanti delle strutture di cui al comma 1 che intendono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' sanitarie e socio sanitarie in base al presente regolamento, debbono presentare al comune o alla provincia apposita domanda di autorizzazione, allegando idonea autocertificazione che documenti la situazione delle rispettive strutture in relazione ai requisiti minimi, nonche' il programma degli adeguamenti eventualmente necessari ed il termine di ultimazione dei medesimi da stabilire comunque entro quello di cui al comma 1. 3. In caso di necessita' ed ove cio' sia possibile, con atto motivato il sindaco e la provincia, per quanto di rispettiva competenza, possono eccezionalmente prorogare il termine degli adeguamenti, per una sola volta e comunque entro quello massimo di cui al comma 1, ovvero stabilire in ogni momento specifiche prescrizioni per adeguamenti ulteriori, fissando un congruo termine per l'ultimazione degli stessi, anch'esso eccezionalmente e motivatamente prorogabile una sola volta. 4. Sulla base delle domande di cui al comma 2, il sindaco e la provincia, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano o negano l'autorizzazione, previa verifica del possesso dei requisiti minimi. 5. In via transitoria e per un periodo di un anno dalla pubblicazione dei criteri di cui all'art. 17, comma 3, il termine per l'adozione dei provvedimenti inerenti l'autorizzazione sanitaria, di cui all'art. 8, comma 1, e' fissato in giorni centottanta dal ricevimento della domanda. 6. Le strutture autorizzate o accreditate ai sensi del presente regolamento sono tenute all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di pubblicita' sanitaria. Art. 19. Avvio procedure di accreditamento 1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dei requisiti di cui all'Art. 11, i soggetti interessati presentano domanda di accreditamento alla provincia secondo lo schema allegato alla deliberazione di approvazione dei requisiti ulteriori di qualita'. 2. La provincia attiva d'ufficio, attraverso la nomina di un commissario ad acta, il procedimento di verifica ai fini dell'accreditamento, qualora non sia stata presentata, entro il termine previsto, la domanda di accreditamento da parte delle strutture pubbliche. Art. 20. Strutture provvisoriamente accreditate 1. Nelle more dell'applicazione del procedimento per l'accreditamento previsto dal presente regolamento, rimangono transitoriamente accreditate: a) le strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) le strutture private che risultino provvisoriamente accreditate ai sensi della previgente normativa. 2. Ai fini degli accordi contrattuali di cui al comma 9 dell'art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, l'accreditamento provvisorio delle strutture di cui alla lettera b) del comma 1 continua ad essere efficace a condizione che le strutture interessate si adeguino alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2.