Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei
boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico
Capo I
Principi generali
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale
13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia
forestale, nonche' per favorire la gestione dei boschi e le attivita'
forestali) e successive modifiche ed integrazioni, persegue le
seguenti finalita':
a) tutelare il corretto assetto idrogeologico dei territori
montani e preservare e migliorare la funzione protettiva delle
foreste;
b) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale in
considerazione della sua importanza quale ecosistema multifunzionale;
c) gestire il patrimonio forestale nell'ottica dello sviluppo
sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale;
d) preservare il patrimonio forestale dalle avversita' biotiche
ed abiotiche;
e) sviluppare la funzione economica del bosco nel rispetto dei
suoi contenuti biologici ed ambientali;
f) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita delle
popolazioni rurali e contribuire a favorire le attivita' forestali ed
a rafforzare l'impresa di utilizzazione quale elemento essenziale e
qualificante per la conservazione del territorio e dell'ambiente;
g) conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati ed i
pascoli contenendo l'espansione del bosco e conservando un assetto
equilibrato del paesaggio;
h) semplificare le procedure amministrative per i soggetti che
si dedicano alle attivita' forestali contribuendo alla conservazione
di un equilibrato uso del territorio e a contenere l'abbandono della
montagna e delle sue risorse;
i) promuovere una nuova cultura per una gestione moderna delle
risorse forestali.
Art. 2.
O g g e t t o
1. Il presente regolamento in attuazione dell'Art. 1,
comma 25-bis, della legge regionale n. 20/2000, disciplina:
a) la pianificazione forestale e le procedure per la formazione
e l'approvazione dei piani di gestione forestale;
b) le seguenti attivita' connesse alla gestione selvi-colturale
e alla utilizzazione dei boschi non soggetti alla pianificazione
forestale e ricadenti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:
1) la gestione forestale e le procedure da applicare per
l'attuazione di interventi di utilizzazione forestale;
2) le metodologie di intervento ed i livelli dendrometrici da
conservare o conseguire nei popolamenti per garantirne vitalita' e
perpetuita';
3) gli interventi infrastrutturali e di cantiere legati alle
utilizzazioni forestali;
4) le procedure relative alle dichiarazioni ed autorizzazioni
dei tagli boschivi e alle fattispecie esenti;
5) le procedure per il visto e l'autorizzazione per i
progetti di riqualificazione forestale ed ambientale;
c) gli interventi di tutela dei boschi interessati da
avversita' naturali ed antropiche;
d) le procedure relative al vincolo idrogeologico per
l'attuazione dei cambiamenti di coltura e quelle connesse agli
interventi aventi rilevanza urbanistico-edilizia, nonche' le
disposizioni relative a procedure semplificate di dichiarazione per
l'attuazione di modesti interventi di cambiamento di coltura e per i
movimenti di terra, che non comportino trasformazione urbanistica ed
edilizia ai sensi dell'Art. 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n.
22 (Norme in materia di forestazione) e successive modifiche ed
integrazioni, o che riguardino fattispecie esenti da ogni formalita';
e) le procedure di autorizzazione e dichiarazione, o
l'esenzione per le altre attivita' svolte in aree sottoposte a
vincolo idrogeologico, nel rispetto della normativa vigente.
Capo II
Definizioni e classificazioni
Art. 3.
B o s c o
1. Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di
bosco prevista, a tutti gli effetti, dall'Art. 3 della legge
regionale n. 22/1982, e successive modifiche ed integrazioni, che si
riporta nell'allegato A.
2. Ai fini del presente regolamento, i termini «bosco» e
«foresta» sono sinonimi.
3. Ai fini dell'individuazione dei prati abbandonati, ancorche'
rimboschiti da piu' di dieci anni e non classificabili bosco in
applicazione dell'Art. 3, comma 4, lettera f-bis), punto 1) della
legge regionale n. 22/1982, si fa riferimento alle aree classificate
nello strumento urbanistico comunale come «zone omogenee E4 - prato».
Art. 4.
Livelli selvi-colturali
1. Gli interventi selvi-colturali in bosco sono distinti in due
livelli diversi per modalita' ed intensita':
a) gli interventi selvi-colturali di livello semplificato,
adottabili dal proprietario anche in assenza di strumenti
pianificatori forestali, secondo la definizione ed i criteri di cui
agli articoli 10, 11 e 12;
b) gli interventi selvi-colturali di livello complesso, diversi
da quelli di cui alla lettera a) e rispettosi dei principi della
selvi-coltura naturalistica, realizzabili subordinatamente alla
redazione dei piani di gestione forestale o dei piani
particolareggiati integrati o dei progetti di riqualificazione
forestale ed ambientale, secondo le norme di cui agli articoli 7, 8 e
9.
Art. 5.
Definizione dei termini selvi-colturali
1. Ai fini del presente regolamento, le principali definizioni
relative ai termini selvi-colturali sono riportate nell'allegato A.
Capo III
Pianificazione forestale
Art. 6.
Disposizioni generali sulla pianificazione forestale
1. Sono strumenti di pianificazione della gestione dei boschi:
a) i piani di gestione forestale;
b) i piani integrati particolareggiati.
2. Il piano di gestione forestale e' lo strumento di
pianificazione della proprieta' forestale, la cui validita' e'
riferita ad un periodo non inferiore a dodici anni. Costituisce
strumento di indirizzo per la gestione selvi-colturale e per la
redazione dei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale,
da attuare nel rispetto dei principi della selvi-coltura
naturalistica. Esso e' obbligatorio per tutti gli enti pubblici
proprietari di patrimoni boschivi, la cui superficie boscata
economicamente produttiva e' superiore a cinquanta ettari accorpati.
Il piano di gestione forestale e' facoltativo per la proprieta'
privata.
3. Il piano integrato particolareggiato:
a) in assenza del piano di gestione forestale, e' lo strumento
pianificatorio sommario per quanto concerne le analisi
dendro-auxometriche e puntuale per il contenuto di concretezza degli
interventi programmati, in un periodo temporale limitato, per
significativi complessi boscati; attua, inoltre, la gestione
integrata di proprieta' anche di soggetti diversi, individuando gli
interventi specifici da realizzare, la loro scadenza temporale
nonche' le risorse finanziarie necessarie;
b) in presenza del piano di gestione forestale, e' lo strumento
pianificatorio puntuale per lo sviluppo di aree significative del
patrimonio forestale attraverso la programmazione degli interventi da
realizzare mediante progetti di riqualificazione forestale ed
ambientale. Costituisce documento di approfondimento e integrazione
del piano di gestione forestale;
c) i piani integrati particolareggiati sono facoltativi, hanno
una validita' non superiore a dieci anni e non sono aggiornabili.
Art. 7.
Redazione, approvazione ed attuazione dei piani di gestione forestale
1. Il piano di gestione forestale e' redatto esclusivamente da
tecnici agronomi-forestali abilitati, in conformita' alle direttive
generali, approvate dalla giunta regionale, e alle direttive
specifiche, redatte dal servizio della selvi-coltura della direzione
regionale delle foreste, in accordo con la proprieta'. Le direttive
specifiche puntualizzano gli aspetti di dettaglio della
pianificazione, in armonia con le direttive generali.
2. Il piano di gestione forestale e' articolato nelle seguenti
parti:
a) relazione illustrativa e programmatica, comprendente il
piano dei tagli;
b) schede descrittive;
c) prospetti riepilogativi;
d) cartografia.
3. Il progetto di piano di gestione forestale viene presentato al
servizio della selvi-coltura, che provvede al suo esame e verifica,
anche con accertamenti da attuarsi tramite gli ispettorati forestali
competenti per territorio. Entro novanta giorni dalla data di
presentazione, il servizio redige il verbale positivo di verifica
finale, ovvero formula eventuali osservazioni, che devono essere
recepite nel progetto di piano entro sessanta giorni dalla data della
loro ricezione. Tale termine puo' essere prorogato per una sola
volta, per il periodo di tempo necessario alla modifica del progetto.
Decorso inutilmente il termine, il progetto decade.
4. Per i complessi forestali ricadenti in tutto o in parte
nell'ambito di parchi naturali regionali, il progetto di piano di
gestione forestale e' contemporaneamente trasmesso anche all'ente
parco, che esprime il proprio parere vincolante entro trenta giorni
dal ricevimento, comunicandolo alla direzione regionale delle
foreste.
5. Il progetto di piano di gestione forestale, eventualmente
modificato per il recepimento delle osservazioni formulate ai sensi
del comma 3, viene adottato nella versione definitiva dal
proprietario ed e' approvato e reso esecutivo con decreto del
direttore regionale delle foreste. I piani di gestione forestale
delle proprieta' forestali regionali sono approvati e resi esecuivi
con decreto del Presidente della Regione.
6. L'attuazione dei piani di gestione forestale avviene in
conformita' ai seguenti criteri:
a) le utilizzazioni complessive previste per il periodo di
validita' del piano sono vincolanti. Nella revisione successiva si
tiene conto dell'eventuale esubero delle utilizzazioni, per effetto
anche di tagli accidentali o forzosi;
b) l'utilizzazione prevista per particella e' indicativa e non
tassativa, in considerazione delle effettive esigenze selvi-colturali
puntualmente definite con il progetto di riqualificazione forestale
ed ambientale di cui all'Art. 9;
c) gli interventi previsti nel piano dei tagli possono essere
anticipati fino a tre annualita';
d) qualora per effetto di tagli forzosi di rilevante entita'
risulti superato il livello delle utilizzazioni complessive previste
sino al momento considerato, con decreto del direttore regionale
delle foreste o del presidente della Regione, in conformita' al comma
5, puo' essere rivisto il piano dei tagli e rideterminato
conseguentemente il livello complessivo delle utilizzazioni previste
nel rimanente periodo di validita' del piano, previo accertamento
dello stato selvi-colturale dei soprassuoli
e) qualora per motivi contingenti, durante il periodo di
validita', il piano sia applicato solo per una quota parte
relativamente alle utilizzazioni boschive, con decreto del direttore
regionale delle foreste o del Presidente della Regione, in
conformita' al comma 5, puo' essere prevista la proroga della
scadenza per un numero di anni tali da raggiungere una quota di
applicazione di almeno il novanta per cento. La proroga puo' essere
prevista, con i medesimi decreti, anche qualora parti significative
della proprieta' siano state escluse dagli interventi ordinari di
utilizzazione previsti dal piano di gestione forestale, per effetto
di utilizzazioni superiori alle previsioni sulla restante superficie.
Con la proroga viene riassegnata la quota media annuale di
utilizzazione da effettuare nel periodo di estensione di validita';
f) in attesa della revisione del piano di gestione forestale il
proprietario e' autorizzato ad effettuare le operazioni di
utilizzazione per un massimo di due annualita', nei limiti della
quota di utilizzazione media annua prevista dal piano scaduto;
g) per i piani di gestione scaduti da piu' di due anni, non
revisionati ne prorogati, i tagli devono essere autorizzati
dall'ispettorato forestale competente, nei limiti di un'utilizzazione
annua ridotta del trenta per cento rispetto alle previsioni del piano
scaduto;
h) gli enti pubblici devono accantonare, su apposito capitolo
di bilancio, il dieci per cento degli introiti derivanti dalle
utilizzazioni boschive di importo superiore a mille euro e
reinvestirli per lavori di manutenzione delle infrastrutture
boschive, di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale e per
operazioni di gestione della proprieta' forestale, fatte salve le
eventuali diverse disposizioni contenute nei piani di gestione.
7. Le direttive specifiche di cui al comma 1 possono stabilire
procedure semplificate di estrapolazione, riprogrammazione o
riproposizione delle scelte pianificatorie e dei relativi tempi di
attuazione, per la revisione dei piani di gestione forestale
approvati e attuati ai sensi del presente regolamento.
8. Per la corretta esecuzione delle utilizzazioni forestali su
proprieta' pubblica, attraverso i progetti di riqualificazione
forestale ed ambientale, e' emanato un capitolato tecnico approvato
con deliberazione della giunta regionale.
Art. 8.
Redazione ed approvazione dei piani integrati particolareggiati
1. Il piano integrato particolareggiato e' redatto da tecnici
agronomi forestali abilitati, in conformita' alle direttive per la
redazione dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale e
dei piani integrati particolareggiati approvate dalla giunta
regionale.
2. Il piano integrato particolareggiato e' approvato e reso
esecutivo con decreto del direttore regionale delle foreste o del
Presidente della Regione in conformita' all'Art. 7, comma 5.
3. Il piano integrato particolareggiato e' articolato nelle
seguenti parti:
a) relazione illustrativa e programmatica;
b) schede descrittive;
c) cartografia.
Capo IV
Tagli boschivi, progetti e procedure
Art. 9.
Progetti di riqualificazione forestale ed ambientale
1. I progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sono
progetti integrati, che comprendono il progetto di taglio del
soprassuolo principale e i progetti relativi agli interventi
colturali, alle vie di esbosco terrestri ed aeree ed ai modesti
interventi funzionali alla riqualificazione ambientale ed
idrogeologica della superficie forestale. Rispondono ai principi
della selvi-coltura naturalistica e sono redatti in conformita' alle
direttive approvate dalla giunta regionale.
2. I progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sono
obbligatori per le proprieta' pubbliche pianificate, ai fini degli
interventi di cui al comma 1, con esclusione dei casi di cui all'Art.
10, comma 1, lettera a). Sono redatti in conformita' ai piani di
gestione forestale e ai piani integrati particolareggiati.
3. Per la proprieta' pubblica in assenza di pianificazione
forestale, ovvero nelle more della sua approvazione, gli interventi
di utilizzazione boschiva sono effettuati in conformita' agli
indirizzi specifici stabiliti dall'ispettorato forestale competente,
a seguito di sopralluogo, entro trenta giorni dal ricevimento della
relativa richiesta.
4. Per la proprieta' privata i progetti di riqualificazione
forestale ed ambientale sono obbligatori qualora il taglio del
soprassuolo principale superi i cento metri cubi lordi di massa nelle
fustaie e i 2,5 ettari di superficie nei cedui. Per quantitativi o
superfici inferiori si seguono le indicazioni dell'Art. 11.
5. La redazione dei progetti e' di competenza di tecnici agronomi
forestali abilitati; l'ente pubblico proprietario di boschi puo'
altresi' chiedere che i progetti vengano redatti dagli ispettorati
forestali o da altri enti pubblici competenti in materia forestale.
6. Ai sensi dell'Art. 1, comma 26-ter della legge regionale n.
20/2000, l'ispettorato forestale competente per territorio puo'
predisporre il progetto attraverso i propri tecnici
agronomi-forestali abilitati, previa verifica delle priorita' del
servizio d'istituto. Si applica la tariffa di Euro 300 al netto
dell'I.V.A., ogni cinquecento metri cubi lordi o frazioni di massa
legnosa assegnata. Sono altresi' a carico del proprietario gli oneri
relativi alle missioni e alle eventuali ore straordinarie relative al
personale forestale impiegato che sono rimborsati all'amministrazione
regionale che provvede a richiederli, rendicontando gli oneri
effettivamente sostenuti. Il personale operaio da adibire ai rilievi
progettuali deve essere messo a disposizione dall'ente proprietario
del bosco, che ne assume gli oneri.
7. In presenza di piano di gestione forestale, il progetto di
riqualificazione forestale e ambientale viene inviato all'ispettorato
forestale competente, il quale verifica la coerenza del documento con
gli indirizzi della pianificazione forestale e vista il progetto ai
sensi dell'Art. 1, comma 26 della legge regionale n. 20/2000 entro
trenta giorni dalla data di presentazione; trascorso tale termine, il
progetto si intende vistato. Se il progetto contiene anche tipologie
di interventi relativi alla realizzazione di viabilita' forestale o
di linee di esbosco per via aerea soggetti ad autorizzazione ai sensi
degli articoli 14 e 15, esso e' sottoposto ad approvazione,
comprensiva di eventuali prescrizioni, da parte dell'ispettorato
forestale competente, che si esprime entro sessanta giorni dalla data
di presentazione della richiesta. L'approvazione tiene luogo di tutti
gli atti autorizzativi di competenza della direzione regionale delle
foreste o dell'ispettorato medesimo o dichiarativi, ai fini del
vincolo idrogeologico o delle autorizzazioni per gli impianti a fune.
8. Ai progetti redatti da tecnici agronomi-foretali abilitati
dipendenti da enti pubblici si applica il comma 7.
9. I progetti redatti, ai sensi dei commi 5 e 6, da tecnici
agronomi-forestali abilitati dipendenti dagli ispettorati forestali
vengono vistati o approvati dal direttore dell'ispettorato forestale.
10. I progetti relativi alle proprieta' forestali regionali,
redatti da tecnici agronomi-forestali abilitati dipendenti dagli
uffici della direzione regionale delle foreste, sono vistati o
approvati dal direttore del servizio per la gestione delle foreste
regionali.
11. Per la proprieta' pubblica e privata non pianificata, il
progetto deve essere coerente con le disposizioni previste al capo
IX. Il progetto e' approvato dall'ispettorato forestale secondo le
modalita' di cui al comma 7.
12. Le piante oggetto di taglio possono essere individuate con
diverse modalita': contrassegno professionale o forestale,
contrassegno del proprietario, targhetta di plastica alla ceppaia,
specchiatura, segnatura con colore, aree di saggio nei soli casi di
boschi omogenei ed ogni altro strumento individuato dal tecnico. Per
le fustaie pianificate il tecnico incaricato redige il relativo
piedilista di assegno per la registrazione sul piano di gestione.
13. Sulla proprieta' pubblica, per la corretta esecuzione dei
progetti di riqualificazione forestale ed ambientale piu' complessi
deve essere prevista la direzione dei lavori da parte di un tecnico
agronomo-forestale abilitato secondo le indicazioni contenute nel
capitolato tecnico di cui all'Art. 7, comma 8.
14. Il taglio deve essere eseguito in conformita' al progetto. Il
direttore dei lavori nel corso dell'intervento puo' apportare piccole
integrazioni di massa assegnata fino al cinque per cento, per le
quali non necessita autorizzazione e di cui deve essere redatta una
relazione unica e finale di assegno, da trasmettere all'ispettorato
forestale competente.
15. Tutti gli interventi di taglio aggiuntivi rispetto al
progetto, purche' giustificati ed organicamente collegati allo
stesso, quali i tagli forzosi per schianti costituiti da piante
divelte o stroncate, i tagli di piante instabili in aree soggette a
movimenti franosi, i tagli fitosanitari, i tagli di piante lungo
tracciati di vie di esbosco, singoli prelievi di piante che
impediscono un corretto abbattimento o utilizzazione, non necessitano
di autorizzazione e le relative piante non devono essere
contrassegnate preventivamente. Gli interventi sono effettuati sotto
la responsabilita' del direttore dei lavori, che ne redige una
relazione unica e finale di assegno da trasmettere all'ispettorato
forestale competente. La relativa massa assegnata non rientra
nell'integrazione di cui al comma 14.
16. Le varianti sostanziali, che non rientrano nelle fattispecie
di cui ai commi 14 e 15, seguono la procedura prevista dai commi 7,
8, 9, 10 e 11.
Art. 10.
Piccoli tagli boschivi in aree di proprieta' pubblica
1. Sulla proprieta' pubblica i piccoli tagli boschivi possono
essere attuati con le seguenti modalita':
a) in presenza di pianificazione forestale, l'assegno di massa
legnosa fino a cento metri cubi lordi nella fustaia e a 2,5 ettari
nel ceduo puo' essere eseguito dai tecnici o dal personale di
custodia dell'ente proprietario o, su richiesta dello stesso, dal
personale della stazione forestale competente o dal tecnico
professionista incaricato per interventi relativi a fabbisogni di
legna da ardere o legname da opera a favore di cittadini, nonche' per
la soddisfazione dei diritti di servitu', per tagli di conversione
dei cedui all'altofusto, per tagli fitosanitari, per tagli di piante
instabili in aree soggette a movimenti franosi. Per il materiale
assegnato va redatta relazione semplificata di assegno per la
relativa registrazione delle utilizzazioni in applicazione del piano
di gestione forestale, da comunicare all'ispettorato forestale
competente anche a lavori finiti;
b) in assenza di pianificazione forestale, per i tagli di cui
al comma a) si applicano le disposizioni dell'Art. 11, comma 1;
c) gli interventi relativi al taglio di piante secche,
schiantate, divelte o stroncate, a tagli forzosi derivanti da
autorizzazioni per l'esecuzione di opere pubbliche, nonche' gli
interventi di sfollo, ripuliture e il prelievo di materiale
intercalare scarsamente vitale, prescindono dai quantitativi massimi
di massa legnosa nella fustaia o di superficie nel ceduo di cui alla
lettera a). In presenza di piano di gestione, va redatta relazione
semplificata di assegno, per la relativa registrazione delle
utilizzazioni in applicazione del piano di gestione forestale, da
comunicare all'ispettorato forestale competente anche a lavori
finiti.
Art. 11.
Piccoli tagli boschivi in aree di proprieta' privata
1. Sulla proprieta' privata, nelle aree non rientranti nei casi
previsti dall'Art. 27, i piccoli tagli boschivi possono essere
attuati con le seguenti modalita':
a) sono esenti dall'obbligo di dichiarazioni o autorizzazioni i
tagli inferiori a quindici metri cubi lordi di massa nelle fustaie o
a mille metri quadrati di superficie nei cedui, le ripuliture, i
decespugliamenti, il prelievo di materiale intercalare scarsamente
vitale, il taglio di piante secche, schiantate, divelte, stroncate di
qualsiasi entita' o dimensione. Nei boschi governati a ceduo gli
interventi di taglio devono comunque essere effettuati nel rispetto
dell'epoca di taglio per il ceduo di cui all'Art. 20;
b) il proprietario, l'avente titolo, le comunioni familiari, i
consorzi privati, che intendano tagliare da quindici a cento metri
cubi lordi di massa nelle fustaie o da mille metri quadri fino a 2,5
ettari di superficie nei cedui, devono presentare una dichiarazione
di taglio secondo le modalita' dell'Art. 12. Nell'arco del triennio,
per ogni superficie forestale accorpata, gli interventi non possono
superare il quantitativo o la superficie massima previsti dalla
presente lettera.
2. Ai sensi dell'Art. 1, comma 26-ter della legge regionale n.
20/2000, su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), il
personale forestale, nell'ambito dei normali servizi d'istituto,
presta la propria assistenza tecnica gratuita ai fini:
a) della predisposizione della dichiarazione di taglio;
b) dell'individuazione delle piante da abbattere nelle fustaie,
entro il limite di cento metri cubi lordi, al cui contrassegno
provvede il proprietario;
c) dell'individuazione dei criteri di intervento nei cedui.
3. L'attivita' di assistenza tecnica di cui al comma 2 si esplica
mediante lo svolgimento di compiti di contenuto non progettuale,
consistenti in sopralluoghi, consigli sull'indicazione delle piante
da abbattere e collaborazione nella redazione della dichiarazione di
taglio.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), provvedono ai tagli
nei limiti e secondo le modalita' stabilite nella dichiarazione di
taglio e dal presente regolamento.
5. In presenza di pianificazione forestale, deve comunque essere
sempre redatta dal personale della stazione forestale competente, o
dal tecnico professionista incaricato, una relazione semplificata di
assegno per la relativa registrazione delle utilizzazioni in
applicazione del piano di gestione forestale, da comunicare
all'ispettorato forestale competente anche a lavori finiti.
Art. 12.
Dichiarazione di taglio
1. Le dichiarazioni di taglio devono essere redatte secondo il
modello stabilito con decreto del direttore regionale delle foreste.
Sono presentate all'ispettorato forestale competente, tramite la
stazione forestale, che puo' fornire la necessaria assistenza tecnica
ai sensi dell'Art. 11.
2. La dichiarazione comprende i seguenti elementi: generalita',
indirizzo e recapito del dichiarante, ubicazione, estremi catastali e
superficie della proprieta', superfici d'intervento, tipo di bosco
secondo la casistica prevista al capo IX, tipo di taglio, piedilista
delle piante contrassegnate preventivamente per numero, specie e
diametro nelle fustaie adulte e mature o superficie di taglio nei
cedui, termini presunti di inizio e durata dell'utilizzazione. Le
masse lorde delle fustaie sono calcolate applicando il sistema delle
tariffe di Algan, di cui all'allegato A.
3. Per i boschi misti di acero di monte, frassino maggiore e
faggio, e per i boschi di specie quercine, ai fini della
dichiarazione, e' obbligatoria l'individuazione preventiva delle
piante da rilasciare qualora sia previsto il governo a fustaia ai
sensi dell'Art. 18.
4. La stazione forestale esprime parere sulle dichiarazioni di
taglio ricevute, valutando la conformita' delle operazioni previste
alle disposizioni del presente regolamento.
5. L'ispettorato forestale competente, entro trenta giorni dalla
presentazione della dichiarazione alla stazione forestale, visto il
parere espresso dalla medesima, puo' formulare, ove necessario,
prescrizioni per la corretta effettuazione dei tagli nel rispetto
delle norme di cui al capo IX. Trascorso tale termine, il taglio puo'
essere eseguito.
Capo V
Infrastrutture per l'esbosco per via terrestre ed aerea ed imprese
boschive
Art. 13.
Infrastrutture forestali
1. Le infrastrutture forestali impiegate per il concentramento e
l'esbosco del legname nonche' per l'accesso delle maestranze, sono
classificate in viabilita' forestale principale e viabilita'
forestale secondaria.
2. La viabilita' forestale principale e' caratterizzata da opere
permanenti a fondo stabilizzato, dotate di manufatti di varia natura,
comportanti una trasformazione permanente dello stato dei luoghi; e'
costituita da strade, camionabili o trattorabili, di larghezza
superiore a tre metri, e da piazzali permanenti di raccolta del
legname.
3. La viabilita' forestale secondaria comprende:
a) opere temporanee a fondo naturale, che puo' essere
ricolonizzato dalla vegetazione, soggette a riutilizzo periodico,
realizzate senza o con modesti movimenti di terra, le quali non
costituiscono interruzione della superficie boscata, ai sensi
dell'Art. 3, comma 3, della legge regionale n. 22/1982 e successive
modifiche ed integrazioni; sono costituite da:
1) le piste principali, di larghezza pari o inferiore a tre
metri e di lunghezza non superiore a settecento metri, ivi compresi
piazzali provvisori di raccolta del legname;
2) le piste secondarie, varchi nel soprassuolo che non
necessitano di movimenti di terra ed hanno larghezza inferiore a tre
metri; la larghezza puo' essere superiore a tre metri per interventi
con macchine operatrici speciali, tipo harvester e forwarder;
3) le linee di esbosco a gravita', realizzate lungo le linee
di massima pendenza o tramite percorsi attrezzati;
b) le linee di teleferica, distinte in:
1) linee temporanee di gru a cavo tradizionale;
2) linee temporanee di gru a cavo mobile;
3) linee di teleferica monofuni, denominate palorci, e
trifuni.
4. Gli interventi di viabilita' forestale principale, di cui al
comma 2, in quanto infrastrutture di viabilita' forestale di
carattere permanente a fondo stabilizzato, nonche' le linee di
teleferica monofuni e trifuni, qualora siano permanenti, sono
soggette all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 131,
comma 11, lettera a) della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52
(Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e
urbanistica). Gli interventi di viabilita' forestale secondaria di
cui al comma 3, lettera a), le linee temporanee di gru a cavo
tradizionale e mobile, nonche' le linee di teleferica monofuni e
trifuni, qualora non siano permanenti, non sono soggetti ad
autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 152 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali), in quanto non
alterano l'assetto idrogeologico e non comportano trasformazioni
permanenti dello stato dei luoghi.
5. Le direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione
delle vie terrestri ed aeree di esbosco sono approvate con
deliberazione della giunta regionale.
Art. 14.
Strade e piste forestali, linee di avvallamento, sentieri, mulattiere
e piazzali
1. La realizzazione e manutenzione delle strade forestali
principali, come definite all'Art. 13, comma 2, e' soggetta alla
seguente disciplina ai fini del vincolo idrogeologico:
a) la realizzazione e' soggetta all'autorizzazione in deroga al
vincolo idrogeologico prevista dall'Art. 7 della legge regionale n.
22/1982;
b) la manutenzione ordinaria e' esente dall'obbligo di
dichiarazioni o autorizzazioni ai fini forestali;
c) la manutenzione straordinaria con interventi che non
comportino alterazioni dello stato dei luoghi o finalizzata al
consolidamento o ripristino funzionale di opere esistenti con le
tecniche dell'ingegneria naturalistica, ivi compresa l'attuazione
delle opere di sgrondo delle acque meteoriche con tipologie
strutturali idonee, e' soggetta alla dichiarazione ai fini del
vincolo idrogeologico di cui all'Art. 31.
2. La realizzazione e manutenzione delle piste forestali di cui
all'Art. 13, comma 3, lettera a), e' soggetta alla seguente
disciplina ai fini del vincolo idrogeologico:
a) le piste principali di concentramento ed esbosco di
larghezza pari o inferiore a tre metri e di lunghezza non superiore a
settecento metri possono essere eseguite, previa dichiarazione
dell'interessato all'ispettorato forestale competente per territorio,
secondo la procedura di cui all'Art. 31, con l'esplicito obbligo di
inerbire l'area denudata a seguito dei movimenti di terra e
realizzare le necessarie opere trasversali di sgrondo delle acque
meteoriche a completamento dei lavori. Nella predisposizione dei
progetti di qualificazione forestale ed ambientale le piste
principali devono essere esplicitamente previste e pianificate; la
progettazione deve comprendere il tracciamento sul terreno,
l'individuazione della sezione tipo ed i provvedimenti di ripristino
a completamento dei lavori di esbosco;
b) le piste secondarie, varchi nel soprassuolo che non
necessitano di movimenti di terra ed hanno larghezza inferiore a tre
metri, non sono soggette ad alcuna disciplina; l'effettuazione di
varchi, senza movimenti di terra, di larghezza superiore a tre metri
e' consentita per interventi con macchine operatrici speciali, tipo
harvester e forwarder, previa dichiarazione all'ispettorato forestale
competente secondo la procedura di cui all'Art. 31. E' fatta salva la
facolta' per l'ispettorato forestale competente, qualora l'utilizzo
dei varchi dovesse procurare danni al soprassuolo o rappresentasse un
pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, di prevedere, con
provvedimento inviato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario
o alla ditta utilizzatrice, le necessarie restrizioni, la sospensione
dei lavori o del transito dei mezzi ed il ripristino dei luoghi.
3. Le linee di esbosco a gravita', realizzate lungo le linee di
massima pendenza o tramite percorsi attrezzati, non sono soggette ad
alcuna disciplina, fatto salvo quanto previsto negli articoli 23 e
24. Le linee di avvallamento artificiali, risine o canalette, possono
essere eseguite liberamente e vanno rimosse al termine dei lavori di
utilizzazione.
4. Sono esenti dall'obbligo di dichiarazione o autorizzazione la
realizzazione di sentieri di larghezza inferiore a un metro, nonche'
la manutenzione delle mulattiere per l'accesso alle aree
silvo-pastorali, qualora i relativi lavori siano eseguiti a mano o
con mini macchine operatrici.
5. La realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il
deposito del legname, di superficie inferiore a trecento metri
quadri, che siano oggetto di ripristino con inerbimento al termine
dei lavori, non rappresenta alterazione permanente dello stato dei
luoghi ed e' soggetta a dichiarazione, secondo la procedura di cui
all'Art. 31.
6. Per gli interventi previsti dal presente articolo inseriti nei
progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, ai sensi
dell'Art. 9, comma 7, l'approvazione del progetto tiene luogo di
tutti gli atti autorizzativi di competenza della direzione delle
foreste o degli ispettorati forestali o dichiarativi.
Art. 15.
Linee di teleferica
1. Nei boschi di alto fusto, nonche' in quelli da avviare
all'alto fusto, e' ammessa l'apertura di varchi nel soprassuolo della
larghezza consentita dalle corrette tecniche per il tracciamento e
l'esercizio delle linee di teleferica, al fine di consentire
l'installazione e l'esercizio di gru a cavo e di altre macchine
operatrici forestali a fune. Le spaziature tra le linee sono
conformate al tipo di bosco, al trattamento, all'intensita' del
taglio ed alle macchine da impiegare, secondo gli indirizzi
individuati per l'impiego delle moderne teleferiche forestali nelle
direttive tecniche di cui all'Art. 13, comma 5 e le indicazioni del
progetto di riqualificazione forestale ed ambientale.
2. La disciplina della linee temporanee di gru a cavo
tradizionale e' la seguente:
a) la realizzazione delle linee di lunghezza superiore a mille
metri e' soggetta all'autorizzazione dell'ispettorato forestale
competente, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di
ricezione della richiesta. L'esecutore deve presentare il progetto
redatto da tecnico agronomo-forestale abilitato ed in conformita'
alle direttive tecniche di cui al comma 1, previo tracciamento sul
terreno e segnatura delle piante di ancoraggio e di sostegno. Il
progetto e' corredato degli elementi tecnici dimensionali di
progetto, della planimetria in scala adeguata, del profilo del
terreno, della posizione della catenaria, degli ancoraggi e dei
cavalletti;
b) la realizzazione delle linee di lunghezza fino a mille metri
e' soggetta a dichiarazione all'ispettorato forestale competente,
secondo le modalita' indicate al comma 3, lettera b);
c) qualora nei progetti di riqualificazione forestale ed
ambientale sia previsto l'impiego di gru a cavo tradizionali, queste
sono soggette a progettazione ai sensi della lettera a) ed il
tracciamento sul terreno delle linee di gru a cavo deve essere
propedeutico all'assegno delle piante del progetto; l'atto di
controllo sul progetto principale assorbe le procedure di cui alle
lettere a) e b), ai sensi dell'Art. 9, comma 7.
3. La disciplina delle linee temporanee di gru a cavo mobile e'
la seguente:
a) la realizzazione delle linee di lunghezza superiore a
settecento metri, e' soggetta alla procedura autorizzativa di cui al
comma 2, lettera a);
b) la realizzazione di linee di gru a cavo mobile di lunghezza
fino a settecento metri e' soggetta a dichiarazione all'ispettorato
forestale competente, corredata con la progettazione delle linee che
vanno indicate in planimetria a scala adeguata e l'individuazione
sommaria delle caratteristiche tecniche essenziali dell'impianto;
l'ispettorato forestale competente puo' formulare, ove necessario,
eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni entro trenta giorni
dalla ricezione della dichiarazione; in caso di inutile decorso del
termine, le linee possono essere realizzate;
c) qualora nei progetti di riqualificazione forestale ed
ambientale sia previsto l'impiego di gru a cavo mobili, il
tracciamento sul terreno delle linee di gru a cavo deve essere
propedeutico all'assegno delle piante del progetto; l'atto di
controllo sul progetto principale assorbe le procedure di cui alle
lettere a) e b), ai sensi dell'Art. 9, comma 7.
4. La realizzazione di linee di teleferiche monofuni, denominate
palorci, e trifuni per attivita' agrarie e forestali e' soggetta, in
quanto opere permanenti, all'autorizzazione edilizia comunale, che
viene rilasciata su parere conforme dell'ispettorato forestale
competente per territorio. La richiesta di autorizzazione al comune
va corredata con un progetto contenente le caratteristiche tecniche
dell'impianto, la planimetria in scala adeguata, il profilo del
terreno e la posizione della catenaria e degli ancoraggi.
L'ispettorato forestale competente esprime il parere sull'impianto
entro trenta giorni dalla ricezione della domanda; in caso di inutile
decorso del termine, il parere si intende favorevolmente reso.
5. Qualora la linea di teleferica monofune sia installata in
maniera temporanea, per un tempo massimo di un anno, si applica la
procedura dichiarativa prevista al comma 3, lettera b) per le linee
temporanee di gru a cavo mobile.
6. Per gli impianti che investono lo spazio aereo sovrastante le
chiome del bosco resta impregiudicata l'osservanza delle norme e
delle procedure di sicurezza per il volo. Il progetto della linea di
gru a cavo e' obbligatorio per tutti gli impianti ad una o piu'
campate, i quali, indipendentemente dalla lunghezza della linea, si
elevino oltre la sommita' della chioma o del terreno nudo per una
altezza maggiore di venti metri su un tratto della linea superiore a
cento metri.
Art. 16.
Imprese boschive
1. Ai sensi dell'Art. 1, comma 29, della legge regionale n.
20/2000, i lavori di riqualificazione forestale ed ambientale sulla
proprieta' pubblica devono essere effettuati da imprese boschive, che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al registro delle imprese presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) possesso del certificato di idoneita' di cui al comma 2,
rilasciato dalla direzione regionale delle foreste, su istruttoria
degli ispettorati forestali competenti.
2. Al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la
razionale gestione del patrimonio forestale nonche' la crescita
imprenditoriale e professionale delle imprese di utilizzazione
forestale, viene rilasciato il certificato di idoneita', per le
tipologie citate al comma 3, alle imprese boschive che dispongano
delle macchine idonee e delle maestranze specializzate, abbiano
almeno un addetto in possesso del patentino di abilitazione tecnica
di cui al comma 6 e diano garanzia di applicazione delle norme
relative al lavoro dipendente, nel rispetto dei contratti collettivi,
e di quelle sulla sicurezza dei cantieri.
3. La direzione regionale delle foreste tiene ed aggiorna
l'elenco delle imprese boschive, in possesso del certificato di
idoneita', distinto in sezioni secondo le seguenti specializzazioni:
a) lavori colturali;
b) taglio ed allestimento;
c) concentramento ed esbosco per via terrestre;
d) concentramento ed esbosco per via aerea;
e) lavori di qualificazione e manutenzione ambientale.
4. Il certificato di idoneita', suddiviso per specializzazione,
consente di attuare i progetti di riqualificazione forestale ed
ambientale di proprieta' degli enti pubblici e di assumere quindi
lavori per l'utilizzazione dei lotti boschivi in piedi, per
l'aggiudicazione dei soli lavori di taglio ed allestimento delle
piante, dei lavori di miglioramento dei boschi, nonche' per la
realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa idrogeologica
funzionali agli interventi di riqualificazione forestale ed
ambientale.
5. Le imprese boschive aggiudicatarie dei lavori di cui al
comma 4 possono, nel rispetto delle normative vigenti, far eseguire
una parte del valore degli stessi da altre imprese boschive purche'
tali imprese dispongano dei necessari requisiti di professionalita',
attestati dal possesso del certificato di idoneita' di cui al comma
1.
6. La direzione regionale delle foreste rilascia un patentino di
abilitazione tecnica agli operatori forestali, valutandone le
capacita' in ordine alla corretta e razionale effettuazione dei
lavori di taglio, allestimento ed esbosco del legname, nonche' le
conoscenze in materia antinfortunistica e nei riguardi dell'impiego e
manutenzione delle attrezzature boschive.
7. Le capacita' di cui al comma 6 devono essere comprovate, da
parte della direzione regionale delle foreste, mediante verifica
periodica, teorica e pratica, della professionalita' dell'operatore
forestale, gia' acquisita o da acquisire attraverso appositi corsi di
formazione ed aggiornamento professionale.
8. Prima dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 4, le imprese
devono individuare un responsabile del cantiere che sia in possesso
del patentino di abilitazione tecnica di cui al comma 6.
9. Le procedure per il rilascio del certificato di idoneita' di
cui al comma 2, per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco di
cui al comma 3, nonche' per il rilascio dell'abilitazione tecnica di
cui al comma 6 e le relative modalita' di verifica periodica della
professionalita' di cui al comma 7 sono stabilite con apposite
direttive approvate dalla giunta regionale.
10. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui al comma 9,
continuano ad applicarsi le vigenti norme sul certificato di
idoneita' per l'utilizzazione dei lotti boschivi di proprieta'
pubblica.
Capo VI
Prescrizioni per la tutela dei boschi
Art. 17.
Divieto di trasformazione dei boschi
1. Salvo nei casi previsti dalla legge, e' fatto divieto di
trasformare i boschi in altri tipi di coltura.
2. La trasformazione dei boschi e' soggetta all'autorizzazione
paesaggistica; la trasformazione dei boschi soggetti a vincolo
idrogeologico e' subordinata anche all'autorizzazione in deroga al
vincolo di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 22/1982.
Art. 18.
Obbligo del governo ad altofusto
1. I cedui invecchiati di faggio di eta' media superiore a
trentacinque anni devono essere convertiti ad alto fusto.
2. Per i boschi cedui misti invecchiati di latifoglie che non
siano stati soggetti al taglio da piu' di trentacinque anni,
l'ispettorato forestale competente all'atto dell'eventuale
dichiarazione di taglio o di presentazione del progetto di
riqualificazione forestale ed ambientale, puo' consentire, in
relazione alle condizioni selvi-colturali del popolamento ed alle
capacita' di perpetuazione, il ripristino del governo a ceduo o
imporre con provvedimento motivato gli interventi per l'avviamento
all'alto fusto.
3. Per i boschi di acero di monte, frassino maggiore, faggio o
rovere, con partecipazione in purezza o in mescolanza di tali specie
superiore all'ottanta per cento in termini di massa, e' obbligatorio
il governo a fustaia.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, per i boschi di
neoformazione misti di latifoglie, esclusa la robinia, di eta'
compresa tra quindici e venticinque anni, l'ispettorato forestale
competente, all'atto della dichiarazione di taglio o di presentazione
del progetto, puo' consentire, in relazione alle condizioni
selvi-colturali del popolamento ed alle capacita' di perpetuazione,
il governo a ceduo.
Art. 19.
Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e di
sostituzione di specie
1. La conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e'
vietata, salvo autorizzazione dell'ispettorato forestale competente.
Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalla
conversione dei cedui invecchiati.
2. Sono vietate la sostituzione di specie forestali autoctone con
specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie
pioniere e transitorie.
Art. 20.
Epoca per il taglio dei boschi
1. E' consentito effettuare operazioni di taglio durante tutto
l'anno per le fustaie di latifoglie e di conifere.
2. Gli interventi di avviamento all'altofusto possono essere
effettuati in qualsiasi periodo dell'anno.
3. Per i boschi cedui e' obbligatorio effettuare il taglio nel
periodo di riposo vegetativo, al fine di conservare la capacita'
pollonifera e per limitare i danni alle ceppaie con le operazioni di
esbosco.
4. Ai fini del comma 3, per i boschi cedui delle province di
Udine e Pordenone sono individuati per i tagli i seguenti periodi:
a) fino a 800 metri di altitudine, dal 1° ottobre al 15 aprile;
b) oltre agli 800 metri di altitudine, dal 15 settembre al
15 maggio.
5. Ai fini del comma 3, per i boschi cedui delle province di
Trieste e Gorizia sono individuati per i tagli i seguenti periodi:
a) fino a 400 metri di altitudine, dal 1° ottobre al 31 marzo;
b) oltre i 400 metri di altitudine, dal 15 settembre al
15 aprile.
6. Qualora ricorrano circostanze vegetative particolari
l'ispettorato forestale competente per territorio puo' modificare la
durata dei periodi indicati ai commi 4 e 5.
Art. 21.
P o t a t u r e
1. Nei boschi di altofusto di latifoglie e' consentito effettuare
sul primo fusto dei soggetti giovani meglio conformati, quali piante
scelte tra le candidate dotate di buone caratteristiche di forma e
portamento, una progressiva potatura verde dei rami sul tronco per un
terzo dell'altezza totale, al fine della migliore correzione della
verticalita' e per originare, a maturita', fusti puliti da nodi per
almeno un'altezza di sei metri da terra.
2. Nei boschi di conifere gli interventi di potatura sono
consentiti per le giovani piante scelte, di miglior conformazione e
destinate alla maturita', sui rami secchi o di scarsa vitalita' del
terzo inferiore del fusto.
Art. 22.
Taglio, allestimento e sgombero dei prodotti legnosi
1. Il taglio e l'allestimento dei prodotti legnosi devono essere
compiuti con cura, in modo da non danneggiare le piante circostanti
ed il novellame; lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi deve
essere realizzato il piu' prontamente possibile, in modo da non
danneggiare l'eventuale rinnovazione presente o in via di
insediamento e comunque, per i cedui, entro il periodo di cui
all'Art. 20, commi 4 e 5.
2. Nei boschi in corso di rinnovazione, la ramaglia, i cimali e
ogni altro avanzo delle utilizzazioni, devono essere ammucchiati
nelle aree dove non risultino di ostacolo all'affermarsi della
rinnovazione stessa.
3. Tale ammucchiamento deve seguire immediatamente il taglio e
l'allestimento in tutte le aree gia' coperte da novellame, mentre
deve essere effettuato prima della ripresa vegetativa nelle superfici
suscettibili di rinnovazione.
4. Nei boschi non in rinnovazione la ramaglia puo' essere
lasciata sparsa su tutta la superficie interessata dal taglio.
5. Nei boschi ubicati in zone ad alto rischio d'incendio non e'
comunque consentito l'ammucchiamento delle ramaglie a ridosso delle
piante in piedi ne' in prossimita' delle strade o delle piste di
accesso per una fascia di venti metri, da conteggiarsi dal bordo
delle stesse.
6. L'utilizzatore e' tenuto a tenere sgomberi da tronchi e da
ramaglia i sentieri e le mulattiere di uso collettivo, nonche' gli
alvei dei corsi d'acqua.
Art. 23.
Concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi
1. Il concentramento a strascico e' consentito dal letto di
caduta alla piu' vicina via di esbosco, avendo cura di limitare i
danni al suolo e al soprassuolo.
2. Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto del
legname per via aerea, l'esbosco puo' di norma farsi per teleferica,
strade, piste, condotte attrezzate, canali di avallamento gia'
esistenti, evitando per quanto possibile qualsiasi percorso nelle
parti di bosco in rinnovazione.
3. Nel corso delle utilizzazioni il transito in bosco di trattori
gommati e cingolati e' consentito lungo le piste o varchi naturali e
superfici non coperte da rinnovazione, purche' non comporti rilevanti
danni al soprassuolo o movimenti di terra.
4. L'ispettorato forestale competente puo' vietare l'uso degli
avvallamenti e canali esistenti, nonche' l'impiego di trattori
cingolati se tale uso puo' dar luogo a frane, smottamenti o rilevanti
danni al soprassuolo. Il motivato provvedimento viene comunicato a
mezzo raccomandata o notifica al proprietario interessato ed alla
ditta che sta eseguendo l'utilizzazione boschiva, anche in corso
d'opera.
5. L'utilizzatore puo' usare la via piu' breve o piu' funzionale
per l'esbosco, previa comunicazione ed accordo con il proprietario od
avvalersi dei diritti di servitu' di passaggio gia' costituiti o da
costituire ai sensi dell'Art. 1032 del codice civile. Eventuali danni
dovuti all'esbosco devono essere riparati o risarciti secondo le
norme del codice civile.
Art. 24.
Avvallamento e concentramento a strascico di materiale legnoso lungo
strade, canaloni, torrenti
1. E' vietato l'avvallamento del materiale legnoso lungo pendici,
canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione
idraulico-forestali.
2. E' altresi' vietato il concentramento a strascico lungo le
strade a fondo stabilizzato, salvo che per i tratti strettamente
necessari all'accatastamento del legname e comunque non oltre
cinquanta metri.
3. L'ispettorato forestale competente per territorio entro trenta
giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato puo'
concedere deroghe ai divieti di cui ai commi 1 e 2, con le
prescrizioni del caso e l'obbligo di ripristino.
Art. 25.
Trasporto ai fini del commercio e coltivazione degli «Alberi di
Natale»
1. Il trasporto ai fini del commercio delle piante resinose
destinate ad «Alberi di Natale» viene cosi' regolamentato:
a) le piante provenienti o circolanti nei territori comunali di
Claut, Cimolais, Erto e Casso, Barcis, Andreis, Forni di Sopra, Forni
di Sotto, Ampezzo, Sauris, Prato Carnico, Forni Avoltri, Comeglians,
Rigolato, Ovaro, Ravascletto, Cercivento, Sutrio, Paluzza, Treppo
Carnico, Paularo, Pontebba, Moggio Udinese, Tarvisio, Malborghetto,
Dogna e Chiusaforte devono essere dotate di speciale sigillo apposto
al momento del taglio dal personale forestale regionale o da
personale di custodia dei comuni o di consorzi pubblici forestali o
di altra idonea certificazione di provenienza;
b) tutti gli alberi di Natale provenienti o circolanti nei
restanti territori della Regione non sono soggetti alla disciplina
del punto precedente.
2. Chi intende coltivare alberi di Natale in terreni soggetti a
vincolo idrogeologico, prima della piantagione ne fa dichiarazione
scritta all'ispettorato forestale competente per territorio tramite
la stazione forestale, corredata dagli estremi catastali, nel quale
sia indicata la zona da destinare alla piantagione; tale intervento
non costituisce cambiamento di coltura. Entro trenta giorni dalla
data di ricezione della dichiarazione, l'ispettorato forestale
competente puo' formulare, ove necessario, eventuali osservazioni
tecniche o prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, l'impianto
puo' essere realizzato.
Art. 26.
Pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati od abbandonati
1. Nei boschi in via di rinnovazione diffusa o allo stadio di
basso novelleto il pascolo e' vietato sino a che i soggetti della
rinnovazione non siano definitivamente affermati e abbiano raggiunto
uno sviluppo tale da non subire danno per il morso del bestiame.
2. In tutte le restanti zone boscate il pascolo e' consentito
fatta eccezione per il pascolo caprino, suino ed equino e per quello
di allevamento della selvaggina ungulata, per il quale si applica il
disposto del comma 3.
3. Nei boschi fortemente cespugliati fino a mille metri di
altitudine e' consentito il pascolo caprino, suino ed equino e quello
di allevamento di selvaggina ungulata. In boschi scarsamente
cespugliati o sopra i mille metri di quota, il proprietario o il
possessore che intenda aprire il pascolo per tali animali deve farne
preventiva dichiarazione all'ispettorato forestale competente,
tramite la stazione forestale, indicando: localita', estremi
catastali, il numero dei capi ed il periodo. L'ispettorato forestale
competente entro trenta giorni puo' vietare motivatamente l'esercizio
del pascolo o subordinarlo, ove necessario, a limiti e prescrizioni;
decorso inutilmente tale termine, il pascolo puo' essere effettuato.
4. Qualora il pascolo, effettuato ai sensi dei commi 2 e 3, a
causa del carico di bestiame, della specie o per le caratteristiche
dei luoghi, dovesse procurare danni al soprassuolo o rappresentasse
un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, l'ispettorato
forestale competente puo' prevedere le necessarie restrizioni,
l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento inviato a
mezzo raccomandata o notifica al proprietario o al conduttore.
5. Nelle zone abbandonate, boscate o cespugliate, soggette al
rischio d'incendio, l'amministrazione regionale puo' disporre
l'esercizio del pascolo con bestiame specifico, quale opera di
prevenzione degli incendi prevista dall'Art. 4 punto a) della legge
regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi
dagli incendi), previa occupazione temporanea dei terreni secondo le
modalita' di cui all'Art. 5 della medesima legge regionale. Il
provvedimento regionale comprende idonea cartografia dell'area di
occupazione.
Art. 27.
Tutela dei boschi in situazioni speciali, dei boschi interessati
dagli incendi, dal vento e da altre avversita' meteoriche e biotiche
1. Sono considerati boschi in situazioni speciali quelli che, in
aree non soggette a pianificazione forestale, assolvono rilevanti
funzioni protettive di abitati ed infrastrutture civili, ed in
particolare:
a) i boschi presenti sulle rupi;
b) i boschi ubicati sui terreni instabili, in forte pendenza o
comunque particolarmente esposti a fenomeni di erosione o situati in
aree soggette a valanghe o a caduta massi;
c) i boschi in posizione sommitale, a quota superiore a 1.400
metri per l'area prealpina e a 1.600 metri per l'area alpina, ove
siano presenti rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione.
2. Tali boschi sono definiti con particolari elenchi predisposti
dalla direzione delle foreste e pubblicati per trenta giorni all'albo
pretorio dei comuni; entro tale periodo possono essere avanzate
osservazioni alla proposta di vincolo. Le aree soggette a vincolo
speciale vengono rese pubbliche con deliberazione della giunta
regionale.
3. Per i boschi in situazioni speciali i tagli, per qualsiasi
quantitativo, devono essere preventivamente autorizzati
dall'ispettorato forestale competente entro trenta giorni dalla
presentazione del progetto o della dichiarazione di taglio
rispettivamente previsti dagli articoli 9, comma 4, e 12; ogni
assegno per interventi di taglio deve essere fatto ricorrendo
all'assistenza tecnica del personale forestale o di un tecnico
agronomo forestale abilitato.
4. Nelle aree di distacco delle valanghe censite dallo specifico
catasto regionale delle valanghe, sono vietati, salvo autorizzazione
dell'ispettorato forestale competente per territorio, ogni
utilizzazione di piante vive, il taglio dei monconi delle piante
stroncate e di quelle svettate, nonche' l'asportazione delle ceppaie
o delle piante divelte. L'autorizzazione e' rilasciata entro trenta
giorni dalla data di ricezione della richiesta del proprietario o
dell'avente titolo.
5. Nei boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre
avversita' meteoriche sono consentiti, senza autorizzazione,
l'utilizzo e l'asporto di tutte le piante fortemente danneggiate,
compromesse nella vitalita' o in precario equilibrio; per tali lavori
deve essere preventivamente presentata una dichiarazione, tramite la
stazione forestale, all'ispettorato forestale competente per
territorio, il quale puo' formulare, ove necessario, eventuali
osservazioni tecniche o prescrizioni entro i successivi trenta
giorni; decorso inutilmente tale termine, l'intervento puo' essere
realizzato. Nelle proprieta' soggette a pianificazione deve essere
redatta una relazione semplificata di assegno da parte del personale
della stazione forestale competente, o dei tecnici e personale di
custodia dell'ente proprietario, o del tecnico professionista
incaricato, per la relativa registrazione della quantita' di
materiale asportato in applicazione del piano di gestione forestale;
a tal fine la relazione di assegno deve essere comunicata
all'ispettorato forestale competente, anche a lavori finiti.
6. Quando in un complesso boscato o su singole piante forestali
si verifica un attacco di insetti, funghi o altri agenti biotici, il
proprietario o l'avente titolo, l'utilizzatore o il tecnico
incaricato, venutone a conoscenza, e' tenuto a darne tempestivamente
notizia alla stazione forestale competente per territorio.
7. Nei boschi interessati da infestazioni di insetti, da
infezioni fungine o da altre circostanze avverse di natura biotica,
l'ispettorato forestale competente, accertatane la causa, la
consistenza e la gravita', puo' disporre con carattere di urgenza gli
interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle
fitopatie.
8. La direzione regionale delle foreste, anche tramite gli
ispettorati forestali competenti, promuove il monitoraggio, il
controllo e l'inventario dello stato fitosanitario dei boschi,
divulga le conoscenze utili per la prevenzione ed attua le azioni di
lotta piu' opportune contro le infestazioni di insetti e gli attacchi
epidemici di organismi patogeni, mediante il ricorso, preferenziale a
metodi di lotta biologica e integrata, compresa l'applicazione di
interventi selvi-colturali atti ad aumentare la stabilita' dei
popolamenti.
9. L'impiego di prodotti fitosanitari, in bosco o in piazzale, su
legname allestito con corteccia e' ammesso, previa comunicazione
all'ispettorato forestale competente, limitatamente ai casi di
pericolo di danneggiamento del materiale legnoso per probabili
attacchi di insetti corticioli o lignicoli. L'impiego di prodotti
fitosanitari in bosco su piante in piedi, per scopi di
sperimentazione o nei casi di elevato rischio fitosanitario o per
altri scopi, e' subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte
dell'ispettorato forestale competente, recante le specifiche
dettagliate dei principi attivi impiegabili, le modalita' di
trattamento e le precauzioni da adottare; l'autorizzazione e'
rilasciata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa
richiesta.
Capo VII
Prescrizione per i terreni cespugliati e pascolati
Art. 28.
Terreni cespugliati
1. Nelle aree boscate e' consentito il taglio del sottobosco
costituito da specie arbustive, nel rispetto della rinnovazione
naturale delle specie arboree.
2. Nei terreni cespugliati e su pendenza inferiore al settanta
per cento, e' consentito senza alcuna restrizione il taglio
dell'ontano verde finalizzato al ripristino di aree aperte.
3. Il taglio dei cespugli e degli arbusti in aree non boscate
aventi funzioni protettive, in zone con pendenza superiore al
settanta per cento che, per la loro ubicazione, possono essere sede
di formazione di valanghe e di movimenti franosi o di caduta massi,
ovvero, se sottoposti al calpestio del bestiame pascolante,
dell'insorgere dei fenomeni di rottura del cotico erboso, e'
sottoposto a dichiarazione all'ispettorato forestale competente per
territorio tramite la stazione forestale; salvo che nei successivi
trenta giorni non pervenga il provvedimento motivato di divieto o di
prescrizione di particolari condizioni od accorgimenti da parte
dell'ispettorato forestale competente, le attivita' suddette si
intendono eseguibili.
4. Nelle aree non boscate su terreni con pendenza inferiore al
trenta per cento, l'estirpazione dei cespugli finalizzata al
ripristino di aree aperte puo' essere effettuata, a condizione che
venga tempestivamente ripristinato il cotico mediante inerbimento
tale da garantire il rinsaldamento duraturo del terreno.
5. Nelle aree boscate infraperte, con densita' delle piante
arboree inferiore al quaranta per cento e su terreni con pendenza
inferiore al trenta per cento, l'estirpazione dei cespugli e'
consentita, previa dichiarazione all'ispettorato forestale competente
tramite la stazione forestale, a condizione che tale operazione sia
finalizzata al ripristino e al miglioramento del bosco. Entro trenta
giorni l'ispettorato competente puo' formulare, ove necessario,
eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni; decorso inutilmente
tale termine, l'intervento puo' essere realizzato.
6. Nelle aree non boscate su terreni con pendenza compresa tra il
trenta e il settanta per cento, l'estirpazione dei cespugli,
finalizzata al ripristino di aree aperte, e' consentita per superfici
inferiori a duecento metri quadri con immediato ripristino del cotico
erboso; per valori di superficie superiori deve essere presentata una
preventiva dichiarazione all'ispettorato forestale competente tramite
la stazione forestale. Entro trenta giorni l'ispettorato puo'
formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o
prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, l'intervento puo'
essere realizzato.
7. Nelle aree non boscate in terreni franosi o su versanti con
pendenza superiore al settanta per cento l'estirpazione degli arbusti
e dei cespugli e' vietata, salvo autorizzazione dell'ispettorato
forestale competente che si esprime entro trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta.
8. L'estirpazione degli arbusti e delle eventuali piante arboree
e' consentita per gli interventi di manutenzione delle opere
idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica dei corsi d'acqua,
promossi e realizzati dagli enti pubblici competenti in materia.
9. Nei castagneti da frutto e' consentito il taglio e
l'estirpazione degli arbusti ai fini colturali.
10. L'estirpazione delle piante di pino mugo e' vietata, salvo
per la realizzazione e manutenzione di sentieri. Il taglio andante
del pino mugo e' soggetto ad autorizzazione dell'ispettorato
forestale competente che si esprime entro trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta.
Art. 29.
Terreni pascolati
1. Nei terreni non boscati adibiti a pascolo e' consentito il
taglio delle specie arboree ed arbustive con i limiti delle
prescrizioni di cui all'Art. 28.
2. Nei terreni a pascolo, nei prati e prati abbandonati e nei
terreni non boscati l'esercizio del pascolo e' consentito durante
tutto l'arco dell'anno, preferibilmente nella forma del pascolo a
rotazione al fine di favorire il miglioramento del pascolo e limitare
i danni al cotico erboso.
3. Qualora per il periodo stagionale di pascolamento, per il
carico del bestiame o per le caratteristiche dei luoghi, il pascolo
dovesse procurare danni al cotico erboso o rappresentasse un pericolo
di potenziali dissesti idrogeologici, l'ispettorato forestale
competente puo' prevedere restrizioni, l'esclusione o la sospensione
del pascolo con provvedimento inviato a mezzo raccomandata o notifica
al proprietario o al conduttore.
4. Nei pascoli sono consentiti, senza obbligo di dichiarazione o
autorizzazione, i lavori di miglioramento consistenti in spietramento
e successivo interramento o livellamento, erpicatura, concimazione,
suddivisione in comparti, manutenzione ordinaria della viabilita' di
accesso interna e piccole opere di regimazione delle acque.
5. Tutti i miglioramenti, che comportino la lavorazione andante e
comunque il dissodamento o scasso del terreno, sono soggetti alla
disciplina di cui al capo VIII.
6. Nei terreni a prato abbandonato e nella landa carsica ed in
tutte le zone nelle quali potenzialmente l'abbandono accresce il
rischio di incendi, l'amministrazione regionale puo' disporre
l'esercizio del pascolo con bestiame specifico, quale opera di
prevenzione degli incendi come previsto e con le modalita' di cui
all'Art. 26 comma 5.
7. Il pascolo transumante, qualora effettuato con piu' di
trecento capi, e' soggetto a preventiva dichiarazione all'ispettorato
forestale competente, nella quale devono essere specificati il
percorso previsto, la durata dello spostamento ed i tempi previsti di
permanenza sul territorio di ciascun comune, con l'indicazione delle
zone interessate dal pascolamento e dalla sosta; l'ispettorato entro
trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione puo' impartire
prescrizioni per disciplinare il carico del bestiame, nonche' le
modalita' ed i tempi di spostamento e sosta degli animali, ovvero
subordinare il pascolo transumante a limiti temporali o spaziali, al
fine di evitare danni al cotico erboso ed alla vegetazione arborea ed
impedire danni al suolo o possibili rischi di dissesti idrogeologici.
In presenza di danni o di pericoli di potenziali dissesti, si
applicano le disposizioni di cui al comma 3.
8. Sui terreni catastalmente individuati a pascolo il
proprietario o l'avente titolo puo' effettuare, con le modalita' di
cui agli articoli 31 e 32, il ripristino della superficie pascoliva
preesistente mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di
crescita spontanea, purche' l'area oggetto di intervento non sia
interessata direttamente da fenomeni valanghivi, censiti dallo
specifico catasto delle valanghe.
Capo VIII
Norme e procedure per la trasformazione dei boschi in altre qualita'
di coltura, per la trasformazione dei terreni saldi in terreni
sottoposti a periodica lavorazione e per il mutamento permanente di
destinazione d'uso dei terreni vincolati
Art. 30.
Attivita' che comportano autorizzazione
1. Nei terreni soggetti ai vincoli di cui al regio decreto n.
3267/1923 ogni attivita' soggetta a concessione edilizia o ad
accertamento di conformita' urbanistica ai sensi dell'Art. 89 della
legge regionale n. 52/1991, o comportante rilevanti interventi di
cambiamento di coltura, e' subordinata all'autorizzazione forestale
di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 22/1982, ferma restando la
disciplina autorizzativa prevista ai fini del vincolo paesaggistico
dal decreto legislativo n. 490/1999 sulla protezione delle bellezze
naturali, cosi' come disciplinata nella Regione Friuli-Venezia Giulia
dalla legge regionale n. 52/1991, titolo X.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 fanno eccezione i casi
specificati negli articoli 31 e 32.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 vengono rilasciate dalla
direzione regionale delle foreste per superfici superiori a
cinquemila metri quadri e dall'ispettorato forestale competente per
territorio per superfici inferiori.
Art. 31.
Attivita' che comportano dichiarazione
1. Ferma restando la disciplina autorizzativa relativa al vincolo
paesaggistico, possono essere eseguiti, previa dichiarazione da
presentarsi al competente ispettorato forestale, tramite la stazione
forestale, gli interventi di seguito individuati, che per loro natura
ed entita' non comportano trasformazioni permanenti dei boschi,
rilevanti movimenti di terreno e rischi di dissesto idrogeologico:
a) la realizzazione e manutenzione delle piste forestali
principali aventi i requisiti di cui all'Art. 14, comma 2, lettera
a), delle piste secondarie di cui all'Art. 14, comma 2, lettera b)
qualora di larghezza superiore a tre metri, dei piazzali di deposito
connessi alle utilizzazioni forestali di cui all'Art. 14 comma 5,
delle linee temporanee di gru a cavo forestali di cui all'Art. 15,
comma 2, lettera b), e comma 3 lettera b), nonche' delle linee
temporanee di teleferica monofune di cui all'Art. 15, comma 5;
b) il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante
lavorazione del terreno e ricostituzione del cotico erboso su
pendenze inferiori al cinquanta per cento e per superfici comprese
tra duemila metri quadri e diecimila metri quadri; per superfici
superiori, si puo' procedere per lotti separati, ma progressivamente
portati a compimento;
c) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici
comprese tra duecento metri quadri e tremila metri quadri per terreni
con pendenza inferiore al cinquanta per cento;
d) l'estirpazione dei cespugli nei pascoli alpini, con
immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici
comprese tra duecento metri quadri e diecimila metri quadri e con
pendenze inferiori al cinquanta per cento;
e) il ripristino delle aree a pascolo, ai sensi dell'Art. 29,
comma 8, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di
crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni
valanghivi, per superfici comprese tra cinquemila metri quadri e
quarantamila metri quadri e con pendenze medie inferiori al cinquanta
per cento;
f) i movimenti di terra e roccia per superfici comprese tra
duecento metri quadri e mille metri quadri e volumi compresi tra
venti metri cubi e duecento metri cubi;
g) la trasformazione in prati di boschi derivanti da prati
abbandonati imboschiti, in attuazione dell'Art. 3, comma 4, lettera
f-bis), punto 1) della legge regionale n. 22/1982, per superfici
poste a quote inferiori a millecinquecento metri e comprese tra
duemila metri quadri e ventimila metri quadri, con pendenze inferiori
al trenta per cento;
h) la realizzazione di condotte sotterranee, con ripristino
dello stato dei luoghi, di lunghezza inferiore a duecento metri e che
non comportino piu' di cento metri cubi complessivi di
movimentazione;
i) la realizzazione di recinzioni con materiale diverso dal
legno, di muri di cinta, di cancellate e di altane;
j) i movimenti di terra per il recupero dei fabbricati, anche
con ampliamento della superficie edificata, fermi restando i limiti
della lettera f);
k) la manutenzione straordinaria delle strade forestali ai
sensi dell'Art. 14, comma 1, lettera c);
l) la realizzazione di opere di consolidamento del terreno di
altezza inferiore a tre metri mediante i tipi costruttivi
dell'ingegneria naturalistica.
2. L'ispettorato forestale competente nel termine di trenta
giorni puo' formulare, ove necessario, eventuali osservazioni
tecniche o specifiche prescrizioni per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 1; decorso inutilmente il termine,
l'intervento puo' essere realizzato.
3. L'atto di controllo su progetti di riqualificazione forestale
ed ambientale, di cui all'Art. 9, che comprendano anche interventi di
cui al comma 1, assorbe la relativa procedura dichiarativa ai sensi
dell'Art. 1, comma 26 della legge regionale n. 20/2000.
4. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di
dimensioni, salvo quanto disposto dal comma 1, lettera b), non
possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue,
se non attraverso specifica autorizzazione dell'ispettorato forestale
competente.
Art. 32.
Attivita' non soggette ad autorizzazione forestale ne a dichiarazione
1. Ferma restando la disciplina autorizzativa relativa al vincolo
paesaggistico, non sono soggetti ad autorizzazione forestale, ne' a
dichiarazione, i seguenti interventi:
a) le piccole opere di riqualificazione ambientale e di
riassetto del territorio, quali le opere di ingegneria naturalistica
volte alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti
di carattere superficiale, la costruzione di muretti in pietrame a
secco, le piccole opere per lo smaltimento delle acque meteoriche
realizzate con materiali naturali;
b) il miglioramento dei prati e pascoli con risemina delle aree
lavorate per superfici inferiori a duemila metri quadri e su pendenze
inferiori al cinquanta per cento;
c) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici
inferiori a duecento metri quadri e su pendenze inferiori al
cinquanta per cento;
d) l'estirpazione dei cespugli nei pascoli alpini, con
immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici
inferiori a duecento metri quadri e su pendenze inferiori al
cinquanta per cento;
e) il ripristino delle aree a pascolo, ai sensi dell'Art. 29,
comma 8, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di
crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni
valanghivi, per superfici inferiori a cinquemila metri quadri e con
pendenze medie inferiori al cinquanta per cento;
f) i piccoli movimenti di terra e roccia per superfici
inferiore a duecento metri quadri e di volume inferiore a venti metri
cubi, che comunque comportano la realizzazione di scarpate con
pendenza inferiore al cinquanta per cento;
g) la trasformazione in prati di boschi derivanti da prati
abbandonati imboschiti, in attuazione dell'Art. 3, comma 4, lettera
f-bis), punto 1) della legge regionale n. 22/1982, per superfici
poste a quote inferiori a millecinquecento metri e di ampiezza
inferiore a duemila metri quadri, con pendenze inferiori al trenta
per cento;
h) la realizzazione di recinzioni con l'impiego esclusivamente
di elementi in legno;
i) la manutenzione ordinaria delle strade e piste forestali
mediante la realizzazione di canalette e ricarica del fondo stradale;
j) la realizzazione di sentieri di larghezza inferiore a un
metro, nonche' la manutenzione delle mulattiere, qualora eseguiti
secondo le modalita' di cui all'Art. 14, comma 4.
2. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di
dimensioni non possono essere replicati dallo stesso soggetto su
superfici contigue, se non attraverso specifica dichiarazione
all'ispettorato forestale competente tramite la stazione forestale,
secondo la procedura dell'Art. 31.
Art. 33.
Salvaguardia dei prati montani
1. Nel territorio montano della Regione, come definito dalla
normativa regionale vigente, la trasformazione con imboschimento
artificiale dei prati in bosco e' considerata trasformazione dei
suoli soggetta a tutti gli effetti alla disciplina ed alle sanzioni
di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 22/1982.
2. Nel territorio montano della Regione di cui al comma 1, gli
imboschimenti di superfici prative vanno realizzati previa
autorizzazione degli ispettorati forestali competenti e nel rispetto
delle previsioni dello strumento urbanistico comunale.
3. Nel territorio montano della Regione di cui al comma 1, gli
ispettorati forestali non possono distribuire piante forestali
provenienti dai vivai regionali per imboschimenti o rinfoltimenti in
aree che non siano classificabili o destinabili a bosco.
Capo IX
Utilizzazione dei boschi
Art. 34.
Gestione forestale sostenibile
1. Ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del
principio di mantenere elevata la biodiversita' ed attenta alla
conservazione degli habitat delle specie animali, con particolare
riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle
necromasse legnose, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in
bosco alcuni alberi da destinare all'invecchiamento a tempo
indefinito nella misura in cui la rinuncia all'utilizzazione non
comporti svantaggi economici insostenibili; sono altresi' mantenuti
gli alberi morti o con cavita', qualora cio' non sia ostativo alla
protezione fitosanitaria della foresta o all'incolumita' di persone e
beni.
2. Le attivita' selvi-colturali di cui al presente capo, in
quanto non comportano alterazioni permanenti dello stato dei luoghi,
sono considerate tagli colturali ai sensi dell'Art. 6, comma 4, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativo all'orientamento
e modernizzazione del settore forestale, e non sono quindi soggetti
all'autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo n.
490/1999, cosi' come disciplinata dalla specifica normativa regionale
di cui alla legge regionale n. 52/1991, titolo X.
3. Per formazioni a prevalenza di una o piu' specie, s'intendono
quelle in cui la specie o le specie citate partecipano alla
composizione arborea con piu' del cinquanta per cento del numero dei
soggetti.
4. Per la valutazione del numero minimo di piante o di metri cubi
di massa legnosa da rilasciare ai sensi delle norme di cui al
presente capo, si deve tenere conto anche del danneggiamento arrecato
ai singoli soggetti arborei destinati ad assicurare, dopo
l'intervento di taglio, le condizioni minime di vitalita' del
popolamento. Esso va computato come perdita di un soggetto o di un
metro cubo ogni tre piante danneggiate, qualora le piante siano
svettate per almeno un terzo del fusto o interessate da danni per
scortecciatura al fusto per piu' di un quarto della circonferenza.
5. Nell'allegato B sono riportati orientamenti tecnici per
un'adeguata gestione forestale. La mancata osservanza di tali
orientamenti non comporta sanzioni.
Art. 35.
Forme di governo dei boschi
1. Ai fini del presente regolamento, le forme di governo
applicabili nei boschi sono le seguenti:
a) ceduo: soprassuolo comprendente le formazioni forestali di
latifoglie in cui oltre l'ottanta per cento dei soggetti arborei sia
di origine agamica e l'eta' media dei polloni, ovvero il numero di
anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, non superi i
trentacinque anni. I cedui possono essere semplici o matricinati;
nella forma di governo a ceduo sono comprese anche le formazioni
governate a ceduo composto.
b) fustaia: soprassuolo comprendente i boschi di conifere e
quelli di latifoglie in cui oltre l'ottanta per cento della copertura
sia costituita da soggetti arborei chiaramente nati da seme. Nel
governo a fustaia rientrano anche i boschi di neoformazione e le
fustaie transitorie, vale a dire i cedui invecchiati, in cui l'eta'
media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima
utilizzazione ordinaria, superi i trentacinque anni e quelli in cui
sia gia' stato eseguito almeno un taglio d'avviamento alla fustaia.
2. Per utilizzazione ordinaria s'intende, ai fini del comma 1,
quella che ha interessato piu' del venticinque per cento della massa
legnosa.
Art. 36.
Trattamento dei boschi governati a ceduo semplice
1. Il trattamento a ceduo semplice e' applicato nei boschi a
prevalenza di robinia, salici, pioppi, ontani e platani, per i quali
e' consentito il taglio raso dei polloni senza rilascio di alcun
soggetto arboreo. Tale forma di trattamento si applica anche ai cedui
puri di castagno, vale a dire in cui almeno l'ottanta per cento di
soggetti arborei sia appartenente a tale specie.
2. Il turno minimo, ovvero il numero di anni che deve
intercorrere dall'ultimo taglio, deve essere di almeno otto anni,
salvo per il castagno per il quale e' fissato in dodici anni.
3. La superficie complessiva delle tagliate non puo' essere
superiore, nel triennio, a cinque ettari accorpati per proprietario o
per piu' proprietari e qualora le tagliate contigue raggiungano tale
limite, le adiacenti devono essere distanziate non meno di
centocinquanta metri.
4. Il taglio delle ceppaie deve essere eseguito in prossimita'
del colletto e con attrezzi idonei, in maniera tale che la corteccia
non resti slabbrata e non possa ristagnare acqua sulla superficie di
taglio; e' fatto obbligo di ripassare le ceppaie tagliate in maniera
non regolare ovvero oltre il colletto, durante l'epoca di taglio per
il ceduo di cui all'Art. 20.
5. Il taglio del nocciolo non e' soggetto ad alcuna restrizione.
Art. 37.
Generalita' sul trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato
e composto
1. Per i boschi trattati a ceduo matricinato si devono
rilasciare, all'atto della ceduazione, un numero di piante per ettaro
provenienti da seme o, in loro mancanza, polloni nel numero e
qualita' indicati nell'Art. 39.
2. Nei cedui che hanno superato di una volta e mezzo l'eta' del
turno minimo prescritto, il numero di matricine ed allievi puo' anche
essere inferiore ai valori indicati, ma comunque superiore a quaranta
per ettaro.
3. Le matricine e gli allievi devono essere scelti fra le piante
migliori, non necessariamente distribuite in modo uniforme su tutta
la superficie, in relazione alla maggiore o minore resistenza
all'isolamento, in modo comunque da assicurare la perpetuazione del
ceduo.
4. Le matricine e gli allievi sono scelti tra i soggetti robusti
e meglio conformati, escludendo quelli aduggiati, filati o scarsi di
chioma, tra le seguenti specie: tutte le querce, faggio, acero di
monte e riccio, frassino maggiore, tiglio, ciliegio, olmo montano,
noce e carpino bianco.
5. Le matricine non possono essere utilizzate prima che siano
stati raggiunti almeno i due turni del ceduo.
6. Le matricine interessate dal taglio vanno utilizzate sempre
contemporaneamente al ceduo e non in epoca successiva.
7. Nei cedui composti il numero complessivo dei soggetti da
rilasciare e', di norma, centoventi per ettaro, di cui ottanta
dell'eta' del turno del ceduo e quaranta ripartiti fra le classi di
eta' multiple di quella del ceduo.
8. Il taglio delle ceppaie deve essere eseguito con le modalita'
di cui all'Art. 36, comma 4.
Art. 38.
Generalita' sul trattamento dei boschi cedui in conversione
all'altofusto
1. Nei boschi cedui invecchiati in cui, ai sensi dell'Art. 18,
sia obbligatorio il taglio di avviamento all'altofusto, dopo il primo
intervento di conversione devono rimanere in piedi almeno ottocento
fusti per ettaro, scelti tra i soggetti nati da seme o tra i polloni
migliori, dominanti e ben affrancati, salvo nei boschi gia' radi
prima dell'intervento, nei quali devono comunque rimanere almeno due
polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro,
meglio conformati e vigorosi.
2. I successivi interventi di diradamento seguono gli stessi
indirizzi validi per le formazioni governate a fustaia ed indicati
all'Art. 43.
Art. 39.
Trattamento particolare dei boschi governati a ceduo matricinato
1. Il trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato deve
essere effettuato secondo i principi ed i parametri indicati alle
seguenti lettere, differenziati sulla base del tipo di popolamento
forestale interessato:
a) boschi di carpino bianco e querce o a prevalenza di carpino
bianco: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici
(turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben
conformati per ettaro, possibilmente querce, con diametro minimo di
quindici centimetri;
b) boschi a prevalenza di castagno: numero di anni intercorsi
dall'ultimo taglio almeno dodici (turno minimo); obbligo di rilascio
di almeno cinquanta soggetti ben conformati per ettaro con diametro
minimo di quindici centimetri, appartenenti a specie diverse dal
castagno, se presenti, altrimenti almeno quaranta soggetti ben
conformati di castagno per ettaro, scelti fra quelli meno interessati
da patologie;
c) boschi a prevalenza di querce: numero di anni intercorsi
dall'ultimo taglio almeno venti (turno minimo); obbligo di rilascio
di almeno centoventi soggetti di querce ben conformati per ettaro con
diametro minimo di dodici centimetri;
d) boschi misti di carpino nero, orniello e querce: numero di
anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno minimo);
obbligo di rilascio di almeno ottanta soggetti ben conformati per
ettaro qualora raggiungano un diametro minimo di dieci centimetri,
altrimenti almeno centoventi soggetti, possibilmente appartenenti a
specie diverse dal carpino nero ed ornello;
e) boschi a prevalenza di faggio: numero di anni intercorsi
dall'ultimo taglio almeno venti (turno minimo); obbligo di rilascio
di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro
minimo di quindici centimetri, piu' almeno un pollone, anche se di
piccole dimensioni, per ogni ceppaia vitale;
f) boschi misti di robinia ed altre latifoglie, quando queste
ultime raggiungono una copertura superiore al quaranta per cento:
numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno
minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben
conformati per ettaro con diametro minimo di quindici centimetri,
anche di robinia;
g) boschi di altre latifoglie non previste nei casi precedenti:
numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno
minimo); obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati
per ettaro con diametro minimo di quindici centimetri.
Art. 40.
Trattamento dei rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area
delle latifoglie
1. Ai fini della progressiva rinaturalizzazione dei boschi di
conifere impiantati o anche spontaneamente, diffusi nell'area
naturale delle latifoglie si applicano i trattamenti di cui al
presente articolo.
2. Gli impianti di conifere autoctone o esotiche a rapido
accrescimento, quali in particolare pino strobo, pino eccelso, lance
giapponese, cipresso di Lawson, douglasia, presenti in impianti
effettuati da piu' di trenta anni in aree ecologicamente non
adeguate, possono essere tagliati a raso, su una superficie comunque
non maggiore a 2,5 ettari, quando sotto, la loro copertura si sia
spontaneamente diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie, con
copertura delle latifoglie maggiore del trenta per cento, esclusi il
nocciolo ed il rovo.
3. I soggetti di abete rosso spontaneaniente diffusisi al di
sotto dei seicento metri di quota, che costituiscono una formazione
forestale denominata peccete di sostituzione extrazonali, possono
essere tagliati, su una superficie comunque non maggiore di un
ettaro, quando sotto la loro copertura si sia spontaneamente diffusa
una rinnovazione affermata di latifoglie con copertura maggiore del
trenta per cento, esclusi il nocciolo e il rovo.
4. Ogni tagliata di cui ai commi 2 e 3 deve essere distanziata da
un'altra di almeno centocinquanta metri; sulla superficie affiancata
l'intervento di taglio puo' essere effettuato, con le medesime
modalita' e condizioni, dopo almeno cinque anni.
5. Nei popolamenti di cui ai commi 2 e 3, in mancanza di
rinnovazione di latifoglie e' consentito eseguire un diradamento
anche di forte intensita', con il taglio fino al cinquanta per cento
dei soggetti vitali, realizzato anche a strisce o a gruppi, al fine
di riattivare l'attivita' biologica al suolo.
6. Il taglio finale del vecchio soprassuolo rimasto in piedi dopo
il diradamento di cui al comma 5, puo' essere fatto dopo quindici
anni o anche prima nel caso sia presente ed affermata la rinnovazione
di specie arboree adatte al sito.
Art. 41.
Definizioni relative al trattamento dei boschi governati a fustaia
1. Ai fini del presente regolamento, relativamente ai boschi
governati a fustaia, si considerano le seguenti definizioni:
a) numero di piante: si intendono i soggetti arborei di normale
vitalita' con diametro, misurato a metri 1,30, maggiore di
17,5 centimetri. Convenzionalmente, una pianta e' data anche
dall'insieme di almeno cinque piante con diametro inferiore a 17,5
centimetri e di altezza superiore a 1,5 metri;
b) massa: s'intende la massa legnosa cormometrica lorda
determinata con la tavola decima di Algan per piante di diametro
superiore a centimetri 17,5 e calcolata in base ai seguenti volumi
unitari per ogni classe diametrica:
=====================================================================
Classe diametrica (cm) | Volume unitario (m3)
=====================================================================
20 | 0,2
25 | 0,4
30 | 0,6
35 | 1,0
40 | 1,4
45 | 1,8
50 | 2,3
55 | 2,9
60 | 3,5
> o = 65 | 4,2
c) dal computo della massa indicata alla lettera b) sono
esclusi i soggetti completamente secchi, stroncati e quelli
sradicati; sono invece da conteggiare i soggetti vitali con diametro
da 7,5 centimetri a 17,5 centimetri, ai quali e' attribuito un volume
convenzionale di un metro cubo ogni dieci soggetti;
d) superficie al taglio: s'intende quella occupata dagli alberi
comprese le loro chiome;
e) copertura o densita': s'intende la percentuale di copertura
esercitata dalle chiome sul terreno;
f) valori per ettaro: si fa riferimento alla superficie boscata
al netto dei vuoti provocati da eventi eccezionali o dovuti a
improduttivi, rii e strade od a produttivi non boscati, radure.
Art. 42.
Fasi di sviluppo nelle fustaie
1. Nelle fustaie monoplane, vale a dire quando gli alberi hanno
piu' o meno la stessa altezza, si distinguono le seguenti fasi di
sviluppo, ciascuna con un'ampiezza convenzionalmente pari a circa un
quinto del turno minimo: novelleto, spessina, perticaia, fustaia
adulta, fustaia matura.
2. Nelle fustaie multiplane, vale a dire quando gli alberi non
hanno tutti la stessa altezza, si riscontrano, su superfici non
ampie, alberi di eta' e dimensioni diverse e non si distinguono
quindi le fasi di sviluppo individuate al comma 1 per le fustaie
monoplane.
Art. 43.
Indirizzi per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di
sviluppo
1. Nei boschi monoplani, nelle fasi di sviluppo in cui il
soprassuolo non e' ancora maturo, e' consentito fare dei diradamenti,
che possono essere condotti con due modalita':
a) diradamenti bassi: consistono nell'eliminare i soggetti
peggiori principalmente del piano dominato, quelli danneggiati o in
condizioni d'evidente deperimento;
b) diradamenti selettivi: prevedono di scegliere i soggetti
migliori e togliere quelli vicini che, prima del successivo
intervento, presumibilmente entreranno in concorrenza con quelli
scelti.
2. In particolare, nei novelleti e nelle spessine di boschi a
prevalenza di latifoglie, in cui l'intervento di diradamento e'
eseguito quando la densita' sia superiore a duemila soggetti per
ettaro e l'altezza media degli alberi sia superiore a sei metri, dopo
il diradamento devono rimanere almeno mille soggetti per ettaro.
3. Nelle perticaie e nelle fustaie adulte a prevalenza di
latifoglie, in cui siano presenti piu' di mille soggetti per ettaro,
dopo l'intervento o l'insieme degli interventi di diradamento, da
iniziare non prima che gli alberi abbiano raggiunto dai tredici ai
quindici metri d'altezza, devono rimanere almeno cinquecento soggetti
ad ettaro alla fine della fase di perticaia ed almeno
duecentocinquanta soggetti ad ettaro alla fine della fase di fustaia
adulta.
4. Nelle fustaie mature mai diradate e' necessario eseguire,
prima del taglio di rinnovazione, almeno un taglio di preparazione,
con prelievo andante di una pianta ogni tre, oltre alle piante del
piano dominato; e rilascio comunque di tutti i soggetti piu'
vigorosi.
Art. 44.
Operazioni consentite nei boschi in cui s'esegue il taglio di
rinnovazione
1. Nei boschi in cui si esegue il taglio di maturita', taglio
finale o di rinnovazione, e' sempre consentita, senza limitazioni,
l'effettuazione delle seguenti operazioni selvi-colturali:
a) il taglio dei soggetti di minor diametro decisamente
sottomessi agli alberi dominanti di maggior diametro;
b) il taglio degli alberi maturi che limitano lo sviluppo della
rinnovazione affermata; tale taglio, denominato secondario o a
macchia d'olio, e' effettuato solitamente quando l'albero o gli
alberi sono presenti a non piu' di cinque metri dal bordo del nucleo
di rinnovazione;
c) il taglio di sgombero delle piante isolate od a gruppi che
sovrastano la rinnovazione ben affermata.
Art. 45.
Divieto di taglio raso delle fustaie
1. Ai fini del presente articolo per «taglio raso» si intende il
taglio totale del soprassuolo su una superficie maggiore di
cinquemila metri quadri.
2. E' vietato il taglio raso come provvedimento ordinario di
rinnovazione delle fustaie.
3. Qualora situazioni particolari dovessero rendere necessaria
l'esecuzione del taglio raso di un soprassuolo, il proprietario deve
richiedere l'autorizzazione all'ispettorato forestale competente
tramite la stazione forestale. L'ispettorato, valutata la situazione,
entro trenta giorni puo' autorizzare il taglio raso ed imporre
eventuali prescrizioni.
Art. 46.
Trattamento particolare per la rinnovazione delle fustaie monoplane
1. Nel trattamento della fustaia monoplana matura il proprietario
o chi interviene in bosco ha titolo per tagliare integralmente
mappali di proprieta' di estensione fino a mille metri quadri; la
somma di analoghe superfici o mappali contigui di proprietari diversi
e' consentita fino alla concorrenza di cinquemila metri quadri.
Ulteriori superfici, sempre nel rispetto del limite massimo di
cinquemila metri quadri, devono distare tra loro almeno
centocinquanta metri.
2. Il taglio di maturita' dei boschi governati a fustaia
tendenzialmente monoplana, finalizzato ad ottenere la rinnovazione
naturale, deve essere effettuato secondo i principi ed i parametri
indicati ai commi da 3 a 10, differenziati sulla base del tipo di
popolamento forestale interessato, fatta salva l'applicazione degli
interventi di cui all'Art. 44 in presenza di rinnovazione naturale
affermata. I criteri di intervento, i parametri di massa e di numero
di piante indicati ai commi successivi devono essere riferiti e
rispettati per superfici tendenzialmente omogenee relative allo
stadio di sviluppo della fustaia monoplana matura in assenza di
rinnovazione naturale.
3. Per le fustaie miste di castagno ed altre latifoglie il taglio
di rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media
non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio
delle cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trentacinque
centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione deve
prevedere il rilascio di almeno centocinquanta soggetti per ettaro,
scelti tra i migliori e possibilmente diversi dal castagno; nell'area
interessata dal taglio di sementazione si puo' intervenire con il
taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la
rinnovazione sia affermata e diffusa.
4. Per le fustaie a prevalenza di acero di monte e
frassino maggiore il taglio di rinnovazione e' consentito quando il
soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a sessanta anni (turno
minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro
e maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze e'
consentito tagliare tutti i soggetti presenti su una superficie ampia
fino a tremila metri quadri, salvo dove la pendenza e' superiore al
settanta per cento, nel qual caso la superficie massima non deve
essere superiore a millecinquecento metri quadri. Ogni superficie
d'intervento deve essere distanziata da un'altra di almeno cinquanta
metri ed il proprietario puo' intervenire in un'area affiancata dopo
cinque anni.
5. Per le fustaie a prevalenza di rovere il taglio di
rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non
inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle
cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trentacinque
centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione deve
prevedere il rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra
quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal
taglio di sementazione si puo' intervenire con il taglio di sgombero
per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia
affermata e diffusa.
6. Per le fustaie di faggio il taglio di rinnovazione e'
consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a
ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante
piu' grosse per ettaro e maggiore di trentacinque centimetri. In
queste circostanze il taglio di sementazione deve prevedere il
rilascio di almeno centocinquanta alberi per ettaro, scelti tra
quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal
taglio di sementazione si puo' intervenire con il taglio di sgombero
per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia
affermata e diffusa.
7. Per le fustaie di latifoglie non rientranti nei casi
precedenti, comprese quelle a prevalenza di ontani, il taglio di
rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non
inferiore a quaranta anni (turno minimo) o il diametro medio delle
cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trenta centimetri.
In queste circostanze e' consentito tagliare tutti i soggetti
presenti su una superficie ampia fino a mille metri quadri; ogni
superficie d'intervento deve essere distanziata da un'altra di almeno
cinquanta metri ed il proprietario puo' intervenire in un'area
affiancata dopo cinque anni.
8. Per le fustaie di pino silvestre e di pino nero d'origine
naturale o artificiale e pinete naturalizzate del Carso il taglio di
rinnovazione puo' essere fatto quando il soprassuolo ha un'eta' media
non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio
delle cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trenta
centimetri. In queste circostanze e' consentito intervenire secondo
due modalita' alternative:
a) taglio a buche o a strisce di tutti i soggetti su una o piu'
superfici, ciascuna non piu' ampia di millecinquecento metri quadri;
le superfici su cui s'interviene nello stesso momento devono esser
distanziate fra loro di almeno settanta metri ed il proprietario puo'
intervenire in un'area affiancata a quella tagliata dopo dieci anni.
Nelle aree interposte fra due tagliate e' consentito prelevare un
soggetto ogni tre scelto fra i peggiori, con diradamento basso a
carico del trenta per cento dei soggetti;
b) taglio di sementazione con rilascio di almeno cento alberi
per ettaro, scelti tra i migliori; nell'area interessata dal taglio
di sementazione si puo' intervenire con il taglio di sgombero per
togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia
affermata e diffusa.
9. Per le fustaie montane a prevalenza di abete rosso su suoli
acidi, in alternanza o mescolanza con abete bianco o faggio, e
fustaie montane pure di abete rosso il taglio di rinnovazione e'
consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a
sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante
piu' grosse per ettaro e maggiore di trentacinque centimetri. In
queste circostanze sono consentiti i tagli a buche di dimensioni
non maggiori a duemila metri quadri, distanziate tra loro almeno
ottanta metri, o i tagli marginali o ad orlo; nelle aree tra le buche
e lungo i margini e gli orli per una profondita' non superiore a
quaranta metri e' consentito effettuare un taglio di sementazione,
con prelievo di una pianta ogni due, scelta fra le peggiori.
10. Per le fustaie miste di abete rosso e faggio, con o senza
abete bianco il taglio di rinnovazione e' consentito quando il
soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a settanta anni (turno
minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro
e' maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze e'
consentito intervenire secondo due modalita' alternative:
a) taglio di singoli alberi o di gruppetti da due a quattro
piante; la massa rimanente dopo il taglio non deve essere inferiore a
duecentocinquanta metri cubi per ettaro;
b) taglio a buche d'ampiezza massima di mille metri quadri,
ogni gruppo deve essere distanziato dal successivo di almeno
cinquanta metri; nelle aree tra le buche e' consentito effettuare un
taglio di sementazione con prelievo di una pianta ogni tre, scelta
tra le peggiori.
11. Per le fustaie pure di larice, vale a dire quelle in cui
almeno l'ottanta per cento di soggetti arborei sia appartenente a
tale specie, il taglio di rinnovazione e' consentito quando il
soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a ottanta anni (turno
minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro
e maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze e'
consentito intervenire con un taglio per gruppi o buche di dimensioni
non maggiori a tremila metri quadri, distanziate tra loro almeno
centocinquanta metri.
Art. 47.
Trattamento particolare dei boschi governati a fustaia multiplana
1. Il taglio di maturita' dei boschi governati a fustaia
tendenzialmente multiplana, finalizzato ad eseguire il taglio di
curazione o taglio a scelta colturale, deve essere effettuato secondo
i principi ed i parametri indicati ai commi 2 e 3, differenziati
sulla base del tipo di popolamento forestale interessato.
2. Per le fustaie miste di abete rosso e abete bianco, con o
senza faggio il trattamento a scelta colturale puo' interessare
singoli alberi o un gruppetto da due a cinque piante. La massa
dell'insieme degli alberi tagliati non deve superare il venticinque
per cento di quella presente prima dell'intervento e comunque la
massa rimanente non deve essere inferiore a centocinquanta metri cubi
per ettaro o a duecentocinquanta piante per ettaro; il proprietario
puo' intervenire sulla stessa area dopo dieci anni (periodo di
curazione). Nei tratti a struttura tendenzialmente monostratificata,
in cui cioe' le altezze degli alberi tendono ad essere all'incirca
uguali e dove prevalgono i diametri medi e grossi, il prelievo puo'
arrivare fino al trenta per cento della massa o, in presenza di
rinnovazione affermata, fino al quaranta per cento della massa,
comunque sempre rispettando il limite inferiore di centocinquanta
metri cubi per ettaro per la massa che deve rimanere o di
duecentocinquanta piante per ettaro.
3. Per le fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o
senza larice il trattamento a scelta o colturale prevede due
modalita' di intervento, a seconda del tipo di popolamento:
a) il prelievo per pedali o per gruppi da due a quattro
soggetti, sempre che almeno uno abbia un diametro maggiore di
quaranta centimetri. Dopo il taglio deve essere garantita una massa
di almeno centoventi metri cubi per ettaro o di duecento piante per
ettaro ed il proprietario puo' intervenire sulla stessa area dopo
venti anni (periodo di curazione);
b) in presenza di alte erbe a foglia larga, pecceta a
megaforbie, il taglio va eseguito per piede d'albero solo in presenza
di rinnovazione ben affermata ai margini dei grandi alberi o del
bosco; il proprietario puo' intervenire sulla stessa area dopo
venticinque anni (periodo di curazione).
Art. 48.
Maturita' economica ed ecologica delle fustaie
1. I boschi governati a fustaia sono considerati maturi sotto
l'aspetto economico quando raggiungono le condizioni di sviluppo
ottimali per la specie considerata; in tali condizioni il taglio
delle piante mature fornisce i migliori risultati dal punto di vista
economico per gli assortimenti legnosi ricavabili. Il bosco maturo
espleta al meglio le proprie funzioni anche dal punto di vista
ecologico, naturalistico e paesaggistico.
2. I popolamenti forestali possono essere considerati maturi,
sotto l'aspetto di cui al comma 1, quando i cento alberi piu' grossi
per ettaro hanno raggiunto i seguenti valori di diametro medio del
tronco ed eta' media delle piante:
|Diametro medio dei 100 soggetti
|piu' grossi per ettaro: circa
Fustaie a prevalenza di quercia |50 cm (eta' circa 100-120 anni)
---------------------------------------------------------------------
|Diametro medio dei 100 soggetti
Fustaie a prevalenza di frassino |piu' grossi per ettaro: circa
ed acero |45 cm (eta' circa 70-90 anni)
---------------------------------------------------------------------
|Diametro medio dei 100 soggetti
|piu' grossi per ettaro: circa
Fustaie a prevalenza di faggio |40 cm (eta' circa 100-120 anni)
---------------------------------------------------------------------
|Diametro medio dei 100 soggetti
|piu' grossi per ettaro: circa 40
Fustaie montane miste di abete |cm per il faggio e 50 cm per
rosso e faggio su suoli e fustaie |l'abete rosso (eta' circa 100-120
montane pure di abete rosso |anni)
---------------------------------------------------------------------
|Diametro medio dei 100 soggetti
Fustaie miste di abete rosso, |piu' grossi per ettaro: circa
abete bianco e/o faggio |50 cm (eta' circa 120-140 anni)
---------------------------------------------------------------------
|Diametro medio dei 100 soggetti
Fustaie altimontane a prevalenza |piu' grossi per ettaro: circa
di abete rosso |50 cm (eta' circa 140-160 anni)
---------------------------------------------------------------------
|Diametro medio dei 100 soggetti
|piu' grossi per ettaro: circa
Fustaie pure di larice |50 cm (eta' circa 140-160 anni)
Capo X
S a n z i o n i
Art. 49.
Disposizioni generali in materia di sanzioni
1. Il taglio del bosco in violazione delle norme del presente
regolamento arreca danno forestale ed e' soggetto a sanzione
amministrativa pecuniaria quantificata secondo i principi ed i
parametri di cui all'Art. 1, comma 27, della legge regionale n.
20/2000, come specificati dal presente capo.
2. Sulla base dei parametri e criteri minimi indicati al capo IX,
al fine di garantire la perpetuita' dei popolamenti forestali, viene
attribuito un valore convenzionale a ettaro, per ogni raggruppamento
tipologico di boschi, stimato sulla base del valore convenzionale di
ciascun bosco nelle condizioni minime di vitalita' di cui al comma 4,
che costituisce il parametro di riferimento per la stima del danno
forestale ed il calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie in
materia forestale.
3. Lo scostamento dai parametri minimi indicati al capo IX
comporta una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al
quadruplo del valore del danno forestale arrecato, calcolato secondo
le percentuali di cui all'Art. 51 rispetto ai valori convenzionali di
riferimento per ciascun raggruppamento tipologico di boschi di cui
all'Art. 50, e in particolare:
a) per i cedui semplici si fa riferimento alla tabella A;
b) per i cedui matricinati alla tabella B;
c) per i cedui invecchiati e composti ai corrispondenti valori
dei cedui matricinati di cui alla tabella B;
d) per i rimboschimenti e formazioni extrazonali di conifere
alla tabella C;
e) per le fustaie monoplane, comprese quelle transitorie, alla
tabella D;
f) per le fustaie multiplane alla tabella E.
4. In caso di fattispecie che comportano opzioni alternative per
quanto concerne i parametri minimi di superficie, massa o numero di
piante da rilasciare per ettaro, e in particolare nei casi di
violazione degli articoli 46, commi 8 e 10, e 47, commi 2 e 3,
lettera a), si applica la sanzione piu' favorevole al contravventore.
5. Il danneggiamento arrecato ai singoli soggetti arborei
destinati ad assicurare, dopo l'intervento di taglio, le condizioni
minime di vitalita' del popolamento di cui al capo IX, viene
computato, al fine di valutare il rispetto del numero minimo di
piante o di metro cubi di massa legnosa da rilasciare, con le
modalita' di cui all'Art. 34, comma 4.
6. Il danno per dissesti arrecati al terreno soggetto a vincolo
idroeologico per effetto della violazione delle norme relative alla
tutela dei terreni vincolati di cui ai capi V, VI, VII e VIII e'
sanzionato ai sensi dell'Art. 24 del regio decreto n. 3267/1923 e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Per i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale di
cui all'Art. 9, la quantificazione del danno forestale prende come
riferimento la variazione dal progetto vistato od approvato, ferme
restando le variazioni in deroga previste dall'Art. 9, commi 14 e 15.
I valori di riferimento per la quantificazione del danno percentuale,
per ciascuna tipologia di bosco, trovano riferimento nelle tabelle di
cui al comma 3.
8. In ottemperanza all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n.
20/2000, in caso di interventi effettuati in mancanza delle
prescritte autorizzazioni, dichiarazioni o progetti di cui ai capi
IV, V, VI e VII, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 20 a Euro 124, ferma restando, se dovuta, la quantificazione del
danno forestale, calcolato con l'attribuzione dei valori di cui al
presente capo.
Art. 50.
Valore convenzionale a ettaro delle principali tipologie di boschi in
condizioni minime di vitalita'
1. Le seguenti tabelle individuano i valori convenzionali ad
ettaro delle principali tipologie di boschi in condizioni minime di
vitalita':
Tabella A - Boschi governati a ceduo semplice (Art. 36)
=====================================================================
Richiamo articoli Capo|Raggruppamento |Valore convenzionale ha
IX |tipologico |euro
=====================================================================
|boschi di robinia, |
|salici, pioppi, ontani|
Art. 36, comma 1 |e platani |1.000
---------------------------------------------------------------------
|boschi puri di |
Art. 36, comma 1 |castagno |1.300
Tabella B - Boschi governati a ceduo matricinato (Art. 39)
=====================================================================
Richiamo articoli Capo|Raggruppamento |Valore convenzionale ha
IX |tipologico |euro
=====================================================================
|boschi di carpino |
|bianco e querce o a |
Art. 39, comma 1, |prevalenza di carpino |
lettera a) |bianco |2.600
---------------------------------------------------------------------
Art. 39, comma 1, |boschi a prevalenza di|
lettera b) |castagno |2.100
---------------------------------------------------------------------
Art. 39, comma 1, |boschi a prevalenza di|
lettera c) |querce |2.800
---------------------------------------------------------------------
|boschi misti di |
Art. 39, comma 1, |carpino nero, orniello|
lettera d) |e querce |1.500
---------------------------------------------------------------------
Art. 39, comma 1, |boschi a prevalenza di|
lettera e) |faggio |2.300
---------------------------------------------------------------------
|boschi misti di |
Art. 39, comma 1, |robinia ed altre |
lettera f) |latifoglie |1.800
---------------------------------------------------------------------
|boschi di altre |
|latifoglie non |
Art. 39, comma 1, |previste nei casi |
lettera g) |precedenti |1.500
Tabella C - Rimboschimenti e formazioni extrazonali di conifere (Art.
40)
=====================================================================
Richiamo articoli Capo|Raggruppamento |Valore convenzionale ha
IX |tipologico |euro
=====================================================================
|rimboschimenti |
|extrazonali di |
|conifere autoctone o |
Art. 40, comma 2 |esotiche |3.100
---------------------------------------------------------------------
|peccete di |
|sostituzione |
Art. 40, comma 3 |extrazonali |4.100
Tabella D - Boschi governati a fustaia monoplana (Art. 46)
=====================================================================
Richiamo articoli Capo|Raggruppamento |Valore convenzionale ha
IX |tipologico |euro
=====================================================================
|fustaie miste di |
|castagno ed altre |
Art. 46, comma 3 |latifoglie |3.600
---------------------------------------------------------------------
|fustaie a prevalenza |
|di acero di monte e |
Art. 46, comma 4 |frassino maggiore |6.200
---------------------------------------------------------------------
|fustaie a prevalenza |
Art. 46, comma 5 |di rovere |4.600
---------------------------------------------------------------------
Art. 46, comma 6 |fustaie di faggio |4.100
---------------------------------------------------------------------
|fustaie di latifoglie |
|non rientranti nei |
Art. 46, comma 7 |casi precedenti |3.100
---------------------------------------------------------------------
|fustaie di pino |
|silvestre e/o pino |
|nero di origine |
|naturale o artificiale|
|e pinete naturalizzate|
Art. 46, comma 8 |del Carso |3.100
---------------------------------------------------------------------
|fustaie montane a |
|prevalenza di abete |
|rosso su suoli acidi e|
|fustaie montane pure |
Art. 46, comma 9 |di abete rosso |5.200
---------------------------------------------------------------------
|fustaie miste di abete|
|rosso e faggio, con o |
Art. 46, comma 10 |senza abete bianco |6.200
---------------------------------------------------------------------
Art. 46, comma 11 |fustaie pure di larice|6.200
Tabella E - Boschi governati a fustaia multiplana (Art. 47)
=====================================================================
Richiamo articoli Capo|Raggruppamento |Valore convenzionale ha
IX |tipologico |euro
=====================================================================
|fustaie miste di abete|
|rosso o bianco, con o |
Art. 47, comma 2 |senza faggio |6.700
---------------------------------------------------------------------
|a) fustaie altimontane|
|a prevalenza di abete |
|rosso, con o senza |
Art. 47, comma 3 |larice; |7.200
---------------------------------------------------------------------
|b) fustaie altimontane|
|a prevalenza di abete |
|rosso, con o senza |
|larice, in presenza di|
|alte erbe a foglia |
|larga |7.700
Art. 51.
S a n z i o n i
1. In caso di violazione dell'Art. 9, comma 4, inerente l'obbligo
del progetto di riqualificazione forestale ed ambientale, e in caso
di mancanza di visto od approvazione del progetto di cui all'Art. 9,
commi 7 e 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge
regionale n. 20/2000, fermi restando l'obbligo di sospensione dei
lavori e l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 1,
comma 27, della legge regionale n. 20/2000, come disciplinate
dall'Art. 49, in caso di taglio eseguito in difformita' dalle norme
del capo IX.
2. In caso di omessa dichiarazione o assenza di autorizzazione
per la realizzazione di linee teleferiche di cui all'Art. 15, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124,
fermo restando l'obbligo di sospensione dei lavori.
3. In caso di omessa dichiarazione di taglio di cui all'Art. 11,
comma 1, lettera b) e 12 si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della
legge regionale n. 20/2000, fermo restando l'eventuale applicazione
delle sanzioni di cui all'Art. 1, comma 27, della legge regionale n.
20/2000, cosi' come disciplinate dall'Art. 49, in caso di taglio
eseguito in difformita' dalle norme del capo IX.
4. In caso di violazione del divieto di trasformazione dei boschi
in altre qualita' di coltura di cui all'Art. 17, si applicano le
sanzioni di cui all'Art. 24 del regio decreto n. 3267/1923 e
successive modificazioni ed integrazioni, per la trasformazione dei
terreni saldi. Si applica inoltre la sanzione per danno forestale
calcolata sulla base del cento per cento del valore convenzionale
della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50, rapportata alla
superficie reale oggetto di trasformazione, fatta salva
l'applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.
5. In caso di violazione dell'obbligo del governo ad altofusto
per i cedui invecchiati di cui all'Art. 18, commi 1 e 2, il valore
del danno forestale e' determinato applicando il tre per cento del
valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art.
50 per ogni mille metri quadri o frazione; in caso di violazione
dell'obbligo di governo ad altofusto per i boschi di cui all'Art. 18,
comma 3, il valore del danno forestale e' determinato apilicando il
due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento
delle fustaie di cui alla tabella D dell'Art. 50, per ogni mille
metri quadri o frazione.
6. In caso di violazione del divieto di conversione dei boschi di
altofusto in boschi cedui e di sostituzione di specie di cui all'Art.
19, il valore del danno forestale e' determinato applicando il due
per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di
cui all'Art. 50 per ogni mille metri quadri o frazione, oltre alla
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui
all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, per mancata
autoriz- zazione.
7. In caso di violazione delle norme sull'epoca per il taglio dei
boschi cedui di cui all'Art. 20 commi 3, 4 e 5, il valore del danno
forestale e' determinato applicando il quattro per cento del valore
convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50,
rapportato alla superficie interessata dal taglio.
8. Per i danni dovuti a negligenza o imperizia nel taglio delle
piante ed allestimento e sgombero dei prodotti legnosi di cui
all'Art. 22, comma 1, che causano la totale eliminazione della
rinnovazione naturale di specie forestali su una superficie continua
e non lineare superiore a cento metri quadri e di larghezza superiore
a cinque metri, il valore del danno forestale e' determinato
applicando l'uno per cento del valore convenzionale della tipologia
di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni cento metri quadri o
frazione.
9. In caso di violazione delle norme sull'allestimento e sgombero
dei prodotti legnosi di cui all'Art. 22, commi 2, 3, 5 e 6, il valore
del danno forestale e' determinato applicando il tre per cento del
valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art.
50 per le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 e del cinque per cento
del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui
all'Art. 50 per le fattispecie di cui ai commi 5 e 6, per ogni mille
metri quadri ragguagliati o frazione, fermo restando l'obbligo di
ripristino dei luoghi.
10. In caso di violazione delle norme sul concentramento ed
esbosco dei prodotti legnosi di cui all'Art. 23, comma 4 e
sull'avvallamento e concentramento a strascico di materiale legnoso
lungo strade, canaloni e torrenti di cui all'Art. 24, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui
all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, ferma
restando l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'Art. 24
del regio decreto n. 3267/1923 e quanto previsto al comma 8 in caso
di danni alla rinnovazione naturale del bosco.
11. In caso di violazione delle norme sul trasporto ai fini del
commercio di «Alberi di Natale» di cui all'Art. 25, comma 1, lettera
a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a
Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n.
20/2000 per ogni cinque piante o frazione di cinque piante sprovviste
di sigillo.
12. In caso di violazione dei divieti e degli obblighi relativi
al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati od abbandonati di cui
all'Art. 26, commi 1 e 3 si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della
legge regionale n. 20/2000; in caso di danni alla rinnovazione
naturale del bosco originati dal pascolo, che causano la totale
eliminazione della rinnovazione naturale di specie forestali su una
superficie continua superiore a cento metri quadri, il valore del
danno forestale e' determinato applicando l'uno per cento del valore
convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per
ogni cento metri quadri o frazione.
13. In caso di violazione delle norme di tutela dei boschi in
situazioni speciali, dei boschi interessati dagli incendi, dal vento
e da altre avversita' meteoriche e biotiche di cui all'Art. 27, commi
3, 4, 5 e 9 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n.
20/2000, con obbligo di sospensione dei lavori.
14. In caso di violazione delle norme relative all'utilizzazione
dei terreni cespugliati di cui all'Art. 28, commi 3, 5, 6, 7 e 10 e
dei terreni pascolati di cui all'Art. 29, commi 3 e 7 si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui
all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000 per mancata
dichiarazione o autorizzazione, fermi restando l'obbligo di
sospensione degli interventi per mancata autorizzazione e l'eventuale
applicazione dell'Art. 24 del regio decreto n. 3267/1923 per
superfici ragguagliate.
15. In caso di violazione delle norme sul vincolo idrogeologico
di cui agli articoli 30, 31 e 33 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1,
comma 28, della legge regionale n. 20/2000, con obbligo di
sospensione dei lavori eseguiti senza autorizzazione. Restano ferme,
per le attivita' soggette ad autorizzazione o dichiarazione, le
eventuali sanzioni di cui all'Art. 24 del regio decreto n. 3267/1923
per superfici ragguagliate, nonche' le specifiche sanzioni per le
attivita' effettuate in contrasto con le norme vigenti in materia
paesaggistica.
16. In caso di violazione delle norme sui cedui semplici,
matricinati e composti di cui agli articoli 36, 37 e 39, il danno
forestale e' determinato applicando i seguenti valori:
a) per taglio anticipato di piu' di tre anni rispetto al turno
minimo, dieci per cento del valore convenzionale della tipologia di
riferimento di cui all'Art. 50, rapportato alla superficie
interessata dal taglio; per taglio anticipato meno di tre anni, tre
per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di
cui all'Art. 50, rapportato alla superficie interessata dal taglio;
b) in caso di violazione delle norme sulla superficie massima
delle tagliate di cui all'Art. 36, comma 3, cinque per cento del
valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art.
50 per ogni ettaro o frazione tagliati in piu'; in caso di violazione
delle norme sulla distanza minima tra le tagliate di cui all'Art. 36,
comma 3, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di
riferimento di cui all'Art. 50 per ogni decina di metri o frazione di
distanza non rispettata;
c) in caso di violazione delle norme sul numero minimo di
soggetti, matricine e allievi, da preservare per ettaro secondo le
prescrizioni di cui agli articoli 37 e 39, uno per cento del valore
convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per
ogni pianta tagliata in piu';
d) in caso di violazione delle norme sulle modalita' di taglio
delle ceppaie di cui agli articoli 36, comma 4 e 37 comma 8, uno per
cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui
all'Art. 50 per ogni cinque ceppaie o frazione tagliate in maniera
non corretta. In epoca di taglio, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' applicata qualora non si sia adempiuto all'obbligo di
ripassare le ceppaie.
17. In caso di violazione delle norme sul trattamento dei
rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area delle latifoglie di
cui all'Art. 40, il danno forestale e' determinato applicando i
seguenti valori:
a) in caso di violazione delle norme sulla superficie massima
delle tagliate di cui all'Art. 40, commi 2 e 3, dieci per cento del
valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art.
50 per ogni ettaro o frazione tagliati in piu';
b) in caso di violazione delle norme sulla distanza minima tra
le tagliate di cui all'Art. 40, comma 4, due per cento del valore
convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per
ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata; in caso
di taglio di una superficie affiancata ad una appena tagliata
anticipato di almeno due anni di cui all'Art. 40, comma 4, uno per
cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui
all'Art. 50 per ogni anno mancante;
c) in caso di violazione delle norme sul numero minimo di
soggetti da rilasciare di cui all'Art. 40, comma 5, due per cento del
valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art.
50 per ogni decina di piante o frazione non rilasciate.
18. In caso di violazione delle norme sul numero minimo di
soggetti da rilasciare nelle formazioni governate a fustaia, anche
transitoria, non ancora mature di cui all'Art. 38 comma 1 e all'Art.
43 commi 2 e 3, il valore del danno forestale e' determinato
applicando il due per cento del valore convenzionale della tipologia
di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni decina di piante o
frazione non rilasciate.
19. In caso di violazione del divieto di taglio raso delle
fustaie di cui all'Art. 45, il valore del danno forestale e'
determinato applicando il sette per cento del valore convenzionale
della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni mille
metri quadri o frazione di superficie tagliata a raso.
20. In caso di violazione delle norme sul trattamento delle
formazioni governate a fustaia monoplana di cui all'Art. 46, il danno
forestale e' determinato applicando i seguenti valori:
a) per taglio anticipato di almeno dieci anni rispetto al turno
minimo previsto, sei per cento del valore convenzionale della
tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 rapportato alla
superficie interessata dal taglio;
b) per taglio anticipato per meno di dieci anni rispetto al
turno minimo previsto, tre per cento del valore convenzionale della
tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 rapportato alla
superficie interessata dal taglio;
c) per riduzione della massa al di sotto del minimo vitale, uno
per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di
cui all'Art. 50 per ogni metro cubo mancante per ettaro;
d) per riduzione del numero di piante al di sotto del minimo
vitale, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di
riferimento di cui all'Art. 50 per ogni pianta mancante per ettaro;
e) per taglio di piante in eccesso rispetto alle prescrizioni
di cui all'Art. 46, commi 9 e 10 lettera b), uno per cento del valore
convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per
ogni decina di piante o frazione tagliate in piu';
f) per taglio di buche di superficie eccedente quella massima
consentita, due per cento del valore convenzionale della tipologia di
riferimento di cui all'Art. 50 per ogni cento metri quadri o frazione
tagliati in piu';
g) per taglio di una superficie affiancata ad una appena
tagliata anticipato per almeno due anni, uno per cento del valore
convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per
ogni anno mancante;
h) per mancato rispetto delle distanze minime tra le tagliate o
della profondita' massima dei tagli ad orlo e marginali, tre per
cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui
all'Art. 50 per ogni decina di metri o frazione di distanza non
rispettata.
21. In caso di violazione delle norme sul trattamento delle
formazioni governate a fustaia multiplana di cui all'Art. 47, il
danno forestale e' determinato applicando i seguenti valori:
a) per taglio anticipato di almeno due anni rispetto al periodo
di curazione, cinque per cento del valore convenzionale della
tipologia di riferimento di cui all'Art. 50, rapportato alla
superficie interessata dal taglio;
b) per riduzione della massa al di sotto del minimo vitale, due
per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di
cui all'Art. 50 per ogni metro cubo mancante per ettaro;
c) per riduzione del numero di piante al di sotto del minimo
vitale, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di
riferimento di cui all'Art. 50 per ogni pianta mancante per ettaro;
d) per taglio di una massa superiore alla percentuale
consentita all'Art. 47, comma 2, uno per cento del valore
convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per
ogni due per cento o frazione di massa tagliata in piu' ad ettaro.
22. Per i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale di
cui all'Art. 9, ai fini del calcolo delle sanzioni, il valore del
danno forestale e' determinato applicando l'uno per cento del valore
convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50, per
ogni pianta mancante rispetto ai parametri del progetto nel caso di
boschi governati a ceduo, ovvero per ogni metro cubo mancante
rispetto ai parametri del progetto nel caso di boschi governati a
fustaia.