Regolamento  forestale  per  la  salvaguardia  e  l'utilizzazione dei
 boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico

                               Capo I
                          Principi generali
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente regolamento, in attuazione della legge regionale
13 novembre  2000,  n.  20  (Norme urgenti per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia
forestale, nonche' per favorire la gestione dei boschi e le attivita'
forestali)  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  persegue  le
seguenti finalita':
      a) tutelare  il  corretto  assetto  idrogeologico dei territori
montani  e  preservare  e  migliorare  la  funzione  protettiva delle
foreste;
      b) tutelare   e   valorizzare   il   patrimonio   forestale  in
considerazione della sua importanza quale ecosistema multifunzionale;
      c) gestire  il  patrimonio forestale nell'ottica dello sviluppo
sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale;
      d) preservare il patrimonio forestale dalle avversita' biotiche
ed abiotiche;
      e) sviluppare  la funzione economica del bosco nel rispetto dei
suoi contenuti biologici ed ambientali;
      f) concorrere  al  miglioramento delle condizioni di vita delle
popolazioni rurali e contribuire a favorire le attivita' forestali ed
a  rafforzare  l'impresa di utilizzazione quale elemento essenziale e
qualificante per la conservazione del territorio e dell'ambiente;
      g) conservare  e  migliorare  l'ambiente  rurale,  i prati ed i
pascoli  contenendo  l'espansione  del bosco e conservando un assetto
equilibrato del paesaggio;
      h) semplificare  le procedure amministrative per i soggetti che
si  dedicano alle attivita' forestali contribuendo alla conservazione
di  un equilibrato uso del territorio e a contenere l'abbandono della
montagna e delle sue risorse;
      i) promuovere  una nuova cultura per una gestione moderna delle
risorse forestali.

                               Art. 2.
                            O g g e t t o
    1.   Il   presente   regolamento   in   attuazione  dell'Art.  1,
comma 25-bis, della legge regionale n. 20/2000, disciplina:
      a) la pianificazione forestale e le procedure per la formazione
e l'approvazione dei piani di gestione forestale;
      b) le seguenti attivita' connesse alla gestione selvi-colturale
e  alla  utilizzazione  dei  boschi  non soggetti alla pianificazione
forestale e ricadenti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:
        1)  la  gestione  forestale  e  le procedure da applicare per
l'attuazione di interventi di utilizzazione forestale;
        2) le metodologie di intervento ed i livelli dendrometrici da
conservare  o  conseguire  nei popolamenti per garantirne vitalita' e
perpetuita';
        3)  gli interventi infrastrutturali e di cantiere legati alle
utilizzazioni forestali;
        4) le procedure relative alle dichiarazioni ed autorizzazioni
dei tagli boschivi e alle fattispecie esenti;
        5)  le  procedure  per  il  visto  e  l'autorizzazione  per i
progetti di riqualificazione forestale ed ambientale;
      c) gli   interventi   di   tutela  dei  boschi  interessati  da
avversita' naturali ed antropiche;
      d) le   procedure   relative   al   vincolo  idrogeologico  per
l'attuazione  dei  cambiamenti  di  coltura  e  quelle  connesse agli
interventi   aventi   rilevanza   urbanistico-edilizia,   nonche'  le
disposizioni  relative  a procedure semplificate di dichiarazione per
l'attuazione  di modesti interventi di cambiamento di coltura e per i
movimenti  di terra, che non comportino trasformazione urbanistica ed
edilizia ai sensi dell'Art. 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n.
22  (Norme  in  materia  di  forestazione)  e successive modifiche ed
integrazioni, o che riguardino fattispecie esenti da ogni formalita';
      e) le   procedure   di   autorizzazione   e   dichiarazione,  o
l'esenzione  per  le  altre  attivita'  svolte  in  aree sottoposte a
vincolo idrogeologico, nel rispetto della normativa vigente.

                               Capo II
                    Definizioni e classificazioni

                               Art. 3.
                             B o s c o
    1.  Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di
bosco  prevista,  a  tutti  gli  effetti,  dall'Art.  3  della  legge
regionale  n. 22/1982, e successive modifiche ed integrazioni, che si
riporta nell'allegato A.
    2.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  i  termini  «bosco»  e
«foresta» sono sinonimi.
    3.  Ai  fini dell'individuazione dei prati abbandonati, ancorche'
rimboschiti  da  piu'  di  dieci  anni  e non classificabili bosco in
applicazione  dell'Art.  3,  comma  4, lettera f-bis), punto 1) della
legge  regionale n. 22/1982, si fa riferimento alle aree classificate
nello strumento urbanistico comunale come «zone omogenee E4 - prato».

                               Art. 4.
                       Livelli selvi-colturali
    1.  Gli  interventi selvi-colturali in bosco sono distinti in due
livelli diversi per modalita' ed intensita':
      a) gli  interventi  selvi-colturali  di  livello  semplificato,
adottabili   dal   proprietario   anche   in   assenza  di  strumenti
pianificatori  forestali,  secondo la definizione ed i criteri di cui
agli articoli 10, 11 e 12;
      b) gli interventi selvi-colturali di livello complesso, diversi
da  quelli  di  cui  alla  lettera a) e rispettosi dei principi della
selvi-coltura   naturalistica,   realizzabili  subordinatamente  alla
redazione   dei   piani   di   gestione   forestale   o   dei   piani
particolareggiati   integrati  o  dei  progetti  di  riqualificazione
forestale ed ambientale, secondo le norme di cui agli articoli 7, 8 e
9.

                               Art. 5.
               Definizione dei termini selvi-colturali
    1.  Ai  fini  del presente regolamento, le principali definizioni
relative ai termini selvi-colturali sono riportate nell'allegato A.

                              Capo III
                      Pianificazione forestale

                               Art. 6.
        Disposizioni generali sulla pianificazione forestale
    1. Sono strumenti di pianificazione della gestione dei boschi:
      a) i piani di gestione forestale;
      b) i piani integrati particolareggiati.
    2.   Il   piano   di   gestione  forestale  e'  lo  strumento  di
pianificazione  della  proprieta'  forestale,  la  cui  validita'  e'
riferita  ad  un  periodo  non  inferiore  a dodici anni. Costituisce
strumento  di  indirizzo  per  la  gestione  selvi-colturale e per la
redazione  dei  progetti di riqualificazione forestale ed ambientale,
da   attuare   nel   rispetto   dei   principi   della  selvi-coltura
naturalistica.  Esso  e'  obbligatorio  per  tutti  gli enti pubblici
proprietari   di   patrimoni  boschivi,  la  cui  superficie  boscata
economicamente  produttiva e' superiore a cinquanta ettari accorpati.
Il  piano  di  gestione  forestale  e'  facoltativo per la proprieta'
privata.
    3. Il piano integrato particolareggiato:
      a) in  assenza del piano di gestione forestale, e' lo strumento
pianificatorio    sommario    per    quanto   concerne   le   analisi
dendro-auxometriche  e puntuale per il contenuto di concretezza degli
interventi   programmati,  in  un  periodo  temporale  limitato,  per
significativi   complessi   boscati;   attua,  inoltre,  la  gestione
integrata  di  proprieta' anche di soggetti diversi, individuando gli
interventi  specifici  da  realizzare,  la  loro  scadenza  temporale
nonche' le risorse finanziarie necessarie;
      b) in presenza del piano di gestione forestale, e' lo strumento
pianificatorio  puntuale  per  lo  sviluppo di aree significative del
patrimonio forestale attraverso la programmazione degli interventi da
realizzare   mediante   progetti  di  riqualificazione  forestale  ed
ambientale.  Costituisce  documento di approfondimento e integrazione
del piano di gestione forestale;
      c) i  piani integrati particolareggiati sono facoltativi, hanno
una validita' non superiore a dieci anni e non sono aggiornabili.

                               Art. 7.
Redazione, approvazione ed attuazione dei piani di gestione forestale
    1.  Il  piano  di gestione forestale e' redatto esclusivamente da
tecnici  agronomi-forestali  abilitati, in conformita' alle direttive
generali,   approvate   dalla  giunta  regionale,  e  alle  direttive
specifiche,  redatte dal servizio della selvi-coltura della direzione
regionale  delle  foreste, in accordo con la proprieta'. Le direttive
specifiche    puntualizzano    gli   aspetti   di   dettaglio   della
pianificazione, in armonia con le direttive generali.
    2.  Il  piano  di gestione forestale e' articolato nelle seguenti
parti:
      a) relazione  illustrativa  e  programmatica,  comprendente  il
piano dei tagli;
      b) schede descrittive;
      c) prospetti riepilogativi;
      d) cartografia.
    3. Il progetto di piano di gestione forestale viene presentato al
servizio  della  selvi-coltura, che provvede al suo esame e verifica,
anche  con accertamenti da attuarsi tramite gli ispettorati forestali
competenti  per  territorio.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di
presentazione,  il  servizio  redige  il verbale positivo di verifica
finale,  ovvero  formula  eventuali  osservazioni,  che devono essere
recepite nel progetto di piano entro sessanta giorni dalla data della
loro  ricezione.  Tale  termine  puo'  essere  prorogato per una sola
volta, per il periodo di tempo necessario alla modifica del progetto.
Decorso inutilmente il termine, il progetto decade.
    4.  Per  i  complessi  forestali  ricadenti  in  tutto o in parte
nell'ambito  di  parchi  naturali  regionali, il progetto di piano di
gestione  forestale  e'  contemporaneamente  trasmesso anche all'ente
parco,  che  esprime il proprio parere vincolante entro trenta giorni
dal   ricevimento,   comunicandolo  alla  direzione  regionale  delle
foreste.
    5.  Il  progetto  di  piano  di gestione forestale, eventualmente
modificato  per  il recepimento delle osservazioni formulate ai sensi
del   comma   3,   viene   adottato  nella  versione  definitiva  dal
proprietario  ed  e'  approvato  e  reso  esecutivo  con  decreto del
direttore  regionale  delle  foreste.  I  piani di gestione forestale
delle  proprieta'  forestali regionali sono approvati e resi esecuivi
con decreto del Presidente della Regione.
    6.  L'attuazione  dei  piani  di  gestione  forestale  avviene in
conformita' ai seguenti criteri:
      a) le  utilizzazioni  complessive  previste  per  il periodo di
validita'  del  piano  sono vincolanti. Nella revisione successiva si
tiene  conto  dell'eventuale esubero delle utilizzazioni, per effetto
anche di tagli accidentali o forzosi;
      b) l'utilizzazione  prevista per particella e' indicativa e non
tassativa, in considerazione delle effettive esigenze selvi-colturali
puntualmente  definite  con il progetto di riqualificazione forestale
ed ambientale di cui all'Art. 9;
      c) gli  interventi  previsti nel piano dei tagli possono essere
anticipati fino a tre annualita';
      d) qualora  per  effetto  di tagli forzosi di rilevante entita'
risulti  superato il livello delle utilizzazioni complessive previste
sino  al  momento  considerato,  con  decreto del direttore regionale
delle foreste o del presidente della Regione, in conformita' al comma
5,   puo'   essere   rivisto  il  piano  dei  tagli  e  rideterminato
conseguentemente  il livello complessivo delle utilizzazioni previste
nel  rimanente  periodo  di  validita' del piano, previo accertamento
dello stato selvi-colturale dei soprassuoli
      e) qualora  per  motivi  contingenti,  durante  il  periodo  di
validita',   il   piano  sia  applicato  solo  per  una  quota  parte
relativamente  alle utilizzazioni boschive, con decreto del direttore
regionale   delle   foreste   o  del  Presidente  della  Regione,  in
conformita'  al  comma  5,  puo'  essere  prevista  la  proroga della
scadenza  per  un  numero  di  anni  tali da raggiungere una quota di
applicazione  di  almeno il novanta per cento. La proroga puo' essere
prevista,  con  i medesimi decreti, anche qualora parti significative
della  proprieta'  siano  state  escluse dagli interventi ordinari di
utilizzazione  previsti  dal piano di gestione forestale, per effetto
di utilizzazioni superiori alle previsioni sulla restante superficie.
Con   la   proroga  viene  riassegnata  la  quota  media  annuale  di
utilizzazione da effettuare nel periodo di estensione di validita';
      f) in attesa della revisione del piano di gestione forestale il
proprietario   e'   autorizzato   ad   effettuare  le  operazioni  di
utilizzazione  per  un  massimo  di  due annualita', nei limiti della
quota di utilizzazione media annua prevista dal piano scaduto;
      g) per  i  piani  di  gestione scaduti da piu' di due anni, non
revisionati   ne   prorogati,   i  tagli  devono  essere  autorizzati
dall'ispettorato forestale competente, nei limiti di un'utilizzazione
annua ridotta del trenta per cento rispetto alle previsioni del piano
scaduto;
      h) gli  enti  pubblici devono accantonare, su apposito capitolo
di  bilancio,  il  dieci  per  cento  degli  introiti derivanti dalle
utilizzazioni   boschive   di   importo  superiore  a  mille  euro  e
reinvestirli   per   lavori   di  manutenzione  delle  infrastrutture
boschive,  di  miglioramento  del  patrimonio  silvo-pastorale  e per
operazioni  di  gestione  della  proprieta' forestale, fatte salve le
eventuali diverse disposizioni contenute nei piani di gestione.
    7.  Le  direttive  specifiche di cui al comma 1 possono stabilire
procedure   semplificate   di   estrapolazione,   riprogrammazione  o
riproposizione  delle  scelte  pianificatorie e dei relativi tempi di
attuazione,   per  la  revisione  dei  piani  di  gestione  forestale
approvati e attuati ai sensi del presente regolamento.
    8.  Per  la  corretta esecuzione delle utilizzazioni forestali su
proprieta'   pubblica,  attraverso  i  progetti  di  riqualificazione
forestale  ed  ambientale, e' emanato un capitolato tecnico approvato
con deliberazione della giunta regionale.

                               Art. 8.
   Redazione ed approvazione dei piani integrati particolareggiati
    1.  Il  piano  integrato  particolareggiato e' redatto da tecnici
agronomi  forestali  abilitati,  in conformita' alle direttive per la
redazione  dei  progetti di riqualificazione forestale e ambientale e
dei   piani   integrati   particolareggiati  approvate  dalla  giunta
regionale.
    2.  Il  piano  integrato  particolareggiato  e'  approvato e reso
esecutivo  con  decreto  del  direttore regionale delle foreste o del
Presidente della Regione in conformita' all'Art. 7, comma 5.
    3.  Il  piano  integrato  particolareggiato  e'  articolato nelle
seguenti parti:
      a) relazione illustrativa e programmatica;
      b) schede descrittive;
      c) cartografia.

                               Capo IV
                Tagli boschivi, progetti e procedure

                               Art. 9.
        Progetti di riqualificazione forestale ed ambientale
    1.  I  progetti  di riqualificazione forestale ed ambientale sono
progetti  integrati,  che  comprendono  il  progetto  di  taglio  del
soprassuolo   principale   e  i  progetti  relativi  agli  interventi
colturali,  alle  vie  di  esbosco  terrestri  ed aeree ed ai modesti
interventi    funzionali    alla   riqualificazione   ambientale   ed
idrogeologica  della  superficie  forestale.  Rispondono  ai principi
della  selvi-coltura naturalistica e sono redatti in conformita' alle
direttive approvate dalla giunta regionale.
    2.  I  progetti  di riqualificazione forestale ed ambientale sono
obbligatori  per  le  proprieta' pubbliche pianificate, ai fini degli
interventi di cui al comma 1, con esclusione dei casi di cui all'Art.
10,  comma  1,  lettera  a).  Sono redatti in conformita' ai piani di
gestione forestale e ai piani integrati particolareggiati.
    3.  Per  la  proprieta'  pubblica  in  assenza  di pianificazione
forestale,  ovvero  nelle more della sua approvazione, gli interventi
di   utilizzazione  boschiva  sono  effettuati  in  conformita'  agli
indirizzi  specifici stabiliti dall'ispettorato forestale competente,
a  seguito  di sopralluogo, entro trenta giorni dal ricevimento della
relativa richiesta.
    4.  Per  la  proprieta'  privata  i  progetti di riqualificazione
forestale  ed  ambientale  sono  obbligatori  qualora  il  taglio del
soprassuolo principale superi i cento metri cubi lordi di massa nelle
fustaie  e  i  2,5 ettari di superficie nei cedui. Per quantitativi o
superfici inferiori si seguono le indicazioni dell'Art. 11.
    5. La redazione dei progetti e' di competenza di tecnici agronomi
forestali  abilitati;  l'ente  pubblico  proprietario  di boschi puo'
altresi'  chiedere  che  i progetti vengano redatti dagli ispettorati
forestali o da altri enti pubblici competenti in materia forestale.
    6.  Ai  sensi  dell'Art. 1, comma 26-ter della legge regionale n.
20/2000,  l'ispettorato  forestale  competente  per  territorio  puo'
predisporre    il    progetto    attraverso    i    propri    tecnici
agronomi-forestali  abilitati,  previa  verifica  delle priorita' del
servizio  d'istituto.  Si  applica  la  tariffa  di Euro 300 al netto
dell'I.V.A.,  ogni  cinquecento  metri cubi lordi o frazioni di massa
legnosa  assegnata. Sono altresi' a carico del proprietario gli oneri
relativi alle missioni e alle eventuali ore straordinarie relative al
personale forestale impiegato che sono rimborsati all'amministrazione
regionale   che  provvede  a  richiederli,  rendicontando  gli  oneri
effettivamente  sostenuti. Il personale operaio da adibire ai rilievi
progettuali  deve  essere messo a disposizione dall'ente proprietario
del bosco, che ne assume gli oneri.
    7.  In  presenza  di  piano di gestione forestale, il progetto di
riqualificazione forestale e ambientale viene inviato all'ispettorato
forestale competente, il quale verifica la coerenza del documento con
gli  indirizzi  della pianificazione forestale e vista il progetto ai
sensi  dell'Art.  1,  comma 26 della legge regionale n. 20/2000 entro
trenta giorni dalla data di presentazione; trascorso tale termine, il
progetto  si intende vistato. Se il progetto contiene anche tipologie
di  interventi  relativi alla realizzazione di viabilita' forestale o
di linee di esbosco per via aerea soggetti ad autorizzazione ai sensi
degli   articoli  14  e  15,  esso  e'  sottoposto  ad  approvazione,
comprensiva  di  eventuali  prescrizioni,  da  parte dell'ispettorato
forestale competente, che si esprime entro sessanta giorni dalla data
di presentazione della richiesta. L'approvazione tiene luogo di tutti
gli  atti autorizzativi di competenza della direzione regionale delle
foreste  o  dell'ispettorato  medesimo  o  dichiarativi,  ai fini del
vincolo idrogeologico o delle autorizzazioni per gli impianti a fune.
    8.  Ai  progetti  redatti  da tecnici agronomi-foretali abilitati
dipendenti da enti pubblici si applica il comma 7.
    9.  I  progetti  redatti,  ai  sensi  dei commi 5 e 6, da tecnici
agronomi-forestali  abilitati  dipendenti dagli ispettorati forestali
vengono vistati o approvati dal direttore dell'ispettorato forestale.
    10.  I  progetti  relativi  alle  proprieta' forestali regionali,
redatti  da  tecnici  agronomi-forestali  abilitati  dipendenti dagli
uffici  della  direzione  regionale  delle  foreste,  sono  vistati o
approvati  dal  direttore  del servizio per la gestione delle foreste
regionali.
    11.  Per  la  proprieta'  pubblica  e privata non pianificata, il
progetto  deve  essere  coerente con le disposizioni previste al capo
IX.  Il  progetto  e' approvato dall'ispettorato forestale secondo le
modalita' di cui al comma 7.
    12.  Le  piante  oggetto di taglio possono essere individuate con
diverse    modalita':   contrassegno   professionale   o   forestale,
contrassegno  del  proprietario,  targhetta di plastica alla ceppaia,
specchiatura,  segnatura  con colore, aree di saggio nei soli casi di
boschi  omogenei ed ogni altro strumento individuato dal tecnico. Per
le  fustaie  pianificate  il  tecnico  incaricato  redige il relativo
piedilista di assegno per la registrazione sul piano di gestione.
    13.  Sulla  proprieta'  pubblica,  per la corretta esecuzione dei
progetti  di  riqualificazione forestale ed ambientale piu' complessi
deve  essere  prevista la direzione dei lavori da parte di un tecnico
agronomo-forestale  abilitato  secondo  le  indicazioni contenute nel
capitolato tecnico di cui all'Art. 7, comma 8.
    14. Il taglio deve essere eseguito in conformita' al progetto. Il
direttore dei lavori nel corso dell'intervento puo' apportare piccole
integrazioni  di  massa  assegnata  fino  al cinque per cento, per le
quali  non  necessita autorizzazione e di cui deve essere redatta una
relazione  unica  e finale di assegno, da trasmettere all'ispettorato
forestale competente.
    15.  Tutti  gli  interventi  di  taglio  aggiuntivi  rispetto  al
progetto,   purche'  giustificati  ed  organicamente  collegati  allo
stesso,  quali  i  tagli  forzosi  per  schianti costituiti da piante
divelte  o  stroncate, i tagli di piante instabili in aree soggette a
movimenti  franosi,  i  tagli  fitosanitari,  i tagli di piante lungo
tracciati   di  vie  di  esbosco,  singoli  prelievi  di  piante  che
impediscono un corretto abbattimento o utilizzazione, non necessitano
di   autorizzazione   e   le   relative   piante  non  devono  essere
contrassegnate  preventivamente. Gli interventi sono effettuati sotto
la  responsabilita'  del  direttore  dei  lavori,  che  ne redige una
relazione  unica  e  finale di assegno da trasmettere all'ispettorato
forestale   competente.  La  relativa  massa  assegnata  non  rientra
nell'integrazione di cui al comma 14.
    16.  Le varianti sostanziali, che non rientrano nelle fattispecie
di  cui  ai commi 14 e 15, seguono la procedura prevista dai commi 7,
8, 9, 10 e 11.

                              Art. 10.
        Piccoli tagli boschivi in aree di proprieta' pubblica
    1.  Sulla  proprieta'  pubblica  i piccoli tagli boschivi possono
essere attuati con le seguenti modalita':
      a) in  presenza di pianificazione forestale, l'assegno di massa
legnosa  fino  a  cento metri cubi lordi nella fustaia e a 2,5 ettari
nel  ceduo  puo'  essere  eseguito  dai  tecnici  o  dal personale di
custodia  dell'ente  proprietario  o,  su richiesta dello stesso, dal
personale   della   stazione   forestale  competente  o  dal  tecnico
professionista  incaricato  per  interventi  relativi a fabbisogni di
legna da ardere o legname da opera a favore di cittadini, nonche' per
la  soddisfazione  dei  diritti di servitu', per tagli di conversione
dei  cedui all'altofusto, per tagli fitosanitari, per tagli di piante
instabili  in  aree  soggette  a  movimenti franosi. Per il materiale
assegnato  va  redatta  relazione  semplificata  di  assegno  per  la
relativa  registrazione delle utilizzazioni in applicazione del piano
di   gestione  forestale,  da  comunicare  all'ispettorato  forestale
competente anche a lavori finiti;
      b) in  assenza  di pianificazione forestale, per i tagli di cui
al comma a) si applicano le disposizioni dell'Art. 11, comma 1;
      c) gli   interventi   relativi  al  taglio  di  piante  secche,
schiantate,  divelte  o  stroncate,  a  tagli  forzosi  derivanti  da
autorizzazioni  per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche,  nonche' gli
interventi   di   sfollo,  ripuliture  e  il  prelievo  di  materiale
intercalare  scarsamente vitale, prescindono dai quantitativi massimi
di  massa legnosa nella fustaia o di superficie nel ceduo di cui alla
lettera  a).  In  presenza di piano di gestione, va redatta relazione
semplificata   di   assegno,  per  la  relativa  registrazione  delle
utilizzazioni  in  applicazione  del  piano di gestione forestale, da
comunicare   all'ispettorato  forestale  competente  anche  a  lavori
finiti.

                              Art. 11.
        Piccoli tagli boschivi in aree di proprieta' privata
    1.  Sulla  proprieta' privata, nelle aree non rientranti nei casi
previsti  dall'Art.  27,  i  piccoli  tagli  boschivi  possono essere
attuati con le seguenti modalita':
      a) sono esenti dall'obbligo di dichiarazioni o autorizzazioni i
tagli  inferiori a quindici metri cubi lordi di massa nelle fustaie o
a  mille  metri  quadrati  di  superficie nei cedui, le ripuliture, i
decespugliamenti,  il  prelievo  di materiale intercalare scarsamente
vitale, il taglio di piante secche, schiantate, divelte, stroncate di
qualsiasi  entita'  o  dimensione.  Nei  boschi governati a ceduo gli
interventi  di  taglio devono comunque essere effettuati nel rispetto
dell'epoca di taglio per il ceduo di cui all'Art. 20;
      b) il  proprietario, l'avente titolo, le comunioni familiari, i
consorzi  privati,  che  intendano tagliare da quindici a cento metri
cubi  lordi di massa nelle fustaie o da mille metri quadri fino a 2,5
ettari  di  superficie nei cedui, devono presentare una dichiarazione
di  taglio secondo le modalita' dell'Art. 12. Nell'arco del triennio,
per  ogni  superficie forestale accorpata, gli interventi non possono
superare  il  quantitativo  o  la  superficie  massima previsti dalla
presente lettera.
    2.  Ai  sensi  dell'Art. 1, comma 26-ter della legge regionale n.
20/2000,  su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), il
personale  forestale,  nell'ambito  dei  normali  servizi d'istituto,
presta la propria assistenza tecnica gratuita ai fini:
      a) della predisposizione della dichiarazione di taglio;
      b) dell'individuazione delle piante da abbattere nelle fustaie,
entro  il  limite  di  cento  metri  cubi  lordi, al cui contrassegno
provvede il proprietario;
      c) dell'individuazione dei criteri di intervento nei cedui.
    3. L'attivita' di assistenza tecnica di cui al comma 2 si esplica
mediante  lo  svolgimento  di  compiti  di contenuto non progettuale,
consistenti  in  sopralluoghi, consigli sull'indicazione delle piante
da  abbattere e collaborazione nella redazione della dichiarazione di
taglio.
    4.  I soggetti di cui al comma 1, lettera b), provvedono ai tagli
nei  limiti  e  secondo le modalita' stabilite nella dichiarazione di
taglio e dal presente regolamento.
    5.  In presenza di pianificazione forestale, deve comunque essere
sempre  redatta  dal personale della stazione forestale competente, o
dal  tecnico professionista incaricato, una relazione semplificata di
assegno   per   la  relativa  registrazione  delle  utilizzazioni  in
applicazione   del   piano   di  gestione  forestale,  da  comunicare
all'ispettorato forestale competente anche a lavori finiti.

                              Art. 12.
                       Dichiarazione di taglio
    1.  Le  dichiarazioni  di taglio devono essere redatte secondo il
modello  stabilito con decreto del direttore regionale delle foreste.
Sono  presentate  all'ispettorato  forestale  competente,  tramite la
stazione forestale, che puo' fornire la necessaria assistenza tecnica
ai sensi dell'Art. 11.
    2.  La  dichiarazione comprende i seguenti elementi: generalita',
indirizzo e recapito del dichiarante, ubicazione, estremi catastali e
superficie  della  proprieta',  superfici d'intervento, tipo di bosco
secondo  la casistica prevista al capo IX, tipo di taglio, piedilista
delle  piante  contrassegnate  preventivamente  per  numero, specie e
diametro  nelle  fustaie  adulte  e mature o superficie di taglio nei
cedui,  termini  presunti  di  inizio e durata dell'utilizzazione. Le
masse  lorde delle fustaie sono calcolate applicando il sistema delle
tariffe di Algan, di cui all'allegato A.
    3.  Per  i  boschi  misti  di acero di monte, frassino maggiore e
faggio,   e   per   i  boschi  di  specie  quercine,  ai  fini  della
dichiarazione,  e'  obbligatoria  l'individuazione  preventiva  delle
piante  da  rilasciare  qualora  sia previsto il governo a fustaia ai
sensi dell'Art. 18.
    4.  La  stazione  forestale esprime parere sulle dichiarazioni di
taglio  ricevute,  valutando la conformita' delle operazioni previste
alle disposizioni del presente regolamento.
    5.  L'ispettorato forestale competente, entro trenta giorni dalla
presentazione  della  dichiarazione alla stazione forestale, visto il
parere  espresso  dalla  medesima,  puo'  formulare,  ove necessario,
prescrizioni  per  la  corretta  effettuazione dei tagli nel rispetto
delle norme di cui al capo IX. Trascorso tale termine, il taglio puo'
essere eseguito.

                               Capo V
Infrastrutture  per  l'esbosco  per via terrestre ed aerea ed imprese
                              boschive

                              Art. 13.
                      Infrastrutture forestali
    1.  Le infrastrutture forestali impiegate per il concentramento e
l'esbosco  del  legname  nonche' per l'accesso delle maestranze, sono
classificate   in   viabilita'   forestale  principale  e  viabilita'
forestale secondaria.
    2.  La viabilita' forestale principale e' caratterizzata da opere
permanenti a fondo stabilizzato, dotate di manufatti di varia natura,
comportanti  una trasformazione permanente dello stato dei luoghi; e'
costituita  da  strade,  camionabili  o  trattorabili,  di  larghezza
superiore  a  tre  metri,  e  da  piazzali permanenti di raccolta del
legname.
    3. La viabilita' forestale secondaria comprende:
      a) opere   temporanee   a   fondo  naturale,  che  puo'  essere
ricolonizzato  dalla  vegetazione,  soggette  a riutilizzo periodico,
realizzate  senza  o  con  modesti  movimenti  di terra, le quali non
costituiscono   interruzione   della  superficie  boscata,  ai  sensi
dell'Art.  3,  comma 3, della legge regionale n. 22/1982 e successive
modifiche ed integrazioni; sono costituite da:
        1)  le  piste principali, di larghezza pari o inferiore a tre
metri  e  di lunghezza non superiore a settecento metri, ivi compresi
piazzali provvisori di raccolta del legname;
        2)  le  piste  secondarie,  varchi  nel  soprassuolo  che non
necessitano  di movimenti di terra ed hanno larghezza inferiore a tre
metri;  la larghezza puo' essere superiore a tre metri per interventi
con macchine operatrici speciali, tipo harvester e forwarder;
        3)  le linee di esbosco a gravita', realizzate lungo le linee
di massima pendenza o tramite percorsi attrezzati;
      b) le linee di teleferica, distinte in:
        1) linee temporanee di gru a cavo tradizionale;
        2) linee temporanee di gru a cavo mobile;
        3)  linee  di  teleferica  monofuni,  denominate  palorci,  e
trifuni.
    4.  Gli  interventi di viabilita' forestale principale, di cui al
comma 2,   in   quanto  infrastrutture  di  viabilita'  forestale  di
carattere  permanente  a  fondo  stabilizzato,  nonche'  le  linee di
teleferica   monofuni  e  trifuni,  qualora  siano  permanenti,  sono
soggette  all'autorizzazione  paesaggistica  ai  sensi dell'Art. 131,
comma  11,  lettera  a) della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52
(Norme   regionali   in  materia  di  pianificazione  territoriale  e
urbanistica).  Gli  interventi  di viabilita' forestale secondaria di
cui  al  comma  3,  lettera  a),  le  linee  temporanee di gru a cavo
tradizionale  e  mobile,  nonche'  le  linee di teleferica monofuni e
trifuni,   qualora   non  siano  permanenti,  non  sono  soggetti  ad
autorizzazione  paesaggistica  ai  sensi  dell'Art.  152  del decreto
legislativo  29 ottobre  1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali), in quanto non
alterano  l'assetto  idrogeologico  e  non  comportano trasformazioni
permanenti dello stato dei luoghi.
    5.  Le  direttive  tecniche per la pianificazione e realizzazione
delle   vie   terrestri  ed  aeree  di  esbosco  sono  approvate  con
deliberazione della giunta regionale.

                              Art. 14.
Strade e piste forestali, linee di avvallamento, sentieri, mulattiere
                             e piazzali
    1.   La  realizzazione  e  manutenzione  delle  strade  forestali
principali,  come  definite  all'Art.  13,  comma 2, e' soggetta alla
seguente disciplina ai fini del vincolo idrogeologico:
      a) la realizzazione e' soggetta all'autorizzazione in deroga al
vincolo  idrogeologico  prevista dall'Art. 7 della legge regionale n.
22/1982;
      b) la   manutenzione   ordinaria   e'  esente  dall'obbligo  di
dichiarazioni o autorizzazioni ai fini forestali;
      c) la   manutenzione   straordinaria  con  interventi  che  non
comportino  alterazioni  dello  stato  dei  luoghi  o  finalizzata al
consolidamento  o  ripristino  funzionale  di  opere esistenti con le
tecniche  dell'ingegneria  naturalistica,  ivi  compresa l'attuazione
delle   opere   di  sgrondo  delle  acque  meteoriche  con  tipologie
strutturali  idonee,  e'  soggetta  alla  dichiarazione  ai  fini del
vincolo idrogeologico di cui all'Art. 31.
    2.  La  realizzazione e manutenzione delle piste forestali di cui
all'Art.   13,  comma  3,  lettera  a),  e'  soggetta  alla  seguente
disciplina ai fini del vincolo idrogeologico:
      a) le   piste   principali  di  concentramento  ed  esbosco  di
larghezza pari o inferiore a tre metri e di lunghezza non superiore a
settecento   metri  possono  essere  eseguite,  previa  dichiarazione
dell'interessato all'ispettorato forestale competente per territorio,
secondo  la  procedura di cui all'Art. 31, con l'esplicito obbligo di
inerbire   l'area  denudata  a  seguito  dei  movimenti  di  terra  e
realizzare  le  necessarie  opere  trasversali di sgrondo delle acque
meteoriche  a  completamento  dei  lavori.  Nella predisposizione dei
progetti   di   qualificazione   forestale  ed  ambientale  le  piste
principali  devono  essere  esplicitamente previste e pianificate; la
progettazione   deve   comprendere   il   tracciamento  sul  terreno,
l'individuazione  della sezione tipo ed i provvedimenti di ripristino
a completamento dei lavori di esbosco;
      b) le   piste   secondarie,  varchi  nel  soprassuolo  che  non
necessitano  di movimenti di terra ed hanno larghezza inferiore a tre
metri,  non  sono  soggette  ad alcuna disciplina; l'effettuazione di
varchi,  senza movimenti di terra, di larghezza superiore a tre metri
e'  consentita  per interventi con macchine operatrici speciali, tipo
harvester e forwarder, previa dichiarazione all'ispettorato forestale
competente secondo la procedura di cui all'Art. 31. E' fatta salva la
facolta'  per  l'ispettorato forestale competente, qualora l'utilizzo
dei varchi dovesse procurare danni al soprassuolo o rappresentasse un
pericolo  di  potenziali  dissesti  idrogeologici,  di prevedere, con
provvedimento inviato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario
o alla ditta utilizzatrice, le necessarie restrizioni, la sospensione
dei lavori o del transito dei mezzi ed il ripristino dei luoghi.
    3.  Le  linee di esbosco a gravita', realizzate lungo le linee di
massima  pendenza o tramite percorsi attrezzati, non sono soggette ad
alcuna  disciplina,  fatto  salvo quanto previsto negli articoli 23 e
24. Le linee di avvallamento artificiali, risine o canalette, possono
essere  eseguite liberamente e vanno rimosse al termine dei lavori di
utilizzazione.
    4.  Sono esenti dall'obbligo di dichiarazione o autorizzazione la
realizzazione  di sentieri di larghezza inferiore a un metro, nonche'
la   manutenzione   delle   mulattiere   per   l'accesso   alle  aree
silvo-pastorali,  qualora  i  relativi lavori siano eseguiti a mano o
con mini macchine operatrici.
    5.  La  realizzazione  di  imposti  e  piazzali temporanei per il
deposito  del  legname,  di  superficie  inferiore  a  trecento metri
quadri,  che  siano  oggetto di ripristino con inerbimento al termine
dei  lavori,  non  rappresenta alterazione permanente dello stato dei
luoghi  ed  e'  soggetta a dichiarazione, secondo la procedura di cui
all'Art. 31.
    6. Per gli interventi previsti dal presente articolo inseriti nei
progetti  di  riqualificazione  forestale  ed  ambientale,  ai  sensi
dell'Art.  9,  comma  7,  l'approvazione  del progetto tiene luogo di
tutti  gli  atti  autorizzativi  di  competenza della direzione delle
foreste o degli ispettorati forestali o dichiarativi.

                              Art. 15.
                         Linee di teleferica
    1.  Nei  boschi  di  alto  fusto,  nonche'  in  quelli da avviare
all'alto fusto, e' ammessa l'apertura di varchi nel soprassuolo della
larghezza  consentita  dalle  corrette tecniche per il tracciamento e
l'esercizio   delle  linee  di  teleferica,  al  fine  di  consentire
l'installazione  e  l'esercizio  di  gru  a  cavo e di altre macchine
operatrici  forestali  a  fune.  Le  spaziature  tra  le  linee  sono
conformate  al  tipo  di  bosco,  al  trattamento, all'intensita' del
taglio   ed   alle  macchine  da  impiegare,  secondo  gli  indirizzi
individuati  per  l'impiego delle moderne teleferiche forestali nelle
direttive  tecniche  di cui all'Art. 13, comma 5 e le indicazioni del
progetto di riqualificazione forestale ed ambientale.
    2.   La   disciplina   della  linee  temporanee  di  gru  a  cavo
tradizionale e' la seguente:
      a) la  realizzazione delle linee di lunghezza superiore a mille
metri   e'  soggetta  all'autorizzazione  dell'ispettorato  forestale
competente,  che  si  esprime  entro  sessanta  giorni  dalla data di
ricezione  della  richiesta.  L'esecutore deve presentare il progetto
redatto  da  tecnico  agronomo-forestale  abilitato ed in conformita'
alle  direttive  tecniche  di cui al comma 1, previo tracciamento sul
terreno  e  segnatura  delle  piante  di ancoraggio e di sostegno. Il
progetto   e'   corredato  degli  elementi  tecnici  dimensionali  di
progetto,  della  planimetria  in  scala  adeguata,  del  profilo del
terreno,  della  posizione  della  catenaria,  degli  ancoraggi e dei
cavalletti;
      b) la realizzazione delle linee di lunghezza fino a mille metri
e'  soggetta  a  dichiarazione  all'ispettorato forestale competente,
secondo le modalita' indicate al comma 3, lettera b);
      c) qualora   nei  progetti  di  riqualificazione  forestale  ed
ambientale  sia previsto l'impiego di gru a cavo tradizionali, queste
sono  soggette  a  progettazione  ai  sensi  della  lettera  a) ed il
tracciamento  sul  terreno  delle  linee  di  gru  a cavo deve essere
propedeutico   all'assegno  delle  piante  del  progetto;  l'atto  di
controllo  sul  progetto  principale assorbe le procedure di cui alle
lettere a) e b), ai sensi dell'Art. 9, comma 7.
    3.  La  disciplina delle linee temporanee di gru a cavo mobile e'
la seguente:
      a) la  realizzazione  delle  linee  di  lunghezza  superiore  a
settecento  metri, e' soggetta alla procedura autorizzativa di cui al
comma 2, lettera a);
      b) la  realizzazione di linee di gru a cavo mobile di lunghezza
fino  a  settecento metri e' soggetta a dichiarazione all'ispettorato
forestale  competente, corredata con la progettazione delle linee che
vanno  indicate  in  planimetria  a scala adeguata e l'individuazione
sommaria  delle  caratteristiche  tecniche  essenziali dell'impianto;
l'ispettorato  forestale  competente  puo' formulare, ove necessario,
eventuali  osservazioni  tecniche  o prescrizioni entro trenta giorni
dalla  ricezione  della dichiarazione; in caso di inutile decorso del
termine, le linee possono essere realizzate;
      c) qualora   nei  progetti  di  riqualificazione  forestale  ed
ambientale   sia   previsto  l'impiego  di  gru  a  cavo  mobili,  il
tracciamento  sul  terreno  delle  linee  di  gru  a cavo deve essere
propedeutico   all'assegno  delle  piante  del  progetto;  l'atto  di
controllo  sul  progetto  principale assorbe le procedure di cui alle
lettere a) e b), ai sensi dell'Art. 9, comma 7.
    4.  La realizzazione di linee di teleferiche monofuni, denominate
palorci,  e trifuni per attivita' agrarie e forestali e' soggetta, in
quanto  opere  permanenti,  all'autorizzazione edilizia comunale, che
viene   rilasciata  su  parere  conforme  dell'ispettorato  forestale
competente  per  territorio. La richiesta di autorizzazione al comune
va  corredata  con un progetto contenente le caratteristiche tecniche
dell'impianto,  la  planimetria  in  scala  adeguata,  il profilo del
terreno   e   la   posizione   della  catenaria  e  degli  ancoraggi.
L'ispettorato  forestale  competente  esprime il parere sull'impianto
entro trenta giorni dalla ricezione della domanda; in caso di inutile
decorso del termine, il parere si intende favorevolmente reso.
    5.  Qualora  la  linea  di  teleferica monofune sia installata in
maniera  temporanea,  per  un tempo massimo di un anno, si applica la
procedura  dichiarativa  prevista al comma 3, lettera b) per le linee
temporanee di gru a cavo mobile.
    6.  Per gli impianti che investono lo spazio aereo sovrastante le
chiome  del  bosco  resta  impregiudicata  l'osservanza delle norme e
delle  procedure di sicurezza per il volo. Il progetto della linea di
gru  a  cavo  e'  obbligatorio  per  tutti gli impianti ad una o piu'
campate,  i  quali, indipendentemente dalla lunghezza della linea, si
elevino  oltre  la  sommita'  della chioma o del terreno nudo per una
altezza maggiore  di venti metri su un tratto della linea superiore a
cento metri.

                              Art. 16.
                          Imprese boschive
    1.  Ai  sensi  dell'Art.  1,  comma  29, della legge regionale n.
20/2000,  i  lavori di riqualificazione forestale ed ambientale sulla
proprieta' pubblica devono essere effettuati da imprese boschive, che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
      a) iscrizione  al  registro  delle  imprese presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
      b) possesso  del  certificato  di  idoneita' di cui al comma 2,
rilasciato  dalla  direzione  regionale delle foreste, su istruttoria
degli ispettorati forestali competenti.
    2.  Al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la
razionale  gestione  del  patrimonio  forestale  nonche'  la crescita
imprenditoriale   e  professionale  delle  imprese  di  utilizzazione
forestale,  viene  rilasciato  il  certificato  di  idoneita', per le
tipologie  citate  al  comma  3, alle imprese boschive che dispongano
delle  macchine  idonee  e  delle  maestranze  specializzate, abbiano
almeno  un  addetto in possesso del patentino di abilitazione tecnica
di  cui  al  comma  6  e  diano  garanzia di applicazione delle norme
relative al lavoro dipendente, nel rispetto dei contratti collettivi,
e di quelle sulla sicurezza dei cantieri.
    3.  La  direzione  regionale  delle  foreste  tiene  ed  aggiorna
l'elenco  delle  imprese  boschive,  in  possesso  del certificato di
idoneita', distinto in sezioni secondo le seguenti specializzazioni:
      a) lavori colturali;
      b) taglio ed allestimento;
      c) concentramento ed esbosco per via terrestre;
      d) concentramento ed esbosco per via aerea;
      e) lavori di qualificazione e manutenzione ambientale.
    4.  Il  certificato di idoneita', suddiviso per specializzazione,
consente  di  attuare  i  progetti  di  riqualificazione forestale ed
ambientale  di  proprieta'  degli  enti pubblici e di assumere quindi
lavori   per   l'utilizzazione  dei  lotti  boschivi  in  piedi,  per
l'aggiudicazione  dei  soli  lavori  di  taglio ed allestimento delle
piante,  dei  lavori  di  miglioramento  dei  boschi,  nonche' per la
realizzazione  di  opere  infrastrutturali  e di difesa idrogeologica
funzionali   agli   interventi   di   riqualificazione  forestale  ed
ambientale.
    5.  Le  imprese  boschive  aggiudicatarie  dei  lavori  di cui al
comma 4  possono,  nel rispetto delle normative vigenti, far eseguire
una  parte  del valore degli stessi da altre imprese boschive purche'
tali  imprese dispongano dei necessari requisiti di professionalita',
attestati  dal  possesso del certificato di idoneita' di cui al comma
1.
    6.  La direzione regionale delle foreste rilascia un patentino di
abilitazione   tecnica   agli  operatori  forestali,  valutandone  le
capacita'  in  ordine  alla  corretta  e  razionale effettuazione dei
lavori  di  taglio,  allestimento  ed esbosco del legname, nonche' le
conoscenze in materia antinfortunistica e nei riguardi dell'impiego e
manutenzione delle attrezzature boschive.
    7.  Le  capacita'  di cui al comma 6 devono essere comprovate, da
parte  della  direzione  regionale  delle  foreste, mediante verifica
periodica,  teorica  e pratica, della professionalita' dell'operatore
forestale, gia' acquisita o da acquisire attraverso appositi corsi di
formazione ed aggiornamento professionale.
    8. Prima dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 4, le imprese
devono  individuare  un responsabile del cantiere che sia in possesso
del patentino di abilitazione tecnica di cui al comma 6.
    9.  Le  procedure per il rilascio del certificato di idoneita' di
cui  al  comma  2, per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco di
cui  al comma 3, nonche' per il rilascio dell'abilitazione tecnica di
cui  al  comma  6 e le relative modalita' di verifica periodica della
professionalita'  di  cui  al  comma  7  sono  stabilite con apposite
direttive approvate dalla giunta regionale.
    10. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui al comma 9,
continuano   ad  applicarsi  le  vigenti  norme  sul  certificato  di
idoneita'  per  l'utilizzazione  dei  lotti  boschivi  di  proprieta'
pubblica.

                               Capo VI
                Prescrizioni per la tutela dei boschi

                              Art. 17.
                Divieto di trasformazione dei boschi
    1.  Salvo  nei  casi  previsti  dalla  legge, e' fatto divieto di
trasformare i boschi in altri tipi di coltura.
    2.  La  trasformazione  dei boschi e' soggetta all'autorizzazione
paesaggistica;  la  trasformazione  dei  boschi  soggetti  a  vincolo
idrogeologico  e'  subordinata  anche all'autorizzazione in deroga al
vincolo di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 22/1982.

                              Art. 18.
                  Obbligo del governo ad altofusto
    1.  I  cedui  invecchiati  di  faggio  di  eta' media superiore a
trentacinque anni devono essere convertiti ad alto fusto.
    2.  Per  i  boschi  cedui misti invecchiati di latifoglie che non
siano  stati  soggetti  al  taglio  da  piu'  di  trentacinque  anni,
l'ispettorato    forestale    competente    all'atto   dell'eventuale
dichiarazione   di   taglio   o  di  presentazione  del  progetto  di
riqualificazione   forestale   ed  ambientale,  puo'  consentire,  in
relazione  alle  condizioni  selvi-colturali  del popolamento ed alle
capacita'  di  perpetuazione,  il  ripristino  del  governo a ceduo o
imporre  con  provvedimento  motivato gli interventi per l'avviamento
all'alto fusto.
    3.  Per  i  boschi di acero di monte, frassino maggiore, faggio o
rovere,  con partecipazione in purezza o in mescolanza di tali specie
superiore  all'ottanta per cento in termini di massa, e' obbligatorio
il governo a fustaia.
    4.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma 3, per i boschi di
neoformazione  misti  di  latifoglie,  esclusa  la  robinia,  di eta'
compresa  tra  quindici  e  venticinque anni, l'ispettorato forestale
competente, all'atto della dichiarazione di taglio o di presentazione
del   progetto,   puo'   consentire,  in  relazione  alle  condizioni
selvi-colturali  del  popolamento ed alle capacita' di perpetuazione,
il governo a ceduo.

                              Art. 19.
Divieto  di conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e di
                       sostituzione di specie
    1.  La  conversione  dei  boschi di alto fusto in boschi cedui e'
vietata,  salvo autorizzazione dell'ispettorato forestale competente.
Il  divieto  comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalla
conversione dei cedui invecchiati.
    2. Sono vietate la sostituzione di specie forestali autoctone con
specie  esotiche  e  la  sostituzione di specie definitive con specie
pioniere e transitorie.

                              Art. 20.
                   Epoca per il taglio dei boschi
    1.  E'  consentito  effettuare operazioni di taglio durante tutto
l'anno per le fustaie di latifoglie e di conifere.
    2.  Gli  interventi  di  avviamento  all'altofusto possono essere
effettuati in qualsiasi periodo dell'anno.
    3.  Per  i  boschi cedui e' obbligatorio effettuare il taglio nel
periodo  di  riposo  vegetativo,  al  fine di conservare la capacita'
pollonifera  e per limitare i danni alle ceppaie con le operazioni di
esbosco.
    4.  Ai  fini  del  comma  3, per i boschi cedui delle province di
Udine e Pordenone sono individuati per i tagli i seguenti periodi:
      a) fino a 800 metri di altitudine, dal 1° ottobre al 15 aprile;
      b) oltre  agli  800  metri  di  altitudine, dal 15 settembre al
15 maggio.
    5.  Ai  fini  del  comma  3, per i boschi cedui delle province di
Trieste e Gorizia sono individuati per i tagli i seguenti periodi:
      a) fino a 400 metri di altitudine, dal 1° ottobre al 31 marzo;
      b) oltre  i  400  metri  di  altitudine,  dal  15 settembre  al
15 aprile.
    6.   Qualora   ricorrano   circostanze   vegetative   particolari
l'ispettorato  forestale competente per territorio puo' modificare la
durata dei periodi indicati ai commi 4 e 5.

                              Art. 21.
                           P o t a t u r e
    1. Nei boschi di altofusto di latifoglie e' consentito effettuare
sul  primo fusto dei soggetti giovani meglio conformati, quali piante
scelte  tra  le  candidate dotate di buone caratteristiche di forma e
portamento, una progressiva potatura verde dei rami sul tronco per un
terzo  dell'altezza  totale,  al fine della migliore correzione della
verticalita'  e  per originare, a maturita', fusti puliti da nodi per
almeno un'altezza di sei metri da terra.
    2.  Nei  boschi  di  conifere  gli  interventi  di  potatura sono
consentiti  per  le giovani piante scelte, di miglior conformazione e
destinate  alla  maturita', sui rami secchi o di scarsa vitalita' del
terzo inferiore del fusto.

                              Art. 22.
        Taglio, allestimento e sgombero dei prodotti legnosi
    1.  Il taglio e l'allestimento dei prodotti legnosi devono essere
compiuti  con  cura, in modo da non danneggiare le piante circostanti
ed  il  novellame;  lo  sgombero  dai boschi dei prodotti stessi deve
essere  realizzato  il  piu'  prontamente  possibile,  in modo da non
danneggiare   l'eventuale   rinnovazione   presente   o   in  via  di
insediamento  e  comunque,  per  i  cedui,  entro  il  periodo di cui
all'Art. 20, commi 4 e 5.
    2.  Nei  boschi in corso di rinnovazione, la ramaglia, i cimali e
ogni  altro  avanzo  delle  utilizzazioni,  devono essere ammucchiati
nelle  aree  dove  non  risultino  di  ostacolo  all'affermarsi della
rinnovazione stessa.
    3.  Tale  ammucchiamento  deve seguire immediatamente il taglio e
l'allestimento  in  tutte  le  aree gia' coperte da novellame, mentre
deve essere effettuato prima della ripresa vegetativa nelle superfici
suscettibili di rinnovazione.
    4.  Nei  boschi  non  in  rinnovazione  la  ramaglia  puo' essere
lasciata sparsa su tutta la superficie interessata dal taglio.
    5.  Nei  boschi ubicati in zone ad alto rischio d'incendio non e'
comunque  consentito  l'ammucchiamento delle ramaglie a ridosso delle
piante  in  piedi  ne'  in  prossimita' delle strade o delle piste di
accesso  per  una  fascia  di  venti metri, da conteggiarsi dal bordo
delle stesse.
    6.  L'utilizzatore  e'  tenuto  a tenere sgomberi da tronchi e da
ramaglia  i  sentieri  e le mulattiere di uso collettivo, nonche' gli
alvei dei corsi d'acqua.

                              Art. 23.
           Concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi
    1.  Il  concentramento  a  strascico  e'  consentito dal letto di
caduta  alla  piu'  vicina  via di esbosco, avendo cura di limitare i
danni al suolo e al soprassuolo.
    2.  Ferma  l'osservanza  delle  leggi  relative  al trasporto del
legname  per via aerea, l'esbosco puo' di norma farsi per teleferica,
strade,  piste,  condotte  attrezzate,  canali  di  avallamento  gia'
esistenti,  evitando  per  quanto  possibile qualsiasi percorso nelle
parti di bosco in rinnovazione.
    3. Nel corso delle utilizzazioni il transito in bosco di trattori
gommati  e cingolati e' consentito lungo le piste o varchi naturali e
superfici non coperte da rinnovazione, purche' non comporti rilevanti
danni al soprassuolo o movimenti di terra.
    4.  L'ispettorato  forestale  competente puo' vietare l'uso degli
avvallamenti  e  canali  esistenti,  nonche'  l'impiego  di  trattori
cingolati se tale uso puo' dar luogo a frane, smottamenti o rilevanti
danni  al  soprassuolo.  Il motivato provvedimento viene comunicato a
mezzo  raccomandata  o  notifica  al proprietario interessato ed alla
ditta  che  sta  eseguendo  l'utilizzazione  boschiva, anche in corso
d'opera.
    5.  L'utilizzatore puo' usare la via piu' breve o piu' funzionale
per l'esbosco, previa comunicazione ed accordo con il proprietario od
avvalersi  dei  diritti di servitu' di passaggio gia' costituiti o da
costituire ai sensi dell'Art. 1032 del codice civile. Eventuali danni
dovuti  all'esbosco  devono  essere  riparati  o risarciti secondo le
norme del codice civile.

                              Art. 24.
Avvallamento  e concentramento a strascico di materiale legnoso lungo
                     strade, canaloni, torrenti
    1. E' vietato l'avvallamento del materiale legnoso lungo pendici,
canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione
idraulico-forestali.
    2.  E'  altresi'  vietato  il concentramento a strascico lungo le
strade  a  fondo  stabilizzato,  salvo  che per i tratti strettamente
necessari   all'accatastamento  del  legname  e  comunque  non  oltre
cinquanta metri.
    3. L'ispettorato forestale competente per territorio entro trenta
giorni   dalla  presentazione  della  domanda  dell'interessato  puo'
concedere  deroghe  ai  divieti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  con le
prescrizioni del caso e l'obbligo di ripristino.

                              Art. 25.
Trasporto  ai  fini  del  commercio  e  coltivazione degli «Alberi di
                               Natale»
    1.  Il  trasporto  ai  fini  del  commercio delle piante resinose
destinate ad «Alberi di Natale» viene cosi' regolamentato:
      a) le piante provenienti o circolanti nei territori comunali di
Claut, Cimolais, Erto e Casso, Barcis, Andreis, Forni di Sopra, Forni
di  Sotto, Ampezzo, Sauris, Prato Carnico, Forni Avoltri, Comeglians,
Rigolato,  Ovaro,  Ravascletto,  Cercivento,  Sutrio, Paluzza, Treppo
Carnico,  Paularo,  Pontebba, Moggio Udinese, Tarvisio, Malborghetto,
Dogna  e Chiusaforte devono essere dotate di speciale sigillo apposto
al  momento  del  taglio  dal  personale  forestale  regionale  o  da
personale  di  custodia dei comuni o di consorzi pubblici forestali o
di altra idonea certificazione di provenienza;
      b) tutti  gli  alberi  di  Natale  provenienti o circolanti nei
restanti  territori  della  Regione non sono soggetti alla disciplina
del punto precedente.
    2.  Chi  intende coltivare alberi di Natale in terreni soggetti a
vincolo  idrogeologico,  prima  della piantagione ne fa dichiarazione
scritta  all'ispettorato  forestale competente per territorio tramite
la  stazione  forestale, corredata dagli estremi catastali, nel quale
sia  indicata  la zona da destinare alla piantagione; tale intervento
non  costituisce  cambiamento  di  coltura. Entro trenta giorni dalla
data   di  ricezione  della  dichiarazione,  l'ispettorato  forestale
competente  puo'  formulare,  ove  necessario, eventuali osservazioni
tecniche o prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, l'impianto
puo' essere realizzato.

                              Art. 26.
     Pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati od abbandonati
    1.  Nei  boschi  in  via di rinnovazione diffusa o allo stadio di
basso  novelleto  il  pascolo  e' vietato sino a che i soggetti della
rinnovazione  non siano definitivamente affermati e abbiano raggiunto
uno sviluppo tale da non subire danno per il morso del bestiame.
    2.  In  tutte  le  restanti zone boscate il pascolo e' consentito
fatta  eccezione per il pascolo caprino, suino ed equino e per quello
di  allevamento della selvaggina ungulata, per il quale si applica il
disposto del comma 3.
    3.  Nei  boschi  fortemente  cespugliati  fino  a  mille metri di
altitudine e' consentito il pascolo caprino, suino ed equino e quello
di   allevamento   di  selvaggina  ungulata.  In  boschi  scarsamente
cespugliati  o  sopra  i  mille  metri di quota, il proprietario o il
possessore  che intenda aprire il pascolo per tali animali deve farne
preventiva   dichiarazione   all'ispettorato   forestale  competente,
tramite   la   stazione   forestale,  indicando:  localita',  estremi
catastali,  il numero dei capi ed il periodo. L'ispettorato forestale
competente entro trenta giorni puo' vietare motivatamente l'esercizio
del  pascolo o subordinarlo, ove necessario, a limiti e prescrizioni;
decorso inutilmente tale termine, il pascolo puo' essere effettuato.
    4.  Qualora  il  pascolo,  effettuato ai sensi dei commi 2 e 3, a
causa  del  carico di bestiame, della specie o per le caratteristiche
dei  luoghi,  dovesse procurare danni al soprassuolo o rappresentasse
un  pericolo  di  potenziali  dissesti  idrogeologici,  l'ispettorato
forestale   competente  puo'  prevedere  le  necessarie  restrizioni,
l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento inviato a
mezzo raccomandata o notifica al proprietario o al conduttore.
    5.  Nelle  zone  abbandonate,  boscate o cespugliate, soggette al
rischio   d'incendio,   l'amministrazione   regionale  puo'  disporre
l'esercizio  del  pascolo  con  bestiame  specifico,  quale  opera di
prevenzione  degli  incendi prevista dall'Art. 4 punto a) della legge
regionale  18 febbraio  1977,  n.  8  (Norme per la difesa dei boschi
dagli  incendi), previa occupazione temporanea dei terreni secondo le
modalita'  di  cui  all'Art.  5  della  medesima  legge regionale. Il
provvedimento  regionale  comprende  idonea  cartografia dell'area di
occupazione.

                              Art. 27.
Tutela  dei  boschi  in  situazioni  speciali, dei boschi interessati
dagli incendi, dal vento e da altre avversita' meteoriche e biotiche
    1.  Sono considerati boschi in situazioni speciali quelli che, in
aree  non  soggette  a  pianificazione forestale, assolvono rilevanti
funzioni  protettive  di  abitati  ed  infrastrutture  civili,  ed in
particolare:
      a) i boschi presenti sulle rupi;
      b) i  boschi ubicati sui terreni instabili, in forte pendenza o
comunque  particolarmente esposti a fenomeni di erosione o situati in
aree soggette a valanghe o a caduta massi;
      c) i  boschi  in posizione sommitale, a quota superiore a 1.400
metri  per  l'area  prealpina  e a 1.600 metri per l'area alpina, ove
siano presenti rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione.
    2.  Tali boschi sono definiti con particolari elenchi predisposti
dalla direzione delle foreste e pubblicati per trenta giorni all'albo
pretorio  dei  comuni;  entro  tale  periodo  possono essere avanzate
osservazioni  alla  proposta  di  vincolo. Le aree soggette a vincolo
speciale  vengono  rese  pubbliche  con  deliberazione  della  giunta
regionale.
    3.  Per  i  boschi  in situazioni speciali i tagli, per qualsiasi
quantitativo,     devono     essere    preventivamente    autorizzati
dall'ispettorato  forestale  competente  entro  trenta  giorni  dalla
presentazione   del   progetto   o   della  dichiarazione  di  taglio
rispettivamente  previsti  dagli  articoli 9,  comma  4,  e  12; ogni
assegno  per  interventi  di  taglio  deve  essere  fatto  ricorrendo
all'assistenza  tecnica  del  personale  forestale  o  di  un tecnico
agronomo forestale abilitato.
    4.  Nelle aree di distacco delle valanghe censite dallo specifico
catasto  regionale delle valanghe, sono vietati, salvo autorizzazione
dell'ispettorato    forestale   competente   per   territorio,   ogni
utilizzazione  di  piante  vive,  il  taglio dei monconi delle piante
stroncate  e di quelle svettate, nonche' l'asportazione delle ceppaie
o  delle  piante divelte. L'autorizzazione e' rilasciata entro trenta
giorni  dalla  data  di  ricezione della richiesta del proprietario o
dell'avente titolo.
    5.  Nei  boschi  danneggiati  dal  fuoco,  dal  vento  e da altre
avversita'   meteoriche   sono   consentiti,   senza  autorizzazione,
l'utilizzo  e  l'asporto  di  tutte le piante fortemente danneggiate,
compromesse nella vitalita' o in precario equilibrio; per tali lavori
deve  essere preventivamente presentata una dichiarazione, tramite la
stazione   forestale,   all'ispettorato   forestale   competente  per
territorio,  il  quale  puo'  formulare,  ove  necessario,  eventuali
osservazioni  tecniche  o  prescrizioni  entro  i  successivi  trenta
giorni;  decorso  inutilmente  tale termine, l'intervento puo' essere
realizzato.  Nelle  proprieta'  soggette a pianificazione deve essere
redatta  una relazione semplificata di assegno da parte del personale
della  stazione  forestale  competente,  o dei tecnici e personale di
custodia   dell'ente   proprietario,  o  del  tecnico  professionista
incaricato,   per   la  relativa  registrazione  della  quantita'  di
materiale  asportato in applicazione del piano di gestione forestale;
a   tal   fine   la  relazione  di  assegno  deve  essere  comunicata
all'ispettorato forestale competente, anche a lavori finiti.
    6.  Quando  in un complesso boscato o su singole piante forestali
si  verifica un attacco di insetti, funghi o altri agenti biotici, il
proprietario   o   l'avente   titolo,  l'utilizzatore  o  il  tecnico
incaricato,  venutone a conoscenza, e' tenuto a darne tempestivamente
notizia alla stazione forestale competente per territorio.
    7.   Nei  boschi  interessati  da  infestazioni  di  insetti,  da
infezioni  fungine  o da altre circostanze avverse di natura biotica,
l'ispettorato   forestale   competente,   accertatane  la  causa,  la
consistenza e la gravita', puo' disporre con carattere di urgenza gli
interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle
fitopatie.
    8.  La  direzione  regionale  delle  foreste,  anche  tramite gli
ispettorati   forestali  competenti,  promuove  il  monitoraggio,  il
controllo  e  l'inventario  dello  stato  fitosanitario  dei  boschi,
divulga  le conoscenze utili per la prevenzione ed attua le azioni di
lotta piu' opportune contro le infestazioni di insetti e gli attacchi
epidemici di organismi patogeni, mediante il ricorso, preferenziale a
metodi  di  lotta  biologica  e integrata, compresa l'applicazione di
interventi  selvi-colturali  atti  ad  aumentare  la  stabilita'  dei
popolamenti.
    9. L'impiego di prodotti fitosanitari, in bosco o in piazzale, su
legname  allestito  con  corteccia  e'  ammesso, previa comunicazione
all'ispettorato   forestale  competente,  limitatamente  ai  casi  di
pericolo  di  danneggiamento  del  materiale  legnoso  per  probabili
attacchi  di  insetti  corticioli  o lignicoli. L'impiego di prodotti
fitosanitari   in   bosco   su   piante   in   piedi,  per  scopi  di
sperimentazione  o  nei  casi  di elevato rischio fitosanitario o per
altri scopi, e' subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte
dell'ispettorato   forestale   competente,   recante   le  specifiche
dettagliate   dei   principi  attivi  impiegabili,  le  modalita'  di
trattamento   e  le  precauzioni  da  adottare;  l'autorizzazione  e'
rilasciata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa
richiesta.

                              Capo VII
         Prescrizione per i terreni cespugliati e pascolati

                              Art. 28.
                         Terreni cespugliati
    1.  Nelle  aree  boscate  e'  consentito il taglio del sottobosco
costituito  da  specie  arbustive,  nel  rispetto  della rinnovazione
naturale delle specie arboree.
    2.  Nei  terreni  cespugliati e su pendenza inferiore al settanta
per   cento,   e'  consentito  senza  alcuna  restrizione  il  taglio
dell'ontano verde finalizzato al ripristino di aree aperte.
    3.  Il  taglio  dei  cespugli e degli arbusti in aree non boscate
aventi  funzioni  protettive,  in  zone  con  pendenza  superiore  al
settanta  per  cento che, per la loro ubicazione, possono essere sede
di  formazione  di valanghe e di movimenti franosi o di caduta massi,
ovvero,   se   sottoposti   al  calpestio  del  bestiame  pascolante,
dell'insorgere   dei  fenomeni  di  rottura  del  cotico  erboso,  e'
sottoposto  a  dichiarazione all'ispettorato forestale competente per
territorio  tramite  la  stazione forestale; salvo che nei successivi
trenta  giorni non pervenga il provvedimento motivato di divieto o di
prescrizione  di  particolari  condizioni  od  accorgimenti  da parte
dell'ispettorato  forestale  competente,  le  attivita'  suddette  si
intendono eseguibili.
    4.  Nelle  aree  non boscate su terreni con pendenza inferiore al
trenta   per   cento,  l'estirpazione  dei  cespugli  finalizzata  al
ripristino  di  aree  aperte puo' essere effettuata, a condizione che
venga  tempestivamente  ripristinato  il  cotico mediante inerbimento
tale da garantire il rinsaldamento duraturo del terreno.
    5.  Nelle  aree  boscate  infraperte,  con  densita' delle piante
arboree  inferiore  al  quaranta  per cento e su terreni con pendenza
inferiore  al  trenta  per  cento,  l'estirpazione  dei  cespugli  e'
consentita, previa dichiarazione all'ispettorato forestale competente
tramite  la  stazione forestale, a condizione che tale operazione sia
finalizzata  al ripristino e al miglioramento del bosco. Entro trenta
giorni  l'ispettorato  competente  puo'  formulare,  ove  necessario,
eventuali  osservazioni  tecniche o prescrizioni; decorso inutilmente
tale termine, l'intervento puo' essere realizzato.
    6. Nelle aree non boscate su terreni con pendenza compresa tra il
trenta   e  il  settanta  per  cento,  l'estirpazione  dei  cespugli,
finalizzata al ripristino di aree aperte, e' consentita per superfici
inferiori a duecento metri quadri con immediato ripristino del cotico
erboso; per valori di superficie superiori deve essere presentata una
preventiva dichiarazione all'ispettorato forestale competente tramite
la   stazione  forestale.  Entro  trenta  giorni  l'ispettorato  puo'
formulare,   ove   necessario,   eventuali  osservazioni  tecniche  o
prescrizioni;  decorso  inutilmente  tale  termine, l'intervento puo'
essere realizzato.
    7.  Nelle  aree  non boscate in terreni franosi o su versanti con
pendenza superiore al settanta per cento l'estirpazione degli arbusti
e  dei  cespugli  e'  vietata,  salvo autorizzazione dell'ispettorato
forestale competente che si esprime entro trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta.
    8.  L'estirpazione degli arbusti e delle eventuali piante arboree
e'   consentita  per  gli  interventi  di  manutenzione  delle  opere
idrauliche,  idraulico-forestali  e  di  bonifica  dei corsi d'acqua,
promossi e realizzati dagli enti pubblici competenti in materia.
    9.   Nei   castagneti   da  frutto  e'  consentito  il  taglio  e
l'estirpazione degli arbusti ai fini colturali.
    10.  L'estirpazione  delle  piante di pino mugo e' vietata, salvo
per  la  realizzazione  e manutenzione di sentieri. Il taglio andante
del   pino   mugo  e'  soggetto  ad  autorizzazione  dell'ispettorato
forestale competente che si esprime entro trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta.

                              Art. 29.
                          Terreni pascolati
    1.  Nei  terreni  non  boscati adibiti a pascolo e' consentito il
taglio   delle  specie  arboree  ed  arbustive  con  i  limiti  delle
prescrizioni di cui all'Art. 28.
    2.  Nei  terreni  a  pascolo, nei prati e prati abbandonati e nei
terreni  non  boscati  l'esercizio  del pascolo e' consentito durante
tutto  l'arco  dell'anno,  preferibilmente  nella forma del pascolo a
rotazione al fine di favorire il miglioramento del pascolo e limitare
i danni al cotico erboso.
    3.  Qualora  per  il  periodo  stagionale di pascolamento, per il
carico  del  bestiame o per le caratteristiche dei luoghi, il pascolo
dovesse procurare danni al cotico erboso o rappresentasse un pericolo
di   potenziali   dissesti   idrogeologici,  l'ispettorato  forestale
competente  puo' prevedere restrizioni, l'esclusione o la sospensione
del pascolo con provvedimento inviato a mezzo raccomandata o notifica
al proprietario o al conduttore.
    4.  Nei pascoli sono consentiti, senza obbligo di dichiarazione o
autorizzazione, i lavori di miglioramento consistenti in spietramento
e  successivo  interramento o livellamento, erpicatura, concimazione,
suddivisione  in comparti, manutenzione ordinaria della viabilita' di
accesso interna e piccole opere di regimazione delle acque.
    5. Tutti i miglioramenti, che comportino la lavorazione andante e
comunque  il  dissodamento  o  scasso del terreno, sono soggetti alla
disciplina di cui al capo VIII.
    6.  Nei  terreni  a prato abbandonato e nella landa carsica ed in
tutte  le  zone  nelle  quali  potenzialmente l'abbandono accresce il
rischio   di   incendi,  l'amministrazione  regionale  puo'  disporre
l'esercizio  del  pascolo  con  bestiame  specifico,  quale  opera di
prevenzione  degli  incendi  come  previsto e con le modalita' di cui
all'Art. 26 comma 5.
    7.  Il  pascolo  transumante,  qualora  effettuato  con  piu'  di
trecento capi, e' soggetto a preventiva dichiarazione all'ispettorato
forestale  competente,  nella  quale  devono  essere  specificati  il
percorso previsto, la durata dello spostamento ed i tempi previsti di
permanenza  sul territorio di ciascun comune, con l'indicazione delle
zone  interessate dal pascolamento e dalla sosta; l'ispettorato entro
trenta  giorni  dalla  ricezione  della  dichiarazione puo' impartire
prescrizioni  per  disciplinare  il  carico  del bestiame, nonche' le
modalita'  ed  i  tempi  di spostamento e sosta degli animali, ovvero
subordinare  il pascolo transumante a limiti temporali o spaziali, al
fine di evitare danni al cotico erboso ed alla vegetazione arborea ed
impedire danni al suolo o possibili rischi di dissesti idrogeologici.
In  presenza  di  danni  o  di  pericoli  di  potenziali dissesti, si
applicano le disposizioni di cui al comma 3.
    8.   Sui   terreni   catastalmente   individuati   a  pascolo  il
proprietario  o  l'avente titolo puo' effettuare, con le modalita' di
cui  agli  articoli 31 e 32, il ripristino della superficie pascoliva
preesistente  mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di
crescita  spontanea,  purche'  l'area  oggetto  di intervento non sia
interessata   direttamente  da  fenomeni  valanghivi,  censiti  dallo
specifico catasto delle valanghe.

                              Capo VIII
Norme  e procedure per la trasformazione dei boschi in altre qualita'
di  coltura,  per  la  trasformazione  dei  terreni  saldi in terreni
sottoposti  a  periodica lavorazione e per il mutamento permanente di
              destinazione d'uso dei terreni vincolati

                              Art. 30.
               Attivita' che comportano autorizzazione
    1.  Nei  terreni  soggetti  ai vincoli di cui al regio decreto n.
3267/1923  ogni  attivita'  soggetta  a  concessione  edilizia  o  ad
accertamento  di  conformita' urbanistica ai sensi dell'Art. 89 della
legge  regionale  n.  52/1991,  o comportante rilevanti interventi di
cambiamento  di  coltura, e' subordinata all'autorizzazione forestale
di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 22/1982, ferma restando la
disciplina  autorizzativa  prevista ai fini del vincolo paesaggistico
dal  decreto  legislativo n. 490/1999 sulla protezione delle bellezze
naturali, cosi' come disciplinata nella Regione Friuli-Venezia Giulia
dalla legge regionale n. 52/1991, titolo X.
    2.  Alle  disposizioni  di  cui al comma 1 fanno eccezione i casi
specificati negli articoli 31 e 32.
    3.  Le  autorizzazioni di cui al comma 1 vengono rilasciate dalla
direzione   regionale   delle   foreste  per  superfici  superiori  a
cinquemila  metri  quadri e dall'ispettorato forestale competente per
territorio per superfici inferiori.

                              Art. 31.
               Attivita' che comportano dichiarazione
    1. Ferma restando la disciplina autorizzativa relativa al vincolo
paesaggistico,  possono  essere  eseguiti,  previa  dichiarazione  da
presentarsi  al competente ispettorato forestale, tramite la stazione
forestale, gli interventi di seguito individuati, che per loro natura
ed  entita'  non  comportano  trasformazioni  permanenti  dei boschi,
rilevanti movimenti di terreno e rischi di dissesto idrogeologico:
      a) la   realizzazione  e  manutenzione  delle  piste  forestali
principali  aventi  i  requisiti di cui all'Art. 14, comma 2, lettera
a),  delle  piste  secondarie di cui all'Art. 14, comma 2, lettera b)
qualora  di larghezza superiore a tre metri, dei piazzali di deposito
connessi  alle  utilizzazioni  forestali  di cui all'Art. 14 comma 5,
delle  linee  temporanee  di gru a cavo forestali di cui all'Art. 15,
comma  2,  lettera  b),  e  comma  3  lettera b), nonche' delle linee
temporanee di teleferica monofune di cui all'Art. 15, comma 5;
      b) il   miglioramento   dei   prati   e  dei  pascoli  mediante
lavorazione  del  terreno  e  ricostituzione  del  cotico  erboso  su
pendenze  inferiori  al  cinquanta per cento e per superfici comprese
tra  duemila  metri  quadri  e  diecimila metri quadri; per superfici
superiori,  si puo' procedere per lotti separati, ma progressivamente
portati a compimento;
      c) la  trasformazione  di prati in aree coltivate per superfici
comprese tra duecento metri quadri e tremila metri quadri per terreni
con pendenza inferiore al cinquanta per cento;
      d) l'estirpazione   dei   cespugli   nei  pascoli  alpini,  con
immediato   inerbimento   delle  superfici  denudate,  per  superfici
comprese  tra  duecento  metri  quadri e diecimila metri quadri e con
pendenze inferiori al cinquanta per cento;
      e) il  ripristino  delle aree a pascolo, ai sensi dell'Art. 29,
comma 8,  mediante  il  taglio  delle  piante arboree ed arbustive di
crescita  spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni
valanghivi,  per  superfici  comprese  tra  cinquemila metri quadri e
quarantamila metri quadri e con pendenze medie inferiori al cinquanta
per cento;
      f) i  movimenti  di  terra  e roccia per superfici comprese tra
duecento  metri  quadri  e  mille  metri quadri e volumi compresi tra
venti metri cubi e duecento metri cubi;
      g) la  trasformazione  in  prati  di  boschi derivanti da prati
abbandonati  imboschiti,  in attuazione dell'Art. 3, comma 4, lettera
f-bis),  punto  1)  della  legge  regionale n. 22/1982, per superfici
poste  a  quote  inferiori  a  millecinquecento  metri e comprese tra
duemila metri quadri e ventimila metri quadri, con pendenze inferiori
al trenta per cento;
      h) la  realizzazione  di  condotte  sotterranee, con ripristino
dello stato dei luoghi, di lunghezza inferiore a duecento metri e che
non   comportino   piu'   di   cento   metri   cubi   complessivi  di
movimentazione;
      i) la  realizzazione  di  recinzioni  con materiale diverso dal
legno, di muri di cinta, di cancellate e di altane;
      j) i  movimenti  di terra per il recupero dei fabbricati, anche
con  ampliamento  della superficie edificata, fermi restando i limiti
della lettera f);
      k) la  manutenzione  straordinaria  delle  strade  forestali ai
sensi dell'Art. 14, comma 1, lettera c);
      l) la  realizzazione  di opere di consolidamento del terreno di
altezza   inferiore   a   tre   metri  mediante  i  tipi  costruttivi
dell'ingegneria naturalistica.
    2.  L'ispettorato  forestale  competente  nel  termine  di trenta
giorni   puo'   formulare,  ove  necessario,  eventuali  osservazioni
tecniche   o  specifiche  prescrizioni  per  la  realizzazione  degli
interventi  di  cui  al  comma  1;  decorso  inutilmente  il termine,
l'intervento puo' essere realizzato.
    3.  L'atto di controllo su progetti di riqualificazione forestale
ed ambientale, di cui all'Art. 9, che comprendano anche interventi di
cui  al  comma 1, assorbe la relativa procedura dichiarativa ai sensi
dell'Art. 1, comma 26 della legge regionale n. 20/2000.
    4.  Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di
dimensioni,  salvo  quanto  disposto  dal  comma  1,  lettera b), non
possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue,
se non attraverso specifica autorizzazione dell'ispettorato forestale
competente.

                              Art. 32.
Attivita' non soggette ad autorizzazione forestale ne a dichiarazione
    1. Ferma restando la disciplina autorizzativa relativa al vincolo
paesaggistico,  non  sono soggetti ad autorizzazione forestale, ne' a
dichiarazione, i seguenti interventi:
      a) le   piccole  opere  di  riqualificazione  ambientale  e  di
riassetto  del territorio, quali le opere di ingegneria naturalistica
volte alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti
di  carattere  superficiale,  la costruzione di muretti in pietrame a
secco,  le  piccole  opere  per lo smaltimento delle acque meteoriche
realizzate con materiali naturali;
      b) il miglioramento dei prati e pascoli con risemina delle aree
lavorate per superfici inferiori a duemila metri quadri e su pendenze
inferiori al cinquanta per cento;
      c) la  trasformazione  di prati in aree coltivate per superfici
inferiori  a  duecento  metri  quadri  e  su  pendenze  inferiori  al
cinquanta per cento;
      d) l'estirpazione   dei   cespugli   nei  pascoli  alpini,  con
immediato   inerbimento   delle  superfici  denudate,  per  superfici
inferiori  a  duecento  metri  quadri  e  su  pendenze  inferiori  al
cinquanta per cento;
      e) il  ripristino  delle aree a pascolo, ai sensi dell'Art. 29,
comma 8,  mediante  il  taglio  delle  piante arboree ed arbustive di
crescita  spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni
valanghivi,  per  superfici inferiori a cinquemila metri quadri e con
pendenze medie inferiori al cinquanta per cento;
      f) i   piccoli  movimenti  di  terra  e  roccia  per  superfici
inferiore a duecento metri quadri e di volume inferiore a venti metri
cubi,  che  comunque  comportano  la  realizzazione  di  scarpate con
pendenza inferiore al cinquanta per cento;
      g) la  trasformazione  in  prati  di  boschi derivanti da prati
abbandonati  imboschiti,  in attuazione dell'Art. 3, comma 4, lettera
f-bis),  punto  1)  della  legge  regionale n. 22/1982, per superfici
poste  a  quote  inferiori  a  millecinquecento  metri  e di ampiezza
inferiore  a  duemila  metri quadri, con pendenze inferiori al trenta
per cento;
      h) la  realizzazione di recinzioni con l'impiego esclusivamente
di elementi in legno;
      i) la  manutenzione  ordinaria  delle  strade e piste forestali
mediante la realizzazione di canalette e ricarica del fondo stradale;
      j) la  realizzazione  di  sentieri  di larghezza inferiore a un
metro,  nonche'  la  manutenzione  delle mulattiere, qualora eseguiti
secondo le modalita' di cui all'Art. 14, comma 4.
    2.  Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di
dimensioni  non  possono  essere  replicati  dallo stesso soggetto su
superfici   contigue,   se  non  attraverso  specifica  dichiarazione
all'ispettorato  forestale  competente tramite la stazione forestale,
secondo la procedura dell'Art. 31.

                              Art. 33.
                   Salvaguardia dei prati montani
    1.  Nel  territorio  montano  della  Regione, come definito dalla
normativa  regionale  vigente,  la  trasformazione  con imboschimento
artificiale  dei  prati  in  bosco  e' considerata trasformazione dei
suoli  soggetta  a tutti gli effetti alla disciplina ed alle sanzioni
di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 22/1982.
    2.  Nel  territorio  montano della Regione di cui al comma 1, gli
imboschimenti   di   superfici   prative   vanno   realizzati  previa
autorizzazione  degli ispettorati forestali competenti e nel rispetto
delle previsioni dello strumento urbanistico comunale.
    3.  Nel  territorio  montano della Regione di cui al comma 1, gli
ispettorati   forestali  non  possono  distribuire  piante  forestali
provenienti  dai vivai regionali per imboschimenti o rinfoltimenti in
aree che non siano classificabili o destinabili a bosco.

                               Capo IX
                      Utilizzazione dei boschi

                              Art. 34.
                   Gestione forestale sostenibile
    1.  Ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del
principio  di  mantenere  elevata  la  biodiversita'  ed attenta alla
conservazione  degli  habitat  delle  specie animali, con particolare
riferimento   alla   conservazione   delle  specie  dipendenti  dalle
necromasse  legnose, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in
bosco   alcuni   alberi   da  destinare  all'invecchiamento  a  tempo
indefinito  nella  misura  in  cui  la rinuncia all'utilizzazione non
comporti  svantaggi  economici insostenibili; sono altresi' mantenuti
gli  alberi  morti  o con cavita', qualora cio' non sia ostativo alla
protezione fitosanitaria della foresta o all'incolumita' di persone e
beni.
    2.  Le  attivita'  selvi-colturali  di  cui  al presente capo, in
quanto  non comportano alterazioni permanenti dello stato dei luoghi,
sono  considerate  tagli colturali ai sensi dell'Art. 6, comma 4, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativo all'orientamento
e  modernizzazione  del settore forestale, e non sono quindi soggetti
all'autorizzazione  paesaggistica  di  cui  al decreto legislativo n.
490/1999, cosi' come disciplinata dalla specifica normativa regionale
di cui alla legge regionale n. 52/1991, titolo X.
    3.  Per formazioni a prevalenza di una o piu' specie, s'intendono
quelle  in  cui  la  specie  o  le  specie  citate  partecipano  alla
composizione  arborea con piu' del cinquanta per cento del numero dei
soggetti.
    4. Per la valutazione del numero minimo di piante o di metri cubi
di  massa  legnosa  da  rilasciare  ai  sensi  delle  norme di cui al
presente capo, si deve tenere conto anche del danneggiamento arrecato
ai   singoli   soggetti   arborei   destinati   ad  assicurare,  dopo
l'intervento  di  taglio,  le  condizioni  minime  di  vitalita'  del
popolamento.  Esso  va  computato come perdita di un soggetto o di un
metro  cubo  ogni  tre  piante  danneggiate,  qualora le piante siano
svettate  per  almeno  un  terzo del fusto o interessate da danni per
scortecciatura al fusto per piu' di un quarto della circonferenza.
    5.  Nell'allegato  B  sono  riportati  orientamenti  tecnici  per
un'adeguata   gestione  forestale.  La  mancata  osservanza  di  tali
orientamenti non comporta sanzioni.

                              Art. 35.
                     Forme di governo dei boschi
    1.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  le  forme  di  governo
applicabili nei boschi sono le seguenti:
      a) ceduo:  soprassuolo  comprendente le formazioni forestali di
latifoglie  in cui oltre l'ottanta per cento dei soggetti arborei sia
di  origine  agamica  e l'eta' media dei polloni, ovvero il numero di
anni  intercorsi  dall'ultima  utilizzazione  ordinaria, non superi i
trentacinque  anni.  I  cedui  possono essere semplici o matricinati;
nella  forma  di  governo  a  ceduo sono comprese anche le formazioni
governate a ceduo composto.
      b) fustaia:  soprassuolo  comprendente  i  boschi di conifere e
quelli di latifoglie in cui oltre l'ottanta per cento della copertura
sia  costituita  da  soggetti  arborei  chiaramente nati da seme. Nel
governo  a  fustaia  rientrano  anche  i boschi di neoformazione e le
fustaie  transitorie,  vale a dire i cedui invecchiati, in cui l'eta'
media  dei  polloni,  ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima
utilizzazione  ordinaria,  superi i trentacinque anni e quelli in cui
sia gia' stato eseguito almeno un taglio d'avviamento alla fustaia.
    2.  Per  utilizzazione  ordinaria s'intende, ai fini del comma 1,
quella  che ha interessato piu' del venticinque per cento della massa
legnosa.

                              Art. 36.
          Trattamento dei boschi governati a ceduo semplice
    1.  Il  trattamento  a  ceduo  semplice e' applicato nei boschi a
prevalenza  di robinia, salici, pioppi, ontani e platani, per i quali
e'  consentito  il  taglio  raso  dei polloni senza rilascio di alcun
soggetto arboreo. Tale forma di trattamento si applica anche ai cedui
puri  di  castagno,  vale a dire in cui almeno l'ottanta per cento di
soggetti arborei sia appartenente a tale specie.
    2.   Il   turno  minimo,  ovvero  il  numero  di  anni  che  deve
intercorrere  dall'ultimo  taglio,  deve  essere di almeno otto anni,
salvo per il castagno per il quale e' fissato in dodici anni.
    3.  La  superficie  complessiva  delle  tagliate  non puo' essere
superiore, nel triennio, a cinque ettari accorpati per proprietario o
per  piu' proprietari e qualora le tagliate contigue raggiungano tale
limite,   le   adiacenti   devono  essere  distanziate  non  meno  di
centocinquanta metri.
    4.  Il  taglio  delle ceppaie deve essere eseguito in prossimita'
del  colletto e con attrezzi idonei, in maniera tale che la corteccia
non  resti slabbrata e non possa ristagnare acqua sulla superficie di
taglio;  e' fatto obbligo di ripassare le ceppaie tagliate in maniera
non  regolare ovvero oltre il colletto, durante l'epoca di taglio per
il ceduo di cui all'Art. 20.
    5. Il taglio del nocciolo non e' soggetto ad alcuna restrizione.

                              Art. 37.
Generalita'  sul trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato
                             e composto
    1.   Per   i  boschi  trattati  a  ceduo  matricinato  si  devono
rilasciare, all'atto della ceduazione, un numero di piante per ettaro
provenienti  da  seme  o,  in  loro  mancanza,  polloni  nel numero e
qualita' indicati nell'Art. 39.
    2.  Nei  cedui che hanno superato di una volta e mezzo l'eta' del
turno minimo prescritto, il numero di matricine ed allievi puo' anche
essere inferiore ai valori indicati, ma comunque superiore a quaranta
per ettaro.
    3.  Le matricine e gli allievi devono essere scelti fra le piante
migliori,  non  necessariamente distribuite in modo uniforme su tutta
la  superficie,  in  relazione  alla  maggiore  o  minore  resistenza
all'isolamento,  in  modo comunque da assicurare la perpetuazione del
ceduo.
    4.  Le matricine e gli allievi sono scelti tra i soggetti robusti
e  meglio conformati, escludendo quelli aduggiati, filati o scarsi di
chioma,  tra  le  seguenti  specie: tutte le querce, faggio, acero di
monte  e  riccio,  frassino maggiore, tiglio, ciliegio, olmo montano,
noce e carpino bianco.
    5.  Le  matricine  non  possono essere utilizzate prima che siano
stati raggiunti almeno i due turni del ceduo.
    6.  Le  matricine  interessate dal taglio vanno utilizzate sempre
contemporaneamente al ceduo e non in epoca successiva.
    7.  Nei  cedui  composti  il  numero  complessivo dei soggetti da
rilasciare  e',  di  norma,  centoventi  per  ettaro,  di cui ottanta
dell'eta'  del  turno del ceduo e quaranta ripartiti fra le classi di
eta' multiple di quella del ceduo.
    8.  Il taglio delle ceppaie deve essere eseguito con le modalita'
di cui all'Art. 36, comma 4.

                              Art. 38.
Generalita'   sul   trattamento   dei  boschi  cedui  in  conversione
                            all'altofusto
    1.  Nei  boschi  cedui invecchiati in cui, ai sensi dell'Art. 18,
sia obbligatorio il taglio di avviamento all'altofusto, dopo il primo
intervento  di  conversione devono rimanere in piedi almeno ottocento
fusti  per ettaro, scelti tra i soggetti nati da seme o tra i polloni
migliori,  dominanti  e  ben  affrancati,  salvo nei boschi gia' radi
prima  dell'intervento, nei quali devono comunque rimanere almeno due
polloni  per  ogni  ceppaia,  scelti  tra quelli di maggior diametro,
meglio conformati e vigorosi.
    2.  I  successivi  interventi  di  diradamento seguono gli stessi
indirizzi  validi  per  le formazioni governate a fustaia ed indicati
all'Art. 43.

                              Art. 39.
  Trattamento particolare dei boschi governati a ceduo matricinato
    1.  Il  trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato deve
essere  effettuato  secondo  i  principi ed i parametri indicati alle
seguenti  lettere,  differenziati  sulla base del tipo di popolamento
forestale interessato:
      a) boschi  di carpino bianco e querce o a prevalenza di carpino
bianco:  numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici
(turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben
conformati  per  ettaro, possibilmente querce, con diametro minimo di
quindici centimetri;
      b) boschi  a  prevalenza di castagno: numero di anni intercorsi
dall'ultimo  taglio almeno dodici (turno minimo); obbligo di rilascio
di  almeno  cinquanta soggetti ben conformati per ettaro con diametro
minimo  di  quindici  centimetri,  appartenenti  a specie diverse dal
castagno,  se  presenti,  altrimenti  almeno  quaranta  soggetti  ben
conformati di castagno per ettaro, scelti fra quelli meno interessati
da patologie;
      c) boschi  a  prevalenza  di  querce: numero di anni intercorsi
dall'ultimo  taglio  almeno venti (turno minimo); obbligo di rilascio
di almeno centoventi soggetti di querce ben conformati per ettaro con
diametro minimo di dodici centimetri;
      d) boschi  misti  di carpino nero, orniello e querce: numero di
anni  intercorsi  dall'ultimo  taglio almeno quindici (turno minimo);
obbligo  di  rilascio  di  almeno ottanta soggetti ben conformati per
ettaro  qualora  raggiungano  un diametro minimo di dieci centimetri,
altrimenti  almeno  centoventi soggetti, possibilmente appartenenti a
specie diverse dal carpino nero ed ornello;
      e) boschi  a  prevalenza  di  faggio: numero di anni intercorsi
dall'ultimo  taglio  almeno venti (turno minimo); obbligo di rilascio
di  almeno  cento  soggetti  ben  conformati  per ettaro con diametro
minimo  di  quindici  centimetri, piu' almeno un pollone, anche se di
piccole dimensioni, per ogni ceppaia vitale;
      f) boschi  misti  di robinia ed altre latifoglie, quando queste
ultime  raggiungono  una  copertura  superiore al quaranta per cento:
numero  di  anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno
minimo);  obbligo  di  rilascio  di  almeno  centoventi  soggetti ben
conformati  per  ettaro  con  diametro minimo di quindici centimetri,
anche di robinia;
      g) boschi di altre latifoglie non previste nei casi precedenti:
numero  di  anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno
minimo);  obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati
per ettaro con diametro minimo di quindici centimetri.

                              Art. 40.
Trattamento  dei  rimboschimenti  e  dei boschi di conifere nell'area
                          delle latifoglie
    1.  Ai  fini  della  progressiva rinaturalizzazione dei boschi di
conifere   impiantati   o  anche  spontaneamente,  diffusi  nell'area
naturale  delle  latifoglie  si  applicano  i  trattamenti  di cui al
presente articolo.
    2.  Gli  impianti  di  conifere  autoctone  o  esotiche  a rapido
accrescimento,  quali in particolare pino strobo, pino eccelso, lance
giapponese,  cipresso  di  Lawson,  douglasia,  presenti  in impianti
effettuati  da  piu'  di  trenta  anni  in  aree  ecologicamente  non
adeguate,  possono essere tagliati a raso, su una superficie comunque
non  maggiore  a  2,5 ettari,  quando sotto, la loro copertura si sia
spontaneamente  diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie, con
copertura  delle latifoglie maggiore del trenta per cento, esclusi il
nocciolo ed il rovo.
    3.  I  soggetti  di  abete  rosso spontaneaniente diffusisi al di
sotto  dei  seicento metri di quota, che costituiscono una formazione
forestale  denominata  peccete  di  sostituzione extrazonali, possono
essere  tagliati,  su  una  superficie  comunque  non maggiore  di un
ettaro,  quando sotto la loro copertura si sia spontaneamente diffusa
una  rinnovazione  affermata di latifoglie con copertura maggiore del
trenta per cento, esclusi il nocciolo e il rovo.
    4. Ogni tagliata di cui ai commi 2 e 3 deve essere distanziata da
un'altra  di almeno centocinquanta metri; sulla superficie affiancata
l'intervento  di  taglio  puo'  essere  effettuato,  con  le medesime
modalita' e condizioni, dopo almeno cinque anni.
    5.  Nei  popolamenti  di  cui  ai  commi  2  e  3, in mancanza di
rinnovazione  di  latifoglie  e'  consentito  eseguire un diradamento
anche  di forte intensita', con il taglio fino al cinquanta per cento
dei  soggetti  vitali, realizzato anche a strisce o a gruppi, al fine
di riattivare l'attivita' biologica al suolo.
    6. Il taglio finale del vecchio soprassuolo rimasto in piedi dopo
il  diradamento  di  cui  al comma 5, puo' essere fatto dopo quindici
anni o anche prima nel caso sia presente ed affermata la rinnovazione
di specie arboree adatte al sito.

                              Art. 41.
 Definizioni relative al trattamento dei boschi governati a fustaia
    1.  Ai  fini  del  presente  regolamento, relativamente ai boschi
governati a fustaia, si considerano le seguenti definizioni:
      a) numero di piante: si intendono i soggetti arborei di normale
vitalita'   con   diametro,   misurato   a  metri  1,30, maggiore  di
17,5 centimetri.   Convenzionalmente,   una   pianta  e'  data  anche
dall'insieme  di  almeno  cinque piante con diametro inferiore a 17,5
centimetri e di altezza superiore a 1,5 metri;
      b) massa:   s'intende   la  massa  legnosa  cormometrica  lorda
determinata  con  la  tavola  decima  di Algan per piante di diametro
superiore  a  centimetri  17,5 e calcolata in base ai seguenti volumi
unitari per ogni classe diametrica:

=====================================================================
      Classe diametrica (cm)       |      Volume unitario (m3)
=====================================================================
                20                 |               0,2
                25                 |               0,4
                30                 |               0,6
                35                 |               1,0
                40                 |               1,4
                45                 |               1,8
                50                 |               2,3
                55                 |               2,9
                60                 |               3,5
             > o = 65              |               4,2

      c) dal  computo  della  massa  indicata  alla  lettera  b) sono
esclusi   i   soggetti   completamente  secchi,  stroncati  e  quelli
sradicati;  sono invece da conteggiare i soggetti vitali con diametro
da 7,5 centimetri a 17,5 centimetri, ai quali e' attribuito un volume
convenzionale di un metro cubo ogni dieci soggetti;
      d) superficie al taglio: s'intende quella occupata dagli alberi
comprese le loro chiome;
      e) copertura  o densita': s'intende la percentuale di copertura
esercitata dalle chiome sul terreno;
      f) valori per ettaro: si fa riferimento alla superficie boscata
al  netto  dei  vuoti  provocati  da  eventi  eccezionali  o dovuti a
improduttivi, rii e strade od a produttivi non boscati, radure.

                              Art. 42.
                   Fasi di sviluppo nelle fustaie
    1.  Nelle  fustaie monoplane, vale a dire quando gli alberi hanno
piu'  o  meno  la  stessa altezza, si distinguono le seguenti fasi di
sviluppo,  ciascuna con un'ampiezza convenzionalmente pari a circa un
quinto  del  turno  minimo:  novelleto,  spessina, perticaia, fustaia
adulta, fustaia matura.
    2.  Nelle  fustaie  multiplane, vale a dire quando gli alberi non
hanno  tutti  la  stessa  altezza,  si  riscontrano, su superfici non
ampie,  alberi  di  eta'  e  dimensioni  diverse e non si distinguono
quindi  le  fasi  di  sviluppo  individuate al comma 1 per le fustaie
monoplane.

                              Art. 43.
Indirizzi  per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di
                              sviluppo
    1.  Nei  boschi  monoplani,  nelle  fasi  di  sviluppo  in cui il
soprassuolo non e' ancora maturo, e' consentito fare dei diradamenti,
che possono essere condotti con due modalita':
      a) diradamenti  bassi:  consistono  nell'eliminare  i  soggetti
peggiori  principalmente  del piano dominato, quelli danneggiati o in
condizioni d'evidente deperimento;
      b) diradamenti  selettivi:  prevedono  di  scegliere i soggetti
migliori   e   togliere  quelli  vicini  che,  prima  del  successivo
intervento,  presumibilmente  entreranno  in  concorrenza  con quelli
scelti.
    2.  In  particolare,  nei  novelleti e nelle spessine di boschi a
prevalenza  di  latifoglie,  in  cui  l'intervento  di diradamento e'
eseguito  quando  la  densita'  sia  superiore a duemila soggetti per
ettaro e l'altezza media degli alberi sia superiore a sei metri, dopo
il diradamento devono rimanere almeno mille soggetti per ettaro.
    3.  Nelle  perticaie  e  nelle  fustaie  adulte  a  prevalenza di
latifoglie,  in cui siano presenti piu' di mille soggetti per ettaro,
dopo  l'intervento  o  l'insieme  degli interventi di diradamento, da
iniziare  non  prima  che gli alberi abbiano raggiunto dai tredici ai
quindici metri d'altezza, devono rimanere almeno cinquecento soggetti
ad   ettaro   alla   fine   della   fase   di   perticaia  ed  almeno
duecentocinquanta  soggetti ad ettaro alla fine della fase di fustaia
adulta.
    4.  Nelle  fustaie  mature  mai  diradate e' necessario eseguire,
prima  del  taglio di rinnovazione, almeno un taglio di preparazione,
con  prelievo  andante  di una pianta ogni tre, oltre alle piante del
piano  dominato;  e  rilascio  comunque  di  tutti  i  soggetti  piu'
vigorosi.

                              Art. 44.
Operazioni  consentite  nei  boschi  in  cui  s'esegue  il  taglio di
                            rinnovazione
    1.  Nei  boschi  in  cui si esegue il taglio di maturita', taglio
finale  o  di  rinnovazione, e' sempre consentita, senza limitazioni,
l'effettuazione delle seguenti operazioni selvi-colturali:
      a) il   taglio  dei  soggetti  di  minor  diametro  decisamente
sottomessi agli alberi dominanti di maggior diametro;
      b) il taglio degli alberi maturi che limitano lo sviluppo della
rinnovazione  affermata;  tale  taglio,  denominato  secondario  o  a
macchia  d'olio,  e'  effettuato  solitamente  quando  l'albero o gli
alberi  sono presenti a non piu' di cinque metri dal bordo del nucleo
di rinnovazione;
      c) il  taglio  di sgombero delle piante isolate od a gruppi che
sovrastano la rinnovazione ben affermata.

                              Art. 45.
                Divieto di taglio raso delle fustaie
    1.  Ai fini del presente articolo per «taglio raso» si intende il
taglio   totale   del   soprassuolo  su  una  superficie maggiore  di
cinquemila metri quadri.
    2.  E'  vietato  il  taglio  raso come provvedimento ordinario di
rinnovazione delle fustaie.
    3.  Qualora  situazioni  particolari dovessero rendere necessaria
l'esecuzione  del taglio raso di un soprassuolo, il proprietario deve
richiedere   l'autorizzazione  all'ispettorato  forestale  competente
tramite la stazione forestale. L'ispettorato, valutata la situazione,
entro  trenta  giorni  puo'  autorizzare  il  taglio  raso ed imporre
eventuali prescrizioni.

                              Art. 46.
 Trattamento particolare per la rinnovazione delle fustaie monoplane
    1. Nel trattamento della fustaia monoplana matura il proprietario
o  chi  interviene  in  bosco  ha  titolo  per tagliare integralmente
mappali  di  proprieta'  di  estensione fino a mille metri quadri; la
somma di analoghe superfici o mappali contigui di proprietari diversi
e'  consentita  fino  alla  concorrenza  di  cinquemila metri quadri.
Ulteriori  superfici,  sempre  nel  rispetto  del  limite  massimo di
cinquemila   metri   quadri,   devono   distare   tra   loro   almeno
centocinquanta metri.
    2.  Il  taglio  di  maturita'  dei  boschi  governati  a  fustaia
tendenzialmente  monoplana,  finalizzato  ad ottenere la rinnovazione
naturale,  deve  essere  effettuato secondo i principi ed i parametri
indicati  ai  commi  da  3 a 10, differenziati sulla base del tipo di
popolamento  forestale  interessato, fatta salva l'applicazione degli
interventi  di  cui  all'Art. 44 in presenza di rinnovazione naturale
affermata.  I criteri di intervento, i parametri di massa e di numero
di  piante  indicati  ai  commi  successivi  devono essere riferiti e
rispettati  per  superfici  tendenzialmente  omogenee  relative  allo
stadio  di  sviluppo  della  fustaia  monoplana  matura in assenza di
rinnovazione naturale.
    3. Per le fustaie miste di castagno ed altre latifoglie il taglio
di  rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media
non  inferiore  a  cinquanta  anni (turno minimo) o il diametro medio
delle  cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trentacinque
centimetri.  In  queste  circostanze  il  taglio di sementazione deve
prevedere  il  rilascio di almeno centocinquanta soggetti per ettaro,
scelti tra i migliori e possibilmente diversi dal castagno; nell'area
interessata  dal  taglio  di  sementazione si puo' intervenire con il
taglio  di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la
rinnovazione sia affermata e diffusa.
    4.   Per   le   fustaie   a   prevalenza  di  acero  di  monte  e
frassino maggiore  il  taglio di rinnovazione e' consentito quando il
soprassuolo  ha  un'eta'  media  non inferiore a sessanta anni (turno
minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro
e maggiore  di  trentacinque  centimetri.  In  queste  circostanze e'
consentito tagliare tutti i soggetti presenti su una superficie ampia
fino  a  tremila metri quadri, salvo dove la pendenza e' superiore al
settanta  per  cento,  nel  qual  caso la superficie massima non deve
essere  superiore  a  millecinquecento  metri quadri. Ogni superficie
d'intervento  deve essere distanziata da un'altra di almeno cinquanta
metri  ed il proprietario puo' intervenire in un'area affiancata dopo
cinque anni.
    5.   Per   le  fustaie  a  prevalenza  di  rovere  il  taglio  di
rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non
inferiore  a  ottanta  anni  (turno minimo) o il diametro medio delle
cento  piante  piu'  grosse  per  ettaro  e maggiore  di trentacinque
centimetri.  In  queste  circostanze  il  taglio di sementazione deve
prevedere  il  rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra
quelli  migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal
taglio  di sementazione si puo' intervenire con il taglio di sgombero
per  togliere  i  vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia
affermata e diffusa.
    6.  Per  le  fustaie  di  faggio  il  taglio  di  rinnovazione e'
consentito  quando  il  soprassuolo  ha un'eta' media non inferiore a
ottanta  anni  (turno  minimo) o il diametro medio delle cento piante
piu'  grosse  per  ettaro  e maggiore  di trentacinque centimetri. In
queste  circostanze  il  taglio  di  sementazione  deve  prevedere il
rilascio  di  almeno  centocinquanta  alberi  per  ettaro, scelti tra
quelli  migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal
taglio  di sementazione si puo' intervenire con il taglio di sgombero
per  togliere  i  vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia
affermata e diffusa.
    7.   Per  le  fustaie  di  latifoglie  non  rientranti  nei  casi
precedenti,  comprese  quelle  a  prevalenza  di ontani, il taglio di
rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non
inferiore  a  quaranta  anni (turno minimo) o il diametro medio delle
cento  piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trenta centimetri.
In  queste  circostanze  e'  consentito  tagliare  tutti  i  soggetti
presenti  su  una  superficie  ampia  fino a mille metri quadri; ogni
superficie d'intervento deve essere distanziata da un'altra di almeno
cinquanta  metri  ed  il  proprietario  puo'  intervenire  in un'area
affiancata dopo cinque anni.
    8.  Per  le  fustaie  di  pino silvestre e di pino nero d'origine
naturale  o artificiale e pinete naturalizzate del Carso il taglio di
rinnovazione puo' essere fatto quando il soprassuolo ha un'eta' media
non  inferiore  a  cinquanta  anni (turno minimo) o il diametro medio
delle  cento  piante  piu'  grosse  per  ettaro  e maggiore di trenta
centimetri.  In  queste circostanze e' consentito intervenire secondo
due modalita' alternative:
      a) taglio a buche o a strisce di tutti i soggetti su una o piu'
superfici,  ciascuna non piu' ampia di millecinquecento metri quadri;
le  superfici  su  cui s'interviene nello stesso momento devono esser
distanziate fra loro di almeno settanta metri ed il proprietario puo'
intervenire  in un'area affiancata a quella tagliata dopo dieci anni.
Nelle  aree  interposte  fra  due tagliate e' consentito prelevare un
soggetto  ogni  tre  scelto  fra  i peggiori, con diradamento basso a
carico del trenta per cento dei soggetti;
      b) taglio  di  sementazione con rilascio di almeno cento alberi
per  ettaro,  scelti tra i migliori; nell'area interessata dal taglio
di  sementazione  si  puo'  intervenire con il taglio di sgombero per
togliere  i  vecchi  soggetti  rimasti  qualora  la  rinnovazione sia
affermata e diffusa.
    9.  Per  le  fustaie montane a prevalenza di abete rosso su suoli
acidi,  in  alternanza  o  mescolanza  con  abete  bianco o faggio, e
fustaie  montane  pure  di  abete  rosso il taglio di rinnovazione e'
consentito  quando  il  soprassuolo  ha un'eta' media non inferiore a
sessanta  anni  (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante
piu'  grosse  per  ettaro  e maggiore  di trentacinque centimetri. In
queste  circostanze  sono  consentiti  i  tagli a buche di dimensioni
non maggiori  a  duemila  metri  quadri,  distanziate tra loro almeno
ottanta metri, o i tagli marginali o ad orlo; nelle aree tra le buche
e  lungo  i  margini  e  gli orli per una profondita' non superiore a
quaranta  metri  e'  consentito effettuare un taglio di sementazione,
con prelievo di una pianta ogni due, scelta fra le peggiori.
    10.  Per  le  fustaie  miste di abete rosso e faggio, con o senza
abete  bianco  il  taglio  di  rinnovazione  e'  consentito quando il
soprassuolo  ha  un'eta'  media  non inferiore a settanta anni (turno
minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro
e'  maggiore  di  trentacinque  centimetri.  In queste circostanze e'
consentito intervenire secondo due modalita' alternative:
      a) taglio  di  singoli  alberi  o di gruppetti da due a quattro
piante; la massa rimanente dopo il taglio non deve essere inferiore a
duecentocinquanta metri cubi per ettaro;
      b) taglio  a  buche  d'ampiezza  massima di mille metri quadri,
ogni   gruppo  deve  essere  distanziato  dal  successivo  di  almeno
cinquanta  metri; nelle aree tra le buche e' consentito effettuare un
taglio  di  sementazione  con prelievo di una pianta ogni tre, scelta
tra le peggiori.
    11.  Per  le  fustaie  pure  di larice, vale a dire quelle in cui
almeno  l'ottanta  per  cento  di soggetti arborei sia appartenente a
tale  specie,  il  taglio  di  rinnovazione  e'  consentito quando il
soprassuolo  ha  un'eta'  media  non  inferiore a ottanta anni (turno
minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro
e maggiore  di  trentacinque  centimetri.  In  queste  circostanze e'
consentito intervenire con un taglio per gruppi o buche di dimensioni
non maggiori  a  tremila  metri  quadri,  distanziate tra loro almeno
centocinquanta metri.

                              Art. 47.
  Trattamento particolare dei boschi governati a fustaia multiplana
    1.  Il  taglio  di  maturita'  dei  boschi  governati  a  fustaia
tendenzialmente  multiplana,  finalizzato  ad  eseguire  il taglio di
curazione o taglio a scelta colturale, deve essere effettuato secondo
i  principi  ed  i  parametri  indicati ai commi 2 e 3, differenziati
sulla base del tipo di popolamento forestale interessato.
    2.  Per  le  fustaie  miste  di abete rosso e abete bianco, con o
senza  faggio  il  trattamento  a  scelta  colturale puo' interessare
singoli  alberi  o  un  gruppetto  da  due  a cinque piante. La massa
dell'insieme  degli  alberi tagliati non deve superare il venticinque
per  cento  di  quella  presente  prima dell'intervento e comunque la
massa rimanente non deve essere inferiore a centocinquanta metri cubi
per  ettaro  o a duecentocinquanta piante per ettaro; il proprietario
puo'  intervenire  sulla  stessa  area  dopo  dieci  anni (periodo di
curazione).  Nei tratti a struttura tendenzialmente monostratificata,
in  cui  cioe'  le altezze degli alberi tendono ad essere all'incirca
uguali  e  dove prevalgono i diametri medi e grossi, il prelievo puo'
arrivare  fino  al  trenta  per  cento  della massa o, in presenza di
rinnovazione  affermata,  fino  al  quaranta  per  cento della massa,
comunque  sempre  rispettando  il  limite inferiore di centocinquanta
metri   cubi  per  ettaro  per  la  massa  che  deve  rimanere  o  di
duecentocinquanta piante per ettaro.
    3.  Per le fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o
senza  larice  il  trattamento  a  scelta  o  colturale  prevede  due
modalita' di intervento, a seconda del tipo di popolamento:
      a) il  prelievo  per  pedali  o  per  gruppi  da  due a quattro
soggetti,  sempre  che  almeno  uno  abbia  un  diametro maggiore  di
quaranta  centimetri.  Dopo il taglio deve essere garantita una massa
di  almeno  centoventi metri cubi per ettaro o di duecento piante per
ettaro  ed  il  proprietario  puo' intervenire sulla stessa area dopo
venti anni (periodo di curazione);
      b) in   presenza  di  alte  erbe  a  foglia  larga,  pecceta  a
megaforbie, il taglio va eseguito per piede d'albero solo in presenza
di  rinnovazione  ben  affermata  ai  margini dei grandi alberi o del
bosco;  il  proprietario  puo'  intervenire  sulla  stessa  area dopo
venticinque anni (periodo di curazione).

                              Art. 48.
           Maturita' economica ed ecologica delle fustaie
    1.  I  boschi  governati  a fustaia sono considerati maturi sotto
l'aspetto  economico  quando  raggiungono  le  condizioni di sviluppo
ottimali  per  la  specie  considerata;  in tali condizioni il taglio
delle  piante mature fornisce i migliori risultati dal punto di vista
economico  per  gli  assortimenti legnosi ricavabili. Il bosco maturo
espleta  al  meglio  le  proprie  funzioni  anche  dal punto di vista
ecologico, naturalistico e paesaggistico.
    2.  I  popolamenti  forestali  possono essere considerati maturi,
sotto  l'aspetto di cui al comma 1, quando i cento alberi piu' grossi
per  ettaro  hanno  raggiunto i seguenti valori di diametro medio del
tronco ed eta' media delle piante:

                                  |Diametro medio dei 100 soggetti
                                  |piu' grossi per ettaro: circa
Fustaie a prevalenza di quercia   |50 cm (eta' circa 100-120 anni)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Diametro medio dei 100 soggetti
Fustaie a prevalenza di frassino  |piu' grossi per ettaro: circa
ed acero                          |45 cm (eta' circa 70-90 anni)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Diametro medio dei 100 soggetti
                                  |piu' grossi per ettaro: circa
Fustaie a prevalenza di faggio    |40 cm (eta' circa 100-120 anni)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Diametro medio dei 100 soggetti
                                  |piu' grossi per ettaro: circa 40
Fustaie montane miste di abete    |cm per il faggio e 50 cm per
rosso e faggio su suoli e fustaie |l'abete rosso (eta' circa 100-120
montane pure di abete rosso       |anni)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Diametro medio dei 100 soggetti
Fustaie miste di abete rosso,     |piu' grossi per ettaro: circa
abete bianco e/o faggio           |50 cm (eta' circa 120-140 anni)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Diametro medio dei 100 soggetti
Fustaie altimontane a prevalenza  |piu' grossi per ettaro: circa
di abete rosso                    |50 cm (eta' circa 140-160 anni)
---------------------------------------------------------------------
                                  |Diametro medio dei 100 soggetti
                                  |piu' grossi per ettaro: circa
Fustaie pure di larice            |50 cm (eta' circa 140-160 anni)

                               Capo X
                           S a n z i o n i

                              Art. 49.
            Disposizioni generali in materia di sanzioni
    1.  Il  taglio  del  bosco in violazione delle norme del presente
regolamento   arreca  danno  forestale  ed  e'  soggetto  a  sanzione
amministrativa  pecuniaria  quantificata  secondo  i  principi  ed  i
parametri  di  cui  all'Art.  1,  comma  27, della legge regionale n.
20/2000, come specificati dal presente capo.
    2. Sulla base dei parametri e criteri minimi indicati al capo IX,
al  fine di garantire la perpetuita' dei popolamenti forestali, viene
attribuito  un valore convenzionale a ettaro, per ogni raggruppamento
tipologico  di boschi, stimato sulla base del valore convenzionale di
ciascun bosco nelle condizioni minime di vitalita' di cui al comma 4,
che  costituisce  il  parametro di riferimento per la stima del danno
forestale  ed  il calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie in
materia forestale.
    3.  Lo  scostamento  dai  parametri  minimi  indicati  al capo IX
comporta   una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  dal  doppio  al
quadruplo  del valore del danno forestale arrecato, calcolato secondo
le percentuali di cui all'Art. 51 rispetto ai valori convenzionali di
riferimento  per  ciascun  raggruppamento tipologico di boschi di cui
all'Art. 50, e in particolare:
      a) per i cedui semplici si fa riferimento alla tabella A;
      b) per i cedui matricinati alla tabella B;
      c) per  i cedui invecchiati e composti ai corrispondenti valori
dei cedui matricinati di cui alla tabella B;
      d) per  i  rimboschimenti  e formazioni extrazonali di conifere
alla tabella C;
      e) per  le fustaie monoplane, comprese quelle transitorie, alla
tabella D;
      f) per le fustaie multiplane alla tabella E.
    4.  In caso di fattispecie che comportano opzioni alternative per
quanto  concerne  i parametri minimi di superficie, massa o numero di
piante  da  rilasciare  per  ettaro,  e  in  particolare  nei casi di
violazione  degli  articoli  46,  commi  8  e  10, e 47, commi 2 e 3,
lettera a), si applica la sanzione piu' favorevole al contravventore.
    5.   Il  danneggiamento  arrecato  ai  singoli  soggetti  arborei
destinati  ad  assicurare, dopo l'intervento di taglio, le condizioni
minime  di  vitalita'  del  popolamento  di  cui  al  capo  IX, viene
computato,  al  fine  di  valutare  il  rispetto del numero minimo di
piante  o  di  metro  cubi  di  massa  legnosa  da rilasciare, con le
modalita' di cui all'Art. 34, comma 4.
    6.  Il  danno per dissesti arrecati al terreno soggetto a vincolo
idroeologico  per  effetto della violazione delle norme relative alla
tutela  dei  terreni  vincolati  di  cui ai capi V, VI, VII e VIII e'
sanzionato  ai  sensi  dell'Art.  24 del regio decreto n. 3267/1923 e
successive modificazioni ed integrazioni.
    7.  Per i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale di
cui  all'Art.  9,  la quantificazione del danno forestale prende come
riferimento  la  variazione  dal progetto vistato od approvato, ferme
restando le variazioni in deroga previste dall'Art. 9, commi 14 e 15.
I valori di riferimento per la quantificazione del danno percentuale,
per ciascuna tipologia di bosco, trovano riferimento nelle tabelle di
cui al comma 3.
    8. In ottemperanza all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n.
20/2000,   in   caso  di  interventi  effettuati  in  mancanza  delle
prescritte  autorizzazioni,  dichiarazioni  o progetti di cui ai capi
IV,  V, VI e VII, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 20 a Euro 124, ferma restando, se dovuta, la quantificazione del
danno  forestale,  calcolato  con l'attribuzione dei valori di cui al
presente capo.

                              Art. 50.
Valore convenzionale a ettaro delle principali tipologie di boschi in
                   condizioni minime di vitalita'
    1.  Le  seguenti  tabelle  individuano  i valori convenzionali ad
ettaro  delle  principali tipologie di boschi in condizioni minime di
vitalita':

       Tabella A - Boschi governati a ceduo semplice (Art. 36)

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IX                    |tipologico            |euro
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                      |boschi di robinia,    |
                      |salici, pioppi, ontani|
Art. 36, comma 1      |e platani             |1.000
---------------------------------------------------------------------
                      |boschi puri di        |
Art. 36, comma 1      |castagno              |1.300

     Tabella B - Boschi governati a ceduo matricinato (Art. 39)

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Richiamo articoli Capo|Raggruppamento        |Valore convenzionale ha
IX                    |tipologico            |euro
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                      |boschi di carpino     |
                      |bianco e querce o a   |
Art. 39, comma 1,     |prevalenza di carpino |
lettera a)            |bianco                |2.600
---------------------------------------------------------------------
Art. 39, comma 1,     |boschi a prevalenza di|
lettera b)            |castagno              |2.100
---------------------------------------------------------------------
Art. 39, comma 1,     |boschi a prevalenza di|
lettera c)            |querce                |2.800
---------------------------------------------------------------------
                      |boschi misti di       |
Art. 39, comma 1,     |carpino nero, orniello|
lettera d)            |e querce              |1.500
---------------------------------------------------------------------
Art. 39, comma 1,     |boschi a prevalenza di|
lettera e)            |faggio                |2.300
---------------------------------------------------------------------
                      |boschi misti di       |
Art. 39, comma 1,     |robinia ed altre      |
lettera f)            |latifoglie            |1.800
---------------------------------------------------------------------
                      |boschi di altre       |
                      |latifoglie non        |
Art. 39, comma 1,     |previste nei casi     |
lettera g)            |precedenti            |1.500

Tabella C - Rimboschimenti e formazioni extrazonali di conifere (Art.
                                 40)

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IX                    |tipologico            |euro
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                      |rimboschimenti        |
                      |extrazonali di        |
                      |conifere autoctone o  |
Art. 40, comma 2      |esotiche              |3.100
---------------------------------------------------------------------
                      |peccete di            |
                      |sostituzione          |
Art. 40, comma 3      |extrazonali           |4.100

     Tabella D - Boschi governati a fustaia monoplana (Art. 46)

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IX                    |tipologico            |euro
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                      |fustaie miste di      |
                      |castagno ed altre     |
Art. 46, comma 3      |latifoglie            |3.600
---------------------------------------------------------------------
                      |fustaie a prevalenza  |
                      |di acero di monte e   |
Art. 46, comma 4      |frassino maggiore     |6.200
---------------------------------------------------------------------
                      |fustaie a prevalenza  |
Art. 46, comma 5      |di rovere             |4.600
---------------------------------------------------------------------
Art. 46, comma 6      |fustaie di faggio     |4.100
---------------------------------------------------------------------
                      |fustaie di latifoglie |
                      |non rientranti nei    |
Art. 46, comma 7      |casi precedenti       |3.100
---------------------------------------------------------------------
                      |fustaie di pino       |
                      |silvestre e/o pino    |
                      |nero di origine       |
                      |naturale o artificiale|
                      |e pinete naturalizzate|
Art. 46, comma 8      |del Carso             |3.100
---------------------------------------------------------------------
                      |fustaie montane a     |
                      |prevalenza di abete   |
                      |rosso su suoli acidi e|
                      |fustaie montane pure  |
Art. 46, comma 9      |di abete rosso        |5.200
---------------------------------------------------------------------
                      |fustaie miste di abete|
                      |rosso e faggio, con o |
Art. 46, comma 10     |senza abete bianco    |6.200
---------------------------------------------------------------------
Art. 46, comma 11     |fustaie pure di larice|6.200

     Tabella E - Boschi governati a fustaia multiplana (Art. 47)

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Richiamo articoli Capo|Raggruppamento        |Valore convenzionale ha
IX                    |tipologico            |euro
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                      |fustaie miste di abete|
                      |rosso o bianco, con o |
Art. 47, comma 2      |senza faggio          |6.700
---------------------------------------------------------------------
                      |a) fustaie altimontane|
                      |a prevalenza di abete |
                      |rosso, con o senza    |
Art. 47, comma 3      |larice;               |7.200
---------------------------------------------------------------------
                      |b) fustaie altimontane|
                      |a prevalenza di abete |
                      |rosso, con o senza    |
                      |larice, in presenza di|
                      |alte erbe a foglia    |
                      |larga                 |7.700


                              Art. 51.
                           S a n z i o n i
    1. In caso di violazione dell'Art. 9, comma 4, inerente l'obbligo
del  progetto  di riqualificazione forestale ed ambientale, e in caso
di  mancanza di visto od approvazione del progetto di cui all'Art. 9,
commi  7  e  11,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 20  a  Euro 124,  di  cui  all'Art.  1,  comma  28,  della legge
regionale  n.  20/2000,  fermi  restando l'obbligo di sospensione dei
lavori  e  l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 1,
comma  27,  della  legge  regionale  n.  20/2000,  come  disciplinate
dall'Art.  49,  in caso di taglio eseguito in difformita' dalle norme
del capo IX.
    2.  In  caso  di omessa dichiarazione o assenza di autorizzazione
per  la  realizzazione  di  linee  teleferiche di cui all'Art. 15, si
applica  la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124,
fermo restando l'obbligo di sospensione dei lavori.
    3.  In caso di omessa dichiarazione di taglio di cui all'Art. 11,
comma  1,  lettera  b)  e  12  si  applica la sanzione amministrativa
pecuniaria  da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della
legge  regionale  n. 20/2000, fermo restando l'eventuale applicazione
delle  sanzioni di cui all'Art. 1, comma 27, della legge regionale n.
20/2000,  cosi'  come  disciplinate  dall'Art.  49, in caso di taglio
eseguito in difformita' dalle norme del capo IX.
    4. In caso di violazione del divieto di trasformazione dei boschi
in  altre  qualita'  di  coltura  di cui all'Art. 17, si applicano le
sanzioni  di  cui  all'Art.  24  del  regio  decreto  n.  3267/1923 e
successive  modificazioni  ed integrazioni, per la trasformazione dei
terreni  saldi.  Si  applica  inoltre la sanzione per danno forestale
calcolata  sulla  base  del  cento per cento del valore convenzionale
della  tipologia  di  riferimento di cui all'Art. 50, rapportata alla
superficie    reale    oggetto   di   trasformazione,   fatta   salva
l'applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.
    5.  In  caso  di violazione dell'obbligo del governo ad altofusto
per  i  cedui  invecchiati di cui all'Art. 18, commi 1 e 2, il valore
del  danno  forestale  e' determinato applicando il tre per cento del
valore  convenzionale  della tipologia di riferimento di cui all'Art.
50  per  ogni  mille  metri  quadri o frazione; in caso di violazione
dell'obbligo di governo ad altofusto per i boschi di cui all'Art. 18,
comma  3,  il valore del danno forestale e' determinato apilicando il
due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento
delle  fustaie  di  cui  alla  tabella D dell'Art. 50, per ogni mille
metri quadri o frazione.
    6. In caso di violazione del divieto di conversione dei boschi di
altofusto in boschi cedui e di sostituzione di specie di cui all'Art.
19,  il  valore  del danno forestale e' determinato applicando il due
per  cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di
cui  all'Art.  50  per ogni mille metri quadri o frazione, oltre alla
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  Euro  20 a Euro 124, di cui
all'Art.  1,  comma 28, della legge regionale n. 20/2000, per mancata
autoriz- zazione.
    7. In caso di violazione delle norme sull'epoca per il taglio dei
boschi  cedui  di cui all'Art. 20 commi 3, 4 e 5, il valore del danno
forestale  e'  determinato applicando il quattro per cento del valore
convenzionale  della  tipologia  di  riferimento  di cui all'Art. 50,
rapportato alla superficie interessata dal taglio.
    8.  Per  i danni dovuti a negligenza o imperizia nel taglio delle
piante  ed  allestimento  e  sgombero  dei  prodotti  legnosi  di cui
all'Art.  22,  comma  1,  che  causano  la  totale eliminazione della
rinnovazione  naturale di specie forestali su una superficie continua
e non lineare superiore a cento metri quadri e di larghezza superiore
a  cinque  metri,  il  valore  del  danno  forestale  e'  determinato
applicando  l'uno  per cento del valore convenzionale della tipologia
di  riferimento  di  cui  all'Art.  50  per ogni cento metri quadri o
frazione.
    9. In caso di violazione delle norme sull'allestimento e sgombero
dei prodotti legnosi di cui all'Art. 22, commi 2, 3, 5 e 6, il valore
del  danno  forestale  e' determinato applicando il tre per cento del
valore  convenzionale  della tipologia di riferimento di cui all'Art.
50  per  le  fattispecie di cui ai commi 2 e 3 e del cinque per cento
del  valore  convenzionale  della  tipologia  di  riferimento  di cui
all'Art.  50 per le fattispecie di cui ai commi 5 e 6, per ogni mille
metri  quadri  ragguagliati  o  frazione, fermo restando l'obbligo di
ripristino dei luoghi.
    10.  In  caso  di  violazione  delle  norme sul concentramento ed
esbosco   dei  prodotti  legnosi  di  cui  all'Art.  23,  comma  4  e
sull'avvallamento  e  concentramento a strascico di materiale legnoso
lungo  strade,  canaloni e torrenti di cui all'Art. 24, si applica la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  Euro 20  a Euro 124, di cui
all'Art.  1,  comma 28,  della  legge  regionale  n.  20/2000,  ferma
restando  l'eventuale  applicazione della sanzione di cui all'Art. 24
del  regio  decreto n. 3267/1923 e quanto previsto al comma 8 in caso
di danni alla rinnovazione naturale del bosco.
    11.  In  caso di violazione delle norme sul trasporto ai fini del
commercio  di «Alberi di Natale» di cui all'Art. 25, comma 1, lettera
a),  si  applica  la  sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a
Euro  124,  di  cui  all'Art.  1,  comma 28, della legge regionale n.
20/2000 per ogni cinque piante o frazione di cinque piante sprovviste
di sigillo.
    12.  In  caso di violazione dei divieti e degli obblighi relativi
al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati od abbandonati di cui
all'Art.  26,  commi  1  e  3  si  applica la sanzione amministrativa
pecuniaria  da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della
legge  regionale  n.  20/2000;  in  caso  di  danni alla rinnovazione
naturale  del  bosco  originati  dal  pascolo,  che causano la totale
eliminazione  della  rinnovazione naturale di specie forestali su una
superficie  continua  superiore  a  cento metri quadri, il valore del
danno  forestale e' determinato applicando l'uno per cento del valore
convenzionale  della  tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per
ogni cento metri quadri o frazione.
    13.  In  caso  di  violazione delle norme di tutela dei boschi in
situazioni  speciali, dei boschi interessati dagli incendi, dal vento
e da altre avversita' meteoriche e biotiche di cui all'Art. 27, commi
3,  4, 5 e 9 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
20  a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n.
20/2000, con obbligo di sospensione dei lavori.
    14.  In caso di violazione delle norme relative all'utilizzazione
dei  terreni  cespugliati di cui all'Art. 28, commi 3, 5, 6, 7 e 10 e
dei  terreni  pascolati di cui all'Art. 29, commi 3 e 7 si applica la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  Euro  20 a Euro 124, di cui
all'Art.  1,  comma  28, della legge regionale n. 20/2000 per mancata
dichiarazione   o   autorizzazione,   fermi   restando  l'obbligo  di
sospensione degli interventi per mancata autorizzazione e l'eventuale
applicazione   dell'Art.  24  del  regio  decreto  n.  3267/1923  per
superfici ragguagliate.
    15.  In  caso di violazione delle norme sul vincolo idrogeologico
di   cui   agli   articoli  30,  31  e  33  si  applica  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1,
comma   28,   della  legge  regionale  n.  20/2000,  con  obbligo  di
sospensione  dei lavori eseguiti senza autorizzazione. Restano ferme,
per  le  attivita'  soggette  ad  autorizzazione  o dichiarazione, le
eventuali  sanzioni di cui all'Art. 24 del regio decreto n. 3267/1923
per  superfici  ragguagliate,  nonche'  le specifiche sanzioni per le
attivita'  effettuate  in  contrasto  con le norme vigenti in materia
paesaggistica.
    16.  In  caso  di  violazione  delle  norme  sui  cedui semplici,
matricinati  e  composti  di  cui agli articoli 36, 37 e 39, il danno
forestale e' determinato applicando i seguenti valori:
      a) per  taglio anticipato di piu' di tre anni rispetto al turno
minimo,  dieci  per cento del valore convenzionale della tipologia di
riferimento   di   cui   all'Art.   50,  rapportato  alla  superficie
interessata  dal  taglio; per taglio anticipato meno di tre anni, tre
per  cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di
cui all'Art. 50, rapportato alla superficie interessata dal taglio;
      b) in  caso  di violazione delle norme sulla superficie massima
delle  tagliate  di  cui  all'Art.  36, comma 3, cinque per cento del
valore  convenzionale  della tipologia di riferimento di cui all'Art.
50 per ogni ettaro o frazione tagliati in piu'; in caso di violazione
delle norme sulla distanza minima tra le tagliate di cui all'Art. 36,
comma  3,  uno  per cento del valore convenzionale della tipologia di
riferimento di cui all'Art. 50 per ogni decina di metri o frazione di
distanza non rispettata;
      c) in  caso  di  violazione  delle  norme  sul numero minimo di
soggetti,  matricine  e  allievi, da preservare per ettaro secondo le
prescrizioni  di  cui agli articoli 37 e 39, uno per cento del valore
convenzionale  della  tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per
ogni pianta tagliata in piu';
      d) in  caso di violazione delle norme sulle modalita' di taglio
delle  ceppaie di cui agli articoli 36, comma 4 e 37 comma 8, uno per
cento  del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui
all'Art.  50  per  ogni cinque ceppaie o frazione tagliate in maniera
non   corretta.  In  epoca  di  taglio,  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  e'  applicata qualora non si sia adempiuto all'obbligo di
ripassare le ceppaie.
    17.  In  caso  di  violazione  delle  norme  sul  trattamento dei
rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area delle latifoglie di
cui  all'Art.  40,  il  danno  forestale  e' determinato applicando i
seguenti valori:
      a) in  caso  di violazione delle norme sulla superficie massima
delle  tagliate  di cui all'Art. 40, commi 2 e 3, dieci per cento del
valore  convenzionale  della tipologia di riferimento di cui all'Art.
50 per ogni ettaro o frazione tagliati in piu';
      b) in  caso di violazione delle norme sulla distanza minima tra
le  tagliate  di  cui  all'Art. 40, comma 4, due per cento del valore
convenzionale  della  tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per
ogni  decina  di metri o frazione di distanza non rispettata; in caso
di  taglio  di  una  superficie  affiancata  ad  una  appena tagliata
anticipato  di  almeno  due anni di cui all'Art. 40, comma 4, uno per
cento  del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui
all'Art. 50 per ogni anno mancante;
      c) in  caso  di  violazione  delle  norme  sul numero minimo di
soggetti da rilasciare di cui all'Art. 40, comma 5, due per cento del
valore  convenzionale  della tipologia di riferimento di cui all'Art.
50 per ogni decina di piante o frazione non rilasciate.
    18.  In  caso  di  violazione  delle  norme  sul numero minimo di
soggetti  da  rilasciare  nelle formazioni governate a fustaia, anche
transitoria,  non ancora mature di cui all'Art. 38 comma 1 e all'Art.
43  commi 2  e  3,  il  valore  del  danno  forestale  e' determinato
applicando  il due per cento del valore convenzionale della tipologia
di  riferimento  di  cui  all'Art.  50  per  ogni  decina di piante o
frazione non rilasciate.
    19.  In  caso  di  violazione  del  divieto  di taglio raso delle
fustaie  di  cui  all'Art.  45,  il  valore  del  danno  forestale e'
determinato  applicando  il  sette per cento del valore convenzionale
della  tipologia  di  riferimento  di  cui all'Art. 50 per ogni mille
metri quadri o frazione di superficie tagliata a raso.
    20.  In  caso  di  violazione  delle  norme sul trattamento delle
formazioni governate a fustaia monoplana di cui all'Art. 46, il danno
forestale e' determinato applicando i seguenti valori:
      a) per taglio anticipato di almeno dieci anni rispetto al turno
minimo  previsto,  sei  per  cento  del  valore  convenzionale  della
tipologia   di   riferimento  di  cui  all'Art.  50  rapportato  alla
superficie interessata dal taglio;
      b) per  taglio  anticipato  per  meno di dieci anni rispetto al
turno  minimo  previsto, tre per cento del valore convenzionale della
tipologia   di   riferimento  di  cui  all'Art.  50  rapportato  alla
superficie interessata dal taglio;
      c) per riduzione della massa al di sotto del minimo vitale, uno
per  cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di
cui all'Art. 50 per ogni metro cubo mancante per ettaro;
      d) per  riduzione  del  numero di piante al di sotto del minimo
vitale,  uno  per  cento  del valore convenzionale della tipologia di
riferimento di cui all'Art. 50 per ogni pianta mancante per ettaro;
      e) per  taglio  di piante in eccesso rispetto alle prescrizioni
di cui all'Art. 46, commi 9 e 10 lettera b), uno per cento del valore
convenzionale  della  tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per
ogni decina di piante o frazione tagliate in piu';
      f) per  taglio  di buche di superficie eccedente quella massima
consentita, due per cento del valore convenzionale della tipologia di
riferimento di cui all'Art. 50 per ogni cento metri quadri o frazione
tagliati in piu';
      g) per  taglio  di  una  superficie  affiancata  ad  una appena
tagliata  anticipato  per  almeno  due anni, uno per cento del valore
convenzionale  della  tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per
ogni anno mancante;
      h) per mancato rispetto delle distanze minime tra le tagliate o
della  profondita'  massima  dei  tagli  ad orlo e marginali, tre per
cento  del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui
all'Art.  50  per  ogni  decina  di  metri o frazione di distanza non
rispettata.
    21.  In  caso  di  violazione  delle  norme sul trattamento delle
formazioni  governate  a  fustaia  multiplana  di cui all'Art. 47, il
danno forestale e' determinato applicando i seguenti valori:
      a) per taglio anticipato di almeno due anni rispetto al periodo
di  curazione,  cinque  per  cento  del  valore  convenzionale  della
tipologia   di  riferimento  di  cui  all'Art.  50,  rapportato  alla
superficie interessata dal taglio;
      b) per riduzione della massa al di sotto del minimo vitale, due
per  cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di
cui all'Art. 50 per ogni metro cubo mancante per ettaro;
      c) per  riduzione  del  numero di piante al di sotto del minimo
vitale,  uno  per  cento  del valore convenzionale della tipologia di
riferimento di cui all'Art. 50 per ogni pianta mancante per ettaro;
      d) per   taglio   di   una  massa  superiore  alla  percentuale
consentita   all'Art.   47,   comma  2,  uno  per  cento  del  valore
convenzionale  della  tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per
ogni due per cento o frazione di massa tagliata in piu' ad ettaro.
    22. Per i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale di
cui  all'Art.  9,  ai  fini del calcolo delle sanzioni, il valore del
danno  forestale e' determinato applicando l'uno per cento del valore
convenzionale  della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50, per
ogni  pianta  mancante rispetto ai parametri del progetto nel caso di
boschi  governati  a  ceduo,  ovvero  per  ogni  metro  cubo mancante
rispetto  ai  parametri  del  progetto nel caso di boschi governati a
fustaia.