Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico Capo I Principi generali Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonche' per favorire la gestione dei boschi e le attivita' forestali) e successive modifiche ed integrazioni, persegue le seguenti finalita': a) tutelare il corretto assetto idrogeologico dei territori montani e preservare e migliorare la funzione protettiva delle foreste; b) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale in considerazione della sua importanza quale ecosistema multifunzionale; c) gestire il patrimonio forestale nell'ottica dello sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale; d) preservare il patrimonio forestale dalle avversita' biotiche ed abiotiche; e) sviluppare la funzione economica del bosco nel rispetto dei suoi contenuti biologici ed ambientali; f) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali e contribuire a favorire le attivita' forestali ed a rafforzare l'impresa di utilizzazione quale elemento essenziale e qualificante per la conservazione del territorio e dell'ambiente; g) conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati ed i pascoli contenendo l'espansione del bosco e conservando un assetto equilibrato del paesaggio; h) semplificare le procedure amministrative per i soggetti che si dedicano alle attivita' forestali contribuendo alla conservazione di un equilibrato uso del territorio e a contenere l'abbandono della montagna e delle sue risorse; i) promuovere una nuova cultura per una gestione moderna delle risorse forestali. Art. 2. O g g e t t o 1. Il presente regolamento in attuazione dell'Art. 1, comma 25-bis, della legge regionale n. 20/2000, disciplina: a) la pianificazione forestale e le procedure per la formazione e l'approvazione dei piani di gestione forestale; b) le seguenti attivita' connesse alla gestione selvi-colturale e alla utilizzazione dei boschi non soggetti alla pianificazione forestale e ricadenti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico: 1) la gestione forestale e le procedure da applicare per l'attuazione di interventi di utilizzazione forestale; 2) le metodologie di intervento ed i livelli dendrometrici da conservare o conseguire nei popolamenti per garantirne vitalita' e perpetuita'; 3) gli interventi infrastrutturali e di cantiere legati alle utilizzazioni forestali; 4) le procedure relative alle dichiarazioni ed autorizzazioni dei tagli boschivi e alle fattispecie esenti; 5) le procedure per il visto e l'autorizzazione per i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale; c) gli interventi di tutela dei boschi interessati da avversita' naturali ed antropiche; d) le procedure relative al vincolo idrogeologico per l'attuazione dei cambiamenti di coltura e quelle connesse agli interventi aventi rilevanza urbanistico-edilizia, nonche' le disposizioni relative a procedure semplificate di dichiarazione per l'attuazione di modesti interventi di cambiamento di coltura e per i movimenti di terra, che non comportino trasformazione urbanistica ed edilizia ai sensi dell'Art. 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione) e successive modifiche ed integrazioni, o che riguardino fattispecie esenti da ogni formalita'; e) le procedure di autorizzazione e dichiarazione, o l'esenzione per le altre attivita' svolte in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, nel rispetto della normativa vigente. Capo II Definizioni e classificazioni Art. 3. B o s c o 1. Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di bosco prevista, a tutti gli effetti, dall'Art. 3 della legge regionale n. 22/1982, e successive modifiche ed integrazioni, che si riporta nell'allegato A. 2. Ai fini del presente regolamento, i termini «bosco» e «foresta» sono sinonimi. 3. Ai fini dell'individuazione dei prati abbandonati, ancorche' rimboschiti da piu' di dieci anni e non classificabili bosco in applicazione dell'Art. 3, comma 4, lettera f-bis), punto 1) della legge regionale n. 22/1982, si fa riferimento alle aree classificate nello strumento urbanistico comunale come «zone omogenee E4 - prato». Art. 4. Livelli selvi-colturali 1. Gli interventi selvi-colturali in bosco sono distinti in due livelli diversi per modalita' ed intensita': a) gli interventi selvi-colturali di livello semplificato, adottabili dal proprietario anche in assenza di strumenti pianificatori forestali, secondo la definizione ed i criteri di cui agli articoli 10, 11 e 12; b) gli interventi selvi-colturali di livello complesso, diversi da quelli di cui alla lettera a) e rispettosi dei principi della selvi-coltura naturalistica, realizzabili subordinatamente alla redazione dei piani di gestione forestale o dei piani particolareggiati integrati o dei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, secondo le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9. Art. 5. Definizione dei termini selvi-colturali 1. Ai fini del presente regolamento, le principali definizioni relative ai termini selvi-colturali sono riportate nell'allegato A. Capo III Pianificazione forestale Art. 6. Disposizioni generali sulla pianificazione forestale 1. Sono strumenti di pianificazione della gestione dei boschi: a) i piani di gestione forestale; b) i piani integrati particolareggiati. 2. Il piano di gestione forestale e' lo strumento di pianificazione della proprieta' forestale, la cui validita' e' riferita ad un periodo non inferiore a dodici anni. Costituisce strumento di indirizzo per la gestione selvi-colturale e per la redazione dei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, da attuare nel rispetto dei principi della selvi-coltura naturalistica. Esso e' obbligatorio per tutti gli enti pubblici proprietari di patrimoni boschivi, la cui superficie boscata economicamente produttiva e' superiore a cinquanta ettari accorpati. Il piano di gestione forestale e' facoltativo per la proprieta' privata. 3. Il piano integrato particolareggiato: a) in assenza del piano di gestione forestale, e' lo strumento pianificatorio sommario per quanto concerne le analisi dendro-auxometriche e puntuale per il contenuto di concretezza degli interventi programmati, in un periodo temporale limitato, per significativi complessi boscati; attua, inoltre, la gestione integrata di proprieta' anche di soggetti diversi, individuando gli interventi specifici da realizzare, la loro scadenza temporale nonche' le risorse finanziarie necessarie; b) in presenza del piano di gestione forestale, e' lo strumento pianificatorio puntuale per lo sviluppo di aree significative del patrimonio forestale attraverso la programmazione degli interventi da realizzare mediante progetti di riqualificazione forestale ed ambientale. Costituisce documento di approfondimento e integrazione del piano di gestione forestale; c) i piani integrati particolareggiati sono facoltativi, hanno una validita' non superiore a dieci anni e non sono aggiornabili. Art. 7. Redazione, approvazione ed attuazione dei piani di gestione forestale 1. Il piano di gestione forestale e' redatto esclusivamente da tecnici agronomi-forestali abilitati, in conformita' alle direttive generali, approvate dalla giunta regionale, e alle direttive specifiche, redatte dal servizio della selvi-coltura della direzione regionale delle foreste, in accordo con la proprieta'. Le direttive specifiche puntualizzano gli aspetti di dettaglio della pianificazione, in armonia con le direttive generali. 2. Il piano di gestione forestale e' articolato nelle seguenti parti: a) relazione illustrativa e programmatica, comprendente il piano dei tagli; b) schede descrittive; c) prospetti riepilogativi; d) cartografia. 3. Il progetto di piano di gestione forestale viene presentato al servizio della selvi-coltura, che provvede al suo esame e verifica, anche con accertamenti da attuarsi tramite gli ispettorati forestali competenti per territorio. Entro novanta giorni dalla data di presentazione, il servizio redige il verbale positivo di verifica finale, ovvero formula eventuali osservazioni, che devono essere recepite nel progetto di piano entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione. Tale termine puo' essere prorogato per una sola volta, per il periodo di tempo necessario alla modifica del progetto. Decorso inutilmente il termine, il progetto decade. 4. Per i complessi forestali ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di parchi naturali regionali, il progetto di piano di gestione forestale e' contemporaneamente trasmesso anche all'ente parco, che esprime il proprio parere vincolante entro trenta giorni dal ricevimento, comunicandolo alla direzione regionale delle foreste. 5. Il progetto di piano di gestione forestale, eventualmente modificato per il recepimento delle osservazioni formulate ai sensi del comma 3, viene adottato nella versione definitiva dal proprietario ed e' approvato e reso esecutivo con decreto del direttore regionale delle foreste. I piani di gestione forestale delle proprieta' forestali regionali sono approvati e resi esecuivi con decreto del Presidente della Regione. 6. L'attuazione dei piani di gestione forestale avviene in conformita' ai seguenti criteri: a) le utilizzazioni complessive previste per il periodo di validita' del piano sono vincolanti. Nella revisione successiva si tiene conto dell'eventuale esubero delle utilizzazioni, per effetto anche di tagli accidentali o forzosi; b) l'utilizzazione prevista per particella e' indicativa e non tassativa, in considerazione delle effettive esigenze selvi-colturali puntualmente definite con il progetto di riqualificazione forestale ed ambientale di cui all'Art. 9; c) gli interventi previsti nel piano dei tagli possono essere anticipati fino a tre annualita'; d) qualora per effetto di tagli forzosi di rilevante entita' risulti superato il livello delle utilizzazioni complessive previste sino al momento considerato, con decreto del direttore regionale delle foreste o del presidente della Regione, in conformita' al comma 5, puo' essere rivisto il piano dei tagli e rideterminato conseguentemente il livello complessivo delle utilizzazioni previste nel rimanente periodo di validita' del piano, previo accertamento dello stato selvi-colturale dei soprassuoli e) qualora per motivi contingenti, durante il periodo di validita', il piano sia applicato solo per una quota parte relativamente alle utilizzazioni boschive, con decreto del direttore regionale delle foreste o del Presidente della Regione, in conformita' al comma 5, puo' essere prevista la proroga della scadenza per un numero di anni tali da raggiungere una quota di applicazione di almeno il novanta per cento. La proroga puo' essere prevista, con i medesimi decreti, anche qualora parti significative della proprieta' siano state escluse dagli interventi ordinari di utilizzazione previsti dal piano di gestione forestale, per effetto di utilizzazioni superiori alle previsioni sulla restante superficie. Con la proroga viene riassegnata la quota media annuale di utilizzazione da effettuare nel periodo di estensione di validita'; f) in attesa della revisione del piano di gestione forestale il proprietario e' autorizzato ad effettuare le operazioni di utilizzazione per un massimo di due annualita', nei limiti della quota di utilizzazione media annua prevista dal piano scaduto; g) per i piani di gestione scaduti da piu' di due anni, non revisionati ne prorogati, i tagli devono essere autorizzati dall'ispettorato forestale competente, nei limiti di un'utilizzazione annua ridotta del trenta per cento rispetto alle previsioni del piano scaduto; h) gli enti pubblici devono accantonare, su apposito capitolo di bilancio, il dieci per cento degli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive di importo superiore a mille euro e reinvestirli per lavori di manutenzione delle infrastrutture boschive, di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale e per operazioni di gestione della proprieta' forestale, fatte salve le eventuali diverse disposizioni contenute nei piani di gestione. 7. Le direttive specifiche di cui al comma 1 possono stabilire procedure semplificate di estrapolazione, riprogrammazione o riproposizione delle scelte pianificatorie e dei relativi tempi di attuazione, per la revisione dei piani di gestione forestale approvati e attuati ai sensi del presente regolamento. 8. Per la corretta esecuzione delle utilizzazioni forestali su proprieta' pubblica, attraverso i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, e' emanato un capitolato tecnico approvato con deliberazione della giunta regionale. Art. 8. Redazione ed approvazione dei piani integrati particolareggiati 1. Il piano integrato particolareggiato e' redatto da tecnici agronomi forestali abilitati, in conformita' alle direttive per la redazione dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale e dei piani integrati particolareggiati approvate dalla giunta regionale. 2. Il piano integrato particolareggiato e' approvato e reso esecutivo con decreto del direttore regionale delle foreste o del Presidente della Regione in conformita' all'Art. 7, comma 5. 3. Il piano integrato particolareggiato e' articolato nelle seguenti parti: a) relazione illustrativa e programmatica; b) schede descrittive; c) cartografia. Capo IV Tagli boschivi, progetti e procedure Art. 9. Progetti di riqualificazione forestale ed ambientale 1. I progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sono progetti integrati, che comprendono il progetto di taglio del soprassuolo principale e i progetti relativi agli interventi colturali, alle vie di esbosco terrestri ed aeree ed ai modesti interventi funzionali alla riqualificazione ambientale ed idrogeologica della superficie forestale. Rispondono ai principi della selvi-coltura naturalistica e sono redatti in conformita' alle direttive approvate dalla giunta regionale. 2. I progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sono obbligatori per le proprieta' pubbliche pianificate, ai fini degli interventi di cui al comma 1, con esclusione dei casi di cui all'Art. 10, comma 1, lettera a). Sono redatti in conformita' ai piani di gestione forestale e ai piani integrati particolareggiati. 3. Per la proprieta' pubblica in assenza di pianificazione forestale, ovvero nelle more della sua approvazione, gli interventi di utilizzazione boschiva sono effettuati in conformita' agli indirizzi specifici stabiliti dall'ispettorato forestale competente, a seguito di sopralluogo, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 4. Per la proprieta' privata i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sono obbligatori qualora il taglio del soprassuolo principale superi i cento metri cubi lordi di massa nelle fustaie e i 2,5 ettari di superficie nei cedui. Per quantitativi o superfici inferiori si seguono le indicazioni dell'Art. 11. 5. La redazione dei progetti e' di competenza di tecnici agronomi forestali abilitati; l'ente pubblico proprietario di boschi puo' altresi' chiedere che i progetti vengano redatti dagli ispettorati forestali o da altri enti pubblici competenti in materia forestale. 6. Ai sensi dell'Art. 1, comma 26-ter della legge regionale n. 20/2000, l'ispettorato forestale competente per territorio puo' predisporre il progetto attraverso i propri tecnici agronomi-forestali abilitati, previa verifica delle priorita' del servizio d'istituto. Si applica la tariffa di Euro 300 al netto dell'I.V.A., ogni cinquecento metri cubi lordi o frazioni di massa legnosa assegnata. Sono altresi' a carico del proprietario gli oneri relativi alle missioni e alle eventuali ore straordinarie relative al personale forestale impiegato che sono rimborsati all'amministrazione regionale che provvede a richiederli, rendicontando gli oneri effettivamente sostenuti. Il personale operaio da adibire ai rilievi progettuali deve essere messo a disposizione dall'ente proprietario del bosco, che ne assume gli oneri. 7. In presenza di piano di gestione forestale, il progetto di riqualificazione forestale e ambientale viene inviato all'ispettorato forestale competente, il quale verifica la coerenza del documento con gli indirizzi della pianificazione forestale e vista il progetto ai sensi dell'Art. 1, comma 26 della legge regionale n. 20/2000 entro trenta giorni dalla data di presentazione; trascorso tale termine, il progetto si intende vistato. Se il progetto contiene anche tipologie di interventi relativi alla realizzazione di viabilita' forestale o di linee di esbosco per via aerea soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 14 e 15, esso e' sottoposto ad approvazione, comprensiva di eventuali prescrizioni, da parte dell'ispettorato forestale competente, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. L'approvazione tiene luogo di tutti gli atti autorizzativi di competenza della direzione regionale delle foreste o dell'ispettorato medesimo o dichiarativi, ai fini del vincolo idrogeologico o delle autorizzazioni per gli impianti a fune. 8. Ai progetti redatti da tecnici agronomi-foretali abilitati dipendenti da enti pubblici si applica il comma 7. 9. I progetti redatti, ai sensi dei commi 5 e 6, da tecnici agronomi-forestali abilitati dipendenti dagli ispettorati forestali vengono vistati o approvati dal direttore dell'ispettorato forestale. 10. I progetti relativi alle proprieta' forestali regionali, redatti da tecnici agronomi-forestali abilitati dipendenti dagli uffici della direzione regionale delle foreste, sono vistati o approvati dal direttore del servizio per la gestione delle foreste regionali. 11. Per la proprieta' pubblica e privata non pianificata, il progetto deve essere coerente con le disposizioni previste al capo IX. Il progetto e' approvato dall'ispettorato forestale secondo le modalita' di cui al comma 7. 12. Le piante oggetto di taglio possono essere individuate con diverse modalita': contrassegno professionale o forestale, contrassegno del proprietario, targhetta di plastica alla ceppaia, specchiatura, segnatura con colore, aree di saggio nei soli casi di boschi omogenei ed ogni altro strumento individuato dal tecnico. Per le fustaie pianificate il tecnico incaricato redige il relativo piedilista di assegno per la registrazione sul piano di gestione. 13. Sulla proprieta' pubblica, per la corretta esecuzione dei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale piu' complessi deve essere prevista la direzione dei lavori da parte di un tecnico agronomo-forestale abilitato secondo le indicazioni contenute nel capitolato tecnico di cui all'Art. 7, comma 8. 14. Il taglio deve essere eseguito in conformita' al progetto. Il direttore dei lavori nel corso dell'intervento puo' apportare piccole integrazioni di massa assegnata fino al cinque per cento, per le quali non necessita autorizzazione e di cui deve essere redatta una relazione unica e finale di assegno, da trasmettere all'ispettorato forestale competente. 15. Tutti gli interventi di taglio aggiuntivi rispetto al progetto, purche' giustificati ed organicamente collegati allo stesso, quali i tagli forzosi per schianti costituiti da piante divelte o stroncate, i tagli di piante instabili in aree soggette a movimenti franosi, i tagli fitosanitari, i tagli di piante lungo tracciati di vie di esbosco, singoli prelievi di piante che impediscono un corretto abbattimento o utilizzazione, non necessitano di autorizzazione e le relative piante non devono essere contrassegnate preventivamente. Gli interventi sono effettuati sotto la responsabilita' del direttore dei lavori, che ne redige una relazione unica e finale di assegno da trasmettere all'ispettorato forestale competente. La relativa massa assegnata non rientra nell'integrazione di cui al comma 14. 16. Le varianti sostanziali, che non rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 14 e 15, seguono la procedura prevista dai commi 7, 8, 9, 10 e 11. Art. 10. Piccoli tagli boschivi in aree di proprieta' pubblica 1. Sulla proprieta' pubblica i piccoli tagli boschivi possono essere attuati con le seguenti modalita': a) in presenza di pianificazione forestale, l'assegno di massa legnosa fino a cento metri cubi lordi nella fustaia e a 2,5 ettari nel ceduo puo' essere eseguito dai tecnici o dal personale di custodia dell'ente proprietario o, su richiesta dello stesso, dal personale della stazione forestale competente o dal tecnico professionista incaricato per interventi relativi a fabbisogni di legna da ardere o legname da opera a favore di cittadini, nonche' per la soddisfazione dei diritti di servitu', per tagli di conversione dei cedui all'altofusto, per tagli fitosanitari, per tagli di piante instabili in aree soggette a movimenti franosi. Per il materiale assegnato va redatta relazione semplificata di assegno per la relativa registrazione delle utilizzazioni in applicazione del piano di gestione forestale, da comunicare all'ispettorato forestale competente anche a lavori finiti; b) in assenza di pianificazione forestale, per i tagli di cui al comma a) si applicano le disposizioni dell'Art. 11, comma 1; c) gli interventi relativi al taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, a tagli forzosi derivanti da autorizzazioni per l'esecuzione di opere pubbliche, nonche' gli interventi di sfollo, ripuliture e il prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale, prescindono dai quantitativi massimi di massa legnosa nella fustaia o di superficie nel ceduo di cui alla lettera a). In presenza di piano di gestione, va redatta relazione semplificata di assegno, per la relativa registrazione delle utilizzazioni in applicazione del piano di gestione forestale, da comunicare all'ispettorato forestale competente anche a lavori finiti. Art. 11. Piccoli tagli boschivi in aree di proprieta' privata 1. Sulla proprieta' privata, nelle aree non rientranti nei casi previsti dall'Art. 27, i piccoli tagli boschivi possono essere attuati con le seguenti modalita': a) sono esenti dall'obbligo di dichiarazioni o autorizzazioni i tagli inferiori a quindici metri cubi lordi di massa nelle fustaie o a mille metri quadrati di superficie nei cedui, le ripuliture, i decespugliamenti, il prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale, il taglio di piante secche, schiantate, divelte, stroncate di qualsiasi entita' o dimensione. Nei boschi governati a ceduo gli interventi di taglio devono comunque essere effettuati nel rispetto dell'epoca di taglio per il ceduo di cui all'Art. 20; b) il proprietario, l'avente titolo, le comunioni familiari, i consorzi privati, che intendano tagliare da quindici a cento metri cubi lordi di massa nelle fustaie o da mille metri quadri fino a 2,5 ettari di superficie nei cedui, devono presentare una dichiarazione di taglio secondo le modalita' dell'Art. 12. Nell'arco del triennio, per ogni superficie forestale accorpata, gli interventi non possono superare il quantitativo o la superficie massima previsti dalla presente lettera. 2. Ai sensi dell'Art. 1, comma 26-ter della legge regionale n. 20/2000, su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), il personale forestale, nell'ambito dei normali servizi d'istituto, presta la propria assistenza tecnica gratuita ai fini: a) della predisposizione della dichiarazione di taglio; b) dell'individuazione delle piante da abbattere nelle fustaie, entro il limite di cento metri cubi lordi, al cui contrassegno provvede il proprietario; c) dell'individuazione dei criteri di intervento nei cedui. 3. L'attivita' di assistenza tecnica di cui al comma 2 si esplica mediante lo svolgimento di compiti di contenuto non progettuale, consistenti in sopralluoghi, consigli sull'indicazione delle piante da abbattere e collaborazione nella redazione della dichiarazione di taglio. 4. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), provvedono ai tagli nei limiti e secondo le modalita' stabilite nella dichiarazione di taglio e dal presente regolamento. 5. In presenza di pianificazione forestale, deve comunque essere sempre redatta dal personale della stazione forestale competente, o dal tecnico professionista incaricato, una relazione semplificata di assegno per la relativa registrazione delle utilizzazioni in applicazione del piano di gestione forestale, da comunicare all'ispettorato forestale competente anche a lavori finiti. Art. 12. Dichiarazione di taglio 1. Le dichiarazioni di taglio devono essere redatte secondo il modello stabilito con decreto del direttore regionale delle foreste. Sono presentate all'ispettorato forestale competente, tramite la stazione forestale, che puo' fornire la necessaria assistenza tecnica ai sensi dell'Art. 11. 2. La dichiarazione comprende i seguenti elementi: generalita', indirizzo e recapito del dichiarante, ubicazione, estremi catastali e superficie della proprieta', superfici d'intervento, tipo di bosco secondo la casistica prevista al capo IX, tipo di taglio, piedilista delle piante contrassegnate preventivamente per numero, specie e diametro nelle fustaie adulte e mature o superficie di taglio nei cedui, termini presunti di inizio e durata dell'utilizzazione. Le masse lorde delle fustaie sono calcolate applicando il sistema delle tariffe di Algan, di cui all'allegato A. 3. Per i boschi misti di acero di monte, frassino maggiore e faggio, e per i boschi di specie quercine, ai fini della dichiarazione, e' obbligatoria l'individuazione preventiva delle piante da rilasciare qualora sia previsto il governo a fustaia ai sensi dell'Art. 18. 4. La stazione forestale esprime parere sulle dichiarazioni di taglio ricevute, valutando la conformita' delle operazioni previste alle disposizioni del presente regolamento. 5. L'ispettorato forestale competente, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione alla stazione forestale, visto il parere espresso dalla medesima, puo' formulare, ove necessario, prescrizioni per la corretta effettuazione dei tagli nel rispetto delle norme di cui al capo IX. Trascorso tale termine, il taglio puo' essere eseguito. Capo V Infrastrutture per l'esbosco per via terrestre ed aerea ed imprese boschive Art. 13. Infrastrutture forestali 1. Le infrastrutture forestali impiegate per il concentramento e l'esbosco del legname nonche' per l'accesso delle maestranze, sono classificate in viabilita' forestale principale e viabilita' forestale secondaria. 2. La viabilita' forestale principale e' caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato, dotate di manufatti di varia natura, comportanti una trasformazione permanente dello stato dei luoghi; e' costituita da strade, camionabili o trattorabili, di larghezza superiore a tre metri, e da piazzali permanenti di raccolta del legname. 3. La viabilita' forestale secondaria comprende: a) opere temporanee a fondo naturale, che puo' essere ricolonizzato dalla vegetazione, soggette a riutilizzo periodico, realizzate senza o con modesti movimenti di terra, le quali non costituiscono interruzione della superficie boscata, ai sensi dell'Art. 3, comma 3, della legge regionale n. 22/1982 e successive modifiche ed integrazioni; sono costituite da: 1) le piste principali, di larghezza pari o inferiore a tre metri e di lunghezza non superiore a settecento metri, ivi compresi piazzali provvisori di raccolta del legname; 2) le piste secondarie, varchi nel soprassuolo che non necessitano di movimenti di terra ed hanno larghezza inferiore a tre metri; la larghezza puo' essere superiore a tre metri per interventi con macchine operatrici speciali, tipo harvester e forwarder; 3) le linee di esbosco a gravita', realizzate lungo le linee di massima pendenza o tramite percorsi attrezzati; b) le linee di teleferica, distinte in: 1) linee temporanee di gru a cavo tradizionale; 2) linee temporanee di gru a cavo mobile; 3) linee di teleferica monofuni, denominate palorci, e trifuni. 4. Gli interventi di viabilita' forestale principale, di cui al comma 2, in quanto infrastrutture di viabilita' forestale di carattere permanente a fondo stabilizzato, nonche' le linee di teleferica monofuni e trifuni, qualora siano permanenti, sono soggette all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 131, comma 11, lettera a) della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica). Gli interventi di viabilita' forestale secondaria di cui al comma 3, lettera a), le linee temporanee di gru a cavo tradizionale e mobile, nonche' le linee di teleferica monofuni e trifuni, qualora non siano permanenti, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 152 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), in quanto non alterano l'assetto idrogeologico e non comportano trasformazioni permanenti dello stato dei luoghi. 5. Le direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco sono approvate con deliberazione della giunta regionale. Art. 14. Strade e piste forestali, linee di avvallamento, sentieri, mulattiere e piazzali 1. La realizzazione e manutenzione delle strade forestali principali, come definite all'Art. 13, comma 2, e' soggetta alla seguente disciplina ai fini del vincolo idrogeologico: a) la realizzazione e' soggetta all'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico prevista dall'Art. 7 della legge regionale n. 22/1982; b) la manutenzione ordinaria e' esente dall'obbligo di dichiarazioni o autorizzazioni ai fini forestali; c) la manutenzione straordinaria con interventi che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi o finalizzata al consolidamento o ripristino funzionale di opere esistenti con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, ivi compresa l'attuazione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche con tipologie strutturali idonee, e' soggetta alla dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'Art. 31. 2. La realizzazione e manutenzione delle piste forestali di cui all'Art. 13, comma 3, lettera a), e' soggetta alla seguente disciplina ai fini del vincolo idrogeologico: a) le piste principali di concentramento ed esbosco di larghezza pari o inferiore a tre metri e di lunghezza non superiore a settecento metri possono essere eseguite, previa dichiarazione dell'interessato all'ispettorato forestale competente per territorio, secondo la procedura di cui all'Art. 31, con l'esplicito obbligo di inerbire l'area denudata a seguito dei movimenti di terra e realizzare le necessarie opere trasversali di sgrondo delle acque meteoriche a completamento dei lavori. Nella predisposizione dei progetti di qualificazione forestale ed ambientale le piste principali devono essere esplicitamente previste e pianificate; la progettazione deve comprendere il tracciamento sul terreno, l'individuazione della sezione tipo ed i provvedimenti di ripristino a completamento dei lavori di esbosco; b) le piste secondarie, varchi nel soprassuolo che non necessitano di movimenti di terra ed hanno larghezza inferiore a tre metri, non sono soggette ad alcuna disciplina; l'effettuazione di varchi, senza movimenti di terra, di larghezza superiore a tre metri e' consentita per interventi con macchine operatrici speciali, tipo harvester e forwarder, previa dichiarazione all'ispettorato forestale competente secondo la procedura di cui all'Art. 31. E' fatta salva la facolta' per l'ispettorato forestale competente, qualora l'utilizzo dei varchi dovesse procurare danni al soprassuolo o rappresentasse un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, di prevedere, con provvedimento inviato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario o alla ditta utilizzatrice, le necessarie restrizioni, la sospensione dei lavori o del transito dei mezzi ed il ripristino dei luoghi. 3. Le linee di esbosco a gravita', realizzate lungo le linee di massima pendenza o tramite percorsi attrezzati, non sono soggette ad alcuna disciplina, fatto salvo quanto previsto negli articoli 23 e 24. Le linee di avvallamento artificiali, risine o canalette, possono essere eseguite liberamente e vanno rimosse al termine dei lavori di utilizzazione. 4. Sono esenti dall'obbligo di dichiarazione o autorizzazione la realizzazione di sentieri di larghezza inferiore a un metro, nonche' la manutenzione delle mulattiere per l'accesso alle aree silvo-pastorali, qualora i relativi lavori siano eseguiti a mano o con mini macchine operatrici. 5. La realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di superficie inferiore a trecento metri quadri, che siano oggetto di ripristino con inerbimento al termine dei lavori, non rappresenta alterazione permanente dello stato dei luoghi ed e' soggetta a dichiarazione, secondo la procedura di cui all'Art. 31. 6. Per gli interventi previsti dal presente articolo inseriti nei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, ai sensi dell'Art. 9, comma 7, l'approvazione del progetto tiene luogo di tutti gli atti autorizzativi di competenza della direzione delle foreste o degli ispettorati forestali o dichiarativi. Art. 15. Linee di teleferica 1. Nei boschi di alto fusto, nonche' in quelli da avviare all'alto fusto, e' ammessa l'apertura di varchi nel soprassuolo della larghezza consentita dalle corrette tecniche per il tracciamento e l'esercizio delle linee di teleferica, al fine di consentire l'installazione e l'esercizio di gru a cavo e di altre macchine operatrici forestali a fune. Le spaziature tra le linee sono conformate al tipo di bosco, al trattamento, all'intensita' del taglio ed alle macchine da impiegare, secondo gli indirizzi individuati per l'impiego delle moderne teleferiche forestali nelle direttive tecniche di cui all'Art. 13, comma 5 e le indicazioni del progetto di riqualificazione forestale ed ambientale. 2. La disciplina della linee temporanee di gru a cavo tradizionale e' la seguente: a) la realizzazione delle linee di lunghezza superiore a mille metri e' soggetta all'autorizzazione dell'ispettorato forestale competente, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'esecutore deve presentare il progetto redatto da tecnico agronomo-forestale abilitato ed in conformita' alle direttive tecniche di cui al comma 1, previo tracciamento sul terreno e segnatura delle piante di ancoraggio e di sostegno. Il progetto e' corredato degli elementi tecnici dimensionali di progetto, della planimetria in scala adeguata, del profilo del terreno, della posizione della catenaria, degli ancoraggi e dei cavalletti; b) la realizzazione delle linee di lunghezza fino a mille metri e' soggetta a dichiarazione all'ispettorato forestale competente, secondo le modalita' indicate al comma 3, lettera b); c) qualora nei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sia previsto l'impiego di gru a cavo tradizionali, queste sono soggette a progettazione ai sensi della lettera a) ed il tracciamento sul terreno delle linee di gru a cavo deve essere propedeutico all'assegno delle piante del progetto; l'atto di controllo sul progetto principale assorbe le procedure di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell'Art. 9, comma 7. 3. La disciplina delle linee temporanee di gru a cavo mobile e' la seguente: a) la realizzazione delle linee di lunghezza superiore a settecento metri, e' soggetta alla procedura autorizzativa di cui al comma 2, lettera a); b) la realizzazione di linee di gru a cavo mobile di lunghezza fino a settecento metri e' soggetta a dichiarazione all'ispettorato forestale competente, corredata con la progettazione delle linee che vanno indicate in planimetria a scala adeguata e l'individuazione sommaria delle caratteristiche tecniche essenziali dell'impianto; l'ispettorato forestale competente puo' formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione; in caso di inutile decorso del termine, le linee possono essere realizzate; c) qualora nei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sia previsto l'impiego di gru a cavo mobili, il tracciamento sul terreno delle linee di gru a cavo deve essere propedeutico all'assegno delle piante del progetto; l'atto di controllo sul progetto principale assorbe le procedure di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell'Art. 9, comma 7. 4. La realizzazione di linee di teleferiche monofuni, denominate palorci, e trifuni per attivita' agrarie e forestali e' soggetta, in quanto opere permanenti, all'autorizzazione edilizia comunale, che viene rilasciata su parere conforme dell'ispettorato forestale competente per territorio. La richiesta di autorizzazione al comune va corredata con un progetto contenente le caratteristiche tecniche dell'impianto, la planimetria in scala adeguata, il profilo del terreno e la posizione della catenaria e degli ancoraggi. L'ispettorato forestale competente esprime il parere sull'impianto entro trenta giorni dalla ricezione della domanda; in caso di inutile decorso del termine, il parere si intende favorevolmente reso. 5. Qualora la linea di teleferica monofune sia installata in maniera temporanea, per un tempo massimo di un anno, si applica la procedura dichiarativa prevista al comma 3, lettera b) per le linee temporanee di gru a cavo mobile. 6. Per gli impianti che investono lo spazio aereo sovrastante le chiome del bosco resta impregiudicata l'osservanza delle norme e delle procedure di sicurezza per il volo. Il progetto della linea di gru a cavo e' obbligatorio per tutti gli impianti ad una o piu' campate, i quali, indipendentemente dalla lunghezza della linea, si elevino oltre la sommita' della chioma o del terreno nudo per una altezza maggiore di venti metri su un tratto della linea superiore a cento metri. Art. 16. Imprese boschive 1. Ai sensi dell'Art. 1, comma 29, della legge regionale n. 20/2000, i lavori di riqualificazione forestale ed ambientale sulla proprieta' pubblica devono essere effettuati da imprese boschive, che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione al registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) possesso del certificato di idoneita' di cui al comma 2, rilasciato dalla direzione regionale delle foreste, su istruttoria degli ispettorati forestali competenti. 2. Al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la razionale gestione del patrimonio forestale nonche' la crescita imprenditoriale e professionale delle imprese di utilizzazione forestale, viene rilasciato il certificato di idoneita', per le tipologie citate al comma 3, alle imprese boschive che dispongano delle macchine idonee e delle maestranze specializzate, abbiano almeno un addetto in possesso del patentino di abilitazione tecnica di cui al comma 6 e diano garanzia di applicazione delle norme relative al lavoro dipendente, nel rispetto dei contratti collettivi, e di quelle sulla sicurezza dei cantieri. 3. La direzione regionale delle foreste tiene ed aggiorna l'elenco delle imprese boschive, in possesso del certificato di idoneita', distinto in sezioni secondo le seguenti specializzazioni: a) lavori colturali; b) taglio ed allestimento; c) concentramento ed esbosco per via terrestre; d) concentramento ed esbosco per via aerea; e) lavori di qualificazione e manutenzione ambientale. 4. Il certificato di idoneita', suddiviso per specializzazione, consente di attuare i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale di proprieta' degli enti pubblici e di assumere quindi lavori per l'utilizzazione dei lotti boschivi in piedi, per l'aggiudicazione dei soli lavori di taglio ed allestimento delle piante, dei lavori di miglioramento dei boschi, nonche' per la realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa idrogeologica funzionali agli interventi di riqualificazione forestale ed ambientale. 5. Le imprese boschive aggiudicatarie dei lavori di cui al comma 4 possono, nel rispetto delle normative vigenti, far eseguire una parte del valore degli stessi da altre imprese boschive purche' tali imprese dispongano dei necessari requisiti di professionalita', attestati dal possesso del certificato di idoneita' di cui al comma 1. 6. La direzione regionale delle foreste rilascia un patentino di abilitazione tecnica agli operatori forestali, valutandone le capacita' in ordine alla corretta e razionale effettuazione dei lavori di taglio, allestimento ed esbosco del legname, nonche' le conoscenze in materia antinfortunistica e nei riguardi dell'impiego e manutenzione delle attrezzature boschive. 7. Le capacita' di cui al comma 6 devono essere comprovate, da parte della direzione regionale delle foreste, mediante verifica periodica, teorica e pratica, della professionalita' dell'operatore forestale, gia' acquisita o da acquisire attraverso appositi corsi di formazione ed aggiornamento professionale. 8. Prima dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 4, le imprese devono individuare un responsabile del cantiere che sia in possesso del patentino di abilitazione tecnica di cui al comma 6. 9. Le procedure per il rilascio del certificato di idoneita' di cui al comma 2, per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco di cui al comma 3, nonche' per il rilascio dell'abilitazione tecnica di cui al comma 6 e le relative modalita' di verifica periodica della professionalita' di cui al comma 7 sono stabilite con apposite direttive approvate dalla giunta regionale. 10. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui al comma 9, continuano ad applicarsi le vigenti norme sul certificato di idoneita' per l'utilizzazione dei lotti boschivi di proprieta' pubblica. Capo VI Prescrizioni per la tutela dei boschi Art. 17. Divieto di trasformazione dei boschi 1. Salvo nei casi previsti dalla legge, e' fatto divieto di trasformare i boschi in altri tipi di coltura. 2. La trasformazione dei boschi e' soggetta all'autorizzazione paesaggistica; la trasformazione dei boschi soggetti a vincolo idrogeologico e' subordinata anche all'autorizzazione in deroga al vincolo di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 22/1982. Art. 18. Obbligo del governo ad altofusto 1. I cedui invecchiati di faggio di eta' media superiore a trentacinque anni devono essere convertiti ad alto fusto. 2. Per i boschi cedui misti invecchiati di latifoglie che non siano stati soggetti al taglio da piu' di trentacinque anni, l'ispettorato forestale competente all'atto dell'eventuale dichiarazione di taglio o di presentazione del progetto di riqualificazione forestale ed ambientale, puo' consentire, in relazione alle condizioni selvi-colturali del popolamento ed alle capacita' di perpetuazione, il ripristino del governo a ceduo o imporre con provvedimento motivato gli interventi per l'avviamento all'alto fusto. 3. Per i boschi di acero di monte, frassino maggiore, faggio o rovere, con partecipazione in purezza o in mescolanza di tali specie superiore all'ottanta per cento in termini di massa, e' obbligatorio il governo a fustaia. 4. In deroga a quanto previsto al comma 3, per i boschi di neoformazione misti di latifoglie, esclusa la robinia, di eta' compresa tra quindici e venticinque anni, l'ispettorato forestale competente, all'atto della dichiarazione di taglio o di presentazione del progetto, puo' consentire, in relazione alle condizioni selvi-colturali del popolamento ed alle capacita' di perpetuazione, il governo a ceduo. Art. 19. Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e di sostituzione di specie 1. La conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e' vietata, salvo autorizzazione dell'ispettorato forestale competente. Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalla conversione dei cedui invecchiati. 2. Sono vietate la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere e transitorie. Art. 20. Epoca per il taglio dei boschi 1. E' consentito effettuare operazioni di taglio durante tutto l'anno per le fustaie di latifoglie e di conifere. 2. Gli interventi di avviamento all'altofusto possono essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno. 3. Per i boschi cedui e' obbligatorio effettuare il taglio nel periodo di riposo vegetativo, al fine di conservare la capacita' pollonifera e per limitare i danni alle ceppaie con le operazioni di esbosco. 4. Ai fini del comma 3, per i boschi cedui delle province di Udine e Pordenone sono individuati per i tagli i seguenti periodi: a) fino a 800 metri di altitudine, dal 1° ottobre al 15 aprile; b) oltre agli 800 metri di altitudine, dal 15 settembre al 15 maggio. 5. Ai fini del comma 3, per i boschi cedui delle province di Trieste e Gorizia sono individuati per i tagli i seguenti periodi: a) fino a 400 metri di altitudine, dal 1° ottobre al 31 marzo; b) oltre i 400 metri di altitudine, dal 15 settembre al 15 aprile. 6. Qualora ricorrano circostanze vegetative particolari l'ispettorato forestale competente per territorio puo' modificare la durata dei periodi indicati ai commi 4 e 5. Art. 21. P o t a t u r e 1. Nei boschi di altofusto di latifoglie e' consentito effettuare sul primo fusto dei soggetti giovani meglio conformati, quali piante scelte tra le candidate dotate di buone caratteristiche di forma e portamento, una progressiva potatura verde dei rami sul tronco per un terzo dell'altezza totale, al fine della migliore correzione della verticalita' e per originare, a maturita', fusti puliti da nodi per almeno un'altezza di sei metri da terra. 2. Nei boschi di conifere gli interventi di potatura sono consentiti per le giovani piante scelte, di miglior conformazione e destinate alla maturita', sui rami secchi o di scarsa vitalita' del terzo inferiore del fusto. Art. 22. Taglio, allestimento e sgombero dei prodotti legnosi 1. Il taglio e l'allestimento dei prodotti legnosi devono essere compiuti con cura, in modo da non danneggiare le piante circostanti ed il novellame; lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi deve essere realizzato il piu' prontamente possibile, in modo da non danneggiare l'eventuale rinnovazione presente o in via di insediamento e comunque, per i cedui, entro il periodo di cui all'Art. 20, commi 4 e 5. 2. Nei boschi in corso di rinnovazione, la ramaglia, i cimali e ogni altro avanzo delle utilizzazioni, devono essere ammucchiati nelle aree dove non risultino di ostacolo all'affermarsi della rinnovazione stessa. 3. Tale ammucchiamento deve seguire immediatamente il taglio e l'allestimento in tutte le aree gia' coperte da novellame, mentre deve essere effettuato prima della ripresa vegetativa nelle superfici suscettibili di rinnovazione. 4. Nei boschi non in rinnovazione la ramaglia puo' essere lasciata sparsa su tutta la superficie interessata dal taglio. 5. Nei boschi ubicati in zone ad alto rischio d'incendio non e' comunque consentito l'ammucchiamento delle ramaglie a ridosso delle piante in piedi ne' in prossimita' delle strade o delle piste di accesso per una fascia di venti metri, da conteggiarsi dal bordo delle stesse. 6. L'utilizzatore e' tenuto a tenere sgomberi da tronchi e da ramaglia i sentieri e le mulattiere di uso collettivo, nonche' gli alvei dei corsi d'acqua. Art. 23. Concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi 1. Il concentramento a strascico e' consentito dal letto di caduta alla piu' vicina via di esbosco, avendo cura di limitare i danni al suolo e al soprassuolo. 2. Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto del legname per via aerea, l'esbosco puo' di norma farsi per teleferica, strade, piste, condotte attrezzate, canali di avallamento gia' esistenti, evitando per quanto possibile qualsiasi percorso nelle parti di bosco in rinnovazione. 3. Nel corso delle utilizzazioni il transito in bosco di trattori gommati e cingolati e' consentito lungo le piste o varchi naturali e superfici non coperte da rinnovazione, purche' non comporti rilevanti danni al soprassuolo o movimenti di terra. 4. L'ispettorato forestale competente puo' vietare l'uso degli avvallamenti e canali esistenti, nonche' l'impiego di trattori cingolati se tale uso puo' dar luogo a frane, smottamenti o rilevanti danni al soprassuolo. Il motivato provvedimento viene comunicato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario interessato ed alla ditta che sta eseguendo l'utilizzazione boschiva, anche in corso d'opera. 5. L'utilizzatore puo' usare la via piu' breve o piu' funzionale per l'esbosco, previa comunicazione ed accordo con il proprietario od avvalersi dei diritti di servitu' di passaggio gia' costituiti o da costituire ai sensi dell'Art. 1032 del codice civile. Eventuali danni dovuti all'esbosco devono essere riparati o risarciti secondo le norme del codice civile. Art. 24. Avvallamento e concentramento a strascico di materiale legnoso lungo strade, canaloni, torrenti 1. E' vietato l'avvallamento del materiale legnoso lungo pendici, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestali. 2. E' altresi' vietato il concentramento a strascico lungo le strade a fondo stabilizzato, salvo che per i tratti strettamente necessari all'accatastamento del legname e comunque non oltre cinquanta metri. 3. L'ispettorato forestale competente per territorio entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato puo' concedere deroghe ai divieti di cui ai commi 1 e 2, con le prescrizioni del caso e l'obbligo di ripristino. Art. 25. Trasporto ai fini del commercio e coltivazione degli «Alberi di Natale» 1. Il trasporto ai fini del commercio delle piante resinose destinate ad «Alberi di Natale» viene cosi' regolamentato: a) le piante provenienti o circolanti nei territori comunali di Claut, Cimolais, Erto e Casso, Barcis, Andreis, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Ampezzo, Sauris, Prato Carnico, Forni Avoltri, Comeglians, Rigolato, Ovaro, Ravascletto, Cercivento, Sutrio, Paluzza, Treppo Carnico, Paularo, Pontebba, Moggio Udinese, Tarvisio, Malborghetto, Dogna e Chiusaforte devono essere dotate di speciale sigillo apposto al momento del taglio dal personale forestale regionale o da personale di custodia dei comuni o di consorzi pubblici forestali o di altra idonea certificazione di provenienza; b) tutti gli alberi di Natale provenienti o circolanti nei restanti territori della Regione non sono soggetti alla disciplina del punto precedente. 2. Chi intende coltivare alberi di Natale in terreni soggetti a vincolo idrogeologico, prima della piantagione ne fa dichiarazione scritta all'ispettorato forestale competente per territorio tramite la stazione forestale, corredata dagli estremi catastali, nel quale sia indicata la zona da destinare alla piantagione; tale intervento non costituisce cambiamento di coltura. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione, l'ispettorato forestale competente puo' formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, l'impianto puo' essere realizzato. Art. 26. Pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati od abbandonati 1. Nei boschi in via di rinnovazione diffusa o allo stadio di basso novelleto il pascolo e' vietato sino a che i soggetti della rinnovazione non siano definitivamente affermati e abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non subire danno per il morso del bestiame. 2. In tutte le restanti zone boscate il pascolo e' consentito fatta eccezione per il pascolo caprino, suino ed equino e per quello di allevamento della selvaggina ungulata, per il quale si applica il disposto del comma 3. 3. Nei boschi fortemente cespugliati fino a mille metri di altitudine e' consentito il pascolo caprino, suino ed equino e quello di allevamento di selvaggina ungulata. In boschi scarsamente cespugliati o sopra i mille metri di quota, il proprietario o il possessore che intenda aprire il pascolo per tali animali deve farne preventiva dichiarazione all'ispettorato forestale competente, tramite la stazione forestale, indicando: localita', estremi catastali, il numero dei capi ed il periodo. L'ispettorato forestale competente entro trenta giorni puo' vietare motivatamente l'esercizio del pascolo o subordinarlo, ove necessario, a limiti e prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, il pascolo puo' essere effettuato. 4. Qualora il pascolo, effettuato ai sensi dei commi 2 e 3, a causa del carico di bestiame, della specie o per le caratteristiche dei luoghi, dovesse procurare danni al soprassuolo o rappresentasse un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, l'ispettorato forestale competente puo' prevedere le necessarie restrizioni, l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento inviato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario o al conduttore. 5. Nelle zone abbandonate, boscate o cespugliate, soggette al rischio d'incendio, l'amministrazione regionale puo' disporre l'esercizio del pascolo con bestiame specifico, quale opera di prevenzione degli incendi prevista dall'Art. 4 punto a) della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), previa occupazione temporanea dei terreni secondo le modalita' di cui all'Art. 5 della medesima legge regionale. Il provvedimento regionale comprende idonea cartografia dell'area di occupazione. Art. 27. Tutela dei boschi in situazioni speciali, dei boschi interessati dagli incendi, dal vento e da altre avversita' meteoriche e biotiche 1. Sono considerati boschi in situazioni speciali quelli che, in aree non soggette a pianificazione forestale, assolvono rilevanti funzioni protettive di abitati ed infrastrutture civili, ed in particolare: a) i boschi presenti sulle rupi; b) i boschi ubicati sui terreni instabili, in forte pendenza o comunque particolarmente esposti a fenomeni di erosione o situati in aree soggette a valanghe o a caduta massi; c) i boschi in posizione sommitale, a quota superiore a 1.400 metri per l'area prealpina e a 1.600 metri per l'area alpina, ove siano presenti rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione. 2. Tali boschi sono definiti con particolari elenchi predisposti dalla direzione delle foreste e pubblicati per trenta giorni all'albo pretorio dei comuni; entro tale periodo possono essere avanzate osservazioni alla proposta di vincolo. Le aree soggette a vincolo speciale vengono rese pubbliche con deliberazione della giunta regionale. 3. Per i boschi in situazioni speciali i tagli, per qualsiasi quantitativo, devono essere preventivamente autorizzati dall'ispettorato forestale competente entro trenta giorni dalla presentazione del progetto o della dichiarazione di taglio rispettivamente previsti dagli articoli 9, comma 4, e 12; ogni assegno per interventi di taglio deve essere fatto ricorrendo all'assistenza tecnica del personale forestale o di un tecnico agronomo forestale abilitato. 4. Nelle aree di distacco delle valanghe censite dallo specifico catasto regionale delle valanghe, sono vietati, salvo autorizzazione dell'ispettorato forestale competente per territorio, ogni utilizzazione di piante vive, il taglio dei monconi delle piante stroncate e di quelle svettate, nonche' l'asportazione delle ceppaie o delle piante divelte. L'autorizzazione e' rilasciata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta del proprietario o dell'avente titolo. 5. Nei boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversita' meteoriche sono consentiti, senza autorizzazione, l'utilizzo e l'asporto di tutte le piante fortemente danneggiate, compromesse nella vitalita' o in precario equilibrio; per tali lavori deve essere preventivamente presentata una dichiarazione, tramite la stazione forestale, all'ispettorato forestale competente per territorio, il quale puo' formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni entro i successivi trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, l'intervento puo' essere realizzato. Nelle proprieta' soggette a pianificazione deve essere redatta una relazione semplificata di assegno da parte del personale della stazione forestale competente, o dei tecnici e personale di custodia dell'ente proprietario, o del tecnico professionista incaricato, per la relativa registrazione della quantita' di materiale asportato in applicazione del piano di gestione forestale; a tal fine la relazione di assegno deve essere comunicata all'ispettorato forestale competente, anche a lavori finiti. 6. Quando in un complesso boscato o su singole piante forestali si verifica un attacco di insetti, funghi o altri agenti biotici, il proprietario o l'avente titolo, l'utilizzatore o il tecnico incaricato, venutone a conoscenza, e' tenuto a darne tempestivamente notizia alla stazione forestale competente per territorio. 7. Nei boschi interessati da infestazioni di insetti, da infezioni fungine o da altre circostanze avverse di natura biotica, l'ispettorato forestale competente, accertatane la causa, la consistenza e la gravita', puo' disporre con carattere di urgenza gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie. 8. La direzione regionale delle foreste, anche tramite gli ispettorati forestali competenti, promuove il monitoraggio, il controllo e l'inventario dello stato fitosanitario dei boschi, divulga le conoscenze utili per la prevenzione ed attua le azioni di lotta piu' opportune contro le infestazioni di insetti e gli attacchi epidemici di organismi patogeni, mediante il ricorso, preferenziale a metodi di lotta biologica e integrata, compresa l'applicazione di interventi selvi-colturali atti ad aumentare la stabilita' dei popolamenti. 9. L'impiego di prodotti fitosanitari, in bosco o in piazzale, su legname allestito con corteccia e' ammesso, previa comunicazione all'ispettorato forestale competente, limitatamente ai casi di pericolo di danneggiamento del materiale legnoso per probabili attacchi di insetti corticioli o lignicoli. L'impiego di prodotti fitosanitari in bosco su piante in piedi, per scopi di sperimentazione o nei casi di elevato rischio fitosanitario o per altri scopi, e' subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'ispettorato forestale competente, recante le specifiche dettagliate dei principi attivi impiegabili, le modalita' di trattamento e le precauzioni da adottare; l'autorizzazione e' rilasciata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Capo VII Prescrizione per i terreni cespugliati e pascolati Art. 28. Terreni cespugliati 1. Nelle aree boscate e' consentito il taglio del sottobosco costituito da specie arbustive, nel rispetto della rinnovazione naturale delle specie arboree. 2. Nei terreni cespugliati e su pendenza inferiore al settanta per cento, e' consentito senza alcuna restrizione il taglio dell'ontano verde finalizzato al ripristino di aree aperte. 3. Il taglio dei cespugli e degli arbusti in aree non boscate aventi funzioni protettive, in zone con pendenza superiore al settanta per cento che, per la loro ubicazione, possono essere sede di formazione di valanghe e di movimenti franosi o di caduta massi, ovvero, se sottoposti al calpestio del bestiame pascolante, dell'insorgere dei fenomeni di rottura del cotico erboso, e' sottoposto a dichiarazione all'ispettorato forestale competente per territorio tramite la stazione forestale; salvo che nei successivi trenta giorni non pervenga il provvedimento motivato di divieto o di prescrizione di particolari condizioni od accorgimenti da parte dell'ispettorato forestale competente, le attivita' suddette si intendono eseguibili. 4. Nelle aree non boscate su terreni con pendenza inferiore al trenta per cento, l'estirpazione dei cespugli finalizzata al ripristino di aree aperte puo' essere effettuata, a condizione che venga tempestivamente ripristinato il cotico mediante inerbimento tale da garantire il rinsaldamento duraturo del terreno. 5. Nelle aree boscate infraperte, con densita' delle piante arboree inferiore al quaranta per cento e su terreni con pendenza inferiore al trenta per cento, l'estirpazione dei cespugli e' consentita, previa dichiarazione all'ispettorato forestale competente tramite la stazione forestale, a condizione che tale operazione sia finalizzata al ripristino e al miglioramento del bosco. Entro trenta giorni l'ispettorato competente puo' formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, l'intervento puo' essere realizzato. 6. Nelle aree non boscate su terreni con pendenza compresa tra il trenta e il settanta per cento, l'estirpazione dei cespugli, finalizzata al ripristino di aree aperte, e' consentita per superfici inferiori a duecento metri quadri con immediato ripristino del cotico erboso; per valori di superficie superiori deve essere presentata una preventiva dichiarazione all'ispettorato forestale competente tramite la stazione forestale. Entro trenta giorni l'ispettorato puo' formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, l'intervento puo' essere realizzato. 7. Nelle aree non boscate in terreni franosi o su versanti con pendenza superiore al settanta per cento l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli e' vietata, salvo autorizzazione dell'ispettorato forestale competente che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. 8. L'estirpazione degli arbusti e delle eventuali piante arboree e' consentita per gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica dei corsi d'acqua, promossi e realizzati dagli enti pubblici competenti in materia. 9. Nei castagneti da frutto e' consentito il taglio e l'estirpazione degli arbusti ai fini colturali. 10. L'estirpazione delle piante di pino mugo e' vietata, salvo per la realizzazione e manutenzione di sentieri. Il taglio andante del pino mugo e' soggetto ad autorizzazione dell'ispettorato forestale competente che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Art. 29. Terreni pascolati 1. Nei terreni non boscati adibiti a pascolo e' consentito il taglio delle specie arboree ed arbustive con i limiti delle prescrizioni di cui all'Art. 28. 2. Nei terreni a pascolo, nei prati e prati abbandonati e nei terreni non boscati l'esercizio del pascolo e' consentito durante tutto l'arco dell'anno, preferibilmente nella forma del pascolo a rotazione al fine di favorire il miglioramento del pascolo e limitare i danni al cotico erboso. 3. Qualora per il periodo stagionale di pascolamento, per il carico del bestiame o per le caratteristiche dei luoghi, il pascolo dovesse procurare danni al cotico erboso o rappresentasse un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, l'ispettorato forestale competente puo' prevedere restrizioni, l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento inviato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario o al conduttore. 4. Nei pascoli sono consentiti, senza obbligo di dichiarazione o autorizzazione, i lavori di miglioramento consistenti in spietramento e successivo interramento o livellamento, erpicatura, concimazione, suddivisione in comparti, manutenzione ordinaria della viabilita' di accesso interna e piccole opere di regimazione delle acque. 5. Tutti i miglioramenti, che comportino la lavorazione andante e comunque il dissodamento o scasso del terreno, sono soggetti alla disciplina di cui al capo VIII. 6. Nei terreni a prato abbandonato e nella landa carsica ed in tutte le zone nelle quali potenzialmente l'abbandono accresce il rischio di incendi, l'amministrazione regionale puo' disporre l'esercizio del pascolo con bestiame specifico, quale opera di prevenzione degli incendi come previsto e con le modalita' di cui all'Art. 26 comma 5. 7. Il pascolo transumante, qualora effettuato con piu' di trecento capi, e' soggetto a preventiva dichiarazione all'ispettorato forestale competente, nella quale devono essere specificati il percorso previsto, la durata dello spostamento ed i tempi previsti di permanenza sul territorio di ciascun comune, con l'indicazione delle zone interessate dal pascolamento e dalla sosta; l'ispettorato entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione puo' impartire prescrizioni per disciplinare il carico del bestiame, nonche' le modalita' ed i tempi di spostamento e sosta degli animali, ovvero subordinare il pascolo transumante a limiti temporali o spaziali, al fine di evitare danni al cotico erboso ed alla vegetazione arborea ed impedire danni al suolo o possibili rischi di dissesti idrogeologici. In presenza di danni o di pericoli di potenziali dissesti, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 8. Sui terreni catastalmente individuati a pascolo il proprietario o l'avente titolo puo' effettuare, con le modalita' di cui agli articoli 31 e 32, il ripristino della superficie pascoliva preesistente mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, purche' l'area oggetto di intervento non sia interessata direttamente da fenomeni valanghivi, censiti dallo specifico catasto delle valanghe. Capo VIII Norme e procedure per la trasformazione dei boschi in altre qualita' di coltura, per la trasformazione dei terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione e per il mutamento permanente di destinazione d'uso dei terreni vincolati Art. 30. Attivita' che comportano autorizzazione 1. Nei terreni soggetti ai vincoli di cui al regio decreto n. 3267/1923 ogni attivita' soggetta a concessione edilizia o ad accertamento di conformita' urbanistica ai sensi dell'Art. 89 della legge regionale n. 52/1991, o comportante rilevanti interventi di cambiamento di coltura, e' subordinata all'autorizzazione forestale di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 22/1982, ferma restando la disciplina autorizzativa prevista ai fini del vincolo paesaggistico dal decreto legislativo n. 490/1999 sulla protezione delle bellezze naturali, cosi' come disciplinata nella Regione Friuli-Venezia Giulia dalla legge regionale n. 52/1991, titolo X. 2. Alle disposizioni di cui al comma 1 fanno eccezione i casi specificati negli articoli 31 e 32. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 vengono rilasciate dalla direzione regionale delle foreste per superfici superiori a cinquemila metri quadri e dall'ispettorato forestale competente per territorio per superfici inferiori. Art. 31. Attivita' che comportano dichiarazione 1. Ferma restando la disciplina autorizzativa relativa al vincolo paesaggistico, possono essere eseguiti, previa dichiarazione da presentarsi al competente ispettorato forestale, tramite la stazione forestale, gli interventi di seguito individuati, che per loro natura ed entita' non comportano trasformazioni permanenti dei boschi, rilevanti movimenti di terreno e rischi di dissesto idrogeologico: a) la realizzazione e manutenzione delle piste forestali principali aventi i requisiti di cui all'Art. 14, comma 2, lettera a), delle piste secondarie di cui all'Art. 14, comma 2, lettera b) qualora di larghezza superiore a tre metri, dei piazzali di deposito connessi alle utilizzazioni forestali di cui all'Art. 14 comma 5, delle linee temporanee di gru a cavo forestali di cui all'Art. 15, comma 2, lettera b), e comma 3 lettera b), nonche' delle linee temporanee di teleferica monofune di cui all'Art. 15, comma 5; b) il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante lavorazione del terreno e ricostituzione del cotico erboso su pendenze inferiori al cinquanta per cento e per superfici comprese tra duemila metri quadri e diecimila metri quadri; per superfici superiori, si puo' procedere per lotti separati, ma progressivamente portati a compimento; c) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici comprese tra duecento metri quadri e tremila metri quadri per terreni con pendenza inferiore al cinquanta per cento; d) l'estirpazione dei cespugli nei pascoli alpini, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici comprese tra duecento metri quadri e diecimila metri quadri e con pendenze inferiori al cinquanta per cento; e) il ripristino delle aree a pascolo, ai sensi dell'Art. 29, comma 8, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici comprese tra cinquemila metri quadri e quarantamila metri quadri e con pendenze medie inferiori al cinquanta per cento; f) i movimenti di terra e roccia per superfici comprese tra duecento metri quadri e mille metri quadri e volumi compresi tra venti metri cubi e duecento metri cubi; g) la trasformazione in prati di boschi derivanti da prati abbandonati imboschiti, in attuazione dell'Art. 3, comma 4, lettera f-bis), punto 1) della legge regionale n. 22/1982, per superfici poste a quote inferiori a millecinquecento metri e comprese tra duemila metri quadri e ventimila metri quadri, con pendenze inferiori al trenta per cento; h) la realizzazione di condotte sotterranee, con ripristino dello stato dei luoghi, di lunghezza inferiore a duecento metri e che non comportino piu' di cento metri cubi complessivi di movimentazione; i) la realizzazione di recinzioni con materiale diverso dal legno, di muri di cinta, di cancellate e di altane; j) i movimenti di terra per il recupero dei fabbricati, anche con ampliamento della superficie edificata, fermi restando i limiti della lettera f); k) la manutenzione straordinaria delle strade forestali ai sensi dell'Art. 14, comma 1, lettera c); l) la realizzazione di opere di consolidamento del terreno di altezza inferiore a tre metri mediante i tipi costruttivi dell'ingegneria naturalistica. 2. L'ispettorato forestale competente nel termine di trenta giorni puo' formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o specifiche prescrizioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1; decorso inutilmente il termine, l'intervento puo' essere realizzato. 3. L'atto di controllo su progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, di cui all'Art. 9, che comprendano anche interventi di cui al comma 1, assorbe la relativa procedura dichiarativa ai sensi dell'Art. 1, comma 26 della legge regionale n. 20/2000. 4. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di dimensioni, salvo quanto disposto dal comma 1, lettera b), non possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue, se non attraverso specifica autorizzazione dell'ispettorato forestale competente. Art. 32. Attivita' non soggette ad autorizzazione forestale ne a dichiarazione 1. Ferma restando la disciplina autorizzativa relativa al vincolo paesaggistico, non sono soggetti ad autorizzazione forestale, ne' a dichiarazione, i seguenti interventi: a) le piccole opere di riqualificazione ambientale e di riassetto del territorio, quali le opere di ingegneria naturalistica volte alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti di carattere superficiale, la costruzione di muretti in pietrame a secco, le piccole opere per lo smaltimento delle acque meteoriche realizzate con materiali naturali; b) il miglioramento dei prati e pascoli con risemina delle aree lavorate per superfici inferiori a duemila metri quadri e su pendenze inferiori al cinquanta per cento; c) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici inferiori a duecento metri quadri e su pendenze inferiori al cinquanta per cento; d) l'estirpazione dei cespugli nei pascoli alpini, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici inferiori a duecento metri quadri e su pendenze inferiori al cinquanta per cento; e) il ripristino delle aree a pascolo, ai sensi dell'Art. 29, comma 8, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici inferiori a cinquemila metri quadri e con pendenze medie inferiori al cinquanta per cento; f) i piccoli movimenti di terra e roccia per superfici inferiore a duecento metri quadri e di volume inferiore a venti metri cubi, che comunque comportano la realizzazione di scarpate con pendenza inferiore al cinquanta per cento; g) la trasformazione in prati di boschi derivanti da prati abbandonati imboschiti, in attuazione dell'Art. 3, comma 4, lettera f-bis), punto 1) della legge regionale n. 22/1982, per superfici poste a quote inferiori a millecinquecento metri e di ampiezza inferiore a duemila metri quadri, con pendenze inferiori al trenta per cento; h) la realizzazione di recinzioni con l'impiego esclusivamente di elementi in legno; i) la manutenzione ordinaria delle strade e piste forestali mediante la realizzazione di canalette e ricarica del fondo stradale; j) la realizzazione di sentieri di larghezza inferiore a un metro, nonche' la manutenzione delle mulattiere, qualora eseguiti secondo le modalita' di cui all'Art. 14, comma 4. 2. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di dimensioni non possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue, se non attraverso specifica dichiarazione all'ispettorato forestale competente tramite la stazione forestale, secondo la procedura dell'Art. 31. Art. 33. Salvaguardia dei prati montani 1. Nel territorio montano della Regione, come definito dalla normativa regionale vigente, la trasformazione con imboschimento artificiale dei prati in bosco e' considerata trasformazione dei suoli soggetta a tutti gli effetti alla disciplina ed alle sanzioni di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 22/1982. 2. Nel territorio montano della Regione di cui al comma 1, gli imboschimenti di superfici prative vanno realizzati previa autorizzazione degli ispettorati forestali competenti e nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico comunale. 3. Nel territorio montano della Regione di cui al comma 1, gli ispettorati forestali non possono distribuire piante forestali provenienti dai vivai regionali per imboschimenti o rinfoltimenti in aree che non siano classificabili o destinabili a bosco. Capo IX Utilizzazione dei boschi Art. 34. Gestione forestale sostenibile 1. Ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di mantenere elevata la biodiversita' ed attenta alla conservazione degli habitat delle specie animali, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco alcuni alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito nella misura in cui la rinuncia all'utilizzazione non comporti svantaggi economici insostenibili; sono altresi' mantenuti gli alberi morti o con cavita', qualora cio' non sia ostativo alla protezione fitosanitaria della foresta o all'incolumita' di persone e beni. 2. Le attivita' selvi-colturali di cui al presente capo, in quanto non comportano alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'Art. 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativo all'orientamento e modernizzazione del settore forestale, e non sono quindi soggetti all'autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo n. 490/1999, cosi' come disciplinata dalla specifica normativa regionale di cui alla legge regionale n. 52/1991, titolo X. 3. Per formazioni a prevalenza di una o piu' specie, s'intendono quelle in cui la specie o le specie citate partecipano alla composizione arborea con piu' del cinquanta per cento del numero dei soggetti. 4. Per la valutazione del numero minimo di piante o di metri cubi di massa legnosa da rilasciare ai sensi delle norme di cui al presente capo, si deve tenere conto anche del danneggiamento arrecato ai singoli soggetti arborei destinati ad assicurare, dopo l'intervento di taglio, le condizioni minime di vitalita' del popolamento. Esso va computato come perdita di un soggetto o di un metro cubo ogni tre piante danneggiate, qualora le piante siano svettate per almeno un terzo del fusto o interessate da danni per scortecciatura al fusto per piu' di un quarto della circonferenza. 5. Nell'allegato B sono riportati orientamenti tecnici per un'adeguata gestione forestale. La mancata osservanza di tali orientamenti non comporta sanzioni. Art. 35. Forme di governo dei boschi 1. Ai fini del presente regolamento, le forme di governo applicabili nei boschi sono le seguenti: a) ceduo: soprassuolo comprendente le formazioni forestali di latifoglie in cui oltre l'ottanta per cento dei soggetti arborei sia di origine agamica e l'eta' media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, non superi i trentacinque anni. I cedui possono essere semplici o matricinati; nella forma di governo a ceduo sono comprese anche le formazioni governate a ceduo composto. b) fustaia: soprassuolo comprendente i boschi di conifere e quelli di latifoglie in cui oltre l'ottanta per cento della copertura sia costituita da soggetti arborei chiaramente nati da seme. Nel governo a fustaia rientrano anche i boschi di neoformazione e le fustaie transitorie, vale a dire i cedui invecchiati, in cui l'eta' media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, superi i trentacinque anni e quelli in cui sia gia' stato eseguito almeno un taglio d'avviamento alla fustaia. 2. Per utilizzazione ordinaria s'intende, ai fini del comma 1, quella che ha interessato piu' del venticinque per cento della massa legnosa. Art. 36. Trattamento dei boschi governati a ceduo semplice 1. Il trattamento a ceduo semplice e' applicato nei boschi a prevalenza di robinia, salici, pioppi, ontani e platani, per i quali e' consentito il taglio raso dei polloni senza rilascio di alcun soggetto arboreo. Tale forma di trattamento si applica anche ai cedui puri di castagno, vale a dire in cui almeno l'ottanta per cento di soggetti arborei sia appartenente a tale specie. 2. Il turno minimo, ovvero il numero di anni che deve intercorrere dall'ultimo taglio, deve essere di almeno otto anni, salvo per il castagno per il quale e' fissato in dodici anni. 3. La superficie complessiva delle tagliate non puo' essere superiore, nel triennio, a cinque ettari accorpati per proprietario o per piu' proprietari e qualora le tagliate contigue raggiungano tale limite, le adiacenti devono essere distanziate non meno di centocinquanta metri. 4. Il taglio delle ceppaie deve essere eseguito in prossimita' del colletto e con attrezzi idonei, in maniera tale che la corteccia non resti slabbrata e non possa ristagnare acqua sulla superficie di taglio; e' fatto obbligo di ripassare le ceppaie tagliate in maniera non regolare ovvero oltre il colletto, durante l'epoca di taglio per il ceduo di cui all'Art. 20. 5. Il taglio del nocciolo non e' soggetto ad alcuna restrizione. Art. 37. Generalita' sul trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato e composto 1. Per i boschi trattati a ceduo matricinato si devono rilasciare, all'atto della ceduazione, un numero di piante per ettaro provenienti da seme o, in loro mancanza, polloni nel numero e qualita' indicati nell'Art. 39. 2. Nei cedui che hanno superato di una volta e mezzo l'eta' del turno minimo prescritto, il numero di matricine ed allievi puo' anche essere inferiore ai valori indicati, ma comunque superiore a quaranta per ettaro. 3. Le matricine e gli allievi devono essere scelti fra le piante migliori, non necessariamente distribuite in modo uniforme su tutta la superficie, in relazione alla maggiore o minore resistenza all'isolamento, in modo comunque da assicurare la perpetuazione del ceduo. 4. Le matricine e gli allievi sono scelti tra i soggetti robusti e meglio conformati, escludendo quelli aduggiati, filati o scarsi di chioma, tra le seguenti specie: tutte le querce, faggio, acero di monte e riccio, frassino maggiore, tiglio, ciliegio, olmo montano, noce e carpino bianco. 5. Le matricine non possono essere utilizzate prima che siano stati raggiunti almeno i due turni del ceduo. 6. Le matricine interessate dal taglio vanno utilizzate sempre contemporaneamente al ceduo e non in epoca successiva. 7. Nei cedui composti il numero complessivo dei soggetti da rilasciare e', di norma, centoventi per ettaro, di cui ottanta dell'eta' del turno del ceduo e quaranta ripartiti fra le classi di eta' multiple di quella del ceduo. 8. Il taglio delle ceppaie deve essere eseguito con le modalita' di cui all'Art. 36, comma 4. Art. 38. Generalita' sul trattamento dei boschi cedui in conversione all'altofusto 1. Nei boschi cedui invecchiati in cui, ai sensi dell'Art. 18, sia obbligatorio il taglio di avviamento all'altofusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere in piedi almeno ottocento fusti per ettaro, scelti tra i soggetti nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati, salvo nei boschi gia' radi prima dell'intervento, nei quali devono comunque rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi. 2. I successivi interventi di diradamento seguono gli stessi indirizzi validi per le formazioni governate a fustaia ed indicati all'Art. 43. Art. 39. Trattamento particolare dei boschi governati a ceduo matricinato 1. Il trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato deve essere effettuato secondo i principi ed i parametri indicati alle seguenti lettere, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato: a) boschi di carpino bianco e querce o a prevalenza di carpino bianco: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro, possibilmente querce, con diametro minimo di quindici centimetri; b) boschi a prevalenza di castagno: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno dodici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cinquanta soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di quindici centimetri, appartenenti a specie diverse dal castagno, se presenti, altrimenti almeno quaranta soggetti ben conformati di castagno per ettaro, scelti fra quelli meno interessati da patologie; c) boschi a prevalenza di querce: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno venti (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti di querce ben conformati per ettaro con diametro minimo di dodici centimetri; d) boschi misti di carpino nero, orniello e querce: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno ottanta soggetti ben conformati per ettaro qualora raggiungano un diametro minimo di dieci centimetri, altrimenti almeno centoventi soggetti, possibilmente appartenenti a specie diverse dal carpino nero ed ornello; e) boschi a prevalenza di faggio: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno venti (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di quindici centimetri, piu' almeno un pollone, anche se di piccole dimensioni, per ogni ceppaia vitale; f) boschi misti di robinia ed altre latifoglie, quando queste ultime raggiungono una copertura superiore al quaranta per cento: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di quindici centimetri, anche di robinia; g) boschi di altre latifoglie non previste nei casi precedenti: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di quindici centimetri. Art. 40. Trattamento dei rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area delle latifoglie 1. Ai fini della progressiva rinaturalizzazione dei boschi di conifere impiantati o anche spontaneamente, diffusi nell'area naturale delle latifoglie si applicano i trattamenti di cui al presente articolo. 2. Gli impianti di conifere autoctone o esotiche a rapido accrescimento, quali in particolare pino strobo, pino eccelso, lance giapponese, cipresso di Lawson, douglasia, presenti in impianti effettuati da piu' di trenta anni in aree ecologicamente non adeguate, possono essere tagliati a raso, su una superficie comunque non maggiore a 2,5 ettari, quando sotto, la loro copertura si sia spontaneamente diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie, con copertura delle latifoglie maggiore del trenta per cento, esclusi il nocciolo ed il rovo. 3. I soggetti di abete rosso spontaneaniente diffusisi al di sotto dei seicento metri di quota, che costituiscono una formazione forestale denominata peccete di sostituzione extrazonali, possono essere tagliati, su una superficie comunque non maggiore di un ettaro, quando sotto la loro copertura si sia spontaneamente diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie con copertura maggiore del trenta per cento, esclusi il nocciolo e il rovo. 4. Ogni tagliata di cui ai commi 2 e 3 deve essere distanziata da un'altra di almeno centocinquanta metri; sulla superficie affiancata l'intervento di taglio puo' essere effettuato, con le medesime modalita' e condizioni, dopo almeno cinque anni. 5. Nei popolamenti di cui ai commi 2 e 3, in mancanza di rinnovazione di latifoglie e' consentito eseguire un diradamento anche di forte intensita', con il taglio fino al cinquanta per cento dei soggetti vitali, realizzato anche a strisce o a gruppi, al fine di riattivare l'attivita' biologica al suolo. 6. Il taglio finale del vecchio soprassuolo rimasto in piedi dopo il diradamento di cui al comma 5, puo' essere fatto dopo quindici anni o anche prima nel caso sia presente ed affermata la rinnovazione di specie arboree adatte al sito. Art. 41. Definizioni relative al trattamento dei boschi governati a fustaia 1. Ai fini del presente regolamento, relativamente ai boschi governati a fustaia, si considerano le seguenti definizioni: a) numero di piante: si intendono i soggetti arborei di normale vitalita' con diametro, misurato a metri 1,30, maggiore di 17,5 centimetri. Convenzionalmente, una pianta e' data anche dall'insieme di almeno cinque piante con diametro inferiore a 17,5 centimetri e di altezza superiore a 1,5 metri; b) massa: s'intende la massa legnosa cormometrica lorda determinata con la tavola decima di Algan per piante di diametro superiore a centimetri 17,5 e calcolata in base ai seguenti volumi unitari per ogni classe diametrica: ===================================================================== Classe diametrica (cm) | Volume unitario (m3) ===================================================================== 20 | 0,2 25 | 0,4 30 | 0,6 35 | 1,0 40 | 1,4 45 | 1,8 50 | 2,3 55 | 2,9 60 | 3,5 > o = 65 | 4,2 c) dal computo della massa indicata alla lettera b) sono esclusi i soggetti completamente secchi, stroncati e quelli sradicati; sono invece da conteggiare i soggetti vitali con diametro da 7,5 centimetri a 17,5 centimetri, ai quali e' attribuito un volume convenzionale di un metro cubo ogni dieci soggetti; d) superficie al taglio: s'intende quella occupata dagli alberi comprese le loro chiome; e) copertura o densita': s'intende la percentuale di copertura esercitata dalle chiome sul terreno; f) valori per ettaro: si fa riferimento alla superficie boscata al netto dei vuoti provocati da eventi eccezionali o dovuti a improduttivi, rii e strade od a produttivi non boscati, radure. Art. 42. Fasi di sviluppo nelle fustaie 1. Nelle fustaie monoplane, vale a dire quando gli alberi hanno piu' o meno la stessa altezza, si distinguono le seguenti fasi di sviluppo, ciascuna con un'ampiezza convenzionalmente pari a circa un quinto del turno minimo: novelleto, spessina, perticaia, fustaia adulta, fustaia matura. 2. Nelle fustaie multiplane, vale a dire quando gli alberi non hanno tutti la stessa altezza, si riscontrano, su superfici non ampie, alberi di eta' e dimensioni diverse e non si distinguono quindi le fasi di sviluppo individuate al comma 1 per le fustaie monoplane. Art. 43. Indirizzi per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di sviluppo 1. Nei boschi monoplani, nelle fasi di sviluppo in cui il soprassuolo non e' ancora maturo, e' consentito fare dei diradamenti, che possono essere condotti con due modalita': a) diradamenti bassi: consistono nell'eliminare i soggetti peggiori principalmente del piano dominato, quelli danneggiati o in condizioni d'evidente deperimento; b) diradamenti selettivi: prevedono di scegliere i soggetti migliori e togliere quelli vicini che, prima del successivo intervento, presumibilmente entreranno in concorrenza con quelli scelti. 2. In particolare, nei novelleti e nelle spessine di boschi a prevalenza di latifoglie, in cui l'intervento di diradamento e' eseguito quando la densita' sia superiore a duemila soggetti per ettaro e l'altezza media degli alberi sia superiore a sei metri, dopo il diradamento devono rimanere almeno mille soggetti per ettaro. 3. Nelle perticaie e nelle fustaie adulte a prevalenza di latifoglie, in cui siano presenti piu' di mille soggetti per ettaro, dopo l'intervento o l'insieme degli interventi di diradamento, da iniziare non prima che gli alberi abbiano raggiunto dai tredici ai quindici metri d'altezza, devono rimanere almeno cinquecento soggetti ad ettaro alla fine della fase di perticaia ed almeno duecentocinquanta soggetti ad ettaro alla fine della fase di fustaia adulta. 4. Nelle fustaie mature mai diradate e' necessario eseguire, prima del taglio di rinnovazione, almeno un taglio di preparazione, con prelievo andante di una pianta ogni tre, oltre alle piante del piano dominato; e rilascio comunque di tutti i soggetti piu' vigorosi. Art. 44. Operazioni consentite nei boschi in cui s'esegue il taglio di rinnovazione 1. Nei boschi in cui si esegue il taglio di maturita', taglio finale o di rinnovazione, e' sempre consentita, senza limitazioni, l'effettuazione delle seguenti operazioni selvi-colturali: a) il taglio dei soggetti di minor diametro decisamente sottomessi agli alberi dominanti di maggior diametro; b) il taglio degli alberi maturi che limitano lo sviluppo della rinnovazione affermata; tale taglio, denominato secondario o a macchia d'olio, e' effettuato solitamente quando l'albero o gli alberi sono presenti a non piu' di cinque metri dal bordo del nucleo di rinnovazione; c) il taglio di sgombero delle piante isolate od a gruppi che sovrastano la rinnovazione ben affermata. Art. 45. Divieto di taglio raso delle fustaie 1. Ai fini del presente articolo per «taglio raso» si intende il taglio totale del soprassuolo su una superficie maggiore di cinquemila metri quadri. 2. E' vietato il taglio raso come provvedimento ordinario di rinnovazione delle fustaie. 3. Qualora situazioni particolari dovessero rendere necessaria l'esecuzione del taglio raso di un soprassuolo, il proprietario deve richiedere l'autorizzazione all'ispettorato forestale competente tramite la stazione forestale. L'ispettorato, valutata la situazione, entro trenta giorni puo' autorizzare il taglio raso ed imporre eventuali prescrizioni. Art. 46. Trattamento particolare per la rinnovazione delle fustaie monoplane 1. Nel trattamento della fustaia monoplana matura il proprietario o chi interviene in bosco ha titolo per tagliare integralmente mappali di proprieta' di estensione fino a mille metri quadri; la somma di analoghe superfici o mappali contigui di proprietari diversi e' consentita fino alla concorrenza di cinquemila metri quadri. Ulteriori superfici, sempre nel rispetto del limite massimo di cinquemila metri quadri, devono distare tra loro almeno centocinquanta metri. 2. Il taglio di maturita' dei boschi governati a fustaia tendenzialmente monoplana, finalizzato ad ottenere la rinnovazione naturale, deve essere effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi da 3 a 10, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato, fatta salva l'applicazione degli interventi di cui all'Art. 44 in presenza di rinnovazione naturale affermata. I criteri di intervento, i parametri di massa e di numero di piante indicati ai commi successivi devono essere riferiti e rispettati per superfici tendenzialmente omogenee relative allo stadio di sviluppo della fustaia monoplana matura in assenza di rinnovazione naturale. 3. Per le fustaie miste di castagno ed altre latifoglie il taglio di rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione deve prevedere il rilascio di almeno centocinquanta soggetti per ettaro, scelti tra i migliori e possibilmente diversi dal castagno; nell'area interessata dal taglio di sementazione si puo' intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia affermata e diffusa. 4. Per le fustaie a prevalenza di acero di monte e frassino maggiore il taglio di rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze e' consentito tagliare tutti i soggetti presenti su una superficie ampia fino a tremila metri quadri, salvo dove la pendenza e' superiore al settanta per cento, nel qual caso la superficie massima non deve essere superiore a millecinquecento metri quadri. Ogni superficie d'intervento deve essere distanziata da un'altra di almeno cinquanta metri ed il proprietario puo' intervenire in un'area affiancata dopo cinque anni. 5. Per le fustaie a prevalenza di rovere il taglio di rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione deve prevedere il rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si puo' intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia affermata e diffusa. 6. Per le fustaie di faggio il taglio di rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione deve prevedere il rilascio di almeno centocinquanta alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si puo' intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia affermata e diffusa. 7. Per le fustaie di latifoglie non rientranti nei casi precedenti, comprese quelle a prevalenza di ontani, il taglio di rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a quaranta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trenta centimetri. In queste circostanze e' consentito tagliare tutti i soggetti presenti su una superficie ampia fino a mille metri quadri; ogni superficie d'intervento deve essere distanziata da un'altra di almeno cinquanta metri ed il proprietario puo' intervenire in un'area affiancata dopo cinque anni. 8. Per le fustaie di pino silvestre e di pino nero d'origine naturale o artificiale e pinete naturalizzate del Carso il taglio di rinnovazione puo' essere fatto quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trenta centimetri. In queste circostanze e' consentito intervenire secondo due modalita' alternative: a) taglio a buche o a strisce di tutti i soggetti su una o piu' superfici, ciascuna non piu' ampia di millecinquecento metri quadri; le superfici su cui s'interviene nello stesso momento devono esser distanziate fra loro di almeno settanta metri ed il proprietario puo' intervenire in un'area affiancata a quella tagliata dopo dieci anni. Nelle aree interposte fra due tagliate e' consentito prelevare un soggetto ogni tre scelto fra i peggiori, con diradamento basso a carico del trenta per cento dei soggetti; b) taglio di sementazione con rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra i migliori; nell'area interessata dal taglio di sementazione si puo' intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia affermata e diffusa. 9. Per le fustaie montane a prevalenza di abete rosso su suoli acidi, in alternanza o mescolanza con abete bianco o faggio, e fustaie montane pure di abete rosso il taglio di rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze sono consentiti i tagli a buche di dimensioni non maggiori a duemila metri quadri, distanziate tra loro almeno ottanta metri, o i tagli marginali o ad orlo; nelle aree tra le buche e lungo i margini e gli orli per una profondita' non superiore a quaranta metri e' consentito effettuare un taglio di sementazione, con prelievo di una pianta ogni due, scelta fra le peggiori. 10. Per le fustaie miste di abete rosso e faggio, con o senza abete bianco il taglio di rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a settanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e' maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze e' consentito intervenire secondo due modalita' alternative: a) taglio di singoli alberi o di gruppetti da due a quattro piante; la massa rimanente dopo il taglio non deve essere inferiore a duecentocinquanta metri cubi per ettaro; b) taglio a buche d'ampiezza massima di mille metri quadri, ogni gruppo deve essere distanziato dal successivo di almeno cinquanta metri; nelle aree tra le buche e' consentito effettuare un taglio di sementazione con prelievo di una pianta ogni tre, scelta tra le peggiori. 11. Per le fustaie pure di larice, vale a dire quelle in cui almeno l'ottanta per cento di soggetti arborei sia appartenente a tale specie, il taglio di rinnovazione e' consentito quando il soprassuolo ha un'eta' media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante piu' grosse per ettaro e maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze e' consentito intervenire con un taglio per gruppi o buche di dimensioni non maggiori a tremila metri quadri, distanziate tra loro almeno centocinquanta metri. Art. 47. Trattamento particolare dei boschi governati a fustaia multiplana 1. Il taglio di maturita' dei boschi governati a fustaia tendenzialmente multiplana, finalizzato ad eseguire il taglio di curazione o taglio a scelta colturale, deve essere effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi 2 e 3, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato. 2. Per le fustaie miste di abete rosso e abete bianco, con o senza faggio il trattamento a scelta colturale puo' interessare singoli alberi o un gruppetto da due a cinque piante. La massa dell'insieme degli alberi tagliati non deve superare il venticinque per cento di quella presente prima dell'intervento e comunque la massa rimanente non deve essere inferiore a centocinquanta metri cubi per ettaro o a duecentocinquanta piante per ettaro; il proprietario puo' intervenire sulla stessa area dopo dieci anni (periodo di curazione). Nei tratti a struttura tendenzialmente monostratificata, in cui cioe' le altezze degli alberi tendono ad essere all'incirca uguali e dove prevalgono i diametri medi e grossi, il prelievo puo' arrivare fino al trenta per cento della massa o, in presenza di rinnovazione affermata, fino al quaranta per cento della massa, comunque sempre rispettando il limite inferiore di centocinquanta metri cubi per ettaro per la massa che deve rimanere o di duecentocinquanta piante per ettaro. 3. Per le fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza larice il trattamento a scelta o colturale prevede due modalita' di intervento, a seconda del tipo di popolamento: a) il prelievo per pedali o per gruppi da due a quattro soggetti, sempre che almeno uno abbia un diametro maggiore di quaranta centimetri. Dopo il taglio deve essere garantita una massa di almeno centoventi metri cubi per ettaro o di duecento piante per ettaro ed il proprietario puo' intervenire sulla stessa area dopo venti anni (periodo di curazione); b) in presenza di alte erbe a foglia larga, pecceta a megaforbie, il taglio va eseguito per piede d'albero solo in presenza di rinnovazione ben affermata ai margini dei grandi alberi o del bosco; il proprietario puo' intervenire sulla stessa area dopo venticinque anni (periodo di curazione). Art. 48. Maturita' economica ed ecologica delle fustaie 1. I boschi governati a fustaia sono considerati maturi sotto l'aspetto economico quando raggiungono le condizioni di sviluppo ottimali per la specie considerata; in tali condizioni il taglio delle piante mature fornisce i migliori risultati dal punto di vista economico per gli assortimenti legnosi ricavabili. Il bosco maturo espleta al meglio le proprie funzioni anche dal punto di vista ecologico, naturalistico e paesaggistico. 2. I popolamenti forestali possono essere considerati maturi, sotto l'aspetto di cui al comma 1, quando i cento alberi piu' grossi per ettaro hanno raggiunto i seguenti valori di diametro medio del tronco ed eta' media delle piante: |Diametro medio dei 100 soggetti |piu' grossi per ettaro: circa Fustaie a prevalenza di quercia |50 cm (eta' circa 100-120 anni) --------------------------------------------------------------------- |Diametro medio dei 100 soggetti Fustaie a prevalenza di frassino |piu' grossi per ettaro: circa ed acero |45 cm (eta' circa 70-90 anni) --------------------------------------------------------------------- |Diametro medio dei 100 soggetti |piu' grossi per ettaro: circa Fustaie a prevalenza di faggio |40 cm (eta' circa 100-120 anni) --------------------------------------------------------------------- |Diametro medio dei 100 soggetti |piu' grossi per ettaro: circa 40 Fustaie montane miste di abete |cm per il faggio e 50 cm per rosso e faggio su suoli e fustaie |l'abete rosso (eta' circa 100-120 montane pure di abete rosso |anni) --------------------------------------------------------------------- |Diametro medio dei 100 soggetti Fustaie miste di abete rosso, |piu' grossi per ettaro: circa abete bianco e/o faggio |50 cm (eta' circa 120-140 anni) --------------------------------------------------------------------- |Diametro medio dei 100 soggetti Fustaie altimontane a prevalenza |piu' grossi per ettaro: circa di abete rosso |50 cm (eta' circa 140-160 anni) --------------------------------------------------------------------- |Diametro medio dei 100 soggetti |piu' grossi per ettaro: circa Fustaie pure di larice |50 cm (eta' circa 140-160 anni) Capo X S a n z i o n i Art. 49. Disposizioni generali in materia di sanzioni 1. Il taglio del bosco in violazione delle norme del presente regolamento arreca danno forestale ed e' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria quantificata secondo i principi ed i parametri di cui all'Art. 1, comma 27, della legge regionale n. 20/2000, come specificati dal presente capo. 2. Sulla base dei parametri e criteri minimi indicati al capo IX, al fine di garantire la perpetuita' dei popolamenti forestali, viene attribuito un valore convenzionale a ettaro, per ogni raggruppamento tipologico di boschi, stimato sulla base del valore convenzionale di ciascun bosco nelle condizioni minime di vitalita' di cui al comma 4, che costituisce il parametro di riferimento per la stima del danno forestale ed il calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia forestale. 3. Lo scostamento dai parametri minimi indicati al capo IX comporta una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno forestale arrecato, calcolato secondo le percentuali di cui all'Art. 51 rispetto ai valori convenzionali di riferimento per ciascun raggruppamento tipologico di boschi di cui all'Art. 50, e in particolare: a) per i cedui semplici si fa riferimento alla tabella A; b) per i cedui matricinati alla tabella B; c) per i cedui invecchiati e composti ai corrispondenti valori dei cedui matricinati di cui alla tabella B; d) per i rimboschimenti e formazioni extrazonali di conifere alla tabella C; e) per le fustaie monoplane, comprese quelle transitorie, alla tabella D; f) per le fustaie multiplane alla tabella E. 4. In caso di fattispecie che comportano opzioni alternative per quanto concerne i parametri minimi di superficie, massa o numero di piante da rilasciare per ettaro, e in particolare nei casi di violazione degli articoli 46, commi 8 e 10, e 47, commi 2 e 3, lettera a), si applica la sanzione piu' favorevole al contravventore. 5. Il danneggiamento arrecato ai singoli soggetti arborei destinati ad assicurare, dopo l'intervento di taglio, le condizioni minime di vitalita' del popolamento di cui al capo IX, viene computato, al fine di valutare il rispetto del numero minimo di piante o di metro cubi di massa legnosa da rilasciare, con le modalita' di cui all'Art. 34, comma 4. 6. Il danno per dissesti arrecati al terreno soggetto a vincolo idroeologico per effetto della violazione delle norme relative alla tutela dei terreni vincolati di cui ai capi V, VI, VII e VIII e' sanzionato ai sensi dell'Art. 24 del regio decreto n. 3267/1923 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Per i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale di cui all'Art. 9, la quantificazione del danno forestale prende come riferimento la variazione dal progetto vistato od approvato, ferme restando le variazioni in deroga previste dall'Art. 9, commi 14 e 15. I valori di riferimento per la quantificazione del danno percentuale, per ciascuna tipologia di bosco, trovano riferimento nelle tabelle di cui al comma 3. 8. In ottemperanza all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, in caso di interventi effettuati in mancanza delle prescritte autorizzazioni, dichiarazioni o progetti di cui ai capi IV, V, VI e VII, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, ferma restando, se dovuta, la quantificazione del danno forestale, calcolato con l'attribuzione dei valori di cui al presente capo. Art. 50. Valore convenzionale a ettaro delle principali tipologie di boschi in condizioni minime di vitalita' 1. Le seguenti tabelle individuano i valori convenzionali ad ettaro delle principali tipologie di boschi in condizioni minime di vitalita': Tabella A - Boschi governati a ceduo semplice (Art. 36) ===================================================================== Richiamo articoli Capo|Raggruppamento |Valore convenzionale ha IX |tipologico |euro ===================================================================== |boschi di robinia, | |salici, pioppi, ontani| Art. 36, comma 1 |e platani |1.000 --------------------------------------------------------------------- |boschi puri di | Art. 36, comma 1 |castagno |1.300 Tabella B - Boschi governati a ceduo matricinato (Art. 39) ===================================================================== Richiamo articoli Capo|Raggruppamento |Valore convenzionale ha IX |tipologico |euro ===================================================================== |boschi di carpino | |bianco e querce o a | Art. 39, comma 1, |prevalenza di carpino | lettera a) |bianco |2.600 --------------------------------------------------------------------- Art. 39, comma 1, |boschi a prevalenza di| lettera b) |castagno |2.100 --------------------------------------------------------------------- Art. 39, comma 1, |boschi a prevalenza di| lettera c) |querce |2.800 --------------------------------------------------------------------- |boschi misti di | Art. 39, comma 1, |carpino nero, orniello| lettera d) |e querce |1.500 --------------------------------------------------------------------- Art. 39, comma 1, |boschi a prevalenza di| lettera e) |faggio |2.300 --------------------------------------------------------------------- |boschi misti di | Art. 39, comma 1, |robinia ed altre | lettera f) |latifoglie |1.800 --------------------------------------------------------------------- |boschi di altre | |latifoglie non | Art. 39, comma 1, |previste nei casi | lettera g) |precedenti |1.500 Tabella C - Rimboschimenti e formazioni extrazonali di conifere (Art. 40) ===================================================================== Richiamo articoli Capo|Raggruppamento |Valore convenzionale ha IX |tipologico |euro ===================================================================== |rimboschimenti | |extrazonali di | |conifere autoctone o | Art. 40, comma 2 |esotiche |3.100 --------------------------------------------------------------------- |peccete di | |sostituzione | Art. 40, comma 3 |extrazonali |4.100 Tabella D - Boschi governati a fustaia monoplana (Art. 46) ===================================================================== Richiamo articoli Capo|Raggruppamento |Valore convenzionale ha IX |tipologico |euro ===================================================================== |fustaie miste di | |castagno ed altre | Art. 46, comma 3 |latifoglie |3.600 --------------------------------------------------------------------- |fustaie a prevalenza | |di acero di monte e | Art. 46, comma 4 |frassino maggiore |6.200 --------------------------------------------------------------------- |fustaie a prevalenza | Art. 46, comma 5 |di rovere |4.600 --------------------------------------------------------------------- Art. 46, comma 6 |fustaie di faggio |4.100 --------------------------------------------------------------------- |fustaie di latifoglie | |non rientranti nei | Art. 46, comma 7 |casi precedenti |3.100 --------------------------------------------------------------------- |fustaie di pino | |silvestre e/o pino | |nero di origine | |naturale o artificiale| |e pinete naturalizzate| Art. 46, comma 8 |del Carso |3.100 --------------------------------------------------------------------- |fustaie montane a | |prevalenza di abete | |rosso su suoli acidi e| |fustaie montane pure | Art. 46, comma 9 |di abete rosso |5.200 --------------------------------------------------------------------- |fustaie miste di abete| |rosso e faggio, con o | Art. 46, comma 10 |senza abete bianco |6.200 --------------------------------------------------------------------- Art. 46, comma 11 |fustaie pure di larice|6.200 Tabella E - Boschi governati a fustaia multiplana (Art. 47) ===================================================================== Richiamo articoli Capo|Raggruppamento |Valore convenzionale ha IX |tipologico |euro ===================================================================== |fustaie miste di abete| |rosso o bianco, con o | Art. 47, comma 2 |senza faggio |6.700 --------------------------------------------------------------------- |a) fustaie altimontane| |a prevalenza di abete | |rosso, con o senza | Art. 47, comma 3 |larice; |7.200 --------------------------------------------------------------------- |b) fustaie altimontane| |a prevalenza di abete | |rosso, con o senza | |larice, in presenza di| |alte erbe a foglia | |larga |7.700 Art. 51. S a n z i o n i 1. In caso di violazione dell'Art. 9, comma 4, inerente l'obbligo del progetto di riqualificazione forestale ed ambientale, e in caso di mancanza di visto od approvazione del progetto di cui all'Art. 9, commi 7 e 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, fermi restando l'obbligo di sospensione dei lavori e l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 1, comma 27, della legge regionale n. 20/2000, come disciplinate dall'Art. 49, in caso di taglio eseguito in difformita' dalle norme del capo IX. 2. In caso di omessa dichiarazione o assenza di autorizzazione per la realizzazione di linee teleferiche di cui all'Art. 15, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, fermo restando l'obbligo di sospensione dei lavori. 3. In caso di omessa dichiarazione di taglio di cui all'Art. 11, comma 1, lettera b) e 12 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 1, comma 27, della legge regionale n. 20/2000, cosi' come disciplinate dall'Art. 49, in caso di taglio eseguito in difformita' dalle norme del capo IX. 4. In caso di violazione del divieto di trasformazione dei boschi in altre qualita' di coltura di cui all'Art. 17, si applicano le sanzioni di cui all'Art. 24 del regio decreto n. 3267/1923 e successive modificazioni ed integrazioni, per la trasformazione dei terreni saldi. Si applica inoltre la sanzione per danno forestale calcolata sulla base del cento per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50, rapportata alla superficie reale oggetto di trasformazione, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico. 5. In caso di violazione dell'obbligo del governo ad altofusto per i cedui invecchiati di cui all'Art. 18, commi 1 e 2, il valore del danno forestale e' determinato applicando il tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni mille metri quadri o frazione; in caso di violazione dell'obbligo di governo ad altofusto per i boschi di cui all'Art. 18, comma 3, il valore del danno forestale e' determinato apilicando il due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento delle fustaie di cui alla tabella D dell'Art. 50, per ogni mille metri quadri o frazione. 6. In caso di violazione del divieto di conversione dei boschi di altofusto in boschi cedui e di sostituzione di specie di cui all'Art. 19, il valore del danno forestale e' determinato applicando il due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni mille metri quadri o frazione, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, per mancata autoriz- zazione. 7. In caso di violazione delle norme sull'epoca per il taglio dei boschi cedui di cui all'Art. 20 commi 3, 4 e 5, il valore del danno forestale e' determinato applicando il quattro per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50, rapportato alla superficie interessata dal taglio. 8. Per i danni dovuti a negligenza o imperizia nel taglio delle piante ed allestimento e sgombero dei prodotti legnosi di cui all'Art. 22, comma 1, che causano la totale eliminazione della rinnovazione naturale di specie forestali su una superficie continua e non lineare superiore a cento metri quadri e di larghezza superiore a cinque metri, il valore del danno forestale e' determinato applicando l'uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni cento metri quadri o frazione. 9. In caso di violazione delle norme sull'allestimento e sgombero dei prodotti legnosi di cui all'Art. 22, commi 2, 3, 5 e 6, il valore del danno forestale e' determinato applicando il tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 e del cinque per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per le fattispecie di cui ai commi 5 e 6, per ogni mille metri quadri ragguagliati o frazione, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi. 10. In caso di violazione delle norme sul concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi di cui all'Art. 23, comma 4 e sull'avvallamento e concentramento a strascico di materiale legnoso lungo strade, canaloni e torrenti di cui all'Art. 24, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, ferma restando l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'Art. 24 del regio decreto n. 3267/1923 e quanto previsto al comma 8 in caso di danni alla rinnovazione naturale del bosco. 11. In caso di violazione delle norme sul trasporto ai fini del commercio di «Alberi di Natale» di cui all'Art. 25, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000 per ogni cinque piante o frazione di cinque piante sprovviste di sigillo. 12. In caso di violazione dei divieti e degli obblighi relativi al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati od abbandonati di cui all'Art. 26, commi 1 e 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000; in caso di danni alla rinnovazione naturale del bosco originati dal pascolo, che causano la totale eliminazione della rinnovazione naturale di specie forestali su una superficie continua superiore a cento metri quadri, il valore del danno forestale e' determinato applicando l'uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni cento metri quadri o frazione. 13. In caso di violazione delle norme di tutela dei boschi in situazioni speciali, dei boschi interessati dagli incendi, dal vento e da altre avversita' meteoriche e biotiche di cui all'Art. 27, commi 3, 4, 5 e 9 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, con obbligo di sospensione dei lavori. 14. In caso di violazione delle norme relative all'utilizzazione dei terreni cespugliati di cui all'Art. 28, commi 3, 5, 6, 7 e 10 e dei terreni pascolati di cui all'Art. 29, commi 3 e 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000 per mancata dichiarazione o autorizzazione, fermi restando l'obbligo di sospensione degli interventi per mancata autorizzazione e l'eventuale applicazione dell'Art. 24 del regio decreto n. 3267/1923 per superfici ragguagliate. 15. In caso di violazione delle norme sul vincolo idrogeologico di cui agli articoli 30, 31 e 33 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 a Euro 124, di cui all'Art. 1, comma 28, della legge regionale n. 20/2000, con obbligo di sospensione dei lavori eseguiti senza autorizzazione. Restano ferme, per le attivita' soggette ad autorizzazione o dichiarazione, le eventuali sanzioni di cui all'Art. 24 del regio decreto n. 3267/1923 per superfici ragguagliate, nonche' le specifiche sanzioni per le attivita' effettuate in contrasto con le norme vigenti in materia paesaggistica. 16. In caso di violazione delle norme sui cedui semplici, matricinati e composti di cui agli articoli 36, 37 e 39, il danno forestale e' determinato applicando i seguenti valori: a) per taglio anticipato di piu' di tre anni rispetto al turno minimo, dieci per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50, rapportato alla superficie interessata dal taglio; per taglio anticipato meno di tre anni, tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50, rapportato alla superficie interessata dal taglio; b) in caso di violazione delle norme sulla superficie massima delle tagliate di cui all'Art. 36, comma 3, cinque per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni ettaro o frazione tagliati in piu'; in caso di violazione delle norme sulla distanza minima tra le tagliate di cui all'Art. 36, comma 3, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata; c) in caso di violazione delle norme sul numero minimo di soggetti, matricine e allievi, da preservare per ettaro secondo le prescrizioni di cui agli articoli 37 e 39, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni pianta tagliata in piu'; d) in caso di violazione delle norme sulle modalita' di taglio delle ceppaie di cui agli articoli 36, comma 4 e 37 comma 8, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni cinque ceppaie o frazione tagliate in maniera non corretta. In epoca di taglio, la sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata qualora non si sia adempiuto all'obbligo di ripassare le ceppaie. 17. In caso di violazione delle norme sul trattamento dei rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area delle latifoglie di cui all'Art. 40, il danno forestale e' determinato applicando i seguenti valori: a) in caso di violazione delle norme sulla superficie massima delle tagliate di cui all'Art. 40, commi 2 e 3, dieci per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni ettaro o frazione tagliati in piu'; b) in caso di violazione delle norme sulla distanza minima tra le tagliate di cui all'Art. 40, comma 4, due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata; in caso di taglio di una superficie affiancata ad una appena tagliata anticipato di almeno due anni di cui all'Art. 40, comma 4, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni anno mancante; c) in caso di violazione delle norme sul numero minimo di soggetti da rilasciare di cui all'Art. 40, comma 5, due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni decina di piante o frazione non rilasciate. 18. In caso di violazione delle norme sul numero minimo di soggetti da rilasciare nelle formazioni governate a fustaia, anche transitoria, non ancora mature di cui all'Art. 38 comma 1 e all'Art. 43 commi 2 e 3, il valore del danno forestale e' determinato applicando il due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni decina di piante o frazione non rilasciate. 19. In caso di violazione del divieto di taglio raso delle fustaie di cui all'Art. 45, il valore del danno forestale e' determinato applicando il sette per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni mille metri quadri o frazione di superficie tagliata a raso. 20. In caso di violazione delle norme sul trattamento delle formazioni governate a fustaia monoplana di cui all'Art. 46, il danno forestale e' determinato applicando i seguenti valori: a) per taglio anticipato di almeno dieci anni rispetto al turno minimo previsto, sei per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 rapportato alla superficie interessata dal taglio; b) per taglio anticipato per meno di dieci anni rispetto al turno minimo previsto, tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 rapportato alla superficie interessata dal taglio; c) per riduzione della massa al di sotto del minimo vitale, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni metro cubo mancante per ettaro; d) per riduzione del numero di piante al di sotto del minimo vitale, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni pianta mancante per ettaro; e) per taglio di piante in eccesso rispetto alle prescrizioni di cui all'Art. 46, commi 9 e 10 lettera b), uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni decina di piante o frazione tagliate in piu'; f) per taglio di buche di superficie eccedente quella massima consentita, due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni cento metri quadri o frazione tagliati in piu'; g) per taglio di una superficie affiancata ad una appena tagliata anticipato per almeno due anni, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni anno mancante; h) per mancato rispetto delle distanze minime tra le tagliate o della profondita' massima dei tagli ad orlo e marginali, tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata. 21. In caso di violazione delle norme sul trattamento delle formazioni governate a fustaia multiplana di cui all'Art. 47, il danno forestale e' determinato applicando i seguenti valori: a) per taglio anticipato di almeno due anni rispetto al periodo di curazione, cinque per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50, rapportato alla superficie interessata dal taglio; b) per riduzione della massa al di sotto del minimo vitale, due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni metro cubo mancante per ettaro; c) per riduzione del numero di piante al di sotto del minimo vitale, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni pianta mancante per ettaro; d) per taglio di una massa superiore alla percentuale consentita all'Art. 47, comma 2, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50 per ogni due per cento o frazione di massa tagliata in piu' ad ettaro. 22. Per i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale di cui all'Art. 9, ai fini del calcolo delle sanzioni, il valore del danno forestale e' determinato applicando l'uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'Art. 50, per ogni pianta mancante rispetto ai parametri del progetto nel caso di boschi governati a ceduo, ovvero per ogni metro cubo mancante rispetto ai parametri del progetto nel caso di boschi governati a fustaia.