Regolamento di attuazione dell'Art. 7 della legge regionale
       21 marzo 2003, n. 7 «Disciplina del settore fieristico»
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 7 della legge
regionale  21 marzo  2003,  n. 7 (Disciplina del settore fieristico),
come  sostituito  dall'Art. 51 della legge regionale 4 marzo 2005, n.
4,  (Interventi  per  il  sostegno  e  lo  sviluppo competitivo delle
piccole  e  medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla
sentenza  della Corte di giustizia delle comunita' europee 15 gennaio
2002,  causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle
comunita' europee del 7 luglio 2004), stabilisce:
      a) i  requisiti  per  il  riconoscimento  della qualifica della
manifestazione  fieristica  di  rilevanza  internazionale, nazionale,
regionale e locale ed i termini per la presentazione delle domande di
qualificazione  al  fine  dell'inserimento  della  manifestazione nel
calendario regionale delle manifestazioni fieristiche;
      b) i  requisiti  minimi  dei  quartieri fieristici e delle aree
esterne  disponibili  per  lo  svolgimento  delle  manifestazioni con
qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale;
      c) le  modalita'  di  rilevazione  e  certificazione,  ai  fini
dell'attribuzione delle qualifiche di fiera internazionale, nazionale
e  regionale,  dei  dati attinenti agli espositori e visitatori delle
manifestazioni  fieristiche  internazionali,  nazionali,  regionali e
locali.
                               Art. 2.
Requisiti   per   il   riconoscimento   della   qualifica   di  fiera
                           internazionale
    1.    E'    riconosciuta   la   qualifica   internazionale   alla
manifestazione  fieristica  quando  si  registri  una  delle seguenti
condizioni:
      a) la presenza di almeno il 15% di espositori esteri, diretti o
rappresentati,   provenienti   da   almeno   dieci  Paesi  esteri  o,
alternativamente,  provenienti  da  almeno  cinque Paesi esteri extra
Unione europea sul totale degli espositori;
      b) l'affluenza,  in  precedenti  edizioni,  di  almeno  l'8% di
visitatori di nazionalita' estera sul totale dei visitatori;
      c) l'affluenza,  in  precedenti  edizioni,  di  almeno il 4% di
visitatori  di  nazionalita' di Paesi extra Unione europea sul totale
dei visitatori.
                               Art. 3.
 Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera nazionale
    1.  E'  riconosciuta  la  qualifica nazionale alla manifestazione
fieristica quando si registri una delle seguenti condizioni:
      a) una  partecipazione  di espositori provenienti da almeno sei
regioni  italiane,  escluso  il Friuli-Venezia Giulia, superiore alla
meta' degli espositori totali;
      b) una   presenza,   in   precedenti  edizioni,  di  visitatori
provenienti da almeno sei regioni italiane, escluso il Friuli-Venezia
Giulia, superiore alla meta' dei visitatori totali;
      c) una partecipazione di espositori esteri non inferiore al 10%
del totale degli espositori;
      d) una  presenza,  in precedenti edizioni, di visitatori esteri
non inferiore al 5% del totale dei visitatori.
                               Art. 4.
 Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera regionale
    1.  E'  riconosciuta  la  qualifica regionale alla manifestazione
fieristica  quando  si registri la provenienza degli espositori dalle
quattro province della Regione.
                               Art. 5.
        Riconoscimento della qualifica per la prima edizione
    1. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, realizzate
nei  quartieri  fieristici  o  in  altri  luoghi idonei, la qualifica
internazionale,  nazionale  o regionale puo' essere riconosciuta sino
dalla prima edizione quando dall'istruttoria regionale si accerti, in
base ad adeguata documentazione, comprensiva di dettagliata relazione
contenente   le  previsioni  sull'impatto  economico,  sociale  e  di
mercato,  presentata  dal  soggetto  organizzatore,  che l'iniziativa
possieda i requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4.
    2.  Entro  sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione
l'organizzatore  deve  dimostrare  il possesso dei requisiti previsti
dagli  articoli 2,  3 e 4 ai fini del riconoscimento delle successive
edizioni.
                               Art. 6.
   Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera locale
    1.  Il  comune territorialmente competente riconosce la qualifica
locale  alla  manifestazione  fieristica  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:
      a) influenza  economica, sociale e di mercato estesa all'ambito
territoriale   provinciale   competente   e  ad  altre  province  del
Friuli-Venezia Giulia;
      b) provenienza  prevalente  degli  espositori  e dei visitatori
dall'ambito   territoriale  della  provincia  in  cui  si  svolge  la
manifestazione  medesima  e  da  altre  province  del  Friuli-Venezia
Giulia.
                               Art. 7.
Requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici internazionali
    1.  I  requisiti  minimi  di  idoneita'  dei quartieri fieristici
necessari   per   ottenere   la  qualifica  di  internazionale  della
manifestazione sono i seguenti:
      a) presenza   di   servizi   di   collegamento   funzionali  al
raggiungimento del quartiere fieristico;
      b) disponibilita' di parcheggi esterni;
      c) sicurezza  degli impianti, mediante: dotazione di impianti e
di  servizio  antincendio,  criteri per il materiale di allestimento,
unificazione  dei  requisiti  richiesti agli espositori in termini di
sicurezza,   servizio  di  vigilanza,  impianti  termici,  aerazione,
illuminazione;
      d) sale convegni;
      e) servizi di prenotazione viaggi ed alberghi;
      f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
      g) servizi bancari;
      h) servizi di ristoro;
      i) servizio stampa;
      j) pronto soccorso;
      k) servizi di sicurezza;
      l) spedizioniere;
      m) centro  affari, mediante: servizio informazioni in generale,
centro  accoglimento  operatori  e delegazioni, servizio informazioni
import-export, assistenza operatori esteri, interpretariato, contatti
commerciali, domande e offerte;
      n) servizio  informazioni,  mediante:  elenco  espositori  per:
settore  merceologico,  interesse commerciale, provenienza, programma
convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
      o) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
      p) sistemi informatizzati.
                               Art. 8.
  Requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici nazionali
    1.  I  requisiti  minimi  di  idoneita'  dei quartieri fieristici
necessari per ottenere la qualifica di nazionale della manifestazione
sono i seguenti:
      a) presenza   di   servizi   di   collegamento   funzionali  al
raggiungimento del quartiere fieristico;
      b) disponibilita' di parcheggi esterni;
      c) sicurezza  degli impianti, mediante: dotazione di impianti e
di  servizio  antincendio,  criteri per il materiale di allestimento,
unificazione  dei  requisiti  richiesti agli espositori in termini di
sicurezza,   servizio  di  vigilanza,  impianti  termici,  aerazione,
illuminazione;
      d) sale convegni;
      e) prenotazione viaggi ed alberghi;
      f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
      g) servizi bancari;
      h) servizi di ristoro;
      i) servizio stampa;
      j) pronto soccorso;
      k) servizi di sicurezza;
      l) servizio   informazioni,  mediante:  elenco  espositori  per
settore  merceologico,  interesse commerciale, provenienza, programma
convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
      m) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.
                               Art. 9.
  Requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici regionali
    1.  I  requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici per
ottenere  la  qualifica  di  regionale  della  manifestazione  sono i
seguenti:
      a) presenza   di   servizi   di   collegamento   funzionali  al
raggiungimento del quartiere fieristico;
      b) disponibilita' di parcheggi esterni;
      c) sicurezza  degli impianti, mediante: dotazione di impianti e
di  servizio  antincendio,  criteri per il materiale di allestimento,
unificazione  dei  requisiti  richiesti agli espositori in termini di
sicurezza,   servizio  di  vigilanza,  impianti  termici,  aerazione,
illuminazione;
      d) pronto soccorso;
      e) servizi di sicurezza;
      f) servizio   informazioni,  mediante:  elenco  espositori  per
settore  merceologico,  interesse commerciale, provenienza, programma
convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card.
                              Art. 10.
 Requisiti minimi di idoneita' delle aree esterne per manifestazioni
                internazionali, nazionali e regionali
    1.  Nel  caso  di svolgimento delle manifestazioni fieristiche in
aree   esterne   adeguatamente  attrezzate  a  svolgere  l'evento  e'
necessario  che, in relazione alla qualifica della manifestazione, le
aree  abbiano  i  requisiti  previsti  dagli  articoli 7, 8 e 9 e che
rispettino le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e
sul lavoro previste dalle leggi vigenti.
                              Art. 11.
       Requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici
              ed aree esterne per manifestazioni locali
    1.   Nel   caso  di  svolgimento  di  manifestazioni  fieristiche
riconosciute  con  la  qualifica  di  locale  sara'  cura  del comune
territorialmente competente definire i requisiti minimi dei quartieri
fieristici  e  delle  aree  esterne  disponibili  per  lo svolgimento
dell'evento tenuto conto che, la sede espositiva, sia comunque idonea
per  gli  aspetti  relativi  alla  sicurezza,  alla  agibilita' degli
impianti,   delle   strutture,  delle  infrastrutture  e  delle  aree
utilizzate  e  rispetti le normative igienico sanitarie, di sicurezza
ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.
                              Art. 12.
             Termini per la presentazione delle domande
    1.  La domanda per l'attribuzione della qualifica internazionale,
nazionale,  regionale  delle  manifestazioni  fieristiche deve essere
presentata  dal  soggetto organizzatore alla direzione centrale delle
attivita' produttive - servizio promozione e internazionalizzazione -
entro il 1° marzo dell'anno precedente alla data di svolgimento della
manifestazione  per  le  qualifiche di internazionale e nazionale, ed
entro  il  1° aprile  dell'anno  precedente  alla data di svolgimento
della manifestazione per le qualifiche di regionale.
    2.  La  qualifica,  di  internazionale,  nazionale e regionale e'
attribuita con deliberazione della giunta regionale.
    3.  La  domanda per l'attribuzione della qualifica presentata con
l'indicazione   delle   date   di  svolgimento  della  manifestazione
fieristica deve essere corredata da:
      a) regolamento ufficiale della manifestazione;
      b) programma  dell'iniziativa  contenente  in  particolare  gli
scopi  della stessa e l'indicazione dei settori economici ai quali la
manifestazione e' rivolta;
      c) citazione   degli   estremi   di   registrazione   dell'atto
costitutivo o dell'eventuale statuto dell'ente promotore, nel caso in
cui  tale  documentazione  sia  gia' in possesso dell'amministrazione
regionale;   per   le   manifestazioni   di  nuova  istituzione  tale
documentazione  deve  essere prodotta integralmente in copia conforme
all'originale;
      d) copia  conforme  all'originale  dell'ultimo bilancio annuale
per le societa' di capitali;
      e) dichiarazione   sostitutiva   di   atto  notorio,  ai  sensi
dell'Art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 che attesti:
        1)   che  la  manifestazione  fieristica  si  svolge  secondo
modalita'  organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli
spazi disponibili, pari opportunita' di accesso a tutti gli operatori
interessati  e  qualificati  per  l'iniziativa,  e  che sono previste
condizioni  contrattuali  a  carico degli espositori che rispondono a
criteri  di  trasparenza  e di parita' di trattamento, in particolare
con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta
agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota
stessa;
        2)   per   le   societa'   di  capitali  che  organizzano  la
manifestazione con la qualifica di internazionale o nazionale, che il
proprio  bilancio  annuale  sia  stato  certificato  da  parte di una
societa'  di  revisione  contabile  iscritta nell'apposito albo della
CONSOB  o  di  equivalente  organo di Paesi della Unione europea o di
Paesi terzi;
        3)  la  sussistenza  dei requisiti previsti per le qualifiche
dagli articoli 2, 3 e 4;
        4)  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti per i quartieri
fieristici e le aree esterne dagli articoli 7, 8, 9 e 10.
    4.  Al fine del riconoscimento delle qualifiche di internazionale
e   nazionale   delle  manifestazioni  fieristiche  la  dichiarazione
sostitutiva    prevista   al   comma 3,   lettera e),   a   decorrere
dall'edizione   2006  della  manifestazione  fieristica  deve  essere
sostituita  dalla  scheda  di  rilevazione  dati certificata prevista
dall'Art. 16.
                              Art. 13.
     Variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni
          fieristiche internazionali, nazionali e regionali
    1.  Le  richieste  di variazione del periodo di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali gia'
prese in esame al fine della predisposizione del calendario regionale
possono  pervenire,  debitamente  motivate,  alla  direzione centrale
attivita'  produttive  entro  e  non  oltre  il  31 maggio  dell'anno
precedente a quello di svolgimento della manifestazione.
                              Art. 14.
    Termini per la presentazione delle domande per l'attribuzione
     delle qualifiche di locale delle manifestazioni fieristiche
    1.  La  domanda  per  l'attribuzione  della qualifica locale alle
manifestazioni   fieristiche   con   l'indicazione   delle   date  di
svolgimento  della  manifestazione  deve  essere presentata al comune
territorialmente  competente,  nei termini e secondo le modalita' dal
medesimo stabilite.
                              Art. 15.
          Rilevazione e certificazione dati manifestazioni
                   fieristiche regionali e locali
    1.  Ai  soli  fini  di classificazione e di censimento nonche' di
monitoraggio  dell'evoluzione  del settore, i comuni trasmettono alla
direzione  centrale  attivita'  produttive  -  servizio  promozione e
internazionalizzazione  entro  il  30 giugno  dell'anno antecedente a
quello  di  svolgimento della manifestazione fieristica con qualifica
locale,   l'elenco   delle  manifestazioni  di  loro  competenza  con
specifica indicazione dell'organizzatore.
    2.  Decorsi sessanta giorni dall'evento fieristico i comuni e gli
organizzatori  di  eventi fieristici con qualifica locale o regionale
inoltrano  alla  direzione  centrale  attivita' produttive - servizio
promozione  e  internazionalizzazione - i dati rilevati e certificati
sulle presenze degli espositori e dei visitatori.
                              Art. 16.
           Disposizioni generali su sistemi di rilevazione
                        e certificazione dati
    1.   Gli   organizzatori  delle  manifestazioni  fieristiche  con
qualifica  internazionale  e nazionale sono tenuti alla rilevazione e
certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori.
    2.  La  rilevazione  e  certificazione  dei dati e' effettuata su
apposite schede predisposte direzione centrale attivita' produttive -
servizio  promozione  e  internazionalizzazione  da  societa'  o enti
specializzati   nel   settore  fieristico,  incaricati  dal  soggetto
organizzatore  della  manifestazione.  Le  societa'  o  enti predetti
devono   essere   riconosciuti   dall'osservatorio   per  il  sistema
fieristico italiano costituito presso il coordinamento interregionale
fiere  della  conferenza  dei  Presidenti  delle  regioni  e province
autonome  cosi'  come approvato dalla conferenza dei Presidenti delle
regioni in data 16 dicembre 2004. L'osservatorio stabilisce i criteri
e   le   modalita'   per   il  riconoscimento  ed  il  controllo  dei
certificatori.
    3.  La  rilevazione  e  certificazione  dei  dati  si  applica  a
decorrere  dall'edizione  2006  delle  manifestazioni fieristiche con
qualifica internazionale e nazionale.
    4. La rilevazione e certificazione dei dati va effettuata ad ogni
edizione   di   manifestazione   fieristica,  ed  e'  condizione  per
l'attribuzione  o  il  mantenimento  della qualifica internazionale o
nazionale.
    5. La rilevazione e certificazione dei dati ad opera del soggetto
incaricato   deve   essere   effettuata  nel  corso  del  periodo  di
svolgimento  della  manifestazione  fieristica e deve essere ultimata
nei  sessanta  giorni  successivi  al  termine  della  manifestazione
stessa.
    6.  L'organizzatore  della  manifestazione fieristica e' tenuto a
prestare  la  massima  collaborazione  per  il  migliore  esito della
rilevazione e certificazione dei dati.
    7.   Il   certificatore  rilascia  una  copia  dell'attestato  di
certificazione sia al soggetto organizzatore della manifestazione sia
alla  direzione centrale attivita' produttive - servizio promozione e
internazionalizzazione,   entro  novanta  giorni  dal  termine  della
manifestazione.
                              Art. 17.
               Sistema di rilevazione e certificazione
    1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
      a) espositori  diretti:  le  imprese  che occupano uno stand in
nome  e per conto proprio; sono intestatarie della fattura di affitto
dell'area  espositiva  e  pagano  l'importo  in  fattura direttamente
all'organizzatore;
      b) espositori  indiretti:  le  imprese  che  espongono  i  loro
prodotti  nello stand di un espositore diretto; non vanno conteggiate
se  i  loro  prodotti  sono  presenti  solo  in  cataloghi, brochure,
depliant,  e se per la loro presenza non e' stata versata la tassa di
iscrizione,  prevista  per  ciascun  espositore indiretto, secondo le
tariffe ufficiali della manifestazione;
      c) partecipazioni collettive: le imprese partecipanti rientrano
tra  gli  espositori diretti se sono presenti alla manifestazione con
personale  proprio  ed  il  loro  nome  e  l'area  espositiva da essa
occupata  sono  indicati  nella  scheda  di  iscrizione  sottoscritta
dall'intestatario dello stand;
      d) nazionalita'  degli  espositori:  si  determina in base alla
sede  sociale  dell'impresa; si considerano espositori esteri anche i
rappresentanti  esclusivi  per  l'Italia  o  per  zone del territorio
nazionale di ditte e prodotti esteri, purche' ad essi siano intestate
le  fatture relative all'area espositiva affittata ed essi provvedano
a pagare direttamente l'importo delle fatture;
      e) superficie   espositiva   netta:   superficie  affittata  ed
effettivamente  pagata  dagli espositori; tale superficie va distinta
in:  coperta  (la superficie espositiva relativa a padiglioni fissi o
prefabbricati)  e  scoperta:  affittata  ad  espositori  italiani  ed
esteri;  le  superfici  concesse a titolo gratuito e le superfici per
eventi   collaterali   (convegni,  congressi,  simposi,  ecc.)  vanno
indicate separatamente;
      f) visitatori:    persone    munite    di    biglietto,   anche
preregistrato,  o  di  altro  documento, comprovante il pagamento dei
diritti  di  ingresso, o di biglietto di invito o che hanno compilato
la scheda di registrazione; i biglietti invito vanno conteggiati solo
se   i   possessori   hanno  compilato  la  scheda  di  registrazione
all'ingresso  della  manifestazione;  i  biglietti  permanenti  vanno
conteggiati  una  sola volta al giorno; i biglietti d'onore e per gli
espositori non vanno conteggiati;
      g) nazionalita'  dei  visitatori:  si  determina  in  base alla
scheda di registrazione.
    2.  I  dati  da  sottoporre  a rilevazione e certificazione e gli
elementi  su cui si basa il controllo da parte del certificatore sono
riportati nella tabella A allegata al presente regolamento.
    3.  La  certificazione  dei  dati attinenti agli espositori ed ai
visitatori   delle   manifestazioni   fieristiche   internazionali  e
nazionali  deve  essere  effettuata  in  relazione a quanto riportato
nella tabella B allegata al presente regolamento.
    4.  La  rilevazione  dei dati attinenti ai visitatori puo' essere
agevolata  da  sistemi  di  biglietterie  elettroniche  integrate col
sistema   di  rilevazione  degli  accessi  al  quartiere  fieristico,
predisposti  dal  soggetto  gestore  del  quartiere  fieristico o dai
soggetti organizzatori.
                              Art. 18.
                          Norma transitoria
    1.  In  sede  di prima applicazione le domande di cui all'Art. 12
devono essere presentate alla direzione centrale attivita' produttive
-  servizio promozione e internazionalizzazione entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
                              Art. 19.
                        A b r o g a z i o n i
    1.   Il  «Regolamento  di  attuazione  dell'Art.  7  della  legge
regionale  21 marzo  2003,  n. 7 «Disciplina del settore fieristico»,
approvato  con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n.
0168/Pres., e' abrogato.
                              Art. 20.
                          Entrata in vigore
    1.   Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  il  giorno  di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.