Regolamento di attuazione dell'Art. 7 della legge regionale
21 marzo 2003, n. 7 «Disciplina del settore fieristico»
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 7 della legge
regionale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico),
come sostituito dall'Art. 51 della legge regionale 4 marzo 2005, n.
4, (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle
piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla
sentenza della Corte di giustizia delle comunita' europee 15 gennaio
2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle
comunita' europee del 7 luglio 2004), stabilisce:
a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica della
manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale,
regionale e locale ed i termini per la presentazione delle domande di
qualificazione al fine dell'inserimento della manifestazione nel
calendario regionale delle manifestazioni fieristiche;
b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree
esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con
qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale;
c) le modalita' di rilevazione e certificazione, ai fini
dell'attribuzione delle qualifiche di fiera internazionale, nazionale
e regionale, dei dati attinenti agli espositori e visitatori delle
manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e
locali.
Art. 2.
Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera
internazionale
1. E' riconosciuta la qualifica internazionale alla
manifestazione fieristica quando si registri una delle seguenti
condizioni:
a) la presenza di almeno il 15% di espositori esteri, diretti o
rappresentati, provenienti da almeno dieci Paesi esteri o,
alternativamente, provenienti da almeno cinque Paesi esteri extra
Unione europea sul totale degli espositori;
b) l'affluenza, in precedenti edizioni, di almeno l'8% di
visitatori di nazionalita' estera sul totale dei visitatori;
c) l'affluenza, in precedenti edizioni, di almeno il 4% di
visitatori di nazionalita' di Paesi extra Unione europea sul totale
dei visitatori.
Art. 3.
Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera nazionale
1. E' riconosciuta la qualifica nazionale alla manifestazione
fieristica quando si registri una delle seguenti condizioni:
a) una partecipazione di espositori provenienti da almeno sei
regioni italiane, escluso il Friuli-Venezia Giulia, superiore alla
meta' degli espositori totali;
b) una presenza, in precedenti edizioni, di visitatori
provenienti da almeno sei regioni italiane, escluso il Friuli-Venezia
Giulia, superiore alla meta' dei visitatori totali;
c) una partecipazione di espositori esteri non inferiore al 10%
del totale degli espositori;
d) una presenza, in precedenti edizioni, di visitatori esteri
non inferiore al 5% del totale dei visitatori.
Art. 4.
Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera regionale
1. E' riconosciuta la qualifica regionale alla manifestazione
fieristica quando si registri la provenienza degli espositori dalle
quattro province della Regione.
Art. 5.
Riconoscimento della qualifica per la prima edizione
1. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, realizzate
nei quartieri fieristici o in altri luoghi idonei, la qualifica
internazionale, nazionale o regionale puo' essere riconosciuta sino
dalla prima edizione quando dall'istruttoria regionale si accerti, in
base ad adeguata documentazione, comprensiva di dettagliata relazione
contenente le previsioni sull'impatto economico, sociale e di
mercato, presentata dal soggetto organizzatore, che l'iniziativa
possieda i requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4.
2. Entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione
l'organizzatore deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti
dagli articoli 2, 3 e 4 ai fini del riconoscimento delle successive
edizioni.
Art. 6.
Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera locale
1. Il comune territorialmente competente riconosce la qualifica
locale alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti
requisiti:
a) influenza economica, sociale e di mercato estesa all'ambito
territoriale provinciale competente e ad altre province del
Friuli-Venezia Giulia;
b) provenienza prevalente degli espositori e dei visitatori
dall'ambito territoriale della provincia in cui si svolge la
manifestazione medesima e da altre province del Friuli-Venezia
Giulia.
Art. 7.
Requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici internazionali
1. I requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici
necessari per ottenere la qualifica di internazionale della
manifestazione sono i seguenti:
a) presenza di servizi di collegamento funzionali al
raggiungimento del quartiere fieristico;
b) disponibilita' di parcheggi esterni;
c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e
di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento,
unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di
sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione,
illuminazione;
d) sale convegni;
e) servizi di prenotazione viaggi ed alberghi;
f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
g) servizi bancari;
h) servizi di ristoro;
i) servizio stampa;
j) pronto soccorso;
k) servizi di sicurezza;
l) spedizioniere;
m) centro affari, mediante: servizio informazioni in generale,
centro accoglimento operatori e delegazioni, servizio informazioni
import-export, assistenza operatori esteri, interpretariato, contatti
commerciali, domande e offerte;
n) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per:
settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma
convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
o) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
p) sistemi informatizzati.
Art. 8.
Requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici nazionali
1. I requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici
necessari per ottenere la qualifica di nazionale della manifestazione
sono i seguenti:
a) presenza di servizi di collegamento funzionali al
raggiungimento del quartiere fieristico;
b) disponibilita' di parcheggi esterni;
c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e
di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento,
unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di
sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione,
illuminazione;
d) sale convegni;
e) prenotazione viaggi ed alberghi;
f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
g) servizi bancari;
h) servizi di ristoro;
i) servizio stampa;
j) pronto soccorso;
k) servizi di sicurezza;
l) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per
settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma
convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
m) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.
Art. 9.
Requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici regionali
1. I requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici per
ottenere la qualifica di regionale della manifestazione sono i
seguenti:
a) presenza di servizi di collegamento funzionali al
raggiungimento del quartiere fieristico;
b) disponibilita' di parcheggi esterni;
c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e
di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento,
unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di
sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione,
illuminazione;
d) pronto soccorso;
e) servizi di sicurezza;
f) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per
settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma
convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card.
Art. 10.
Requisiti minimi di idoneita' delle aree esterne per manifestazioni
internazionali, nazionali e regionali
1. Nel caso di svolgimento delle manifestazioni fieristiche in
aree esterne adeguatamente attrezzate a svolgere l'evento e'
necessario che, in relazione alla qualifica della manifestazione, le
aree abbiano i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e che
rispettino le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e
sul lavoro previste dalle leggi vigenti.
Art. 11.
Requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici
ed aree esterne per manifestazioni locali
1. Nel caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche
riconosciute con la qualifica di locale sara' cura del comune
territorialmente competente definire i requisiti minimi dei quartieri
fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento
dell'evento tenuto conto che, la sede espositiva, sia comunque idonea
per gli aspetti relativi alla sicurezza, alla agibilita' degli
impianti, delle strutture, delle infrastrutture e delle aree
utilizzate e rispetti le normative igienico sanitarie, di sicurezza
ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.
Art. 12.
Termini per la presentazione delle domande
1. La domanda per l'attribuzione della qualifica internazionale,
nazionale, regionale delle manifestazioni fieristiche deve essere
presentata dal soggetto organizzatore alla direzione centrale delle
attivita' produttive - servizio promozione e internazionalizzazione -
entro il 1° marzo dell'anno precedente alla data di svolgimento della
manifestazione per le qualifiche di internazionale e nazionale, ed
entro il 1° aprile dell'anno precedente alla data di svolgimento
della manifestazione per le qualifiche di regionale.
2. La qualifica, di internazionale, nazionale e regionale e'
attribuita con deliberazione della giunta regionale.
3. La domanda per l'attribuzione della qualifica presentata con
l'indicazione delle date di svolgimento della manifestazione
fieristica deve essere corredata da:
a) regolamento ufficiale della manifestazione;
b) programma dell'iniziativa contenente in particolare gli
scopi della stessa e l'indicazione dei settori economici ai quali la
manifestazione e' rivolta;
c) citazione degli estremi di registrazione dell'atto
costitutivo o dell'eventuale statuto dell'ente promotore, nel caso in
cui tale documentazione sia gia' in possesso dell'amministrazione
regionale; per le manifestazioni di nuova istituzione tale
documentazione deve essere prodotta integralmente in copia conforme
all'originale;
d) copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio annuale
per le societa' di capitali;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi
dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 che attesti:
1) che la manifestazione fieristica si svolge secondo
modalita' organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli
spazi disponibili, pari opportunita' di accesso a tutti gli operatori
interessati e qualificati per l'iniziativa, e che sono previste
condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondono a
criteri di trasparenza e di parita' di trattamento, in particolare
con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta
agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota
stessa;
2) per le societa' di capitali che organizzano la
manifestazione con la qualifica di internazionale o nazionale, che il
proprio bilancio annuale sia stato certificato da parte di una
societa' di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della
CONSOB o di equivalente organo di Paesi della Unione europea o di
Paesi terzi;
3) la sussistenza dei requisiti previsti per le qualifiche
dagli articoli 2, 3 e 4;
4) la sussistenza dei requisiti previsti per i quartieri
fieristici e le aree esterne dagli articoli 7, 8, 9 e 10.
4. Al fine del riconoscimento delle qualifiche di internazionale
e nazionale delle manifestazioni fieristiche la dichiarazione
sostitutiva prevista al comma 3, lettera e), a decorrere
dall'edizione 2006 della manifestazione fieristica deve essere
sostituita dalla scheda di rilevazione dati certificata prevista
dall'Art. 16.
Art. 13.
Variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni
fieristiche internazionali, nazionali e regionali
1. Le richieste di variazione del periodo di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali gia'
prese in esame al fine della predisposizione del calendario regionale
possono pervenire, debitamente motivate, alla direzione centrale
attivita' produttive entro e non oltre il 31 maggio dell'anno
precedente a quello di svolgimento della manifestazione.
Art. 14.
Termini per la presentazione delle domande per l'attribuzione
delle qualifiche di locale delle manifestazioni fieristiche
1. La domanda per l'attribuzione della qualifica locale alle
manifestazioni fieristiche con l'indicazione delle date di
svolgimento della manifestazione deve essere presentata al comune
territorialmente competente, nei termini e secondo le modalita' dal
medesimo stabilite.
Art. 15.
Rilevazione e certificazione dati manifestazioni
fieristiche regionali e locali
1. Ai soli fini di classificazione e di censimento nonche' di
monitoraggio dell'evoluzione del settore, i comuni trasmettono alla
direzione centrale attivita' produttive - servizio promozione e
internazionalizzazione entro il 30 giugno dell'anno antecedente a
quello di svolgimento della manifestazione fieristica con qualifica
locale, l'elenco delle manifestazioni di loro competenza con
specifica indicazione dell'organizzatore.
2. Decorsi sessanta giorni dall'evento fieristico i comuni e gli
organizzatori di eventi fieristici con qualifica locale o regionale
inoltrano alla direzione centrale attivita' produttive - servizio
promozione e internazionalizzazione - i dati rilevati e certificati
sulle presenze degli espositori e dei visitatori.
Art. 16.
Disposizioni generali su sistemi di rilevazione
e certificazione dati
1. Gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche con
qualifica internazionale e nazionale sono tenuti alla rilevazione e
certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori.
2. La rilevazione e certificazione dei dati e' effettuata su
apposite schede predisposte direzione centrale attivita' produttive -
servizio promozione e internazionalizzazione da societa' o enti
specializzati nel settore fieristico, incaricati dal soggetto
organizzatore della manifestazione. Le societa' o enti predetti
devono essere riconosciuti dall'osservatorio per il sistema
fieristico italiano costituito presso il coordinamento interregionale
fiere della conferenza dei Presidenti delle regioni e province
autonome cosi' come approvato dalla conferenza dei Presidenti delle
regioni in data 16 dicembre 2004. L'osservatorio stabilisce i criteri
e le modalita' per il riconoscimento ed il controllo dei
certificatori.
3. La rilevazione e certificazione dei dati si applica a
decorrere dall'edizione 2006 delle manifestazioni fieristiche con
qualifica internazionale e nazionale.
4. La rilevazione e certificazione dei dati va effettuata ad ogni
edizione di manifestazione fieristica, ed e' condizione per
l'attribuzione o il mantenimento della qualifica internazionale o
nazionale.
5. La rilevazione e certificazione dei dati ad opera del soggetto
incaricato deve essere effettuata nel corso del periodo di
svolgimento della manifestazione fieristica e deve essere ultimata
nei sessanta giorni successivi al termine della manifestazione
stessa.
6. L'organizzatore della manifestazione fieristica e' tenuto a
prestare la massima collaborazione per il migliore esito della
rilevazione e certificazione dei dati.
7. Il certificatore rilascia una copia dell'attestato di
certificazione sia al soggetto organizzatore della manifestazione sia
alla direzione centrale attivita' produttive - servizio promozione e
internazionalizzazione, entro novanta giorni dal termine della
manifestazione.
Art. 17.
Sistema di rilevazione e certificazione
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) espositori diretti: le imprese che occupano uno stand in
nome e per conto proprio; sono intestatarie della fattura di affitto
dell'area espositiva e pagano l'importo in fattura direttamente
all'organizzatore;
b) espositori indiretti: le imprese che espongono i loro
prodotti nello stand di un espositore diretto; non vanno conteggiate
se i loro prodotti sono presenti solo in cataloghi, brochure,
depliant, e se per la loro presenza non e' stata versata la tassa di
iscrizione, prevista per ciascun espositore indiretto, secondo le
tariffe ufficiali della manifestazione;
c) partecipazioni collettive: le imprese partecipanti rientrano
tra gli espositori diretti se sono presenti alla manifestazione con
personale proprio ed il loro nome e l'area espositiva da essa
occupata sono indicati nella scheda di iscrizione sottoscritta
dall'intestatario dello stand;
d) nazionalita' degli espositori: si determina in base alla
sede sociale dell'impresa; si considerano espositori esteri anche i
rappresentanti esclusivi per l'Italia o per zone del territorio
nazionale di ditte e prodotti esteri, purche' ad essi siano intestate
le fatture relative all'area espositiva affittata ed essi provvedano
a pagare direttamente l'importo delle fatture;
e) superficie espositiva netta: superficie affittata ed
effettivamente pagata dagli espositori; tale superficie va distinta
in: coperta (la superficie espositiva relativa a padiglioni fissi o
prefabbricati) e scoperta: affittata ad espositori italiani ed
esteri; le superfici concesse a titolo gratuito e le superfici per
eventi collaterali (convegni, congressi, simposi, ecc.) vanno
indicate separatamente;
f) visitatori: persone munite di biglietto, anche
preregistrato, o di altro documento, comprovante il pagamento dei
diritti di ingresso, o di biglietto di invito o che hanno compilato
la scheda di registrazione; i biglietti invito vanno conteggiati solo
se i possessori hanno compilato la scheda di registrazione
all'ingresso della manifestazione; i biglietti permanenti vanno
conteggiati una sola volta al giorno; i biglietti d'onore e per gli
espositori non vanno conteggiati;
g) nazionalita' dei visitatori: si determina in base alla
scheda di registrazione.
2. I dati da sottoporre a rilevazione e certificazione e gli
elementi su cui si basa il controllo da parte del certificatore sono
riportati nella tabella A allegata al presente regolamento.
3. La certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai
visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali e
nazionali deve essere effettuata in relazione a quanto riportato
nella tabella B allegata al presente regolamento.
4. La rilevazione dei dati attinenti ai visitatori puo' essere
agevolata da sistemi di biglietterie elettroniche integrate col
sistema di rilevazione degli accessi al quartiere fieristico,
predisposti dal soggetto gestore del quartiere fieristico o dai
soggetti organizzatori.
Art. 18.
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione le domande di cui all'Art. 12
devono essere presentate alla direzione centrale attivita' produttive
- servizio promozione e internazionalizzazione entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 19.
A b r o g a z i o n i
1. Il «Regolamento di attuazione dell'Art. 7 della legge
regionale 21 marzo 2003, n. 7 «Disciplina del settore fieristico»,
approvato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n.
0168/Pres., e' abrogato.
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.