Allegato 
 
Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale
  12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attivita' di  tatuaggio,  di
  piercing e delle pratiche correlate). 
 
                               Capo I 
            Disposizioni generali e campo di applicazione 
 
 
                               Art. 1. 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
    1. Il presente regolamento, ai sensi  dell'art.  10  della  legge
regionale 12  aprile  2012,  n.  7  (Disciplina  delle  attivita'  di
tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) disciplina: 
      a)  i  requisiti  igienico-sanitari   per   l'esercizio   delle
attivita' di tatuaggio e piercing; 
      b)  le  caratteristiche  e  le  modalita'  di  utilizzo   delle
attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili; 
      c) le modalita' di svolgimento  dei  percorsi  formativi  e  di
aggiornamento; 
      d) le modalita' di espressione del consenso  informato  di  cui
all'art. 5 della legge regionale n. 7/2012. 
    2. Il presente regolamento si applica alle attivita' di tatuaggio
e piercing, fatta eccezione  per  l'attivita'  di  piercing  al  lobo
dell'orecchio ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale  n.
7/2012. 
    3. Le disposizioni relative al consenso informato di cui al  capo
V del  presente  regolamento  si  applicano  anche  all'attivita'  di
piercing al lobo all'orecchio ai minori di quattordici anni. 
 
                               Capo II 
Requisiti igienico-sanitari per le attivita' di tatuaggio e piercing 
 
 
                               Art. 2. 
               Requisiti igienico-sanitari dei locali 
 
    1.  I  locali  destinati  alle  attivita'  di  cui  al   presente
regolamento sono funzionalmente collegati tra loro e sono distinti  e
con accesso  separato  da  locali  con  altra  destinazione  d'uso  o
soggetti a specifiche autorizzazioni. 
    2. Al fine di garantire i criteri igienico-sanitari, gli esercizi
prevedono almeno i seguenti locali principali: 
      a)  locale  di  attesa,  accoglimento   clienti   e   attivita'
amministrative; 
      b) locale dedicato al tatuaggio e  piercing  di  superficie  di
almeno dodici metri quadrati; 
      c)  locale  o   spazio   separato   per   la   disinfezione   e
sterilizzazione  degli  strumenti  non  inferiore  a  quattro   metri
quadrati ovvero a tre metri  quadrati  quando  si  tratti  di  spazio
ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni. 
    3. Nel locali dedicati al tatuaggio e piercing di cui al comma 2,
lettera b) le  postazioni  di  lavoro  sono  di  dimensioni  tali  da
permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attivita'; qualora piu'
postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un  unico  locale,
e' garantita la riservatezza dei clienti e sono  assicurate  adeguate
condizioni di illuminazione diretta, indiretta  o  artificiale  e  di
ventilazione naturale o forzata, nel rispetto delle norme vigenti  in
materia di igiene e  di  sicurezza  del  lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della  legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro). Nel caso si voglia differenziare gli
spazi per il tatuaggio da quelli per il  piercing,  ovvero  prevedere
piu' postazioni di tatuaggio o piercing, i box realizzati all'interno
di un unico ambiente  rispettano  i  requisiti  citati  e  hanno  una
superficie di almeno sei metri quadrati per le attivita' di tatuaggio
e di almeno sei metri quadrati per le attivita' di piercing. Per ogni
postazione di lavoro dove vengono effettuate le specifiche  attivita'
e' installato un lavabo; si puo' derogare a tale disposizione per  un
numero massimo di due box adiacenti, essendo sufficiente in tale caso
un lavabo in comune. 
    4. Il locale o spazio per la sterilizzazione degli  strumenti  di
cui al comma 2, lettera c) e' dotato di banco di lavoro provvisto  di
lavabo, di spazi adeguati alle varie fasi del  processo  (gestione  e
pulizia  strumenti  usati,  imbustamento  e  sterilizzazione)  e   di
autoclave idonea alla sterilizzazione  di  strumenti  cavi  e  porosi
conforme alle norme di buona tecnica applicabili. 
    5. Non e' richiesto il locale o spazio per la sterilizzazione  di
cui comma  2,  lettera  c)  se  l'esercizio  utilizza  esclusivamente
strumenti sterili monouso o  se  la  sterilizzazione  e'  affidata  a
soggetti terzi esterni all'esercizio in  possesso  di  autorizzazione
rilasciata a norma di legge. 
    6. Gli  esercizi  prevedono  anche  i  seguenti  locali  o  spazi
accessori: 
      a) servizio igienico, dotato di anti bagno o, nel caso  in  cui
non ne sia possibile la  realizzazione  per  motivi  strutturali,  di
adeguato  disimpegno.  Il  servizio  igienico  e'  ad  uso  esclusivo
dell'esercizio e  a  disposizione  del  pubblico,  posto  all'interno
dell'unita' funzionale. Il servizio igienico e' dotato di lavabo. Per
gli operatori maschi  e  femmine  sono  realizzati  servizi  igienici
separati, fatto salvo quanto  previsto  dalle  norme  in  materia  di
igiene in ambiente  di  lavoro.  Qualora  il  numero  complessivo  di
potenziali presenze sia maggiore di dieci, e' realizzato un  servizio
igienico ad uso esclusivo dei clienti; 
      b) spogliatoio per gli addetti  di  dimensioni  tali  da  poter
contenere agevolmente un  armadietto  a  doppio  scomparto  per  ogni
addetto per la conservazione separata degli abiti civili e da  lavoro
e un adeguato numero di sedili. Nel  caso  in  cui  il  numero  degli
operatori sia superiore a cinque, lo spogliatoio e' diviso per sesso; 
      c) locale o spazio attrezzato con  idonei  contenitori  per  il
deposito  del  materiale  necessario  per  l'attivita',  compresa  la
biancheria; 
      d) locale o spazio per il deposito dello sporco e lo stoccaggio
provvisorio dei rifiuti; 
      e) ripostiglio o spazio adeguato per il deposito dei  materiali
e delle attrezzature per la pulizia. 
    7. Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed
una corretta disinfezione: nei locali di cui al comma 2, lettere b) e
c) e comma 6, lettere a), d), ed e), il pavimento e' continuo,  privo
di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le
pareti  sono  verniciate  o  rivestite,  in  maniera  aderente,   con
materiali  facilmente  lavabili  e  disinfettabili  fino  all'altezza
lineare di almeno due metri dal pavimento. 
 
                               Art. 3. 
    Requisiti igienico-sanitari degli impianti aeraulico e idrico 
 
    1.  Qualora  presente,  l'impianto  aeraulico  e'  realizzato  in
conformita' alla norma tecnica UNI 10339/95. 
    2. L'impianto aeraulico e l'impianto idrico  sono  realizzati  in
conformita' alle Linee guida per la prevenzione e il controllo  della
legionellosi di cui all'Accordo  del  4  aprile  2000  sancito  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, la conformita' alle  quali  e'
documentata da attestazione sottoscritta da un tecnico abilitato. 
    3. I locali di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c)  e  comma
6, lettera a) sono dotati di lavabo con  erogatore  d'acqua  calda  e
fredda. Il  lavabo  e'  dotato  di  comandi  della  rubinetteria  non
manuali, esclusa la leva sanitaria, di  distributore  di  asciugamani
monouso, di distributore di sapone liquido e di contenitore  lavabile
e disinfettabile per i rifiuti. 
 
                               Art. 4. 
              Requisiti igienico-sanitari organizzativi 
 
    1. L'attivita' e' condotta secondo procedure tese ad  evitare  la
contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi  patogeni  e
adottando tutte le procedure ritenute necessarie,  anche  sulla  base
della valutazione dei rischi, a tutela del cliente e degli operatori. 
    2. I locali, gli arredi  e  le  attrezzature  sono  mantenuti  in
ottimali e costanti condizioni di pulizia. E'  garantita  la  pulizia
giornaliera dei pavimenti, dei servizi igienici e degli arredi  e  la
pulizia settimanale di fondo dei locali e degli arredi con detergenti
tensioattivi e successiva disinfezione. 
    3.  La  biancheria  per  i  clienti,  quali   teli,   accappatoi,
lenzuolini, e' preferibilmente monouso.  Quella  da  riutilizzare  e'
sanificata prima di ogni singolo uso. 
    4. La biancheria pulita e' conservata al riparo dalla  polvere  e
da  altri  contaminanti,  preferibilmente  in   armadi   chiusi.   La
biancheria  sporca  e'  riposta  in  contenitori  chiusi  lavabili  e
disinfettabili. 
    5. Gli operatori osservano costantemente le piu' scrupolose norme
di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie
ed indossano un abito da  lavoro  preferibilmente  di  colore  chiaro
sempre in stato di perfetta pulizia nonche' utilizzano i  dispositivi
di protezione individuale. La biancheria da lavoro puo' essere  anche
del tipo monouso. 
    6. I materiali e le confezioni di strumenti  sterili  soggetti  a
scadenza riportano la data di scadenza. 
    7. Nella sede dell'attivita' sono presenti i seguenti documenti: 
      a) registro delle prestazioni; 
      b) consensi al tatuaggio e consensi al piercing; 
      c) scheda individuale  relativa  a  ogni  cliente  con  i  dati
identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede
di applicazione e i materiali utilizzati; 
      d) protocollo relativo all'igiene degli addetti; 
      e) protocollo per la sanificazione dei  locali,  degli  arredi,
delle attrezzature e della biancheria; 
      f) protocollo della disinfezione; 
      g) protocollo della sterilizzazione dello strumentario, qualora
effettuata all'interno dell'esercizio; 
      h) registro di sterilizzazione provvisto di test di  sterilita'
riportanti giorno, anno ed ora del ciclo di sterilizzazione; 
      i) contratto  con  la  ditta  abilitata  allo  smaltimento  dei
rifiuti speciali; 
      l) elenco aggiornato degli strumenti e dei pigmenti usati; 
      m)  schede  tecniche  degli  strumenti,  dei  pigmenti  e   dei
materiali metallici o similari applicati ai clienti. 
    8. I rifiuti speciali pericolosi, quali gli  strumenti  taglienti
monouso utilizzati, sono preventivamente posti in contenitori  rigidi
e resistenti alla puntura, sempre  ermeticamente  chiusi;  gli  altri
rifiuti classificabili come speciali, quali garze, cotone,  salviette
contaminate, buste o pellicole di materiale plastico della componente
base  dell'apparecchiatura  utilizzata  per  la   prestazione,   sono
raccolti negli appositi contenitori a tenuta. 
    9. E' presente un armadietto o altro idoneo  contenitore  per  il
materiale di prima medicazione al fine di consentire la  gestione  di
incidenti o complicanze che possano verificarsi  durante  l'esercizio
dell'attivita'.  Si  applica  inoltre  quanto  previsto  dalle  norme
vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro. 
 
                              Capo III 
               Caratteristiche e modalita' di utilizzo 
             delle attrezzature e dei pigmenti colorati 
 
 
                               Art. 5. 
               Attrezzatura per attivita' di tatuaggio 
 
    1. Per l'esecuzione del tatuaggio con aghi e' utilizzata apposita
apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti
principali: 
      a) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo),  ossia  la
componente base costituita da un supporto dotato di alloggiamento per
un congegno elettromeccanico che imprime ad una barra  o  dispositivo
metallico movimenti percussivi in rapida sequenza. Durante l'utilizzo
tale componente e'  protetta  con  buste  o  pellicole  in  materiale
plastico da rimuovere dopo ogni prestazione; 
      b) manipolo (grip) e (tip) puntale, ossia le  parti  smontabili
dell'apparecchiatura all'interno delle quali  scorre,  con  movimento
percussivo, una barra o dispositivo metallico  sulla  cui  estremita'
esterna sono saldati gli aghi per il  tatuaggio.  Il  manipolo  e  il
puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di
cui alla lettera a); 
      c)  barra  porta   aghi,   ossia   la   componente   flessibile
dell'apparecchiatura  in  quanto  gli  aghi  in   essa   saldati   ad
un'estremita' sono montati in modo diverso a seconda delle differenti
necessita' di distribuzione del pigmento. La  barra  e'  sterilizzata
preliminarmente all'inserimento nell'apparecchiatura; 
      d)   aghi   per   il    tatuaggio,    ossia    la    componente
dell'apparecchiatura che introduce il  pigmento  nel  derma  mediante
perforazione  dell'epidermide  effettuata  dal  movimento  percussivo
della barra di cui alla lettera c). Gli aghi per il tatuaggio  devono
essere monouso; il montatore dell'apparecchiatura o  l'operatore  del
tatuaggio cura personalmente la saldatura degli aghi nella barra; 
      e) vaschette o cappucci per i pigmenti, ossia le  vaschette  di
piccolo formato contenenti i  pigmenti  per  il  tatuaggio,  riempite
nella  misura  stimata  sufficiente  o  comunque  esauribile  per  le
necessita' di una seduta con ogni cliente.  L'operatore  acquista  le
vaschette o i cappucci in confezione  singola,  sigillata  e  sterile
ovvero  provvede  alla  loro  sanitizzazione,  ad  esempio   mediante
disinfezione chimica con acido peracetico, ove non sia  possibile  la
sterilizzazione a vapore. 
    2. La barra porta aghi di cui al comma 1, lettera c), puo' essere
acquistata con aghi gia' assemblati solo  se  fornita  sterile  e  in
confezione singola e sigillata. 
    3.  Per  l'esecuzione  dei  tatuaggi  con  altre  tecniche   sono
sottoposte a procedure di sterilizzazione: 
      a) l'attrezzatura utilizzata per scarificare la cute  nel  caso
in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione; 
      b) le parti dell'apparecchiatura  che  perforano  la  cute  per
l'introduzione del pigmento nel derma nel caso in  cui  il  tatuaggio
sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese. 
 
                               Art. 6. 
                 Pigmenti per attivita' di tatuaggio 
 
    1. Le confezioni  di  pigmenti  garantiscono  la  sterilita'  del
contenuto.   Per   l'esecuzione   dei   tatuaggi   sono    utilizzati
preferibilmente  pigmenti  in  confezioni  monodose.   In   caso   di
confezione multiuso i contenitori garantiscono che il  contenuto  non
si contamini durante il periodo di utilizzo. 
    2.  Le   confezioni   dei   pigmenti   contengono   le   seguenti
informazioni: 
      a) il nome e l'indirizzo del  fabbricante  o  del  responsabile
dell'immissione del prodotto sul mercato; 
      b) la data di scadenza indicata con mese e anno; 
      c) il numero  di  lotto  o  altro  riferimento  utilizzato  dal
costruttore per l'identificazione dei lotti; 
      d)  l'elenco  degli  ingredienti   in   base   al   loro   nome
internazionale (IUPAC -  International  Union  of  Pure  and  Applied
Chemistry name), numero (CAS  -  Chemical  Abstract  Service  of  the
American Chemical  Society  number)  o  colore  (CI  -  Colour  Index
number); 
      e) attestazione di atossicita' e sterilita'. 
    3. I pigmenti sono conservati nella confezione originaria. 
    4. Le confezioni aperte sono conservate in condizioni di asepsi. 
    5. Per quanto non specificato per il  pigmento  si  rimanda  alla
risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008)
adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criterio
for  the  safety  of  tattoos  and  permanent  make-up   'superseding
Resolution ResAP(2003)2 on tattoos  and  permanent  make-up'),  nelle
parti non disciplinate da normative dell'Unione  europea  o  italiana
attuativa. 
 
                               Art. 7. 
               Attrezzatura per attivita' di piercing 
 
    1. Il piercing e' eseguito mediante: 
      a) ago cannula o ago da piercing; 
      b) forbici o pinze; 
      c) pinze ad anelli; 
      d) dispositivi meccanici di foratura; 
      e) monili per piercing. 
    2. L'ago cannula e' lo strumento con il quale l'operatore  esegue
manualmente la perforazione, con perdita  di  sostanza,  del  tessuto
cutaneo o  mucoso,  per  inserire  un  monile.  L'operatore  utilizza
esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso
sulla quale il confezionatore abbia attestato: 
      a) l'avvenuta sterilizzazione; 
      b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonche'  la  sua
scadenza; 
      c) il metodo di sterilizzazione. 
    3. Le  forbici  o  le  pinze  sono  lo  strumento  con  il  quale
l'operatore taglia a misura l'ago cannula. L'operatore sterilizza  le
forbici o pinze prima di ogni applicazione. 
    4. Le pinze ad anelli sono lo strumento con il quale  l'operatore
afferra ed immobilizza la parte  anatomica  nella  quale  si  intende
eseguire la perforazione con l'ago cannula. L'operatore sterilizza le
pinze ad anelli prima di ogni applicazione. 
    5.  I  dispositivi  meccanici  di  foratura  sono  gli  strumenti
utilizzati  per  l'inserimento  anatomico   del   pre-orecchino   nel
padiglione  auricolare;  per  pre-orecchino  si  intende  il   monile
provvisorio con cui e' praticato il foro nel  padiglione  auricolare.
Il dispositivo meccanico di foratura e' costituito  dall'impugnatura,
dal congegno che imprime il movimento al  pre-orecchino  da  inserire
nonche' da una cartuccia protettiva monouso sulla quale e' montato il
pre-orecchino stesso. L'uso dei dispositivi meccanici di foratura  e'
ammesso esclusivamente per il piercing auricolare. 
    6.  L'operatore  sterilizza  l'eventuale  parte  rimuovibile  del
dispositivo  meccanico  di  foratura  prima  di  ogni  utilizzazione.
L'operatore protegge la parte costituente il  corpo  del  dispositivo
meccanico  di  foratura  con  apposite  buste  copri  pistola  ovvero
pellicole di materiale plastico  e  provvede  alla  disinfezione  del
corpo stesso dopo ogni  uso.  L'operatore  puo'  utilizzare  cartucce
protettive monouso acquistate in confezioni singola  e  sigillata  di
cui siano attestate la sterilizzazione, in tale caso e' ammesso l'uso
di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino. 
    7. Monili o pre-orecchini: per i monili di primo  inserimento  da
applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore
utilizza  esclusivamente  monili  o   pre-orecchini   acquistati   in
confezione singola monouso sulla quale sono indicati: 
      a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonche'  la  sua
scadenza; 
      b) il metodo di sterilizzazione; 
      c) la composizione metallica percentuale. 
    Le indicazioni possono essere  contenute  in  apposito  documento
corredato al monile e ad esso riferibile mediante  stampigliatura  di
matricola. 
 
                               Art. 8. 
                           Sterilizzazione 
 
    1. Tutti gli strumenti che entrano in  contatto  diretto  con  la
cute o le mucose del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del
piercing sono sottoposti a procedura di sterilizzazione. 
    2. Gli strumenti che devono essere riutilizzati sono sterilizzati
prima di ciascun uso; la sterilizzazione e' effettuata  da  strutture
regolarmente autorizzate ovvero  dall'operatore  nell'esercizio  dove
vengono eseguite le prestazioni. 
    3.  Nel  caso  in   cui   la   sterilizzazione   venga   eseguita
dall'operatore essa  e'  effettuata  con  l'impiego  di  autoclave  a
vapore. 
 
                               Capo IV 
           Modalita' di svolgimento dei percorsi formativi 
                         e di aggiornamento 
 
 
                               Art. 9. 
                     Formazione degli operatori 
 
    1.  Nell'ambito  delle  disposizioni  vigenti   in   materia   di
formazione professionale recate dalla  legge  regionale  16  novembre
1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), la  Regione
promuove la realizzazione di corsi di formazione obbligatoria per gli
operatori addetti alle attivita' di tatuaggio  e  per  gli  operatori
addetti all'attivita' di piercing. 
    2. La Regione  emana  l'avviso  pubblico  per  la  selezione  dei
progetti di formazione di cui al  comma  1  quali  hanno  durata  non
inferiore a  novanta  ore  e  sono  finalizzati  all'acquisizione  di
adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di
prevenzione  nell'esercizio  delle  attivita'  di  tatuaggio   e   di
piercing. 
    3. Al  fine  di  informare  gli  operatori  sui  rischi  connessi
all'esercizio  della  pratica   del   tatuaggio   e   del   piercing,
sull'anatomia, fisiologia e patologia  dell'apparato  cutaneo,  sulle
forme   igienico-sanitarie   che   gli   stessi   devono    osservare
nell'esercizio della  loro  attivita'  per  evitare  i  rischi  sopra
esposti e utilizzare le tecniche piu' adeguate per non  nuocere  alla
salute del cliente, i corsi di formazione di cui al comma 1 prevedono
specifiche unita' formative volte  ad  assicurare  l'acquisizione  di
adeguate conoscenze e competenze relative a: 
      a) cute e mucose (elementi di anatomia, elementi di fisiologia,
patologie correlabili); 
      b)  semeiotica  dermatologica   (lesioni,   principali   agenti
infettanti e loro modalita' di trasmissione); 
      c) concetti di contaminazione, infezione,  malattia  infettiva,
antisepsi, asepsi, sanificazione, disinfezione, sterilizzazione; 
      d) principali rischi per la salute  connessi  con  pratiche  di
tatuaggi e di piercing, con particolare riferimento alle infezioni  a
trasmissione parenterale (epatiti virali e HIV); 
      e) sanificazione e disinfezione di locali, arredi, attrezzature
e biancheria; 
      f) tecniche di disinfezione e di sterilizzazione dei materiali; 
      g) procedure igieniche  e  di  asepsi  per  l'esecuzione  delle
prestazioni; 
      h) smaltimento dei rifiuti; 
      i) possibili complicanze, quali ad esempio reazioni allergiche,
granulomi, cheloidi; 
      l)  controindicazioni  per  l'esecuzione  di  tatuaggio  e   di
piercing; 
      m) prevenzione dei rischi per gli operatori. 
    4. I corsi di formazione sono realizzati da enti  accreditati  in
materia di formazione professionale, in accordo con  le  Associazioni
di riferimento per le attivita'  specifiche,  inserite  nel  Registro
delle associazioni dei  prestatori  di  attivita'  professionali  non
ordinistiche, previsto dall'art. 4 della legge  regionale  22  aprile
2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni). 
 
                               Capo V 
                         Consenso informato 
 
 
                              Art. 10. 
                            Accertamenti 
 
    1. Al fine di rispettare i divieti di cui all'art.  6,  comma  1,
lettere a), b) e c) della  legge  regionale  n.  7/2012  l'operatore,
prima di effettuare la prestazione,  accerta  l'eta'  anagrafica  del
richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento  che  ne
attesta l'identita'. 
 
                              Art. 11. 
                       Informativa e consenso 
 
    1. Prima dell'esecuzione della prestazione,  l'operatore  informa
sul  tipo  di  operazioni   da   effettuarsi,   sui   rischi   legati
all'esecuzione  nonche'  sulle  precauzioni  da  osservare  dopo   il
trattamento. 
    2. Successivamente agli adempimenti di cui all'art.  10  e  prima
dell'esecuzione del trattamento, l'operatore acquisisce  il  consenso
informato del richiedente ovvero, ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,
lettere a) e c) della legge regionale n.  7/2012,  dell'esercente  la
potesta' genitoriale o del tutore qualora il richiedente  sia  minore
di anni diciotto, nonche' l'autorizzazione al trattamento dei dati ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
    3. Il consenso e'  reso  mediante  sottoscrizione  di  un  modulo
predisposto  dall'operatore  che  contiene  almeno  le   informazioni
indicate nell'allegato A per l'attivita' di tatuaggio e nell'allegato
B per l'attivita' di piercing. 
    4. L'operatore inoltre: 
      a) custodisce l'originale dei moduli sottoscritti  in  modo  da
consentirne un'ordinata conservazione e un'agevole consultazione  per
eventuali controlli, nell'osservanza delle norme vigenti in  tema  di
trattamento dei dati; 
      b)  se  richiesto,  rilascia  copia  del  modulo  del  consenso
informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore; 
      c) compila e conserva la scheda  individuale  relativa  a  ogni
cliente con i dati identificativi della persona che si  sottopone  al
trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati.