Allegato 1 
 
    Regolamento  concernente  i  criteri  e  le  modalita'   per   la
concessione di contributi agli incubatori certificati  regionali  per
promuovere iniziative tese a sostenere le  start  up  innovative,  ai
sensi dell'art. 2, comma 54, lettera  a),  della  legge  regionale  4
agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio  2014  e  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale 21/2007). 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalita' per  la
concessione di contributi agli incubatori certificati  regionali  per
sostenere le start up innovative, in attuazione dell'art. 2, comma 55
della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio
2014 e del bilancio pluriennale  per  gli  anni  2014-2016  ai  sensi
dell'art.  34  della  legge  regionale  21/2007),   come   sostituito
dall'art. 2, comma 10, della legge regionale 6  agosto  2015,  n.  20
(Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio  pluriennale  per  gli
anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del  presente  regolamento  si  adottano  le  seguenti
definizioni: 
      a) incubatori certificati regionali  (di  seguito  incubatori):
societa' di capitali con sede legale o unita' locale  nel  territorio
regionale, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi
per sostenere la nascita e lo  sviluppo  delle  start-up  innovative,
aventi i requisiti di cui all'art. 25, comma 5 del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per  la  crescita  del
Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
      b) start up innovative: societa' di capitali, costituite  anche
in forma cooperativa, le  cui  azioni  o  quote  rappresentative  del
capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un
sistema multilaterale di negoziazione, che possiedono i requisiti  di
cui all'art. 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012,  n.  179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
      c) progetto: progetto congiunto unitario che descrive l'insieme
complessivo dei servizi e delle attivita' a supporto delle  start  up
innovative  che  i  diversi  incubatori  richiedenti  programmano  di
attuare, comprensivo dell'indicazione della ripartizione delle  spese
nonche' delle attivita' da realizzare. 
 
                               Art. 3. 
 
 
         Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 
 
    1. Sono  ammissibili  a  contributo  i  progetti  prestati  dagli
incubatori a favore di: 
      a) le start up innovative cosi' come definite all'art. 2, comma
1, lettera b), iscritte alla  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese al momento dell'avvio dell'erogazione  dei  servizi  e  delle
attivita' di cui all'art. 6; 
      b) i soggetti che entro il termine di cui all'art. 21, comma 2,
sono start up innovative, cosi' come definite all'art.  2,  comma  1,
lettera b), regolarmente iscritte alla sezione speciale del  registro
delle imprese. 
    2. Gli incubatori, devono possedere i seguenti requisiti: 
      a) essere regolarmente iscritti alla relativa sezione  speciale
del registro delle imprese; 
      b)  avere  sede  legale  o  unita'  operativa  nel   territorio
regionale; 
      c)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria e non essere sottoposti a procedure  concorsuali  previste
dalla legge Fallimentare; 
      d) non essere destinatari di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231
(Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300); 
      e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 
    3. Prima dell'erogazione da parte dell'incubatore dei  servizi  e
delle attivita' di supporto di cui all'art. 6, le imprese di  cui  al
comma 1, lettera a), devono possedere i seguenti requisiti: 
      a) iscrizione alla relativa sezione speciale del registro delle
imprese; 
      b)  avere  sede  legale  o  unita'  operativa  nel   territorio
regionale; 
      c)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria e non essere sottoposti a procedure  concorsuali  previste
dalla legge Fallimentare; 
      d) rispettare la normativa vigente in  tema  di  sicurezza  sul
lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 18/2003; 
      e) possedere i parametri dimensionali  previsti  dalla  vigente
normativa comunitaria in materia di definizione  delle  microimprese,
piccole e medie imprese; 
      f) rispettare il  massimale  degli  aiuti  de  minimis  di  cui
all'art.  5,  comma  2,  computando  a  tal  fine   anche   l'importo
dell'incentivo di cui al presente regolamento. 
    4.  Entro  il  termine  di  trenta   giorni   dalla   conclusione
dell'iniziativa di cui all'art. 21, comma 2, le start  up  innovative
di cui al comma 1, lettera b) devono possedere i requisiti di cui  al
comma 3. In caso contrario, le spese sostenute dagli incubatori per i
servizi e le attivita' di supporto di cui all'art. 6 non sono ammesse
al contributo. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                          Soggetti esclusi 
 
    1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (UE) n.  1407/2013  della
Commissione del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», pubblicato in G.U.U.E., serie L n.  352  del
24 dicembre 2013, sono esclusi dagli aiuti medesimi i  settori  e  le
tipologie di aiuto elencati nell'Allegato A. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                           Regime di aiuto 
 
    1. Ai fini del presente  regolamento,  ricadono  nel  regime  «de
minimis», ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, i servizi e  le
attivita' di supporto prestati dagli incubatori nei  confronti  delle
start up innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle
imprese. 
    2. Ai sensi  dell'art.  3  del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013,
l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa
unica, cosi' come  definita  all'allegato  A,  non  puo'  superare  i
200.000,00 euro  nell'arco  di  tre  esercizi  finanziari.  L'importo
complessivo degli aiuti «de minimis»  concessi  ad  un'impresa  unica
attiva nel settore del  trasporto  su  strada  non  puo'  superare  i
100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 
    3. Le start up innovative che sono  beneficiarie  dei  servizi  e
delle attivita' di supporto di cui all'art. 6, comma 1,  imputano  il
corrispettivo degli stessi come aiuto «de minimis», previa tempestiva
quantificazione  e  comunicazione  del  relativo  importo  da   parte
dell'incubatore. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Sono finanziabili  i  progetti  congiunti  unitari  presentati
dagli incubatori relativi ai seguenti servizi e attivita' di supporto
alle start up innovative, per un periodo massimo di 12 mesi: 
      a) assistenza per la redazione del business plan; 
      b) accompagnamento delle start up innovative  dalla  concezione
dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso  attivita'
di  formazione  e  consulenza,  coworking,   sostegno   operativo   e
manageriale, in particolare in materia di  contributo  alle  imprese,
trasferimento tecnologico e «fare impresa»; 
      c) messa  a  disposizione  di  locali  ad  uso  ufficio  oppure
laboratorio, nonche' di strumentazioni  di  lavoro  e  servizi  quali
fornitura  di  energia  elettrica,   riscaldamento,   fotocopiatrice,
telefono, fax, reception, parcheggio, pulizia locali, internet,  sale
riunioni; 
      d) organizzazione di eventi, anche per attivita'  promozionali,
dedicati alle start up innovative, compresa la previsione di incontri
con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni
di categoria, enti di ricerca e altri potenziali partner. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili le spese al netto dell'IVA, sostenute dopo la
data di presentazione della domanda di contributo. 
    2. In relazione alle iniziative  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettere a) e b), sono ammissibili: 
      a) le spese per  il  personale  dipendente,  per  attivita'  di
management, tutoring, consulenza e formazione delle imprese da  parte
degli incubatori certificati regionali; 
      b) le spese  per  servizi  al  fine  di  fornire  alle  imprese
consulenze  specialistiche  legale,  tecnico-giuridica,   fiscale   e
amministrativa e docenze ad hoc. 
    3. In relazione alle iniziative  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera c), sono ammissibili le spese per la messa a disposizione dei
locali a favore delle start up  innovative  insediate  nonche'  delle
eventuali strumentazioni ed attrezzature correlate e spese per  altre
tipologie di costi  per  l'erogazione  dei  servizi  di  insediamento
presso gli incubatori.  Tali  spese  sono  ammissibili  nella  misura
forfettaria del 5  per  cento  dei  costi  relativi  alle  spese  del
personale. 
    4. In relazione alle iniziative  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera d), sono ammissibili: 
      a) le spese per il personale dipendente; 
      b)  le  spese  per  l'organizzazione  di  eventi  e   incontri,
attivita' promozionali direttamente sostenute dagli incubatori; 
      c) le spese per l'acquisizione di servizi di organizzazione  di
eventi e incontri e per attivita' promozionali. 
    5. Sono altresi' ammissibili, ai sensi dell'art. 41 bis, comma 4,
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso),  i
costi connessi all'attivita'  di  certificazione  della  spesa,  alle
condizioni e limiti previsti dal regolamento emanato con decreto  del
Presidente della regione 30 maggio  2011,  n.  123/Pres  (regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione  di  contributi  a
fronte delle spese connesse  all'attivita'  di  certificazione  della
rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale
11/2009 -Misure urgenti in materia di sviluppo  economico  regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di
lavori pubblici). 
 
                               Art. 8. 
 
 
                        Spese non ammissibili 
 
    1. Per la realizzazione  delle  iniziative  di  cui  al  presente
regolamento non sono considerate  ammissibili  le  spese  diverse  da
quelle previste dall'art. 7 e, in particolare relative a: 
      a)  spese  sostenute  dagli  incubatori  per  i  servizi  e  le
attivita' di supporto di cui all'art. 6 rivolte a soggetti che, entro
il termine di cui all'art. 21, comma 2, non sono start up innovative; 
      b)   personale    dell'incubatore    che    svolge    attivita'
amministrativa  e  di  gestione  ordinaria,  apprendisti,  viaggi   e
missioni  dei  dipendenti,  corsi   di   formazione   del   personale
dell'incubatore; 
      c) parcelle notarili, consulenze economico-finanziarie, servizi
di contabilita' o revisione contabile,  consulenze  legali  destinate
all'incubatore; 
      d) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso,
manuali utente e specifiche tecniche; 
      e)   attivita'   di   consulenza   avente   per   oggetto    la
predisposizione della domanda di contributo e  della  rendicontazione
di cui al presente regolamento; 
      f) acquisto di strumenti e attrezzature nuove o usate; 
      g)  ammortamento  di   immobili,   impianti,   attrezzature   e
macchinari; 
      h) oneri connessi  all'IVA  ed  altre  imposte,  tasse,  valori
bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed  altri  oneri
meramente finanziari, ammende e penali; 
 
                               Art. 9. 
 
 
                        Intensita' dell'aiuto 
 
    1. L'intensita' dell'aiuto del contributo e' pari al  100%  delle
spese ammissibili di cui all'art. 7. Il contributo in ogni  caso  non
puo'  superare  la  ripartizione  proporzionale  fra  gli  incubatori
effettuata sulla base degli stanziamenti annuali di bilancio. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                          Divieto di cumulo 
 
    1.  I  contributi  di  cui  al  presente  regolamento  non   sono
cumulabili con altri incentivi ottenuti per le  stesse  tipologie  di
spesa previste nel presente regolamento e comunque entro i limiti  di
cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 1407/2013. 
 
                              Art. 11. 
 
 
              Presentazione della domanda di contributo 
 
    1. La domanda di contributo, debitamente sottoscritta dal  legale
rappresentante dell'incubatore e conforme alle  disposizioni  vigenti
in  materia  fiscale  sull'imposta  di  bollo,  e'  presentata   alla
Direzione centrale  attivita'  produttive,  commercio,  cooperazione,
risorse agricole e forestali, Servizio industria e  artigianato,  (di
seguito ufficio competente), entro il 30 giugno di ogni anno,  ovvero
entro il termine di sessanta giorni  decorrenti  dalla  pubblicazione
della legge regionale che assegna le relative risorse finanziarie. 
    2. La domanda di contributo, corredata  dalla  documentazione  di
cui al comma 4, e' sottoscritta con firma digitale a  garanzia  della
paternita' e integrita' della stessa ed  e'  inoltrata  all'indirizzo
PEC del Servizio: economia@certregione.fvg.it . 
    3.  La  domanda  e'   redatta   esclusivamente   utilizzando   la
modulistica  approvata  con  decreto  del  Direttore   del   Servizio
industria e artigianato, pubblicata sul sito internet  della  Regione
Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle  sezioni
dedicate al settore industria e al  settore  artigianato,  unitamente
alla nota informativa sul procedimento, ai sensi degli articoli 13  e
14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
    4. Alla domanda deve essere allegata: 
      a)  la   relazione   di   presentazione   dell'incubatore   con
l'indicazione del possesso dei requisiti di  incubatore  certificato,
cosi' come previsto dall'art.  25,  comma  5,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per  la  crescita  del
Paese), convertito con modificazioni  dall'art.  1,  comma  1,  della
legge 221 del 17 dicembre 2012; 
      b) la relazione illustrativa del  progetto  congiunto  unitario
che  contenga  il  programma  delle  attivita'  che  gli   incubatori
certificati intendono porre in essere; 
      c) il piano finanziario del  progetto  congiunto  unitario  con
l'esposizione dettagliata dei costi previsti e  delle  ore  impiegate
dal personale di ciascun incubatore. 
    5. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti  della  legge  regionale
7/2000, il responsabile del procedimento comunica all'incubatore: 
      a) l'ufficio competente in cui puo' prendere visione degli atti
e trarne copia; 
      b) l'oggetto del procedimento; 
      c)  il  responsabile  del  procedimento  ed   il   responsabile
dell'istruttoria; 
      d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati; 
      e)  i  termini  per  la  concessione  del  contributo,  per  la
conclusione   dell'iniziativa,    per    la    presentazione    della
rendicontazione e per l'erogazione del contributo; 
      f) gli obblighi dell'incubatore. 
 
                              Art. 12. 
 
 
            Avvio, durata e conclusione delle iniziative 
 
    1. I progetti congiunti unitari sono avviati in  data  successiva
alla data di presentazione della domanda di contributo,  fatto  salvo
quanto previsto dall'art. 24. 
    2.  Il  progetto  puo'  avere  una  durata  massima  di  12  mesi
decorrenti dalla data di avvio effettivo dell'iniziativa. 
    3. Per avvio dell'iniziativa  si  intende  il  verificarsi  della
prima delle seguenti circostanze: 
      a) nel caso di prestazioni fornite  dal  personale  dipendente,
l'inizio effettivo dell'attivita' legata al progetto, come  attestato
nel diario del progetto; 
      b) nel caso di spese sostenute ai sensi dell'art. 7,  comma  2,
lettera b) e comma 4, lettere b) e c), la data del primo documento di
spesa. 
    4. Per conclusione  dell'iniziativa  si  intende  il  verificarsi
dell'ultima delle circostanze di cui al comma 4. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                     Concessione del contributo 
 
    1. Il provvedimento di concessione  del  contributo  e'  adottato
entro novanta giorni dal termine finale per  la  presentazione  delle
domande, fatte salve le  sospensioni  dei  termini  del  procedimento
istruttorio previste dall'art. 7 della legge  regionale  7/2000,  con
riparto  proporzionale  dello  stanziamento  di  bilancio   fra   gli
incubatori richiedenti. 
    2. I contributi sono concessi  nei  limiti  della  disponibilita'
finanziaria prevista dalla legge di bilancio correlati  ai  patti  di
stabilita' e crescita. 
    3. L'ufficio competente  comunica  ai  soggetti  beneficiari,  in
particolare,  la  concessione  dei  contributi,  il  termine  per  la
conclusione del progetto, il termine e le modalita' di  presentazione
della rendicontazione. 
    4. Gli incubatori avviano il progetto  congiunto  unitario  entro
quarantacinque  giorni  decorrenti  dalla  data  di  ricevimento  del
decreto di concessione. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                    Erogazione in via anticipata 
 
    1. I contributi possono essere erogati in via  anticipata,  nella
misura massima del 70 per cento dell'importo concesso, entro sessanta
giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  redatta   secondo   il
fac-simile disponibile  sul  sito  www.regione.fvg.it  nelle  sezioni
dedicate al settore industria e al settore artigianato. 
    2. L'erogazione anticipata e' subordinata alla  presentazione  di
una fideiussione di  importo  almeno  pari  alla  somma  da  erogare,
maggiorata degli interessi ai sensi  della  legge  regionale  7/2000,
prestata da banche  o  assicurazioni  o  da  intermediari  finanziari
aventi i requisiti di cui all'art. 107  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e redatta secondo il  fac-simile  disponibile
sul  sito  www.regione.fvg.it  nelle  sezioni  dedicate  al   settore
industria e al settore artigianato. 
    3. La richiesta di anticipazione, corredata  della  fideiussione,
deve essere presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro
nove  mesi  dalla  data  di  comunicazione  della   concessione   del
contributo. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                             Variazioni 
 
    1. Gli  incubatori  sono  tenuti  all'esecuzione  dell'iniziativa
conformemente  alle  voci  di  spesa  ed  agli  importi   ammessi   a
contributo. 
    2. Le variazioni nei contenuti e nelle  modalita'  di  esecuzione
delle iniziative ammesse a contributo relative alle singole  voci  di
spesa  ammesse  a  contributo,  sono   debitamente   giustificate   e
comunicate tempestivamente all'Ufficio competente per l'approvazione,
da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 
    3. Le variazioni all'iniziativa non  determinano  in  alcun  caso
l'aumento del contributo concesso. 
    4. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 2 comportino una
variazione dei costi, sono  ammesse  compensazioni  tra  gli  importi
ammessi a contributo e riferiti alle singole  iniziative  o  voci  di
spesa. Le compensazioni sono consentite in misura non superiore al 20
per cento. 
    5. Non sono ammissibili le variazioni non approvate ai sensi  del
comma 2. 
 
                              Art. 16. 
 
 
            Presentazione della rendicontazione di spesa 
 
    1.  Gli  incubatori  concludono  le  iniziative  entro  12   mesi
decorrenti dall'avvio dell'iniziativa ai sensi dell'art. 12, comma 4.
E' consentita una sola  proroga  del  termine  di  conclusione  delle
iniziative, per una durata massima di due mesi, a condizione  che  la
richiesta sia  motivata  e  presentata  prima  della  scadenza  dello
stesso. In caso di  mancato  accoglimento  dell'istanza  di  proroga,
ovvero di presentazione dell'istanza stessa  oltre  la  scadenza  del
termine sono fatte salve le spese  ammissibili  sostenute  fino  alla
scadenza del termine medesimo. 
    2. Ciascun incubatore presenta la  rendicontazione  delle  spese,
sottoscritta con  firma  digitale  a  garanzia  della  paternita'  ed
integrita' della stessa, corredata dalla  documentazione  di  cui  al
comma 4, entro tre  mesi  dalla  data  di  conclusione  del  progetto
esclusivamente tramite PEC. Ai fini del rispetto del termine  di  cui
sopra, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite PEC. 
    3. La rendicontazione della spesa e' redatta  secondo  lo  schema
approvato  con  decreto  del  Direttore  del  Servizio  industria   e
artigianato,  pubblicato  sul  sito  internet  della  Regione  Friuli
Venezia  Giulia  all'indirizzo   www.regione.fvg.it   nelle   sezioni
dedicate al settore industria e al settore artigianato. 
    4. Per la rendicontazione gli incubatori presentano: 
      a) la relazione illustrativa dell'attivita' svolta relativa  al
progetto congiunto unitario realizzato; 
      b) l'esposizione dettagliata dei costi  sostenuti  relativi  al
progetto congiunto unitario; 
      c) copia non autenticata della documentazione di  spesa  o  dei
documenti probatori equivalenti, annullata in originale  e  corredata
da una dichiarazione  dell'incubatore  attestante  la  corrispondenza
della documentazione prodotta agli originali. L'ufficio competente ha
facolta'  di  chiedere  in  qualunque  momento   l'esibizione   degli
originali; 
      d) la documentazione e le dichiarazioni indicate  nello  schema
di cui al comma 3; 
      e) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo; 
      f)  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di   notorieta',
sottoscritta dal legale rappresentante dell'incubatore, attestante le
singole imprese che hanno beneficiato dei servizi e  delle  attivita'
di supporto e l'importo dell'aiuto erogato; 
      g)  le  dichiarazioni  sostitutive  di  atto   di   notorieta',
sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese, di cui all'art.
21, commi 1 e 2. 
    5. Con  riferimento  alle  spese  di  personale,  gli  incubatori
presentano: 
      a)  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto   di   notorieta'
sottoscritta dal legale rappresentante  ed  attestante  l'elenco  del
personale impiegato e le ore lavorative dedicate da  ciascun  addetto
per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 6;  il  calcolo
e' effettuato mediante applicazione, al  numero  complessivo  di  ore
dedicate  da  ciascun  addetto,  delle  tariffe  forfetarie  indicate
all'Allegato B; 
      b) un diario, nel quale  sono  annotate,  mensilmente,  le  ore
ordinarie  e  straordinarie  dedicate  alle  iniziative  da   ciascun
addetto, la relativa qualifica nonche' l'attivita' svolta. 
    6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7,  le  spese  sostenute
dagli  incubatori  non  riguardanti  il   personale   devono   essere
giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di  data
compresa tra quella di avvio e quella di  conclusione  del  progetto,
pena l'inammissibilita' delle relative spese. 
    7. Con riferimento alle spese di cui all'art. 7, comma 3, non  e'
richiesta alcuna documentazione giustificativa. 
    8. Gli incubatori sono tenuti ad  effettuare  tutti  i  pagamenti
relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi,  tra  la
data di avvio dell'iniziativa ed il termine ultimo di rendicontazione
di cui al comma 2, fatto salva la deroga di cui all'art. 23, comma 1.
Il pagamento delle spese  rendicontate  effettuato  prima  dell'avvio
dell'iniziativa  ovvero  successivamente   al   termine   ultimo   di
rendicontazione determina l'inammissibilita' delle spese stesse. 
    9. Il pagamento e' effettuato  esclusivamente  dagli  incubatori,
pena  l'inammissibilita'  della  relativa  spesa.  Il  pagamento  dei
documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro  avviene
esclusivamente  tramite  le  seguenti  forme  di  transazione,   pena
l'inammissibilita' della relativa spesa: bonifico bancario,  ricevuta
bancaria,  bollettino  postale,  vaglia  postale,  i   quali   devono
contenere gli  estremi  della  fattura  o  del  documento  probatorio
equivalente  oggetto  del  versamento.  L'ufficio   competente   puo'
valutare  l'ammissibilita'  di  pagamenti   singoli   o   cumulativi,
effettuati con le predette modalita', che non  indicano  gli  estremi
della fattura, a condizione che  il  beneficiario  produca  ulteriore
documentazione a supporto della spesa,  atta  a  comprovare  in  modo
certo e inequivocabile  l'avvenuta  esecuzione  del  pagamento  e  la
riferibilita'  dello  stesso  alla  specifica  fattura  o   documento
equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata. 
    10. Ferma la facolta' di utilizzare le forme  di  transazione  di
cui al comma 9, il  pagamento  dei  documenti  di  spesa  di  importo
inferiore a 500,00 euro e' attestato dalla liberatoria del fornitore,
redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle  spese
ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore con dicitura "pagato",
la firma, la data e il timbro del fornitore medesimo. 
    11. La certificazione delle spese di  cui  all'art.  7,  comma  5
sostituisce la presentazione della documentazione di cui ai commi  da
1 a 6. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                  Istruttoria delle rendicontazioni 
 
    1.   L'ufficio   competente   procede    all'istruttoria    della
documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione,
verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto  per
l'erogazione del contributo.  L'ufficio  competente  puo'  richiedere
documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi. 
    2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare  o  incompleta,
il responsabile dell'istruttoria ne da' comunicazione all'interessato
indicandone le cause ed  assegnando  un  termine  massimo  di  trenta
giorni per provvedere alla regolarizzazione  o  all'integrazione.  E'
consentita la richiesta  di  proroga  del  termine  suddetto  per  un
massimo di ulteriori trenta giorni a condizione che  sia  motivata  e
presentata prima della scadenza dello stesso. 
    3. Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  assegnato  per
l'integrazione  della  documentazione  l'ufficio  competente  procede
sulla base della documentazione agli atti. 
 
                              Art. 18. 
 
 
   Annullamento, revoca e rideterminazione del contributo concesso 
 
    1. Ai  sensi  dell'art.  49  della  legge  regionale  7/2000,  il
provvedimento di concessione dell'incentivo e' annullato qualora  sia
riconosciuto invalido per originari vizi di legittimita' o di  merito
indotti dalla condotta del beneficiario  non  conforme  al  principio
della buona fede. 
    2. Il provvedimento di concessione del contributo e'  revocato  a
seguito della decadenza dal  diritto  all'incentivo  derivante  dalla
rinuncia del beneficiario, ovvero  per  inadempimento  da  parte  del
destinatario del contributo rilevabile qualora: 
      a) la rendicontazione delle spese  non  sia  presentata  o  sia
presentata oltre il termine previsto dall'art. 16, comma 2; 
      b) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile  in
fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del
60 per cento. 
    3. Il provvedimento di concessione  del  contributo  e'  altresi'
revocato ovvero rideterminato a seguito della decadenza  dal  diritto
al contributo qualora sia accertata la non veridicita' del  contenuto
delle dichiarazioni sostitutive di notorieta'  di  cui  all'art.  16,
comma 4, lettere f) e g). 
 
                              Art. 19. 
 
 
                     Liquidazione del contributo 
 
    1.  Il  decreto  di  liquidazione  del  contributo   e'   emanato
dall'ufficio  competente  entro  novanta   giorni   dalla   data   di
presentazione della rendicontazione.  Detto  termine  e'  sospeso  in
pendenza   dei   termini   assegnati   per    l'integrazione    della
rendicontazione, nel caso in  cui  la  stessa  risulti  irregolare  o
incompleta. 
    2. Il contributo liquidabile non  e'  in  nessun  caso  superiore
all'importo massimo concesso, anche qualora le spese  rendicontate  e
ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                      Obblighi degli incubatori 
 
    1. Gli incubatori sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi: 
      a) ad acquisire le dichiarazioni sostitutive  di  cui  all'art.
21, commi 1 e 2 e a trasmetterle  all'Ufficio  competente,  ai  sensi
dell'art. 16, comma 4, lettera g); 
      b) a  quantificare  e  comunicare  tempestivamente  all'impresa
beneficiaria l'importo dell'aiuto ai sensi dell'art. 5, comma 3; 
      c) ad avviare il  progetto  in  data  successiva  a  quella  di
presentazione della domanda di  contributo,  pena  l'inammissibilita'
delle relative spese, fatto salvo quanto previsto all'art. 24; 
      d) a realizzare l'iniziativa conformemente alle voci  di  spesa
ed agli importi ammessi a contributi ed a comunicare  tempestivamente
le eventuali variazioni  all'iniziativa  finanziata  per  l'eventuale
approvazione, ai sensi dell'art. 15; 
      e) a rispettare le tempistiche, salvo  proroghe,  relativamente
alla presentazione della  domanda  di  contributo,  alla  conclusione
dell'iniziativa  nonche'  alla  presentazione  della  rendicontazione
delle spese; 
      f)   a   consentire   ispezioni   e    controlli    da    parte
dell'Amministrazione regionale. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                 Obblighi delle start up innovative 
 
    1. Le start up innovative di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),
rilasciano,  prima  dell'erogazione  da  parte  dell'incubatore   dei
servizi e delle attivita' di supporto, una dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' in conformita' alle disposizioni del  decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante: 
      a) l'iscrizione alla relativa  sezione  speciale  del  registro
delle imprese; 
      b)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria e non essere sottoposti a procedure  concorsuali  previste
dalla legge Fallimentare; 
      c) in termini sintetici, qualsiasi  altro  aiuto  «de  minimis»
ricevuto dall'impresa unica, cosi' come definita all'allegato  A  nel
corso  dei  due  esercizi  finanziari  precedenti  e   nell'esercizio
finanziario in corso, comprensivo del corrispettivo del servizio reso
dall'incubatore; 
      d) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul
lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 18/2003; 
      e)  il  possesso  dei  parametri  dimensionali  previsti  dalla
vigente  normativa  comunitaria  in  materia  di  definizione   delle
microimprese, piccole e medie imprese. 
    2. Le start up innovative di cui all'art. 3, comma 1, lettera b),
rilasciano la dichiarazione sostitutiva  di  cui  al  comma  1  entro
trenta   giorni   dalla   conclusione   dell'iniziativa   da    parte
dell'incubatore. 
    3. Le start up  innovative  imputano  l'importo  dell'aiuto  come
aiuto «de minimis» ai sensi dell'art. 5, comma 3. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Nel corso  dell'intero  procedimento  per  la  concessione  ed
erogazione    del     contributo,     possono     essere     disposti
dall'Amministrazione  regionale  ispezioni  e  controlli,   anche   a
campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento, si rinvia alla legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Ai sensi dell'art. 2, comma 11 della legge regionale 4  agosto
2015,  n.  20  (Assestamento  del  bilancio  2015  e   del   bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale 21/2007), per l'anno 2015, in deroga alle  disposizioni  di
cui  all'art.  36,  comma  1  della  legge  regionale  7/2000,   sono
considerate ammissibili le spese sostenute prima della  presentazione
della domanda di contributo e con decorrenza a partire dall'11 agosto
2015  strettamente  legate  alla   realizzazione   delle   iniziative
finanziabili. 
    2. Per l'anno 2015, le  domande  di  contributo  sono  presentate
entro il 15 ottobre. 
    3. In sede di prima applicazione, nel  caso  di  iniziative  gia'
avviate prima dell'entrata in vigore  del  presente  regolamento,  le
dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 21, comma 1 sono presentate
entro  trenta  giorni  dalla  conclusione  dell'iniziativa  da  parte
dell'incubatore. 
 
                              Art. 25. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli Venezia Giulia.