Allegato 1 Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'art. 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007). (Omissis). Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalita' per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per sostenere le start up innovative, in attuazione dell'art. 2, comma 55 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007). Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: a) incubatori certificati regionali (di seguito incubatori): societa' di capitali con sede legale o unita' locale nel territorio regionale, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative, aventi i requisiti di cui all'art. 25, comma 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; b) start up innovative: societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiedono i requisiti di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c) progetto: progetto congiunto unitario che descrive l'insieme complessivo dei servizi e delle attivita' a supporto delle start up innovative che i diversi incubatori richiedenti programmano di attuare, comprensivo dell'indicazione della ripartizione delle spese nonche' delle attivita' da realizzare. Art. 3. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 1. Sono ammissibili a contributo i progetti prestati dagli incubatori a favore di: a) le start up innovative cosi' come definite all'art. 2, comma 1, lettera b), iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'avvio dell'erogazione dei servizi e delle attivita' di cui all'art. 6; b) i soggetti che entro il termine di cui all'art. 21, comma 2, sono start up innovative, cosi' come definite all'art. 2, comma 1, lettera b), regolarmente iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. 2. Gli incubatori, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere regolarmente iscritti alla relativa sezione speciale del registro delle imprese; b) avere sede legale o unita' operativa nel territorio regionale; c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dalla legge Fallimentare; d) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 3. Prima dell'erogazione da parte dell'incubatore dei servizi e delle attivita' di supporto di cui all'art. 6, le imprese di cui al comma 1, lettera a), devono possedere i seguenti requisiti: a) iscrizione alla relativa sezione speciale del registro delle imprese; b) avere sede legale o unita' operativa nel territorio regionale; c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dalla legge Fallimentare; d) rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 18/2003; e) possedere i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; f) rispettare il massimale degli aiuti de minimis di cui all'art. 5, comma 2, computando a tal fine anche l'importo dell'incentivo di cui al presente regolamento. 4. Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dell'iniziativa di cui all'art. 21, comma 2, le start up innovative di cui al comma 1, lettera b) devono possedere i requisiti di cui al comma 3. In caso contrario, le spese sostenute dagli incubatori per i servizi e le attivita' di supporto di cui all'art. 6 non sono ammesse al contributo. Art. 4. Soggetti esclusi 1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in G.U.U.E., serie L n. 352 del 24 dicembre 2013, sono esclusi dagli aiuti medesimi i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'Allegato A. Art. 5. Regime di aiuto 1. Ai fini del presente regolamento, ricadono nel regime «de minimis», ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, i servizi e le attivita' di supporto prestati dagli incubatori nei confronti delle start up innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. 2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica, cosi' come definita all'allegato A, non puo' superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica attiva nel settore del trasporto su strada non puo' superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 3. Le start up innovative che sono beneficiarie dei servizi e delle attivita' di supporto di cui all'art. 6, comma 1, imputano il corrispettivo degli stessi come aiuto «de minimis», previa tempestiva quantificazione e comunicazione del relativo importo da parte dell'incubatore. Art. 6. Iniziative finanziabili 1. Sono finanziabili i progetti congiunti unitari presentati dagli incubatori relativi ai seguenti servizi e attivita' di supporto alle start up innovative, per un periodo massimo di 12 mesi: a) assistenza per la redazione del business plan; b) accompagnamento delle start up innovative dalla concezione dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attivita' di formazione e consulenza, coworking, sostegno operativo e manageriale, in particolare in materia di contributo alle imprese, trasferimento tecnologico e «fare impresa»; c) messa a disposizione di locali ad uso ufficio oppure laboratorio, nonche' di strumentazioni di lavoro e servizi quali fornitura di energia elettrica, riscaldamento, fotocopiatrice, telefono, fax, reception, parcheggio, pulizia locali, internet, sale riunioni; d) organizzazione di eventi, anche per attivita' promozionali, dedicati alle start up innovative, compresa la previsione di incontri con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca e altri potenziali partner. Art. 7. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le spese al netto dell'IVA, sostenute dopo la data di presentazione della domanda di contributo. 2. In relazione alle iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili: a) le spese per il personale dipendente, per attivita' di management, tutoring, consulenza e formazione delle imprese da parte degli incubatori certificati regionali; b) le spese per servizi al fine di fornire alle imprese consulenze specialistiche legale, tecnico-giuridica, fiscale e amministrativa e docenze ad hoc. 3. In relazione alle iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese per la messa a disposizione dei locali a favore delle start up innovative insediate nonche' delle eventuali strumentazioni ed attrezzature correlate e spese per altre tipologie di costi per l'erogazione dei servizi di insediamento presso gli incubatori. Tali spese sono ammissibili nella misura forfettaria del 5 per cento dei costi relativi alle spese del personale. 4. In relazione alle iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), sono ammissibili: a) le spese per il personale dipendente; b) le spese per l'organizzazione di eventi e incontri, attivita' promozionali direttamente sostenute dagli incubatori; c) le spese per l'acquisizione di servizi di organizzazione di eventi e incontri e per attivita' promozionali. 5. Sono altresi' ammissibili, ai sensi dell'art. 41 bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i costi connessi all'attivita' di certificazione della spesa, alle condizioni e limiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della regione 30 maggio 2011, n. 123/Pres (regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attivita' di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 11/2009 -Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici). Art. 8. Spese non ammissibili 1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente regolamento non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'art. 7 e, in particolare relative a: a) spese sostenute dagli incubatori per i servizi e le attivita' di supporto di cui all'art. 6 rivolte a soggetti che, entro il termine di cui all'art. 21, comma 2, non sono start up innovative; b) personale dell'incubatore che svolge attivita' amministrativa e di gestione ordinaria, apprendisti, viaggi e missioni dei dipendenti, corsi di formazione del personale dell'incubatore; c) parcelle notarili, consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilita' o revisione contabile, consulenze legali destinate all'incubatore; d) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso, manuali utente e specifiche tecniche; e) attivita' di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione di cui al presente regolamento; f) acquisto di strumenti e attrezzature nuove o usate; g) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari; h) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali; Art. 9. Intensita' dell'aiuto 1. L'intensita' dell'aiuto del contributo e' pari al 100% delle spese ammissibili di cui all'art. 7. Il contributo in ogni caso non puo' superare la ripartizione proporzionale fra gli incubatori effettuata sulla base degli stanziamenti annuali di bilancio. Art. 10. Divieto di cumulo 1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per le stesse tipologie di spesa previste nel presente regolamento e comunque entro i limiti di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 1407/2013. Art. 11. Presentazione della domanda di contributo 1. La domanda di contributo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'incubatore e conforme alle disposizioni vigenti in materia fiscale sull'imposta di bollo, e' presentata alla Direzione centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio industria e artigianato, (di seguito ufficio competente), entro il 30 giugno di ogni anno, ovvero entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione della legge regionale che assegna le relative risorse finanziarie. 2. La domanda di contributo, corredata dalla documentazione di cui al comma 4, e' sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternita' e integrita' della stessa ed e' inoltrata all'indirizzo PEC del Servizio: economia@certregione.fvg.it . 3. La domanda e' redatta esclusivamente utilizzando la modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato, pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al settore industria e al settore artigianato, unitamente alla nota informativa sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 4. Alla domanda deve essere allegata: a) la relazione di presentazione dell'incubatore con l'indicazione del possesso dei requisiti di incubatore certificato, cosi' come previsto dall'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 221 del 17 dicembre 2012; b) la relazione illustrativa del progetto congiunto unitario che contenga il programma delle attivita' che gli incubatori certificati intendono porre in essere; c) il piano finanziario del progetto congiunto unitario con l'esposizione dettagliata dei costi previsti e delle ore impiegate dal personale di ciascun incubatore. 5. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7/2000, il responsabile del procedimento comunica all'incubatore: a) l'ufficio competente in cui puo' prendere visione degli atti e trarne copia; b) l'oggetto del procedimento; c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria; d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati; e) i termini per la concessione del contributo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione e per l'erogazione del contributo; f) gli obblighi dell'incubatore. Art. 12. Avvio, durata e conclusione delle iniziative 1. I progetti congiunti unitari sono avviati in data successiva alla data di presentazione della domanda di contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24. 2. Il progetto puo' avere una durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dell'iniziativa. 3. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze: a) nel caso di prestazioni fornite dal personale dipendente, l'inizio effettivo dell'attivita' legata al progetto, come attestato nel diario del progetto; b) nel caso di spese sostenute ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b) e comma 4, lettere b) e c), la data del primo documento di spesa. 4. Per conclusione dell'iniziativa si intende il verificarsi dell'ultima delle circostanze di cui al comma 4. Art. 13. Concessione del contributo 1. Il provvedimento di concessione del contributo e' adottato entro novanta giorni dal termine finale per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'art. 7 della legge regionale 7/2000, con riparto proporzionale dello stanziamento di bilancio fra gli incubatori richiedenti. 2. I contributi sono concessi nei limiti della disponibilita' finanziaria prevista dalla legge di bilancio correlati ai patti di stabilita' e crescita. 3. L'ufficio competente comunica ai soggetti beneficiari, in particolare, la concessione dei contributi, il termine per la conclusione del progetto, il termine e le modalita' di presentazione della rendicontazione. 4. Gli incubatori avviano il progetto congiunto unitario entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione. Art. 14. Erogazione in via anticipata 1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al settore industria e al settore artigianato. 2. L'erogazione anticipata e' subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al settore industria e al settore artigianato. 3. La richiesta di anticipazione, corredata della fideiussione, deve essere presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro nove mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo. Art. 15. Variazioni 1. Gli incubatori sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo. 2. Le variazioni nei contenuti e nelle modalita' di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo, sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente all'Ufficio competente per l'approvazione, da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso. 4. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 2 comportino una variazione dei costi, sono ammesse compensazioni tra gli importi ammessi a contributo e riferiti alle singole iniziative o voci di spesa. Le compensazioni sono consentite in misura non superiore al 20 per cento. 5. Non sono ammissibili le variazioni non approvate ai sensi del comma 2. Art. 16. Presentazione della rendicontazione di spesa 1. Gli incubatori concludono le iniziative entro 12 mesi decorrenti dall'avvio dell'iniziativa ai sensi dell'art. 12, comma 4. E' consentita una sola proroga del termine di conclusione delle iniziative, per una durata massima di due mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo. 2. Ciascun incubatore presenta la rendicontazione delle spese, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternita' ed integrita' della stessa, corredata dalla documentazione di cui al comma 4, entro tre mesi dalla data di conclusione del progetto esclusivamente tramite PEC. Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite PEC. 3. La rendicontazione della spesa e' redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al settore industria e al settore artigianato. 4. Per la rendicontazione gli incubatori presentano: a) la relazione illustrativa dell'attivita' svolta relativa al progetto congiunto unitario realizzato; b) l'esposizione dettagliata dei costi sostenuti relativi al progetto congiunto unitario; c) copia non autenticata della documentazione di spesa o dei documenti probatori equivalenti, annullata in originale e corredata da una dichiarazione dell'incubatore attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'ufficio competente ha facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali; d) la documentazione e le dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 3; e) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo; f) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante dell'incubatore, attestante le singole imprese che hanno beneficiato dei servizi e delle attivita' di supporto e l'importo dell'aiuto erogato; g) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese, di cui all'art. 21, commi 1 e 2. 5. Con riferimento alle spese di personale, gli incubatori presentano: a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' sottoscritta dal legale rappresentante ed attestante l'elenco del personale impiegato e le ore lavorative dedicate da ciascun addetto per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 6; il calcolo e' effettuato mediante applicazione, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto, delle tariffe forfetarie indicate all'Allegato B; b) un diario, nel quale sono annotate, mensilmente, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica nonche' l'attivita' svolta. 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le spese sostenute dagli incubatori non riguardanti il personale devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data compresa tra quella di avvio e quella di conclusione del progetto, pena l'inammissibilita' delle relative spese. 7. Con riferimento alle spese di cui all'art. 7, comma 3, non e' richiesta alcuna documentazione giustificativa. 8. Gli incubatori sono tenuti ad effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, tra la data di avvio dell'iniziativa ed il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 2, fatto salva la deroga di cui all'art. 23, comma 1. Il pagamento delle spese rendicontate effettuato prima dell'avvio dell'iniziativa ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione determina l'inammissibilita' delle spese stesse. 9. Il pagamento e' effettuato esclusivamente dagli incubatori, pena l'inammissibilita' della relativa spesa. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilita' della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento. L'ufficio competente puo' valutare l'ammissibilita' di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalita', che non indicano gli estremi della fattura, a condizione che il beneficiario produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilita' dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata. 10. Ferma la facolta' di utilizzare le forme di transazione di cui al comma 9, il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro e' attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore con dicitura "pagato", la firma, la data e il timbro del fornitore medesimo. 11. La certificazione delle spese di cui all'art. 7, comma 5 sostituisce la presentazione della documentazione di cui ai commi da 1 a 6. Art. 17. Istruttoria delle rendicontazioni 1. L'ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. L'ufficio competente puo' richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi. 2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine suddetto per un massimo di ulteriori trenta giorni a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. Art. 18. Annullamento, revoca e rideterminazione del contributo concesso 1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo e' annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimita' o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. 2. Il provvedimento di concessione del contributo e' revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento da parte del destinatario del contributo rilevabile qualora: a) la rendicontazione delle spese non sia presentata o sia presentata oltre il termine previsto dall'art. 16, comma 2; b) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento. 3. Il provvedimento di concessione del contributo e' altresi' revocato ovvero rideterminato a seguito della decadenza dal diritto al contributo qualora sia accertata la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di notorieta' di cui all'art. 16, comma 4, lettere f) e g). Art. 19. Liquidazione del contributo 1. Il decreto di liquidazione del contributo e' emanato dall'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine e' sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta. 2. Il contributo liquidabile non e' in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato. Art. 20. Obblighi degli incubatori 1. Gli incubatori sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi: a) ad acquisire le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 21, commi 1 e 2 e a trasmetterle all'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera g); b) a quantificare e comunicare tempestivamente all'impresa beneficiaria l'importo dell'aiuto ai sensi dell'art. 5, comma 3; c) ad avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda di contributo, pena l'inammissibilita' delle relative spese, fatto salvo quanto previsto all'art. 24; d) a realizzare l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributi ed a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni all'iniziativa finanziata per l'eventuale approvazione, ai sensi dell'art. 15; e) a rispettare le tempistiche, salvo proroghe, relativamente alla presentazione della domanda di contributo, alla conclusione dell'iniziativa nonche' alla presentazione della rendicontazione delle spese; f) a consentire ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale. Art. 21. Obblighi delle start up innovative 1. Le start up innovative di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), rilasciano, prima dell'erogazione da parte dell'incubatore dei servizi e delle attivita' di supporto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante: a) l'iscrizione alla relativa sezione speciale del registro delle imprese; b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dalla legge Fallimentare; c) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto dall'impresa unica, cosi' come definita all'allegato A nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo del corrispettivo del servizio reso dall'incubatore; d) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 18/2003; e) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. 2. Le start up innovative di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), rilasciano la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla conclusione dell'iniziativa da parte dell'incubatore. 3. Le start up innovative imputano l'importo dell'aiuto come aiuto «de minimis» ai sensi dell'art. 5, comma 3. Art. 22. Ispezioni e controlli 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, possono essere disposti dall'Amministrazione regionale ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000. Art. 23. Rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 7/2000. Art. 24. Disposizioni transitorie 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 11 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), per l'anno 2015, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 della legge regionale 7/2000, sono considerate ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo e con decorrenza a partire dall'11 agosto 2015 strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili. 2. Per l'anno 2015, le domande di contributo sono presentate entro il 15 ottobre. 3. In sede di prima applicazione, nel caso di iniziative gia' avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 21, comma 1 sono presentate entro trenta giorni dalla conclusione dell'iniziativa da parte dell'incubatore. Art. 25. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.