Regolamento   per  la  raccolta  dei  funghi  epigei  nel  territorio
regionale  adottato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  della legge
                  regionale 15 maggio 2000, n. 12.

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente  regolamento, in attuazione dei principi e delle
direttive  contenuti  nella  legge 23 agosto 1993, n. 352, cosi' come
integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995,
n.  376  e nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, disciplina la
raccolta   dei   funghi   epigei   sul   territorio   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia.

                               Art. 2.
    1.  La  raccolta  dei funghi e' consentita su tutto il territorio
regionale,  a  persone maggiorenni  in  possesso  dell'autorizzazione
prevista  al  successivo  art.  5, eccettuati i territori indicati al
terzo e quinto comma dell'art. 9

                               Art. 3.
                         Permessi temporanei
    1. Le comunita' ed i comuni montani, a completamento dell'offerta
turistica,   possono   rilasciare   a   persone maggiorenni  permessi
temporanei di raccolta, della durata massima di due mesi, usufruibili
nei  giorni  di effettivo soggiorno presso le strutture alberghiere e
ricettive  tenute  alla  denuncia all'autorita' di pubblica sicurezza
dei propri ospiti.
    2.  A  tal  fine  le  comunita' e i comuni montani congiuntamente
stabiliscono annualmente il numero massimo dei permessi da rilasciare
calcolati  in  ragione  di  un  valore  percentuale della media degli
arrivi  turistici  accertati  su  tutto il territorio della comunita'
montana nell'ultimo triennio, attribuendo ad ogni comune un numero di
permessi in proporzione agli ettari boscati di ognuno di essi.
    3. Le comunita' e i comuni montani possono prevedere altresi' una
suddivisione   in   permessi   giornalieri,  settimanali,  mensili  o
bimestrali.  I  titolari di permessi temporanei possono esercitare la
raccolta  solo  nell'ambito  del  territorio  di pertinenza dell'ente
pubblico che li ha rilasciati e per i giorni di effettivo soggiorno.
    4.  Con decreto dell'assessore regionale alle foreste, pubblicato
nel  Bollettino ufficiale della Regione, si determinano annualmente i
corrispettivi  per il rilascio dei permessi temporanei, per le durate
sopra elencate, in forma differenziata tra residenti in Regione e non
residenti.
    5.  Le  comunita'  montane e i comuni possono stabilire riduzioni
fino  al  100%  dell'importo  per  i  richiedenti che soggiornino nei
territori di validita' del permesso temporaneo.
    6.  La determinazione dei corrispettivi di cui sopra e' stabilita
entro  il  31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo e
le  eventuali  deliberazioni  di  riduzione  di essi, di cui al comma
precedente,  devono  essere  assunte entro e non oltre il 31 marzo di
ogni anno.

                               Art. 4.
                            Agevolazioni
    1.  I proprietari ed i titolari di diritti reali di godimento sui
fondi  possono  esercitare  la raccolta nei fondi medesimi, ancorche'
privi  di  autorizzazione o permesso e senza limiti di quantita', nel
rispetto   comunque  delle  modalita'  e  dei  divieti  previsti  nei
successivi articoli 8 e 9.
    2.  I  proprietari  o  i  conduttori  di  terreni  che  intendano
riservarsi  la raccolta, devono recintarli o tabellarli in maniera da
renderne  facilmente  individuabile  il perimetro; a tal fine vengono
utilizzate le tabelle di cui all'allegato 6.
    3.  Le  zone in tal modo riservate non possono costituire riserve
di raccolta a pagamento.
    4.  In  ogni  caso  i  conduttori  dovranno essere in possesso di
autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 5, e attenersi ai limiti
quantitativi di cui al successivo art. 6.
    5.  Per  i  residenti  nei  comuni  classificati  montani gia' in
possesso di autorizzazione alla raccolta di cui al successivo art. 5,
che  siano  coltivatori diretti, a qualunque titolo, o che abbiano in
gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso
civico  e  di  proprieta'  collettive,  nonche' i soci di cooperative
agricolo-forestali,  il limite di raccolta di 3 kg giornalieri di cui
all'art. 6 puo' essere elevato a 15 kg.
    6.   A   tal  fine  gli  interessati  presentano  annualmente  al
presidente  della comunita' montana di residenza una domanda in carta
legale nella quale dichiarano che la vendita dei funghi consente loro
il   mantenimento   o   l'integrazione   del   reddito  familiare.  A
dimostrazione   di   cio'  il  richiedente  dell'agevolazione  dovra'
allegare  alla  domanda,  ad eccezione della prima volta per la quale
sara'  sufficiente  la  semplice  dichiarazione  che  la  raccolta e'
finalizzata  al  mantenimento  o  all'integrazione  del reddito copia
della documentazione fiscale di vendita relativa all'anno precedente.
    7.  Di  tale  agevolazione  verra' data evidenza sul tesserino di
autorizzazione raccolta funghi di cui all'allegato 2.
    8.  In applicazione del disposto dell'art. 1, comma 2, lettera h)
della legge regionale n. 12/2000, i comuni nei territori montani che,
per  il  rispetto  di  usi  e  consuetudini  locali  e  per  tutelare
l'economia turistica, intendono riservare la raccolta dei funghi solo
ai  residenti  ed  ai  titolari  di permesso temporaneo, devono farne
domanda  al  presidente  della giunta regionale, tramite la direzione
regionale  delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno, motivando e
documentando  la  natura  e la fondatezza giuridica degli usi e delle
consuetudini  invocate  e  i  termini  comparativi  con altre realta'
regionali che giustifichino la necessita' di una tutela dell'economia
turistica locale ed indicando esattamente i limiti territoriali entro
i quali essi intendono far valere tale riserva alla raccolta e le sue
concrete modalita' di applicazione ai residenti ed ai turisti.
    9. L'accoglimento o meno della domanda e' contenuto in un decreto
del   presidente   della   giunta   regionale,  emanato  su  conforme
deliberazione  della  giunta,  su  proposta dell'assessore competente
entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
    10.  In  sede  di prima applicazione del disposto del comma 8, le
domande devono pervenire alla direzione regionale delle foreste entro
novanta  giorni  dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione del presente regolamento.

                               Art. 5.
                    Autorizzazione alla raccolta
    1.  Le  domande  volte  all'ottenimento  dell'autorizzazione alla
raccolta  redatte  secondo  il  modello  di cui all'allegato 1, vanno
presentate  in  carta  legale  entro  il  31 marzo  di ogni anno alla
provincia  di  appartenenza  o  alla  propria comunita' montana se il
richiedente risiede in un comune montano.
    2.  I cittadini non residenti in Regione che intendono esercitare
la  raccolta  di  funghi sul territorio regionale, possono presentare
domanda a qualsiasi provincia o comunita' montana.
      3.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente
regolamento, presso ogni provincia e comunita' montana sono istituite
una  o  piu'  commissioni  per  lo svolgimento dei colloqui di cui al
successivo   comma   4.   Tali   commissioni   sono  composte  da  un
rappresentante  dell'ente  che rilascia l'autorizzazione e che svolge
le  funzioni  di presidente, da un esperto designato dall'ispettorato
micologico   dell'azienda   sanitaria  locale  e  da  un  esperto  da
individuare   tra  rose  di  nominativi  segnalate  dalle  principali
associazioni  micologiche  operanti  in  ambito  regionale.  Funge da
segretario  un  dipendente  della  provincia  o  della  comunita'. Ai
commissari  esterni  e'  corrisposto  un gettone di presenza per ogni
seduta   nella   misura   stabilita   dall'ente   che  istituisce  la
commissione.
    4.  Al fine del rilascio dell'autorizzazione, il candidato dovra'
superare un colloquio vertente sulle seguenti materie:
      a) riconoscimento delle piu' diffuse specie regionali di funghi
eduli e velenosi;
      b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
      c) norme vigenti in materia di raccolta e trasporto dei funghi;
      d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.
    5. Le province e le comunita' montane promuovono almeno una volta
all'anno  e  anche  in  sede  decentrata,  corsi  di  preparazione al
colloquio.  A tal fine possono avvalersi oltre che delle associazioni
micologiche  naturalistiche,  anche  di  micologi  degli  ispettorati
micologici delle aziende sanitarie.
    6.  I  residenti  in  Regione  titolari di almeno tre permessi di
durata  mensile,  relativi  ad anni diversi, rilasciati, ai sensi del
Capo  II  della  legge  regionale  n.  34/1981, in data successiva al
17 maggio  1993  e  fino  al  17 maggio  2000, nonche' i cittadini in
possesso  dell'attestato  di micologo rilasciato ai sensi del decreto
del  Ministero  della  sanita'  29 novembre  1996,  n.  686,  possono
ottenere  il rilascio dell' autorizzazione di cui al comma 3 senza il
superamento del colloquio. L'attestazione dei requisiti soggettivi di
cui al presente comma e' esercitabile previa presentazione di domanda
in  carta  legale  presso  una  provincia  o  comunita' montana della
Regione,  da  presentarsi  entro il 31 gennaio che autocertifichi, ai
sensi   della   legge   n.  15/1968  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e  fatte  salve le conseguenze penali imputabili a chi
rilascia  dichiarazioni  false  e  non  corrispondenti  a verita', il
possesso dei requisiti richiesti.
    7.   L'autorizzazione  ha  validita'  permanente  e  consente  la
raccolta  dei  funghi  su  tutto il territorio regionale ad eccezione
delle limitazioni di luogo di cui all'art. 1, comma 2, lettere g), h)
ed   m)   della  legge  regionale  n.  12/2000,  subordinatamente  al
versamento della somma che annualmente verra' determinata con decreto
dell'assessore  regionale alle foreste in maniera differenziata per i
residenti  e  non residenti in Regione. Tale versamento dovra' essere
effettuato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
    8.  In  sede  di  prima applicazione del presente regolamento, il
termine  del 31 gennaio di cui al precedente comma 6, e' applicato ai
sessanta   giorni   successivi   alla   pubblicazione   del  presente
regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione.

                               Art. 6.
                         Limiti di raccolta
    1. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso temporaneo puo'
raccogliere,  avvalendosi  anche  di  familiari,  non piu' di 3 kg di
funghi al giorno.
    2.  Per  familiari s'intendono il coniuge, i parenti e gli affini
del  possessore dell'autorizzazione in linea retta e collaterale fino
al quarto grado.
    3.  Il  limite  di  3  kg  puo' essere superato se il raccolto e'
costituito  da  un  unico  esemplare  o  da  un  solo cespo di funghi
concresciuti.

                               Art. 7.
                       Autorizzazioni speciali
    1. I presidenti d'associazioni micologiche, i responsabili d'enti
e istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o
sanitario  e  i  micologi  in  possesso  dell'attestato  di  micologo
rilasciato  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della  sanita' n.
686/1996,  previa  presentazione  di domanda in carta legale, possono
ottenere  dalla  provincia  per  se'  e/o per un elenco di persone da
indicare  nella  richiesta,  speciali autorizzazioni per attivita' di
studio.
    2.  L'autorizzazione speciale di cui sopra gratuita, ha validita'
annuale  e'  rinnovabile  e consente la raccolta di non piu' di sette
esemplari  per  persona e per le specie indicate nell'autorizzazione.
In  caso  di  richiesta  per censimenti, l'autorizzazione puo' essere
concessa per tutte le specie.
    3.  l  possessori  di  tale  autorizzazione  dovranno,  entro  il
31 gennaio  dell'anno  successivo, documentare con apposita relazione
la  propria attivita' alla provincia e alla commissione regionale per
la  micologia  di cui all'art. 11. In difetto di tale adempimento, e'
facolta'  della  provincia che ha rilasciato l'autorizzazione negarla
nell'anno successivo.
    4.  Autorizzazioni  speciali possono altresi' essere rilasciate a
responsabili  di  mostre  micologiche  e/o ad un elenco di persone da
essi indicate nella richiesta, con validita' temporanea non superiore
ai tre giorni precedenti la manifestazione.

                               Art. 8.
                        Modalita' di raccolta
    1.  La  ricerca  dei  funghi  non  e'  consentita  durante le ore
notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del
sole.
    2. Nella ricerca dei funghi epigei e' vietato l'uso di rastrelli,
uncini  o  altri  mezzi  che possono danneggiare lo stato umifero del
terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
    3.  E'  vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi
specie.
    4.  I  funghi dovranno essere raccolti evitando di danneggiare il
micelio  sottostante e, all'atto della raccolta, puliti sommariamente
sul  posto  e  riposti in contenitori rigidi ed aerati. E' vietato in
ogni modo l'uso di borse di plastica.
    5.  All'obbligo della pulizia sommaria non sono tenuti i soggetti
di cui al primo comma dell'art. 7.

                               Art. 9.
                         Divieti di raccolta
    1.  E'  vietata  la  raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di
ovolo chiuso.
    2. E' vietata la raccolta di esemplari appartenenti al gruppo del
Boletus  edulis  (B. edulis, pinophilus, aestivalis ed aereus) il cui
diametro del cappello risulti inferiore a 3 cm.
    3.  La  raccolta e' altresi' vietata, ai sensi dell'art. 1, comma
2,  lettera  m)  della  legge  regionale  n.  12/2000,  nelle riserve
naturali  e  nei  biotopi istituiti ai sensi della legge regionale n.
42/1996.  In  tali  siti,  i detentori di permessi speciali di cui ai
commi  l e 2 del precedente Art. 7 possono richiedere all'azienda dei
parchi   e   delle   foreste   regionali   apposita   deroga,  previa
presentazione  di  domanda  in  carta legale che indichi i luoghi, lo
scopo,  i  tempi e le quantita' di raccolta. Gli stessi soggetti sono
tenuti  all'osservanza  di quanto disposto dal comma 3 del precedente
art. 7.
    4. Di tali autorizzazioni in deroga, l'azienda dei parchi e delle
foreste regionali da' immediata notizia alla provincia competente.
    5.  Con  decreto  dell'assessore  regionale  alle foreste possono
altresi' essere individuati ulteriori divieti permanenti o temporanei
di  raccolta,  per  una  o  piu'  specie  di  funghi,  per  motivi di
salvaguardia dell'ecosistema o sanitari.

                              Art. 10.
                          S a n z i o n i
    1.  Ai  sensi  dell'art.  6  della legge regionale n. 12/2000, si
applicano le sanzioni previste dall'art. 13 della legge n. 352/1993 e
successive modificazioni, ed integrazioni.

                              Art. 11.
Istituzione della commissione scientifica regionale per la micologia
    1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore del presente
regolamento   e'  istituita,  presso  la  direzione  regionale  delle
foreste,  con  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale, su
conforme  deliberazione  della  giunta,  la  commissione  scientifica
regionale  per  la  micologia.  Essa  esprime  pareri  sulle  materie
concernenti  la  raccolta  dei  funghi nonche' sulle problematiche di
miglioramento e salvaguardia ambientale connesse con la flora fungina
e su tutte le questioni relative alla micologia e, in particolare, su
quanto   stabilito  all'art.  1,  comma 2,  lettera  m)  della  legge
regionale n. 12/2000.
    2.  La  commissione  e'  presieduta dal direttore regionale delle
foreste  o  suo  delegato  e  si  compone  di  due esperti di cui uno
indicato   dall'Universita'   degli   studi   di   Udine   e  l'altro
dall'Universita'  degli  studi di Trieste, di un rappresentante degli
ispettorati micologici delle aziende sanitarie, di tre rappresentanti
indicati    dalle   associazioni   micologiche   regionali,   di   un
rappresentante    delle    associazioni   naturalistiche maggiormente
rappresentative   ed  operanti  in  ambito  regionale  congiuntamente
indicato  dalle  stesse  e  di  due  esperti  in  materie  ambientali
designati dalla direzione regionale delle foreste.
    3.  La commissione si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le
volte  in  cui  il presidente ritenga di doverla convocare, ovvero su
richiesta di almeno tre componenti.
    4.  Le  sedute  sono valide quando vi partecipano almeno la meta'
piu'  uno  dei componenti. Le proposte sono approvate se ottengono il
voto  favorevole  della maggioranza dei presenti. In caso di parita',
prevale il voto del presidente.
    5. La commissione rimane in carica per un periodo di quattro anni
ed i suoi membri possono essere riconfermati.
    6.  Ai membri esterni della commissione regionale e' riconosciuto
un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge.
    7.  Funge da segretario della commissione regionale un dipendente
della  direzione  regionale delle foreste, di livello non inferiore a
segretario.

                              Art. 12.
                         V i g i l a n z a
    1.  La  vigilanza  sull'applicazione  della  legge  regionale  n.
12/2000,  e'  affidata al personale del Corpo forestale regionale, ai
dipendenti  delle  province  con  compiti  di  vigilanza venatoria ed
ambientale,   alle   guardie   municipali  ed  alle  guardie  giurate
volontarie  delle  associazioni di protezione ambientale riconosciute
dal Ministero dell'ambiente al sensi della legge n. 349/1986.

                              Art. 13.
                       Disciplina transitoria
    1.  Sino  al  30  giugno 2002, al fine di consentire a province e
comunita'  montane  la completa attuazione del sistema autorizzatorio
previsto  dalla  legge  regionale n. 12/2000, i comuni e le comunita'
montane  rilasciano  permessi  temporanei  di  raccolta, di validita'
massima  di  anni  uno e comunque limitata alla data sopraccitata del
30 giugno  2002  e ne  fissano, secondo criteri da essi stabiliti, il
numero  massimo,  tenendo  conto  delle  autorizzazioni  che  saranno
rilasciate ai sensi del sesto comma dell'art. 4.
    2.  I  comuni  e  le  comunita'  montane  rilasciano i permessi a
seguito  di  presentazione  di  una  domanda in carta legale, redatta
secondo  lo schema di cui all'allegato 5, indirizzata al sindaco o al
presidente  della  comunita'  montana.  Le  domande  per  ottenere  i
permessi  temporanei  in  regime transitorio devono essere presentate
entro  il  31  marzo  dell'anno 2001 o 2002, ovvero, per il solo anno
2001,  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
regolamento  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione, ove con tale
termine si venga a superare la data del 31 marzo. Per il rilascio dei
permessi  i  comuni  e  le  comunita'  montane  procedono  in  ordine
prioritarlo  secondo  la  data  di  arrivo delle domande, desunte dal
numero  di  protocollo delle stesse fino al raggiungimento del numero
dei permessi disponibili.
    3.  Il 50% dei permessi disponibili e' riservato al residenti nel
comune  o  nella comunita' montana che li rilascia ed hanno validita'
fino  al 31 dicembre del 2001 o, per quelli rilasciati nel 2002, fino
al 30 giugno di quell'anno.
    4. Il permesso e' conforme al modello di cui all'allegato 4.
    5. Il permesso e' strettamente personale e non puo' essere ceduto
ed  il  titolare  puo'  esercitare la raccolta entro il limite di tre
chili  al giorno, avvalendosi anche di familiari, con le modalita' di
cui al precedente art. 8 e rispettando i divieti dell'art. 9.
    6.  I  permessi  hanno  validita' limitatamente al territorio del
comune o della comunita' montana che li ha rilasciati.
    7.  Con decreto dell'assessore regionale alle foreste, pubblicato
nel   Bollettino   ufficiale   della   Regione,   si   determinano  i
corrispettivi  per  il  rilascio dei permessi in regime di disciplina
transitoria,  in  forma  differenziata tra residenti in Regione e non
residenti.   Le  comunita'  montane  e  i  comuni  possono  stabilire
riduzioni fino al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino
nei territori di validita' del permesso in regime transitorio.
    8.  La determinazione dei corrispettivi di cui sopra e' stabilita
entro  il  31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo e
le  eventuali  deliberazioni  di  riduzione  di essi, di cui al comma
precedente,  devono  essere  assunte entro e non oltre il 31 marzo di
ogni anno.

                              Art. 14.
                          A l l e g a t i
    1.  Costituiscono  parte  integrante  al presente regolamento gli
allegati  I,  II, III, IV, V e VI rispettivamente per i fac-simlle di
domanda  di  autorizzazione  alla  raccolta,  di  autorizzazione alla
raccolta,  di  permesso  temporaneo, di permesso temporaneo in regime
transitorio,  di  fac-simile di domanda per quest'ultimo e di modello
di tabella.

                              Art. 15.
Destinazione  dei  corrispettivi  introitati  con  il  rilascio delle
 autorizzazioni e dei permessi e soggetti autorizzati ad introitarli
    1.  I  corrispettivi  per  il rilascio delle autorizzazioni e dei
permessi  temporanei,  sia in regime transitorio che definitivo, sono
introitati  separatamente da ognuno dei soggetti che li ha rilasciati
e  sono  obbligatoriamente destinati al finanziamento d'iniziative di
miglioramento  e difesa dell'ambiente, nonche' al ristoro delle spese
derivanti   dalle   funzioni   amministrative  imposte  dal  presente
regolamento e dalla legge regionale n. 12/2000.
    2.  Gli  enti  introitanti,  possono  decidere,  con  propri atti
amministrativi,  il  riconoscimento  di  quote  da  corrispondere  ai
titolari  delle  strutture ricettive ed alberghiere di cui all'Art. 3
per la tenuta e vendita del permessi temporanei.

                              Art. 16.
                          Entrata in vigore
    1. II presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2001.