Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle direttive contenuti nella legge 23 agosto 1993, n. 352, cosi' come integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 e nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, disciplina la raccolta dei funghi epigei sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. Art. 2. 1. La raccolta dei funghi e' consentita su tutto il territorio regionale, a persone maggiorenni in possesso dell'autorizzazione prevista al successivo art. 5, eccettuati i territori indicati al terzo e quinto comma dell'art. 9 Art. 3. Permessi temporanei 1. Le comunita' ed i comuni montani, a completamento dell'offerta turistica, possono rilasciare a persone maggiorenni permessi temporanei di raccolta, della durata massima di due mesi, usufruibili nei giorni di effettivo soggiorno presso le strutture alberghiere e ricettive tenute alla denuncia all'autorita' di pubblica sicurezza dei propri ospiti. 2. A tal fine le comunita' e i comuni montani congiuntamente stabiliscono annualmente il numero massimo dei permessi da rilasciare calcolati in ragione di un valore percentuale della media degli arrivi turistici accertati su tutto il territorio della comunita' montana nell'ultimo triennio, attribuendo ad ogni comune un numero di permessi in proporzione agli ettari boscati di ognuno di essi. 3. Le comunita' e i comuni montani possono prevedere altresi' una suddivisione in permessi giornalieri, settimanali, mensili o bimestrali. I titolari di permessi temporanei possono esercitare la raccolta solo nell'ambito del territorio di pertinenza dell'ente pubblico che li ha rilasciati e per i giorni di effettivo soggiorno. 4. Con decreto dell'assessore regionale alle foreste, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, si determinano annualmente i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei, per le durate sopra elencate, in forma differenziata tra residenti in Regione e non residenti. 5. Le comunita' montane e i comuni possono stabilire riduzioni fino al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validita' del permesso temporaneo. 6. La determinazione dei corrispettivi di cui sopra e' stabilita entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo e le eventuali deliberazioni di riduzione di essi, di cui al comma precedente, devono essere assunte entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Art. 4. Agevolazioni 1. I proprietari ed i titolari di diritti reali di godimento sui fondi possono esercitare la raccolta nei fondi medesimi, ancorche' privi di autorizzazione o permesso e senza limiti di quantita', nel rispetto comunque delle modalita' e dei divieti previsti nei successivi articoli 8 e 9. 2. I proprietari o i conduttori di terreni che intendano riservarsi la raccolta, devono recintarli o tabellarli in maniera da renderne facilmente individuabile il perimetro; a tal fine vengono utilizzate le tabelle di cui all'allegato 6. 3. Le zone in tal modo riservate non possono costituire riserve di raccolta a pagamento. 4. In ogni caso i conduttori dovranno essere in possesso di autorizzazione alla raccolta di cui all'art. 5, e attenersi ai limiti quantitativi di cui al successivo art. 6. 5. Per i residenti nei comuni classificati montani gia' in possesso di autorizzazione alla raccolta di cui al successivo art. 5, che siano coltivatori diretti, a qualunque titolo, o che abbiano in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprieta' collettive, nonche' i soci di cooperative agricolo-forestali, il limite di raccolta di 3 kg giornalieri di cui all'art. 6 puo' essere elevato a 15 kg. 6. A tal fine gli interessati presentano annualmente al presidente della comunita' montana di residenza una domanda in carta legale nella quale dichiarano che la vendita dei funghi consente loro il mantenimento o l'integrazione del reddito familiare. A dimostrazione di cio' il richiedente dell'agevolazione dovra' allegare alla domanda, ad eccezione della prima volta per la quale sara' sufficiente la semplice dichiarazione che la raccolta e' finalizzata al mantenimento o all'integrazione del reddito copia della documentazione fiscale di vendita relativa all'anno precedente. 7. Di tale agevolazione verra' data evidenza sul tesserino di autorizzazione raccolta funghi di cui all'allegato 2. 8. In applicazione del disposto dell'art. 1, comma 2, lettera h) della legge regionale n. 12/2000, i comuni nei territori montani che, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, intendono riservare la raccolta dei funghi solo ai residenti ed ai titolari di permesso temporaneo, devono farne domanda al presidente della giunta regionale, tramite la direzione regionale delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno, motivando e documentando la natura e la fondatezza giuridica degli usi e delle consuetudini invocate e i termini comparativi con altre realta' regionali che giustifichino la necessita' di una tutela dell'economia turistica locale ed indicando esattamente i limiti territoriali entro i quali essi intendono far valere tale riserva alla raccolta e le sue concrete modalita' di applicazione ai residenti ed ai turisti. 9. L'accoglimento o meno della domanda e' contenuto in un decreto del presidente della giunta regionale, emanato su conforme deliberazione della giunta, su proposta dell'assessore competente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. 10. In sede di prima applicazione del disposto del comma 8, le domande devono pervenire alla direzione regionale delle foreste entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente regolamento. Art. 5. Autorizzazione alla raccolta 1. Le domande volte all'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta redatte secondo il modello di cui all'allegato 1, vanno presentate in carta legale entro il 31 marzo di ogni anno alla provincia di appartenenza o alla propria comunita' montana se il richiedente risiede in un comune montano. 2. I cittadini non residenti in Regione che intendono esercitare la raccolta di funghi sul territorio regionale, possono presentare domanda a qualsiasi provincia o comunita' montana. 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presso ogni provincia e comunita' montana sono istituite una o piu' commissioni per lo svolgimento dei colloqui di cui al successivo comma 4. Tali commissioni sono composte da un rappresentante dell'ente che rilascia l'autorizzazione e che svolge le funzioni di presidente, da un esperto designato dall'ispettorato micologico dell'azienda sanitaria locale e da un esperto da individuare tra rose di nominativi segnalate dalle principali associazioni micologiche operanti in ambito regionale. Funge da segretario un dipendente della provincia o della comunita'. Ai commissari esterni e' corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura stabilita dall'ente che istituisce la commissione. 4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, il candidato dovra' superare un colloquio vertente sulle seguenti materie: a) riconoscimento delle piu' diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi; b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia; c) norme vigenti in materia di raccolta e trasporto dei funghi; d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi. 5. Le province e le comunita' montane promuovono almeno una volta all'anno e anche in sede decentrata, corsi di preparazione al colloquio. A tal fine possono avvalersi oltre che delle associazioni micologiche naturalistiche, anche di micologi degli ispettorati micologici delle aziende sanitarie. 6. I residenti in Regione titolari di almeno tre permessi di durata mensile, relativi ad anni diversi, rilasciati, ai sensi del Capo II della legge regionale n. 34/1981, in data successiva al 17 maggio 1993 e fino al 17 maggio 2000, nonche' i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanita' 29 novembre 1996, n. 686, possono ottenere il rilascio dell' autorizzazione di cui al comma 3 senza il superamento del colloquio. L'attestazione dei requisiti soggettivi di cui al presente comma e' esercitabile previa presentazione di domanda in carta legale presso una provincia o comunita' montana della Regione, da presentarsi entro il 31 gennaio che autocertifichi, ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, e fatte salve le conseguenze penali imputabili a chi rilascia dichiarazioni false e non corrispondenti a verita', il possesso dei requisiti richiesti. 7. L'autorizzazione ha validita' permanente e consente la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale ad eccezione delle limitazioni di luogo di cui all'art. 1, comma 2, lettere g), h) ed m) della legge regionale n. 12/2000, subordinatamente al versamento della somma che annualmente verra' determinata con decreto dell'assessore regionale alle foreste in maniera differenziata per i residenti e non residenti in Regione. Tale versamento dovra' essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. 8. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine del 31 gennaio di cui al precedente comma 6, e' applicato ai sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 6. Limiti di raccolta 1. Il titolare dell'autorizzazione o del permesso temporaneo puo' raccogliere, avvalendosi anche di familiari, non piu' di 3 kg di funghi al giorno. 2. Per familiari s'intendono il coniuge, i parenti e gli affini del possessore dell'autorizzazione in linea retta e collaterale fino al quarto grado. 3. Il limite di 3 kg puo' essere superato se il raccolto e' costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti. Art. 7. Autorizzazioni speciali 1. I presidenti d'associazioni micologiche, i responsabili d'enti e istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario e i micologi in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanita' n. 686/1996, previa presentazione di domanda in carta legale, possono ottenere dalla provincia per se' e/o per un elenco di persone da indicare nella richiesta, speciali autorizzazioni per attivita' di studio. 2. L'autorizzazione speciale di cui sopra gratuita, ha validita' annuale e' rinnovabile e consente la raccolta di non piu' di sette esemplari per persona e per le specie indicate nell'autorizzazione. In caso di richiesta per censimenti, l'autorizzazione puo' essere concessa per tutte le specie. 3. l possessori di tale autorizzazione dovranno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, documentare con apposita relazione la propria attivita' alla provincia e alla commissione regionale per la micologia di cui all'art. 11. In difetto di tale adempimento, e' facolta' della provincia che ha rilasciato l'autorizzazione negarla nell'anno successivo. 4. Autorizzazioni speciali possono altresi' essere rilasciate a responsabili di mostre micologiche e/o ad un elenco di persone da essi indicate nella richiesta, con validita' temporanea non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione. Art. 8. Modalita' di raccolta 1. La ricerca dei funghi non e' consentita durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. 2. Nella ricerca dei funghi epigei e' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. 3. E' vietata la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie. 4. I funghi dovranno essere raccolti evitando di danneggiare il micelio sottostante e, all'atto della raccolta, puliti sommariamente sul posto e riposti in contenitori rigidi ed aerati. E' vietato in ogni modo l'uso di borse di plastica. 5. All'obbligo della pulizia sommaria non sono tenuti i soggetti di cui al primo comma dell'art. 7. Art. 9. Divieti di raccolta 1. E' vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. 2. E' vietata la raccolta di esemplari appartenenti al gruppo del Boletus edulis (B. edulis, pinophilus, aestivalis ed aereus) il cui diametro del cappello risulti inferiore a 3 cm. 3. La raccolta e' altresi' vietata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera m) della legge regionale n. 12/2000, nelle riserve naturali e nei biotopi istituiti ai sensi della legge regionale n. 42/1996. In tali siti, i detentori di permessi speciali di cui ai commi l e 2 del precedente Art. 7 possono richiedere all'azienda dei parchi e delle foreste regionali apposita deroga, previa presentazione di domanda in carta legale che indichi i luoghi, lo scopo, i tempi e le quantita' di raccolta. Gli stessi soggetti sono tenuti all'osservanza di quanto disposto dal comma 3 del precedente art. 7. 4. Di tali autorizzazioni in deroga, l'azienda dei parchi e delle foreste regionali da' immediata notizia alla provincia competente. 5. Con decreto dell'assessore regionale alle foreste possono altresi' essere individuati ulteriori divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o piu' specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari. Art. 10. S a n z i o n i 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2000, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 della legge n. 352/1993 e successive modificazioni, ed integrazioni. Art. 11. Istituzione della commissione scientifica regionale per la micologia 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e' istituita, presso la direzione regionale delle foreste, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, la commissione scientifica regionale per la micologia. Essa esprime pareri sulle materie concernenti la raccolta dei funghi nonche' sulle problematiche di miglioramento e salvaguardia ambientale connesse con la flora fungina e su tutte le questioni relative alla micologia e, in particolare, su quanto stabilito all'art. 1, comma 2, lettera m) della legge regionale n. 12/2000. 2. La commissione e' presieduta dal direttore regionale delle foreste o suo delegato e si compone di due esperti di cui uno indicato dall'Universita' degli studi di Udine e l'altro dall'Universita' degli studi di Trieste, di un rappresentante degli ispettorati micologici delle aziende sanitarie, di tre rappresentanti indicati dalle associazioni micologiche regionali, di un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative ed operanti in ambito regionale congiuntamente indicato dalle stesse e di due esperti in materie ambientali designati dalla direzione regionale delle foreste. 3. La commissione si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le volte in cui il presidente ritenga di doverla convocare, ovvero su richiesta di almeno tre componenti. 4. Le sedute sono valide quando vi partecipano almeno la meta' piu' uno dei componenti. Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 5. La commissione rimane in carica per un periodo di quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. 6. Ai membri esterni della commissione regionale e' riconosciuto un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge. 7. Funge da segretario della commissione regionale un dipendente della direzione regionale delle foreste, di livello non inferiore a segretario. Art. 12. V i g i l a n z a 1. La vigilanza sull'applicazione della legge regionale n. 12/2000, e' affidata al personale del Corpo forestale regionale, ai dipendenti delle province con compiti di vigilanza venatoria ed ambientale, alle guardie municipali ed alle guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente al sensi della legge n. 349/1986. Art. 13. Disciplina transitoria 1. Sino al 30 giugno 2002, al fine di consentire a province e comunita' montane la completa attuazione del sistema autorizzatorio previsto dalla legge regionale n. 12/2000, i comuni e le comunita' montane rilasciano permessi temporanei di raccolta, di validita' massima di anni uno e comunque limitata alla data sopraccitata del 30 giugno 2002 e ne fissano, secondo criteri da essi stabiliti, il numero massimo, tenendo conto delle autorizzazioni che saranno rilasciate ai sensi del sesto comma dell'art. 4. 2. I comuni e le comunita' montane rilasciano i permessi a seguito di presentazione di una domanda in carta legale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 5, indirizzata al sindaco o al presidente della comunita' montana. Le domande per ottenere i permessi temporanei in regime transitorio devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno 2001 o 2002, ovvero, per il solo anno 2001, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione, ove con tale termine si venga a superare la data del 31 marzo. Per il rilascio dei permessi i comuni e le comunita' montane procedono in ordine prioritarlo secondo la data di arrivo delle domande, desunte dal numero di protocollo delle stesse fino al raggiungimento del numero dei permessi disponibili. 3. Il 50% dei permessi disponibili e' riservato al residenti nel comune o nella comunita' montana che li rilascia ed hanno validita' fino al 31 dicembre del 2001 o, per quelli rilasciati nel 2002, fino al 30 giugno di quell'anno. 4. Il permesso e' conforme al modello di cui all'allegato 4. 5. Il permesso e' strettamente personale e non puo' essere ceduto ed il titolare puo' esercitare la raccolta entro il limite di tre chili al giorno, avvalendosi anche di familiari, con le modalita' di cui al precedente art. 8 e rispettando i divieti dell'art. 9. 6. I permessi hanno validita' limitatamente al territorio del comune o della comunita' montana che li ha rilasciati. 7. Con decreto dell'assessore regionale alle foreste, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, si determinano i corrispettivi per il rilascio dei permessi in regime di disciplina transitoria, in forma differenziata tra residenti in Regione e non residenti. Le comunita' montane e i comuni possono stabilire riduzioni fino al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validita' del permesso in regime transitorio. 8. La determinazione dei corrispettivi di cui sopra e' stabilita entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo e le eventuali deliberazioni di riduzione di essi, di cui al comma precedente, devono essere assunte entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Art. 14. A l l e g a t i 1. Costituiscono parte integrante al presente regolamento gli allegati I, II, III, IV, V e VI rispettivamente per i fac-simlle di domanda di autorizzazione alla raccolta, di autorizzazione alla raccolta, di permesso temporaneo, di permesso temporaneo in regime transitorio, di fac-simile di domanda per quest'ultimo e di modello di tabella. Art. 15. Destinazione dei corrispettivi introitati con il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi e soggetti autorizzati ad introitarli 1. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi temporanei, sia in regime transitorio che definitivo, sono introitati separatamente da ognuno dei soggetti che li ha rilasciati e sono obbligatoriamente destinati al finanziamento d'iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente, nonche' al ristoro delle spese derivanti dalle funzioni amministrative imposte dal presente regolamento e dalla legge regionale n. 12/2000. 2. Gli enti introitanti, possono decidere, con propri atti amministrativi, il riconoscimento di quote da corrispondere ai titolari delle strutture ricettive ed alberghiere di cui all'Art. 3 per la tenuta e vendita del permessi temporanei. Art. 16. Entrata in vigore 1. II presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2001.