Allegato A
AMBULATORI E POLIAMBULATORI Si intende per ambulatorio ogni
struttura in cui e' svolta attivita' di prevenzione, di diagnosi e
terapia medica, di chirurgia in anestesia locale e/o analgesia
(chirurgia ambulatoriale), per situazioni che non richiedono ricovero
neanche a ciclo diurno.
Si intende per poliambulatorio l'insieme di locali adibiti ad
ambulatori specialistici che erogano prestazioni sanitarie rientranti
nell'ambito di competenza delle diverse branche specialistiche.
Ambulatori
Requisiti minimi strutturali e tecnologici.
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al
volume delle prestazioni erogate ed essere privi di barriere
architettoniche.
La dotazione minima degli ambienti deve essere la seguente:
spazi per attesa, accettazione e attivita' amministrativa non
inferiore a mq 16;
locale per l'esecuzione delle prestazioni, con superficie non
inferiore a mq 12, dotato di separata area per spogliarsi per
garantire la privacy dell'utente;
spazio o armadi per:
deposito di materiale pulito;
deposito di materiale sporco;
deposito di materiale d'uso, attrezzature e presidi
medico-chirurgici in relazione alla specificita' dell'attivita'
svolta;
servizio igienico per gli utenti, accessibile anche a
portatori di handicap;
servizio igienico per il personale;
carrello per l'emergenza, con pallone Ambu e presidi
farmacologici adeguati alle tipologie d'intervento.
Requisiti minimi organizzativi.
E' obbligatoria la presenza di un medico durante lo svolgimento
delle attivita' sanitarie; deve essere indicato il responsabile
sanitario.
Tutti i materiali, farmaci e presidi soggetti a scadenza devono
recare in evidenza il limite temporale di utilizzo.
Deve essere tenuto un sistema di archiviazione delle prestazioni
effettuate, avendo cura di indicare le generalita' dell'utente ai
quali sono praticate.
La conservazione delle registrazioni e delle copie dei referti
deve essere effettuata secondo modalita' e tempi sanciti dalla
normativa vigente.
Poliambulatori
Per i poliambulatori, oltre ai requisiti minimi previsti per gli
ambulatori, devono essere previsti i seguenti:
spazi per accettazione ed attesa aumentati di mq 4 per ogni
ulteriore attivita' specialistica, se svolta contemporaneamente;
presenza obbligatoria di un medico specialista per ciascuna
delle attivita' specialistiche esercitate;
designazione, tra i medici specialisti operanti nel
poliambulatorio, di un responsabile sanitario del poliambulatorio,
fermo restando la responsabilita' degli operatori dei singoli
ambulatori;
gli ambulatori o poliambulatori, in cui si svolgono attivita'
di chirurgia ambulatoriale e/o tecniche di tipo invasivo, devono
inoltre possedere:
spazio per piccoli interventi e medicazioni e locale separato
per osservazione breve post-chirurgica;
spazio/locale per deposito materiale e attrezzature per
pulizia, lavaggio e disinfezione;
spazio/locale per sterilizzazione strumenti ed attrezzature,
se praticate in loco;
spazio/locale per deposito materiale
disinfettato/sterilizzato;
carrello per l'emergenza adeguato alle tipologie d'interventi;
predisposizione di un registro ambulatoriale operatorio.
Attivita' ambulatoriale di odontostomatologia
Oltre ai requisiti minimi previsti per gli ambulatori, deve
essere prevista la seguente dotazione di attrezzature, strumenti e
arredi:
apparecchio radiologico secondo la normativa vigente e
grembiule di gomma piombifera (qualora non siano presenti nella
struttura dove e' ubicato l'ambulatorio);
strumenti per le visite in quantita' adeguata ai carichi di
lavoro giornalieri (specchietti, spatoline, sonde parodontali,
specilli, pinzette) in buste sterili;
materiale generico monouso (bicchieri, tovaglioli, cannule,
guanti e mascherine, telini e fogli di polietilene per rivestimento
superfici);
poltrona riunito provvisto di turbina, micromotore, siringa
aria-acqua, cannule di aspirazione chirurgica, lampada alogena;
manipoli per turbina e micromotore in quantita' adeguata ai
carichi di lavoro giornaliero;
strumentario chirurgico adeguato (porta aghi, forbici, pinze
emostatiche, divaricatori, scollatori, ecc.);
materiali chirurgici monouso (fili di sutura, riassorbibili o
meno, con ago montato, fili metallici, ecc.);
contenitore per rifiuti speciali;
contenitore per strumenti taglienti;
contenitore per rifiuti biologici;
vasche per la conservazione in bagno dei taglienti;
protezioni di barriera (guanti chirurgici monouso sterili,
visiera per la protezione degli occhi, naso e bocca, oppure occhiali
a lenti larghe e mascherina);
carrello mobile per l'emergenza.
Ambulatorio di dialisi
Oltre ai requisiti minimi previsti per gli ambulatori devono
essere previsti:
sala per la preparazione dell'acqua;
sala dialisi con relativo bagno;
aria condizionata in tutti i locali;
tubature dell'acqua in plastica;
scarico dell'acqua per ogni letto;
impianto idrico dotato, in particolare, di:
presa d'acqua con minimo di 4/5 atm;
clorazione dell'acqua (contenitore da 80-100 l in plastica
con pompa per l'iniezione del cloro);
addolcimento dell'acqua (un addolcitore della portata minima
di 8 m cubi per ogni rigenerazione);
declorazione dell'acqua (un decloratore automatico);
un apparecchio di osmosi inversa;
una cella di controllo di conducibilita' dell'acqua
osmotizzata;
ogni letto deve essere dotato di quadro elettrico, per il
collegamento della unita' dialitica, con proprio interruttore
differenziale;
possibilita' di dializzare i pazienti infettivi in condizione
di sicurezza.
MEDICINA DI LABORATORIO
L'attivita' di medicina di laboratorio fornisce informazioni,
ottenute con metodi chimici, fisici o biologici su tessuti o liquidi
di origine umana o su materiali connessi alla patologia umana, ai
fini della prevenzione, della diagnosi, del monitoraggio della
terapia e del decorso della malattia e ai fini della ricerca.
Le tipologie di prestazioni eseguite nei diversi laboratori e la
dotazione strumentale hanno un diverso grado di complessita'
commisurato alla realta' sanitaria ed alla tipologia dei quesiti
diagnostici posti al laboratorio, pertanto, si distinguono:
1) laboratori generali di base: sono laboratori ad
organizzazione semplice e unitaria che possono svolgere indagini
nell'ambito della biochimica clinica e tossicologica, dell'ematologia
ed emocoagulazione, dell'immunoematologia, della microbiologia; in
tali laboratori non possono essere impiegate metodiche che utilizzano
radioisotopi;
2) laboratori specializzati: effettuano indagini diagnostiche
monospecialistiche ad elevato livello tecnologico e professionale
nell'ambito della:
a) biochimica clinica e tossicologica;
b) ematologia, emocoagulazione ed immunoematologia;
c) microbiologia;
d) virologia;
e) citoistopatologia;
f) genetica.
I laboratori specializzati di biochimica clinica devono essere in
possesso di autorizzazione per l'utilizzo di radioisotopi, con
relativa attrezzatura (gamma-counter e centrifuga refrigerata e
idonei locali specificamente autorizzati).
Analoghi requisiti sono richiesti a qualsiasi laboratorio
specializzato che utilizzi radioisotopi.
Il laboratorio di virologia e' individuato presso l'Azienda
ospedaliera ospedale "S. Carlo" di Potenza.
I laboratori di genetica (tra i quali sono riconosciuti, oltre al
laboratorio di genetica umana o di genetica medica, il laboratorio di
citogenetica, il laboratorio di genetica molecolare, il laboratorio
per le malattie congenite del metabolismo, il laboratorio per lo
studio delle talassemie o delle emoglobinopatie, il laboratorio di
immunogenetica o tipizzazione tissutale, il laboratorio per gli
screening neonatali) saranno individuati dalla giunta regionale che
definira', con propria deliberazione, i requisiti e le
localizzazioni.
Per queste tipologie di laboratorio deve essere previsto quanto
segue:
un bacino di utenza regionale o sovraregionale;
il personale laureato deve essere specializzato in genetica
medica e possedere competenze professionali nelle specifiche
attivita';
devono essere assoggettati ad un programma di accreditamento
specifico;
il controllo interno di qualita', con l'istituzione di una
serie di standard di controllo per tutti i reagenti e le metodologie
impiegate;
il controllo esterno di qualita', con la partecipazione ad
almeno un programma di controllo esterno di qualita' per ogni
categoria di analisi effettuata, riconosciuto a livello nazionale e
coordinato dall'Istituto superiore di sanita'.
3) laboratori generali di base con settori specializzati: sono
laboratori ad organizzazione complessa che, per carico di lavoro, per
varieta' di tipologia analitica e complessita' dei quesiti
diagnostici posti, necessitano di una articolazione in unita'
operative o moduli specializzati e della disponibilita' di tecnologie
di livello superiore e di competenze professionali particolari,
adeguati cioe' ai quesiti diagnostici specialistici posti.
Tali laboratori possono svolgere indagini diagnostiche
nell'ambito degli specifici settori di cui ai punti 1 e 2.
Requisiti minimi strutturali e tecnologici.
I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia e al
volume delle attivita' erogate.
La dotazione minima di ambienti per l'attivita' di medicina di
laboratorio e' la seguente:
area di attesa, con superficie non inferiore a mq 16, un
adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza
degli accessi e con adiacenti servizi igienici dedicati all'utenza
ambulatoriale, accessibili anche a portatori di handicap;
servizi igienici per il personale;
locale/spazio per le attivita' amministrative e di archivio;
locale per il prelievo, che consenta il rispetto della privacy
dell'utente, con:
locale/spazio per il trattamento del materiale d'uso;
almeno un locale per l'esecuzione delle analisi nonche'
almeno un locale per ogni settore specializzato; qualora vengono
svolte indagini nell'ambito della microbiologia deve essere previsto
un'apposito locale; la superficie complessiva dei locali indicati non
deve essere inferiore a mq 10 per ciascun operatore.
Requisiti minimi organizzativi.
Il personale laureato, tecnico ed amministrativo deve essere
adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. La
dotazione minima di personale e' rappresentato da un sanitario
laureato e da un tecnico di laboratorio biomedico o in possesso di
titolo equipollente.
Deve essere presente un documento che descriva tutti i
servizi/prestazioni offerti dal laboratorio ed in cui sono
esplicitati gli esami che vengono eseguiti direttamente (con quali
procedure ed attrezzature) e quelli che vengono inviati ad altre
strutture, fermo restando che almeno l'80% delle prestazioni, per
ogni specifica branca, devono essere effettuate in loco (il ricorso
al "service" solo per completare l'iter diagnostico).
Devono esistere documenti di servizio (regolamenti interni o
linee guida) per lo svolgimento delle principali attivita' di
gestione, in particolare quelli relativi a:
riconoscimento degli utenti;
identificazione dei campioni;
trasferimento del materiale biologico dalle zone di prelievo al
laboratorio;
processi di sanificazione (pulizia ambiente, procedure di
disinfezione e di sterilizzazione, decontaminazione, ecc.);
smaltimento dei rifiuti.
I reagenti, il materiale di controllo e quello di calibrazione
devono presentare etichette che ne indichino: identita', titolo o
concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di
preparazione e di scadenza e ogni altra informazione necessaria per
l'uso corretto.
Deve esistere un sistema di archiviazione che contiene almeno:
i risultati degli esami sugli utenti;
i risultati dei controlli di qualita' interno ed esterni.
I risultati vanno conservati secondo le modalita' ed i tempi
stabiliti dalle norme vigenti.
Deve essere garantita la possibilita' di ritiro dei referti in
tutti i giorni feriali e in qualche pomeriggio della settimana.
Deve essere predisposto un documento con l'elenco degli esami
svolti, le metodiche utilizzate, le unita' di misura e gli intervalli
di riferimento.
Punti prelievo
I punti prelievo sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della
presente legge; al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione devono
essere previsti gli stessi requisiti strutturali minimi elencati al
punto precedente, ad eccezione dei locali per l'esecuzione delle
analisi.
E' affidata al direttore del laboratorio di analisi la
responsabilita' diretta dell'organizzazione e della gestione del
punto di prelievo oltre alla responsabilita' relativa sia alle
garanzie di protezione igienicosanitarie che alla idonea
conservazione dei materiali biologici durante le fasi di prelievo,
raccolta e trasporto.
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Le strutture di diagnostica per immagini svolgono indagini
strumentali ai fini diagnostici e/o di indirizzo terapeutico,
utilizzando sorgenti esterne di radiazioni ionizzanti e altre
tecniche di formazione dell'immagine.
Le attivita' di diagnostica per immagini sono assicurate sia
dalle strutture di ricovero e cura a ciclo continuativo e/o diurno
pubbliche e private, sia da strutture extraospedaliere pubbliche e
private.
Le strutture che svolgono attivita' di diagnostica per immagini
senza utilizzare sorgenti esterne di radiazioni ionizzanti, sono
obbligate ai vincoli autorizzativi previsti per gli ambulatori
specialistici.
Requisiti minimi strutturali.
I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia e al
volume delle attivita' erogate.
La dotazione minima di ambienti per l'attivita' diagnostica per
immagini e' la seguente:
area di attesa dotata di un adeguato numero di posti a sedere
rispetto ai picchi di frequenza degli accessi;
spazi adeguati per accettazione, attivita' amministrativa ed
archivio;
servizio igienico per gli utenti, accessibile anche a portatori
di handicap;
servizio igienico per gli operatori;
una sala di radiodiagnostica con annessi spazi/spogliatoi per
gli utenti;
un locale per l'esecuzione degli esami ecografici, qualora
previsti;
un locale per la conservazione ed il trattamento del materiale
sensibile;
un locale per la refertazione;
un area tecnica, di stretta pertinenza degli operatori medici e
tecnici;
locale/spazio per deposito materiale pulito;
locale/spazio per deposito materiale sporco;
spazio armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature,
strumentazioni.
Requisiti minimi tecnologici.
La dotazione strumentale minima delle strutture di diagnostica
radiologica che utilizzano radiazioni ionizzanti e' costituita da:
generatore A.T. trifase di potenza non inferiore a 30 Kw e
tavolo di comando;
tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con
serigrafo, Potter Bucky, intensificatore di brillanza;
tubo radiogeno a doppio fuoco con anodo rotante;
dotazione minima di primo soccorso;
apparecchio radiologico portatile nelle strutture di ricovero.
Requisiti minimi organizzativi.
Ogni struttura erogante prestazioni di diagnostica per immagini
deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:
il personale sanitario laureato, tecnico ed amministrativo deve
essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate;
un medico indicato quale responsabile sanitario;
attivazione di un sistema di controllo di qualita';
presso ogni struttura di diagnostica per immagini e' previsto
l'obbligo di comunicare all'utente, al momento della prenotazione
dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti.
MEDICINA NUCLEARE
La medicina nucleare consiste in attivita' diagnostica e/o
terapeutica che utilizza le proprieta' fisiche del nucleo atomico ed
in particolare di radionuclidi artificiali. Questi ultimi sono
impiegati per scopo diagnostico sia in vivo che in vitro.
Requisiti minimi strutturali.
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al
volume delle attivita' erogate.
La dotazione minima di ambienti per l'attivita' di medicina
nucleare e' la seguente:
area dedicata all'accettazione ed attivita' amministrativa;
locale destinato all'attesa degli utenti prima della
somministrazione;
locale somministrazione all'utente di radio farmaci;
sala di attesa calda per gli utenti iniettati;
zona filtro con locali spogliatoio differenziati;
servizi igienici con scarichi controllati per utenti,
accessibile anche ai portatori di bandicap;
servizi igienici per gli operatori;
un locale destinato ad ospitare la gamma camera;
camera calda - locale a pressione negativa, per stoccaggio e
manipolazione radio farmaci e altri prodotti radioattivi.
In caso di attivita' diagnostica in vitro, questa dovra'
svolgersi in locali chiaramente separati dall'attivita' in vivo.
Requisiti minimi impiantistici.
Sistema di raccolta e monitoraggio degli effluenti per lo scarico
dei rifiuti liquidi radioattivi collegato con il servizio igienico
destinato agli utenti iniettati con radiofarmaci e alla doccia zona
filtro.
Impianto di condizionamento con adeguato ricambio aria e con
gradienti di pressione progressivamente decrescenti verso la camera
calda, dove si dovra' avere il valore piu' basso. Filtri assoluti in
uscita, per le aree classificate come "zona controllata".
Requisiti minimi tecnologici.
La dotazione minima tecnologica delle strutture di medicina
nucleare deve prevedere:
adeguati sistemi di monitoraggio;
una gamma camera;
dotazione minima di pronto soccorso;
strumentazione base di un laboratorio di analisi
chimicocliniche, in caso di attivita' diagnostica in vitro.
Requisiti minimi organizzativi.
Il personale sanitario laureato, tecnico ed amministrativo deve
essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.
Un medico indicato quale responsabile sanitario.
Attivazione di un sistema di controllo di qualita'.
L'obbligo di comunicare all'utente, al momento della prenotazione
dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti.
Qualora vi fosse disponibilita' di una sola gamma camera, si
dovra' provvedere alla formalizzazione di un protocollo di
collaborazione con un'altra unita' operativa di medicina nucleare, in
modo da garantire la continuita' terapeutica in caso di guasto alle
apparecchiature.
RIABILITAZIONE
La riabilitazione e' un processo di soluzione dei problemi e di
educazione nel corso del quale si porta una persona a raggiungere il
miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale,
sociale ed emozionale, con la minor restrizione possibile delle sue
scelte operative.
Si definiscono attivita' di riabilitazione gli interventi
valutativi, diagnostici, terapeutici e tutte le altre procedure
finalizzate a portare il soggetto affetto da menomazioni a contenere
o minimizzare la sua disabilita', ed il soggetto disabile a muoversi,
camminare, parlare, vestirsi, mangiare, comunicare e relazionarsi
efficacemente nel proprio ambiente familiare, lavorativo, scolastico
e sociale.
Le attivita' sanitarie di riabilitazione richiedono
obbligatoriamente la presa in carico clinica globale della persona
mediante un apporto multidisciplinare medico, psicologico e
pedagogico e la predisposizione di un progetto riabilitativo
individuale.
La riabilitazione, particolarmente nel caso in cui si verifichi
un episodio acuto, ha inizio dal momento dell'intervento terapeutico
in fase acuta.
Progetto riabilitativo individuale.
Si definisce Progetto riabilitativo individuale (PRI) l'insieme
di proposizioni, elaborate dall'e'quipe riabilitativa, coordinata dal
medico specialista responsabile.
Il PRI:
indica il medico specialista responsabile del progetto stesso;
tiene conto in maniera globale dei bisogni, delle menomazioni,
disabilita' e soprattutto delle abilita' residue e recuperabili,
contestuali e personali;
definisce gli esiti desiderati;
deve dimostrare la consapevolezza e comprensione da parte
dell'intera e'quipe riabilitativa dell'esame delle problematiche del
paziente, compresi gli aspetti che non sono oggetto di interventi
specifici;
definisce il ruolo dell'e'quipe riabilitativa;
definisce nelle linee generali gli obiettivi a breve, medio e
lungo termine; i tempi previsti; le azioni e le condizioni necessarie
al raggiungimento degli esiti desiderati ed e' comunicato in modo
comprensibile ed appropriato al paziente e ai suoi familiari e
comunque a tutti gli operatori coinvolti nel progetto stesso;
costituisce il riferimento per ogni intervento svolto
dall'e'quipe riabilitativa;
costituisce il riferimento di verifica di qualita' da parte
delle strutture sovraordinate (Regione, U.S.L., ecc.);
definisce in maniera appropriata il successivo percorso
riabilitativo (soprattutto in caso di trasferimento ad altre unita');
e' dotato di indicatori di risultato attraverso l'utilizzo
sistematico di idonee scale di valutazione dell'autosufficienza e
dimissione con punteggi nelle scale di valutazioni migliori di quelli
registrati all'immissione.
Classificazione delle strutture
Le strutture e la tipologia degli interventi di riabilitazione,
in relazione all'intensita' e complessita' delle attivita' sanitarie
di riabilitazione e alla quantita' e qualita' delle risorse
assorbite, sono distinte in:
a) attivita' di riabilitazione intensiva:
1) presidi o U.O. di riabilitazione intensiva ospedaliera o
extra ospedaliera;
b) attivita' di riabilitazione estensiva o intermedia:
1) presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione
extraospedaliera;
2) centri ambulatoriali di fisioterapia e rieducazione
funzionale;
3) residenze sanitarie per portatori di disabilita'.
Presidi di riabilitazione intensiva
Svolgono attivita' di riabilitazione intensiva, caratterizzata da
interventi valutativi e terapeutici, abitualmente collocata nella
fase dell'immediata post-acuzie della malattia, durante la quale
l'intervento riabilitativo puo' positivamente influenzare i processi
biologici che sottendono il recupero, contenendo e riducendo
l'entita' della menomazione e in cui la disabilita' e' maggiormente
modificabile; tale attivita' puo' ricorrere anche in situazioni di
riacutizzazione e recidive dell'evento patologico.
L'attivita' di riabilitazione intensiva e' diretta al recupero di
disabilita' importanti, modificabili, che richiedono un elevato
impegno diagnostico-medico-specialistico ad indirizzo riabilitativo e
terapeutico; tale impegno va valutato in termini di complessita' e/o
di durata (riferibile ad almeno tre ore giornaliere di terapia
specifica, intese quali erogate direttamente dal personale tecnico
sanitario della riabilitazione: fisioterapista, logopedista,
terapista occupazionale, ecc.).
Il progetto riabilitativo ed i suoi programmi attuativi sono, di
norma, contenuti entro sessanta giorni.
Gli interventi di riabilitazione intensiva sono rivolti al
trattamento di:
patologie complesse che richiedono la permanenza in ambiente
riabilitativo dedicato specialistico e l'interazione con altre
discipline specialistiche;
menomazioni piu' gravi e disabilita' piu' complesse, nonche'
quelle connesse con forme di patologia rara per il cui trattamento si
richiede l'acquisizione di un'adeguata esperienza o l'utilizzo di
attrezzature particolarmente complesse o di avanzata tecnologia.
Requisiti minimi strutturali.
Area di degenza:
camere di 1, 2, 3, 4 letti, all'interno delle quali deve essere
garantito l'accesso e movimento di barelle e carrozzine con una
superficie comune, bagno escluso, non inferiore a 12 mq per una
persona, 18 mq per due persone, 24 mq per tre persone e 28 mq per
quattro persone;
tutti i servizi igienici dell'area di degenza devono essere
adeguati per soggetti portatori di disabilita' e provvisti di almeno
un bagno assistito ogni 20 degenti;
per gli altri requisiti minimi strutturali valgono le norme a
carattere generale per le aree di degenza.
Area destinata ad attivita' ambulatoriale specialistica:
Adeguata alla tipologia delle prestazioni erogate e comunque
secondo i requisiti minimi stabiliti per gli ambulatori.
Area di attivita' specifica di riabilitazione:
palestra multifunzionale per attivita' dinamica e di gruppo;
area per attivita' statica, attrezzata per logoterapia,
trattamento delle principali turbe neuropsicologiche, terapia
occupazionale, interazione comportamentale, terapia
fisico-strumentale.
Sala mensa degenti.
Devono essere assicurate, inoltre, le prestazioni relative a:
diagnostica per immagini;
laboratorio analisi;
medicina interna;
dietetica;
cardiologia;
diagnostica vascolare;
neurologia;
ortopedia e traumatologia;
urologia con urodinamica;
ematologia;
oculistica;
otorinolaringoiatria;
gastroenterologia;
pneumatologia;
psichiatria.
L'obbligo dell'erogazione delle prestazioni e' comunque garantito
all'interno del presidio, anche in forma di consulenza specialistica,
ovvero in strutture esterne per indagini che richiedono l'uso di
attrezzature complesse.
Per i pazienti in eta' evolutiva la dotazione minima strutturale
dovra' prevedere i seguenti ulteriori requisiti:
area di degenza: letto per genitore-accompagnatore;
area di socializzazione differenziata rispetto a quella degli
adulti e attrezzata per attivita' ludiche;
spazio mensa anche per genitori-accompagnatori.
Requisiti minimi tecnologici.
Diversificati in attrezzature per la degenza, attrezzature per la
valutazione e attrezzature per il trattamento adeguate alle tipologie
e quantita' di prestazioni erogate.
Requisiti minimi organizzativi.
I presidi di riabilitazione intensiva sono organizzati in moduli
o U.O. appartenenti ad una o piu' indirizzi riabilitativi, diretti e
coordinati da un responsabile sanitario in possesso dei requisiti di
cui all'art. 12 della presente legge.
Devono avere i seguenti requisiti organizzativi minimi:
e'quipe composta da personale medico specialista in funzione
dei moduli o U.O. attivati;
personale dell'area psicologica e pedagogica;
tecnici della riabilitazione, logopedisti, terapisti
occupazionali, infermieri, educatori sanitari e personale di
assistenza sociale in rapporto alle funzioni attivate.
I presidi di riabilitazione intensiva possono specializzarsi per
uno o piu' indirizzi riabilitativi. Tali presidi possono svolgere
anche attivita' di riabilitazione estensiva per il completamento del
processo di recupero, possono, inoltre, costituire centri di
riferimento secondo gli indirizzi della programmazione regionale,
per:
l'assistenza tecnica alle diverse strutture sociali che
partecipano al progetto riabilitativo;
la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento
professionale degli operatori;
la consulenza tecnica per la costruzione e la sperimentazione
di ausili, protesi ed ortesi;
la prescrizione, il collaudo e l'adattamento, nella fase del
trattamento degli ausili, delle protesi e delle ortesi previsti dal
nomenclatore tariffario delle protesi.
Per il trattamento dei pazienti in eta' evolutiva, i presidi di
riabilitazione intensiva devono comunque prevedere:
consulenza pediatrica;
consulenza di neuropsichiatria infantile;
consulenza psicologica;
consulenza pedagogica;
operatore professionale di riabilitazione:
fisioterapista, con specifica competenza per l'eta'
evolutiva, e logopedista.
Presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione
Svolgono attivita' di riabilitazione estensiva o intermedia,
intesa quale attivita' rivolta al completamento della fase di
riabilitazione intensiva (secondo il PRI) e al mantenimento e/o
prevenzione della progressione della disabilita'.
Il progetto riabilitativo ed i suoi programmi attuativi prevedono
un'attivita' terapeutica specifica valutabile tra una e tre ore
giornaliere, con il completamento del ciclo riabilitativo compreso,
di norma, entro duecentoquaranta giorni.
Fanno eccezione i pazienti affetti da gravi patologie a carattere
involutivo (sclerosi multipla, distrofia muscolare, sclerosi laterale
amiotrofica, malattia di Alzheimer, patologie congenite su base
genetica, ecc.) con gravi danni cerebrali o disturbi psichici, i
pluriminorati anche sensoriali, per i quali il PRI puo' estendersi
senza limitazioni.
Per i pazienti "stabilizzati" nella loro condizione di non
perfetto recupero funzionale, possono essere previsti cicli
riabilitativi anche su base annua.
I centri ambulatoriali di riabilitazione devono costituire
l'interfaccia privilegiata tra gli interventi sanitari e le attivita'
di riabilitazione sociale, quale condizione indispensabile per
l'ottimizzazione degli interventi e il raggiungimento dei risultati,
specie nelle disabilita' secondarie a danni neurologici.
L'attivita' di riabilitazione e' svolta nei presidi e nei centri
ambulatoriali di riabilitazione, attraverso prestazioni che possono
essere a carattere continuativo, diurno, ambulatoriale, extramurale e
domiciliare.
Requisiti minimi strutturali.
La struttura garantisce sempre la completa fruibilita' degli
spazi da parte di tutti i possibili utenti affetti dalle diverse
tipologie di disabilita'. E' indispensabile la completa assenza di
barriere architettoniche che limitino l'accesso o gli spostamenti
all'interno della struttura.
A) Requisiti minimi strutturali generali:
1) Area destinata ai servizi con:
locali di attesa;
spazio per attivita' amministrativa e di segreteria;
servizi igienici per disabili;
servizi igienici per il personale;
spogliatoio per il personale;
spogliatoio per i pazienti.
La superficie dell'area destinata ai servizi deve essere adeguata
al volume e alla tipologia delle prestazioni effettuate.
2) Area destinata ad attivita' specifica dotata di:
ambulatori medici per visite specialistiche e valutazioni
diagnostiche e prognostiche;
palestra multifunzionale per attivita' dinamica e di gruppo;
locale per logopedia;
locale per terapia occupazionale;
locale per psicomotricita';
spazio per trattamenti di terapia fisica e chinesiterapia;
spazio per idrochinesiterapia;
spazio psicopedagogico;
aree di socializzazione;
laboratorio per autonomia ortesica e protesica.
La superficie minima complessiva dell'area destinata ad attivita'
specifica deve essere adeguata al volume e alla tipologia di
attivita' e comunque non puo' essere in nessun caso inferiore a 150
mq.
B) Per le strutture che erogano prestazioni a carattere diurno, oltre
ai requisiti minimi strutturali sopra riportati, devono essere
previsti: una mensa (adeguata al numero dei pazienti trattati); una
sala di rotazione (intesa come locale da adibire ad attivita' manuali
e pratiche e per attivita' ludiche); deve essere prevista la presenza
di almeno una assistente sociale.
C) I presidi che svolgono attivita' di riabilitazione a carattere
continuativo, oltre ai requisiti minimi strutturali riportati al
precedente punto A), devono possedere:
1) area di degenza, dotata di:
camere di degenza, con massimo 4 posti letto e con lo spazio
necessario per la rotazione completa delle carrozzine, con servizio
igienico;
bagni assistiti, devono essere previsti nella misura di 1
ogni 20 pazienti;
spazi di soggiorno;
2) cucina;
3) sala da pranzo/soggiorno.
Requisiti minimi tecnologici.
La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente
e qualitativamente ai bisogni dell'utenza, alle diverse tipologie di
attivita' e al volume delle prestazioni effettuate.
Devono essere presenti, in ogni caso, attrezzature e dispositivi
per la valutazione diagnostica, per il trattamento delle diverse
tipologie di disabilita' e, per i pazienti in eta' evolutiva
attrezzature per intrattenimento ed attivita' ludiche.
Requisiti minimi organizzativi.
Nei presidi e nei centri ambulatoriali di riabilitazione deve
essere assicurata la presenza, costante e continua, di personale
medico e tecnico in relazione alla specificita' del trattamento
riabilitativo.
Per trattamento extramurale deve intendersi la prestazione
eseguita in una struttura esterna al centro ma in collegamento con lo
stesso e comunque sottoposta a vincolo di autorizzazione.
Deve essere indicato il responsabile sanitario della struttura,
secondo quanto previsto dall'art. 12 della presente legge.
Deve essere prevista una e'quipe multidisciplinare,
medico-psicologica-pedagogica con il supporto dei tecnici della
riabilitazione; inoltre, per il trattamento dei pazienti in eta'
evolutiva necessita la presenza di uno specialista in
neuropsichiatria infantile.
L'e'quipe multidisciplinare deve redigere, per ogni singolo
paziente, un Progetto riabilitativo individuale, che eventualmente
tenga conto del processo riabilitativo indicato da altre strutture
(ad esempio i presidi di riabilitazione intensiva), con la
valutazione dell'autosufficienza attraverso l'uso di idonee scale di
valutazione.
Nel PRI deve essere previsto l'addestramento del paziente prima
del rientro nel proprio ambiente di vita o un ulteriore processo
riabilitativo per i pazienti da indirizzare verso altre forme di
assistenza (RSA, ADI, ecc.).
Il PRI non deve, salvo casi eccezionali e ad esclusione dei
pazienti in eta' evolutiva, protrarsi per un periodo superiore ai 5
anni.
Deve essere garantita una adeguata informazione e l'accesso ai
familiari.
Fisioterapia e rieducazione funzionale Le attivita' di
fisioterapia e rieducazione funzionale sono finalizzate a consentire
il massimo recupero delle funzioni lese in seguito ad eventi patogeni
o lesionali, prevenendo le menomazioni secondarie, per consentire
alla persona la migliore qualita' della vita.
L'attivita' di fisioterapia e rieducazione funzionale eroga
prestazioni indirizzate, di norma, a curare disabilita' transitorie
e/o minimali (quali quelle dovute ad artropatie degenerative
segmentarie, esiti di fratture scheletriche, esiti di traumatismi
vari, ecc.) che richiedono programmi terapeutico-riabilitativi brevi
ed orientati ad un largo numero di utenti. Essa non richiede la
predisposizione di un progetto riabilitativo individuale.
Requisiti minimi strutturali.
La struttura garantisce la completa fruibilita' degli spazi da
parte di tutti i possibili utenti; e' indispensabile la completa
assenza di barriere architettoniche che limitano l'accesso o gli
spostamenti dentro la struttura; deve essere garantita la privacy
degli utenti.
La struttura deve essere dotata di ambienti specifici con
dimensioni, arredi ed attrezzature adeguati allo svolgimento delle
attivita' e coerenti con i programmi e gli obiettivi propri della
struttura.
In particolare:
area attrezzata per attivita' di gruppo (palestra), per
attivita' statiche e dinamiche;
area attrezzata per attivita' individuale;
box o stanze di dimensioni contenute, comunque non inferiori a
mq 6 per attivita' di massoterapia, terapia fisica e strumentale e
manipolazioni articolari;
ambulatorio medico (con una superficie minima di mq 12) per
visite specialistiche e valutazione diagnostico-prognostica e clinica
attinenti le patologie trattate;
servizio igienico per utenti, accessibile anche a portatori di
handicap;
servizio igienico e spogliatoio per gli operatori;
spogliatoio per i pazienti;
aree per attesa, attivita' di segreteria ed archivio, adeguati
alle patologie e al volume di attivita' previste.
La struttura deve avere una superficie minima, per lo svolgimento
delle attivita' specifiche, non inferiore a mq 100, e comunque una
superficie minima complessiva non inferiore a mq 130.
Requisiti minimi tecnologici.
La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente
e qualitativamente ai bisogni dell'utenza ed alle diverse tipologie
di attivita' assicurandone uno svolgimento sicuro, efficace ed
efficiente.
Le attrezzature che erogano energie fisiche devono essere a norma
secondo i requisiti previsti dalle leggi statali e comunitarie.
Devono essere presenti:
attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie
menomazioni e disabilita' di pertinenza;
presidi necessari e risorse tecnologicamente atti allo
svolgimento di prestazione da parte dei medici specialisti e degli
altri operatori professionali;
attrezzature per realizzare le varie tipologie di esercizio
terapeutico e di rieducazione funzionale negli ambienti dedicati, per
attivita' individuali e/o di gruppo;
attrezzature elettromedicali per la terapia fisica e
strumentale di supporto e di complemento all'esercizio terapeutico;
carrello per l'emergenza.
Requisiti minimi organizzativi.
Nell'ambulatorio di fisioterapia e rieducazione funzionale deve
essere previsto, durante lo svolgimento dell'attivita' ambulatoriale,
la presenza di personale medico e tecnico in numero proporzionato
alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.
Requisito minimo per l'autorizzazione e' costituito dalla
seguente dotazione di personale:
un medico, responsabile sanitario della struttura secondo
quanto previsto dall'art. 12 della presente legge a rapporto
d'impiego o professionale;
uno o piu' terapisti della riabilitazione in numero
proporzionale al carico di lavoro e all'entita' qualitativa e
quantitativa delle attivita' svolte.
Deve essere dichiarata la tipologia delle prestazioni erogate,
con riferimento al nomenclatore tariffario.
Le prestazioni effettuate devono essere registrate e corredate
dalle generalita' degli utenti; deve essere effettuata,
trimestralmente, la rilevazione dei dati.
Le registrazioni e le copie dei referti vanno conservate secondo
le modalita' e i tempi sanciti dalle norme vigenti.
Residenza sanitaria per portatori di disabilita' Sono cosi'
definite le strutture residenziali, ad alta intensita' assistenziale,
per portatori di disabilita', autosufficienti e non autonomi.
Sono rivolti a soggetti con esiti stabilizzati di patologie
fisiche e/o sensoriali, non assistibili a domicilio, ed erogano un
medio livello di assistenza medico-infermieristica, senza copertura
medica continuativa, accompagnata da un "alto" livello di tutela
socio-assistenziale ed alberghiera.
Fermo restando le previsioni della programmazione sociosanitaria
regionale, i requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici delle residenze sanitarie assistite (RSA) sono quelli
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997.