Allegato A
AMBULATORI  E  POLIAMBULATORI      Si  intende  per  ambulatorio ogni
struttura  in  cui  e' svolta attivita' di prevenzione, di diagnosi e
terapia  medica,  di  chirurgia  in  anestesia  locale  e/o analgesia
(chirurgia ambulatoriale), per situazioni che non richiedono ricovero
neanche a ciclo diurno.
    Si  intende  per  poliambulatorio  l'insieme di locali adibiti ad
ambulatori specialistici che erogano prestazioni sanitarie rientranti
nell'ambito di competenza delle diverse branche specialistiche.
Ambulatori
Requisiti minimi strutturali e tecnologici.
    I  locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al
volume   delle  prestazioni  erogate  ed  essere  privi  di  barriere
architettoniche.
    La dotazione minima degli ambienti deve essere la seguente:
      spazi  per  attesa, accettazione e attivita' amministrativa non
inferiore a mq 16;
      locale  per  l'esecuzione delle prestazioni, con superficie non
inferiore  a  mq  12,  dotato  di  separata  area  per spogliarsi per
garantire la privacy dell'utente;
      spazio o armadi per:
        deposito di materiale pulito;
        deposito di materiale sporco;
        deposito   di   materiale   d'uso,   attrezzature  e  presidi
medico-chirurgici   in  relazione  alla  specificita'  dell'attivita'
svolta;
        servizio   igienico  per  gli  utenti,  accessibile  anche  a
portatori di handicap;
      servizio igienico per il personale;
      carrello   per   l'emergenza,   con   pallone  Ambu  e  presidi
farmacologici adeguati alle tipologie d'intervento.
Requisiti minimi organizzativi.
    E'  obbligatoria  la presenza di un medico durante lo svolgimento
delle  attivita'  sanitarie;  deve  essere  indicato  il responsabile
sanitario.
    Tutti  i  materiali, farmaci e presidi soggetti a scadenza devono
recare in evidenza il limite temporale di utilizzo.
    Deve  essere tenuto un sistema di archiviazione delle prestazioni
effettuate,  avendo  cura  di  indicare le generalita' dell'utente ai
quali sono praticate.
    La  conservazione  delle  registrazioni e delle copie dei referti
deve  essere  effettuata  secondo  modalita'  e  tempi  sanciti dalla
normativa vigente.
Poliambulatori
    Per  i poliambulatori, oltre ai requisiti minimi previsti per gli
ambulatori, devono essere previsti i seguenti:
      spazi  per  accettazione  ed  attesa aumentati di mq 4 per ogni
ulteriore attivita' specialistica, se svolta contemporaneamente;
      presenza  obbligatoria  di  un  medico specialista per ciascuna
delle attivita' specialistiche esercitate;
      designazione,   tra   i   medici   specialisti   operanti   nel
poliambulatorio,  di  un  responsabile sanitario del poliambulatorio,
fermo   restando  la  responsabilita'  degli  operatori  dei  singoli
ambulatori;
      gli  ambulatori  o poliambulatori, in cui si svolgono attivita'
di  chirurgia  ambulatoriale  e/o  tecniche  di tipo invasivo, devono
inoltre possedere:
        spazio per piccoli interventi e medicazioni e locale separato
per osservazione breve post-chirurgica;
        spazio/locale  per  deposito  materiale  e  attrezzature  per
pulizia, lavaggio e disinfezione;
        spazio/locale  per sterilizzazione strumenti ed attrezzature,
se praticate in loco;
        spazio/locale          per         deposito         materiale
disinfettato/sterilizzato;
      carrello per l'emergenza adeguato alle tipologie d'interventi;
      predisposizione di un registro ambulatoriale operatorio.
Attivita' ambulatoriale di odontostomatologia
    Oltre  ai  requisiti  minimi  previsti  per  gli ambulatori, deve
essere  prevista  la  seguente dotazione di attrezzature, strumenti e
arredi:
      apparecchio   radiologico   secondo   la  normativa  vigente  e
grembiule  di  gomma  piombifera  (qualora  non  siano presenti nella
struttura dove e' ubicato l'ambulatorio);
      strumenti  per  le  visite  in quantita' adeguata ai carichi di
lavoro   giornalieri   (specchietti,  spatoline,  sonde  parodontali,
specilli, pinzette) in buste sterili;
      materiale  generico  monouso  (bicchieri,  tovaglioli, cannule,
guanti  e  mascherine, telini e fogli di polietilene per rivestimento
superfici);
      poltrona  riunito  provvisto  di  turbina, micromotore, siringa
aria-acqua, cannule di aspirazione chirurgica, lampada alogena;
      manipoli  per  turbina  e  micromotore in quantita' adeguata ai
carichi di lavoro giornaliero;
      strumentario  chirurgico  adeguato  (porta aghi, forbici, pinze
emostatiche, divaricatori, scollatori, ecc.);
      materiali  chirurgici  monouso (fili di sutura, riassorbibili o
meno, con ago montato, fili metallici, ecc.);
      contenitore per rifiuti speciali;
      contenitore per strumenti taglienti;
      contenitore per rifiuti biologici;
      vasche per la conservazione in bagno dei taglienti;
      protezioni  di  barriera  (guanti  chirurgici  monouso sterili,
visiera  per la protezione degli occhi, naso e bocca, oppure occhiali
a lenti larghe e mascherina);
      carrello mobile per l'emergenza.
Ambulatorio di dialisi
    Oltre  ai  requisiti  minimi  previsti  per gli ambulatori devono
essere previsti:
      sala per la preparazione dell'acqua;
      sala dialisi con relativo bagno;
      aria condizionata in tutti i locali;
      tubature dell'acqua in plastica;
      scarico dell'acqua per ogni letto;
      impianto idrico dotato, in particolare, di:
        presa d'acqua con minimo di 4/5 atm;
        clorazione  dell'acqua  (contenitore  da 80-100 l in plastica
con pompa per l'iniezione del cloro);
        addolcimento  dell'acqua (un addolcitore della portata minima
di 8 m cubi per ogni rigenerazione);
        declorazione dell'acqua (un decloratore automatico);
        un apparecchio di osmosi inversa;
        una   cella   di   controllo   di  conducibilita'  dell'acqua
osmotizzata;
      ogni  letto  deve  essere  dotato  di  quadro elettrico, per il
collegamento   della   unita'  dialitica,  con  proprio  interruttore
differenziale;
      possibilita'  di  dializzare i pazienti infettivi in condizione
di sicurezza.
MEDICINA DI LABORATORIO
    L'attivita'  di  medicina  di  laboratorio fornisce informazioni,
ottenute  con metodi chimici, fisici o biologici su tessuti o liquidi
di  origine  umana  o  su materiali connessi alla patologia umana, ai
fini  della  prevenzione,  della  diagnosi,  del  monitoraggio  della
terapia e del decorso della malattia e ai fini della ricerca.
    Le  tipologie di prestazioni eseguite nei diversi laboratori e la
dotazione   strumentale   hanno  un  diverso  grado  di  complessita'
commisurato  alla  realta'  sanitaria  ed  alla tipologia dei quesiti
diagnostici posti al laboratorio, pertanto, si distinguono:
      1) laboratori    generali   di   base:   sono   laboratori   ad
organizzazione  semplice  e  unitaria  che  possono svolgere indagini
nell'ambito della biochimica clinica e tossicologica, dell'ematologia
ed  emocoagulazione,  dell'immunoematologia,  della microbiologia; in
tali laboratori non possono essere impiegate metodiche che utilizzano
radioisotopi;
      2) laboratori  specializzati:  effettuano indagini diagnostiche
monospecialistiche  ad  elevato  livello  tecnologico e professionale
nell'ambito della:
        a) biochimica clinica e tossicologica;
        b) ematologia, emocoagulazione ed immunoematologia;
        c) microbiologia;
        d) virologia;
        e) citoistopatologia;
        f) genetica.
    I laboratori specializzati di biochimica clinica devono essere in
possesso  di  autorizzazione  per  l'utilizzo  di  radioisotopi,  con
relativa  attrezzatura  (gamma-counter  e  centrifuga  refrigerata  e
idonei locali specificamente autorizzati).
    Analoghi   requisiti   sono  richiesti  a  qualsiasi  laboratorio
specializzato che utilizzi radioisotopi.
    Il  laboratorio  di  virologia  e'  individuato  presso l'Azienda
ospedaliera ospedale "S. Carlo" di Potenza.
    I laboratori di genetica (tra i quali sono riconosciuti, oltre al
laboratorio di genetica umana o di genetica medica, il laboratorio di
citogenetica,  il  laboratorio di genetica molecolare, il laboratorio
per  le  malattie  congenite  del  metabolismo, il laboratorio per lo
studio  delle  talassemie  o delle emoglobinopatie, il laboratorio di
immunogenetica  o  tipizzazione  tissutale,  il  laboratorio  per gli
screening  neonatali)  saranno individuati dalla giunta regionale che
definira',    con   propria   deliberazione,   i   requisiti   e   le
localizzazioni.
    Per  queste  tipologie di laboratorio deve essere previsto quanto
segue:
      un bacino di utenza regionale o sovraregionale;
      il  personale  laureato  deve  essere specializzato in genetica
medica   e   possedere   competenze  professionali  nelle  specifiche
attivita';
      devono  essere  assoggettati  ad un programma di accreditamento
specifico;
      il  controllo  interno  di  qualita',  con l'istituzione di una
serie  di standard di controllo per tutti i reagenti e le metodologie
impiegate;
      il  controllo  esterno  di  qualita',  con la partecipazione ad
almeno  un  programma  di  controllo  esterno  di  qualita'  per ogni
categoria  di  analisi effettuata, riconosciuto a livello nazionale e
coordinato dall'Istituto superiore di sanita'.
      3) laboratori  generali di base con settori specializzati: sono
laboratori ad organizzazione complessa che, per carico di lavoro, per
varieta'   di   tipologia   analitica   e  complessita'  dei  quesiti
diagnostici   posti,  necessitano  di  una  articolazione  in  unita'
operative o moduli specializzati e della disponibilita' di tecnologie
di  livello  superiore  e  di  competenze  professionali particolari,
adeguati cioe' ai quesiti diagnostici specialistici posti.
    Tali    laboratori   possono   svolgere   indagini   diagnostiche
nell'ambito degli specifici settori di cui ai punti 1 e 2.
Requisiti minimi strutturali e tecnologici.
    I  locali  e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia e al
volume delle attivita' erogate.
    La  dotazione  minima  di ambienti per l'attivita' di medicina di
laboratorio e' la seguente:
      area  di  attesa,  con  superficie  non  inferiore  a mq 16, un
adeguato  numero  di  posti  a sedere rispetto ai picchi di frequenza
degli  accessi  e  con adiacenti servizi igienici dedicati all'utenza
ambulatoriale, accessibili anche a portatori di handicap;
      servizi igienici per il personale;
      locale/spazio per le attivita' amministrative e di archivio;
      locale  per il prelievo, che consenta il rispetto della privacy
dell'utente, con:
        locale/spazio per il trattamento del materiale d'uso;
        almeno  un  locale  per  l'esecuzione  delle  analisi nonche'
almeno  un  locale  per  ogni  settore specializzato; qualora vengono
svolte  indagini nell'ambito della microbiologia deve essere previsto
un'apposito locale; la superficie complessiva dei locali indicati non
deve essere inferiore a mq 10 per ciascun operatore.
Requisiti minimi organizzativi.
    Il  personale  laureato,  tecnico  ed  amministrativo deve essere
adeguato  alla  tipologia  e  al volume delle prestazioni erogate. La
dotazione  minima  di  personale  e'  rappresentato  da  un sanitario
laureato  e  da  un tecnico di laboratorio biomedico o in possesso di
titolo equipollente.
    Deve   essere   presente   un  documento  che  descriva  tutti  i
servizi/prestazioni   offerti   dal   laboratorio   ed  in  cui  sono
esplicitati  gli  esami  che vengono eseguiti direttamente (con quali
procedure  ed  attrezzature)  e  quelli  che vengono inviati ad altre
strutture,  fermo  restando  che  almeno l'80% delle prestazioni, per
ogni  specifica  branca, devono essere effettuate in loco (il ricorso
al "service" solo per completare l'iter diagnostico).
    Devono  esistere  documenti  di  servizio  (regolamenti interni o
linee  guida)  per  lo  svolgimento  delle  principali  attivita'  di
gestione, in particolare quelli relativi a:
      riconoscimento degli utenti;
      identificazione dei campioni;
      trasferimento del materiale biologico dalle zone di prelievo al
laboratorio;
      processi  di  sanificazione  (pulizia  ambiente,  procedure  di
disinfezione e di sterilizzazione, decontaminazione, ecc.);
      smaltimento dei rifiuti.
    I  reagenti,  il  materiale di controllo e quello di calibrazione
devono  presentare  etichette  che  ne indichino: identita', titolo o
concentrazione,  condizioni  di  conservazione  raccomandate, data di
preparazione  e  di scadenza e ogni altra informazione necessaria per
l'uso corretto.
    Deve esistere un sistema di archiviazione che contiene almeno:
      i risultati degli esami sugli utenti;
      i risultati dei controlli di qualita' interno ed esterni.
    I  risultati  vanno  conservati  secondo  le modalita' ed i tempi
stabiliti dalle norme vigenti.
    Deve  essere  garantita  la possibilita' di ritiro dei referti in
tutti i giorni feriali e in qualche pomeriggio della settimana.
    Deve  essere  predisposto  un  documento con l'elenco degli esami
svolti, le metodiche utilizzate, le unita' di misura e gli intervalli
di riferimento.
Punti prelievo
    I  punti  prelievo sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della
presente  legge;  al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione devono
essere  previsti  gli stessi requisiti strutturali minimi elencati al
punto  precedente,  ad  eccezione  dei  locali per l'esecuzione delle
analisi.
    E'   affidata   al   direttore  del  laboratorio  di  analisi  la
responsabilita'  diretta  dell'organizzazione  e  della  gestione del
punto  di  prelievo  oltre  alla  responsabilita'  relativa  sia alle
garanzie    di   protezione   igienicosanitarie   che   alla   idonea
conservazione  dei  materiali  biologici durante le fasi di prelievo,
raccolta e trasporto.
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
    Le  strutture  di  diagnostica  per  immagini  svolgono  indagini
strumentali   ai  fini  diagnostici  e/o  di  indirizzo  terapeutico,
utilizzando   sorgenti  esterne  di  radiazioni  ionizzanti  e  altre
tecniche di formazione dell'immagine.
    Le  attivita'  di  diagnostica  per  immagini sono assicurate sia
dalle  strutture  di  ricovero e cura a ciclo continuativo e/o diurno
pubbliche  e  private,  sia da strutture extraospedaliere pubbliche e
private.
    Le  strutture  che svolgono attivita' di diagnostica per immagini
senza  utilizzare  sorgenti  esterne  di  radiazioni ionizzanti, sono
obbligate  ai  vincoli  autorizzativi  previsti  per  gli  ambulatori
specialistici.
Requisiti minimi strutturali.
    I  locali  e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia e al
volume delle attivita' erogate.
    La  dotazione  minima di ambienti per l'attivita' diagnostica per
immagini e' la seguente:
      area  di  attesa dotata di un adeguato numero di posti a sedere
rispetto ai picchi di frequenza degli accessi;
      spazi  adeguati  per  accettazione, attivita' amministrativa ed
archivio;
      servizio igienico per gli utenti, accessibile anche a portatori
di handicap;
      servizio igienico per gli operatori;
      una  sala  di radiodiagnostica con annessi spazi/spogliatoi per
gli utenti;
      un  locale  per  l'esecuzione  degli  esami ecografici, qualora
previsti;
      un  locale per la conservazione ed il trattamento del materiale
sensibile;
      un locale per la refertazione;
      un area tecnica, di stretta pertinenza degli operatori medici e
tecnici;
      locale/spazio per deposito materiale pulito;
      locale/spazio per deposito materiale sporco;
      spazio  armadi  per  deposito  materiale  d'uso,  attrezzature,
strumentazioni.
Requisiti minimi tecnologici.
    La  dotazione  strumentale  minima delle strutture di diagnostica
radiologica che utilizzano radiazioni ionizzanti e' costituita da:
      generatore  A.T.  trifase  di  potenza  non inferiore a 30 Kw e
tavolo di comando;
      tavolo    ribaltabile,   preferibilmente   telecomandato,   con
serigrafo, Potter Bucky, intensificatore di brillanza;
      tubo radiogeno a doppio fuoco con anodo rotante;
      dotazione minima di primo soccorso;
      apparecchio radiologico portatile nelle strutture di ricovero.
Requisiti minimi organizzativi.
    Ogni  struttura  erogante prestazioni di diagnostica per immagini
deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:
      il personale sanitario laureato, tecnico ed amministrativo deve
essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate;
      un medico indicato quale responsabile sanitario;
      attivazione di un sistema di controllo di qualita';
      presso  ogni  struttura di diagnostica per immagini e' previsto
l'obbligo  di  comunicare  all'utente,  al momento della prenotazione
dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti.
MEDICINA NUCLEARE
    La  medicina  nucleare  consiste  in  attivita'  diagnostica  e/o
terapeutica  che utilizza le proprieta' fisiche del nucleo atomico ed
in  particolare  di  radionuclidi  artificiali.  Questi  ultimi  sono
impiegati per scopo diagnostico sia in vivo che in vitro.
Requisiti minimi strutturali.
    I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al
volume delle attivita' erogate.
    La  dotazione  minima  di  ambienti  per  l'attivita' di medicina
nucleare e' la seguente:
      area dedicata all'accettazione ed attivita' amministrativa;
      locale   destinato   all'attesa   degli   utenti   prima  della
somministrazione;
      locale somministrazione all'utente di radio farmaci;
      sala di attesa calda per gli utenti iniettati;
      zona filtro con locali spogliatoio differenziati;
      servizi   igienici   con   scarichi   controllati  per  utenti,
accessibile anche ai portatori di bandicap;
      servizi igienici per gli operatori;
      un locale destinato ad ospitare la gamma camera;
      camera  calda  -  locale a pressione negativa, per stoccaggio e
manipolazione radio farmaci e altri prodotti radioattivi.
    In   caso  di  attivita'  diagnostica  in  vitro,  questa  dovra'
svolgersi in locali chiaramente separati dall'attivita' in vivo.
Requisiti minimi impiantistici.
    Sistema di raccolta e monitoraggio degli effluenti per lo scarico
dei  rifiuti  liquidi  radioattivi collegato con il servizio igienico
destinato  agli  utenti iniettati con radiofarmaci e alla doccia zona
filtro.
    Impianto  di  condizionamento  con  adeguato  ricambio aria e con
gradienti  di  pressione progressivamente decrescenti verso la camera
calda,  dove si dovra' avere il valore piu' basso. Filtri assoluti in
uscita, per le aree classificate come "zona controllata".
Requisiti minimi tecnologici.
    La  dotazione  minima  tecnologica  delle  strutture  di medicina
nucleare deve prevedere:
      adeguati sistemi di monitoraggio;
      una gamma camera;
      dotazione minima di pronto soccorso;
      strumentazione    base    di    un   laboratorio   di   analisi
chimicocliniche, in caso di attivita' diagnostica in vitro.
Requisiti minimi organizzativi.
    Il  personale  sanitario laureato, tecnico ed amministrativo deve
essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.
    Un medico indicato quale responsabile sanitario.
    Attivazione di un sistema di controllo di qualita'.
    L'obbligo di comunicare all'utente, al momento della prenotazione
dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti.
    Qualora  vi  fosse  disponibilita'  di  una sola gamma camera, si
dovra'   provvedere   alla   formalizzazione   di  un  protocollo  di
collaborazione con un'altra unita' operativa di medicina nucleare, in
modo  da  garantire la continuita' terapeutica in caso di guasto alle
apparecchiature.
RIABILITAZIONE
    La  riabilitazione  e' un processo di soluzione dei problemi e di
educazione  nel corso del quale si porta una persona a raggiungere il
miglior  livello  di  vita  possibile  sul  piano fisico, funzionale,
sociale  ed  emozionale, con la minor restrizione possibile delle sue
scelte operative.
    Si   definiscono   attivita'  di  riabilitazione  gli  interventi
valutativi,  diagnostici,  terapeutici  e  tutte  le  altre procedure
finalizzate  a portare il soggetto affetto da menomazioni a contenere
o minimizzare la sua disabilita', ed il soggetto disabile a muoversi,
camminare,  parlare,  vestirsi,  mangiare,  comunicare e relazionarsi
efficacemente  nel proprio ambiente familiare, lavorativo, scolastico
e sociale.
    Le    attivita'    sanitarie    di    riabilitazione   richiedono
obbligatoriamente  la  presa  in carico clinica globale della persona
mediante   un   apporto   multidisciplinare   medico,  psicologico  e
pedagogico   e   la  predisposizione  di  un  progetto  riabilitativo
individuale.
    La  riabilitazione,  particolarmente nel caso in cui si verifichi
un  episodio acuto, ha inizio dal momento dell'intervento terapeutico
in fase acuta.
Progetto riabilitativo individuale.
    Si  definisce  Progetto riabilitativo individuale (PRI) l'insieme
di proposizioni, elaborate dall'e'quipe riabilitativa, coordinata dal
medico specialista responsabile.
    Il PRI:
      indica il medico specialista responsabile del progetto stesso;
      tiene  conto in maniera globale dei bisogni, delle menomazioni,
disabilita'  e  soprattutto  delle  abilita'  residue e recuperabili,
contestuali e personali;
      definisce gli esiti desiderati;
      deve  dimostrare  la  consapevolezza  e  comprensione  da parte
dell'intera  e'quipe riabilitativa dell'esame delle problematiche del
paziente,  compresi  gli  aspetti  che non sono oggetto di interventi
specifici;
      definisce il ruolo dell'e'quipe riabilitativa;
      definisce  nelle  linee generali gli obiettivi a breve, medio e
lungo termine; i tempi previsti; le azioni e le condizioni necessarie
al  raggiungimento  degli  esiti  desiderati ed e' comunicato in modo
comprensibile  ed  appropriato  al  paziente  e  ai  suoi familiari e
comunque a tutti gli operatori coinvolti nel progetto stesso;
      costituisce   il   riferimento   per   ogni  intervento  svolto
dall'e'quipe riabilitativa;
      costituisce  il  riferimento  di  verifica di qualita' da parte
delle strutture sovraordinate (Regione, U.S.L., ecc.);
      definisce   in   maniera  appropriata  il  successivo  percorso
riabilitativo (soprattutto in caso di trasferimento ad altre unita');
      e'  dotato  di  indicatori  di  risultato attraverso l'utilizzo
sistematico  di  idonee  scale  di valutazione dell'autosufficienza e
dimissione con punteggi nelle scale di valutazioni migliori di quelli
registrati all'immissione.
Classificazione delle strutture
    Le  strutture  e la tipologia degli interventi di riabilitazione,
in  relazione all'intensita' e complessita' delle attivita' sanitarie
di   riabilitazione   e  alla  quantita'  e  qualita'  delle  risorse
assorbite, sono distinte in:
      a) attivita' di riabilitazione intensiva:
        1)  presidi  o U.O. di riabilitazione intensiva ospedaliera o
extra ospedaliera;
      b) attivita' di riabilitazione estensiva o intermedia:
        1)   presidi   e   centri   ambulatoriali  di  riabilitazione
extraospedaliera;
        2)   centri  ambulatoriali  di  fisioterapia  e  rieducazione
funzionale;
        3) residenze sanitarie per portatori di disabilita'.
Presidi di riabilitazione intensiva
    Svolgono attivita' di riabilitazione intensiva, caratterizzata da
interventi  valutativi  e  terapeutici,  abitualmente collocata nella
fase  dell'immediata  post-acuzie  della  malattia,  durante la quale
l'intervento  riabilitativo puo' positivamente influenzare i processi
biologici   che   sottendono  il  recupero,  contenendo  e  riducendo
l'entita'  della  menomazione e in cui la disabilita' e' maggiormente
modificabile;  tale  attivita'  puo' ricorrere anche in situazioni di
riacutizzazione e recidive dell'evento patologico.
    L'attivita' di riabilitazione intensiva e' diretta al recupero di
disabilita'  importanti,  modificabili,  che  richiedono  un  elevato
impegno diagnostico-medico-specialistico ad indirizzo riabilitativo e
terapeutico;  tale impegno va valutato in termini di complessita' e/o
di  durata  (riferibile  ad  almeno  tre  ore  giornaliere di terapia
specifica,  intese  quali  erogate direttamente dal personale tecnico
sanitario    della   riabilitazione:   fisioterapista,   logopedista,
terapista occupazionale, ecc.).
    Il  progetto riabilitativo ed i suoi programmi attuativi sono, di
norma, contenuti entro sessanta giorni.
    Gli  interventi  di  riabilitazione  intensiva  sono  rivolti  al
trattamento di:
      patologie  complesse  che  richiedono la permanenza in ambiente
riabilitativo   dedicato  specialistico  e  l'interazione  con  altre
discipline specialistiche;
      menomazioni  piu'  gravi  e disabilita' piu' complesse, nonche'
quelle connesse con forme di patologia rara per il cui trattamento si
richiede  l'acquisizione  di  un'adeguata  esperienza o l'utilizzo di
attrezzature particolarmente complesse o di avanzata tecnologia.
Requisiti minimi strutturali.
    Area di degenza:
      camere di 1, 2, 3, 4 letti, all'interno delle quali deve essere
garantito  l'accesso  e  movimento  di  barelle  e carrozzine con una
superficie  comune,  bagno  escluso,  non  inferiore  a 12 mq per una
persona,  18  mq  per  due persone, 24 mq per tre persone e 28 mq per
quattro persone;
      tutti  i  servizi  igienici  dell'area di degenza devono essere
adeguati  per soggetti portatori di disabilita' e provvisti di almeno
un bagno assistito ogni 20 degenti;
      per  gli  altri requisiti minimi strutturali valgono le norme a
carattere generale per le aree di degenza.
    Area destinata ad attivita' ambulatoriale specialistica:
      Adeguata  alla  tipologia  delle prestazioni erogate e comunque
secondo i requisiti minimi stabiliti per gli ambulatori.
    Area di attivita' specifica di riabilitazione:
      palestra multifunzionale per attivita' dinamica e di gruppo;
      area   per   attivita'  statica,  attrezzata  per  logoterapia,
trattamento   delle   principali   turbe  neuropsicologiche,  terapia
occupazionale,       interazione       comportamentale,       terapia
fisico-strumentale.
    Sala mensa degenti.
      Devono essere assicurate, inoltre, le prestazioni relative a:
      diagnostica per immagini;
        laboratorio analisi;
        medicina interna;
        dietetica;
        cardiologia;
        diagnostica vascolare;
        neurologia;
        ortopedia e traumatologia;
        urologia con urodinamica;
        ematologia;
        oculistica;
        otorinolaringoiatria;
        gastroenterologia;
        pneumatologia;
        psichiatria.
    L'obbligo dell'erogazione delle prestazioni e' comunque garantito
all'interno del presidio, anche in forma di consulenza specialistica,
ovvero  in  strutture  esterne  per  indagini che richiedono l'uso di
attrezzature complesse.
    Per  i pazienti in eta' evolutiva la dotazione minima strutturale
dovra' prevedere i seguenti ulteriori requisiti:
      area di degenza: letto per genitore-accompagnatore;
      area  di  socializzazione differenziata rispetto a quella degli
adulti e attrezzata per attivita' ludiche;
      spazio mensa anche per genitori-accompagnatori.
Requisiti minimi tecnologici.
    Diversificati in attrezzature per la degenza, attrezzature per la
valutazione e attrezzature per il trattamento adeguate alle tipologie
e quantita' di prestazioni erogate.
Requisiti minimi organizzativi.
    I  presidi di riabilitazione intensiva sono organizzati in moduli
o  U.O. appartenenti ad una o piu' indirizzi riabilitativi, diretti e
coordinati  da un responsabile sanitario in possesso dei requisiti di
cui all'art. 12 della presente legge.
    Devono avere i seguenti requisiti organizzativi minimi:
      e'quipe  composta  da  personale medico specialista in funzione
dei moduli o U.O. attivati;
      personale dell'area psicologica e pedagogica;
      tecnici    della    riabilitazione,    logopedisti,   terapisti
occupazionali,   infermieri,   educatori   sanitari  e  personale  di
assistenza sociale in rapporto alle funzioni attivate.
    I  presidi di riabilitazione intensiva possono specializzarsi per
uno  o  piu'  indirizzi  riabilitativi. Tali presidi possono svolgere
anche  attivita' di riabilitazione estensiva per il completamento del
processo   di   recupero,  possono,  inoltre,  costituire  centri  di
riferimento  secondo  gli  indirizzi  della programmazione regionale,
per:
      l'assistenza   tecnica   alle  diverse  strutture  sociali  che
partecipano al progetto riabilitativo;
      la    formazione,    il   perfezionamento   e   l'aggiornamento
professionale degli operatori;
      la  consulenza  tecnica per la costruzione e la sperimentazione
di ausili, protesi ed ortesi;
      la  prescrizione,  il  collaudo e l'adattamento, nella fase del
trattamento  degli  ausili, delle protesi e delle ortesi previsti dal
nomenclatore tariffario delle protesi.
    Per  il  trattamento dei pazienti in eta' evolutiva, i presidi di
riabilitazione intensiva devono comunque prevedere:
      consulenza pediatrica;
      consulenza di neuropsichiatria infantile;
      consulenza psicologica;
      consulenza pedagogica;
      operatore professionale di riabilitazione:
        fisioterapista,   con   specifica   competenza   per   l'eta'
evolutiva, e logopedista.
Presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione
    Svolgono  attivita'  di  riabilitazione  estensiva  o intermedia,
intesa  quale  attivita'  rivolta  al  completamento  della  fase  di
riabilitazione  intensiva  (secondo  il  PRI)  e  al mantenimento e/o
prevenzione della progressione della disabilita'.
    Il progetto riabilitativo ed i suoi programmi attuativi prevedono
un'attivita'  terapeutica  specifica  valutabile  tra  una  e tre ore
giornaliere,  con  il completamento del ciclo riabilitativo compreso,
di norma, entro duecentoquaranta giorni.
    Fanno eccezione i pazienti affetti da gravi patologie a carattere
involutivo (sclerosi multipla, distrofia muscolare, sclerosi laterale
amiotrofica,  malattia  di  Alzheimer,  patologie  congenite  su base
genetica,  ecc.)  con  gravi  danni  cerebrali o disturbi psichici, i
pluriminorati  anche  sensoriali,  per i quali il PRI puo' estendersi
senza limitazioni.
    Per  i  pazienti  "stabilizzati"  nella  loro  condizione  di non
perfetto   recupero   funzionale,   possono   essere  previsti  cicli
riabilitativi anche su base annua.
    I   centri  ambulatoriali  di  riabilitazione  devono  costituire
l'interfaccia privilegiata tra gli interventi sanitari e le attivita'
di   riabilitazione  sociale,  quale  condizione  indispensabile  per
l'ottimizzazione  degli interventi e il raggiungimento dei risultati,
specie nelle disabilita' secondarie a danni neurologici.
    L'attivita'  di riabilitazione e' svolta nei presidi e nei centri
ambulatoriali  di  riabilitazione, attraverso prestazioni che possono
essere a carattere continuativo, diurno, ambulatoriale, extramurale e
domiciliare.
Requisiti minimi strutturali.
    La  struttura  garantisce  sempre  la  completa fruibilita' degli
spazi  da  parte  di  tutti  i possibili utenti affetti dalle diverse
tipologie  di  disabilita'.  E' indispensabile la completa assenza di
barriere  architettoniche  che  limitino  l'accesso o gli spostamenti
all'interno della struttura.
A) Requisiti minimi strutturali generali:
    1) Area destinata ai servizi con:
      locali di attesa;
      spazio per attivita' amministrativa e di segreteria;
      servizi igienici per disabili;
      servizi igienici per il personale;
      spogliatoio per il personale;
      spogliatoio per i pazienti.
    La superficie dell'area destinata ai servizi deve essere adeguata
al volume e alla tipologia delle prestazioni effettuate.
    2) Area destinata ad attivita' specifica dotata di:
     ambulatori   medici  per  visite  specialistiche  e  valutazioni
diagnostiche e prognostiche;
      palestra multifunzionale per attivita' dinamica e di gruppo;
      locale per logopedia;
      locale per terapia occupazionale;
      locale per psicomotricita';
      spazio per trattamenti di terapia fisica e chinesiterapia;
      spazio per idrochinesiterapia;
      spazio psicopedagogico;
      aree di socializzazione;
      laboratorio per autonomia ortesica e protesica.
    La superficie minima complessiva dell'area destinata ad attivita'
specifica  deve  essere  adeguata  al  volume  e  alla  tipologia  di
attivita'  e  comunque non puo' essere in nessun caso inferiore a 150
mq.
B) Per le strutture che erogano prestazioni a carattere diurno, oltre
ai  requisiti  minimi  strutturali  sopra  riportati,  devono  essere
previsti:  una  mensa (adeguata al numero dei pazienti trattati); una
sala di rotazione (intesa come locale da adibire ad attivita' manuali
e pratiche e per attivita' ludiche); deve essere prevista la presenza
di almeno una assistente sociale.
C) I  presidi  che  svolgono  attivita' di riabilitazione a carattere
continuativo,  oltre  ai  requisiti  minimi  strutturali riportati al
precedente punto A), devono possedere:
      1) area di degenza, dotata di:
        camere  di degenza, con massimo 4 posti letto e con lo spazio
necessario  per  la rotazione completa delle carrozzine, con servizio
igienico;
        bagni  assistiti,  devono  essere  previsti nella misura di 1
ogni 20 pazienti;
        spazi di soggiorno;
      2) cucina;
      3) sala da pranzo/soggiorno.
Requisiti minimi tecnologici.
    La  dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente
e  qualitativamente ai bisogni dell'utenza, alle diverse tipologie di
attivita' e al volume delle prestazioni effettuate.
    Devono  essere presenti, in ogni caso, attrezzature e dispositivi
per  la  valutazione  diagnostica,  per  il trattamento delle diverse
tipologie  di  disabilita'  e,  per  i  pazienti  in  eta'  evolutiva
attrezzature per intrattenimento ed attivita' ludiche.
Requisiti minimi organizzativi.
    Nei  presidi  e  nei  centri ambulatoriali di riabilitazione deve
essere  assicurata  la  presenza,  costante  e continua, di personale
medico  e  tecnico  in  relazione  alla  specificita' del trattamento
riabilitativo.
    Per   trattamento  extramurale  deve  intendersi  la  prestazione
eseguita in una struttura esterna al centro ma in collegamento con lo
stesso e comunque sottoposta a vincolo di autorizzazione.
    Deve  essere  indicato il responsabile sanitario della struttura,
secondo quanto previsto dall'art. 12 della presente legge.
    Deve    essere    prevista    una    e'quipe   multidisciplinare,
medico-psicologica-pedagogica  con  il  supporto  dei  tecnici  della
riabilitazione;  inoltre,  per  il  trattamento  dei pazienti in eta'
evolutiva    necessita    la   presenza   di   uno   specialista   in
neuropsichiatria infantile.
    L'e'quipe  multidisciplinare  deve  redigere,  per  ogni  singolo
paziente,  un  Progetto  riabilitativo individuale, che eventualmente
tenga  conto  del  processo riabilitativo indicato da altre strutture
(ad   esempio   i   presidi  di  riabilitazione  intensiva),  con  la
valutazione  dell'autosufficienza attraverso l'uso di idonee scale di
valutazione.
    Nel  PRI  deve essere previsto l'addestramento del paziente prima
del  rientro  nel  proprio  ambiente  di vita o un ulteriore processo
riabilitativo  per  i  pazienti  da  indirizzare verso altre forme di
assistenza (RSA, ADI, ecc.).
    Il  PRI  non  deve,  salvo  casi  eccezionali e ad esclusione dei
pazienti  in  eta' evolutiva, protrarsi per un periodo superiore ai 5
anni.
    Deve  essere  garantita  una adeguata informazione e l'accesso ai
familiari.
Fisioterapia   e   rieducazione   funzionale       Le   attivita'  di
fisioterapia  e rieducazione funzionale sono finalizzate a consentire
il massimo recupero delle funzioni lese in seguito ad eventi patogeni
o  lesionali,  prevenendo  le  menomazioni secondarie, per consentire
alla persona la migliore qualita' della vita.
    L'attivita'  di  fisioterapia  e  rieducazione  funzionale  eroga
prestazioni  indirizzate,  di norma, a curare disabilita' transitorie
e/o   minimali   (quali  quelle  dovute  ad  artropatie  degenerative
segmentarie,  esiti  di  fratture  scheletriche, esiti di traumatismi
vari,  ecc.) che richiedono programmi terapeutico-riabilitativi brevi
ed  orientati  ad  un  largo  numero  di utenti. Essa non richiede la
predisposizione di un progetto riabilitativo individuale.
Requisiti minimi strutturali.
    La  struttura  garantisce  la completa fruibilita' degli spazi da
parte  di  tutti  i  possibili  utenti; e' indispensabile la completa
assenza  di  barriere  architettoniche  che  limitano l'accesso o gli
spostamenti  dentro  la  struttura;  deve essere garantita la privacy
degli utenti.
    La  struttura  deve  essere  dotata  di  ambienti  specifici  con
dimensioni,  arredi  ed  attrezzature adeguati allo svolgimento delle
attivita'  e  coerenti  con  i programmi e gli obiettivi propri della
struttura.
    In particolare:
      area   attrezzata  per  attivita'  di  gruppo  (palestra),  per
attivita' statiche e dinamiche;
      area attrezzata per attivita' individuale;
      box  o stanze di dimensioni contenute, comunque non inferiori a
mq  6  per  attivita' di massoterapia, terapia fisica e strumentale e
manipolazioni articolari;
      ambulatorio  medico  (con  una  superficie minima di mq 12) per
visite specialistiche e valutazione diagnostico-prognostica e clinica
attinenti le patologie trattate;
      servizio  igienico per utenti, accessibile anche a portatori di
handicap;
      servizio igienico e spogliatoio per gli operatori;
      spogliatoio per i pazienti;
      aree  per attesa, attivita' di segreteria ed archivio, adeguati
alle patologie e al volume di attivita' previste.
    La struttura deve avere una superficie minima, per lo svolgimento
delle  attivita'  specifiche,  non inferiore a mq 100, e comunque una
superficie minima complessiva non inferiore a mq 130.
Requisiti minimi tecnologici.
    La  dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente
e  qualitativamente  ai bisogni dell'utenza ed alle diverse tipologie
di  attivita'  assicurandone  uno  svolgimento  sicuro,  efficace  ed
efficiente.
    Le attrezzature che erogano energie fisiche devono essere a norma
secondo i requisiti previsti dalle leggi statali e comunitarie.
    Devono essere presenti:
      attrezzature  e  dispositivi  per  la  valutazione  delle varie
menomazioni e disabilita' di pertinenza;
      presidi   necessari   e   risorse  tecnologicamente  atti  allo
svolgimento  di  prestazione  da parte dei medici specialisti e degli
altri operatori professionali;
      attrezzature  per  realizzare  le  varie tipologie di esercizio
terapeutico e di rieducazione funzionale negli ambienti dedicati, per
attivita' individuali e/o di gruppo;
      attrezzature   elettromedicali   per   la   terapia   fisica  e
strumentale di supporto e di complemento all'esercizio terapeutico;
      carrello per l'emergenza.
Requisiti minimi organizzativi.
    Nell'ambulatorio  di  fisioterapia e rieducazione funzionale deve
essere previsto, durante lo svolgimento dell'attivita' ambulatoriale,
la  presenza  di  personale  medico e tecnico in numero proporzionato
alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.
    Requisito   minimo   per  l'autorizzazione  e'  costituito  dalla
seguente dotazione di personale:
      un  medico,  responsabile  sanitario  della  struttura  secondo
quanto   previsto  dall'art.  12  della  presente  legge  a  rapporto
d'impiego o professionale;
      uno   o   piu'   terapisti   della   riabilitazione  in  numero
proporzionale  al  carico  di  lavoro  e  all'entita'  qualitativa  e
quantitativa delle attivita' svolte.
    Deve  essere  dichiarata  la tipologia delle prestazioni erogate,
con riferimento al nomenclatore tariffario.
    Le  prestazioni  effettuate  devono essere registrate e corredate
dalle    generalita'    degli   utenti;   deve   essere   effettuata,
trimestralmente, la rilevazione dei dati.
    Le  registrazioni e le copie dei referti vanno conservate secondo
le modalita' e i tempi sanciti dalle norme vigenti.
Residenza  sanitaria  per  portatori  di  disabilita'      Sono cosi'
definite le strutture residenziali, ad alta intensita' assistenziale,
per portatori di disabilita', autosufficienti e non autonomi.
    Sono  rivolti  a  soggetti  con  esiti  stabilizzati di patologie
fisiche  e/o  sensoriali,  non assistibili a domicilio, ed erogano un
medio  livello  di assistenza medico-infermieristica, senza copertura
medica  continuativa,  accompagnata  da  un  "alto" livello di tutela
socio-assistenziale ed alberghiera.
    Fermo  restando le previsioni della programmazione sociosanitaria
regionale,   i   requisiti   minimi   organizzativi,   strutturali  e
tecnologici  delle  residenze  sanitarie  assistite (RSA) sono quelli
stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 gennaio
1997.