Allegato A 
 
 
                 (Riferito agli articoli 2 co. 2, 8 co. 2 e 18 co. 1) 
 
         CAMPO DI APPLICAZIONE REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 
 
 
    Settori e attivita' esclusi dal regolamento (UE) n. 1407/2013 
 
    1. Ai sensi  dell'art.  1,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)
1407/2013 non sono concessi: 
      a)  aiuti  a  imprese  operanti  nel  settore  della  pesca   e
dell'acquacoltura  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  104/2000   del
Consiglio; 
      b) aiuti  a  imprese  operanti  nel  settore  della  produzione
primaria dei prodotti agricoli; 
      c) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione  e
commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: 
        1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo
o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o
immessi sul mercato dalle imprese interessate, 
        2)  qualora  l'aiuto  sia  subordinato  al  fatto  di  venire
parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; 
      d) aiuti per attivita' connesse  all'esportazione  verso  paesi
terzi  o  Stati  membri,  ossia  aiuti  direttamente   collegati   ai
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una  rete  di
distribuzione o ad altre  spese  correnti  connesse  con  l'attivita'
d'esportazione; 
      e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto
a quelli d'importazione. 
    2. Ai sensi  dell'art.  3,  paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)
1407/2013 non sono concessi aiuti destinati all'acquisto  di  veicoli
per il trasporto merci su strada da parte di imprese  che  effettuano
trasporto di merci su strada per conto terzi. 
    3. Ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo  2  del  regolamento  (UE)
1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a),
b) o c) del punto 1 opera anche in uno o piu' dei  settori  o  svolge
anche altre attivita' che rientrano nel  campo  di  applicazione  del
regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione  a
questi ultimi settori o attivita' a condizione che  lo  Stato  membro
interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle
attivita' o la distinzione dei costi, che le attivita' esercitate nei
settori esclusi dal campo di applicazione  del  presente  regolamento
non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a  norma  di  detto
regolamento. 
    4. Ai sensi dell'art.  2,  paragrafo  1,  lettere  b)  e  c)  del
regolamento (UE) 1407/2013, si intende per: 
      a)  trasformazione   di   un   prodotto   agricolo:   qualsiasi
trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta
pur sempre un prodotto agri col o,eccezione fatta  per  le  attivita'
svolte nell'azienda agricola necessarie  per  preparare  un  prodotto
animale o vegetale alla prima vendita; 
      b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o
l'esposizione  di  un  prodotto  agricolo  allo  scopo  di   vendere,
consegnare o immettere sul mercato  in  qualsiasi  altro  modo  detto
prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un  produttore
primario a rivenditori o a imprese  di  trasformazione,  e  qualsiasi
attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la  vendita
da parte di un  produttore  primario  a  dei  consumatori  finali  e'
considerata  commercializzazione  se  ha  luogo  in  locali  separati
riservati a tale scopo. 
 
Definizione di impresa unica ai sensi dell'art. 2,  paragrafo  2  del
                    regolamento (UE) n. 1407/2013 
 
    1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo  2  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le
quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
      a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto  degli
azionisti o soci di un'altra impresa; 
      b)  un'impresa  ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare   la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione  o
sorveglianza di un'altra impresa; 
      c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominate
su  un'altra  impresa  in  virtu'  di  un  contratto   concluso   con
quest'ultima oppure in  virtu'  di  una  clausola  dello  statuto  di
quest'ultima; 
      d) un'impresa azionista o socia di un'altra  impresa  controlla
da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto   degli
azionisti o soci di quest'ultima. 
    Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui  al
primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o  piu'  altre
imprese sono anch'esse considerate impresa unica.