Allegato 
 
Regolamento concernente i criteri e  le  modalita'  per  la  gestione
  degli  interventi  e  per  la   concessione   ed   erogazione   dei
  finanziamenti a sostegno delle attivita' di produzione  audiovisiva
  regionale a valere sullo stanziamento  denominato  Fondo  regionale
  per   l'audiovisivo   destinato    all'Associazione    Fondo    per
  l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, nonche'  il  funzionamento
  del Comitato tecnico, ai sensi dell'art. 11, comma 6,  della  legge
  regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti  regionali  per  la
  promozione,  la  valorizzazione  del  patrimonio  e  della  cultura
  cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per
  la localizzazione delle sale  cinematografiche  nel  Friuli-Venezia
  Giulia). 
(Omissis) 
 
                               Art. 1. 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina,  ai  sensi  dell'art.  11,
comma 6, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21  (Provvedimenti
regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della
cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive
e   per   la   localizzazione   delle   sale   cinematografiche   nel
Friuli-Venezia Giulia), i criteri e  le  modalita'  per  la  gestione
degli interventi e per la concessione ed erogazione dei finanziamenti
a sostegno delle attivita'  di  produzione  audiovisiva  regionale  a
valere   sullo   stanziamento   denominato   Fondo   regionale    per
l'audiovisivo destinato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo  del
Friuli-Venezia Giulia, finalizzati  a  sostenere  la  crescita  delle
imprese del  territorio  regionale  che  operano  nel  settore  della
produzione  audiovisiva  e  a  favorire  lo  sviluppo  della  cultura
cinematografica regionale. 
 
                               Art. 2. 
 
                   Opere e iniziative finanziabili 
 
    1. Ai  fini  del  presente  regolamento  sono  considerate  opere
audiovisive: 
    a) la fiction, anche cinematografica; 
    b) l'audiovisivo di animazione; 
    c) il cortometraggio; 
    d) il documentario. 
    2. Ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  regionale  21/2006,  i
contributi  sono  concessi  per  lo  sviluppo,  la  produzione  e  la
distribuzione di opere audiovisive: 
    a) da realizzare nei formati  considerati  a  maggiore  vocazione
regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione; 
    b) che sviluppano tematiche legate al territorio; 
    c) che valorizzano, con l'uso  delle  corrispondenti  lingue,  le
minoranze  linguistiche  storiche  presenti  nel   territorio   della
regione, di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche); 
    d) di particolare interesse e  rilevanza  per  il  Friuli-Venezia
Giulia  tali  da  suscitare  attenzione   in   ambito   nazionale   e
internazionale. 
    3. I contributi sono concessi inoltre: 
    a)  alle  imprese  per  la  partecipazione  di   dipendenti   e/o
collaboratori,   professionisti   del   settore   della    produzione
audiovisiva, a corsi di formazione; 
    b) a professionisti  del  settore  della  produzione  audiovisiva
residenti  in  regione,  a  titolo  di  borsa  di  studio,   per   la
partecipazione, in Italia o all'estero, ad iniziative  di  formazione
professionale di eccellenza relative a discipline creative, tecniche,
gestionali ed amministrative. 
    4. Sono escluse dal contributo le opere audiovisive  a  carattere
pubblicitario, pornografico, discriminatorio o che fanno apologia  di
violenza, nonche' i programmi che promuovono un'istituzione o le  sue
attivita'. 
 
                               Art. 3. 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'art. 2  comma  2  e
comma 3, lettera a), le imprese che hanno sede legale o operativa nel
territorio della regione Friuli-Venezia Giulia che svolgono attivita'
nel settore della produzione audiovisiva. 
    2. In caso di opera audiovisiva coprodotta  con  altri  soggetti,
l'impresa   beneficiaria   deve   dimostrare    una    partecipazione
maggioritaria nella coproduzione ovvero, in  caso  di  partecipazione
minoritaria, l'impiego prevalente  di  professionisti  residenti  nel
territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. 
    3. Sono beneficiari del contributo di cui all'art.  2,  comma  3,
lettera b),  le  persone  fisiche,  residenti  nel  territorio  della
regione  Friuli-Venezia  Giulia,  professionisti  del  settore  della
produzione audiovisiva. 
    4. Sono escluse dai contributi di cui ai commi 1 e 2  le  imprese
in difficolta' cosi' come definite all'art. 2, punto 18 del Reg. (UE)
n. 651/2014 del 17 giugno 2014. 
 
                               Art. 4. 
 
            Intensita' del contributo e spese ammissibili 
 
    1. I contributi per le iniziative di cui  all'art.  2,  comma  2,
sono concessi nella misura massima del 50%  della  spesa  complessiva
ammissibile e per un importo massimo di 100.000 euro. Sono ammesse le
spese sostenute per: 
    a)  l'opzione  e  l'acquisizione  di  diritti,  le  attivita'  di
ricerca, inclusi i sopralluoghi, la ricerca di archivi, la  scrittura
della sceneggiatura ed il trattamento fino alla  versione  definitiva
inclusi i costi di traduzione, la realizzazione di uno storyboard, la
ricerca dei tecnici principali e del casting, la preparazione  di  un
budget  preventivo  di  produzione,  la  preparazione  di  un   piano
finanziario,  la  ricerca  di   partner,   di   finanziatori   e   di
coproduttori,  la  preparazione   del   piano   di   produzione,   la
preparazione delle strategie di marketing e di promozione dell'opera,
la  realizzazione  di  un  promovideo,  la  ricerca  grafica   e   la
realizzazione di un pilota per l'animazione  e  i  prodotti  seriali,
nonche'  le  spese  strettamente   riconducibili   all'attivita'   di
ideazione del prodotto audiovisivo; 
    b)  l'assunzione  di  personale  tecnico  e  artistico,  viaggio,
trasporto,   vitto   e   alloggio,    attrezzature    e    logistica,
postproduzione, l'assicurazione di personale e materiali, nonche'  le
spese per la gestione e quelle strettamente riconducibili agli  oneri
di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva  nei  mercati
nazionali e internazionali; 
    c) pubblicita' e promozione, stampa  e  diffusione  multimediale,
partecipazione a festival e mercati specializzati, nonche'  le  spese
strettamente riconducibili alla promozione e  marketing  delle  opere
realizzate ed alla loro circuitazione nei festival,  rassegne  e  nei
premi dedicati al settore. 
    2. Il contributo di cui  all'art.  2,  comma  3,  lettera  a)  e'
concesso  nella  misura  massima  del  50%  della  spesa  complessiva
ammissibile e per un importo massimo di 20.000 euro. Sono ammesse  le
spese  sostenute  per  il  viaggio,   trasporto,   vitto,   alloggio,
assicurazione, spese bancarie, nonche' le  altre  spese  strettamente
riconducibili alla partecipazione ai corsi di formazione. 
    3. Il contributo di cui  all'art.  2,  comma  3,  lettera  b)  e'
concesso  nella  misura  massima  del  90%  della  spesa  complessiva
ammissibile e per un importo massimo di 20.000 euro per ogni  singola
iniziativa e per ogni beneficiario. Sono ammesse le  spese  sostenute
per  l'iscrizione  e  la  frequenza  alle  iniziative  di  formazione
professionale,  le   spese   di   vitto,   alloggio,   trasporto   ed
assicurazione. 
    4. L'intensita' del contributo  e'  stabilita  in  conformita'  a
quanto previsto  dall'Allegato  «A»  che  forma  parte  integrante  e
sostanziale del presente regolamento. 
 
                               Art. 5. 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
 
    1. La domanda di contributo per le iniziative di cui all'art.  2,
comma 2 e 3  lettera  a),  redatta  secondo  il  modello  predisposto
dall'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia  Giulia,
approvato con decreto del direttore del Servizio turismo e pubblicato
sul sito del Fondo per l'Audiovisivo del  Friuli-Venezia  Giulia,  e'
sottoscritta   dal   legale   rappresentante   e,   corredata   della
documentazione prevista nel bando, e' inviata all'Associazione  Fondo
per  l'Audiovisivo   del   Friuli-Venezia   Giulia   mediante   posta
elettronica certificata (PEC), entro i termini previsti dal bando  di
cui all'art. 9. 
    2. La  domanda  di  contributo  per  l'ottenimento  di  borse  di
studio,  sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) e'  sottoscritta  dal
richiedente e, corredata della documentazione prevista nel bando,  e'
inviata all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo  del  Friuli-Venezia
Giulia mediante posta raccomandata a RR entro i termini previsti  dal
bando di cui all'art. 9. 
    3.  La  ripresentazione  della  domanda,  per  qualsiasi   causa,
comporta l'obbligo di ripresentare l'intera documentazione. 
    4. La documentazione presentata ed il materiale consegnato per le
finalita'  del  presente  regolamento,  non  saranno  in  ogni   caso
restituiti al termine del procedimento. 
 
                               Art. 6. 
 
                   Regime comunitario applicabile 
 
    1. Il contributo di cui al presente regolamento e'  concesso  nel
rispetto delle disposizioni di cui  al  Regolamento  (UE)  17  giugno
2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli  articoli  107  e  108  del  trattato(regolamento  generale  di
esenzione per categoria)), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L
107. 
 
                               Art. 7. 
 
                    Cumulabilita' dei contributi 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento  sono  cumulabili,
entro il limite di cui all'art. 4,  comma  1,  con  altri  contributi
previsti dalla normativa comunitaria, statale  o  regionale,  se  non
diversamente stabilito. 
 
                               Art. 8. 
 
                  Divieto generale di contribuzione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000,  n.
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di  accesso),  non  e'  ammissibile  la  concessione  di
contributi a fronte di  rapporti  giuridici  instaurati  a  qualunque
titolo tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci  ovvero
tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, limitatamente ai
rapporti giuridici che assumono rilevanza ai fini  della  concessione
di contributi. 
 
                               Art. 9. 
 
               Modalita' di concessione dei contributi 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi  con
procedimento valutativo a bando come disciplinato dall'art. 36, comma
3 della legge regionale 7/2000. Nel bando sono definiti: 
    a) la tipologia delle iniziative ammesse a contributo; 
    b) i  termini  iniziali  e  finali  per  la  presentazione  delle
domande; 
    c) le risorse disponibili; 
    d) l'eventuale articolazione dei  criteri  di  valutazione  delle
iniziative ammissibili a contributo. 
    2.  I   bandi   sono   adottati   dall'Associazione   Fondo   per
l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia previa approvazione da  parte
del Direttore del  Servizio  turismo,  e  sono  pubblicati  sul  sito
istituzionale della Regione e dell'Associazione stessa. 
 
                              Art. 10. 
 
                          Comitato tecnico 
 
    1. Il Comitato tecnico, nominato  ai  sensi  dell'art.  12  della
legge regionale n. 21/2006 e' convocato dal  direttore  del  Servizio
turismo su indicazione del  Presidente  dell'Associazione  Fondo  per
l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia. 
    2. L'avviso di convocazione e' spedito, anche via mail, a ciascun
componente del  Comitato  almeno  quattro  giorni  prima  della  data
fissata per la riunione. 
    3.  Il  segretario  del  Comitato  espleta  i  compiti   relativi
all'organizzazione delle attivita' del Comitato. 
    4. Per la validita' delle deliberazioni del Comitato  tecnico  e'
necessaria  la  presenza  della   maggioranza   dei   membri   e   le
deliberazioni sono prese a  maggioranza  dei  presenti.  In  caso  di
parita' di voti prevale il voto del Presidente del Comitato tecnico. 
 
                              Art. 11. 
 
        Valutazione delle iniziative ammissibili a contributo 
 
    1.  La  valutazione  comparata  delle  domande  da  ammettere   a
contributo e' effettuata dal Comitato tecnico sulla base dei seguenti
criteri: 
    a) originalita': da 1 a 25 punti; 
    b) qualita': da 1 a 25 punti; 
    c) fattibilita': da 1 a 25 punti; 
    d) contenuto artistico-culturale: da 1 a 25 punti. 
    2. L'esito della valutazione e' approvato  dal  Comitato  tecnico
con verbale trasmesso  al  Direttore  del  servizio  turismo  per  la
relativa approvazione. 
    3. Il punteggio complessivo per l'accesso al contributo non  puo'
essere inferiore a 51 punti. 
 
                              Art. 12. 
 
 Modalita' di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi 
 
    1. Entro 30 giorni dalla redazione della graduatoria da parte del
Comitato tecnico, sulla base dei criteri di selezione di cui all'art.
11, il direttore del Servizio turismo adotta il decreto con il  quale
viene approvata la graduatoria delle iniziative ammissibili; entro  7
giorni da detta ratifica l'Associazione Fondo per  l'Audiovisivo  del
Friuli-Venezia Giulia pubblica sul  proprio  sito  la  graduatoria  e
provvede  a  comunicare  ai  soggetti  beneficiari   l'ammissione   a
contributo ed  i  termini  e  le  modalita'  per  l'erogazione  e  la
rendicontazione. 
    2. I contributi possono essere erogati in via anticipata e previa
motivata richiesta da parte del beneficiario, nella  misura  prevista
dai bandi e comunque non superiore al 60 per  cento,  successivamente
all'accreditamento    del    relativo     finanziamento     regionale
all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia. 
    3. L'erogazione  del  saldo  del  contributo  avviene  a  seguito
dell'approvazione della rendicontazione della spesa. 
    4. Qualora in sede di rendicontazione la spesa sostenuta  risulti
inferiore al preventivo sulla base del quale il contributo  e'  stato
concesso, l'importo del contributo e'  ridotto  in  proporzione  alla
spesa rendicontata. 
    5. Sono ammesse compensazioni tra le diverse voci di spesa  entro
il limite del 20 per cento della spesa complessiva, purche' rimangano
inalterati i contenuti dell'iniziativa. 
    6.  La  liquidazione  dei  contributi  di  cui  all'art.  11   e'
subordinata  alla  dichiarazione  del  beneficiario  di  non   essere
destinatario di un ordine di recupero pendente  per  effetto  di  una
decisione  della  Commissione  che  dichiara  un  aiuto  illegale   o
incompatibile con il mercato interno. 
 
                              Art. 13. 
 
                     Rendicontazione della spesa 
 
    1. Entro il termine stabilito nella comunicazione di ammissione a
contributo di cui all'art. 12,  comma  1,  i  beneficiari  presentano
all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia la
documentazione prevista, rispettivamente, nell' art. 41  della  legge
regionale 7/2000, qualora si tratti di  persone  fisiche,  ovvero,  a
scelta del beneficiario, quella prevista dall'art. 41-bis della legge
regionale 7/2000, qualora si tratti di imprese. 
    2. Qualora il contributo sia stato concesso per la partecipazione
a corsi  di  formazione  ovvero  a  titolo  di  borsa  di  studio,  i
beneficiari  sono  tenuti  a  documentare  la   partecipazione   alle
attivita' formative finanziate. 
    3. Il termine per la  presentazione  della  rendicontazione  puo'
essere prorogato su istanza  motivata  del  beneficiario,  presentata
prima della scadenza del  termine;  la  mancata  rendicontazione  nei
termini stabiliti nella comunicazione di ammissione  a  contributo  o
nei termini prorogati comporta la revoca del contributo. 
    4. L' ammontare delle spese rendicontate,  con  esclusione  delle
spese di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), devono essere in misura
pari ad almeno il doppio dell'importo del contributo assegnato. A tal
fine viene considerato anche l'importo dell'I.V.A. se il beneficiario
dimostra che, ai sensi della  vigente  normativa  fiscale,  non  puo'
recuperarla. 
 
                              Art. 14. 
 
                      Obblighi del beneficiario 
 
    1. E' fatto  obbligo  al  beneficiario,  a  pena  di  revoca  del
contributo: 
    a) di realizzare l'opera o partecipare all'iniziativa  formativa,
conformemente al progetto ammesso a contributo; 
    b) di avviare il progetto  dell'opera  o  l'iniziativa  formativa
entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene erogato il  contributo  e
di concluderli entro i 24 mesi successivi alla data di avvio. 
    2. Nel caso di contributi di cui all'art. 2,  comma  2,  concessi
per la produzione e la distribuzione di opere audiovisive, e' inoltre
fatto obbligo alle imprese beneficiarie: 
    a) di organizzare durante le riprese, una conferenza  stampa  che
preveda  la  presenza  del  regista,  degli  interpreti   principali,
dell'Assessore regionale in materia di  attivita'  produttive  e  del
Presidente   dell'Associazione   Fondo    per    l'Audiovisivo    del
Friuli-Venezia Giulia o loro delegati, nonche' dei rappresentanti dei
media, senza esclusione alcuna; 
    b) di concedere a  titolo  gratuito  all'Associazione  Fondo  per
l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, l'utilizzo di almeno  cinque
foto di scena scelte dall'Associazione stessa,  nonche'  il  permesso
per un operatore delegato  dall'Associazione  alla  realizzazione  di
foto di scena e di  riprese  nel  retro  palcoscenico  («backstage»),
durante almeno una giornata di riprese; 
    c) di concedere a titolo gratuito all'Associazione una  copia  in
DVD di alta qualita'  dell'opera  audiovisiva,  entro  trenta  giorni
dalla sua messa in onda o  proiezione  cinematografica,  autorizzando
espressamente l'utilizzo senza fini di lucro di  tale  copia  per  la
proiezione, anche a stralci, sia  nel  territorio  regionale  sia  in
occasione di eventi di promozione nazionali o internazionali; 
    d) di autorizzare  la  presenza  sul  set  di  un  rappresentante
dell'Associazione in tempi e modi concordati; 
    e)  di  organizzare,  entro  24  mesi   dalla   data   di   avvio
dell'iniziativa, la proiezione  dell'opera  in  localita'  regionali,
anche in caso di partecipazione dell'opera a festival cinematografici
nazionali  e  internazionali,   coinvolgendo   l'Associazione   nelle
conferenze stampa di presentazione; 
    f)  di  depositare,  entro  24   mesi   dalla   data   di   avvio
dell'iniziativa, una copia dell'opera  in  alta  qualita'  presso  la
Cineteca del Friuli,  secondo  standard  indicati  annualmente  dalla
Cineteca stessa. 
    3. Inoltre, per tutti i contributi di cui all'art.  2,  comma  2,
concessi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione  di  opere
audiovisive, e' fatto obbligo alle imprese beneficiarie: 
      a)  di  riportare   la   seguente   dicitura   «Realizzato   in
collaborazione con il  Fondo  per  l'Audiovisivo  del  Friuli-Venezia
Giulia», unitamente al logo di  promozione  turistica  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia ed ai ringraziamenti alla Regione medesima, nei
titoli  di  testa  e  in  tutti  i  materiali   pubblicitari   e   di
comunicazione e in ogni altro materiale di divulgazione  relativo  al
progetto finanziato e all'opera realizzata. 
    4. I termini di cui al comma 2, lettere e) e f),  possono  essere
prorogati su motivata richiesta dell'interessato. 
    5. La verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 1  e
2 e'  effettuata  dal  Fondo  per  l'Audiovisivo  del  Friuli-Venezia
Giulia. 
 
                              Art. 15. 
 
                              Controlli 
 
    1. L'Associazione  Fondo  per  l'Audiovisivo  del  Friuli-Venezia
Giulia puo' disporre in qualsiasi  momento,  anche  su  richiesta  di
specifici  ed  ulteriori  controlli  da  parte   dell'amministrazione
regionale, ispezioni e controlli anche a campione,  in  relazione  al
contributo erogato, allo scopo di verificare lo stato  di  attuazione
dell'iniziativa,  la   veridicita'   delle   informazioni   e   delle
dichiarazioni prodotte dal beneficiario, nonche'  il  rispetto  degli
obblighi di cui all'art. 14. 
 
                              Art. 16. 
 
                        Revoca e sospensione 
 
    1. Fermi restando i  casi  di  revoca  di  cui  all'art.  14,  il
contributo e' revocato qualora il beneficiario realizzi un'iniziativa
difforme da quella ammessa a contributo. 
    2.  La  sospensione  delle  erogazioni  e  la  restituzione   dei
contributi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III,
capo II della legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 17. 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Ai procedimenti in corso per i quali sia gia'  intervenuto  il
provvedimento di concessione alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento di cui  al
Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011,  n.  0256/Pres.
(Regolamento recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione  di
contributi a  sostegno  delle  produzioni  audiovisive  regionali,  a
valere  sullo  stanziamento  Fondo   regionale   per   l'audiovisivo,
assegnato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia
Giulia, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 novembre  2006,
n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione,  la  valorizzazione
del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle
produzioni  audiovisive  e   per   la   localizzazione   delle   sale
cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia)). 
    2. Per  i  procedimenti  di  cui  al  comma  1,  i  finanziamenti
regionali sono accreditati, previa richiesta, all'Associazione  Fondo
per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, periodicamente, a fronte
dell'approvazione,  da  parte  della   stessa   Associazione,   della
rendicontazione delle spese di cui all'art. 12, comma 1, del  decreto
del  Presidente  della  Regione  25  ottobre  2011,  n.   0256/Pres.,
presentata da parte di ciascun soggetto beneficiario. 
    3. Ai procedimenti in corso per i quali non sia gia'  intervenuto
il provvedimento di concessione alla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento, si applica il presente regolamento. 
 
                              Art. 18. 
 
                             R i n v i o 
 
    1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento
si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000. 
    2. I rinvii a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti  nel
presente regolamento si intendono effettuati  al  testo  vigente  dei
medesimi. 
 
                              Art. 19. 
 
                             Abrogazione 
 
    1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 25 ottobre
2011, n. 0256/Pres. (Regolamento recante criteri e modalita'  per  la
concessione di contributi a  sostegno  delle  produzioni  audiovisive
regionali,  a  valere  sullo   stanziamento   Fondo   regionale   per
l'audiovisivo, assegnato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del
Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale  6
novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la  promozione,  la
valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo
sviluppo delle produzioni audiovisive e per la  localizzazione  delle
sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia)). 
 
                              Art. 20. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.