Allegato Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la gestione degli interventi e per la concessione ed erogazione dei finanziamenti a sostegno delle attivita' di produzione audiovisiva regionale a valere sullo stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo destinato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, nonche' il funzionamento del Comitato tecnico, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia). (Omissis) Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia), i criteri e le modalita' per la gestione degli interventi e per la concessione ed erogazione dei finanziamenti a sostegno delle attivita' di produzione audiovisiva regionale a valere sullo stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo destinato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, finalizzati a sostenere la crescita delle imprese del territorio regionale che operano nel settore della produzione audiovisiva e a favorire lo sviluppo della cultura cinematografica regionale. Art. 2. Opere e iniziative finanziabili 1. Ai fini del presente regolamento sono considerate opere audiovisive: a) la fiction, anche cinematografica; b) l'audiovisivo di animazione; c) il cortometraggio; d) il documentario. 2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21/2006, i contributi sono concessi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere audiovisive: a) da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione; b) che sviluppano tematiche legate al territorio; c) che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della regione, di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche); d) di particolare interesse e rilevanza per il Friuli-Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale. 3. I contributi sono concessi inoltre: a) alle imprese per la partecipazione di dipendenti e/o collaboratori, professionisti del settore della produzione audiovisiva, a corsi di formazione; b) a professionisti del settore della produzione audiovisiva residenti in regione, a titolo di borsa di studio, per la partecipazione, in Italia o all'estero, ad iniziative di formazione professionale di eccellenza relative a discipline creative, tecniche, gestionali ed amministrative. 4. Sono escluse dal contributo le opere audiovisive a carattere pubblicitario, pornografico, discriminatorio o che fanno apologia di violenza, nonche' i programmi che promuovono un'istituzione o le sue attivita'. Art. 3. Soggetti beneficiari 1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'art. 2 comma 2 e comma 3, lettera a), le imprese che hanno sede legale o operativa nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia che svolgono attivita' nel settore della produzione audiovisiva. 2. In caso di opera audiovisiva coprodotta con altri soggetti, l'impresa beneficiaria deve dimostrare una partecipazione maggioritaria nella coproduzione ovvero, in caso di partecipazione minoritaria, l'impiego prevalente di professionisti residenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. 3. Sono beneficiari del contributo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), le persone fisiche, residenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, professionisti del settore della produzione audiovisiva. 4. Sono escluse dai contributi di cui ai commi 1 e 2 le imprese in difficolta' cosi' come definite all'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Art. 4. Intensita' del contributo e spese ammissibili 1. I contributi per le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, sono concessi nella misura massima del 50% della spesa complessiva ammissibile e per un importo massimo di 100.000 euro. Sono ammesse le spese sostenute per: a) l'opzione e l'acquisizione di diritti, le attivita' di ricerca, inclusi i sopralluoghi, la ricerca di archivi, la scrittura della sceneggiatura ed il trattamento fino alla versione definitiva inclusi i costi di traduzione, la realizzazione di uno storyboard, la ricerca dei tecnici principali e del casting, la preparazione di un budget preventivo di produzione, la preparazione di un piano finanziario, la ricerca di partner, di finanziatori e di coproduttori, la preparazione del piano di produzione, la preparazione delle strategie di marketing e di promozione dell'opera, la realizzazione di un promovideo, la ricerca grafica e la realizzazione di un pilota per l'animazione e i prodotti seriali, nonche' le spese strettamente riconducibili all'attivita' di ideazione del prodotto audiovisivo; b) l'assunzione di personale tecnico e artistico, viaggio, trasporto, vitto e alloggio, attrezzature e logistica, postproduzione, l'assicurazione di personale e materiali, nonche' le spese per la gestione e quelle strettamente riconducibili agli oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali; c) pubblicita' e promozione, stampa e diffusione multimediale, partecipazione a festival e mercati specializzati, nonche' le spese strettamente riconducibili alla promozione e marketing delle opere realizzate ed alla loro circuitazione nei festival, rassegne e nei premi dedicati al settore. 2. Il contributo di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) e' concesso nella misura massima del 50% della spesa complessiva ammissibile e per un importo massimo di 20.000 euro. Sono ammesse le spese sostenute per il viaggio, trasporto, vitto, alloggio, assicurazione, spese bancarie, nonche' le altre spese strettamente riconducibili alla partecipazione ai corsi di formazione. 3. Il contributo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) e' concesso nella misura massima del 90% della spesa complessiva ammissibile e per un importo massimo di 20.000 euro per ogni singola iniziativa e per ogni beneficiario. Sono ammesse le spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza alle iniziative di formazione professionale, le spese di vitto, alloggio, trasporto ed assicurazione. 4. L'intensita' del contributo e' stabilita in conformita' a quanto previsto dall'Allegato «A» che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Art. 5. Modalita' di presentazione delle domande 1. La domanda di contributo per le iniziative di cui all'art. 2, comma 2 e 3 lettera a), redatta secondo il modello predisposto dall'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto del direttore del Servizio turismo e pubblicato sul sito del Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, e' sottoscritta dal legale rappresentante e, corredata della documentazione prevista nel bando, e' inviata all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia mediante posta elettronica certificata (PEC), entro i termini previsti dal bando di cui all'art. 9. 2. La domanda di contributo per l'ottenimento di borse di studio, sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) e' sottoscritta dal richiedente e, corredata della documentazione prevista nel bando, e' inviata all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia mediante posta raccomandata a RR entro i termini previsti dal bando di cui all'art. 9. 3. La ripresentazione della domanda, per qualsiasi causa, comporta l'obbligo di ripresentare l'intera documentazione. 4. La documentazione presentata ed il materiale consegnato per le finalita' del presente regolamento, non saranno in ogni caso restituiti al termine del procedimento. Art. 6. Regime comunitario applicabile 1. Il contributo di cui al presente regolamento e' concesso nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato(regolamento generale di esenzione per categoria)), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107. Art. 7. Cumulabilita' dei contributi 1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili, entro il limite di cui all'art. 4, comma 1, con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, se non diversamente stabilito. Art. 8. Divieto generale di contribuzione 1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non e' ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, limitatamente ai rapporti giuridici che assumono rilevanza ai fini della concessione di contributi. Art. 9. Modalita' di concessione dei contributi 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi con procedimento valutativo a bando come disciplinato dall'art. 36, comma 3 della legge regionale 7/2000. Nel bando sono definiti: a) la tipologia delle iniziative ammesse a contributo; b) i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande; c) le risorse disponibili; d) l'eventuale articolazione dei criteri di valutazione delle iniziative ammissibili a contributo. 2. I bandi sono adottati dall'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia previa approvazione da parte del Direttore del Servizio turismo, e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione e dell'Associazione stessa. Art. 10. Comitato tecnico 1. Il Comitato tecnico, nominato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 21/2006 e' convocato dal direttore del Servizio turismo su indicazione del Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia. 2. L'avviso di convocazione e' spedito, anche via mail, a ciascun componente del Comitato almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione. 3. Il segretario del Comitato espleta i compiti relativi all'organizzazione delle attivita' del Comitato. 4. Per la validita' delle deliberazioni del Comitato tecnico e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente del Comitato tecnico. Art. 11. Valutazione delle iniziative ammissibili a contributo 1. La valutazione comparata delle domande da ammettere a contributo e' effettuata dal Comitato tecnico sulla base dei seguenti criteri: a) originalita': da 1 a 25 punti; b) qualita': da 1 a 25 punti; c) fattibilita': da 1 a 25 punti; d) contenuto artistico-culturale: da 1 a 25 punti. 2. L'esito della valutazione e' approvato dal Comitato tecnico con verbale trasmesso al Direttore del servizio turismo per la relativa approvazione. 3. Il punteggio complessivo per l'accesso al contributo non puo' essere inferiore a 51 punti. Art. 12. Modalita' di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi 1. Entro 30 giorni dalla redazione della graduatoria da parte del Comitato tecnico, sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 11, il direttore del Servizio turismo adotta il decreto con il quale viene approvata la graduatoria delle iniziative ammissibili; entro 7 giorni da detta ratifica l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia pubblica sul proprio sito la graduatoria e provvede a comunicare ai soggetti beneficiari l'ammissione a contributo ed i termini e le modalita' per l'erogazione e la rendicontazione. 2. I contributi possono essere erogati in via anticipata e previa motivata richiesta da parte del beneficiario, nella misura prevista dai bandi e comunque non superiore al 60 per cento, successivamente all'accreditamento del relativo finanziamento regionale all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia. 3. L'erogazione del saldo del contributo avviene a seguito dell'approvazione della rendicontazione della spesa. 4. Qualora in sede di rendicontazione la spesa sostenuta risulti inferiore al preventivo sulla base del quale il contributo e' stato concesso, l'importo del contributo e' ridotto in proporzione alla spesa rendicontata. 5. Sono ammesse compensazioni tra le diverse voci di spesa entro il limite del 20 per cento della spesa complessiva, purche' rimangano inalterati i contenuti dell'iniziativa. 6. La liquidazione dei contributi di cui all'art. 11 e' subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno. Art. 13. Rendicontazione della spesa 1. Entro il termine stabilito nella comunicazione di ammissione a contributo di cui all'art. 12, comma 1, i beneficiari presentano all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia la documentazione prevista, rispettivamente, nell' art. 41 della legge regionale 7/2000, qualora si tratti di persone fisiche, ovvero, a scelta del beneficiario, quella prevista dall'art. 41-bis della legge regionale 7/2000, qualora si tratti di imprese. 2. Qualora il contributo sia stato concesso per la partecipazione a corsi di formazione ovvero a titolo di borsa di studio, i beneficiari sono tenuti a documentare la partecipazione alle attivita' formative finanziate. 3. Il termine per la presentazione della rendicontazione puo' essere prorogato su istanza motivata del beneficiario, presentata prima della scadenza del termine; la mancata rendicontazione nei termini stabiliti nella comunicazione di ammissione a contributo o nei termini prorogati comporta la revoca del contributo. 4. L' ammontare delle spese rendicontate, con esclusione delle spese di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), devono essere in misura pari ad almeno il doppio dell'importo del contributo assegnato. A tal fine viene considerato anche l'importo dell'I.V.A. se il beneficiario dimostra che, ai sensi della vigente normativa fiscale, non puo' recuperarla. Art. 14. Obblighi del beneficiario 1. E' fatto obbligo al beneficiario, a pena di revoca del contributo: a) di realizzare l'opera o partecipare all'iniziativa formativa, conformemente al progetto ammesso a contributo; b) di avviare il progetto dell'opera o l'iniziativa formativa entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene erogato il contributo e di concluderli entro i 24 mesi successivi alla data di avvio. 2. Nel caso di contributi di cui all'art. 2, comma 2, concessi per la produzione e la distribuzione di opere audiovisive, e' inoltre fatto obbligo alle imprese beneficiarie: a) di organizzare durante le riprese, una conferenza stampa che preveda la presenza del regista, degli interpreti principali, dell'Assessore regionale in materia di attivita' produttive e del Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia o loro delegati, nonche' dei rappresentanti dei media, senza esclusione alcuna; b) di concedere a titolo gratuito all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, l'utilizzo di almeno cinque foto di scena scelte dall'Associazione stessa, nonche' il permesso per un operatore delegato dall'Associazione alla realizzazione di foto di scena e di riprese nel retro palcoscenico («backstage»), durante almeno una giornata di riprese; c) di concedere a titolo gratuito all'Associazione una copia in DVD di alta qualita' dell'opera audiovisiva, entro trenta giorni dalla sua messa in onda o proiezione cinematografica, autorizzando espressamente l'utilizzo senza fini di lucro di tale copia per la proiezione, anche a stralci, sia nel territorio regionale sia in occasione di eventi di promozione nazionali o internazionali; d) di autorizzare la presenza sul set di un rappresentante dell'Associazione in tempi e modi concordati; e) di organizzare, entro 24 mesi dalla data di avvio dell'iniziativa, la proiezione dell'opera in localita' regionali, anche in caso di partecipazione dell'opera a festival cinematografici nazionali e internazionali, coinvolgendo l'Associazione nelle conferenze stampa di presentazione; f) di depositare, entro 24 mesi dalla data di avvio dell'iniziativa, una copia dell'opera in alta qualita' presso la Cineteca del Friuli, secondo standard indicati annualmente dalla Cineteca stessa. 3. Inoltre, per tutti i contributi di cui all'art. 2, comma 2, concessi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere audiovisive, e' fatto obbligo alle imprese beneficiarie: a) di riportare la seguente dicitura «Realizzato in collaborazione con il Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia», unitamente al logo di promozione turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia ed ai ringraziamenti alla Regione medesima, nei titoli di testa e in tutti i materiali pubblicitari e di comunicazione e in ogni altro materiale di divulgazione relativo al progetto finanziato e all'opera realizzata. 4. I termini di cui al comma 2, lettere e) e f), possono essere prorogati su motivata richiesta dell'interessato. 5. La verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata dal Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia. Art. 15. Controlli 1. L'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia puo' disporre in qualsiasi momento, anche su richiesta di specifici ed ulteriori controlli da parte dell'amministrazione regionale, ispezioni e controlli anche a campione, in relazione al contributo erogato, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'iniziativa, la veridicita' delle informazioni e delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario, nonche' il rispetto degli obblighi di cui all'art. 14. Art. 16. Revoca e sospensione 1. Fermi restando i casi di revoca di cui all'art. 14, il contributo e' revocato qualora il beneficiario realizzi un'iniziativa difforme da quella ammessa a contributo. 2. La sospensione delle erogazioni e la restituzione dei contributi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III, capo II della legge regionale 7/2000. Art. 17. Norma transitoria 1. Ai procedimenti in corso per i quali sia gia' intervenuto il provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0256/Pres. (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni audiovisive regionali, a valere sullo stanziamento Fondo regionale per l'audiovisivo, assegnato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia)). 2. Per i procedimenti di cui al comma 1, i finanziamenti regionali sono accreditati, previa richiesta, all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, periodicamente, a fronte dell'approvazione, da parte della stessa Associazione, della rendicontazione delle spese di cui all'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0256/Pres., presentata da parte di ciascun soggetto beneficiario. 3. Ai procedimenti in corso per i quali non sia gia' intervenuto il provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica il presente regolamento. Art. 18. R i n v i o 1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000. 2. I rinvii a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intendono effettuati al testo vigente dei medesimi. Art. 19. Abrogazione 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0256/Pres. (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni audiovisive regionali, a valere sullo stanziamento Fondo regionale per l'audiovisivo, assegnato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia)). Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.