Allegato A Art. 8. NORME PER LE PRODUZIONI OTTENUTE MEDIANTE METODI DI COLTIVAZIONE E ALLEVAMENTO BIOLOGICI MODALITA' DI APPLICAZIONE Titolo I DEFINIZIONI 1. Ai fini della presente legge si definisce: a) agricoltura biologica o metodo di produzione biologico l'attivita' agricola attuata nel rispetto delle norme previste: dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 (relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari) e successive modifiche e integrazioni; dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 220 (attuazione degli artt. 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola e agroalimentare con il metodo biologico); dai disciplinari adottati dall'Organismo di controllo cui l'azienda intende assoggettarsi; b) azienda agricola biologica l'azienda che applica su tutta la sua superficie agricola e sugli allevamenti, le tecniche e i metodi di produzione compatibili con le norme di cui alla lettera a) e, per il settore zootecnico, le modalita' previste dalla presente legge; c) azienda agricola in conversione biologica l'azienda di cui alla lettera b) che intraprende su tutta la sua superficie agricola e sugli allevamenti le tecniche e i metodi di produzione di cui sopra attraverso un piano di conversione della durata non inferiore a due anni; d) azienda agricola mista l'azienda di cui alla lettera b) che, evitando la commistione di strutture e mezzi tecnici fra le diverse produzioni, pratica su una parte distinta della sua superficie agricola e degli allevamenti, anche attraverso un piano di conversione, le tecniche e le procedure produttive di cui alla presente legge; e) produttore biologico il conduttore di azienda agricola e agrituristica di cui alle lettere b), c) e d); f) preparatore biologico il titolare di una attivita' che lavora, trasforma, conserva, condiziona o importa prodotti certificati ottenuti con il metodo di produzione biologico; g) prodotto ottenuto con metodo di produzione biologico il prodotto, fresco o trasformato, ottenuto da produttori o preparatori biologici nel rispetto della normativa vigente in materia; h) raccoglitore di prodotti spontanei l'operatore a cio' autorizzato mediante l'iscrizione all'apposita sezione dell'elenco regionale degli operatori biologici; i) veterinario biologico il professionista, iscritto all'albo professionale, in possesso di documentata formazione specifica sui metodi di cura degli animali con la medicina omeopatica; j) operatori biologici i soggetti di cui alle lettere e), f) e h). Titolo II ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI BIOLOGICI 1. Riconoscimento. 1.1. La Regione, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 (relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie), riconosce le associazioni degli operatori biologici. Ai fini del riconoscimento le associazioni devono: a) dimostrare di essere costituite da almeno il 30 per cento degli operatori biologici iscritti all'elenco regionale entro il 31 dicembre antecedente la domanda di riconoscimento; b) presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto contenente le modalita' di iscrizione, di recesso e di esclusione nonche' l'impegno ad esercitare la vigilanza sui propri associati e le modalita' di esercizio della medesima; c) presentare una relazione contenente la descrizione della struttura organizzativa, il personale e le rispettive qualifiche, le attrezzature per l'attivita' nonche' l'elenco delle aziende associate e il loro fatturato al momento dell'iscrizione. 1.2. Il riconoscimento e' revocato qualora vengano a mancare i requisiti necessari per l'iscrizione, ovvero in caso di manifesta e provata insufficienza nell'esercizio delle attivita' previste dallo statuto. 1.3. Con il riconoscimento regionale le associazioni acquisiscono personalita' giuridica di diritto privato ai sensi della vigente normativa. 1.4. Le associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli) e del regolamento (CEE) n. 952/97 del 20 maggio 1997 (concernente le associazioni di produttori e le relative unioni) possono costituire al loro interno sezioni specifiche per produttori agricoli biologici. Per ottenere il riconoscimento di tale sezione le associazioni devono apportare apposita modifica allo statuto da presentare alla Regione. 1.5. Le associazioni possono svolgere i seguenti compiti: a) fornire assistenza interaziendale e promuovere attivita' dimostrativa, formazione e aggiornamento tecnico dei soci; b) stipulare accordi e partecipare a organismi interprofessionali; c) programmare la produzione e promuovere la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti dei soci; d) agevolare l'attivita' di controllo sui propri associati prevista dalla normativa vigente. 1.2. Obblighi delle associazioni. 1.2.1. Le associazioni riconosciute hanno l'obbligo di: a) tenere ed aggiornare un elenco delle aziende associate articolato in sezioni distinte ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 della presente legge; b) redigere un programma annuale di attivita' da trasmettere alla Regione entro il 31 maggio, da attuare nell'anno successivo. Titolo III ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI 1. Requisiti per l'iscrizione. 1.1. Notifica. Per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici i soggetti interessati sono tenuti ad inviare alle sedi provinciali degli Ispettorati funzioni agricole, a mezzo raccomandata A/R e su modello allegato al decreto legislativo n. 220/1995, apposita notifica con firma autenticata ai sensi di legge e, al solo fine dell'autentificazione, soggetta ad imposta di bollo. Copia conforme non bollata deve essere inviata ad uno degli organismi di controllo riconosciuti e autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole. Tale notifica deve essere inoltre conforme alle normative antimafia vigenti. Per i medici veterinari e' sufficiente l'invio del titolo di studio e documentazione relativa alla formazione specifica sui metodi di cura degli animali con la medicina omeopatica o di tipo naturale. 1.2. Dichiarazione di idoneita'. Successivamente deve pervenire ai medesimi destinatari, a seguito di opportuno sopralluogo di conformita', apposita dichiarazione di idoneita' da parte dell'organismo stesso, nella quale il legale rappresentante dell'organismo, o suo delegato, dichiara che l'azienda o la ditta dell'operatore e' idonea ad essere sottoposta al regime di controllo CEE per l'agricoltura biologica ai sensi degli artt. 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 e art. 8, comma 5 del decreto legislativo n. 220/1995. In tale dichiarazione devono essere specificati i riferimenti catastali delle superfici e il riparto colturale dell'azienda soggetti al regime di controllo. 1.3. Iscrizione. Non appena in possesso di tale documentazione, l'Ispettorato funzioni agricole: acquisisce un protocollo di arrivo; verifica la completezza della documentazione; richiede, se necessario, un'integrazione della documentazione all'operatore; invia all'Assessorato regionale dell'agricoltura i dati anagrafici, la data di notifica e la sezione dell'elenco a cui iscrivere l'operatore biologico e il veterinario. 2. Variazioni di notifica. 2.1. Invio variazioni. Gli operatori iscritti possono in ogni momento inviare ai medesimi indirizzi variazioni alle informazioni inviate con la notifica iniziale, compreso il cambio di organismo di controllo, utilizzando gli appositi modelli allegati al decreto legislativo n. 220/1995 e mediante raccomandata A/R, non soggetta ad imposta di bollo. 2.2. Aggiornamenti. Non appena in possesso di tale documentazione e della relativa dichiarazione di idoneita', l'Ispettorato funzioni agricole invia all'Assessorato regionale dell'agricoltura i nuovi dati. 3. Tenuta dell'elenco. 3.1. Iscrizione. L'ufficio competente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura: provvede all'iscrizione dell'operatore mediante atto amministrativo; informa l'operatore, entro dieci giorni dalla esecutivita', dell'atto di iscrizione. L'elenco e la sua documentazione sono pubblici e fruibili a seguito di motivata richiesta. Entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco degli operatori biologici aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente e' pubblicato nel Bollettino ufficiale e inviato al Ministero per le politiche agricole. 3.2. Cancellazione. Ogni operatore e veterinario ha facolta' di recedere dalla propria iscrizione all'elenco regionale con comunicazione in carta legale all'ufficio tenutario, previa notifica all'organismo di controllo. La cancellazione avviene mediante atto amministrativo. L'operatore puo' comunque richiedere una nuova iscrizione non prima di un anno dalla avvenuta cancellazione. 3.3. Sospensione. La sospensione dall'elenco e' obbligatoria nel caso in cui qualsiasi organo di controllo nel settore agroalimentare dichiari l'operatore non idoneo con comunicazione all'ufficio tenutario. La sospensione puo' essere temporanea o permanente su richiesta dell'organismo di controllo. Titolo IV PRINCIPI E METODI PER LE PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE 1. Normativa di riferimento. 1.1. Ai fini della presente normativa le aziende agricole devono adottare le tecniche di coltivazione e allevamento previste dai Regolamenti CEE n. 2092/1991 e n. 1804/1999 nonche' i disciplinari di produzione adottati dall'organismo di controllo cui l'azienda intende assoggettarsi. I prodotti cosi' ottenuti devono menzionare in etichetta il riferimento alla presente legge regionale. Titolo V PRINCIPI E METODI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE BIOLOGICHE 1. Principi generali. 1.1. L'attivita' zootecnica rappresenta un importante anello di congiunzione dei cicli nutritivi del sistema agrobiologico. Deve essere rapportata alle caratteristiche dimensionali e produttive dell'azienda o del sistema agricolo interaziendale. Il numero di capi allevati deve essere proporzionale alle dimensioni dell'azienda, alla capacita' produttiva e alla efficiente utilizzazione delle deiezioni animali del sistema agricolo interamente aziendale e, comunque, non superiore a 2 UBA/Ha di SAU. aziendale o interaziendale. L'attivita' zootecnica delle aziende deve trovare rispondenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/97/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte) nonche' con le direttive comunitarie sul benessere degli animali e con la direttiva (CEE) 12 dicembre 1991 n. 676 in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. 2. Alloggiamento e stabulazione. 2.1. Gli animali devono essere allevati in condizioni idonee e nel rispetto delle esigenze fisiologiche e comportamentali. I ricoveri devono essere sufficientemente aerati, illuminati naturalmente e con un livello ottimale di umidita'; devono essere provvisti di lettiera costituita da materiali non di sintesi. Deve esserci un facile e contemporaneo accesso alle strutture destinate all'alimentazione e all'abbeveraggio. 2.2. L'allevamento in gabbia non e' ammesso. Gli animali devono potersi muovere liberamente anche all'interno dei ricoveri. E' vietata la stabulazione fissa permanente, l'allevamento intensivo ed in batteria. In caso di strutture gia' esistenti che non rispondano alle caratteristiche richieste, le aziende dovranno impostare un piano di conversione delle strutture stesse da presentarsi all'inizio del controllo, e da portarsi a compimento entro due anni. Eventuali deroghe legate a caratteristiche ambientali dovranno essere autorizzate dall'organismo di controllo, sentita la Regione. 2.3. In ogni allevamento devono essere disponibili le seguenti superfici calpestabili minime: Avicoli: parchetto esterno 2 mq/capo; ricovero 0,30 mq/capo; Cunicoli: per l'ingrasso 2 mq/capo. Le fattrici devono disporre di spazi esterni di almeno 2 mq/capo, nido incluso, tipo allevamento di Garenna; ove cio' non sia possibile possono essere allevate in gabbie dalle dimensioni non inferiori a 0,50 mq/capo nido incluso, e deve essere loro garantita una esposizione anche parziale all'aria e alla luce diretta del sole. Ovicaprini: il pascolo deve essere sempre presente. Nei periodi in cui il pascolo non e' accessibile, si deve prevedere un'area esterna di esercizio di 4 mq/capo. Il ricovero deve assicurare 2 mq/capo; Suini: fatto salvo il rispetto delle norme nazionali e regionali sullo smaltimento dei reflui, le dimensioni minime delle strutture sono: riproduttori: 8 mq/capo piu' 1 mq/100 kg di peso vivo per l'area esterna; suini all'ingrasso: 1 mq/100 kg di peso vivo di ricovero piu' 2 mq/100 kg di peso vivo di area esterna; scrofe: devono essere allevate all'aperto per buona parte dell'anno. Comunque bisogna garantire loro 5 mq/capo di ricovero piu' 5 mq/capo di area esterna di esercizio; Bovini e bufalini: e' preferibile l'allevamento al pascolo; per gli allevamenti a stabulazione libera che, cornunque, devono prevedere un'area di servizio esterna di almeno 9 mq/capo adulto, la superficie della lettiera deve essere di almeno 4,2 mq/capo adulto. E' preferibile allevare i vitelli in box comuni fino allo svezzamento; per motivi sanitari si consente l'uso di box specifici singoli. Deve essere garantita l'esposizione all'aria e alla luce diretta del sole. Equini e asinini: e' preferibile l'allevamento al pascolo per la parte dell'anno che lo consente. I ricoveri devono garantire una superficie minima di lettiera di 4,2 mq/capo adulto e almeno 15 mq/capo adulto di paddock esterno. Deve essere garantita l'esposizione all'aria e alla luce diretta del sole. Nel caso i ricoveri siano costituiti da box, questi non devono avere dimensioni inferiori a 9 mq. 3. Interventi sull'anatomia e fisiologia dell'animale. 3.1. E' vietato il taglio del becco, la bruciatura dei tendini, delle ali ed ogni altra mutilazione. La castrazione e' limitata ai casi in cui la qualita' delle carni macellate sia chiaramente superiore o nei casi di produzioni tipiche tradizionali (ad es. cappone o castrato). La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa solo nei casi strettamente necessari e deve avvenire nei primi 15 giorni di vita. E' vietato mettere gli occhielli al pollame. 3.2. E' ammessa la fecondazione artificiale. E' vietata la sincronizzazione e l'induzione degli estri con prodotti di sintesi. Negli allevamenti ovi-caprini e' ammessa l'induzione dei cicli con sostanze steroidi non iniettate. 3.3. Sono vietate le pratiche di embrio-transfer e tutte le pratiche di manipolazione embrionale e genetica. 3.4. E' vietato l'impiego di qualsiasi sostanza di origine sintetica o naturale che favorisca la crescita e la produzione, che stimoli l'appetito e che alteri il normale sviluppo dell'animale. Negli allevamenti cunicoli ed ovi-caprini per l'induzione dei calori e' consentito utilizzare la luce artificiale in maniera non sistematica, ma vista come integrazione di quella naturale, garantendo, comunque, 8 ore continuative di riposo nel periodo di buio. 4. Alimentazione. 4.1. Origine degli alimenti L'alimentazione del bestiame deve basarsi su foraggi e mangimi ottenuti da coltivazioni biologiche. Nell'impossibilita' di reperire alimenti di origine biologica, e' ammesso il ricorso ad alimenti provenienti da colture convenzionali in misura non superiore al 10 per cento della sostanza secca (s.s.) della razione giornaliera per i ruminanti e al 20 per cento per i monogastrici. Tutti i prodotti utilizzati nell'alimentazione biologica devono essere esenti da organismi geneticamente modificati (OGM). Si possono utilizzare alimenti provenienti da colture in conversione, di produzione aziendale o interaziendale, in percentuale non superiore al 40 per cento della s.s. della razione totale giornaliera. Per la parte di alimenti provenienti da coltivazioni biologiche non e' ammesso l'uso di prodotti di sintesi per la loro conservazione e/o manipolazione. 4.2. Alimenti utilizzabili. Sono utilizzabili i seguenti alimenti: foraggi freschi, secchi o insilati, radici, tuberi ed altre parti vegetali; cereali e legumi. E' consentito l'uso degli insilati purche' si assicuri la somministrazione giornaliera di almeno 1 kg di s.s/100 kg di peso vivo di alimenti a fibra lunga. L'uso di concentrati non puo' superare il 40 per cento della s.s. della razione giornaliera ed il 30 per cento della razione annuale dei poligastrici. Nei monogastrici deve essere prevista la disponibilita' di alimenti fibrosi. Tra gli alimenti concentrati di origine biologica utilizzabili, quelli proteici sono: granaglie di leguminose che possono aver subito trattamenti termici e/o meccanici; lieviti; pannelli ottenuti per pressione (spremitura); medica disidratata; latte; siero; latticello; farina di pesce non derivante da sottoprodotti di lavorazione. 4.3. Integratori alimentari: farina di roccia; carbonato di calcio da rocce calciche macinate e da alghe marine e calcaree; carbonato doppio di calcio e magnesio (dolomiti); fosfato di calcio biidrato precipitato; carbonato e solfato di magnesio; bicarbonato di sodio; sale marino o salgemma grezzi o integrali; zolfo in polvere; carbone; bentonite; miscele di oligo e micro elementi in casi di stretta necessita'; 4.4. integratori vitaminici: cereali germinati; olio di fegato di pesce; lievito di birra; fermenti lattici; 4.5. Integratori diversi: melasso; condimenti ed aromi di origine naturale che non abbiano subito processi chimici; preparati omeopatici in soluzione e/o lattosio in polvere impregnato; E' vietato somministrare: sostanze coloranti di origine sintetica; conservanti; sostanze appetizzanti di origine sintetica; amminoacidi di sintesi; vitamine di sintesi se non per uso terapeutico e su autorizzazione del veterinario, sentito l'organismo di controllo. elementi minerali o quant'altro, ancorche' di origine non sintetica, ad effetto vitaminico. 5. Allattamento e svezzamento. 5.1. Nell'alimentazione dei giovani animali devono utilizzarsi il colostro ed il latte materno. Non e' ammessa la tecnica dello svezzamento precoce; esso non puo' essere completato prima dei due mesi nei bovini e negli ovicaprini e ventisette giorni nei suini. L'eventuale utilizzazione di latte ricostituito, e non di surrogati di produzione industriale, e' ammessa solo nelle aziende miste con allevamento convenzionale dove i capi non sono commercializzati come biologici. 6. Acquisti. 6.1. Animali da rimonta. Gli animali acquistati, sia per costituire il patrimonio dell'azienda, sia per garantirne il rinnovo, devono provenire da aziende biologiche. Si consente l'acquisto di animali da aziende convenzionali, in numero massimo del 10 per cento annuo, per bestiame bovino ed equino e 20 per cento per ovino e caprino, dei capi adulti presenti in stalla. Tali animali non devono avere raggiunto lo stadio adulto (nullipari) e potranno essere considerati biologici dopo essere stati allevati secondo il presente disciplinare, nel caso di: bovini, bufalini, equini, se di eta' inferiore a 6 mesi; ovicaprini e suini, se di eta' inferiore a 45 giorni; avicoli e conigli, se di eta' inferiore a 18 settimane. 6.2. Animali per la produzione di carne. Gli animali devono, preferibilmente, provenire da allevamenti biologici. Si ammette l'acquisto da allevamenti convenzionali purche': nel caso di bovini, bufalini ed equini, l'animale venga allevato biologicamente per almeno 6 mesi, se commercializzato nel primo anno di vita, o almeno 12 mesi se commercializzato oltre il primo anno di vita; nel caso dei suini si ammette l'acquisto da allevamenti convenzionali purche' sia allevato biologicamente per almeno 6 mesi, se commercializzato nel primo anno di vita; nel caso degli avicoli, l'acquisto da azienda convenzionale dovra' avvenire entro i primi tre giorni di vita. 6.3. Animali per la produzione di latte e di uova. Gli animali devono provenire, preferibilmente, da allevamenti biologici. Nel caso di irreperibilita' si ammette l'acquisto da allevamenti convenzionali. Tuttavia, il latte e le uova prodotte potranno essere commercializzate come biologiche solo dopo che il presente disciplinare sara' rispettato per almeno 12 settimane. 7. Interventi veterinari. 7.1. Sono vietate le somministrazioni preventive e/o sistematiche di farmaci convenzionali. Nell'allevamento zootecnico, si dovra' dimostrare di aver effettuato tutte le misure necessarie a svolgere un'azione preventiva contro l'insorgere di patologie. Sono da privilegiare le tecniche di fitoterapia, omeopatia, isopatia, aromaterapia e medicina naturale. Un ruolo fondamentale di prevenzione e' affidato alla pratica del vuoto sanitario. Qualora vi sia un uso esclusivo delle tecniche succitate, cio' potra' essere certificato da veterinari con specifica competenza. Ogni azienda deve avvalersi dei metodi di cura naturali e omeopatici servendosi della consulenza di un veterinario con specifica competenza in materia. Nel caso che tali tecniche non siano risultate risolutive e solo su prescrizione del veterinario di cui sopra, e' consentito ricorrere alla utilizzazione di farmaci convenzionali. E' obbligatoria la registrazione sul quaderno di stalla di tutti gli interventi effettuati. Sono tuttavia ammessi per uso esterno: zolfo, solfato di sodio e di potassio, solfato di rame e tintura di iodio. 7.2. Tempi di sospensione. In attesa della stesura di un allegato specifico in cui siano indicati i principi attivi della medicina convenzionale utilizzabili in caso di necessita' ed i relativi tempi di carenza, in caso di utilizzo di farmaci convenzionali, il tempo di carenza da applicare sara' il 100 per cento in piu' di quello indicato per legge sulla confezione, con un periodo minimo di 10 giorni per latte e uova e 45 giorni per la carne. 7.3. Vaccinazioni. Si autorizzano le vaccinazioni obbligatorie per legge o quelle effettuate con sistema omeopatico. Sono ammesse altre vaccinazioni, se prescritte dal veterinario, solo nel caso vi sia nella zona, in forma endemica, una particolare malattia che non puo' essere controllata con altri mezzi se non quelli della farmacologia convenzionale. 8. Igiene dei locali e delle attrezzature. 8.1. Il vuoto sanitario va privilegiato quale tecnica di igienizzazione dei locali. Inoltre, sono ammessi i seguenti prodotti: sapone; calce; vapore; uso alternato di acidi e basi seguito da lavaggio prolungato con acqua; olii essenziali; enzimi. 9. Certificazione delle produzioni. 9.1. Per la concessione della certificazione, il periodo minimo di allevamento degli animali conformemente al presente disciplinare dovra' essere di: 12 settimane per la produzione di latte bovino; 12 settimane per la produzione di latte ovicaprino; 12 settimane per la produzione delle uova; 6 mesi per la produzione di carne bovina, bufalina ed equina se l'animale e' commercializzato nel primo anno di vita; 12 mesi per la produzione di carne bovina, bufalina ed equina se l'animale e' commercializzato dal primo anno di vita; 6 mesi per la produzione di carne suina; 6 mesi per la produzione di carne ovicaprina; l'intero ciclo vitale per la produzione di carne avicunicola; 12 mesi per bovini, bufalini, equini, ovicaprini e suini da rimonta; 6 mesi per avicoli e conigli da rimonta. Si ricorda che, nel caso di produzione di capi avicunicoli da carne, il loro acquisto da aziende convenzionali e' consentito se effettuato entro il terzo giorno di vita. I prodotti animali ottenuti durante il periodo di conversione devono essere venduti sul mercato convenzionale. Se in azienda sono presenti sia animali allevati biologicamente che animali in conversione, questi ultimi devono essere chiaramente identificabili o allevati separatamente. La stessa specie animale non puo' essere allevata contemporaneamente in maniera biologica e convenzionale sulla stessa unita' produttiva. Titolo VI PRODUZIONE BIOLOGICA DI LATTE CONFEZIONATO E DERIVATI DEL LATTE 1. Produzione di latte crudo confezionato. Il latte deve provenire da allevamenti biologici. 1.1. Trattamenti termici e fisico-meccanici. Sono ammessi i seguenti trattamenti termici: pastorizzazione. Sono ammessi i seguenti trattamenti fisico-meccanici: la filtrazione; l'omogeneizzazione. 1.2. Confezionamento. Sono ammessi il vetro ed il cartone politenato a meno di diverse disposizioni di legge. 2. Prodotti derivati del latte. Il latte deve derivare da allevamenti biologici. 2.1. Trattamenti termici e fisico-meccanici. Sono ammessi i seguenti trattamenti termici: pastorizzazione. Sono ammessi i seguenti trattamenti fisico meccanici: la filtrazione; l'omogeneizzazione; la centrifugazione. 2.2. Cagliatura. E' ammesso l'uso di solo caglio animale e/o vegetale; per l'ottenimento della ricotta e' ammesso l'uso di acido citrico e sale inglese (sale amaro) nei limiti previsti dalla legislazione vigente. 2.3. Sviluppo di fermenti. I fermenti devono essere sviluppati su latte biologico. In sede di prima applicazione e' ammesso l'uso dei fermenti lattici di cui siano notificati all'organismo di controllo sia la provenienza che il ciclo produttivo. 2.4. Salatura dell'impasto. E' ammesso l'uso di sale marino e di miniera. 2.5. Conservazione. E' ammesso l'uso di olio vegetale biologico per la spazzolatura delle forme e di altri prodotti naturali quali carbone, cenere, pomodoro, semi, pepe, spezie, foglie, etc. E' vietato l'uso di sostanze con azione conservante, colorante, antiossidante, antifermentativa, antibiotica, sia nell'impasto che in superficie, come pure l'uso di copolimeri e di altre sostanze protettive di sintesi. 2.6. Modalita' di applicazione dell'etichetta. Se direttamente applicata al prodotto e' ammesso esclusivamente l'uso di collanti costituiti da soli ingredienti naturali. 2.7. Confezionamento. Sono ammessi il vetro, la carta ed il cartone (anche politenato) a meno di diverse disposizioni di legge. E' ammesso l'uso di polietilene per uso alimentare per fuscelle che contengono ricotta e formaggio fresco e il polipropilene per uso alimentare per i vasetti che contengono yogurt. Titolo VII APICOLTURA BIOLOGICA L'apicoltore deve operare esclusivamente secondo le seguenti norme: 1. Ubicazione degli apiari. 1.1. Gli apiari devono essere ubicati in zone che assicurino la bottinatura prevalentemente su specie floricole spontanee o da coltivazioni biologiche. Comunque gli apiari devono essere ubicati in zone esterne ai grandi centri urbani e collocati a distanza di almeno 1 Km da autostrade e strade ad alta densita' di traffico, citta', impianti industriali, inceneritori e discariche. L'analisi sui prodotti potra' essere effettuata in ogni momento dall'organismo di controllo per evidenziare zone da escludere dalla produzione e determinare eventuali residui di prodotti chimici non ammessi, sui prodotti dell'alveare. 1.2. L'Ente di controllo deve essere informato dell'ubicazione degli apiari entro 7 giorni dagli eventuali spostamenti. 2. Allevamento. 2.1. E' da preferire l'allevamento di ecotipi locali. E' consentito l'acquisto di nuclei da apicoltori convenzionali per un approvvigionamento massimo del 10 per cento per attivita' gia' avviate e del 50 per cento per le nuove dotazioni. E' ammesso l'acquisto di sciami solo da apiari biologici. 3. Nutrizione. 3.1. Per la nutrizione sono ammessi il miele ed il polline nei favi o in sciroppo, purche' di provenienza biologica. L'uso di saccarosio e di zuccheri semplici puo' essere autorizzato in annate sfavorevoli che mettano in pericolo la sopravvivenza delle famiglie o in zone particolarmente svantaggiate dal punto di vista climatico. 4. Materiali. 4.1. Le arnie devono essere in legno o altro materiale di origine naturale. Il rivestimento dell'arnia deve essere solo esterno e realizzato con vernici coloranti naturali traspiranti. In aziende nuove associate, si ammette la presenza di arnie diversamente verniciate per un anno dal momento del primo controllo. 4.2. I telaini devono essere in legno. Per i fogli cerei e' consentito l'uso di sola cera d'api proveniente da alveari biologici. E' ammesso l'uso di fogli cerei convenzionali fino all'esaurimento delle scorte e, nel caso di comprovata irreperibilita', di cera proveniente da alveari biologici. 4.3. Per la conservazione della cera sono ammessi: anidride solforosa, zolfo, Bacillus turingensis. 4.4. Nell'affumicatore e' consentita la combustione di soli vegetali secchi non lavorati; si consiglia, una volta aperto l'alveare, di impiegare meno fumo possibile per preservare la qualita' del miele. 4.5. E' consigliabile pulire periodicamente i cassetti degli alveari con fondo antivarroa al fine di prevenire il pericolo di inquinamento da muffe o altro. 5. Profilassi e terapia. 5.1. E' consentito l'uso dell'omeopatia, della medicina naturale, della lotta biomeccanica e l'uso di essenze di origine naturale. Sono ammessi i seguenti prodotti: acido lattico, formico, ossalico e acetico, oli essenziali, prodotti omeopatici. 5.2. E' ammesso l'uso di acido acetico per il trattamento dei favi in magazzino e per la lotta alla nosemiasi. 5.3. Le arnie devono essere disinfettate con le alte temperature o con ipoclorito di sodio al 20% o soda. Sono vietati i prodotti di sintesi. 6. Raccolta del miele. 6.1. Il miele deve essere raccolto solo quando maturo. E' ammessa la deumidificazione solo indiretta del miele. 7. Estrazione del miele. 7.1. La disopercolatura deve essere meccanica e l'estrazione tempestiva; in questa fase il miele deve subire trattamenti termici a temperature non superiori a 35 gradi C; lo stoccaggio e il pre-confezionamento devono essere brevi ed effettuati in locali freschi. 8. Materiali di mieleria. 8.1. E' consentito esclusivamente l'acciaio inox, con l'esclusione delle parti accessorie, in materiale di qualita' alimentare. 9. Condizionamento e confezionamento del miele. 9.1. Per il condizionamento e' ammessa la sola filtrazione statica. 9.2. Il confezionamento puo' avvenire esclusivamente in contenitori di vetro, terracotta o ceramiche atossiche e contenitori monouso, con esclusione di contenitori di plastica. Sono vietate la pastorizzazione e la sterilizzazione del miele. 10. Stoccaggio del miele confezionato. 10.1. E' da realizzare in luoghi freschi, asciutti e bui. 11. Produzione di polline. 11.1. E' ammesso il solo essiccamento all'ombra e con essiccatoi a fonte di calore indiretta, con termostato e a temperature inferiori al 40 gradi C. Il confezionamento e' da effettuarsi in vasi di vetro scuro o altrimenti protetto dalla luce. La conservazione deve avvenire in luogo fresco e buio. 12. Produzione di pappa reale. 12.1. I cupolini sono ammessi in pura cera d'api biologica secondo la presente normativa, oppure in plastica ricoperta di cera. 12.2. Il confezionamento e' esclusivamente in vetro, lo stoccaggio al buio a temperatura tra 0 e 4 gradi C. 13. Produzione di propoli. 13.1. La propoli deve provenire solo da raschiamento interno degli alveari e/o dall'uso di griglie di acciaio inox. 13.2. La conservazione deve avvenire in luogo fresco e buio. 14. Produzione di idromele. 14.1. L'idromele deve essere prodotto a partire da miele biologico ed e' consentito l'uso di fermenti selezionati. 15. Conversione. 15.1. Per la conversione e' obbligatorio mettere tutto lo sciame su telaini con cera biologica. E' vietata la conversione graduale dell'apiario. Devono essere sostituiti anche i telaini da melario di cera biologica. Per cera biologica si intende quella proveniente da alveari biologici. 15.2. Durante la conversione e' obbligatorio eliminare dalle pareti dell'arnia (fondo, coprifavo), dagli angoli e dalle traverse superiori (distanziatori) tutta la propoli accumulata durante lo svolgimento dell'apicoltura convenzionale. 15.3. Non e' ammessa la presenza di apiari biologici e convenzionali presso lo stesso apicoltore. Allegato B Art. 8. REQUISITI MINIMI DI CONTROLLO SULLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE MISURE PRECAUZIONALI PREVISTE NELL'AMBITO DEL REGIME DI CONTROLLO DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DEL REG. CEE N. 2092/91 DA EFFETTUARE DA PARTE DI OPERATORI E ORGANISMI DI CONTROLLO. A. Animali e prodotti di origine animale di produzione aziendale. 1. La produzione deve avvenire in un'unita' i cui appezzamenti e luoghi di allevamento, di produzione e di magazzinaggio siano nettamente separati da qualsiasi altra unita' che non produca conformemente alle norme di produzione stabilite dalla presente legge. Possono far parte di detta unita' anche laboratori di trasformazione o di condizionamento, qualora l'unita' stessa si limiti alla trasformazione e/o al condizionamento della propria produzione agricola. 2. Nella fase iniziale dell'applicazione del regime di controllo, l'organismo di controllo e l'operatore provvedono a: compilare una descrizione completa dell'unita' produttiva, con indicazione dei luoghi di allevamento, di magazzinaggio e di produzione, degli appezzamenti nonche', se del caso, dei luoghi dove vengono effettuate talune operazioni di trasformazione e/o di condizionamento; elencare i capi in allevamento ed il relativo numero d'iscrizione al libro genealogico di razza o il numero di identificazione all'interno dell'allevamento; elencare tutte le misure concrete da prendere a livello della propria unita' per garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge. La descrizione e le misure di cui sopra sono incluse in una relazione di ispezione, controfirmata dall'operatore. Nella relazione devono figurare: la data dell'ultima applicazione sugli animali in allevamento e sugli appezzamenti dei prodotti il cui impiego non e' conforme alle disposizioni dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b del Reg. CEE n. 2092/91; l'impegno dell'operatore ad eseguire le operazioni conformemente agli artt. 5 e 6 ad accettare, in caso d'infrazione, l'applicazione delle misure di cui all'art. 9 paragrafo 9 e, ove necessario, all'art. 10 paragrafo 3 del suddetto Regolamento. 3. Ogni anno, anteriormente alla data indicata dall'organismo di controllo, l'operatore deve notificare a tale organismo il proprio programma di produzione con una descrizione analitica a livello dei singoli appezzamenti ed il programma di allevamento con descrizione delle variazioni del numero dei capi allevati e dei capi da acquisire per la rimonta. 4. Deve essere tenuta una contabilita' su registri e/o su documenti che consentano all'organismo di controllo di identificare l'origine, la natura e le quantita' di tutte le materie prime acquistate, nonche' l'impiego di queste materie prime. Per quanto riguarda la conduzione dell'allevamento deve essere tenuto un registro di stalla apposito dove vengono annotate: le razioni alimentari e la loro composizione, gli interventi sanitari e veterinari ed i farmaci usati per ogni capo allevato. Deve essere inoltre tenuta una contabilita' su registro e/o su documenti della natura, delle quantita' e dei destinatari di tutti i prodotti venduti. Quando le quantita' riguardano vendite dirette al consumatore finale, devono essere indicati i quantitativi globali giornalieri. Qualora l'unita' di produzione proceda alla trasformazione dei prodotti, nella contabilita' devono figurare le informazioni di cui alla parte B, punto 3, terzo alinea del presente allegato. 5. E' vietato il magazzinaggio nell'unita' di produzione di materie prime diverse da quelle il cui impiego e' conforme alle disposizioni dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) e dell'art. 7 del Reg. CEE n. 2092/91. 6. Oltre a eventuali ispezioni non preannunciate, l'organismo di controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un controllo fisico completo dell'unita' di produzione. Possono essere eseguiti prelievi per la ricerca di prodotti non autorizzati in virtu' della presente legge. Tuttavia il prelievo deve essere eseguito qualora si sospetti l'utilizzazione di un prodotto non autorizzato. Dopo ogni visita e' compilata una relazione di ispezione controfirmata dal responsabile dell'unita' sottoposta a controllo. 7. Ai fini dell'ispezione il produttore da' all'organismo di controllo libero accesso ai luoghi di magazzinaggio, di produzione e ai diversi appezzamenti, nonche' alla contabilita' e ai relativi documenti giustificativi. Egli comunica all'organismo di controllo tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'ispezione. 8. I prodotti di cui alla presente normativa possono essere trasportati in altre unita', comprese quelle di vendita all'ingrosso e al dettaglio, solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'etichettatura in cui, ferma restando la possibilita' di altre eventuali indicazioni previste, figurino: a) il nome e l'indirizzo del responsabile della produzione o della preparazione del prodotto oppure, qualora sia citato un altro venditore, una dichiarazione che consenta all'unita' ricevente e all'organismo di controllo di individuare in modo inequivocabile il responsabile della produzione; b) il nome del prodotto, compresa un 'indicazione del metodo di produzione biologico, in base a quanto previsto dall'art. 5 del Reg. CEE n. 2092/91. 9. Non e' richiesta la chiusura in imballaggio contenitori qualora: a) il trasporto avvenga tra un produttore e altro operatore, entrambi assoggettati al regime di controllo di cui all'art. 9 del citato regolamento; b) i prodotti siano muniti di documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al comma precedente. 10. Quando un operatore gestisce piu' unita' di produzione nella stessa Regione le unita' che sono situate nella Regione e che producono animali o prodotti animali non previsti dalla presente normativa sono parimenti assoggettate al regime di controllo per quanto attiene al punto 2, comma 1, della presente parte A nonche' ai punti 3, 4 e 5. B. Unita' di trasformazione e di condizionamento di prodotti di origine animale e di derrate alimentari contenenti prodotti di origine animale. 1. All'inizio dell'applicazione del regime di controllo, l'operatore e l'organismo di controllo provvedono a: compilare una descrizione completa dell'unita', con indicazione delle installazioni utilizzate per la trasformazione, il condizionamento ed il magazzinaggio dei prodotti prima e dopo le operazioni; stabilire tutte le misure concrete da prendere a livello dell'unita' per garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge. 2. La descrizione e le misure in causa sono incluse in una relazione di ispezione controfirmata dal responsabile dell'unita' in questione. Nella relazione deve figurare l'impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in modo che le disposizioni dell'art. 5 del reg. CEE n. 2092/91 siano rispettate e, in caso di infrazione, ad accettare l'applicazione delle misure di cui agli artt. 9 paragrafo 9 e 10 paragrafo 3 del predetto Regolamento. 3. Deve essere tenuta una contabilita' scritta che consenta di identificare: l'origine, la natura e le quantita' dei prodotti di cui alla presente normativa; la natura, le quantita' e i destinatari dei prodotti di cui all'allegato A, Titolo I, comma 1, che hanno lasciato l'unita'; qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo di controllo ai fini di controllo adeguato delle operazioni, quali l'origine, la natura e le quantita' degli ingredienti, additivi e coadiuvanti di fabbricazione utilizzati dall'unita', nonche' la composizione dei prodotti trasformati. 4. Quando nell'unita' sono anche trasformati, condizionati o immagazzinati prodotti non ottenuti mediante il metodo di produzione biologico: l'unita' deve disporre di locali separati per il magazzinaggio dei prodotti ottenuti mediante il metodo di produzione biologico prima e dopo le operazioni; le operazioni devono essere eseguite in cicli completi, separatamente fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti non ottenuti mediante il metodo di produzione biologico; qualora dette operazioni non vengano eseguite di frequente, esse devono essere preannunciate entro termini fissati d'accordo con l'organismo di controllo; devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze con prodotti non ottenuti mediante il metodo di produzione biologico. 5. Oltre alle ispezioni non preannunciate, l'organismo di controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un controllo fisico dell'unita'. Possono essere eseguiti prelievi per la ricerca dei prodotti non autorizzati in virtu' dell'allegato A della presente normativa. Essi devono tuttavia essere eseguiti qualora si sospetti l'utilizzazione di un prodotto non autorizzato. Dopo ogni visita e' compilata una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unita' controllata. 6. Ai fini di tale ispezione l'operatore concede all'organismo di controllo libero accesso all'unita' ed alla contabilita' e ai relativi documenti giustificativi. Egli fornisce inoltre all'organismo di controllo tutte le informazioni necessarie per l'ispezione. 7. I prodotti di cui alla presente normativa possono essere trasportati in altre unita', comprese quelle di vendita all'ingrosso e al dettaglio, solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di una etichetta in cui, ferma restando la possibilita' di altre indicazioni eventuali previste a norma di legge, figurino: a) il nome e l'indirizzo del responsabile della produzione o della preparazione del prodotto oppure, qualora sia citato un altro venditore, una dichiarazione che consenta all'unita' ricevente e all'organismo di controllo di individuare in modo inequivocabile il responsabile della produzione; b) il nome del prodotto, compresa un'indicazione del metodo di produzione, secondo quanto disposto dall'art. 5 del regolamento CEE n. 2092/91. Una volta ricevuto il prodotto di cui all'allegato A, titolo I, comma 1, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, ove necessario, nonche' la presenza delle indicazioni di cui alla parte A punto 8, comma 1, del presente allegato. L'esito di tale verifica va esplicitamente indicato nella contabilita' di cui alla presente parte B, punto 3. Qualora la verifica dia adito a dubbi circa la provenienza del prodotto da un operatore assoggettato al regime di controllo, tale prodotto potra' essere sottoposto a trasformazione o condizionamento solo dopo che ne sia stata accertata la provenienza, a meno che non venga immesso sul mercato senza indicazioni relative al metodo di produzione biologico. C. Raccomandazioni e forme di garanzia. L'operatore e' tenuto ad informare tempestivamente l'organismo di controllo e la Regione di ogni provvedimento adottato nei suoi confronti da parte degli organismi di controllo della salute pubblica (ad es. Nucleo anti sofisticazione, ispettorato per la repressione frodi e ASL). 2. Gli organismi di controllo consentono il libero accesso ai loro uffici ed impianti ai fini della verifica della loro attivita' e forniscono informazioni e collaborazione alla Regione per l'adempimento dei suoi compiti. 3. Ogni qualvolta si verifichi un caso di infrazione od irregolarita' emerso a seguito del controllo da loro effettuato, per i seguenti motivi, l'organismo di controllo ne da' tempestiva informazione all'operatore biologico interessato, ed alla Regione: a) irregolarita' nei confronti delle norme di produzione inerenti il metodo di produzione biologico in vigore; b) violazione occasionale o ripetuta delle norme nazionali e comunitarie per la tutela dei consumatori. 4. Nell'adempimento delle operazioni di controllo sui prodotti o su parti vegetali gli organismi di controllo possono avvalersi dei laboratori dei servizi multizonali di prevenzione delle U.S.L. o di laboratori privati, adeguati alla dir. CEE 99/93 ed al decreto legislativo n. 267/93. 5. Per i controlli analitici di cui sopra e per le produzioni zootecniche, le modalita' di prelievo dei campioni di prodotto e le procedure di laboratorio, vale quanto previsto dalle procedure in vigore. Inoltre sara' ritenuto valido quanto altro previsto dalle procedure del piano tipo predisposto dagli organismi di controllo. 6. I dati e le informazioni acquisite durante il controllo sono comunicate esclusivamente all'operatore biologico e alla Regione - Dipartimento agricoltura e foreste. Allegato C Art. 8. ATTIVITA' DI VERIFICA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO RICONOSCIUTI 1. Premessa. 1.1. La verifica sugli organismi di controllo riconosciuti e' effettuata dalla Regione-Ispettorato funzioni agricole, dai laboratori del servizio multizonale di prevenzione delle ASL e dall'Istituto zooprofilattico anche avvalendosi di servizi specialistici convenzionati. 2. Controllo sugli operatori biologici. 2.1. Gli organismi autorizzati a svolgere il controllo sulle attivita' di produzione, preparazione e importazione dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti secondo il metodo di produzione biologico sono quelli che hanno ottenuto il riconoscimento con le modalita' previste dalla normativa vigente. 2.2. Gli organismi autorizzati effettuano sugli operatori i controlli previsti dal piano tipo ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 220/1995. 2.3. Annualmente l'organismo di controllo invia alla Regione una relazione inerente i controlli effettuati sugli operatori biologici specificando le produzioni controllate. 2.4. La Regione effettua annualmente controlli a campione su una percentuale di operatori biologici non inferiore al 10 per cento. 3. Attivita' di controllo della Regione. 3.1. I rapporti fra Regione e organismi in materia di controlli sono disciplinati dal decreto legislativo 220/1995 e successive modifiche ed integrazioni. L'attivita' di verifica svolta dalla Regione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 220/1995, ha i seguenti fini: a) verifica della attivita' degli organismi di controllo nei confronti degli operatori biologici controllati, secondo il piano tipo di controlli presentato annualmente da tali organismi. Tale verifica comprende anche una visita ispettiva ove sia presente una sede regionale dell'organismo. b) accertamento della efficienza dei controlli mediante verifica della documentazione e sopralluoghi aziendali, anche congiunti con i tecnici incaricati dagli organismi e, ove se ne ravveda la necessita', eventuale campionatura di parti vegetali e di prodotti zootecnici in sede aziendale. 3.2. L'Ispettorato funzioni agricole riceve dagli organismi di controllo copia della documentazione comprovante l'attivita' di controllo quale strumento per attuare la verifica. 3.3. L'Ispettorato funzioni agricole, i servizi multizonali di prevenzione delle ASL e l'Istituto zooprofilattico: mettono a punto una metodologia di controllo per collaborare nell'attuazione della loro attivita' di verifica e informano entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione circa l'attivita' svolta nell'ambito della verifica. ogni qualvolta si manifesti un caso di infrazione od irregolarita' emerso a seguito della verifica da loro effettuata, ne danno tempestiva informazione all'operatore biologico interessato, all'organismo di controllo interessato ed alla Regione per i successivi provvedimenti. 3.4. La Regione provvede ad inviare annualmente comunicazione al Ministero per le politiche agricole circa l'attivita' svolta nell'ambito della verifica di controllo.