Allegato A
                               Art. 8.
          NORME PER LE PRODUZIONI OTTENUTE MEDIANTE METODI
               DI COLTIVAZIONE E ALLEVAMENTO BIOLOGICI
MODALITA' DI APPLICAZIONE
                              Titolo I
                             DEFINIZIONI
    1. Ai fini della presente legge si definisce:
      a) agricoltura  biologica  o  metodo  di  produzione  biologico
l'attivita' agricola attuata nel rispetto delle norme previste:
        dal  regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno
1991 (relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli
e  alla  indicazione  di  tale  metodo  sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari) e successive modifiche e integrazioni;
        dal  decreto  legislativo  17 marzo  1995  n. 220 (attuazione
degli  artt. 8  e  9  del  regolamento  CEE  n. 2092/91 in materia di
produzione agricola e agroalimentare con il metodo biologico);
        dai  disciplinari  adottati  dall'Organismo  di controllo cui
l'azienda intende assoggettarsi;
      b) azienda agricola biologica l'azienda che applica su tutta la
sua  superficie  agricola e sugli allevamenti, le tecniche e i metodi
di  produzione compatibili con le norme di cui alla lettera a) e, per
il settore zootecnico, le modalita' previste dalla presente legge;
      c) azienda  agricola  in conversione biologica l'azienda di cui
alla lettera b) che intraprende su tutta la sua superficie agricola e
sugli  allevamenti  le tecniche e i metodi di produzione di cui sopra
attraverso  un  piano di conversione della durata non inferiore a due
anni;
      d) azienda agricola mista l'azienda di cui alla lettera b) che,
evitando  la  commistione di strutture e mezzi tecnici fra le diverse
produzioni,  pratica  su  una  parte  distinta  della  sua superficie
agricola   e   degli   allevamenti,  anche  attraverso  un  piano  di
conversione,  le  tecniche  e  le  procedure  produttive  di cui alla
presente legge;
      e) produttore  biologico  il  conduttore  di azienda agricola e
agrituristica di cui alle lettere b), c) e d);
      f) preparatore  biologico  il  titolare  di  una  attivita' che
lavora,   trasforma,   conserva,   condiziona   o   importa  prodotti
certificati ottenuti con il metodo di produzione biologico;
      g) prodotto  ottenuto  con  metodo  di  produzione biologico il
prodotto,  fresco o trasformato, ottenuto da produttori o preparatori
biologici nel rispetto della normativa vigente in materia;
      h) raccoglitore   di  prodotti  spontanei  l'operatore  a  cio'
autorizzato  mediante  l'iscrizione  all'apposita sezione dell'elenco
regionale degli operatori biologici;
      i) veterinario  biologico  il professionista, iscritto all'albo
professionale,  in  possesso  di documentata formazione specifica sui
metodi di cura degli animali con la medicina omeopatica;
      j) operatori  biologici i soggetti di cui alle lettere e), f) e
h).
                              Titolo II
            ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI BIOLOGICI
    1. Riconoscimento.
    1.1.  La  Regione, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n.
950/97  del  Consiglio  del 20 maggio 1997 (relativo al miglioramento
dell'efficienza  delle  strutture agrarie), riconosce le associazioni
degli operatori biologici.
    Ai fini del riconoscimento le associazioni devono:
      a) dimostrare  di  essere  costituite da almeno il 30 per cento
degli  operatori  biologici  iscritti  all'elenco  regionale entro il
31 dicembre antecedente la domanda di riconoscimento;
      b) presentare  copia  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto
contenente  le  modalita'  di  iscrizione, di recesso e di esclusione
nonche'  l'impegno  ad esercitare la vigilanza sui propri associati e
le modalita' di esercizio della medesima;
      c) presentare  una  relazione  contenente  la descrizione della
struttura  organizzativa, il personale e le rispettive qualifiche, le
attrezzature per l'attivita' nonche' l'elenco delle aziende associate
e il loro fatturato al momento dell'iscrizione.
    1.2.  Il  riconoscimento  e' revocato qualora vengano a mancare i
requisiti  necessari  per l'iscrizione, ovvero in caso di manifesta e
provata  insufficienza  nell'esercizio delle attivita' previste dallo
statuto.
    1.3. Con il riconoscimento regionale le associazioni acquisiscono
personalita'  giuridica  di  diritto  privato  ai sensi della vigente
normativa.
    1.4.  Le associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE)
n.    2200/96   del   Consiglio   del   28 ottobre   1996   (relativo
all'organizzazione    comune    dei   mercati   nel   settore   degli
ortofrutticoli)  e del regolamento (CEE) n. 952/97 del 20 maggio 1997
(concernente  le  associazioni  di  produttori  e le relative unioni)
possono  costituire al loro interno sezioni specifiche per produttori
agricoli biologici. Per ottenere il riconoscimento di tale sezione le
associazioni  devono  apportare  apposita  modifica  allo  statuto da
presentare alla Regione.
    1.5. Le associazioni possono svolgere i seguenti compiti:
      a) fornire  assistenza  interaziendale  e  promuovere attivita'
dimostrativa, formazione e aggiornamento tecnico dei soci;
      b) stipulare     accordi     e    partecipare    a    organismi
interprofessionali;
      c) programmare  la  produzione e promuovere la valorizzazione e
la commercializzazione dei prodotti dei soci;
      d) agevolare  l'attivita'  di  controllo  sui  propri associati
prevista dalla normativa vigente.
    1.2. Obblighi delle associazioni.
    1.2.1. Le associazioni riconosciute hanno l'obbligo di:
      a) tenere  ed  aggiornare  un  elenco  delle  aziende associate
articolato  in  sezioni  distinte  ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2
della presente legge;
      b) redigere  un  programma  annuale di attivita' da trasmettere
alla Regione entro il 31 maggio, da attuare nell'anno successivo.
                             Titolo III
             ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI
    1. Requisiti per l'iscrizione.
    1.1.   Notifica.  Per  l'iscrizione  all'elenco  regionale  degli
operatori  biologici  i  soggetti  interessati sono tenuti ad inviare
alle  sedi  provinciali  degli Ispettorati funzioni agricole, a mezzo
raccomandata  A/R  e  su  modello  allegato al decreto legislativo n.
220/1995,  apposita  notifica con firma autenticata ai sensi di legge
e,  al solo fine dell'autentificazione, soggetta ad imposta di bollo.
Copia conforme non bollata deve essere inviata ad uno degli organismi
di controllo riconosciuti e autorizzati con decreto del Ministero per
le  politiche  agricole.  Tale  notifica deve essere inoltre conforme
alle normative antimafia vigenti.
    Per  i  medici  veterinari  e'  sufficiente l'invio del titolo di
studio e documentazione relativa alla formazione specifica sui metodi
di cura degli animali con la medicina omeopatica o di tipo naturale.
    1.2.  Dichiarazione  di idoneita'. Successivamente deve pervenire
ai  medesimi  destinatari,  a  seguito  di  opportuno  sopralluogo di
conformita',   apposita   dichiarazione   di   idoneita'   da   parte
dell'organismo   stesso,   nella   quale   il  legale  rappresentante
dell'organismo,  o  suo  delegato,  dichiara che l'azienda o la ditta
dell'operatore  e' idonea ad essere sottoposta al regime di controllo
CEE  per  l'agricoltura  biologica  ai  sensi  degli  artt. 8 e 9 del
regolamento  CEE n. 2092/91 e art. 8, comma 5 del decreto legislativo
n. 220/1995.
    In  tale  dichiarazione  devono  essere specificati i riferimenti
catastali   delle  superfici  e  il  riparto  colturale  dell'azienda
soggetti al regime di controllo.
    1.3.  Iscrizione.  Non appena in possesso di tale documentazione,
l'Ispettorato funzioni agricole:
      acquisisce un protocollo di arrivo;
      verifica la completezza della documentazione;
      richiede,  se  necessario, un'integrazione della documentazione
all'operatore;
      invia   all'Assessorato   regionale   dell'agricoltura  i  dati
anagrafici,  la  data  di  notifica  e  la  sezione dell'elenco a cui
iscrivere l'operatore biologico e il veterinario.
    2. Variazioni di notifica.
    2.1.  Invio  variazioni.  Gli  operatori iscritti possono in ogni
momento  inviare  ai  medesimi indirizzi variazioni alle informazioni
inviate  con la notifica iniziale, compreso il cambio di organismo di
controllo,  utilizzando  gli  appositi  modelli  allegati  al decreto
legislativo  n. 220/1995 e mediante raccomandata A/R, non soggetta ad
imposta di bollo.
    2.2. Aggiornamenti. Non appena in possesso di tale documentazione
e  della  relativa dichiarazione di idoneita', l'Ispettorato funzioni
agricole  invia  all'Assessorato  regionale  dell'agricoltura i nuovi
dati.
    3. Tenuta dell'elenco.
    3.1.  Iscrizione. L'ufficio competente dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura:
      provvede    all'iscrizione    dell'operatore    mediante   atto
amministrativo;
      informa  l'operatore,  entro  dieci  giorni dalla esecutivita',
dell'atto di iscrizione.
    L'elenco  e  la  sua  documentazione  sono  pubblici e fruibili a
seguito di motivata richiesta.
    Entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco degli operatori biologici
aggiornato  al  31 dicembre  dell'anno  precedente  e' pubblicato nel
Bollettino   ufficiale  e  inviato  al  Ministero  per  le  politiche
agricole.
    3.2.  Cancellazione.  Ogni operatore e veterinario ha facolta' di
recedere   dalla   propria   iscrizione   all'elenco   regionale  con
comunicazione  in carta legale all'ufficio tenutario, previa notifica
all'organismo  di  controllo.  La cancellazione avviene mediante atto
amministrativo.
    L'operatore  puo'  comunque  richiedere  una nuova iscrizione non
prima di un anno dalla avvenuta cancellazione.
    3.3.  Sospensione. La sospensione dall'elenco e' obbligatoria nel
caso  in cui qualsiasi organo di controllo nel settore agroalimentare
dichiari   l'operatore   non  idoneo  con  comunicazione  all'ufficio
tenutario.  La  sospensione  puo'  essere  temporanea o permanente su
richiesta dell'organismo di controllo.
                              Titolo IV
       PRINCIPI E METODI PER LE PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE
    1. Normativa di riferimento.
    1.1.  Ai fini della presente normativa le aziende agricole devono
adottare  le  tecniche  di  coltivazione  e  allevamento previste dai
Regolamenti CEE n. 2092/1991 e n. 1804/1999 nonche' i disciplinari di
produzione adottati dall'organismo di controllo cui l'azienda intende
assoggettarsi.   I  prodotti  cosi'  ottenuti  devono  menzionare  in
etichetta il riferimento alla presente legge regionale.
                              Titolo V
     PRINCIPI E METODI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE BIOLOGICHE
    1. Principi generali.
    1.1.  L'attivita'  zootecnica rappresenta un importante anello di
congiunzione  dei  cicli  nutritivi  del  sistema agrobiologico. Deve
essere  rapportata  alle  caratteristiche  dimensionali  e produttive
dell'azienda o del sistema agricolo interaziendale. Il numero di capi
allevati deve essere proporzionale alle dimensioni dell'azienda, alla
capacita'  produttiva e alla efficiente utilizzazione delle deiezioni
animali  del  sistema agricolo interamente aziendale e, comunque, non
superiore  a 2 UBA/Ha di SAU. aziendale o interaziendale. L'attivita'
zootecnica delle aziende deve trovare rispondenza con le disposizioni
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 gennaio 1997 n. 54
(Regolamento  recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/97/CEE in
materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti
a  base  di latte) nonche' con le direttive comunitarie sul benessere
degli  animali  e  con  la direttiva (CEE) 12 dicembre 1991 n. 676 in
materia  di  protezione  delle  acque  dall'inquinamento provocato da
nitrati provenienti da fonti agricole.
    2. Alloggiamento e stabulazione.
    2.1.  Gli  animali  devono essere allevati in condizioni idonee e
nel   rispetto  delle  esigenze  fisiologiche  e  comportamentali.  I
ricoveri    devono   essere   sufficientemente   aerati,   illuminati
naturalmente  e  con  un  livello ottimale di umidita'; devono essere
provvisti  di  lettiera  costituita da materiali non di sintesi. Deve
esserci  un  facile  e contemporaneo accesso alle strutture destinate
all'alimentazione e all'abbeveraggio.
    2.2.  L'allevamento  in gabbia non e' ammesso. Gli animali devono
potersi  muovere  liberamente  anche  all'interno  dei  ricoveri.  E'
vietata  la stabulazione fissa permanente, l'allevamento intensivo ed
in  batteria.  In caso di strutture gia' esistenti che non rispondano
alle  caratteristiche  richieste,  le  aziende  dovranno impostare un
piano di conversione delle strutture stesse da presentarsi all'inizio
del  controllo,  e da portarsi a compimento entro due anni. Eventuali
deroghe   legate   a   caratteristiche   ambientali  dovranno  essere
autorizzate dall'organismo di controllo, sentita la Regione.
    2.3.  In  ogni  allevamento devono essere disponibili le seguenti
superfici calpestabili minime:
      Avicoli: parchetto esterno 2 mq/capo; ricovero 0,30 mq/capo;
      Cunicoli: per l'ingrasso 2 mq/capo. Le fattrici devono disporre
di  spazi esterni di almeno 2 mq/capo, nido incluso, tipo allevamento
di  Garenna;  ove  cio'  non sia possibile possono essere allevate in
gabbie  dalle dimensioni non inferiori a 0,50 mq/capo nido incluso, e
deve  essere loro garantita una esposizione anche parziale all'aria e
alla luce diretta del sole.
      Ovicaprini: il pascolo deve essere sempre presente. Nei periodi
in  cui  il  pascolo  non  e'  accessibile, si deve prevedere un'area
esterna  di  esercizio  di  4  mq/capo. Il ricovero deve assicurare 2
mq/capo;
      Suini:   fatto  salvo  il  rispetto  delle  norme  nazionali  e
regionali  sullo  smaltimento  dei reflui, le dimensioni minime delle
strutture sono:
        riproduttori:  8  mq/capo  piu'  1 mq/100 kg di peso vivo per
l'area esterna;
        suini all'ingrasso: 1 mq/100 kg di peso vivo di ricovero piu'
2 mq/100 kg di peso vivo di area esterna;
        scrofe:  devono  essere  allevate  all'aperto per buona parte
dell'anno. Comunque bisogna garantire loro 5 mq/capo di ricovero piu'
5 mq/capo di area esterna di esercizio;
      Bovini e bufalini: e' preferibile l'allevamento al pascolo; per
gli   allevamenti   a  stabulazione  libera  che,  cornunque,  devono
prevedere  un'area di servizio esterna di almeno 9 mq/capo adulto, la
superficie  della  lettiera deve essere di almeno 4,2 mq/capo adulto.
E'   preferibile   allevare   i  vitelli  in  box  comuni  fino  allo
svezzamento;  per  motivi sanitari si consente l'uso di box specifici
singoli.  Deve  essere  garantita  l'esposizione all'aria e alla luce
diretta del sole.
      Equini  e  asinini: e' preferibile l'allevamento al pascolo per
la  parte  dell'anno che lo consente. I ricoveri devono garantire una
superficie  minima  di  lettiera  di  4,2  mq/capo adulto e almeno 15
mq/capo   adulto   di   paddock   esterno.   Deve   essere  garantita
l'esposizione  all'aria  e  alla  luce  diretta  del sole. Nel caso i
ricoveri  siano costituiti da box, questi non devono avere dimensioni
inferiori a 9 mq.
    3. Interventi sull'anatomia e fisiologia dell'animale.
    3.1.  E'  vietato il taglio del becco, la bruciatura dei tendini,
delle  ali  ed  ogni altra mutilazione. La castrazione e' limitata ai
casi  in  cui  la  qualita'  delle  carni  macellate  sia chiaramente
superiore  o  nei  casi  di  produzioni  tipiche tradizionali (ad es.
cappone  o  castrato).  La  cauterizzazione  dell'abbozzo corneale e'
ammessa  solo  nei  casi  strettamente  necessari e deve avvenire nei
primi 15 giorni di vita. E' vietato mettere gli occhielli al pollame.
    3.2.  E'  ammessa  la  fecondazione  artificiale.  E'  vietata la
sincronizzazione  e  l'induzione degli estri con prodotti di sintesi.
Negli  allevamenti  ovi-caprini  e' ammessa l'induzione dei cicli con
sostanze steroidi non iniettate.
    3.3.  Sono  vietate  le  pratiche  di  embrio-transfer e tutte le
pratiche di manipolazione embrionale e genetica.
    3.4.  E'  vietato  l'impiego  di  qualsiasi  sostanza  di origine
sintetica  o  naturale che favorisca la crescita e la produzione, che
stimoli l'appetito e che alteri il normale sviluppo dell'animale.
    Negli  allevamenti  cunicoli  ed  ovi-caprini per l'induzione dei
calori  e'  consentito  utilizzare la luce artificiale in maniera non
sistematica,   ma   vista   come  integrazione  di  quella  naturale,
garantendo,  comunque,  8  ore  continuative di riposo nel periodo di
buio.
    4. Alimentazione.
    4.1. Origine degli alimenti
    L'alimentazione  del  bestiame  deve basarsi su foraggi e mangimi
ottenuti  da coltivazioni biologiche. Nell'impossibilita' di reperire
alimenti  di  origine  biologica,  e'  ammesso il ricorso ad alimenti
provenienti  da  colture  convenzionali in misura non superiore al 10
per cento della sostanza secca (s.s.) della razione giornaliera per i
ruminanti e al 20 per cento per i monogastrici.
    Tutti  i  prodotti utilizzati nell'alimentazione biologica devono
essere esenti da organismi geneticamente modificati (OGM).
    Si   possono   utilizzare  alimenti  provenienti  da  colture  in
conversione, di produzione aziendale o interaziendale, in percentuale
non  superiore  al  40  per  cento  della  s.s.  della razione totale
giornaliera.  Per  la  parte  di alimenti provenienti da coltivazioni
biologiche  non  e'  ammesso l'uso di prodotti di sintesi per la loro
conservazione e/o manipolazione.
    4.2. Alimenti utilizzabili.
    Sono utilizzabili i seguenti alimenti:
      foraggi  freschi,  secchi  o  insilati, radici, tuberi ed altre
parti vegetali;
      cereali e legumi.
    E'  consentito  l'uso  degli  insilati  purche'  si  assicuri  la
somministrazione  giornaliera  di  almeno  1 kg di s.s/100 kg di peso
vivo di alimenti a fibra lunga.
    L'uso di concentrati non puo' superare il 40 per cento della s.s.
della  razione  giornaliera  ed il 30 per cento della razione annuale
dei   poligastrici.   Nei   monogastrici   deve  essere  prevista  la
disponibilita' di alimenti fibrosi.
    Tra  gli  alimenti concentrati di origine biologica utilizzabili,
quelli proteici sono:
      granaglie  di  leguminose  che  possono aver subito trattamenti
termici e/o meccanici;
      lieviti;
      pannelli ottenuti per pressione (spremitura);
      medica disidratata;
      latte;
      siero;
      latticello;
      farina di pesce non derivante da sottoprodotti di lavorazione.
    4.3. Integratori alimentari:
      farina di roccia;
      carbonato  di  calcio  da  rocce  calciche  macinate e da alghe
marine e calcaree;
      carbonato doppio di calcio e magnesio (dolomiti);
      fosfato di calcio biidrato precipitato;
      carbonato e solfato di magnesio;
      bicarbonato di sodio;
      sale marino o salgemma grezzi o integrali;
      zolfo in polvere;
      carbone;
      bentonite;
      miscele   di   oligo  e  micro  elementi  in  casi  di  stretta
necessita';
    4.4. integratori vitaminici:
      cereali germinati;
      olio di fegato di pesce;
      lievito di birra;
      fermenti lattici;
    4.5. Integratori diversi:
      melasso;
      condimenti  ed aromi di origine naturale che non abbiano subito
processi chimici;
      preparati  omeopatici  in  soluzione  e/o  lattosio  in polvere
impregnato;
    E' vietato somministrare:
      sostanze coloranti di origine sintetica;
      conservanti;
      sostanze appetizzanti di origine sintetica;
      amminoacidi di sintesi;
      vitamine   di   sintesi   se  non  per  uso  terapeutico  e  su
autorizzazione del veterinario, sentito l'organismo di controllo.
      elementi  minerali  o  quant'altro,  ancorche'  di  origine non
sintetica, ad effetto vitaminico.
    5. Allattamento e svezzamento.
    5.1. Nell'alimentazione dei giovani animali devono utilizzarsi il
colostro  ed  il  latte  materno.  Non  e'  ammessa  la tecnica dello
svezzamento  precoce;  esso  non puo' essere completato prima dei due
mesi  nei  bovini  e  negli ovicaprini e ventisette giorni nei suini.
L'eventuale  utilizzazione  di latte ricostituito, e non di surrogati
di  produzione  industriale,  e' ammessa solo nelle aziende miste con
allevamento  convenzionale dove i capi non sono commercializzati come
biologici.
    6. Acquisti.
    6.1. Animali da rimonta.
    Gli   animali   acquistati,  sia  per  costituire  il  patrimonio
dell'azienda,  sia  per  garantirne  il  rinnovo, devono provenire da
aziende  biologiche.  Si  consente  l'acquisto  di animali da aziende
convenzionali, in numero massimo del 10 per cento annuo, per bestiame
bovino  ed equino e 20 per cento per ovino e caprino, dei capi adulti
presenti in stalla. Tali animali non devono avere raggiunto lo stadio
adulto  (nullipari)  e  potranno  essere  considerati  biologici dopo
essere stati allevati secondo il presente disciplinare, nel caso di:
      bovini, bufalini, equini, se di eta' inferiore a 6 mesi;
      ovicaprini e suini, se di eta' inferiore a 45 giorni;
      avicoli e conigli, se di eta' inferiore a 18 settimane.
    6.2. Animali per la produzione di carne.
    Gli  animali  devono,  preferibilmente,  provenire da allevamenti
biologici.   Si   ammette  l'acquisto  da  allevamenti  convenzionali
purche':
      nel  caso  di  bovini,  bufalini  ed  equini,  l'animale  venga
allevato  biologicamente  per  almeno 6 mesi, se commercializzato nel
primo  anno  di  vita,  o almeno 12 mesi se commercializzato oltre il
primo anno di vita;
      nel  caso  dei  suini  si  ammette  l'acquisto  da  allevamenti
convenzionali  purche' sia allevato biologicamente per almeno 6 mesi,
se commercializzato nel primo anno di vita;
      nel  caso  degli  avicoli,  l'acquisto da azienda convenzionale
dovra' avvenire entro i primi tre giorni di vita.
    6.3. Animali per la produzione di latte e di uova.
    Gli  animali  devono  provenire,  preferibilmente, da allevamenti
biologici.  Nel  caso  di  irreperibilita'  si  ammette l'acquisto da
allevamenti  convenzionali.  Tuttavia,  il  latte  e le uova prodotte
potranno  essere  commercializzate  come  biologiche solo dopo che il
presente disciplinare sara' rispettato per almeno 12 settimane.
    7. Interventi veterinari.
    7.1. Sono vietate le somministrazioni preventive e/o sistematiche
di farmaci convenzionali.
    Nell'allevamento   zootecnico,   si  dovra'  dimostrare  di  aver
effettuato tutte le misure necessarie a svolgere un'azione preventiva
contro  l'insorgere di patologie. Sono da privilegiare le tecniche di
fitoterapia,  omeopatia,  isopatia, aromaterapia e medicina naturale.
Un  ruolo  fondamentale  di  prevenzione e' affidato alla pratica del
vuoto sanitario.
    Qualora  vi  sia  un uso esclusivo delle tecniche succitate, cio'
potra'  essere  certificato  da  veterinari con specifica competenza.
Ogni  azienda deve avvalersi dei metodi di cura naturali e omeopatici
servendosi   della   consulenza   di  un  veterinario  con  specifica
competenza in materia. Nel caso che tali tecniche non siano risultate
risolutive  e  solo  su prescrizione del veterinario di cui sopra, e'
consentito  ricorrere alla utilizzazione di farmaci convenzionali. E'
obbligatoria  la  registrazione  sul  quaderno di stalla di tutti gli
interventi effettuati.
    Sono  tuttavia ammessi per uso esterno: zolfo, solfato di sodio e
di potassio, solfato di rame e tintura di iodio.
    7.2. Tempi di sospensione.
    In  attesa  della  stesura  di un allegato specifico in cui siano
indicati  i principi attivi della medicina convenzionale utilizzabili
in  caso  di  necessita'  ed  i relativi tempi di carenza, in caso di
utilizzo  di  farmaci convenzionali, il tempo di carenza da applicare
sara'  il  100  per  cento in piu' di quello indicato per legge sulla
confezione,  con un periodo minimo di 10 giorni per latte e uova e 45
giorni per la carne.
    7.3. Vaccinazioni.
    Si  autorizzano  le  vaccinazioni obbligatorie per legge o quelle
effettuate  con  sistema omeopatico. Sono ammesse altre vaccinazioni,
se  prescritte  dal  veterinario, solo nel caso vi sia nella zona, in
forma   endemica,  una  particolare  malattia  che  non  puo'  essere
controllata   con  altri  mezzi  se  non  quelli  della  farmacologia
convenzionale.
    8. Igiene dei locali e delle attrezzature.
    8.1.   Il  vuoto  sanitario  va  privilegiato  quale  tecnica  di
igienizzazione dei locali. Inoltre, sono ammessi i seguenti prodotti:
      sapone;
      calce;
      vapore;
      uso  alternato  di  acidi e basi seguito da lavaggio prolungato
con acqua;
      olii essenziali;
      enzimi.
    9. Certificazione delle produzioni.
    9.1.  Per  la concessione della certificazione, il periodo minimo
di  allevamento  degli animali conformemente al presente disciplinare
dovra' essere di:
      12 settimane per la produzione di latte bovino;
      12 settimane per la produzione di latte ovicaprino;
      12 settimane per la produzione delle uova;
      6 mesi per la produzione di carne bovina, bufalina ed equina se
l'animale e' commercializzato nel primo anno di vita;
      12  mesi  per la produzione di carne bovina, bufalina ed equina
se l'animale e' commercializzato dal primo anno di vita;
      6 mesi per la produzione di carne suina;
      6 mesi per la produzione di carne ovicaprina;
      l'intero ciclo vitale per la produzione di carne avicunicola;
      12  mesi  per  bovini,  bufalini, equini, ovicaprini e suini da
rimonta;
      6 mesi per avicoli e conigli da rimonta.
    Si  ricorda  che,  nel  caso di produzione di capi avicunicoli da
carne,  il  loro  acquisto  da aziende convenzionali e' consentito se
effettuato entro il terzo giorno di vita.
    I  prodotti  animali  ottenuti  durante il periodo di conversione
devono essere venduti sul mercato convenzionale.
    Se  in  azienda sono presenti sia animali allevati biologicamente
che  animali  in conversione, questi ultimi devono essere chiaramente
identificabili o allevati separatamente.
    La    stessa    specie   animale   non   puo'   essere   allevata
contemporaneamente  in maniera biologica e convenzionale sulla stessa
unita' produttiva.
                              Titolo VI
   PRODUZIONE BIOLOGICA DI LATTE CONFEZIONATO E DERIVATI DEL LATTE
    1. Produzione di latte crudo confezionato.
    Il latte deve provenire da allevamenti biologici.
    1.1. Trattamenti termici e fisico-meccanici.
    Sono ammessi i seguenti trattamenti termici: pastorizzazione.
    Sono ammessi i seguenti trattamenti fisico-meccanici:
      la filtrazione;
      l'omogeneizzazione.
    1.2. Confezionamento.
    Sono  ammessi il vetro ed il cartone politenato a meno di diverse
disposizioni di legge.
    2. Prodotti derivati del latte.
    Il latte deve derivare da allevamenti biologici.
    2.1. Trattamenti termici e fisico-meccanici.
    Sono ammessi i seguenti trattamenti termici: pastorizzazione.
    Sono ammessi i seguenti trattamenti fisico meccanici:
      la filtrazione; l'omogeneizzazione; la centrifugazione.
    2.2. Cagliatura.
    E'  ammesso  l'uso  di  solo  caglio  animale  e/o  vegetale; per
l'ottenimento  della ricotta e' ammesso l'uso di acido citrico e sale
inglese (sale amaro) nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
    2.3. Sviluppo di fermenti.
    I  fermenti  devono essere sviluppati su latte biologico. In sede
di  prima  applicazione  e' ammesso l'uso dei fermenti lattici di cui
siano notificati all'organismo di controllo sia la provenienza che il
ciclo produttivo.
    2.4. Salatura dell'impasto.
    E' ammesso l'uso di sale marino e di miniera.
    2.5. Conservazione.
    E'  ammesso  l'uso di olio vegetale biologico per la spazzolatura
delle  forme  e  di  altri  prodotti  naturali quali carbone, cenere,
pomodoro,  semi,  pepe,  spezie,  foglie,  etc.  E'  vietato l'uso di
sostanze    con   azione   conservante,   colorante,   antiossidante,
antifermentativa,  antibiotica,  sia  nell'impasto che in superficie,
come  pure  l'uso  di  copolimeri  e  di altre sostanze protettive di
sintesi.
    2.6. Modalita' di applicazione dell'etichetta.
    Se  direttamente  applicata al prodotto e' ammesso esclusivamente
l'uso di collanti costituiti da soli ingredienti naturali.
    2.7. Confezionamento.
    Sono  ammessi il vetro, la carta ed il cartone (anche politenato)
a  meno  di  diverse  disposizioni  di  legge.  E'  ammesso  l'uso di
polietilene  per uso alimentare per fuscelle che contengono ricotta e
formaggio  fresco e il polipropilene per uso alimentare per i vasetti
che contengono yogurt.
                             Titolo VII
                        APICOLTURA BIOLOGICA
    L'apicoltore  deve  operare  esclusivamente  secondo  le seguenti
norme:
    1. Ubicazione degli apiari.
    1.1.  Gli  apiari devono essere ubicati in zone che assicurino la
bottinatura  prevalentemente  su  specie  floricole  spontanee  o  da
coltivazioni biologiche.
    Comunque  gli  apiari  devono  essere  ubicati in zone esterne ai
grandi  centri  urbani  e  collocati  a  distanza  di  almeno 1 Km da
autostrade  e  strade  ad alta densita' di traffico, citta', impianti
industriali, inceneritori e discariche. L'analisi sui prodotti potra'
essere  effettuata  in  ogni  momento dall'organismo di controllo per
evidenziare   zone   da  escludere  dalla  produzione  e  determinare
eventuali  residui  di  prodotti  chimici  non  ammessi, sui prodotti
dell'alveare.
    1.2.  L'Ente  di  controllo deve essere informato dell'ubicazione
degli apiari entro 7 giorni dagli eventuali spostamenti.
    2. Allevamento.
    2.1.   E'  da  preferire  l'allevamento  di  ecotipi  locali.  E'
consentito  l'acquisto  di  nuclei da apicoltori convenzionali per un
approvvigionamento  massimo  del  10  per  cento  per  attivita' gia'
avviate  e  del  50  per  cento  per  le  nuove dotazioni. E' ammesso
l'acquisto di sciami solo da apiari biologici.
    3. Nutrizione.
    3.1.  Per  la  nutrizione sono ammessi il miele ed il polline nei
favi  o  in  sciroppo,  purche'  di  provenienza  biologica. L'uso di
saccarosio  e  di zuccheri semplici puo' essere autorizzato in annate
sfavorevoli che mettano in pericolo la sopravvivenza delle famiglie o
in zone particolarmente svantaggiate dal punto di vista climatico.
    4. Materiali.
    4.1. Le arnie devono essere in legno o altro materiale di origine
naturale.  Il  rivestimento  dell'arnia  deve  essere  solo esterno e
realizzato con vernici coloranti naturali traspiranti.
    In  aziende  nuove  associate,  si  ammette  la presenza di arnie
diversamente verniciate per un anno dal momento del primo controllo.
    4.2.  I  telaini  devono  essere  in  legno. Per i fogli cerei e'
consentito l'uso di sola cera d'api proveniente da alveari biologici.
E'  ammesso  l'uso  di fogli cerei convenzionali fino all'esaurimento
delle  scorte  e,  nel  caso  di  comprovata irreperibilita', di cera
proveniente da alveari biologici.
    4.3.  Per  la  conservazione  della  cera  sono ammessi: anidride
solforosa, zolfo, Bacillus turingensis.
    4.4.  Nell'affumicatore  e'  consentita  la  combustione  di soli
vegetali   secchi  non  lavorati;  si  consiglia,  una  volta  aperto
l'alveare,  di  impiegare  meno  fumo  possibile  per  preservare  la
qualita' del miele.
    4.5.  E'  consigliabile  pulire  periodicamente  i cassetti degli
alveari  con  fondo  antivarroa  al  fine di prevenire il pericolo di
inquinamento da muffe o altro.
    5. Profilassi e terapia.
    5.1. E' consentito l'uso dell'omeopatia, della medicina naturale,
della lotta biomeccanica e l'uso di essenze di origine naturale. Sono
ammessi  i  seguenti  prodotti:  acido  lattico,  formico, ossalico e
acetico, oli essenziali, prodotti omeopatici.
    5.2.  E'  ammesso  l'uso  di acido acetico per il trattamento dei
favi in magazzino e per la lotta alla nosemiasi.
    5.3.  Le arnie devono essere disinfettate con le alte temperature
o  con  ipoclorito di sodio al 20% o soda. Sono vietati i prodotti di
sintesi.
    6. Raccolta del miele.
    6.1. Il miele deve essere raccolto solo quando maturo. E' ammessa
la deumidificazione solo indiretta del miele.
    7. Estrazione del miele.
    7.1.  La  disopercolatura  deve  essere  meccanica e l'estrazione
tempestiva; in questa fase il miele deve subire trattamenti termici a
temperature   non  superiori  a  35  gradi  C;  lo  stoccaggio  e  il
pre-confezionamento  devono  essere  brevi  ed  effettuati  in locali
freschi.
    8. Materiali di mieleria.
    8.1.   E'   consentito   esclusivamente   l'acciaio   inox,   con
l'esclusione   delle  parti  accessorie,  in  materiale  di  qualita'
alimentare.
    9. Condizionamento e confezionamento del miele.
    9.1.  Per  il  condizionamento  e'  ammessa  la  sola filtrazione
statica.
    9.2.   Il   confezionamento   puo'   avvenire  esclusivamente  in
contenitori  di vetro, terracotta o ceramiche atossiche e contenitori
monouso,  con  esclusione di contenitori di plastica. Sono vietate la
pastorizzazione e la sterilizzazione del miele.
    10. Stoccaggio del miele confezionato.
    10.1. E' da realizzare in luoghi freschi, asciutti e bui.
    11. Produzione di polline.
    11.1.  E' ammesso il solo essiccamento all'ombra e con essiccatoi
a fonte di calore indiretta, con termostato e a temperature inferiori
al  40 gradi C. Il confezionamento e' da effettuarsi in vasi di vetro
scuro  o  altrimenti  protetto  dalla  luce.  La  conservazione  deve
avvenire in luogo fresco e buio.
    12. Produzione di pappa reale.
    12.1.  I  cupolini  sono  ammessi  in  pura  cera d'api biologica
secondo la presente normativa, oppure in plastica ricoperta di cera.
    12.2.   Il   confezionamento   e'  esclusivamente  in  vetro,  lo
stoccaggio al buio a temperatura tra 0 e 4 gradi C.
    13. Produzione di propoli.
    13.1.  La  propoli  deve  provenire  solo da raschiamento interno
degli alveari e/o dall'uso di griglie di acciaio inox.
    13.2. La conservazione deve avvenire in luogo fresco e buio.
    14. Produzione di idromele.
    14.1.   L'idromele  deve  essere  prodotto  a  partire  da  miele
biologico ed e' consentito l'uso di fermenti selezionati.
    15. Conversione.
    15.1.  Per la conversione e' obbligatorio mettere tutto lo sciame
su  telaini  con  cera  biologica. E' vietata la conversione graduale
dell'apiario.  Devono essere sostituiti anche i telaini da melario di
cera  biologica.  Per cera biologica si intende quella proveniente da
alveari biologici.
    15.2.  Durante  la  conversione  e'  obbligatorio eliminare dalle
pareti  dell'arnia  (fondo, coprifavo), dagli angoli e dalle traverse
superiori  (distanziatori)  tutta  la  propoli  accumulata durante lo
svolgimento dell'apicoltura convenzionale.
    15.3.   Non   e'  ammessa  la  presenza  di  apiari  biologici  e
convenzionali presso lo stesso apicoltore.
                                                           Allegato B
                               Art. 8.
     REQUISITI MINIMI DI CONTROLLO SULLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
MISURE  PRECAUZIONALI PREVISTE NELL'AMBITO DEL REGIME DI CONTROLLO DI
                              CUI AGLI
ARTT.  8  E  9  DEL  REG.  CEE  N.  2092/91 DA EFFETTUARE DA PARTE DI
                             OPERATORI E
                       ORGANISMI DI CONTROLLO.
A. Animali e prodotti di origine animale di produzione aziendale.
    1.  La produzione deve avvenire in un'unita' i cui appezzamenti e
luoghi  di  allevamento,  di  produzione  e  di  magazzinaggio  siano
nettamente  separati  da  qualsiasi  altra  unita'  che  non  produca
conformemente  alle  norme  di  produzione  stabilite  dalla presente
legge.  Possono  far  parte  di  detta  unita'  anche  laboratori  di
trasformazione  o  di  condizionamento,  qualora  l'unita'  stessa si
limiti  alla  trasformazione  e/o  al  condizionamento  della propria
produzione agricola.
    2. Nella fase iniziale dell'applicazione del regime di controllo,
l'organismo di controllo e l'operatore provvedono a:
      compilare  una descrizione completa dell'unita' produttiva, con
indicazione   dei  luoghi  di  allevamento,  di  magazzinaggio  e  di
produzione,  degli appezzamenti nonche', se del caso, dei luoghi dove
vengono   effettuate  talune  operazioni  di  trasformazione  e/o  di
condizionamento;
      elencare   i   capi   in  allevamento  ed  il  relativo  numero
d'iscrizione   al   libro   genealogico  di  razza  o  il  numero  di
identificazione all'interno dell'allevamento;
      elencare  tutte  le misure concrete da prendere a livello della
propria  unita'  per  garantire  il rispetto delle disposizioni della
presente legge.
    La  descrizione  e  le  misure  di  cui sopra sono incluse in una
relazione di ispezione, controfirmata dall'operatore. Nella relazione
devono figurare:
      la data dell'ultima applicazione sugli animali in allevamento e
sugli  appezzamenti  dei prodotti il cui impiego non e' conforme alle
disposizioni dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b del Reg. CEE n. 2092/91;
      l'impegno    dell'operatore    ad    eseguire   le   operazioni
conformemente  agli  artt. 5  e 6 ad accettare, in caso d'infrazione,
l'applicazione  delle  misure  di  cui  all'art. 9 paragrafo 9 e, ove
necessario, all'art. 10 paragrafo 3 del suddetto Regolamento.
    3.  Ogni anno, anteriormente alla data indicata dall'organismo di
controllo,  l'operatore  deve  notificare a tale organismo il proprio
programma  di  produzione con una descrizione analitica a livello dei
singoli  appezzamenti  ed il programma di allevamento con descrizione
delle variazioni del numero dei capi allevati e dei capi da acquisire
per la rimonta.
    4.  Deve  essere  tenuta  una  contabilita'  su  registri  e/o su
documenti  che  consentano all'organismo di controllo di identificare
l'origine,  la  natura  e  le  quantita'  di  tutte  le materie prime
acquistate,  nonche'  l'impiego  di  queste materie prime. Per quanto
riguarda   la  conduzione  dell'allevamento  deve  essere  tenuto  un
registro  di  stalla  apposito  dove  vengono  annotate:  le  razioni
alimentari   e  la  loro  composizione,  gli  interventi  sanitari  e
veterinari  ed  i  farmaci  usati per ogni capo allevato. Deve essere
inoltre  tenuta  una  contabilita' su registro e/o su documenti della
natura,  delle  quantita'  e  dei  destinatari  di  tutti  i prodotti
venduti.   Quando   le   quantita'   riguardano  vendite  dirette  al
consumatore  finale,  devono  essere  indicati i quantitativi globali
giornalieri.    Qualora   l'unita'   di   produzione   proceda   alla
trasformazione  dei  prodotti,  nella contabilita' devono figurare le
informazioni  di cui alla parte B, punto 3, terzo alinea del presente
allegato.
    5.  E'  vietato  il  magazzinaggio  nell'unita'  di produzione di
materie  prime  diverse  da  quelle  il  cui impiego e' conforme alle
disposizioni  dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) e dell'art. 7 del Reg.
CEE n. 2092/91.
    6.  Oltre a eventuali ispezioni non preannunciate, l'organismo di
controllo  deve  effettuare  almeno  una  volta all'anno un controllo
fisico  completo  dell'unita'  di produzione. Possono essere eseguiti
prelievi  per  la ricerca di prodotti non autorizzati in virtu' della
presente  legge. Tuttavia il prelievo deve essere eseguito qualora si
sospetti  l'utilizzazione  di  un prodotto non autorizzato. Dopo ogni
visita  e'  compilata  una  relazione  di ispezione controfirmata dal
responsabile dell'unita' sottoposta a controllo.
    7.  Ai  fini  dell'ispezione  il  produttore da' all'organismo di
controllo  libero accesso ai luoghi di magazzinaggio, di produzione e
ai  diversi  appezzamenti,  nonche'  alla  contabilita' e ai relativi
documenti  giustificativi.  Egli  comunica all'organismo di controllo
tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'ispezione.
    8.  I  prodotti  di  cui  alla  presente normativa possono essere
trasportati  in altre unita', comprese quelle di vendita all'ingrosso
e  al  dettaglio,  solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo da
impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'etichettatura in
cui,  ferma  restando  la possibilita' di altre eventuali indicazioni
previste, figurino:
      a) il  nome  e  l'indirizzo del responsabile della produzione o
della  preparazione  del prodotto oppure, qualora sia citato un altro
venditore,  una  dichiarazione  che  consenta  all'unita' ricevente e
all'organismo  di  controllo di individuare in modo inequivocabile il
responsabile della produzione;
      b) il nome del prodotto, compresa un 'indicazione del metodo di
produzione  biologico, in base a quanto previsto dall'art. 5 del Reg.
CEE n. 2092/91.
    9.  Non  e'  richiesta  la  chiusura  in  imballaggio contenitori
qualora:
      a) il  trasporto  avvenga  tra un produttore e altro operatore,
entrambi  assoggettati  al  regime di controllo di cui all'art. 9 del
citato regolamento;
      b) i  prodotti  siano  muniti  di  documento di accompagnamento
indicante le informazioni richieste al comma precedente.
    10.  Quando un operatore gestisce piu' unita' di produzione nella
stessa  Regione  le  unita'  che  sono  situate  nella  Regione e che
producono  animali  o  prodotti  animali  non previsti dalla presente
normativa  sono  parimenti  assoggettate  al  regime di controllo per
quanto attiene al punto 2, comma 1, della presente parte A nonche' ai
punti 3, 4 e 5.
B. Unita'  di  trasformazione  e  di  condizionamento  di prodotti di
origine  animale  e  di  derrate  alimentari  contenenti  prodotti di
origine animale.
    1.   All'inizio   dell'applicazione   del  regime  di  controllo,
l'operatore e l'organismo di controllo provvedono a:
      compilare una descrizione completa dell'unita', con indicazione
delle    installazioni   utilizzate   per   la   trasformazione,   il
condizionamento  ed  il  magazzinaggio  dei  prodotti prima e dopo le
operazioni;
      stabilire  tutte  le  misure  concrete  da  prendere  a livello
dell'unita'  per  garantire  il  rispetto  delle  disposizioni  della
presente legge.
    2.  La  descrizione  e  le  misure  in  causa sono incluse in una
relazione  di ispezione controfirmata dal responsabile dell'unita' in
questione.
    Nella   relazione   deve  figurare  l'impegno  dell'operatore  ad
effettuare  le operazioni in modo che le disposizioni dell'art. 5 del
reg.  CEE  n.  2092/91  siano rispettate e, in caso di infrazione, ad
accettare l'applicazione delle misure di cui agli artt. 9 paragrafo 9
e 10 paragrafo 3 del predetto Regolamento.
    3.  Deve  essere  tenuta una contabilita' scritta che consenta di
identificare:
      l'origine,  la  natura  e le quantita' dei prodotti di cui alla
presente normativa;
      la  natura,  le  quantita'  e i destinatari dei prodotti di cui
all'allegato A, Titolo I, comma 1, che hanno lasciato l'unita';
      qualsiasi   altra   informazione  richiesta  dall'organismo  di
controllo  ai  fini  di  controllo  adeguato  delle operazioni, quali
l'origine,  la  natura  e  le quantita' degli ingredienti, additivi e
coadiuvanti  di  fabbricazione  utilizzati  dall'unita',  nonche'  la
composizione dei prodotti trasformati.
    4.  Quando  nell'unita'  sono  anche  trasformati, condizionati o
immagazzinati  prodotti non ottenuti mediante il metodo di produzione
biologico:
      l'unita'  deve disporre di locali separati per il magazzinaggio
dei  prodotti  ottenuti  mediante  il  metodo di produzione biologico
prima e dopo le operazioni;
      le   operazioni  devono  essere  eseguite  in  cicli  completi,
separatamente   fisicamente   o  nel  tempo  da  operazioni  analoghe
effettuate  su prodotti non ottenuti mediante il metodo di produzione
biologico;
      qualora  dette  operazioni  non  vengano eseguite di frequente,
esse  devono essere preannunciate entro termini fissati d'accordo con
l'organismo di controllo;
      devono  essere  prese  tutte le misure necessarie per garantire
l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze con prodotti
non ottenuti mediante il metodo di produzione biologico.
    5.   Oltre  alle  ispezioni  non  preannunciate,  l'organismo  di
controllo  deve  effettuare  almeno  una  volta all'anno un controllo
fisico  dell'unita'.  Possono essere eseguiti prelievi per la ricerca
dei prodotti non autorizzati in virtu' dell'allegato A della presente
normativa.  Essi  devono tuttavia essere eseguiti qualora si sospetti
l'utilizzazione  di  un prodotto non autorizzato. Dopo ogni visita e'
compilata  una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile
dell'unita' controllata.
    6. Ai fini di tale ispezione l'operatore concede all'organismo di
controllo  libero  accesso  all'unita'  ed  alla  contabilita'  e  ai
relativi    documenti    giustificativi.    Egli   fornisce   inoltre
all'organismo  di  controllo  tutte  le  informazioni  necessarie per
l'ispezione.
    7.  I  prodotti  di  cui  alla  presente normativa possono essere
trasportati  in altre unita', comprese quelle di vendita all'ingrosso
e  al  dettaglio,  solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo da
impedire  la  sostituzione  del contenuto, muniti di una etichetta in
cui,  ferma  restando  la possibilita' di altre indicazioni eventuali
previste a norma di legge, figurino:
      a) il  nome  e  l'indirizzo del responsabile della produzione o
della  preparazione  del prodotto oppure, qualora sia citato un altro
venditore,  una  dichiarazione  che  consenta  all'unita' ricevente e
all'organismo  di  controllo di individuare in modo inequivocabile il
responsabile della produzione;
      b) il  nome del prodotto, compresa un'indicazione del metodo di
produzione,  secondo  quanto disposto dall'art. 5 del regolamento CEE
n. 2092/91.
    Una  volta  ricevuto il prodotto di cui all'allegato A, titolo I,
comma 1,  l'operatore  verifica  la  chiusura  dell'imballaggio o del
contenitore, ove necessario, nonche' la presenza delle indicazioni di
cui alla parte A punto 8, comma 1, del presente allegato.
    L'esito   di  tale  verifica  va  esplicitamente  indicato  nella
contabilita' di cui alla presente parte B, punto 3.
    Qualora  la  verifica  dia adito a dubbi circa la provenienza del
prodotto  da  un  operatore assoggettato al regime di controllo, tale
prodotto  potra' essere sottoposto a trasformazione o condizionamento
solo  dopo  che ne sia stata accertata la provenienza, a meno che non
venga  immesso  sul  mercato  senza indicazioni relative al metodo di
produzione biologico.
C. Raccomandazioni e forme di garanzia.
    L'operatore e' tenuto ad informare tempestivamente l'organismo di
controllo  e  la  Regione  di  ogni  provvedimento  adottato nei suoi
confronti da parte degli organismi di controllo della salute pubblica
(ad  es.  Nucleo  anti sofisticazione, ispettorato per la repressione
frodi e ASL).
    2.  Gli  organismi  di  controllo consentono il libero accesso ai
loro uffici ed impianti ai fini della verifica della loro attivita' e
forniscono   informazioni   e   collaborazione   alla   Regione   per
l'adempimento dei suoi compiti.
    3.   Ogni  qualvolta  si  verifichi  un  caso  di  infrazione  od
irregolarita'  emerso a seguito del controllo da loro effettuato, per
i  seguenti  motivi,  l'organismo  di  controllo  ne  da'  tempestiva
informazione all'operatore biologico interessato, ed alla Regione:
      a) irregolarita'   nei  confronti  delle  norme  di  produzione
inerenti il metodo di produzione biologico in vigore;
      b) violazione  occasionale  o  ripetuta delle norme nazionali e
comunitarie per la tutela dei consumatori.
    4.  Nell'adempimento delle operazioni di controllo sui prodotti o
su  parti  vegetali  gli organismi di controllo possono avvalersi dei
laboratori  dei  servizi multizonali di prevenzione delle U.S.L. o di
laboratori  privati,  adeguati  alla  dir.  CEE  99/93  ed al decreto
legislativo n. 267/93.
    5.  Per  i  controlli  analitici di cui sopra e per le produzioni
zootecniche,  le  modalita' di prelievo dei campioni di prodotto e le
procedure  di  laboratorio,  vale  quanto previsto dalle procedure in
vigore.  Inoltre  sara'  ritenuto  valido quanto altro previsto dalle
procedure del piano tipo predisposto dagli organismi di controllo.
    6.  I  dati e le informazioni acquisite durante il controllo sono
comunicate  esclusivamente  all'operatore  biologico e alla Regione -
Dipartimento agricoltura e foreste.
                                                           Allegato C
                               Art. 8.
   ATTIVITA' DI VERIFICA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO RICONOSCIUTI
    1. Premessa.
    1.1.  La  verifica  sugli  organismi di controllo riconosciuti e'
effettuata   dalla   Regione-Ispettorato   funzioni   agricole,   dai
laboratori  del  servizio  multizonale  di  prevenzione  delle  ASL e
dall'Istituto    zooprofilattico   anche   avvalendosi   di   servizi
specialistici convenzionati.
    2. Controllo sugli operatori biologici.
    2.1.  Gli  organismi  autorizzati  a  svolgere il controllo sulle
attivita'  di  produzione,  preparazione  e importazione dei prodotti
agricoli  e  zootecnici  ottenuti  secondo  il  metodo  di produzione
biologico  sono  quelli  che  hanno ottenuto il riconoscimento con le
modalita' previste dalla normativa vigente.
    2.2.  Gli  organismi  autorizzati  effettuano  sugli  operatori i
controlli  previsti  dal  piano tipo ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 220/1995.
    2.3.  Annualmente l'organismo di controllo invia alla Regione una
relazione  inerente  i controlli effettuati sugli operatori biologici
specificando le produzioni controllate.
    2.4.  La Regione effettua annualmente controlli a campione su una
percentuale di operatori biologici non inferiore al 10 per cento.
    3. Attivita' di controllo della Regione.
    3.1.  I  rapporti fra Regione e organismi in materia di controlli
sono  disciplinati  dal  decreto  legislativo  220/1995  e successive
modifiche  ed  integrazioni.  L'attivita'  di  verifica  svolta dalla
Regione,  ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 220/1995, ha i
seguenti fini:
      a) verifica  della  attivita'  degli organismi di controllo nei
confronti  degli  operatori  biologici  controllati, secondo il piano
tipo  di  controlli  presentato  annualmente  da tali organismi. Tale
verifica  comprende  anche  una visita ispettiva ove sia presente una
sede regionale dell'organismo.
      b) accertamento   della   efficienza   dei  controlli  mediante
verifica   della   documentazione  e  sopralluoghi  aziendali,  anche
congiunti  con  i  tecnici  incaricati  dagli  organismi e, ove se ne
ravveda  la necessita', eventuale campionatura di parti vegetali e di
prodotti zootecnici in sede aziendale.
    3.2.  L'Ispettorato  funzioni  agricole riceve dagli organismi di
controllo  copia  della  documentazione  comprovante  l'attivita'  di
controllo quale strumento per attuare la verifica.
    3.3.  L'Ispettorato  funzioni  agricole, i servizi multizonali di
prevenzione delle ASL e l'Istituto zooprofilattico:
      mettono  a  punto  una metodologia di controllo per collaborare
nell'attuazione della loro attivita' di verifica e informano entro il
31 gennaio   di   ogni  anno  la  Regione  circa  l'attivita'  svolta
nell'ambito della verifica.
      ogni   qualvolta   si   manifesti  un  caso  di  infrazione  od
irregolarita'  emerso a seguito della verifica da loro effettuata, ne
danno  tempestiva  informazione  all'operatore biologico interessato,
all'organismo   di  controllo  interessato  ed  alla  Regione  per  i
successivi provvedimenti.
    3.4.  La Regione provvede ad inviare annualmente comunicazione al
Ministero   per   le  politiche  agricole  circa  l'attivita'  svolta
nell'ambito della verifica di controllo.