REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI PER IL MANTENIMENTO ED
IL MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITA' NEI BIOTOPI INDIVIDUATI AI SENSI
DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 1996, N. 42
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina  la  concessione  degli
incentivi  anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai
regolamenti    comunitari   in   materia   agroambientale,   per   la
realizzazione di interventi e di opere necessarie alla conservazione,
al miglioramento e al mantenimento della biodiversita', ai conduttori
dei  fondi siti nei biotopi naturali, come previsto dall'art. 4 della
legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 modificato dall'art. 9 della
legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.
                               Art. 2.
                   Attivita' oggetto di incentivo
    1.  L'incentivo  e' volto alla riduzione ovvero alla eliminazione
dal  territorio  del  biotopo  dei  concimi chimici ed organici e dei
fitofarmaci,   nonche'   alla  adozione  di  pratiche  colturali  che
consentano  la  ricolonizzazione  degli habitat da parte delle specie
naturali  autoctone, con specifico riferimento alle entita' a rischio
di estinzione.
    2. Le attivita' oggetto di incentivo sono:
      a) la riconversione delle superfici a seminativo;
      b) la riconversione delle colture legnose specializzate.
                               Art. 3.
                         Zone di intervento
    1.  L'incentivo  e'  concedibile  esclusivamente per le attivita'
svolte   all'interno   dei   biotopi,  individuati  con  decreto  del
presidente  della  giunta  regionale al sensi dell'art. 4 della legge
regionale 30 settembre 1996, n. 42.
                               Art. 4.
                           S o g g e t t i
    1.  Destinatari degli incentivi previsti dal presente regolamento
sono  le  persone  fisiche  o giuridiche, compresi gli enti pubblici,
proprietarie  dei  fondi per i quali il beneficio e' richiesto ovvero
aventi  sugli  stessi  altro  titolo  legittimo  di  utilizzazione  e
godimento.
                               Art. 5.
                          S u p e r f i c i
    1.  Gli  incentivi si applicano per attivita' svolte su superfici
di  estensione  non  inferiore  a  2.000 mq, ancorche' in piu' corpi,
eventualmente localizzati in biotopi diversi.
                               Art. 6.
                     Presentazione delle domande
    1.  La  domanda  va  presentata  all'azienda  dei  parchi e delle
foreste  regionali  entro  e  non  oltre  il  30  novembre  dell'anno
precedente a quello per il quale l'incentivo e' richiesto.
    2.  L'impegno  alla  realizzazione  delle  attivita'  oggetto  di
incentivo  deve essere previsto preferibilmente per una durata di tre
anni ed e' rinnovabile.
    3. Il richiedente, tramite specifica dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' da allegare alla domanda, deve altresi' dichiarare
di  aver  acquisito  l'assenso  alla  realizzazione  delle  attivita'
oggetto  di  incentivo e per l'intera durata dell'impegno previsto da
parte  degli  altri  soggetti, che possono vantare diritti reali o di
utilizzazione del fondo a qualsiasi titolo.
    4.   Le  domande  dovranno  essere  predisposte  utilizzando  gli
appositi moduli (allegato 1) reperibili presso l'azienda dei parchi e
delle  foreste  regionali,  od i comuni territorialmente interessati,
debitamente  firmati  e  con  allegata una fotocopia del documento di
riconoscimento e copia dell'estratto di mappa o planimetria catastale
indicante  le  aree di intervento, nonche' la dichiarazione di cui al
comma 3.
                               Art. 7.
                  Istruttoria per l'ammissibilita'
    1.  L'istruttoria  ai  fini  dell'ammissibilita'  della domanda e
della   determinazione   dell'incentivo  concedibile  e'  svolta  dal
servizio della conservazione della natura.
      2.  Entro  novanta giorni dalla presentazione della domanda, il
servizio  della  conservazione  della natura procede all'accertamento
dei   requisiti   soggettivi   ed   oggettivi   per   la  concessione
dell'incentivo, richiedendo la ulteriore documentazione eventualmente
necessaria,  e  comunica all'interessato l'accoglimento od il rigetto
della domanda.
                               Art. 8.
                           O b b l i g h i
    1.  Il beneficiario e' tenuto all'osservanza di tutti adempimenti
di cui al comma 2, pena la revoca dell'incentivo concesso.
      2.  La  conversione  dei  seminativi  o  delle  colture legnose
specializzate in prati permanenti prevede l'effettuazione, secondo le
norme della buona pratica agricola, delle seguenti operazioni:
      a)  adeguate  lavorazioni  di  preparazione del letto di semina
durante il primo anno;
      b) semina primaverile di un miscuglio composto in prevalenza di
graminacee  e  comunque  da almeno quattro delle seguenti specie: Poa
pratensis,  Dactylis  gloimerata,  Festuca pratensis, Lolium perenne,
Festuca   rubra,   Arrhenatherum  elatius.  E'  inoltre  ammessa  nel
miscuglio  una percentuale non superiore al 10% delle seguenti specie
di  leguminose:  Trifolium  pratense,  Lotus  corniculatus durante il
primo anno;
      c)  la  gestione  dei  prato permanente ottenuto comportante il
controllo  della  vegetazione  tramite  l'esecuzione  di  due  o piu'
sfalci,  con  asporto  della  biomassa ottenuta, nonche' il controllo
delle  infestanti  perennanti  (Sorghetta, Romice) attraverso diserbo
selettivo  manuale  o  chimico  con  principio attivo a basso impatto
ambientale  (Glyphosate); il primo sfalcio non deve essere effettuato
prima  del  1o giugno,  l'ultimo  sfalcio non prima del 15 agosto. Al
fine  di  salvaguardare  la  fauna, le operazioni di sfalcio dovranno
procedere  dal  centro  degli appezzamenti verso il perimetro esterno
dando cosi' agli animali presenti la possibilita' di una via di fuga.
Gli  interventi  fitosanitari  nonche' la fertilizzazione sia chimica
che  organica  non  sono  consentiti.  L'obbligo di cui alla presente
lettera si riferisce al primo anno ed ai successivi.
                               Art. 9.
                Determinazione dell'incentivo annuale
    1.  L'ammontare  annuo  dell'incentivo  per  le  attivita' di cui
all'art. 2 e' fissato in L. 1.700.000 all'ettaro.
                              Art. 10.
                Liquidazione degli incentivi annuali
    1.    A   conclusione   delle   attivita'   stagionali,   oggetto
dell'incentivo  e comunque non oltre il 30 settembre, il beneficiario
deve   presentare   una   specifica  richiesta  di  liquidazione  del
contributo annuale.
    2. La liquidazione e' effettuata dal servizio della conservazione
della  natura  in  un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun
anno,  previo  accertamento  degli adempimenti relativi agli obblighi
assunti dal beneficiario ai sensi dell'art. 8.
                              Art. 11.
             Restituzione di somme erogare indebitamente
    1.  Il  beneficiario  che  abbia goduto degli incentivi in base a
dati  e  notizie  non  veritiere,  ovvero  che  sia stato oggetto del
provvedimento  di  revoca  sensi dell'art. 8, comma 1, e' tenuto alla
restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi secondo
quanto  previsto dall'art. 5 della legge regionale 17 giugno 1993, n.
46, e successive modifiche ed integrazioni.
                              Art. 12.
                          Norma transitoria
    1.  Ai  fini della prima applicazione del presente regolamento il
termine  per la presentazione delle domande, di cui all'art. 6, viene
fissato in tre mesi decorrenti dalla sua entrata in vigore.
    (Omissis).