Regolamento  per  la  disciplina delle aziende faunistico-venatorie e
               delle aziende agri-turistico-venatorie

                              Titolo I
                          ASPETTI GENERALI
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il presente regolamento da' esecuzione agli articoli 10, 11 e
12  della  legge  regionale  31 dicembre  1999,  n. 30. in materia di
gestione   ed   esercizio   dell'attivita'  venatoria  nella  Regione
Friuli-Venezia Giulia.
                               Art. 2.
                           Autorizzazione
    1.  Il  servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria,
su  richiesta  degli  interessati, autorizza l'istituzione di aziende
faunistico-venatorie    senza    fini   di   lucro   e   di   aziende
agri-turistico-venatorie,  nonche'  il  rinnovo  e  la  revoca  delle
autorizzazioni medesime.
    2.  L'autorizzazione  deve  essere  rilasciata per un periodo non
inferiore  a  cinque  e  per  una durata non superiore a dieci annate
venatorie, intendendosi per annata venatoria il periodo intercorrente
tra il 1o aprile di un anno e il 31 marzo dell'anno successivo.
    3.   La   durata   dell'   autorizzazione  viene  stabilita,  con
riferimento  ai  programmi  di  gestione  faunistica-venatoria  e  di
miglioramento  ambientale,  in  misura  proporzionale  al possesso di
spazi naturali permanenti.
    4.  L'autorizzazione  deve in particolare indicare il titolare ed
il  nome  del  rappresentante  legale,  la  durata, la superficie, il
perimetro e le eventuali condizioni alle quali e' subordinata.
    5.  L'autorizzazione  deve  essere  resa  nota a terzi tramite la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                               Art. 3.
                            Tabellazione
    1.  Il territorio costituito in azienda faunistico-venatoria e in
azienda  agri-turistico-venatoria  deve  essere identificato mediante
apposizione  di  tabelle,  di  colore  giallo, esenti da tasse, dalle
dimensioni   di   cm   30 x 40,  recanti  in  nero  la  denominazione
dell'azienda venatoria.
    2.   Le  tabelle  devono  essere  collocate  lungo  il  perimetro
dell'azienda  ad un'altezza di 3-4 metri sul livello del terreno e ad
una  distanza  di 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che
le  stesse  siano  visibili tra loro e che da ogni tabella si possano
vedere le due contigue.
    3.  Quando  si  tratti  di  terreni delimitati da corsi o specchi
d'acqua,  le  tabelle  possono essere collocate anche su galleggianti
emergenti almeno 50 centimetri sul livello dell'acqua.
                               Art. 4.
                   Tasse di concessione regionale
    1.  Qualora il pagamento della tassa di concessione regionale, di
cui  all'art.  27,  commi 2 e 3 della legge regionale n. 30/1999, sia
effettuato  dopo il 31 marzo, e' dovuta una sovrattassa per ritardato
pagamento  nella  misura  del dieci per cento, se e' stato effettuato
entro  trenta  giorni  dalla  scadenza,  e del venti per cento, se il
pagamento e' effettuato oltre 30 giorni di ritardo.
                               Art. 5.
                     Sorveglianza del territorio
    1.  Le  aziende  venatorie  possono  curare  la  sorveglianza del
territorio  autorizzato  tramite guardie giurate che sono in possesso
della qualifica di guardia venatoria volontaria ai sensi dell'art. 15
e seguenti della legge regionale n. 24/1996.
                               Art. 6.
                        Criteri di priorita'
    1.  Le  riserve  di  caccia  private e consorziali in possesso di
regolare  autorizzazione  alla  data  del  31 dicembre  1999, possono
essere  istituite  rispettivamente  in aziende faunistico-venatorie o
aziende  agri-turistico-venatorie  prioritariamente rispetto ad altri
richiedenti,  se  presentano,  entro  il 31 dicembre 2000, domanda al
Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.
    2.  Nel rispetto delle percentuali previste dalla legge regionale
n.  30/1999  e  tenuto  conto  delle richieste di cui al comma 1 sono
autorizzate   l'istituzione  di  aziende  faunistico-venatorie  e  di
aziende  agri-turistico-venatorie  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione delle domande.
                               Art. 7.
                      Spazi naturali permanenti
    1. Ai fini del presente Regolamento gli spazi naturali permanenti
sono quelle entita' del territorio aziendale imboschite o destinate a
prati stabili o prati-pascolo e a zone umide.
    2. Sono considerati imboschimenti le superfici occupate da:
      a) boschi,   cioe'  l'insieme  delle  formazioni  vegetali,  di
origine  spontanea  o  antropica,  caratterizzato  dalla  presenza di
vegetazione  arborea  associata  a quella arbustiva; dette formazioni
vegetali  ed  i  terreni  su  cui  sorgono  devono  avere  superficie
superiore  a 1000 metri quadrati e avere larghezza media minima di 10
metri;
      b) boschetti,  cioe'  l'insieme  delle  formazioni  di cui alla
lettera a),  non contiguo con altre superfici imboschite, riguardante
una  estensione  inferiore  ai  1000  metri  quadrati  e  avente  una
larghezza media superiore a 2,5 metri;
      c) siepi  alberate,  cioe'  una  piantagione lineare di essenze
arbustive  e/o  arboree di lunghezza non inferiore a 50 metri, avente
uno sviluppo in altezza superiore a 6 metri e in larghezza a 3 metri;
      d) siepi  cespugliate, cioe' una piantagione lineare di essenze
arbustive  e/o  arboree  di lunghezza non inferiore a 5 metri, avente
uno  sviluppo  in  altezza  inferiore  a 6 metri e in larghezza a 2,5
metri.
    3.  Il  prato  stabile  o  prato-pascolo  e'  l'insieme di specie
foraggere appartenenti prevalentemente alla famiglia delle leguminose
e delle graminacee.
    4.  Le zone umide sono le superfici occupate da bacini naturali o
semi-naturali  di  acqua stagnante o salmastra o da sorgenti naturali
di  acque  freatiche  o  artesiane,  inclusa  una  fascia perimetrale
inerbita con eventuale presenza di alberi e/o arbusti.
    5.  Le  superfici  agricole  improduttive  sono considerate spazi
naturali  permanenti  qualora  siano  riconducibili  alle fattispecie
indicate ai commi 2, 3 e 4.
    6.  Non possono essere conteggiati nella percentuale obbligatoria
del  20  per  cento  gli spazi naturali permanenti compresi nei fondi
inclusi coattivamente nell'azienda faunistico-venatoria.
    7.  Rientrano nell'ipotesi di cui al comma 2 - oltre ai vigneti e
ai frutteti coltivati con metodo biologico - anche le colture legnose
a pioppeto qualora non siano oggetto di operazioni agronomiche, quali
in particolare:
      a) l'impiego  di presidi fitosanitari e di prodotti diserbanti,
nonche' l'uso di concimi chimici e organici;
      b) il controllo della vegetazione erbacea spontanea;
      c) la ripulitura delle essenze arbustive spontanee;
      d) le lavorazioni del terreno.
                              Titolo II
                    AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE
                               Art. 8.
                        D e f i n i z i o n e
    1.  Per  azienda  faunistico-venatoria  senza  fini  di  lucro si
intende  il  complesso dei beni organizzati da uno o piu' proprietari
che  conferiscono i loro terreni al fine di ripristinare o migliorare
l'ambiente  naturale,  di  proteggere  e  incrementare  la fauna e di
goderne l'utilizzo a scopo venatorio.
                               Art. 9.
          Tipi di azienda e titolarita' dell'autorizzazione
    1. L'azienda faunistico-venatoria puo' essere:
      a) individuale, quando e' gestita da persona fisica o giuridica
unica proprietaria dei terreni;
      b) associata,   quando  e'  gestita  da  piu'  proprietari  che
riuniscono  i  loro  terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo di
caccia.
    2. Titolare dell'autorizzazione e' l'azienda che deve indicare un
proprio rappresentante.
                              Art. 10.
Condizioni   per  l'istituzione  di  un'azienda  faunistico-venatoria
                             individuale

    1.   I  requisiti  soggettivi  per  l'istituzione  di  un'azienda
faunistico-venatoria individuale sono:
      a) la proprieta' dei fondi costituenti l'azienda;
      b) l'iscrizione  del  rappresentante  dell'azienda  nell'elenco
regionale  dei  direttori  di  riserva e dei concessionari di azienda
venatoria,  di  cui  all'art.  9,  comma  2, della legge regionale n.
30/1999.
    2.   I   requisiti  oggettivi  per  l'istituzione  di  un'azienda
faunistico-venatoria individuale sono:
      a) una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari;
      b) una  distanza  non  inferiore  a  un  chilometro da un'altra
azienda venatoria;
      c) la continuita' e contiguita' dei terreni;
      d) il  possesso  di  spazi naturali permanenti non inferiori al
venti per cento della superficie del comprensorio aziendale.
    3.  Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che
non     presentano     interruzioni     del     territorio    oggetto
dell'autorizzazione,   eccezion   fatta   per   le   aree  interdette
all'attivita' venatoria ai sensi dell'Art. 21, lettera e) della legge
n. 157/1992.
                              Art. 11.
Condizioni  per  l'istituzione  di un'azienda faunistico-venatoria di
                          tipo associativo

    1.   I  requisiti  soggettivi  per  l'istituzione  di  un'azienda
faunistico-venatoria di tipo associativo sono:
      a) la  proprieta'  dei fondi costituenti l'azienda da parte dei
singoli soggetti conferenti;
      b) l'iscrizione dell'azienda al Registro delle imprese;
      c) l'iscrizione    del   rappresentante   legale   dell'azienda
nell'elenco regionale dei direttori di riserva e dei concessionari di
azienda  venatoria, di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale
n. 30/1999.
    2.   I   requisiti  oggettivi  per  l'istituzione  di  un'azienda
faunistico-venatoria di tipo associativo sono:
      a) una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari;
      b) una  distanza  non  inferiore  a  un  chilometro da un'altra
azienda venatoria;
      c) la continuita' e contiguita' dei terreni;
      d) la presenza di terreni di proprietari non aderenti inferiore
al sette per cento del comprensorio dell'azienda;
      e) il  possesso  di  spazi naturali permanenti non inferiori al
venti per cento della superficie del comprensorio aziendale.
    3.  Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che
non  presentano  complessivamente interruzioni superiori al sette per
cento  del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per
le  aree  interdette  all'attivita'  venatoria ai sensi dell'art. 21,
lettera e) della legge n. 157/1992.
    4.  E'  indispensabile  che  al  momento  in  cui  viene  chiesta
l'autorizzazione  i  proprietari  abbiano  conferito  terreni per una
superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari.
    5.  Il  consenso  dei  proprietari  dei terreni che entrano a far
parte  dell'azienda  deve  vincolare il proprietario ed i suoi aventi
causa per tutta la durata dell'autorizzazione.
                              Art. 12.
  Inclusione coattiva di terreni nell'azienda faunistico-venatoria

    1.  Possono  essere oggetto di inclusione coattiva, in misura non
superiore  al  sette  per  cento  del  comprensorio aziendale, solo i
terreni  posti  all'interno  di un azienda faunistico-venatoria e non
rientranti  nell'ipotesi dell'art. 20 della legge regionale 17 luglio
1996, n. 24.
                              Art. 13.
Modalita'     per     ottenere     l'autorizzaztune     di    azienda
                  faunistico-venatoria individuale

    1.  Per  ottenere  l'autorizzazione  di cui all'art. 2, il legale
rappresentante   dell'azienda  faunistico-venatoria  deve  presentare
domanda  in  bollo  al Servizio autonomo pet la gestione faunistica e
venatoria.
    2.  Assieme  alla  domanda  devono  essere  presentati i seguenti
documenti:
      a) individuazione  del  legale rappresentante e indicazione dei
poteri ad esso attribuiti;
      b) elenco  dei  terreni,  facenti parte dell'azienda, nel quale
devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie
e la tipologia dei terreni destinati a spazi naturali permanenti;
      c) carta  topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei
confini aziendali;
      d) planimetria  catastale  indicante  i confini dell'azienda, i
numeri  catastali  dei  terreni  che  la  costituiscono  e  gli spazi
naturali permanenti;
      e) programma  pluriennale  di  gestione  faunistico-venatoria e
ambientale dell'azienda.
    3. I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) devono essere
sottoscritti dal legale rappresentante.
                              Art. 14.
Modalita'     per     ottenere     l'autorizzazione     di    azienda
                   faunistico-venatoria associata

    1.  Per  ottenere  l'autorizzazione  di cui all'art. 2, il legale
rappresentante   dell'azienda  faunistico-venatoria  deve  presentare
domanda  in  bollo  al Servizio autonomo per la gestione faunistica e
venatoria.
    2.  Assieme  alla  domanda  devono  essere  presentati i seguenti
documenti:
      a) atto  costitutivo  dell'azienda  la  parte  dei  proprietari
conferenti i terreni;
      b)  individuazione  del legale rappresentante e Indicazione dei
poteri a esso conferiti;
      c) elenco  dei  terreni  facenti  parte dell' azienda nel quale
devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie
e la tipologia degli spazi naturali permanenti;
      d) elenco  dei  terreni  compresi  nel  perimetro  dell'azienda
faunistico-venatoria  da  includere coattivamente riportante i numeri
catastali, la superficie e il nominativo dei proprietari;
      e) carta  topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei
confini aziendali;
      f) planimetria  catastale  indicante  i confini dell'azienda, i
numeri catastali dei terreni che la costituiscono, gli spazi naturali
permanenti e i fondi inclusi coattivamente;
      g) programma  pluriennale  di  gestione  faunistico-venatoria e
ambientale dell'azienda.
    3.  I  documenti  di  cui alle lettere c), d), e), f) e g) devono
essere sottoscritti dal legale rappresentante.
                              Art. 15.
              Cambio di intestazione della titolarita'
    1.    La   titolarita'   dell'azienda   faunistico-venatoria   e'
trasmissibile sia per atto tra vivi che per successione.
    2.  Entro sei mesi dal trasferimento per atto tra vivi o entro un
anno  dalla morte di un proprietario, i nuovi proprietari o gli eredi
sono  tenuti  a  comunicare  il  passaggio  di proprieta' al servizio
autonomo per la gestione faunistica e venatoria.
    3. Qualora il passaggio di proprieta' riguardi solo una parte dei
terreni  costituiti  in  azienda  faunistico-venatoria, in modo che i
fondi  alienati  vengono ad appartenere a piu' proprietari, l'azienda
faunistico-venatoria  deve essere trasformata da individuale in forma
societaria.
    4.  Se  la  variazione  della proprieta' avviene a favore di piu'
comproprietari   l'azienda  faunistico-venatoria  puo'  mantenere  la
caratteristica  individuale  se  gli  acquirenti  si costituiscono in
societa'.
    5.  La  variazione  del  rappresentante  legale dell'azienda deve
essere  comunicata  entro un mese dall'incarico al Servizio allegando
l'atto di conferimento.
                              Art. 16.
                     Rinnovo dell'autorizzazione
    1.  La  domanda  per  il  rinnovo della autorizzazione di azienda
faunistico-venatoria    deve   essere   presentata   in   bollo   dal
rappresentante   legale   al   Servizio   autonomo  per  la  gestione
faunistico-venatoria  almeno  centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione medesima.
    2.  Assieme  alladomanda  di  rinnovo  devono essere presentati i
seguenti documenti:
      a)  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' del legale
rappresentante   dalla   quale   risulti  che  non  sono  variate  le
proprieta';
      b) programma  pluriennale  di  gestione  faunistico-venatoria e
ambientale dell'azienda.
    3.  Il  documento  di  cui  al  comma  2,  lettera b) deve essere
sottoscritto dal legale rappresentante.
    4. Qualora la richiesta di rinnovo sia stata respinta e l'azienda
abbia  proposto ricorso avverso il provvedimento negativo, le tabelle
perimetrali  vengono  mantenute  e  la caccia vietata a chiunque sino
alla decisione definitiva del ricorso.
                              Art. 17.
                       Esercizio della caccia
    1.  Il  legale  rappresentante  e  ciascun proprietario associato
dell'azienda   faunistico-venatoria  munito  di  tesserino  venatorio
regionale,   che   non   ne   abbia   espressamente   rinunciato  con
comunicazione   all'   Amministrazione   regionale,   puo'  praticare
l'esercizio venatorio nella propria azienda.
    2.  Il diritto di caccia nell'azienda puo' essere esteso ad altre
persone che abbiano ottenuto il permesso scritto.
    3.  Il numero di cacciatori di cui ai commi 1 e 2, che esercitano
annualmente  l'attivita'  venatoria  in  forma continuativa, non deve
essere  superiore  per  unita'  di superficie alla densita' media dei
cacciatori  assegnati  alle riserve di caccia del distretto venatorio
in cui ricade l'azienda e comunque non superiore all'entita' numerica
stabilita dal decreto di autorizzazione.
    4.   Il   legale  rappresentante  dell'azienda  ha  l'obbligo  di
accertarsi   che  le  persone  ammesse  siano  munite  dei  documenti
prescritti  dalle  disposizioni  vigenti,  che  siano  abilitate alla
caccia  di  selezione,  ove  prevista,  e  che  non  siano soggetti a
provvedimenti disciplinari.
    5.   I   cacciatori   che  esercitano  l'attivita'  venatoria  in
un'azienda  in qualita' di legale rappresentante, associato, titolare
di  permesso  annuale sono tenuti ad indicare sul tesserino venatorio
regionale  le  giornate  di caccia e, appena cacciati, le specie ed i
capi di selvaggina stanziale e migratoria abbattuti.
    6.  Nelle  aziende faunistico-venatorie gli abbattimenti di fauna
stanziale  e  migratoria  effettuati  dagli  invitati fanno carico al
piano  di  abbattimento annuale dell'azienda medesima e devono essere
riportati sul tesserino venatorio dell'invitante.
    7.  L'invitato  deve compilare nel proprio tesserino regionale di
caccia  il  "Calendario  delle  giornate", nonche' annotare i capi di
fauna  cacciati  subito  dopo  l'abbattimento, annullando il relativo
riquadro con una barra al momento della trascrizione dei medesimi nel
tesserino regionale di caccia dell'invitante.
    8.  Fermo  restando  il  silenzio  venatorio  nelle  giornate  di
martedi'  e  venerdi',  il  numero  di giornate settimanali di caccia
esercitate in qualita' di legale rappresentante, associato e titolare
di  permesso  non  puo'  essere  superiore  a tre con l'integrazione,
esclusivamente  nel  periodo che va dal 1o ottobre al 30 novembre, di
due   giornate   per   la   sola  caccia  alla  fauna  migratoria  da
appostamento; la caccia alla fauna stanziale e' consentita al massimo
per due giorni alla settimana.
                              Art. 18.
                           O b b l i g h i
    1. Le aziende faunistico-venatorie devono:
      a) trasmettere  entro  il  30 aprile  di  ogni anno al servizio
autonomo per la gestione faunistica e venatoria fotocopia, dichiarata
conforme  all'originale ai sensi della normativa vigente, dei bilanci
dell'annata   venatoria   precedente,   dell'elenco   dei  cacciatori
proprietari  associati,  dei  titolari  di  permesso autorizzati alla
caccia  annuale dell'elenco dei cacciatori invitati nonche' fotocopia
del verbale di cui al successivo comma 2;
      b) impegnare,  nell'annata  venatoria  successiva  a  quella di
riferimento,   l'eventuale   utile  di  bilancio  per  interventi  di
miglioramento ambientale a favore della fauna.
    2.  Per  favorire i cicli naturali di riproduzione, le immissioni
di  fauna sono ammesse dal 1o febbraio al 31 agosto di ciascun anno e
devono  avvenire  previo avviso di almeno quindici giorni agli agenti
di  vigilanza  delle  amministrazioni  provinciali o alle guardie del
Corpo   forestale   regionale,  che  sottoscrivono,  se  intervenuti,
apposito  verbale  di  lancio  da conservarsi a cura dell'azienda; la
fauna  immessa  deve  risultare  contrassegnata  e garantita sotto il
profilo sanitario.
                              Art. 19.
           Decadenza, revoca, rinuncia dell'autorizzazione
    1.  L'autorizzazione decade se, allo scadere del periodo di tempo
per  il quale e' stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne
il rinnovo o se, presentata la richiesta di rinnovo, questa non viene
accolta,  o  se  la  domanda di rinnovo non e' presentata centottanta
giorni prima della scadenza.
    2.  L'autorizzazione  di  azienda  faunistico-venatoria e' sempre
revocabile con analogo provvedimento amministrativo:
      a) per  mancata  osservazione  delle disposizioni di legge, del
presente regolamento e di quelle del decreto di autorizzazione;
      b) per non aver versato la tassa di concessione regionale entro
i termini stabiliti dall'art. 4;
      c) per  la  mancata annotazione, negli appositi registri, delle
persone invitate all'attivita' venatoria;
      d) per il mancato riutilizzo, secondo quanto previsto dall'Art.
18, comma 1, lettera a), dell'eventuale utile di gestione;
      e) qualora   manchino   o   non   siano  mantenute  le  tabelle
perimetrali,    ovvero   se,   rimosse,   non   vengano   prontamente
ripristinate;
      f) per mancata comunicazione delle variazioni di cui ai commi 2
e 5 dell'art. 15.
    3.  L'autorizzazione  e'  sempre revocabile qualora si accertasse
che uno dei requisiti voluti dalla legge e' venuto meno.
    4.  L'autorizzazione  puo'  estinguersi  in qualunque momento per
rinuncia volontaria.
                             Titolo III
                  AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE
                              Art. 20.
                        D e f i n i z i o n e
    1.  Per  azienda agri-turistico-venatoria si intende il complesso
dei  beni  organizzati  da  uno  o  piu'  soggetti che conferiscono i
terreni  ai fini di impresa agricola o per integrare il reddito delle
imprese   agricole  gia'  esistenti  attraverso  l'organizzazione  di
attivita' attinenti la caccia.
                              Art. 21.
         Tipi di azienda e titolarita' della autorizzazione
    1. L'azienda agri-turistico-venatoria puo' essere:
      a) individuale,  quando  e'  gestita da un unico conduttore dei
terreni;
      b) associata,  quando  e'  gestita da cooperative agricole o da
soggetti   che   a   qualsiasi   titolo  conducono  terreni  al  fine
dell'utilizzo a scopo di caccia.
    2. Titolare dell'autorizzazione e' l'azienda che deve indicare un
proprio rappresentante.
                              Art. 22.
 Condizioni per l'istituzione di un'azienda agri-turistico-venatoria

    1.   I  requisiti  soggettivi  per  l'istituzione  di  un'azienda
agri-turistico-venatoria sono:
      a) la  disponibilita'  dei  fondi  costituenti l'azienda per un
periodo non inferiore all'autorizzazione richiesta;
      b) l'iscrizione   dell'azienda  nell'Elenco  provinciale  degli
operatori agrituristici, di cui alla legge regionale n. 25/1996 e nel
Registro delle imprese;
      c) l'iscrizione  del  rappresentante  dell'azienda  nell'Elenco
regionale  dei  direttori  di  riserva e dei concessionari di azienda
venatori,  di  cui  all'art.  9,  comma  2,  della legge regionale n.
30/1999.
    2.   I   requisiti  oggettivi  per  l'istituzione  di  un'azienda
agri-turistico-venatoria individuale sono:
      a) una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari;
      b) una  distanza  non  inferiore  a  un  chilometro da un'altra
azienda  venatoria  e  di  tre  chilometri  dal  perimetro delle aree
protette individuate dalla legge regionale n. 42/1996;
      c) la continuita' e contiguita' dei terreni;
      d) il  possesso  di  spazi naturali permanenti non inferiori al
venti per cento della superficie del comprensorio aziendale.
    3.  Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che
non     presentano     interruzioni     del     territorio    oggetto
dell'autorizzazione,   eccezion   fatta   per   le   aree  interdette
all'attivita' venatoria ai sensi dell'Art. 21, lettera e) della legge
n. 157/1992.
                              Art. 23.
Modalita'     per     ottenere     l'autorizzazione     di    azienda
                      agri-turistico-venatoria

    1.  Per  ottenere  l'autorizzazione  di cui all'art. 2, il legale
rappresentante  dell'azienda agri-turistico-venatoria deve presentare
domanda  in  bollo  al Servizio autonomo per la gestione faunistica e
venatoria.
    2.  Assieme  alla  domanda  devono  essere  presentati i seguenti
documenti:
      a) individuazione  del  legale rappresentante e indicazione dei
poteri ad esso attribuiti;
      b) dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' dei singoli
aderenti all'impresa relativa al conferimento pluriennale dei terreni
all'azienda agri-turistico-venatoria;
      c) elenco  dei  terreni,  facenti parte dell'azienda, nel quale
devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie
e la tipologia degli spazi naturali permanenti;
      d) carta  topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei
confini aziendali;
      e) planimetria  catastale  indicante  i confini dell'azienda, i
numeri  catastali  dei  terreni  che  la  costituiscono  e  gli spazi
naturali permanenti.
    3.  I  documenti  di  cui alle lettere c), d) ed e) devono essere
sottoscritti dal legale rappresentante.
                              Art. 24.
              Cambio di intestazione della titolarita'
    1.   La   titolarita'  dell'azienda  agri-turistico-venatoria  e'
trasmissibile sia per atto tra vivi che per successione.
    2.  Entro sei mesi dal trasferimento per atto tra vivi o entro un
anno  dalla morte di un proprietario o conduttore, i nuovi titolari o
gli eredi sono tenuti a comunicare il passaggio di proprieta' o della
conduzione   al  Servizio  autonomo  per  la  gestione  faunistica  e
venatoria.
    3.  La  variazione  del  rappresentante  legale dell'azienda deve
essere  comunicata  entro un mese dall'incarico al Servizio allegando
l'atto di conferimento.
                              Art. 25.
                     Rinnovo dell'autorizzazione
    1.  La  domanda  per  il  rinnovo della autorizzazione di azienda
agri-turistico-venatoria   deve   essere   presentata  in  bollo  dal
rappresentante   legale   al   Servizio   autonomo  per  la  gestione
faunistico-venatoria  almeno  centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione medesima.
    2.  Assieme  alla  domanda  di  rinnovo deve essere presentata la
dichiarazione   sostitutiva   di   atto   di  notorieta'  del  legale
rappresentante   dalla   quale   risulti   che   non  e'  variata  la
disponibilita'  dei  terreni  facenti  parte  dell'azienda e che tale
disponibilita'   non   e'  inferiore  al  periodo  di  autorizzazione
richiesta.
    3.  Nel  caso  che  la  richiesta di rinnovo sia stata respinta e
l'azienda  abbia  proposto ricorso avverso il provvedimento negativo,
le  tabelle  perimetrali  vengono  mantenute  e  la  caccia vietata a
chiunque sino alla decisione del ricorso.
                              Art. 26.
                           O b b l i g h i
    1.  Le  aziende  agri-turistico-venatorie  devono provvedere alla
recinzione  del  comprensorio  con  rete  metallica  di  altezza  non
inferiore  a metri 1,50, di cui 30 centimetri devono essere interrati
al  di sotto del livello di campagna, qualora effettuino l'immissione
di fauna ungulata da allevamento appartenente alle specie cacciabili.
    2.   Il   legale  rappresentante  dell'azienda  ha  l'obbligo  di
accertarsi   che  le  persone  ammesse  siano  munite  del  tesserino
venatorio in corso di validita'.
    3.  La  fauna  immessa  deve risultare contrassegnata e garantita
sotto il profilo sanitario.
                              Art. 27.
          Decadenza, revoca, rinuncia della autorizzazione
    1.  L'autorizzazione decade se, allo scadere del periodo di tempo
per  il quale e' stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne
il rinnovo o se, presentata la richiesta di rinnovo, questa non viene
accolta  o  se  la  domanda  di rinnovo non e' presentata centottanta
giorni prima della scadenza.
    2. L'autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria e' sempre
revocabile con analogo provvedimento amministrativo:
      a) per  mancata  osservanza  delle  disposizioni  di legge, del
presente regolamento e di quelle del decreto di autorizzazione;
      b) per non aver versato la tassa di concessione regionale entro
i termini stabiliti dall'art. 4;
      c) qualora   manchino   o   non   siano  mantenute  le  tabelle
perimetrali,    ovvero   se,   rimosse,   non   vengano   prontamente
ripristinate;
      d) per mancata comunicazione delle variazioni di cui ai commi 2
e 3 dell'art. 25.
    3.  L'autorizzazione  e'  sempre revocabile qualora si accertasse
che uno dei requisiti voluti dalla legge e' venuto meno.
    4.  L'autorizzazione  puo'  estinguersi  in qualunque momento per
rinuncia volontaria.
                              Titolo IV
                     NORME TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 28.
                          Norme transitorie
    1.  Le  riserve di caccia private o consorziali che, in base alla
presente  normativa,  hanno  versato  per  l'anno  2000  la  tassa di
concessione  regionale  di  lire  tremila  a  ettaro  devono, qualora
convertite in aziende venatorie entro il 31 dicembre 2000, provvedere
al conguaglio della tassa di concessione regionale di cui all'art. 27
della legge regionale n. 30/1999.
    2.  Per  l'annata  venatoria  2000-2001  e per quella relativa al
primo rilascio dell'autorizzazione, la tassa di concessione regionale
e' dovuta in dodicesimi incluso il mese di emissione.
    3.  Le  domande  per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2,
presentate  prima  dell'entrata  in vigore del presente regolamento e
non   completate   entro   il  31 dicembre  2000  con  la  pertinente
documentazione  prevista  dal regolamento medesimo, non sono prese in
considerazione e sono archiviate.
    4.  I  cacciatori  che  esercitano  l'attivita'  venatoria in una
riserva  di  caccia  privata  o consorziale devono attenersi a quanto
previsto dall'art. 17.
    5.  Le  riserve  di  caccia  private e consorziali in possesso di
regolare   autorizzazione   alla  data  del  31 dicembre  1999,  sono
prorogate  sino  alla  data  ultima  utile per la presentazione della
domanda di cui all'Art. 6, comma 1.
    6.  Il  consenso  gia'  espresso  dai  proprietari dei fondi alle
riserve   consorziali   si   intende   trasferito,   per   la   prima
autorizzazione,     esclusivamente     alle    costituende    aziende
faunistico-venatorie.
                              Art. 29.
                            Norme finali
    1.  I  legali  rappresentanti  delle  aziende  venatorie  che non
risultino iscritti all'elenco di cui all'art. 9, comma 2, della legge
regionale   n.   30/1999   devono   frequentare   un  apposito  corso
abilitativo, organizzato dall'Amministrazione regionale sulle materie
riguardanti  la  gestione  faunistico-venatoria,  entro  un  anno dal
rilascio  dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1 del presente
Regolamento   o   dalla  preposizione  all'incarico  di  responsabile
aziendale.
    2.  Entro  centottanta giorni dalla domanda di autorizzazione per
l'istituzione o il rinnovo di azienda venatoria, il Servizio autonomo
per  la  gestione  faunistica  e  venatoria  provvede  ad  emanare il
provvedimento autorizzativo ovvero a respingere la richiesta.
    3.  Le  domande  per  ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2
nonche'   il   rinnovo   di  tali  autorizzazioni  qualora  risultino
incomplete,  errate,  prive  dei requisiti previsti, non complete dei
documenti  previsti  dal  presente  regolamento  non  sono  prese  in
considerazione e sono archiviate.
                              ANTONIONE