Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e
delle aziende agri-turistico-venatorie
Titolo I
ASPETTI GENERALI
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Il presente regolamento da' esecuzione agli articoli 10, 11 e
12 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30. in materia di
gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione
Friuli-Venezia Giulia.
Art. 2.
Autorizzazione
1. Il servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria,
su richiesta degli interessati, autorizza l'istituzione di aziende
faunistico-venatorie senza fini di lucro e di aziende
agri-turistico-venatorie, nonche' il rinnovo e la revoca delle
autorizzazioni medesime.
2. L'autorizzazione deve essere rilasciata per un periodo non
inferiore a cinque e per una durata non superiore a dieci annate
venatorie, intendendosi per annata venatoria il periodo intercorrente
tra il 1o aprile di un anno e il 31 marzo dell'anno successivo.
3. La durata dell' autorizzazione viene stabilita, con
riferimento ai programmi di gestione faunistica-venatoria e di
miglioramento ambientale, in misura proporzionale al possesso di
spazi naturali permanenti.
4. L'autorizzazione deve in particolare indicare il titolare ed
il nome del rappresentante legale, la durata, la superficie, il
perimetro e le eventuali condizioni alle quali e' subordinata.
5. L'autorizzazione deve essere resa nota a terzi tramite la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 3.
Tabellazione
1. Il territorio costituito in azienda faunistico-venatoria e in
azienda agri-turistico-venatoria deve essere identificato mediante
apposizione di tabelle, di colore giallo, esenti da tasse, dalle
dimensioni di cm 30 x 40, recanti in nero la denominazione
dell'azienda venatoria.
2. Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro
dell'azienda ad un'altezza di 3-4 metri sul livello del terreno e ad
una distanza di 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che
le stesse siano visibili tra loro e che da ogni tabella si possano
vedere le due contigue.
3. Quando si tratti di terreni delimitati da corsi o specchi
d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti
emergenti almeno 50 centimetri sul livello dell'acqua.
Art. 4.
Tasse di concessione regionale
1. Qualora il pagamento della tassa di concessione regionale, di
cui all'art. 27, commi 2 e 3 della legge regionale n. 30/1999, sia
effettuato dopo il 31 marzo, e' dovuta una sovrattassa per ritardato
pagamento nella misura del dieci per cento, se e' stato effettuato
entro trenta giorni dalla scadenza, e del venti per cento, se il
pagamento e' effettuato oltre 30 giorni di ritardo.
Art. 5.
Sorveglianza del territorio
1. Le aziende venatorie possono curare la sorveglianza del
territorio autorizzato tramite guardie giurate che sono in possesso
della qualifica di guardia venatoria volontaria ai sensi dell'art. 15
e seguenti della legge regionale n. 24/1996.
Art. 6.
Criteri di priorita'
1. Le riserve di caccia private e consorziali in possesso di
regolare autorizzazione alla data del 31 dicembre 1999, possono
essere istituite rispettivamente in aziende faunistico-venatorie o
aziende agri-turistico-venatorie prioritariamente rispetto ad altri
richiedenti, se presentano, entro il 31 dicembre 2000, domanda al
Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.
2. Nel rispetto delle percentuali previste dalla legge regionale
n. 30/1999 e tenuto conto delle richieste di cui al comma 1 sono
autorizzate l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di
aziende agri-turistico-venatorie secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande.
Art. 7.
Spazi naturali permanenti
1. Ai fini del presente Regolamento gli spazi naturali permanenti
sono quelle entita' del territorio aziendale imboschite o destinate a
prati stabili o prati-pascolo e a zone umide.
2. Sono considerati imboschimenti le superfici occupate da:
a) boschi, cioe' l'insieme delle formazioni vegetali, di
origine spontanea o antropica, caratterizzato dalla presenza di
vegetazione arborea associata a quella arbustiva; dette formazioni
vegetali ed i terreni su cui sorgono devono avere superficie
superiore a 1000 metri quadrati e avere larghezza media minima di 10
metri;
b) boschetti, cioe' l'insieme delle formazioni di cui alla
lettera a), non contiguo con altre superfici imboschite, riguardante
una estensione inferiore ai 1000 metri quadrati e avente una
larghezza media superiore a 2,5 metri;
c) siepi alberate, cioe' una piantagione lineare di essenze
arbustive e/o arboree di lunghezza non inferiore a 50 metri, avente
uno sviluppo in altezza superiore a 6 metri e in larghezza a 3 metri;
d) siepi cespugliate, cioe' una piantagione lineare di essenze
arbustive e/o arboree di lunghezza non inferiore a 5 metri, avente
uno sviluppo in altezza inferiore a 6 metri e in larghezza a 2,5
metri.
3. Il prato stabile o prato-pascolo e' l'insieme di specie
foraggere appartenenti prevalentemente alla famiglia delle leguminose
e delle graminacee.
4. Le zone umide sono le superfici occupate da bacini naturali o
semi-naturali di acqua stagnante o salmastra o da sorgenti naturali
di acque freatiche o artesiane, inclusa una fascia perimetrale
inerbita con eventuale presenza di alberi e/o arbusti.
5. Le superfici agricole improduttive sono considerate spazi
naturali permanenti qualora siano riconducibili alle fattispecie
indicate ai commi 2, 3 e 4.
6. Non possono essere conteggiati nella percentuale obbligatoria
del 20 per cento gli spazi naturali permanenti compresi nei fondi
inclusi coattivamente nell'azienda faunistico-venatoria.
7. Rientrano nell'ipotesi di cui al comma 2 - oltre ai vigneti e
ai frutteti coltivati con metodo biologico - anche le colture legnose
a pioppeto qualora non siano oggetto di operazioni agronomiche, quali
in particolare:
a) l'impiego di presidi fitosanitari e di prodotti diserbanti,
nonche' l'uso di concimi chimici e organici;
b) il controllo della vegetazione erbacea spontanea;
c) la ripulitura delle essenze arbustive spontanee;
d) le lavorazioni del terreno.
Titolo II
AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE
Art. 8.
D e f i n i z i o n e
1. Per azienda faunistico-venatoria senza fini di lucro si
intende il complesso dei beni organizzati da uno o piu' proprietari
che conferiscono i loro terreni al fine di ripristinare o migliorare
l'ambiente naturale, di proteggere e incrementare la fauna e di
goderne l'utilizzo a scopo venatorio.
Art. 9.
Tipi di azienda e titolarita' dell'autorizzazione
1. L'azienda faunistico-venatoria puo' essere:
a) individuale, quando e' gestita da persona fisica o giuridica
unica proprietaria dei terreni;
b) associata, quando e' gestita da piu' proprietari che
riuniscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo di
caccia.
2. Titolare dell'autorizzazione e' l'azienda che deve indicare un
proprio rappresentante.
Art. 10.
Condizioni per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria
individuale
1. I requisiti soggettivi per l'istituzione di un'azienda
faunistico-venatoria individuale sono:
a) la proprieta' dei fondi costituenti l'azienda;
b) l'iscrizione del rappresentante dell'azienda nell'elenco
regionale dei direttori di riserva e dei concessionari di azienda
venatoria, di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale n.
30/1999.
2. I requisiti oggettivi per l'istituzione di un'azienda
faunistico-venatoria individuale sono:
a) una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari;
b) una distanza non inferiore a un chilometro da un'altra
azienda venatoria;
c) la continuita' e contiguita' dei terreni;
d) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al
venti per cento della superficie del comprensorio aziendale.
3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che
non presentano interruzioni del territorio oggetto
dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette
all'attivita' venatoria ai sensi dell'Art. 21, lettera e) della legge
n. 157/1992.
Art. 11.
Condizioni per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di
tipo associativo
1. I requisiti soggettivi per l'istituzione di un'azienda
faunistico-venatoria di tipo associativo sono:
a) la proprieta' dei fondi costituenti l'azienda da parte dei
singoli soggetti conferenti;
b) l'iscrizione dell'azienda al Registro delle imprese;
c) l'iscrizione del rappresentante legale dell'azienda
nell'elenco regionale dei direttori di riserva e dei concessionari di
azienda venatoria, di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale
n. 30/1999.
2. I requisiti oggettivi per l'istituzione di un'azienda
faunistico-venatoria di tipo associativo sono:
a) una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari;
b) una distanza non inferiore a un chilometro da un'altra
azienda venatoria;
c) la continuita' e contiguita' dei terreni;
d) la presenza di terreni di proprietari non aderenti inferiore
al sette per cento del comprensorio dell'azienda;
e) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al
venti per cento della superficie del comprensorio aziendale.
3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che
non presentano complessivamente interruzioni superiori al sette per
cento del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per
le aree interdette all'attivita' venatoria ai sensi dell'art. 21,
lettera e) della legge n. 157/1992.
4. E' indispensabile che al momento in cui viene chiesta
l'autorizzazione i proprietari abbiano conferito terreni per una
superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari.
5. Il consenso dei proprietari dei terreni che entrano a far
parte dell'azienda deve vincolare il proprietario ed i suoi aventi
causa per tutta la durata dell'autorizzazione.
Art. 12.
Inclusione coattiva di terreni nell'azienda faunistico-venatoria
1. Possono essere oggetto di inclusione coattiva, in misura non
superiore al sette per cento del comprensorio aziendale, solo i
terreni posti all'interno di un azienda faunistico-venatoria e non
rientranti nell'ipotesi dell'art. 20 della legge regionale 17 luglio
1996, n. 24.
Art. 13.
Modalita' per ottenere l'autorizzaztune di azienda
faunistico-venatoria individuale
1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, il legale
rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria deve presentare
domanda in bollo al Servizio autonomo pet la gestione faunistica e
venatoria.
2. Assieme alla domanda devono essere presentati i seguenti
documenti:
a) individuazione del legale rappresentante e indicazione dei
poteri ad esso attribuiti;
b) elenco dei terreni, facenti parte dell'azienda, nel quale
devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie
e la tipologia dei terreni destinati a spazi naturali permanenti;
c) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei
confini aziendali;
d) planimetria catastale indicante i confini dell'azienda, i
numeri catastali dei terreni che la costituiscono e gli spazi
naturali permanenti;
e) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e
ambientale dell'azienda.
3. I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) devono essere
sottoscritti dal legale rappresentante.
Art. 14.
Modalita' per ottenere l'autorizzazione di azienda
faunistico-venatoria associata
1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, il legale
rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria deve presentare
domanda in bollo al Servizio autonomo per la gestione faunistica e
venatoria.
2. Assieme alla domanda devono essere presentati i seguenti
documenti:
a) atto costitutivo dell'azienda la parte dei proprietari
conferenti i terreni;
b) individuazione del legale rappresentante e Indicazione dei
poteri a esso conferiti;
c) elenco dei terreni facenti parte dell' azienda nel quale
devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie
e la tipologia degli spazi naturali permanenti;
d) elenco dei terreni compresi nel perimetro dell'azienda
faunistico-venatoria da includere coattivamente riportante i numeri
catastali, la superficie e il nominativo dei proprietari;
e) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei
confini aziendali;
f) planimetria catastale indicante i confini dell'azienda, i
numeri catastali dei terreni che la costituiscono, gli spazi naturali
permanenti e i fondi inclusi coattivamente;
g) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e
ambientale dell'azienda.
3. I documenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) devono
essere sottoscritti dal legale rappresentante.
Art. 15.
Cambio di intestazione della titolarita'
1. La titolarita' dell'azienda faunistico-venatoria e'
trasmissibile sia per atto tra vivi che per successione.
2. Entro sei mesi dal trasferimento per atto tra vivi o entro un
anno dalla morte di un proprietario, i nuovi proprietari o gli eredi
sono tenuti a comunicare il passaggio di proprieta' al servizio
autonomo per la gestione faunistica e venatoria.
3. Qualora il passaggio di proprieta' riguardi solo una parte dei
terreni costituiti in azienda faunistico-venatoria, in modo che i
fondi alienati vengono ad appartenere a piu' proprietari, l'azienda
faunistico-venatoria deve essere trasformata da individuale in forma
societaria.
4. Se la variazione della proprieta' avviene a favore di piu'
comproprietari l'azienda faunistico-venatoria puo' mantenere la
caratteristica individuale se gli acquirenti si costituiscono in
societa'.
5. La variazione del rappresentante legale dell'azienda deve
essere comunicata entro un mese dall'incarico al Servizio allegando
l'atto di conferimento.
Art. 16.
Rinnovo dell'autorizzazione
1. La domanda per il rinnovo della autorizzazione di azienda
faunistico-venatoria deve essere presentata in bollo dal
rappresentante legale al Servizio autonomo per la gestione
faunistico-venatoria almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione medesima.
2. Assieme alladomanda di rinnovo devono essere presentati i
seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del legale
rappresentante dalla quale risulti che non sono variate le
proprieta';
b) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e
ambientale dell'azienda.
3. Il documento di cui al comma 2, lettera b) deve essere
sottoscritto dal legale rappresentante.
4. Qualora la richiesta di rinnovo sia stata respinta e l'azienda
abbia proposto ricorso avverso il provvedimento negativo, le tabelle
perimetrali vengono mantenute e la caccia vietata a chiunque sino
alla decisione definitiva del ricorso.
Art. 17.
Esercizio della caccia
1. Il legale rappresentante e ciascun proprietario associato
dell'azienda faunistico-venatoria munito di tesserino venatorio
regionale, che non ne abbia espressamente rinunciato con
comunicazione all' Amministrazione regionale, puo' praticare
l'esercizio venatorio nella propria azienda.
2. Il diritto di caccia nell'azienda puo' essere esteso ad altre
persone che abbiano ottenuto il permesso scritto.
3. Il numero di cacciatori di cui ai commi 1 e 2, che esercitano
annualmente l'attivita' venatoria in forma continuativa, non deve
essere superiore per unita' di superficie alla densita' media dei
cacciatori assegnati alle riserve di caccia del distretto venatorio
in cui ricade l'azienda e comunque non superiore all'entita' numerica
stabilita dal decreto di autorizzazione.
4. Il legale rappresentante dell'azienda ha l'obbligo di
accertarsi che le persone ammesse siano munite dei documenti
prescritti dalle disposizioni vigenti, che siano abilitate alla
caccia di selezione, ove prevista, e che non siano soggetti a
provvedimenti disciplinari.
5. I cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria in
un'azienda in qualita' di legale rappresentante, associato, titolare
di permesso annuale sono tenuti ad indicare sul tesserino venatorio
regionale le giornate di caccia e, appena cacciati, le specie ed i
capi di selvaggina stanziale e migratoria abbattuti.
6. Nelle aziende faunistico-venatorie gli abbattimenti di fauna
stanziale e migratoria effettuati dagli invitati fanno carico al
piano di abbattimento annuale dell'azienda medesima e devono essere
riportati sul tesserino venatorio dell'invitante.
7. L'invitato deve compilare nel proprio tesserino regionale di
caccia il "Calendario delle giornate", nonche' annotare i capi di
fauna cacciati subito dopo l'abbattimento, annullando il relativo
riquadro con una barra al momento della trascrizione dei medesimi nel
tesserino regionale di caccia dell'invitante.
8. Fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di
martedi' e venerdi', il numero di giornate settimanali di caccia
esercitate in qualita' di legale rappresentante, associato e titolare
di permesso non puo' essere superiore a tre con l'integrazione,
esclusivamente nel periodo che va dal 1o ottobre al 30 novembre, di
due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da
appostamento; la caccia alla fauna stanziale e' consentita al massimo
per due giorni alla settimana.
Art. 18.
O b b l i g h i
1. Le aziende faunistico-venatorie devono:
a) trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno al servizio
autonomo per la gestione faunistica e venatoria fotocopia, dichiarata
conforme all'originale ai sensi della normativa vigente, dei bilanci
dell'annata venatoria precedente, dell'elenco dei cacciatori
proprietari associati, dei titolari di permesso autorizzati alla
caccia annuale dell'elenco dei cacciatori invitati nonche' fotocopia
del verbale di cui al successivo comma 2;
b) impegnare, nell'annata venatoria successiva a quella di
riferimento, l'eventuale utile di bilancio per interventi di
miglioramento ambientale a favore della fauna.
2. Per favorire i cicli naturali di riproduzione, le immissioni
di fauna sono ammesse dal 1o febbraio al 31 agosto di ciascun anno e
devono avvenire previo avviso di almeno quindici giorni agli agenti
di vigilanza delle amministrazioni provinciali o alle guardie del
Corpo forestale regionale, che sottoscrivono, se intervenuti,
apposito verbale di lancio da conservarsi a cura dell'azienda; la
fauna immessa deve risultare contrassegnata e garantita sotto il
profilo sanitario.
Art. 19.
Decadenza, revoca, rinuncia dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione decade se, allo scadere del periodo di tempo
per il quale e' stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne
il rinnovo o se, presentata la richiesta di rinnovo, questa non viene
accolta, o se la domanda di rinnovo non e' presentata centottanta
giorni prima della scadenza.
2. L'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria e' sempre
revocabile con analogo provvedimento amministrativo:
a) per mancata osservazione delle disposizioni di legge, del
presente regolamento e di quelle del decreto di autorizzazione;
b) per non aver versato la tassa di concessione regionale entro
i termini stabiliti dall'art. 4;
c) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle
persone invitate all'attivita' venatoria;
d) per il mancato riutilizzo, secondo quanto previsto dall'Art.
18, comma 1, lettera a), dell'eventuale utile di gestione;
e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle
perimetrali, ovvero se, rimosse, non vengano prontamente
ripristinate;
f) per mancata comunicazione delle variazioni di cui ai commi 2
e 5 dell'art. 15.
3. L'autorizzazione e' sempre revocabile qualora si accertasse
che uno dei requisiti voluti dalla legge e' venuto meno.
4. L'autorizzazione puo' estinguersi in qualunque momento per
rinuncia volontaria.
Titolo III
AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE
Art. 20.
D e f i n i z i o n e
1. Per azienda agri-turistico-venatoria si intende il complesso
dei beni organizzati da uno o piu' soggetti che conferiscono i
terreni ai fini di impresa agricola o per integrare il reddito delle
imprese agricole gia' esistenti attraverso l'organizzazione di
attivita' attinenti la caccia.
Art. 21.
Tipi di azienda e titolarita' della autorizzazione
1. L'azienda agri-turistico-venatoria puo' essere:
a) individuale, quando e' gestita da un unico conduttore dei
terreni;
b) associata, quando e' gestita da cooperative agricole o da
soggetti che a qualsiasi titolo conducono terreni al fine
dell'utilizzo a scopo di caccia.
2. Titolare dell'autorizzazione e' l'azienda che deve indicare un
proprio rappresentante.
Art. 22.
Condizioni per l'istituzione di un'azienda agri-turistico-venatoria
1. I requisiti soggettivi per l'istituzione di un'azienda
agri-turistico-venatoria sono:
a) la disponibilita' dei fondi costituenti l'azienda per un
periodo non inferiore all'autorizzazione richiesta;
b) l'iscrizione dell'azienda nell'Elenco provinciale degli
operatori agrituristici, di cui alla legge regionale n. 25/1996 e nel
Registro delle imprese;
c) l'iscrizione del rappresentante dell'azienda nell'Elenco
regionale dei direttori di riserva e dei concessionari di azienda
venatori, di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale n.
30/1999.
2. I requisiti oggettivi per l'istituzione di un'azienda
agri-turistico-venatoria individuale sono:
a) una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari;
b) una distanza non inferiore a un chilometro da un'altra
azienda venatoria e di tre chilometri dal perimetro delle aree
protette individuate dalla legge regionale n. 42/1996;
c) la continuita' e contiguita' dei terreni;
d) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al
venti per cento della superficie del comprensorio aziendale.
3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che
non presentano interruzioni del territorio oggetto
dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette
all'attivita' venatoria ai sensi dell'Art. 21, lettera e) della legge
n. 157/1992.
Art. 23.
Modalita' per ottenere l'autorizzazione di azienda
agri-turistico-venatoria
1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, il legale
rappresentante dell'azienda agri-turistico-venatoria deve presentare
domanda in bollo al Servizio autonomo per la gestione faunistica e
venatoria.
2. Assieme alla domanda devono essere presentati i seguenti
documenti:
a) individuazione del legale rappresentante e indicazione dei
poteri ad esso attribuiti;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dei singoli
aderenti all'impresa relativa al conferimento pluriennale dei terreni
all'azienda agri-turistico-venatoria;
c) elenco dei terreni, facenti parte dell'azienda, nel quale
devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie
e la tipologia degli spazi naturali permanenti;
d) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei
confini aziendali;
e) planimetria catastale indicante i confini dell'azienda, i
numeri catastali dei terreni che la costituiscono e gli spazi
naturali permanenti.
3. I documenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono essere
sottoscritti dal legale rappresentante.
Art. 24.
Cambio di intestazione della titolarita'
1. La titolarita' dell'azienda agri-turistico-venatoria e'
trasmissibile sia per atto tra vivi che per successione.
2. Entro sei mesi dal trasferimento per atto tra vivi o entro un
anno dalla morte di un proprietario o conduttore, i nuovi titolari o
gli eredi sono tenuti a comunicare il passaggio di proprieta' o della
conduzione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e
venatoria.
3. La variazione del rappresentante legale dell'azienda deve
essere comunicata entro un mese dall'incarico al Servizio allegando
l'atto di conferimento.
Art. 25.
Rinnovo dell'autorizzazione
1. La domanda per il rinnovo della autorizzazione di azienda
agri-turistico-venatoria deve essere presentata in bollo dal
rappresentante legale al Servizio autonomo per la gestione
faunistico-venatoria almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione medesima.
2. Assieme alla domanda di rinnovo deve essere presentata la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del legale
rappresentante dalla quale risulti che non e' variata la
disponibilita' dei terreni facenti parte dell'azienda e che tale
disponibilita' non e' inferiore al periodo di autorizzazione
richiesta.
3. Nel caso che la richiesta di rinnovo sia stata respinta e
l'azienda abbia proposto ricorso avverso il provvedimento negativo,
le tabelle perimetrali vengono mantenute e la caccia vietata a
chiunque sino alla decisione del ricorso.
Art. 26.
O b b l i g h i
1. Le aziende agri-turistico-venatorie devono provvedere alla
recinzione del comprensorio con rete metallica di altezza non
inferiore a metri 1,50, di cui 30 centimetri devono essere interrati
al di sotto del livello di campagna, qualora effettuino l'immissione
di fauna ungulata da allevamento appartenente alle specie cacciabili.
2. Il legale rappresentante dell'azienda ha l'obbligo di
accertarsi che le persone ammesse siano munite del tesserino
venatorio in corso di validita'.
3. La fauna immessa deve risultare contrassegnata e garantita
sotto il profilo sanitario.
Art. 27.
Decadenza, revoca, rinuncia della autorizzazione
1. L'autorizzazione decade se, allo scadere del periodo di tempo
per il quale e' stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne
il rinnovo o se, presentata la richiesta di rinnovo, questa non viene
accolta o se la domanda di rinnovo non e' presentata centottanta
giorni prima della scadenza.
2. L'autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria e' sempre
revocabile con analogo provvedimento amministrativo:
a) per mancata osservanza delle disposizioni di legge, del
presente regolamento e di quelle del decreto di autorizzazione;
b) per non aver versato la tassa di concessione regionale entro
i termini stabiliti dall'art. 4;
c) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle
perimetrali, ovvero se, rimosse, non vengano prontamente
ripristinate;
d) per mancata comunicazione delle variazioni di cui ai commi 2
e 3 dell'art. 25.
3. L'autorizzazione e' sempre revocabile qualora si accertasse
che uno dei requisiti voluti dalla legge e' venuto meno.
4. L'autorizzazione puo' estinguersi in qualunque momento per
rinuncia volontaria.
Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 28.
Norme transitorie
1. Le riserve di caccia private o consorziali che, in base alla
presente normativa, hanno versato per l'anno 2000 la tassa di
concessione regionale di lire tremila a ettaro devono, qualora
convertite in aziende venatorie entro il 31 dicembre 2000, provvedere
al conguaglio della tassa di concessione regionale di cui all'art. 27
della legge regionale n. 30/1999.
2. Per l'annata venatoria 2000-2001 e per quella relativa al
primo rilascio dell'autorizzazione, la tassa di concessione regionale
e' dovuta in dodicesimi incluso il mese di emissione.
3. Le domande per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2,
presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e
non completate entro il 31 dicembre 2000 con la pertinente
documentazione prevista dal regolamento medesimo, non sono prese in
considerazione e sono archiviate.
4. I cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria in una
riserva di caccia privata o consorziale devono attenersi a quanto
previsto dall'art. 17.
5. Le riserve di caccia private e consorziali in possesso di
regolare autorizzazione alla data del 31 dicembre 1999, sono
prorogate sino alla data ultima utile per la presentazione della
domanda di cui all'Art. 6, comma 1.
6. Il consenso gia' espresso dai proprietari dei fondi alle
riserve consorziali si intende trasferito, per la prima
autorizzazione, esclusivamente alle costituende aziende
faunistico-venatorie.
Art. 29.
Norme finali
1. I legali rappresentanti delle aziende venatorie che non
risultino iscritti all'elenco di cui all'art. 9, comma 2, della legge
regionale n. 30/1999 devono frequentare un apposito corso
abilitativo, organizzato dall'Amministrazione regionale sulle materie
riguardanti la gestione faunistico-venatoria, entro un anno dal
rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1 del presente
Regolamento o dalla preposizione all'incarico di responsabile
aziendale.
2. Entro centottanta giorni dalla domanda di autorizzazione per
l'istituzione o il rinnovo di azienda venatoria, il Servizio autonomo
per la gestione faunistica e venatoria provvede ad emanare il
provvedimento autorizzativo ovvero a respingere la richiesta.
3. Le domande per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2
nonche' il rinnovo di tali autorizzazioni qualora risultino
incomplete, errate, prive dei requisiti previsti, non complete dei
documenti previsti dal presente regolamento non sono prese in
considerazione e sono archiviate.
ANTONIONE