Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie Titolo I ASPETTI GENERALI Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento da' esecuzione agli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30. in materia di gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Art. 2. Autorizzazione 1. Il servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, su richiesta degli interessati, autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro e di aziende agri-turistico-venatorie, nonche' il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime. 2. L'autorizzazione deve essere rilasciata per un periodo non inferiore a cinque e per una durata non superiore a dieci annate venatorie, intendendosi per annata venatoria il periodo intercorrente tra il 1o aprile di un anno e il 31 marzo dell'anno successivo. 3. La durata dell' autorizzazione viene stabilita, con riferimento ai programmi di gestione faunistica-venatoria e di miglioramento ambientale, in misura proporzionale al possesso di spazi naturali permanenti. 4. L'autorizzazione deve in particolare indicare il titolare ed il nome del rappresentante legale, la durata, la superficie, il perimetro e le eventuali condizioni alle quali e' subordinata. 5. L'autorizzazione deve essere resa nota a terzi tramite la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 3. Tabellazione 1. Il territorio costituito in azienda faunistico-venatoria e in azienda agri-turistico-venatoria deve essere identificato mediante apposizione di tabelle, di colore giallo, esenti da tasse, dalle dimensioni di cm 30 x 40, recanti in nero la denominazione dell'azienda venatoria. 2. Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro dell'azienda ad un'altezza di 3-4 metri sul livello del terreno e ad una distanza di 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le stesse siano visibili tra loro e che da ogni tabella si possano vedere le due contigue. 3. Quando si tratti di terreni delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 centimetri sul livello dell'acqua. Art. 4. Tasse di concessione regionale 1. Qualora il pagamento della tassa di concessione regionale, di cui all'art. 27, commi 2 e 3 della legge regionale n. 30/1999, sia effettuato dopo il 31 marzo, e' dovuta una sovrattassa per ritardato pagamento nella misura del dieci per cento, se e' stato effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, e del venti per cento, se il pagamento e' effettuato oltre 30 giorni di ritardo. Art. 5. Sorveglianza del territorio 1. Le aziende venatorie possono curare la sorveglianza del territorio autorizzato tramite guardie giurate che sono in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria ai sensi dell'art. 15 e seguenti della legge regionale n. 24/1996. Art. 6. Criteri di priorita' 1. Le riserve di caccia private e consorziali in possesso di regolare autorizzazione alla data del 31 dicembre 1999, possono essere istituite rispettivamente in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico-venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti, se presentano, entro il 31 dicembre 2000, domanda al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria. 2. Nel rispetto delle percentuali previste dalla legge regionale n. 30/1999 e tenuto conto delle richieste di cui al comma 1 sono autorizzate l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Art. 7. Spazi naturali permanenti 1. Ai fini del presente Regolamento gli spazi naturali permanenti sono quelle entita' del territorio aziendale imboschite o destinate a prati stabili o prati-pascolo e a zone umide. 2. Sono considerati imboschimenti le superfici occupate da: a) boschi, cioe' l'insieme delle formazioni vegetali, di origine spontanea o antropica, caratterizzato dalla presenza di vegetazione arborea associata a quella arbustiva; dette formazioni vegetali ed i terreni su cui sorgono devono avere superficie superiore a 1000 metri quadrati e avere larghezza media minima di 10 metri; b) boschetti, cioe' l'insieme delle formazioni di cui alla lettera a), non contiguo con altre superfici imboschite, riguardante una estensione inferiore ai 1000 metri quadrati e avente una larghezza media superiore a 2,5 metri; c) siepi alberate, cioe' una piantagione lineare di essenze arbustive e/o arboree di lunghezza non inferiore a 50 metri, avente uno sviluppo in altezza superiore a 6 metri e in larghezza a 3 metri; d) siepi cespugliate, cioe' una piantagione lineare di essenze arbustive e/o arboree di lunghezza non inferiore a 5 metri, avente uno sviluppo in altezza inferiore a 6 metri e in larghezza a 2,5 metri. 3. Il prato stabile o prato-pascolo e' l'insieme di specie foraggere appartenenti prevalentemente alla famiglia delle leguminose e delle graminacee. 4. Le zone umide sono le superfici occupate da bacini naturali o semi-naturali di acqua stagnante o salmastra o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane, inclusa una fascia perimetrale inerbita con eventuale presenza di alberi e/o arbusti. 5. Le superfici agricole improduttive sono considerate spazi naturali permanenti qualora siano riconducibili alle fattispecie indicate ai commi 2, 3 e 4. 6. Non possono essere conteggiati nella percentuale obbligatoria del 20 per cento gli spazi naturali permanenti compresi nei fondi inclusi coattivamente nell'azienda faunistico-venatoria. 7. Rientrano nell'ipotesi di cui al comma 2 - oltre ai vigneti e ai frutteti coltivati con metodo biologico - anche le colture legnose a pioppeto qualora non siano oggetto di operazioni agronomiche, quali in particolare: a) l'impiego di presidi fitosanitari e di prodotti diserbanti, nonche' l'uso di concimi chimici e organici; b) il controllo della vegetazione erbacea spontanea; c) la ripulitura delle essenze arbustive spontanee; d) le lavorazioni del terreno. Titolo II AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE Art. 8. D e f i n i z i o n e 1. Per azienda faunistico-venatoria senza fini di lucro si intende il complesso dei beni organizzati da uno o piu' proprietari che conferiscono i loro terreni al fine di ripristinare o migliorare l'ambiente naturale, di proteggere e incrementare la fauna e di goderne l'utilizzo a scopo venatorio. Art. 9. Tipi di azienda e titolarita' dell'autorizzazione 1. L'azienda faunistico-venatoria puo' essere: a) individuale, quando e' gestita da persona fisica o giuridica unica proprietaria dei terreni; b) associata, quando e' gestita da piu' proprietari che riuniscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo di caccia. 2. Titolare dell'autorizzazione e' l'azienda che deve indicare un proprio rappresentante. Art. 10. Condizioni per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale 1. I requisiti soggettivi per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale sono: a) la proprieta' dei fondi costituenti l'azienda; b) l'iscrizione del rappresentante dell'azienda nell'elenco regionale dei direttori di riserva e dei concessionari di azienda venatoria, di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 30/1999. 2. I requisiti oggettivi per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale sono: a) una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari; b) una distanza non inferiore a un chilometro da un'altra azienda venatoria; c) la continuita' e contiguita' dei terreni; d) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al venti per cento della superficie del comprensorio aziendale. 3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano interruzioni del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette all'attivita' venatoria ai sensi dell'Art. 21, lettera e) della legge n. 157/1992. Art. 11. Condizioni per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo 1. I requisiti soggettivi per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo sono: a) la proprieta' dei fondi costituenti l'azienda da parte dei singoli soggetti conferenti; b) l'iscrizione dell'azienda al Registro delle imprese; c) l'iscrizione del rappresentante legale dell'azienda nell'elenco regionale dei direttori di riserva e dei concessionari di azienda venatoria, di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 30/1999. 2. I requisiti oggettivi per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo sono: a) una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari; b) una distanza non inferiore a un chilometro da un'altra azienda venatoria; c) la continuita' e contiguita' dei terreni; d) la presenza di terreni di proprietari non aderenti inferiore al sette per cento del comprensorio dell'azienda; e) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al venti per cento della superficie del comprensorio aziendale. 3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano complessivamente interruzioni superiori al sette per cento del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette all'attivita' venatoria ai sensi dell'art. 21, lettera e) della legge n. 157/1992. 4. E' indispensabile che al momento in cui viene chiesta l'autorizzazione i proprietari abbiano conferito terreni per una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari. 5. Il consenso dei proprietari dei terreni che entrano a far parte dell'azienda deve vincolare il proprietario ed i suoi aventi causa per tutta la durata dell'autorizzazione. Art. 12. Inclusione coattiva di terreni nell'azienda faunistico-venatoria 1. Possono essere oggetto di inclusione coattiva, in misura non superiore al sette per cento del comprensorio aziendale, solo i terreni posti all'interno di un azienda faunistico-venatoria e non rientranti nell'ipotesi dell'art. 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24. Art. 13. Modalita' per ottenere l'autorizzaztune di azienda faunistico-venatoria individuale 1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, il legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria deve presentare domanda in bollo al Servizio autonomo pet la gestione faunistica e venatoria. 2. Assieme alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti: a) individuazione del legale rappresentante e indicazione dei poteri ad esso attribuiti; b) elenco dei terreni, facenti parte dell'azienda, nel quale devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia dei terreni destinati a spazi naturali permanenti; c) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei confini aziendali; d) planimetria catastale indicante i confini dell'azienda, i numeri catastali dei terreni che la costituiscono e gli spazi naturali permanenti; e) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale dell'azienda. 3. I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante. Art. 14. Modalita' per ottenere l'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria associata 1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, il legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria deve presentare domanda in bollo al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria. 2. Assieme alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti: a) atto costitutivo dell'azienda la parte dei proprietari conferenti i terreni; b) individuazione del legale rappresentante e Indicazione dei poteri a esso conferiti; c) elenco dei terreni facenti parte dell' azienda nel quale devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia degli spazi naturali permanenti; d) elenco dei terreni compresi nel perimetro dell'azienda faunistico-venatoria da includere coattivamente riportante i numeri catastali, la superficie e il nominativo dei proprietari; e) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei confini aziendali; f) planimetria catastale indicante i confini dell'azienda, i numeri catastali dei terreni che la costituiscono, gli spazi naturali permanenti e i fondi inclusi coattivamente; g) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale dell'azienda. 3. I documenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante. Art. 15. Cambio di intestazione della titolarita' 1. La titolarita' dell'azienda faunistico-venatoria e' trasmissibile sia per atto tra vivi che per successione. 2. Entro sei mesi dal trasferimento per atto tra vivi o entro un anno dalla morte di un proprietario, i nuovi proprietari o gli eredi sono tenuti a comunicare il passaggio di proprieta' al servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria. 3. Qualora il passaggio di proprieta' riguardi solo una parte dei terreni costituiti in azienda faunistico-venatoria, in modo che i fondi alienati vengono ad appartenere a piu' proprietari, l'azienda faunistico-venatoria deve essere trasformata da individuale in forma societaria. 4. Se la variazione della proprieta' avviene a favore di piu' comproprietari l'azienda faunistico-venatoria puo' mantenere la caratteristica individuale se gli acquirenti si costituiscono in societa'. 5. La variazione del rappresentante legale dell'azienda deve essere comunicata entro un mese dall'incarico al Servizio allegando l'atto di conferimento. Art. 16. Rinnovo dell'autorizzazione 1. La domanda per il rinnovo della autorizzazione di azienda faunistico-venatoria deve essere presentata in bollo dal rappresentante legale al Servizio autonomo per la gestione faunistico-venatoria almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima. 2. Assieme alladomanda di rinnovo devono essere presentati i seguenti documenti: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del legale rappresentante dalla quale risulti che non sono variate le proprieta'; b) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale dell'azienda. 3. Il documento di cui al comma 2, lettera b) deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. 4. Qualora la richiesta di rinnovo sia stata respinta e l'azienda abbia proposto ricorso avverso il provvedimento negativo, le tabelle perimetrali vengono mantenute e la caccia vietata a chiunque sino alla decisione definitiva del ricorso. Art. 17. Esercizio della caccia 1. Il legale rappresentante e ciascun proprietario associato dell'azienda faunistico-venatoria munito di tesserino venatorio regionale, che non ne abbia espressamente rinunciato con comunicazione all' Amministrazione regionale, puo' praticare l'esercizio venatorio nella propria azienda. 2. Il diritto di caccia nell'azienda puo' essere esteso ad altre persone che abbiano ottenuto il permesso scritto. 3. Il numero di cacciatori di cui ai commi 1 e 2, che esercitano annualmente l'attivita' venatoria in forma continuativa, non deve essere superiore per unita' di superficie alla densita' media dei cacciatori assegnati alle riserve di caccia del distretto venatorio in cui ricade l'azienda e comunque non superiore all'entita' numerica stabilita dal decreto di autorizzazione. 4. Il legale rappresentante dell'azienda ha l'obbligo di accertarsi che le persone ammesse siano munite dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti, che siano abilitate alla caccia di selezione, ove prevista, e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari. 5. I cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria in un'azienda in qualita' di legale rappresentante, associato, titolare di permesso annuale sono tenuti ad indicare sul tesserino venatorio regionale le giornate di caccia e, appena cacciati, le specie ed i capi di selvaggina stanziale e migratoria abbattuti. 6. Nelle aziende faunistico-venatorie gli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria effettuati dagli invitati fanno carico al piano di abbattimento annuale dell'azienda medesima e devono essere riportati sul tesserino venatorio dell'invitante. 7. L'invitato deve compilare nel proprio tesserino regionale di caccia il "Calendario delle giornate", nonche' annotare i capi di fauna cacciati subito dopo l'abbattimento, annullando il relativo riquadro con una barra al momento della trascrizione dei medesimi nel tesserino regionale di caccia dell'invitante. 8. Fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedi' e venerdi', il numero di giornate settimanali di caccia esercitate in qualita' di legale rappresentante, associato e titolare di permesso non puo' essere superiore a tre con l'integrazione, esclusivamente nel periodo che va dal 1o ottobre al 30 novembre, di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento; la caccia alla fauna stanziale e' consentita al massimo per due giorni alla settimana. Art. 18. O b b l i g h i 1. Le aziende faunistico-venatorie devono: a) trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno al servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria fotocopia, dichiarata conforme all'originale ai sensi della normativa vigente, dei bilanci dell'annata venatoria precedente, dell'elenco dei cacciatori proprietari associati, dei titolari di permesso autorizzati alla caccia annuale dell'elenco dei cacciatori invitati nonche' fotocopia del verbale di cui al successivo comma 2; b) impegnare, nell'annata venatoria successiva a quella di riferimento, l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna. 2. Per favorire i cicli naturali di riproduzione, le immissioni di fauna sono ammesse dal 1o febbraio al 31 agosto di ciascun anno e devono avvenire previo avviso di almeno quindici giorni agli agenti di vigilanza delle amministrazioni provinciali o alle guardie del Corpo forestale regionale, che sottoscrivono, se intervenuti, apposito verbale di lancio da conservarsi a cura dell'azienda; la fauna immessa deve risultare contrassegnata e garantita sotto il profilo sanitario. Art. 19. Decadenza, revoca, rinuncia dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione decade se, allo scadere del periodo di tempo per il quale e' stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo o se, presentata la richiesta di rinnovo, questa non viene accolta, o se la domanda di rinnovo non e' presentata centottanta giorni prima della scadenza. 2. L'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria e' sempre revocabile con analogo provvedimento amministrativo: a) per mancata osservazione delle disposizioni di legge, del presente regolamento e di quelle del decreto di autorizzazione; b) per non aver versato la tassa di concessione regionale entro i termini stabiliti dall'art. 4; c) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attivita' venatoria; d) per il mancato riutilizzo, secondo quanto previsto dall'Art. 18, comma 1, lettera a), dell'eventuale utile di gestione; e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se, rimosse, non vengano prontamente ripristinate; f) per mancata comunicazione delle variazioni di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 15. 3. L'autorizzazione e' sempre revocabile qualora si accertasse che uno dei requisiti voluti dalla legge e' venuto meno. 4. L'autorizzazione puo' estinguersi in qualunque momento per rinuncia volontaria. Titolo III AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE Art. 20. D e f i n i z i o n e 1. Per azienda agri-turistico-venatoria si intende il complesso dei beni organizzati da uno o piu' soggetti che conferiscono i terreni ai fini di impresa agricola o per integrare il reddito delle imprese agricole gia' esistenti attraverso l'organizzazione di attivita' attinenti la caccia. Art. 21. Tipi di azienda e titolarita' della autorizzazione 1. L'azienda agri-turistico-venatoria puo' essere: a) individuale, quando e' gestita da un unico conduttore dei terreni; b) associata, quando e' gestita da cooperative agricole o da soggetti che a qualsiasi titolo conducono terreni al fine dell'utilizzo a scopo di caccia. 2. Titolare dell'autorizzazione e' l'azienda che deve indicare un proprio rappresentante. Art. 22. Condizioni per l'istituzione di un'azienda agri-turistico-venatoria 1. I requisiti soggettivi per l'istituzione di un'azienda agri-turistico-venatoria sono: a) la disponibilita' dei fondi costituenti l'azienda per un periodo non inferiore all'autorizzazione richiesta; b) l'iscrizione dell'azienda nell'Elenco provinciale degli operatori agrituristici, di cui alla legge regionale n. 25/1996 e nel Registro delle imprese; c) l'iscrizione del rappresentante dell'azienda nell'Elenco regionale dei direttori di riserva e dei concessionari di azienda venatori, di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 30/1999. 2. I requisiti oggettivi per l'istituzione di un'azienda agri-turistico-venatoria individuale sono: a) una superficie agro-silvo-pastorale superiore a 150 ettari; b) una distanza non inferiore a un chilometro da un'altra azienda venatoria e di tre chilometri dal perimetro delle aree protette individuate dalla legge regionale n. 42/1996; c) la continuita' e contiguita' dei terreni; d) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al venti per cento della superficie del comprensorio aziendale. 3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano interruzioni del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette all'attivita' venatoria ai sensi dell'Art. 21, lettera e) della legge n. 157/1992. Art. 23. Modalita' per ottenere l'autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria 1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, il legale rappresentante dell'azienda agri-turistico-venatoria deve presentare domanda in bollo al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria. 2. Assieme alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti: a) individuazione del legale rappresentante e indicazione dei poteri ad esso attribuiti; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dei singoli aderenti all'impresa relativa al conferimento pluriennale dei terreni all'azienda agri-turistico-venatoria; c) elenco dei terreni, facenti parte dell'azienda, nel quale devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia degli spazi naturali permanenti; d) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei confini aziendali; e) planimetria catastale indicante i confini dell'azienda, i numeri catastali dei terreni che la costituiscono e gli spazi naturali permanenti. 3. I documenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante. Art. 24. Cambio di intestazione della titolarita' 1. La titolarita' dell'azienda agri-turistico-venatoria e' trasmissibile sia per atto tra vivi che per successione. 2. Entro sei mesi dal trasferimento per atto tra vivi o entro un anno dalla morte di un proprietario o conduttore, i nuovi titolari o gli eredi sono tenuti a comunicare il passaggio di proprieta' o della conduzione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria. 3. La variazione del rappresentante legale dell'azienda deve essere comunicata entro un mese dall'incarico al Servizio allegando l'atto di conferimento. Art. 25. Rinnovo dell'autorizzazione 1. La domanda per il rinnovo della autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria deve essere presentata in bollo dal rappresentante legale al Servizio autonomo per la gestione faunistico-venatoria almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima. 2. Assieme alla domanda di rinnovo deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del legale rappresentante dalla quale risulti che non e' variata la disponibilita' dei terreni facenti parte dell'azienda e che tale disponibilita' non e' inferiore al periodo di autorizzazione richiesta. 3. Nel caso che la richiesta di rinnovo sia stata respinta e l'azienda abbia proposto ricorso avverso il provvedimento negativo, le tabelle perimetrali vengono mantenute e la caccia vietata a chiunque sino alla decisione del ricorso. Art. 26. O b b l i g h i 1. Le aziende agri-turistico-venatorie devono provvedere alla recinzione del comprensorio con rete metallica di altezza non inferiore a metri 1,50, di cui 30 centimetri devono essere interrati al di sotto del livello di campagna, qualora effettuino l'immissione di fauna ungulata da allevamento appartenente alle specie cacciabili. 2. Il legale rappresentante dell'azienda ha l'obbligo di accertarsi che le persone ammesse siano munite del tesserino venatorio in corso di validita'. 3. La fauna immessa deve risultare contrassegnata e garantita sotto il profilo sanitario. Art. 27. Decadenza, revoca, rinuncia della autorizzazione 1. L'autorizzazione decade se, allo scadere del periodo di tempo per il quale e' stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo o se, presentata la richiesta di rinnovo, questa non viene accolta o se la domanda di rinnovo non e' presentata centottanta giorni prima della scadenza. 2. L'autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria e' sempre revocabile con analogo provvedimento amministrativo: a) per mancata osservanza delle disposizioni di legge, del presente regolamento e di quelle del decreto di autorizzazione; b) per non aver versato la tassa di concessione regionale entro i termini stabiliti dall'art. 4; c) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se, rimosse, non vengano prontamente ripristinate; d) per mancata comunicazione delle variazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25. 3. L'autorizzazione e' sempre revocabile qualora si accertasse che uno dei requisiti voluti dalla legge e' venuto meno. 4. L'autorizzazione puo' estinguersi in qualunque momento per rinuncia volontaria. Titolo IV NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 28. Norme transitorie 1. Le riserve di caccia private o consorziali che, in base alla presente normativa, hanno versato per l'anno 2000 la tassa di concessione regionale di lire tremila a ettaro devono, qualora convertite in aziende venatorie entro il 31 dicembre 2000, provvedere al conguaglio della tassa di concessione regionale di cui all'art. 27 della legge regionale n. 30/1999. 2. Per l'annata venatoria 2000-2001 e per quella relativa al primo rilascio dell'autorizzazione, la tassa di concessione regionale e' dovuta in dodicesimi incluso il mese di emissione. 3. Le domande per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non completate entro il 31 dicembre 2000 con la pertinente documentazione prevista dal regolamento medesimo, non sono prese in considerazione e sono archiviate. 4. I cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria in una riserva di caccia privata o consorziale devono attenersi a quanto previsto dall'art. 17. 5. Le riserve di caccia private e consorziali in possesso di regolare autorizzazione alla data del 31 dicembre 1999, sono prorogate sino alla data ultima utile per la presentazione della domanda di cui all'Art. 6, comma 1. 6. Il consenso gia' espresso dai proprietari dei fondi alle riserve consorziali si intende trasferito, per la prima autorizzazione, esclusivamente alle costituende aziende faunistico-venatorie. Art. 29. Norme finali 1. I legali rappresentanti delle aziende venatorie che non risultino iscritti all'elenco di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 30/1999 devono frequentare un apposito corso abilitativo, organizzato dall'Amministrazione regionale sulle materie riguardanti la gestione faunistico-venatoria, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento o dalla preposizione all'incarico di responsabile aziendale. 2. Entro centottanta giorni dalla domanda di autorizzazione per l'istituzione o il rinnovo di azienda venatoria, il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria provvede ad emanare il provvedimento autorizzativo ovvero a respingere la richiesta. 3. Le domande per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2 nonche' il rinnovo di tali autorizzazioni qualora risultino incomplete, errate, prive dei requisiti previsti, non complete dei documenti previsti dal presente regolamento non sono prese in considerazione e sono archiviate. ANTONIONE