Regolamento  per l'attuazione del programma regionale di prevenzione,
   controllo  ed eradicazione della flavescenza dorata della vite, di
   cui all'art. 6, commi 10-13 della legge regionale n. 2/2000.

                               Art. 1.
                         Programma regionale
    1.  In attuazione dell'art. 6, commi 10/13, della legge regionale
n.  2/2000  e  del  decreto  del  Ministro delle politiche agricole e
forestali  di  data  31  maggio 2000, nel rispetto degli orientamenti
comunitari  per  gli  aiuti di Stato nel settore agricolo (DOC 2000/C
28/02)  che al punto 11.4 disciplinano gli aiuti destinati alla lotta
contro   le   epizoozie  e  le  fitopatie,  il  presente  regolamento
disciplina  il  programma  regionale  di  prevenzione,  controllo  ed
eradicazione della flavescenza dorata della vite.
                               Art. 2.
                       Obiettivi del programma
    1. Il programma di cui all'art. 1 persegue i seguenti obiettivi:
      a) monitorare  costantemente il territorio attraverso ispezioni
ed  analisi di laboratorio al fine di accertare la presenza di piante
affette  da  flavescenza  dorata  e dell'insetto vettore Schaphoideus
titanus;
      b) prevenire  la  diffusione  di  FD  attraverso l'abbattimento
della   popolazione   di  Schaphoideus  titanus,  nonche'  attraverso
l'individuazione e successiva epurazione di tutte le piante di vite -
comprese  nel  focolaio  -  che presentano sintomi da "Giallumi della
vite";
      c) compensare  i danni provocati ai proprietari dall'attuazione
delle  misure  di  lotta  obbligatoria,  nonche'  gli oneri da questi
supportati per i trattamenti preventivi.
    2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, la direzione regionale
dell'agricoltura provvede con il servizio delle produzioni vegetali e
gli  osservatori  per le malattie delle piante a dare attuazione alle
misure  per  la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della
vite  previste  dal  decreto  31  maggio 2000, nonche' a concedere le
sovvenzioni  di  cui all'art. 6, commi 10-11 della legge regionale n.
2/2000.
                               Art. 3.
                             Competenze
    1.  Per  l'attuazione del programma di cui all'art. 1 al servizio
delle  produzioni vegetali competono i compiti di coordinamento degli
osservatori  per  le  malattie  delle piante, nonche' di concessione,
impegno e liquidazione dei contributi.
    2.  Compete  agli  osservatori  per  le  malattie delle piante il
compito di accertare annualmente la presenza di Scaphoideus titanus e
di   flavescenza   dorata   della  vite  nel  territorio  di  propria
competenza, sia negli appezzamenti destinati al vivaismo viticolo sia
negli altri vigneti.
    3. Le analisi eventualmente necessarie alla caratterizzazione dei
fitoplasmi  associati  ai Giallumi della vite (GY) saranno effettuate
presso il dipartimento di biologia applicata alla difesa delle piante
dell'Universita' di Udine, sulla base di specifiche convenzioni.
                               Art. 4.
                            Delimitazioni
    1. Per la definizione di zone considerate "focolaio", delle "zone
di  insediamento",  nonche'  delle "zone indenni", si rinvia a quanto
previsto  dagli  articoli  4, 5, 6 del decreto ministeriale 31 maggio
2000.
    2.   Le  delimitazioni  delle  zone  e  l'adozione  delle  misure
fitosanitarie   ritenute   idonee  o  necessarie  sono  definite  dal
provvedimento   degli   osservatori  per  le  malattie  delle  piante
territorialmente competenti.
    3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  2  gli OMP effettuano
ispezioni  e  controlli,  avvalendosi  anche  della collaborazione di
personale    di    altri    servizi    della    direzione   regionale
dell'agricoltura, dell'ERSA e di altri enti pubblici.
                               Art. 5.
          Adozione delle misure fitosanitarie nel focolaio
    1.  All'interno  della zona dichiarata "focolaio" e' obbligatorio
per chiunque,nei propri vigneti, inclusi quelli incolti:
      a) eliminare  tempestivamente le viti che presentino sintomi di
GY senza distinzione tra FD e BN, e senza che ci sia la necessita' di
preventive specifiche conferme analitiche per FD sulle singole piante
oggetto di epurazione;
      b) estirpare   l'intero  appezzamento  vitato  (intendendo  per
questo  un appezzamento omogeneo per conduzione, vitigno coltivato ed
eta), qualora l'incidenza delle piante sintomatiche superi il 25% del
totale.  L'eliminazione  delle  viti  sintomatiche  o l'estirpo delle
superfici vitate, sara' compito del viticoltore su iniziativa propria
o  su  indicazione  dei tecnici regionali incaricati ad effettuare le
ispezioni;
      c) contenere  le popolazioni della cicalina Scaphoideus titanus
Ball,  seguendo  le  indicazioni  di  difesa  che  saranno  impartite
dall'osservatorio  per  le  malattie  delle  piante, anche a mezzo di
servizi di lotta guidata ed integrata operanti nel territorio;
                               Art. 6.
       Adozione delle misure fitosanitarie nelle zone indenni
    1.  Nelle zone della Regione ancora indenni da FD gli osservatori
per  le  malattie delle piante valuteranno annualmente l'opportunita'
di  impartire  disposizioni  a  carattere  obbligatorio  tra  cui  il
contenimento nei vigneti dell'insetto vettore Scaphoideus titanus.
                               Art. 7.
                       Provvidenze economiche
    1.  Ai  viticoltori che, ai sensi del decreto del direttore dell'
osservatorio  delle malattie delle piante di Pordenone n. 1118 del 19
luglio  2000,  procedono  all'estirpo  di  viti o di intere superfici
vitate  seguendo  le  disposizioni previste agli articoli precedenti,
sono riconosciute le provvidenze economiche di seguito spec}ificate a
parziale  indennizzo  del  costo  sostenuto  e  del  mancato  reddito
conseguito a causa delle misure adottate:
      a) L. 15.000 per ciscuna vite epurata;
      b) L. 15 milioni ad ettaro per l'estirpo di interi appezzamenti
vitati  a  seguito  dell'accertata  incidenza  di  viti  sintomatiche
superiore al 25%;
      c) L.  50.000  ad  ettaro  per anno, per la copertura dei costi
necessari  ad  effettuare  almeno due trattamenti insetticidi l'anno,
volti  ad  eliminare  lo  Scaphoideus titanus, secondo le indicazioni
impartite  dall' OMP, a favore dei conduttori di superfici vitate che
hanno  avanzato  richiesta  di  adesione al programma di eradicazione
della FD;
      d) oltre  al  contributo  cosi'  come  sopra determinato verra'
riconosciuto  un  importo  pari  al  massimo  al  3%  dello  stesso a
copertura delle spese per indagini effettivamente sostenute.
    2. Le domande, intese a beneficiare delle misure economiche sopra
specificate,  vanno  presentate  entro il termine del 30 settembre di
ogni  anno e comunque prima dell'attuazione delle azioni previste dal
presente   programma,  per  il  tramite  degli  OMP,  alla  direzione
regionale dell' agricoltura - Servizio delle produzioni vegetali.
    3.  Tali  domande  potranno  essere  presentate individualmente o
collettivamente  tramite  gli  organismi associativi (cantine sociali
cooperative  e consorzi DOC).Le domande devono riportare l'ubicazione
del  vigneto (comune, foglio, mappale), la sua superficie, l'eta', le
varieta'  coltivate, il numero dei ceppi coltivati e quello dei ceppi
affetti da GY suddiviso per varieta'.
    4.  Gli OMP procederanno ad una preventiva verifica aziendale per
tutte  le  domande che denunciano una presenza di viti con sintomi di
GY   superiore   a   100   per  azienda  oppure  con  percentuale  di
sintomatologia  superiore al 25%. Nel caso di vigneti che manifestano
un'incidenza  inferiore ai predetti limiti la verifica riguardera' un
campione  di  almeno  il  10%  delle  domande presentate. La verifica
dell'avvenuto estirpo delle viti sintomatiche riguardera' un campione
pari  ad  almeno il 20% delle domande presentate nel primo caso e del
10% nel secondo caso.
    5.   Il   servizio  delle  produzioni  vegetali  della  direzione
regionale  dell'agricoltura, sulla base dell'istruttoria e dell'esito
dei  controlli  finali  degli  OMP,  liquidera' gli importi dovuti ai
richiedenti   singoli   o   alle  loro  associazioni,  queste  ultime
provvederanno  a trasferire quanto di competenza ai singoli associati
e ne otterranno quietanza.
    6. Non e' concesso il contributo a fronte di domande per le quali
il contributo concedibile e' inferiore a L. 150.000
                               Art. 8.
                          P r i o r i t a'
    1.  Nel  caso  in  cui la spesa necessaria per soddisfare tute le
situazioni    rappresentate,   superi   l'ammontare   delle   risorse
finanziarie   disponibili,   sara'   data   priorita'  a  quelle  che
manifestano una maggiore percentuale di viti sintomatiche rispetto al
numero complessivo di viti aziendale.
                               Art. 9.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Per  effetto dei controlli e delle ispezioni gia' effettuate,
l'intero  territorio  dei  comuni  di  Sacile, Caneva, Fontanafredda,
Brugner,  Porcia e Prata di Pordenone viene considerato "focolaio" ai
sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 31 maggio 2000.
    2.  Avendo  l'OMP  di  Pordenone  effettuato  nel  corso del 2000
ispezioni  sistematiche  nei  vigneti  compresi  nel focolaio, con le
finalita'  di  individuare  e  marcare  tutti  i  ceppi  di  vite che
presentano  sintomi  di  GY,  per  tali  vigneti  si  prescinde dalla
verifica preventiva di cui all'art 7, comma 4.
    3. Il termine per la presentazione delle domande di contributo di
cui  all'art.  7,  a compensazione dei danni provocati ai viticoltori
dall'applicazione   delle   misure   adottate  per  il  controllo  ed
eradicazione  della flavescenza dorata della vite nel corso del 2000,
viene  fissato  in  30  giorni  dall'entrata  in  vigore del presente
regolamento.
                              ANTONIONE