Regolamento per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della flavescenza dorata della vite, di cui all'art. 6, commi 10-13 della legge regionale n. 2/2000. Art. 1. Programma regionale 1. In attuazione dell'art. 6, commi 10/13, della legge regionale n. 2/2000 e del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di data 31 maggio 2000, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (DOC 2000/C 28/02) che al punto 11.4 disciplinano gli aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie, il presente regolamento disciplina il programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della flavescenza dorata della vite. Art. 2. Obiettivi del programma 1. Il programma di cui all'art. 1 persegue i seguenti obiettivi: a) monitorare costantemente il territorio attraverso ispezioni ed analisi di laboratorio al fine di accertare la presenza di piante affette da flavescenza dorata e dell'insetto vettore Schaphoideus titanus; b) prevenire la diffusione di FD attraverso l'abbattimento della popolazione di Schaphoideus titanus, nonche' attraverso l'individuazione e successiva epurazione di tutte le piante di vite - comprese nel focolaio - che presentano sintomi da "Giallumi della vite"; c) compensare i danni provocati ai proprietari dall'attuazione delle misure di lotta obbligatoria, nonche' gli oneri da questi supportati per i trattamenti preventivi. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la direzione regionale dell'agricoltura provvede con il servizio delle produzioni vegetali e gli osservatori per le malattie delle piante a dare attuazione alle misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite previste dal decreto 31 maggio 2000, nonche' a concedere le sovvenzioni di cui all'art. 6, commi 10-11 della legge regionale n. 2/2000. Art. 3. Competenze 1. Per l'attuazione del programma di cui all'art. 1 al servizio delle produzioni vegetali competono i compiti di coordinamento degli osservatori per le malattie delle piante, nonche' di concessione, impegno e liquidazione dei contributi. 2. Compete agli osservatori per le malattie delle piante il compito di accertare annualmente la presenza di Scaphoideus titanus e di flavescenza dorata della vite nel territorio di propria competenza, sia negli appezzamenti destinati al vivaismo viticolo sia negli altri vigneti. 3. Le analisi eventualmente necessarie alla caratterizzazione dei fitoplasmi associati ai Giallumi della vite (GY) saranno effettuate presso il dipartimento di biologia applicata alla difesa delle piante dell'Universita' di Udine, sulla base di specifiche convenzioni. Art. 4. Delimitazioni 1. Per la definizione di zone considerate "focolaio", delle "zone di insediamento", nonche' delle "zone indenni", si rinvia a quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 del decreto ministeriale 31 maggio 2000. 2. Le delimitazioni delle zone e l'adozione delle misure fitosanitarie ritenute idonee o necessarie sono definite dal provvedimento degli osservatori per le malattie delle piante territorialmente competenti. 3. Per le finalita' di cui al comma 2 gli OMP effettuano ispezioni e controlli, avvalendosi anche della collaborazione di personale di altri servizi della direzione regionale dell'agricoltura, dell'ERSA e di altri enti pubblici. Art. 5. Adozione delle misure fitosanitarie nel focolaio 1. All'interno della zona dichiarata "focolaio" e' obbligatorio per chiunque,nei propri vigneti, inclusi quelli incolti: a) eliminare tempestivamente le viti che presentino sintomi di GY senza distinzione tra FD e BN, e senza che ci sia la necessita' di preventive specifiche conferme analitiche per FD sulle singole piante oggetto di epurazione; b) estirpare l'intero appezzamento vitato (intendendo per questo un appezzamento omogeneo per conduzione, vitigno coltivato ed eta), qualora l'incidenza delle piante sintomatiche superi il 25% del totale. L'eliminazione delle viti sintomatiche o l'estirpo delle superfici vitate, sara' compito del viticoltore su iniziativa propria o su indicazione dei tecnici regionali incaricati ad effettuare le ispezioni; c) contenere le popolazioni della cicalina Scaphoideus titanus Ball, seguendo le indicazioni di difesa che saranno impartite dall'osservatorio per le malattie delle piante, anche a mezzo di servizi di lotta guidata ed integrata operanti nel territorio; Art. 6. Adozione delle misure fitosanitarie nelle zone indenni 1. Nelle zone della Regione ancora indenni da FD gli osservatori per le malattie delle piante valuteranno annualmente l'opportunita' di impartire disposizioni a carattere obbligatorio tra cui il contenimento nei vigneti dell'insetto vettore Scaphoideus titanus. Art. 7. Provvidenze economiche 1. Ai viticoltori che, ai sensi del decreto del direttore dell' osservatorio delle malattie delle piante di Pordenone n. 1118 del 19 luglio 2000, procedono all'estirpo di viti o di intere superfici vitate seguendo le disposizioni previste agli articoli precedenti, sono riconosciute le provvidenze economiche di seguito spec}ificate a parziale indennizzo del costo sostenuto e del mancato reddito conseguito a causa delle misure adottate: a) L. 15.000 per ciscuna vite epurata; b) L. 15 milioni ad ettaro per l'estirpo di interi appezzamenti vitati a seguito dell'accertata incidenza di viti sintomatiche superiore al 25%; c) L. 50.000 ad ettaro per anno, per la copertura dei costi necessari ad effettuare almeno due trattamenti insetticidi l'anno, volti ad eliminare lo Scaphoideus titanus, secondo le indicazioni impartite dall' OMP, a favore dei conduttori di superfici vitate che hanno avanzato richiesta di adesione al programma di eradicazione della FD; d) oltre al contributo cosi' come sopra determinato verra' riconosciuto un importo pari al massimo al 3% dello stesso a copertura delle spese per indagini effettivamente sostenute. 2. Le domande, intese a beneficiare delle misure economiche sopra specificate, vanno presentate entro il termine del 30 settembre di ogni anno e comunque prima dell'attuazione delle azioni previste dal presente programma, per il tramite degli OMP, alla direzione regionale dell' agricoltura - Servizio delle produzioni vegetali. 3. Tali domande potranno essere presentate individualmente o collettivamente tramite gli organismi associativi (cantine sociali cooperative e consorzi DOC).Le domande devono riportare l'ubicazione del vigneto (comune, foglio, mappale), la sua superficie, l'eta', le varieta' coltivate, il numero dei ceppi coltivati e quello dei ceppi affetti da GY suddiviso per varieta'. 4. Gli OMP procederanno ad una preventiva verifica aziendale per tutte le domande che denunciano una presenza di viti con sintomi di GY superiore a 100 per azienda oppure con percentuale di sintomatologia superiore al 25%. Nel caso di vigneti che manifestano un'incidenza inferiore ai predetti limiti la verifica riguardera' un campione di almeno il 10% delle domande presentate. La verifica dell'avvenuto estirpo delle viti sintomatiche riguardera' un campione pari ad almeno il 20% delle domande presentate nel primo caso e del 10% nel secondo caso. 5. Il servizio delle produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura, sulla base dell'istruttoria e dell'esito dei controlli finali degli OMP, liquidera' gli importi dovuti ai richiedenti singoli o alle loro associazioni, queste ultime provvederanno a trasferire quanto di competenza ai singoli associati e ne otterranno quietanza. 6. Non e' concesso il contributo a fronte di domande per le quali il contributo concedibile e' inferiore a L. 150.000 Art. 8. P r i o r i t a' 1. Nel caso in cui la spesa necessaria per soddisfare tute le situazioni rappresentate, superi l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, sara' data priorita' a quelle che manifestano una maggiore percentuale di viti sintomatiche rispetto al numero complessivo di viti aziendale. Art. 9. Disposizioni transitorie 1. Per effetto dei controlli e delle ispezioni gia' effettuate, l'intero territorio dei comuni di Sacile, Caneva, Fontanafredda, Brugner, Porcia e Prata di Pordenone viene considerato "focolaio" ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 31 maggio 2000. 2. Avendo l'OMP di Pordenone effettuato nel corso del 2000 ispezioni sistematiche nei vigneti compresi nel focolaio, con le finalita' di individuare e marcare tutti i ceppi di vite che presentano sintomi di GY, per tali vigneti si prescinde dalla verifica preventiva di cui all'art 7, comma 4. 3. Il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 7, a compensazione dei danni provocati ai viticoltori dall'applicazione delle misure adottate per il controllo ed eradicazione della flavescenza dorata della vite nel corso del 2000, viene fissato in 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. ANTONIONE