Regolamento recante la determinazione delle disposizioni sui corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al REC di cui all'Art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 287/1991 e modificazioni al decreto del Presidente della Regione del 7 maggio 1999, n. 146. Art. 1. Organizzazione dei corsi professionali 1. Ai sensi di quanto prescritto dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, Art. 13, comma 48, i corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al registro esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'Art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono organizzati dai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'Art. 11 della legge regionale n. 8/1999 secondo le modalita' del presente regolamento. Art. 2. Materie dei corsi professionali 1. I corsi hanno per oggetto le seguenti materie: a) disciplina igienico-sanitaria degli alimenti, delle attrezzature e degli ambienti di lavorazione e commercializzazione delle tecniche di conservazione, manipolazione e trasformazione e dell'autocontrollo (HACCP); b) merceologia alimentare e cenni di dietetica applicata; c) amministrazione e contabilita' aziendale; d) legislazione del lavoro e previdenziale; e) disciplina legislativa in materia di pubblici esercizi, cenni di legislazione penale e norme a tutela dei consumatori; f) legislazione tributaria e fiscale. Art. 3. Durata dei corsi e commissione d'esame 1. La durata dei corsi non potra' essere inferiore ad un totale di 70 ore. 2. E' obbligatoria la frequenza per un minimo di 55 ore di lezione. 3. L'idoneita' per l'iscrizione ai sensi dell'Art. 1 viene conseguita sostenendo una prova finale davanti alla commissione di cui all'Art. 3 del decreto del presidente della Regione n. 146/1999. Art. 4. Competenze delle C.C.I.A.A. 1. Qualora i corsi di cui all'Art. 1 non vengano tempestivamente organizzati dai soggetti di cui all'Art. 1 medesimo, i corsi stessi verranno organizzati con le medesime modalita' e con i medesimi contenuti dalle C.C.I.A.A. Art. 5. Modificazioni all'Art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 146/1999 1. All'Art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 146/1999, la lettera d) e' sostituita come segue: "d) da un rappresentante del centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali che organizza il corso". 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di commissioni gia' costituite ai sensi della previgente normativa. 3. All'Art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 146/1999 e' aggiunto il seguente comma 4: "4. Nel decreto di cui al comma 3 sono nominati i componenti effettivi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, nonche' i loro supplenti". ANTONIONE