Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi
comprese  quelle  informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche
su  supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche
dati  on-line  per  le  esigenze  operative  correnti della direzione
regionale del commercio e del turismo.

                               Art. 1.
     Spese della direzione regionale del commercio e del turismo
    1.  Le  spese  dirette che la direzione regionale del commercio e
del turismo sostiene ai sensi dell'Art. 8, commi 52 e 53, della legge
regionale  26 febbraio  2001,  n.  4,  sono  regolate  dalle seguenti
disposizioni.
    2.  Rientrano  tra  le  spese  di  cui  al  comma  1  quelle  per
l'acquisto di:
      a) attrezzature   d'ufficio   quali  attrezzature  informatiche
varie,  personal  computer  portatili,  stampanti  anche  a  colori e
materiali  accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture
di pannelli, lavagne luminose;
      b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori,
altoparlanti,  impianti  di amplificazione, di diffusione sonora e di
registrazione;   macchine  da  calcolo;  materiali  di  ricambio,  di
consumo,    ausiliario    e   accessorio   nonche'   prestazioni   di
installazione,  manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto
precede;
      c) libri,  riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo
o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di
lavoro,  anche  su  supporto  informatico,  ivi  compreso l'accesso a
pagamento a banche dati on-line e quotidiani;
      d) materiali  e  attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti
urgente ed indifferibile.
    3.  Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle
disponibilita' di bilancio.
                               Art. 2.
                          Limiti di importo
    1.  L'importo  di  ogni  singola  spesa da eseguirsi ai sensi del
presente  regolamento non puo' superare L. 10.000.000 (5.164,56 Euro)
al netto di ogni onere fiscale.
    2.  Non  e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal
quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal
comma 1.
                               Art. 3.
               Competenze per l'esecuzione delle spese
    1.  Il  direttore  regionale  dispone le spese di cui all'Art. 1,
incaricando  il  dipendente  di  cui all'Art. 8, commi 52 e 53, della
legge  regionale  26 febbraio  2001,  n. 4 nella veste di funzionario
delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.
                               Art. 4.
                 Modalita' di esecuzione delle spese
    1.  Salvo  quanto e' disposto dall'Art. 5, per l'esecuzione delle
spese di cui all'Art. 1 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno
tre soggetti.
    2.  I  preventivi  di  cui  al  comma  precedente  contengono  la
descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo
regolano,  la  durata  del  rapporto  contrattuale,  le condizioni di
esecuzione,   le   penalita'  da  applicare  in  caso  di  ritardi  o
inadempienze   nonche'  ogni  altra  condizione  ritenuta  necessaria
dall'amministrazione.
    3.  Nella  richiesta  di preventivi od offerte, in relazione alla
natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta,
avendo  riguardo  al  prezzo,  ai requisiti tecnico-qualitativi della
fornitura,  alle  condizioni  di esecuzione. Nel caso di attrezzature
informatiche deve essere richiesta una verifica tecnica preventiva al
servizio per il sistema informativo regionale.
    4.  Fra  i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto
piu'  conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3. Nel caso di
attrezzature  informatiche  deve comunque essere acquisito l'apposito
parere di congruita' espresso dal servizio per il sistema informativo
regionale.
    5.  I  preventivi  e  le  offerte  possono  effettuarsi anche via
telefax e sono conservati agli atti.
                               Art. 5.
                Ricorso ad un determinato contraente
    1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:
      a) nei  casi  di  unicita',  specificita'  o  di  urgenza delle
forniture;
      b) quando,  successivamente  alla  richiesta  di  preventivi ad
almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta;
      c) qualora  la  spesa  non  superi  l'importo  di  L. 5.000.000
(2.582,28 Euro) al netto di ogni onere fiscale;
      d) quando  il  costo  del bene da acquisire sia fissato in modo
univoco dal mercato (ad es. giornali);
      e) per  l'affidamento  di forniture destinate al completamento,
al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il
ricorso  ad  altri  fornitori  obblighi  ad  acquistare  materiale di
tipologia,  anche  tecnica,  differente  il  cui  impiego  o  la  cui
manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita';
      f) per  l'affidamento,  alle  stesse condizioni di contratti in
corso  con  l'amministrazione  regionale,  di forniture omogenee, nei
limiti di quanto necessario.
    2.  Ai  fini  del  presente  articolo  e'  richiesto il parere di
congruita'   espresso,  a  seconda  della  fornitura  richiesta,  dal
direttore  del  servizio  competente per materia ai sensi della legge
regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
                               Art. 6.
                        Ordinazione dei beni
    1.  L'ordinazione dei beni e' effettuata dal direttore regionale,
su   proposta  del  funzionario  delegato,  mediante  lettera,  buono
d'ordine  o  altro  atto  idoneo secondo gli usi della corrispondenza
commerciale.
    2.  L'ordinazione  dei  beni,  contenente  gli  elementi  di  cui
all'Art.  4,  comma  2,  e'  redatta  in duplice copia, di cui una e'
trattenuta  dal  soggetto  contraente  e  l'altra,  sottoscritta  per
accettazione, e' restituita all'amministrazione.
                               Art. 7.
        Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese
    1.  La  liquidazione  delle  spese  e' effettuata dal funzionario
delegato,  previa  presentazione  di  fatture  o note di addebito che
dovranno  essere  munite  dell'attestazione  della  regolarita' della
fornitura da parte del direttore regionale.
    2.  Il  pagamento  e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento
emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate
al funzionario delegato.
    3.  Per  il  pagamento relativo a provviste di minute e di pronta
consegna,   il  funzionario  delegato  puo'  effettuare  prelievi  in
contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.
    4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle
somme  erogate  sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in
materia.
                               Art. 8.
                      Gestione dei beni mobili
    1. Al vice consegnatario della direzione regionale e' affidata la
gestione  dei  beni  di  cui  all'Art. 1, secondo le norme vigenti in
materia.
                               Art. 9.
                             R i n v i o
    1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto
applicabili,   le   disposizioni   di  legge  e  del  regolamento  di
contabilita' dello Stato.
                   visto il vicepresidente: CIANI